CULTUR-E SRL
CULTUR-E SRL
Xxx Xxxxxxx 0
00000 Xxxx
Oggetto: lettera-contratto per l’affidamento diretto in economia del servizio specialistico di analisi di sistema sull’ANVUR in rete per la definizione di una strategia di comunicazione sui media digitali dell’Agenzia e l’individuazione di linee guida d’intervento per l’eventuale restyling del portale dell’ANVUR (CIG ZED1495D85).
Si comunica che, a seguito dell’acquisizione dell’offerta pervenuta in data 27 maggio 2015. 519, il Direttore con determina n.18 del 19 giugno 2015 ha deliberato l’affidamento diretto in economia, previa indagine di mercato, a codesta società per lo svolgimento del servizio in oggetto.
Pertanto, con la presente lettera-contratto, l’ANVUR affida a codesta società l’esecuzione del servizio specialistico di analisi di sistema sull’ANVUR in rete per la definizione di una strategia di comunicazione sui media digitali dell’Agenzia e l’individuazione di linee guida d’intervento per l’eventuale restyling del portale dell’ANVUR.
1. Oggetto e durata delle attività
Codesta società (Prestatore) dovrà provvedere ad eseguire il servizio in oggetto in un periodo massimo di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto secondo il cronoprogramma di seguito indicato.
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto (fase 1) dovranno essere predisposti appositi documenti concernenti:
a) predisposizione di un piano operativo sottoposto alla validazione del responsabile unico del procedimento;
b) predisposizione e consegna del documento strategico concernente l’analisi di contesto;
c) predisposizione e consegna del report di analisi quali-quantitativa delle conversazioni in Rete sui temi di interesse individuati e considerazioni strategiche finali (Social Intelligence);
d) predisposizione e consegna del documento di analisi di benchmark.
Nel successivo mese (fase 2) dovranno essere altresì predisposti e consegnati:
e) un documento di gap analysis e mappa dei contenuti dell’attuale portale;
f) un documento di analisi di traffico del sito web xxx.xxxxx.xx;
g) un documento concernente l’analisi delle esigenze attraverso un ciclo di interviste individuali e analisi guidate di usabilità (protocollo di analisi eGLU 1.0);
h) un documento finale con le principali linee guida d’intervento.
Le attività saranno svolte tenendosi in continuo contatto con il responsabile del procedimento, informandolo dei graduali stati di avanzamento, al fine apportare i necessari correttivi, ove ritenuti funzionali per un miglioramento della qualità del servizio reso in relazione alle esigenze dell’ANVUR.
L’ANVUR si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l’ANVUR, con un preavviso di almeno un mese (da comunicare con lettera A.R.), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni regolarmente eseguite.
2. Corrispettivo
Per lo svolgimento del servizio alla Società sarà riconosciuto un corrispettivo complessivo pari ad € 28.000,00, oltre IVA.
Una prima tranche del pagamento di € 14.000,00, oltre IVA, pari al 50 per cento dell’importo complessivo dovuto, sarà corrisposta a conclusione della prima fase caratterizzata dalle attività di cui alle lettere a) fino alla lettera d), previa verifica di regolare esecuzione a cura del responsabile del procedimento, mentre il saldo sarà corrisposto a conclusione delle ulteriori attività, acquisita sempre la verifica di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.
I suddetti importi sono comprensivi di tutte le prestazioni e di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per l’esecuzione dei servizi in questione.
3. Personale
Il personale del Prestatore destinato allo svolgimento delle attività dovrà essere qualificato, così come indicato nell’offerta.
Il Prestatore deve svolgere le attività con personale a tutti gli effetti da esso dipendente. Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.
4. Penali
In caso di ritardo nella conclusione della prima fase di attività (tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto) per cause imputabili al Prestatore sarà applicata una penale pari all’1 per cento dell’importo della prima tranche dovuta per ogni giorno di ritardo fino al decimo, per i successivi 10 giorni la penale sarà pari al 2 per cento. Trascorsi 20 giorni dalla predetta data il contratto è da intendersi risolto di diritto, senza nulla a pretendere da parte del Prestatore, fatta salva la facoltà di richiedere da parte dell’ANVUR danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione nel
limite del corrispettivo del contratto. In caso di ritardo delle attività da concludersi entro il quarto mese dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si applicano le medesime penali già previste per la prima fase calcolate sul saldo ancora da erogare, ivi compresa la risoluzione secondo le modalità sopra indicate.
5. Risoluzione
Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze per fatti imputabili al Prestatore, l’Agenzia - dopo formale ingiunzione con raccomandata A.R. rimasta senza esito - può disporre l’esecuzione di tutto o parte degli interventi a spese del Prestatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito. Nel caso di inadempimento grave l’Agenzia può altresì procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
L’ANVUR, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso:
di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
di circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
di subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento;
di mancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei confronti della PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto.
6. Verifica della regolare esecuzione.
La fornitura del servizio specialistico sarà soggetta a verifica della regolare esecuzione da accertarsi nel corso dell’esecuzione in relazione ai diversi rilasci di funzionalità effettuati dal Prestatore. La verifica della regolare esecuzione è intesa ad accertare che tutte le caratteristiche ed i contenuti di cui all’art. 2 della presente lettera siano stati rispettati.
Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva la risoluzione del contratto per ritardata, mancata o difforme esecuzione del servizio ed il risarcimento dei maggiori danni causati all’ANVUR.
7. Fatturazione e pagamento
Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, secondo le modalità di cui all’art. 2 della presente lettera contratto, previo esito positivo della regolare esecuzione da effettuarsi in occasione dell’erogazione della prima tranche che del saldo, dietro presentazione di apposite fatture mensili posticipate, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le fatture, che dovranno riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), il numero del (CIG ZED1495D85), il codice univoco Ufficio FIPSW5 dovranno essere intestate ed inviate a:
ANVUR
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx c.f. 97653310587
8. Tracciabilità dei flussi finanziari
Codesta società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
Pertanto, codesta società deve comunicare all’ANVUR gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’ANVUR provvederà ad accreditare l’importo spettante a codesta società esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all’ANVUR. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’ANVUR per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
In base a quanto disposto dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, fatta salva la facoltà dell’ANVUR di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte l’oggetto della lettera-contratto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’ANVUR la responsabilità di codesta società per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
10. Riservatezza
Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant’altro di cui verrà a conoscenza nel corso dell’appalto.
11. Condizioni generali
Tutte le notizie relative all’attività dell’ANVUR, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’ANVUR si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge.
Codesta società dichiara di sollevare l’ANVUR da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi in ordine all’esecuzione del contratto.
La stessa sottoscrive altresì la dichiarazione allegata concernente “pantouflage-revolving dors” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Sono a carico di codesta società tutte le responsabilità per eventuali casi di infortuni o di danni a persone e/o a cose dovuti a colpa, trascuratezza o imperizia del personale incaricato dell’esecuzione delle attività.
In caso di controversie, il Foro competente sarà quello di Roma.
Il Responsabile unico del procedimento è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore, (ANVUR –-Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx - tel. 06/00000000, e-mail: “xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx”).
Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante di codesta società.
Il Direttore (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Documento firmato digitalmente
Per accettazione La Società fornitrice
(data e firma)