La sottoscrizione della presente polizza è facoltativa e non è abbinata al contratto di finanziamento.
SET INFORMATIVO FLEX RCA
in esclusiva per i client Opel Financial Services
Contratto di Responsabilità Civile Auto
Redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari
La sottoscrizione della presente polizza è facoltativa e non è abbinata al contratto di finanziamento.
Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)
Questo Set Informativo, contenente DIP Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione 2021| Ultimo aggiornamento disponibile
Polizza R.C. AUTO Autoveicoli
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni
Prodotto: FlexRCA
Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell’11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Edizione 2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
Che tipo di assicurazione è?
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Questa polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico), con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato?
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Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo Danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico
Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita
Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di:
ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Xxxxx limiterà la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di € 1.000,00.
Mancata revisione del veicolo: Verti rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione di un veicolo non in regola con le norme relative alla revisione.
Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 12,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
🗶 i soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
🗶 veicoli a noleggio con o senza conducente e taxi
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non è operante:
! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
! nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
! nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
! nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
! Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati: dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde.
Sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) sono indicati gli Stati in cui la copertura è operante, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, da parte del Contraente o dell’assicurato, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Le modalità di pagamento previste sono mediante contratto di Finanziamento o Leasing oppure per contratti emessi senza finanziamento o leasing attraverso bonifico bancario.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
In caso di pagamento da parte dell’Assicurato all’intermediario la copertura ha effetto dalle ore 24.00 della data del pagamento. In caso di finanziamento/leasing la copertura ha effetto dalla data e ora riportate sul Certificato di assicurazione.
L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo
In caso di rinnovo della polizza, la copertura ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza qualora il pagamento del premio sia avvenuto in data antecedente al quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa. In caso di pagamento del premio successivo al quindicesimo giorno dalla scadenza, la copertura ha effetto dalla data di avvenuto pagamento del premio.
Come posso disdire la polizza?
In caso di adesione alla presente Convenzione con contratto di Finanziamento o Leasing l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. Verti, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta e del SSN.
In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. Xxxxx, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta e del SSN.
Inoltre, in corso di polizza, puoi disdire il contratto per vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione definitiva all’estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato.
Nei casi sopra elencati hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing è prevista la possibilità di estinguere il contratto di assicurazione ottenendo la restituzione del premio pagato e non usufruito.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Assicurazione R.C. auto
AUTOVETTURE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: FlexRCA
Edizione 2021: ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle condizioni di assicurazione. Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99 Xxx X. Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); Tel. 00.00.000.000; xxx.xxxxx.xx; PEC: Xxxxx@xxx.xxxxx.xx | |||
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2018, è pari a 277,205 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,823 milioni di euro Totale Riserve Patrimoniali: 71,382 milioni di euro Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxx.xx Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 161,225 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo (MCR): 66,880 milioni di euro Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 275,114 milioni di euro Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 207,878 milioni di euro Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 170,6% | |||
Al contratto si applica la legge italiana | |||
Che cosa è assicurato? | |||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |||
Massimali | Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 12,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. | ||
Garanzie estese Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni | |||
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono al momento previste tali opzioni | |||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||
Non sono al momento previste tali opzioni | |||
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? | |||
Non sono al momento previste tali opzioni |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
In caso di sinistro, devi denunciare il sinistro a Verti entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Verti al numero 848.800.044 (0039.02.36617149 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare); nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Verti . La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la compagnia dell’avvenuto sinistro. In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Verti al seguente indirizzo: Verti Assicurazioni S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all’attenzione Ufficio Sinistri. | |
In caso di sinistro da circolazione Il conducente, o se diverso il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro. Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio del Modulo e di ogni altro documento ritenuto utile dalla compagnia. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Procedura per il risarcimento del danno Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005). L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli » il conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano » i veicoli sono assicurati con imprese che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della X.X.Xxxx aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice delle assicurazioni » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006 Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Xxxxx tramite raccomandata a/r, mettendo in conoscenza anche l’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni in caso di soli danni calle cose, oppure |
novanta giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il | |
risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione | |
della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. | |
Rimborso del sinistro per evitare il Malus | |
In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o fruire di riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del Bonus Malus rimborsando la Compagna di assicurazione gli importi che ha liquidato per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di |
osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza del contratto. Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro puoi contattare il Servizio Sinistri Verti al numero 848.800.044 che: » ti comunicherà direttamente l’importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria » » ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviarti xxx xxxxx xx tuo recapito, una lettera indicante l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. Nel caso di scatto del malus dovuto a segnalazione da parte di altra compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, il contraente puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l’altra compagnia. | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del contratto hanno la massima importanza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). Nella garanzia RCA, l’impresa di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni. |
Obblighi dell’impresa | In tema di risarcimento danni da circolazione, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno o negare il risarcimento nei termini qui di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: − entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al “modulo Blu”, conosciuto anche come “modulo CAI” (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; − entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il “modulo Blu o CAI” è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente; In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa I termini per il pagamento da parte di Verti sono quindici giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Il presente contratto di assicurazione è riservato ai Veicoli acquistati presso un Concessionario della rete di vendita Opel (di seguito: il Concessionario) o concessi in locazione finanziaria dalla Contraente.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal Contraente pari al 10% del premio a carico dell’Assicurato, mentre le spese di gestione sono pari al 9,00%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per contattare l’Ufficio Reclami scrivi una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx o invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all’Impresa, reperibile sul sito web xxx.Xxxxx.xx/“Per i Consumatori”, alla sezione Reclami, consultando l’apposita Guida.” Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali : | |
Mediazione | È previsto il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (Legge 9/8/2013, n. 98 che converte e modifica il decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. |
Negoziazione assistita | L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; rifiuto del risarcimento; accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una |
delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell’ Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri - Cosa fare in caso di sinistro). ARBITRATO IRRITUALE: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vinco- lante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx. eu/internal_market/fin- net/members_en.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvede lei stessa all’inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F x00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U.
n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno del Set Informativo.
Accessori di serie
installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.
Aderente:
soggetto che aderisce alla Polizza Collettiva
Agenzia
Mach 1 S.r.l., agenzia di assicurazioni iscritta al registro unico degli intermediari assicurativi al n. A000317603 con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 – 20124 – Milano, tel. 02/00000000, fax 00 00000000 - Email PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxx-0.xx.
Alienazione del veicolo
vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione,
esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri,registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato
il proprietario del Veicolo acquistato presso un concessionario della rete di concessionari e riparatori autorizzati Opel che si avvalgono del programma assicurativo. Nel caso di Veicolo in leasing, l’utilizzatore/locatario delle autovetture o veicoli commerciali concessi in locazione finanziaria dalla Contraente Opel Bank S.A. con sede secondaria in Italia, che si avvalgono del programma assicurativo.
Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
Banca dati degli attestati di rischio
la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
Banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate)
la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto;
Box
luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo
CARD
convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Classe di merito aziendale
categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità̀ della garanzia prestata.
Classe di merito CU
categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità̀ delle offerte assicurative r. c. auto.
Codice delle assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione. Contraente
Opel Bank S.A. con sede secondaria in Italia
Consap S.p.A
Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Cose
Gli oggetti materiali e/o animali
Denuncia sinistro
comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti .
Documento unico di circolazione (DUC)
Documento emesso ai sensi del decreto legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo:
Furto
Il reato previsto dall’Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garage
luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private
Incendio
la combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente
qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato.
Indennizzo
l’importo dovuto da Verti all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione
Invalidità Permanente
la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
IUR: IDENTIFICATIVO UNIVOCO del RISCHIO
Codice che consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione
IVASS
(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7
agosto 2012 n.35.
Locatario
la persona fisica o giuridica titolare della locazione finanziaria (utilizzatore).
Massimale
Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro
Perdita Totale
il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo.
Periodo di osservazione
il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo.
Polizza
il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dal Certificato
di assicurazione e dalla Carta Verde (se in possesso) e dal fascicolo informativo.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
l’importo complessivamente dovuto dal Contraente o dall’Assicurato a Verti , determinato in funzione dei dati dell’Assicurato, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Procedura di riciclo dei sinistri tardivi
Procedura automatizza che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso
Proprietario
l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Proprietà privata:
luogo anche all’aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale
Residenza
luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.
Richiesta danni
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento
l’importo dovuto da Verti al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Xxxxx invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’esercizio del diritto che Xxxxx ha di recuperare nei confronti dell’Assicurato e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Società/Impresa
VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.
Somma assicurata
l’importo, indicato sul Certificato di assicurazione, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione
ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.
Strada:
via pubblica o privata aperta alla libera circolazione
Surrogazione
il diritto che Xxxxx ha di sostituirsi all’assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Unico caso assicurativo
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Veicolo
il mezzo, ad uso privato, descritto nel Certificato di Assicurazione e identificato dal numero di targa.
