Accordo Quadro tra il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) e la Regione Puglia - Presa d’atto e approvazione schema di accordo.
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 0 dicembre 2021, n. 2071
Accordo Quadro tra il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) e la Regione Puglia - Presa d’atto e approvazione schema di accordo.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:
Premesso che
- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso Accordi Quadro di collaborazione e programmi integrati con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati, che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- tra le varie attività avviate dal CNR vi è il progetto “Aviolancio”, finalizzato all’acquisizione di una capacità nazionale autonoma di accesso allo spazio, che ha condotto, d’intesa con l’Aeronautica Militare, ad uno studio di fattibilità relativo alla sostenibilità economica di un lanciatore per piccoli satelliti da piattaforma aerea;
- la Regione Puglia è interessata a promuovere lo sviluppo del settore aerospaziale regionale e, in particolare, a valorizzare le infrastrutture aeroportuali regionali contribuendo ad approfondire gli aspetti tecnici, giuridici ed economici per lo sviluppo di attività di volo suborbitale e di aviolancio avente base nella regione Puglia;
Visti
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al X.X.xx. n. 82/2005;
- le deliberazioni n. 444/2018 e n. 1803/2019, con cui la Giunta Regionale ha richiesto ad ARTI di collaborare per fornire approfondimenti tecnico-scientifici utili alla Regione Puglia per delineare una nuova politica di sviluppo industriale regionale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7
del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
CONSIDERATO CHE
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- i principi su riferiti sono stati oggetto di codificazione nell’ambito del D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 5, comma 6, e ulteriormente confermati dal Consiglio di Stato che, da ultimo con sent. del 25/08/2021, n. 6034, ha rilevato che “l’interesse comune si configura per garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico tutte le volte in cui la funzione o il servizio è comune agli Enti, ma anche quando si realizzi una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comuni e sempre che le attività non abbiano natura patrimoniale ed astrattamente reperibile presso privati”;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
1. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
2. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
4. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
5. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
Ritenuto
- che, con la presente deliberazione, la Regione Puglia debba manifestare la propria disponibilità alla sottoscrizione dell’accordo quadro e, pertanto, debba prendere atto dello schema di Accordo allegato alla presente e che con la stessa si approva, delegando alla firma la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. e) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo quadro tra il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) e la Regione Puglia.
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, delegando alla firma la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere, da parte della Sezione Competitività, lo stesso al Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR).
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La funzionaria istruttrice Xxxxxxx Xxxxxxxxx
La Dirigente ad interim del Servizio Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente della Sezione Competitività Xxxxxxxx Xxxxxxx
La sottoscritta direttora di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii.
La direttora del Dipartimento Sviluppo Economico Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
L’Assessore allo Sviluppo Economico Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico; viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.
2. di prendere atto dello schema di Accordo quadro tra il Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) e la Regione Puglia.
3. di approvare lo schema dell’Accordo menzionato al punto precedente, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, delegando alla firma la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di trasmettere, da parte della Sezione Competitività, lo stesso al Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR).
Il Segretario Generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
Allegato A
ACCORDO QUADRO
Tra
Xxxxxxx Xxxxxxxx 03.12.2021
13:12:03
GMT+01:00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA (in seguito anche “CNR”), C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
REGIONE PUGLIA (in seguito anche “Regione”), con sede in Bari, al Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dall’avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, in qualità di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al corso Sonnino n. 177 (PEC xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx);
(di seguito congiuntamente definite “Parti”)
Premesso che:
- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso Accordi Quadro di collaborazione e programmi integrati con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati, che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- la Regione Puglia è interessata a promuovere lo sviluppo del settore aerospaziale regionale e, in particolare, a valorizzare le infrastrutture aeroportuali regionali contribuendo ad approfondire gli aspetti tecnici, giuridici ed economici per lo sviluppo di attività di volo suborbitale e di aviolancio avente base nella regione Puglia;
- a tal fine, le Parti intendono condividere risorse e capacità di studio e di indirizzo per la valorizzazione del settore aerospaziale pugliese;
Tutto ciò premesso, le Parti intendono procedere alla stipula del presente Accordo Quadro per la valorizzazione del settore aerospaziale pugliese;
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2 - Oggetto e finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifici Accordi di Cooperazione/convenzioni operative tra pubbliche amministrazioni.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro nonché agli accordi di cooperazione/convenzioni operative di cui al precedente cpv, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la
Allegato A
trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
Art. 3 - Azioni programmatiche
I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
• la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
• la promozione di progetti di ricerca volti a favorire l’innovazione regionale e la valorizzazione del ruolo della ricerca nel sistema regionale e territoriale;
• la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
• il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI operanti nel territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione con soggetti terzi;
• la valorizzazione delle infrastrutture regionali, con particolare riferimento a quelle aeroportuali per lo sviluppo di attività di volo suborbitale e di aviolancio avente base presso la regione Puglia, anche attraverso approfondimenti di carattere tecnico, giuridico ed economico.
A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dagli Accordi di cooperazione di cui all’art. 5.
Art. 4 - Comitato d’Indirizzo
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da otto membri:
• la Presidente CNR o suo delegato;
• la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione o suo delegato;
• tre componenti nominati dalla Presidente del CNR e tre componenti nominati dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Regione, ovvero di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato d’indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti, previa comunicazione via PEC all'altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifici Accordi di cooperazione.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, che viene inviata via PEC a ciascuna delle Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma degli Accordi di cooperazione.
Art. 5 –Modalità operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente atto saranno definite all’atto della stipula di Accordi di Cooperazione/convenzioni operative tra pubbliche amministrazioni in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Gli Accordi di Cooperazione disciplineranno in particolare i seguenti aspetti:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
Allegato A
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito ed ai fini delle attività di ricerca concordate.
Le attività disciplinate da detti Accordi avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di intervento.
A tali Accordi potranno aderire eventuali altri soggetti pubblici che intendano contribuire all'attuazione dei relativi programmi.
Art. 6 - Risorse
Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dagli atti di cui all’art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7 - Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30 e ss.mm.ii) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.
In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra per le attività di cui al presente Accordo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Accordi di Cooperazione.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
Allegato A
Le Parti si impegnano, nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste dal presente Accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa italiana di raccordo (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018).
Art. 9 - Visibilità dell’Accordo Quadro
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.
Art. 10 - Durata
Il presente Accordo Quadro ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti.
Art. 11 - Modifiche e Recesso
Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC all’altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro dovranno effettuarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
- xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Art. 13 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 14 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
Regione Puglia Consiglio Nazionale della Ricerca