SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DELL'AREA DENOMINATA “BRICOMAN- EX ARBE” VIA XXXXXX OVEST
ZONA ELEMENTARE 1501 AREA 01 e ZONA ELEMENTARE 1503 AREA 02 PERMESSO DI COSTRURE PROT.N. 3266/2015
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
L’anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me
sono comparsi i signori :
------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione
E
-…………………………, nato a …......... ( ) il ….........e residente a …........ , il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale legale rappresentante della SOCIETA' ABINVEST S.p.A, con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxx xx Xxxx x. 0, Codice Fiscale/P. IVA 01671330361, in qualità di “proprietario” di un’immobile situato nel Comune di Modena in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0000;
….............................., nato a ….........( ) il.............. e residente a , il quale interviene
al presente atto non in proprio, ma quale legale rappresentante della SOCIETA' BRICOMAN ITALIA SRL, con sede in Rozzano (MI), Via Marconi n.24, e Codice Fiscale/P. IVA 05602670969; in qualità di “operatore economico” dell'intervento sull'immobile situato nel Comune di Modena in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0000;
di seguito denominati soggetti attuatori,
P R E M E S S O
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata e successive varianti;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n....... del....... esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Schema di Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20,avente ad oggetto: “Proposta di ristrutturazione edilizia, per l'immobile ricompreso nella Xxxx Xxxxxxxxxx x.0000 Xxxx 01- Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx,0000, catastalmente identificato al foglio n. 65, mappale 54”, tra Comune di Modena, Società Abinvest SPA e Società Bricoman Italia s.r.l., per la trasformazione urbanistico-edilizia dell'area posta in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx,0000 e identificata catastalmente al foglio 65, mappale 54;
- che in data ….. a ministero …... rep il Comune di Modena, la Società Abinvest SPA con
sede in Modena (MO) strada Cave Ramo,2, CF.01671330361 in qualità di proprietaria dell'Area identificata catastalmente al foglio 65 mappale 54, e la Società Bricoman Italia s.r.l., in qualità di “operatore economico”, con sede in 00000 Xxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx,00, CF:05602670969, hanno stipulato con il Comune di Modena il suddetto accordo;
- che la proprietà (Abinvest SPA) dell'area sopracitata ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in data 22/12/2015 richiesta di Permesso di Costruire prot. 3241/2015 convenzionato in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. 20/2000, degli artt. 14 e 28- bis del DPR 380/2001, e del documento di indirizzo “Sblocca Modena”, per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente ad uso produttivo, identificato catastalmente al foglio 65 mappale 54;
- che sempre la suddetta proprietà (Abinvest SPA) ha presentato inoltre, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, in data 23/12/2015, richiesta di permesso di costruire prot.n. 3266/2015 convenzionato per la realizzazione di opere di urbanizzazione a carattere generale, funzionali all'intervento sopracitato ed esterne all'area d'intervento;
- che le aree oggetto di intervento, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carattere generale ed oggetto della presente convenzione urbanistica, sono di proprietà del Comune di Modena e sono identificata al nuovo Catasto terreni del Comune di Modena, al foglio 59, mappali: 385-392 e foglio 66, mappale 00-000-000;
-
che le aree sopracitate sono classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
Zona Elementare 1501 AREA 01
V - AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA PRODUTTIVA
a1 - Aree di rilievo comunale situate in prossimità della Via Xxxxxx Ex Zona Territoriale Omogenea: D
PIANO OPERATIVO COMUNALE:
AREA 01
Disciplinata da Piano particolareggiato. Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 505 del 24/7/72
PIANO STRUTTURALE COMUNALE:
Zona Elementare 1503 AREA 02
V - AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA PRODUTTIVA
a1 - Aree di rilievo comunale situate in prossimità della Via Xxxxxx Ex Zona Territoriale Omogenea: D
PIANO OPERATIVO COMUNALE:
AREA 02
Destinazioni ammesse :
C/2 C/3 D/1 D/7
Altezza Massima per Funzioni Produttive :2 p+pt Capacità Insediativa per Funzioni Produttive :7500 mq/ha
- che in ragione dell'attribuzione della più vantaggiosa destinazione d'uso edilizio, di cui al permesso di costruire in deroga prot. n. 3241/2015 , il proponente, si obbliga a corrispondere al Comune, a titolo di monetizzazione del contributo straordinario (compensazione economica aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione dovuto per la realizzazione dell'intervento), una somma di denaro complessivamente pari a euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomiladuecentoventi/40);
- che detto contributo straordinario, è calcolato con le modalità di cui all'art. 5bis del “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art. 14.1 del testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE”;
- che, il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 in data 18 dicembre 2014, ha approvato il documento di indirizzo denominato "Sblocca Modena, riqualificazione e riuso per l'occupazione" che, tra il resto, definisce le modalità di calcolo del Contributo Straordinario;
- che occorre ora procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e s.m, dell'art. A – 26 della legge regionale n. 20/2000 e
s.m. e dell’art. 5.1 del Testo Coordinato di norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore, per l'attuazione delle suddette opere di urbanizzazione generali su aree di proprietà comunale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
ART. 1
DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.