Condizioni di assicurazione
Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall’Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Capitolo 1 – Norme generali
1. Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia
Accordo Opel Bank S.A. con sede secondaria in Italia
Verti provvede, in conformità di quanto previsto dall’ art.132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dall’Assicurato.
Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all’attestazione dello stato del rischio.
Verti provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate).
Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dall’Assicurato (ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4).
La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta dell’Assicurato tramite spedizione postale.
In ogni caso il contratto si intende perfezionato con l’attivazione della copertura.
1.1 Duplicato del Certificato e della Carta Verde
Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, Verti rilascia un duplicato su richiesta dell’Assicurato. Verti si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.2 Invio documentazione e comunicazioni
La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dall’Impresa all’Assicurato (e viceversa) tramite posta elettronica o spedizione postale a seconda della modalità scelta dall’Assicurato. Verti provvederà ad inviare la corrispondenza nella modalità prescelta obbligandosi a modificarla su semplice richiesta dell’Assicurato.
Nel caso in cui il contratto preveda la Carta Verde il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.
1.3 Consegna e controllo documenti
Come indicato al precedente par. 1, Verti, ai fini della stipula del contratto e nell’ambito delle verifiche precontrattuali di cui all’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere all’Assicurato l’invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese;
Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti
:• copia del libretto di circolazione o documento unico aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
• eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave e 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
• ulteriore documentazione descritta nell’Allegato 1.
L’Assicurato potrà richiederne a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, Xxxxx acquisisce direttamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede all’Assicurato una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
1.4 Mancata consegna dei documenti
Nel caso in cui l’Assicurato, non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti nel precedente articolo 1.3, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, così come previsto dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018
1.5 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima dell’accadimento di un sinistro
Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della verificazione di un sinistro, Verti dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza e quindi:
• di impugnare la polizza ed agire per l’annullamento del contratto (ove l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave);
• di recedere dal contratto (ove l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave).
A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune e/o provincia) o le caratteristiche tecniche del veicolo.
In tali casi Verti avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi del cod. civ. :
• laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, l’Assicurato sarà tenuto
a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
1.6 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dall’Assicurato e riportate sul preventivo, il risarcimento o l’indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi del Cod. Civ.:
• non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
• sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Xxxxx eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall’art 144 del Codice delle assicurazioni.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Xxxxx, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.
A fronte dell’esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave, 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi del Cod. Civ.:
• laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA;
mentre
• laddove i documenti definitivi di polizza (Certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, l’Assicurato sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Xxxxx la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.
Per l’intera durata del contratto, l’Assicurato è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio (ad esempio il cambio di residenza in corso di contratto).
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, e fatta salva la buona fede del Locatario, Verti, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, potrà esercitare il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
1.8 Risoluzione del contratto
1) Il contratto può essere risolto:
• su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).
Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.
• in caso di furto.
Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti
In tutte le ipotesi sopra indicate, l’Impresa, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all’Assicurato la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
Fatto salvo il caso di furto, l’Assicurato è tenuto a distruggere il Certificato e la carta verde se in suo possesso.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal
caso l’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se in suo possesso).
Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
2) Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all’atto del decesso. In questo caso Xxxxx, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto ad esclusione di Assistenza stradale e Tutela giudiziaria al netto dell’imposta e del contributo SSN a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione: » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde, se prevista in contratto » certificato di morte » documento comprovante la qualità di erede. Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:
• dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde, se prevista in contratto
• certificato di morte.
1.9 Obbligo distruzione di Certificato e della Carta Verde
La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto all’Assicurato di provvedere alla distruzione di Certificato e carta verde (se in suo possesso).
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Xxxxx ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
1.10 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
1.11 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art. 171 e 172 del Codice della Strada).
1.12. Premi
Verti si riserva, anche ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dall’Assicurato e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente o dall’Assicurato.
Il premio assicurativo è il corrispettivo pagato per poter usufruire della copertura assicurativa prevista dal contratto.
Il premio è corrisposto per l’intera durata della copertura da Opel Bank
S.A. con sede secondaria in Italia, in caso di finanziamento/leasing o dall’Assicurato all’Agenzia dell’Impresa in caso di pagamento tramite bonifico.
AVVERTENZA:
Nei casi di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing è prevista la possibilità di estinguere il contratto di assicurazione ottenendo la restituzione del premio pagato e non usufruito.