2. I soggetti attuatori assumono gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. In caso di alienazione parziale delle aree oggetto della convenzione urbanistica, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono anche agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione e, in particolare, l’art. 1, comma 1, del Capo II. I soggetti attuatori rimangono tuttavia obbligati in solido con i successori ed aventi causa, per tutto quanto specificato nei patti della presente convenzione urbanistica.
4. Solo qualora i soggetti attuatori procedano all’alienazione unitaria e globale delle aree oggetto della presente convenzione urbanistica, gli obblighi da essi assunti si trasferiscono agli aventi causa, senza il permanere della responsabilità solidale.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
ART. 2
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/1942 e s.m., dell'art. A - 26 della Legge Regionale 20/2000 e dell’art. 12.1 del Testo coordinato di Norme di PSC POC RUE, il soggetto attuatore si obbliga a realizzare tutte le opere a carattere generale (opere di urbanizzazione generale - UG) previste quali opere necessarie anche alla funzionalità del comparto denominato EX ARBE, anche se esterne ad esso, ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche;
Le opere di urbanizzazione generali, saranno realizzate a scomputo totale della compensazione economica pari a euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomiladuecentoventi/40), calcolata sulla base di quanto stabilito dall'allegato A ( Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all'art. 14.1 del POC) del
citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art.14.1 del testo coordinato delle norme di PSC POC RUE” derivante dalla modifica della destinazione d'uso;
Costituiscono opere di urbanizzazione generale (UG):
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas ed altre forme di energia;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione;
- le sottostazioni e le centraline delle reti tecnologiche;
- gli altri allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell’insediamento;
- la rete fognante per lo smaltimento delle acque bianche e nere possibilmente in reti separate;
- le strade di distribuzione e di servizio e relativi svincoli, gli spazi e i percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, le piste ciclabili, le fermate del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, con il relativo verde di arredo e protezione;
- gli spazi di verde attrezzato;
- il verde di arredo e di protezione degli spazi pubblici;
Le opere di cui sopra sono da realizzare all’esterno del perimetro dell’area oggetto di intervento relativa al Permesso di Costruire prot. 3241/2015 e identificato catastalmente al foglio 65, mappale 45 , in quanto trattasi di opere funzionalmente connesse al comparto di intervento, su aree di proprietà comunale, che a tal fine verranno messe a disposizione del soggetto attuatore, tramite verbale di consegna del Settore Patrimonio entro 90 giorni dalla relativa richiesta.
Il soggetto attuatore realizzerà le opere sotto la sua personale e completa responsabilità, secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche.
La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché di proprietà comunale, resta a carico del soggetto attuatore fino all’approvazione del collaudo e della presa in consegna delle opere da parte del Comune.
Il soggetto attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e a tal fine dovrà stipulare apposite polizze assicurative.
Le aree e le opere di cui sopra sono indicate nell’allegata planimetria (ALLEGATO …..) e meglio definite nel relativo progetto definitivo, posto agli atti, per il quale dovrà essere rilasciato il permesso di costruire.
Le opere di che trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) e di HERA s.p.a.
E' facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui sopra, ove tali opere, oltre che servire il comparto, possano rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l'allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto;
2. Il soggetto attuatore è altresì obbligato:
a. a ripristinare, al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l’urbanizzazione esistenti ed eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
b. a predisporre, contestualmente alla realizzazione delle altre infrastrutture per l’urbanizzazione, le canalizzazioni relative alla rete telefonica, quando le stesse siano previste su aree da cedere al Comune;
c. a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l’urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in consegna dal Comune o da HERA s.p.a.
ART. 3
MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DELL’INSEDIAMENTO
1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione generali (UG) funzionali all’insediamento di cui al Permesso di costruire prot. 3241/2015, risulteranno definite nel progetto definitivo del permesso di costruire prot. 3266/2015. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato da XXXX s.p.a. sia per l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, che per gli impianti a rete e gli scarichi fognari, nonché con eventuali altri Enti interessati (es. TELECOM).
Il progetto dovrà altresì contenere un elaborato con la rappresentazione delle aree destinate a verde e un’adeguata relazione esplicativa; dovrà altresì essere redatto uno specifico programma di manutenzione di tali aree, da concordare con il Settore Ambiente e protezione civile del Comune.
2. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche del progetto delle opere di urbanizzazione generali (UG) richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'UTC per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico dei soggetti attuatori, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
3. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune dovrà nominare un collaudatore in corso d’opera, ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con oneri a carico del soggetto attuatore.
4. Il soggetto attuatore dovrà fornire all' Ufficio Tecnico Comunale (UTC) una lista di almeno tre nominativi idonei all'incarico di collaudatore e tra questi, il Comune nominerà il collaudatore. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera dovrà fissare in ogni caso le visite di collaudo durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell’art. 194 del DPR n. 544/1999 e s.m. o report riepilogativo.
5. Il soggetto attuatore dovrà altresì nominare, sempre prima dell’inizio dei lavori, con oneri a suo carico, e comunicandolo al Comune: il Direttore dei Lavori, da individuare tra i soggetti abilitati, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
6. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare, sull’apposita modulistica, la data di inizio lavori, così come previsto dall’art. 33.2 del Testo coordinato delle Norme di PSC POC RUE, concordando altresì, con l’UTC, le modalità di comunicazione delle date di inizio delle singole principali lavorazioni, che devono pervenire in tempo utile affinché possano predisporsi i necessari controlli. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, infatti, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere.
Oltre a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, dovrà essere effettuata la comunicazione di inizio lavori con l’indicazione dell’impresa esecutrice per la quale dovrà essere fornito il documento unico di regolarità contributiva e la restante documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per tutte le eventuali imprese subappaltatrici per le quali dovrà essere altresì comprovato il possesso della qualificazione per eseguire lavori pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche;
Dovrà altresì essere installato, all’atto dell’inizio lavori e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la loro durata, un cartello di cantiere con le caratteristiche di cui all’art. 33.5 del Regolamento urbanistico edilizio, integrato con le informazioni di cui all’art. 18, comma 6 della legge n. 55/1990 e s.m.
7. Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, causati a terzi, anche dipendenti o incaricati del Comune, o a cose, da propri dipendenti o da propri mezzi ed attrezzature o cause di forza maggiore durante tutta l’esecuzione dei lavori di tutte le opere di urbanizzazione e fino al collaudo e presa in consegna delle opere. All’uopo dovrà stipulare apposite polizze assicurative che tengano completamente indenne il Comune, così come stabilito dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
E’ inoltre tenuto al rispetto di tutte le normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra prescrizione in materia di sicurezza contro gli incendi e di sicurezza nei cantieri per tutta la durata delle opere. In particolare dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di rispetto ambientale atte a ridurre i fattori di nocività e disturbo alla collettività, oltre che eventuali danni ed infortuni nei cantieri, nonché ogni altra norma inerente e pertinente.
8. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, a causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.
ART. 4
OBBLIGHI IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE
1. I soggetti attuatori dovranno attrezzare, a propria cura e spese, le aree a verde in conformità alle prescrizioni del permesso di costruire prot. 3266/2015;
2. Le aree da destinare a verde dovranno risultare ultimate Eventuali ritardi nella piantumazione, per esigenze stagionali, potranno essere consentiti dietro rilascio di congrua garanzia.
3. Per quanto attiene al verde pubblico si applicano, in particolare, le clausole di seguito indicate:
a. il relativo progetto deve contenere le tavole di rilievo e di progetto del verde pubblico, relazione esplicativa dettagliata che giustifichi le scelte progettuali in relazione al numero e alla qualità delle essenze utilizzate sulla base degli obiettivi di progetto, e tavola dei particolari costruttivi;
b. la piantumazione delle aree di che trattasi deve essere ultimata almeno un anno prima della presa in carico da parte del Comune, al fine di garantire un buon attecchimento di tutte le essenze. Le medesime aree devono essere dotate di adeguato impianto di irrigazione. Esse non potranno essere prese in consegna prima di un anno dalla messa a dimora del verde, restando a carico della proprietà la manutenzione finalizzata
all'attecchimento per l'intero anno; i tappeti erbosi verranno invece presi in consegna dopo almeno uno sfalcio;
c. il soggetto attuatore si obbliga, fino al momento della suddetta presa in consegna, a provvedere ad una efficace manutenzione, a propria cura e spese, sulla base di uno specifico programma manutentivo, da concordarsi con il Settore Ambiente del Comune.