AVVERTENZE:
Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà all’Assicurato – in ragione di 1/365 e al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale – la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione.
• La vendita attraverso intermediari viene disciplinata dal regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018
1.13. Informativa in corso di contratto
Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, Xxxxx rende disponibile l’attestazione dello stato del rischio. La consegna telematica del relativo attestato di rischio avviene su richiesta dell’Assicurato all’Agenzia.
1.14. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito
La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente all’Assicurato la comparazione delle varie proposte di contratti
R.C. Auto.
Come previsto dall’art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all’attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
Tuttavia ai sensi dell’Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
• risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
• mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
AVVERTENZE:
• In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 “Norme Generali” delle Condizioni di assicurazione.
• Per le regole di evoluzione della classe CU, vedi Allegato 1 “Disciplina del Bonus/Malus” e Allegato 2 “Modifiche al contratto” delle Condizioni di assicurazione.
1.15. Recesso: clausola di ripensamento
In caso di stipula del contratto in abbinamento ad un contratto di Finanziamento l’assicurato ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite Email PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia Mach 1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx.
Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (se in possesso) , l’Agenzia provvederà al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. In caso di adesione alla presente Convenzione senza contratto di Finanziamento o Leasing l’aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. Xxxxx, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta e del SSN
1.16 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell’art. 2952, Prescrizione in materia di assicurazione II comma, c.c.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, Prescrizioni del diritto al risarcimento del danno III co., c.c.
Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:
GARANZIE | IMPOSTE |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO | 23,00% |
* comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Procedura per il risarcimento del danno
Verti si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l’intero territorio italiano.
AVVERTENZE:
in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.
2. Incidenti stradali con controparti estere
L’assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap. 12 “Procedura per il risarcimento del danno“ dovrà procedere come di seguito dettagliato.
Incidente sul territorio italiano con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera raccomandata A.R. da indirizzare in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure in alternativa a mezzo PEC a xxx@xxx.xxxxx.xx. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l’UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.
Incidente sul territorio estero con controparte estera
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella
straniera: per individuarla correttamente, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx//xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazione-italiano. Si ricorda che, in questa casistica, l’UCI non ha alcuna competenza.
Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata
3. Diritto d’accesso agli atti d’impresa
Verti, ai sensi dell’art. 146 del codice delle assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008 provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.
Ricordiamo che è sempre consigliabile, prima di inoltrare reclamo, rivolgersi al Servizio Clienti disponibile al numero 848.800.044; indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx.
comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo 90 giorni dall’acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo.
In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all' IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
L’ IVASS riporta sul proprio sito internet (xxx.xxxxx.xx) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per controversie derivanti dal presente contratto l’azione in giudizio è subordinata, quale condizione di
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procedibilità, all’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010.
Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, l’azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all’esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della L. 162/2014.
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 maggio
2016.
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Verti potranno rivolgersi all’Ufficio Reclami scrivendo a: Verti - Ufficio Reclami – Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX); indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxx.xx, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito xxx.Xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fax 00.00.000.000/353, corredando l’esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Xxxx Presentarlo)”, con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Successivamente l'IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
L’ IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all’ IVASS .
Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l'IVASS interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS
Capitolo 2 – Responsabilità Civile Auto
2.1. Responsabilità civile auto
L’assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”.
Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.
Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nel Certificato di assicurazione.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.
Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus la quale prevede:
• Riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
• Maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Xxxxx abbia ricevuto da parte di altra compagnia di assicurazione, tramite la c.d. procedura di “riciclo” dei sinistri “tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
2.2. Estensione territoriale
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all’Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia.