ART. 5
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. I soggetti attuatori si obbligano ad affidare i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione a carattere generale (UG) ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche;
2. La procedura di selezione del contraente viene effettuata sulla base del progetto definitivo del permesso di costruire prot.3266/32015, delle opere di che trattasi, redatto, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche;
3. Il valore da porre a base d’asta è quello risultante dal computo metrico – estimativo del relativo progetto esecutivo.
4. Ai soggetti attuatori che assumono il ruolo e le funzioni di stazione appaltante, si applicano tutte le norme vigente in materia di opere pubbliche;
5. L’aggiudicatario del contratto di appalto eseguirà le opere con corrispettivo a carico dei soggetti attuatori, con cui stipulerà il relativo contratto, del quale dovrà essere parte integrante la presente convenzione urbanistica
6. A fini di verifica e controllo, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, sull'apposita modulistica predisposta dal Comune, i soggetti attuatori dovranno comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta nomina, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, del responsabile unico del procedimento, nonché consegnare la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto, dalla quale emerga altresì l’avvenuta verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche nonché della non sussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, ai soggetti attuatori, in quanto stazione appaltante, si applicano le norme vigente in materia di opere pubbliche.
7. Per quanto attiene le varianti in corso d’opera ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, esse devono essere sempre concordate con il Comune e assoggettate, qualora configurino una fattispecie di variazione rilevante dal punto di vista edilizio – urbanistico, a permesso di costruire o SCIA di variante. Qualora, invece, non la configurino, occorrerà se ne prenda atto, ai fini del collaudo, con determinazione dirigenziale. Sono fatte salve le fattispecie di cui all’art. 22, comma 3, della LR 15/2013.
ART. 6
CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER
LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE
1. Il ritiro del permesso di costruire prot. n. 3266/2015 è subordinato:
a. alla stipula della presente convenzione
b. alla consegna di apposita garanzia fideiussoria (prestata da un primario istituto di credito in ambito nazionale) bancaria o assicurativa, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del codice civile, di importo pari al costo complessivo di realizzazione di tutte le opere
di urbanizzazione (previste dalla presente convenzione), come risultante dai computi metrici estimativi dei progetti esecutivi presentati per il rilascio dei permessi di costruire.
La garanzia è prestata maggiorata del 5% per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico, per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti verificatasi nel corso dei lavori e a copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
La fideiussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data dalla stipula della presente convenzione , e dovrà contenere una clausola di validità fino all'emissione del certificato di collaudo delle opere.
La garanzia dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, senza obbligo di messa in mora o preventiva diffida, ma con il solo rilievo dell’inadempimento.
La costituita garanzia verrà ridotta, tramite comunicazione scritta del Comune, a seguito di collaudo provvisorio e di presa in carico delle opere, o a seguito di presa in carico anticipata di opere (art. 7 comma 7, della presente convenzione), nella misura massima del 75% dell’importo delle opere collaudate.
Il rimanente importo (25%) verrà svincolato, tramite comunicazione scritta del Comune, una volta ultimati tutti gli interventi edilizi e a collaudo definitivo e presa in carico di tutte le opere.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi, le norme in materia di cauzioni per i lavori pubblici contenute nella normativa vigente in materia di opere pubbliche.
Su detta garanzia l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del verbale di presa in carico.
Per tutto quanto non previsto sopra, dovranno applicarsi le norme in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici contenute nella normativa vigente in materia di opere pubbliche.
ART. 7
POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN CONSEGNA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI A CARATTERE GENERALE
1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di fine lavori, nel rispetto delle norme del regolamento edilizio vigente, specificando, in particolare, la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.).
2. A seguito delle comunicazioni di cui sopra, il soggetto attuatore deve inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale:
il collaudo tecnico delle dotazioni territoriali a carattere generale, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, e dell’art. 3 della presente convenzione;
la planimetria di aggiornamento degli impianti realizzati con descrizione delle relative caratteristiche e stato finale dei lavori redatto e firmato dal direttore dei lavori. Tutte le opere dovranno essere contabilizzate dividendo le diverse categorie di lavoro. In particolare saranno da evidenziarsi le opere relative a:
• reti di media e bassa tensione, comprendendo anche le opere accessorie quali le cabine di trasformazione, gli scavi, ecc.,
• reti e pozzetti per telecomunicazioni,
• illuminazione pubblica, comprendenti pali, polifore, ecc.,
• reti del gas,
• fognature, vasche di laminazione ed opere connesse,
• rete dell’acqua potabile,
• opere stradali e marciapiedi,
• verde, arredo urbano e barriere antirumore;
gli elaborati grafici di tutti gli impianti eseguiti (elettrici, di sicurezza, antincendio, termici, di ricambio d’aria, idro-sanitari, fognari, trasmissione dati, ecc.), nonché dell’eseguito architettonico, con relativi particolari costruttivi, debitamente sottoscritti dall’Impresa esecutrice dei lavori, in formato informatico compatibile Autocad ed in n. due copie su carta; il frazionamento delle aree;
la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della L.46/90, comprensive di tutti gli allegati obbligatori; dovranno essere comunque allegati le planimetrie e gli schemi degli impianti relativi allo stato di fatto a fine lavori, controfirmate dalla ditta esecutrice;
i verbali di effettuazione di tutte le misure, prove, collaudi e certificazioni sugli impianti, a firma del legale rappresentante soggetto attuatore ove richiesto;
Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato, il collaudo provvisorio diventerà automaticamente definitivo qualora, decorsi due anni dalla data della relativa emissione, non sia intervenuto l’atto formale di approvazione e, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. Resta ferma la responsabilità del soggetto attuatore ai sensi dell’art.1669 del codice civile.
3. Espletati i predetti adempimenti e dopo la presa in carico delle opere di urbanizzazione a carattere generale ( realizzate su aree di proprietà Comunale), il Comune, libererà la garanzia con le modalità di cui al precedente art. 6 e le prenderà in consegna, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. Tutti gli impianti passeranno in gestione a XXXX s.p.a., che provvederà alla relativa manutenzione.
4. La presa in consegna di tali opere è comunque subordinata alla redazione di apposito verbale nel quale si darà atto dell’avveramento delle seguenti condizioni:
a. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
b. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
5. Il rilievo dei confini tra le aree pubbliche di urbanizzazione e i lotti privati per l'edificazione, eventuali rettifiche ai frazionamenti delle aree pubbliche che il Comune prenderà in consegna e agli atti di rogito con i quali è stata trasferita la proprietà al Comune saranno a totale carico dei soggetti attuatori;
6. In caso di rifiuto, da parte della proprietà, dei successori e/o aventi causa, a realizzare le opere di cui il Comune avesse richiesto l'anticipata esecuzione, quest’ultimo ha diritto di utilizzare a tale fine, la somma versata quale garanzia.
7. Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente parte delle opere di urbanizzazione previste, previa redazione di apposito verbale di collaudo provvisorio nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità delle opere stesse; in tal caso verranno liberate, in proporzione, le garanzie prestate.
ART. 8
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Per quanto attiene al pagamento degli oneri relativi :
= determinazione delle compensazione economica pari a euro 478.220,40 (quattrocentosettantottomiladuecentoventi/40) calcolata sulla base di quanto stabilito dall'allegato A ( Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all'art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell'art.14.1 del testo coordinato delle norme di PSC POC RUE” derivante dalla modifica della destinazione d'uso;
il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione a carattere generale, a scomputo totale o parziale di detti oneri. A fronte di eventuali maggiori costi delle opere suddette rispetto agli oneri di urbanizzazione sopracitati, nulla sarà dovuto dal Comune al soggetto attuatore; in caso di costi minori, il soggetto attuatore dovrà versare, al Comune, la differenza;
Tale differenza di xxxxx, dovrà essere corrisposta (se dovuta) dopo l'espletamento della gara d'appalto e relativa aggiudicazione delle opere di urbanizzazione a carattere generale e prima della comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire prot. n. 3266/2015.
ART. 9
RESPONSABILITA' SOGGETTO ATTUATORE. SANZIONI
La responsabilità in ordine all'esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione resta a totale carico del soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.
In caso di inosservanza da parte del soggetto attuatore degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica si richiamano le sanzioni di legge. Nel caso di interventi difformi dal permesso di costruire troveranno applicazione le sanzioni penali e amministrative contenute nel DPR 380/2001.
In caso di inadempienza alle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore con la presente convenzione l'Amministrazione potrà a sua scelta , chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 cc)
Il Comune può intimare per iscritto al soggetto attuare di adempiere agli obblighi assunti entro un termine perentorio., non inferiore a 30 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia ottemperato, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni.
ART. 10
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE URBANISTICA
1. La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni dieci (10), con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione urbanistica.
ART. 11 SPESE
1. Sono a carico del soggetto attuatore le spese del presente atto, nonché quelle degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree ed ogni altra spesa inerente e conseguente.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.
IL COMUNE DI MODENA
IL SOGGETTO ATTUATORE