Xxxxx, a seguito della richiesta del Contraente, invierà la carta verde, durante il periodo di validità della polizza. L’elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di R.C. auto è indicato nel documento stesso. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Fino a quando ne ha interesse, Xxxxx assume a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. Xxxxx non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Per Legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario,
• dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
• i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
• i soci a responsabilità illimitata, se l’assicurato è una società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Non sono assicurabili:
• i veicoli a noleggio senza conducente - rental
• i veicoli a noleggio senza con conducente - taxi
• I veicoli di marca diversa da Opel
L’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
• nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:
• dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
• dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
• Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Xxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:
- in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare: | |
1 | Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di uno anno | Classe di merito riportata sull’attestato di rischio, relativa alla precedente assicurazione | » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l’attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
2 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà - appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchigia (agevolazione così detta Xxxxx Xxxxxxx). | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. |
4 | Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito riportata sull’attestato di rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure | Documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestato del rischio |
classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa | copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità).; | ||
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall’attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione | • » copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente • » copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà • » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza • » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità |
6 | Mancanza di attestato di rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno | Classe di merito 18 | copia del libretto di circolazione o documento unico con indicazione di eventuale passaggio di proprietà • » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza • » carta d’identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza. |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento
N. 72 del 16 aprile 2018, occorre:
• in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
• in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Tabella di conversione
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a
sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Allegato 2 – Modifiche al Contratto
Tipo di modifica | Modalità |
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare Email PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia Mach 1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx. richiedere la risoluzione del contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se in suo possesso) e inviare l’atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: ✓ vendita: copia atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà ✓ distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe ✓ demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo |
Risoluzione del contratto per furto | Inviare Email PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia Mach 1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx ▪ Inviare Modulo denuncia di sinistro, completo di Codice IBAN per l’eventuale accredito dell’indennizzo ▪ copia autentica della denuncia del sinistro presentata alle Autorità |
Diritto di ripensamento | Inviare Email PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx o a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia Mach 1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Richiedere il recesso dal contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se in suo possesso) |
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Xxxxxxxxxx Xxxxx, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente “Verti”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l’attività del veicolo, laddove installate, (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati
verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
Il cliente e potenziale cliente garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | Verti Assicurazioni S.p.A. |
Finalità del trattamento | • Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi |
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Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge |
Destinatari | I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all’interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti del cliente e potenziale cliente | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A. |
In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa
Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all’Allegato A.
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Allegato A
INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Titolare del trattamento
Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti prezzo terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l’attività del veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i “Dati”) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l’“interessato”) inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:
• Denominazione: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche “Verti”) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
• Indirizzo postale: Xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
• Recapito Telefonico: + 39.02.217251
• Indirizzo web: xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx - Sezione Privacy
• Contatto del Data Protection Officer: XXX@xxxxx.xx
Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.
2. Finalità del trattamento dei Dati
Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:
a) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri - anche attraverso l’ausilio di dati raccolti mediante apparecchiature elettroniche, laddove installate - e
per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Xxxxx è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie;
b) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L’implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
c) Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network;
d) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l’autorizzazione all’invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.
Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.
Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.
3. Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto
direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all’interno dell’Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. “catena assicurativa”; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l’attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato, mediante l’uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all’interno di un social network a cui l’utente aderisce.
4. Dati relativi allo stato di salute
In caso di sinistro, Xxxxx potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Xxxx relativi allo stato di salute dell’interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 b), per le sole finalità di cui al punto 2 a).
5. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell’interessato, laddove effettuata.
6. Legittimazione per il trattamento dei Dati La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l’esecuzione del contratto assicurativo.
La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l’offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l’interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.
Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Xxxxx i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L’eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l’impossibilità da parte di Xxxxx di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.
7. Destinatari dei Dati
I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:
a) essere conosciuti all’interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. “catena assicurativa”. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest’ultima;
b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (xxx.xxxxxx.xxx), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l’interessato ed il Gruppo MAPFRE;
c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. “catena assicurativa”) quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Nell’ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Xxxx verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.
Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento idei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.
8. Diritti dell’interessato
In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l’interessato ha i seguenti diritti:
• Ottenere conferma, da parte di Xxxxx, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
• Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Xxxxx cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto.
• Richiedere l’applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l’utilizzo per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione Europea o di uno Stato Membro.
• Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Xxxxx dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
• Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
• Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.
Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system (“SMS”), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l’organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall’interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) oppure collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
Sommario
Condizioni di assicurazione 11
Capitolo 1 – Norme generali 11
1. Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia 11
1.1 Duplicato del Certificato e della Carta Verde 11
1.2 Invio documentazione e comunicazioni 11
1.3 Consegna e controllo documenti 11
1.4 Mancata consegna dei documenti 11
1.6 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro 12
1.7 Aggravamento di rischio 12
1.13. Informativa in corso di contratto 13
1.14. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito 13
1.15. Recesso: clausola di ripensamento 13
1.16 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 13
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13
1. Procedura per il risarcimento del danno 13
2. Incidenti stradali con controparti estere 13
3. Diritto d’accesso agli atti d’impresa 14
Capitolo 2 – Responsabilità Civile Auto 15
2.1. Responsabilità civile auto 15
2.3 Gestione delle vertenze 15
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus 16
Allegato 2 – Modifiche al Contratto 19
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