CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra l’ AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e
l’Ente L’ECO XXXX XXXXXXXX XXXXX°SOCIETA’ COOPERAT IVA SOCIALE
(di seguito denominato Ente)
legalmente rappresentato dal Vice Presidente Sig.ra Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx
PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI CENTRO DIURNO, CON ATTIVITA’ A CARATTERE EDUCATIVO, RIABILITATIVO
ED ASSISTENZIALE, IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
PREMESSO
che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità e impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche
che il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS e delle loro articolazioni distrettuali (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001)
che la presente convenzione si configura, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria dell’Azienda ULSS, come un fondamentale strumento operativo per l’integrazione con i servizi erogabili dalle strutture socio-sanitarie per persone con disabilità, in attuazione alla Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
che la LR 22/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e sociosanitari della Regione Veneto
che la definizione e la stipula di una convenzione/accordo contrattuale tra Azienda ULSS e soggetto accreditato sono espressamente previste dalla normativa in vigore per regolamentare l’affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari. La L.R. 22/2002 (art. 17) stabilisce, a tal riguardo che “la Giunta Regionale disciplina entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all’art. 8 quinques del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”.
che l’Ente dichiara di:
a. aderire alla programmazione stabilita dal Piano di zona e di impegnarsi a erogare i servizi concordati e definiti dalla stesso;
b. essere disponibile, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare per l’erogazione di interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale previsti dagli standard regionali vigenti;
c. essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del centro diurno per persone con disabilità denominato CENTRO DIURNO L’ECO XXXX XXXXXXXX XXXXX° sito in XXXXXXXX (XX) xxx XXXXXXXXX 00/0 rilasciata da DIREZIONE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI – REGIONE VENETO in data 9/12/2011 con DGR 347 per un numero complessivo di n. 30 posti autorizzati;
d. essere in attesa del provvedimento di accreditamento per il centro diurno per persone con disabilità denominato CENTRO DIURNO L’ECO XXXX XXXXXXXX XXXXX° sito in XXXXXXXX (XX) xxx XXXXXXXXX 00/0 richiesto a SEGRETERIA REGIONALE SANITA’ E SOCIALE – REGIONE VENETO in data 18/01/2012; a tale richiesta è seguito da parte dell’ARSS – AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO in data 23/5/2012 l’accertamento con ESITO POSITIVO dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. 22/2002 ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale;
e. essere in possesso della carta dei servizi (Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e direttive P.C.M. 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti allegati: Allegato n. 1: Linee guida per la realizzazione del servizio di trasporto ai Centri Diurni;
Allegato n. 2: Regolamento della presa in carico;
Allegato n. 3: Regolamento per la realizzazione di progetti personalizzati di integrazione sociale;
Allegato n. 4: Protocollo per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture semiresidenziali;
Allegato n. 4bis: Indicatori per il monitoraggio e controllo del funzionamento e della qualità delle strutture semiresidenziali.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la gestione di servizi di centro diurno, con attività a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale in favore di persone con disabilità, nei limiti dei posti accreditati o per i quali sia stata fatta richiesta di accreditamento.
L’Ente si impegna a garantire il Servizio nel rispetto della normativa vigente con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione
La presente convenzione non impegna l’Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità il cui inserimento è stato autorizzato secondo le modalità previste dalla presente convenzione
3. Destinatari del servizio
Possono accedere al centro diurno le persone con disabilità dai 16 ai 65 anni (salvo diverse determinazioni straordinarie in sede di UVMD) in possesso della certificazione di Handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 1, comma 3 e art. 10, commi 1 e 3.
L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale il Distretto Socio Sanitario ha autorizzato l’inserimento attraverso l’UVMD convocata secondo quanto previsto dal regolamento sulla presa in carico (Allegato n. 2).
4. Definizione di centro diurno
E’ un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue. E’ rivolto a personale con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza. Accoglie fino a 30 ospiti organizzati in piccoli gruppi (L.R. 22/02).
Si intende un’entità composta di una o più strutture stabili inserite in un contesto territoriale; ciascuna entità ha un proprio nucleo di operatori e un coordinamento.
La fruizione di un centro diurno si caratterizza per una frequenza costante e stabile al centro da parte di persone con disabilità durante le ore diurne e da un programma di attività organizzate interne o esterne alla struttura stessa.
Indicativamente il centro diurno è attivo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, a esclusione della pausa estiva, delle vacanze natalizie e pasquali e delle chiusure per programmazione con orario 9.00 – 16.00 per un totale di 35 ore settimanali e per non meno di 216 giorni di apertura annui.
L’Ente gestore può tuttavia prevedere orari flessibili, in accordo con le famiglie delle persone con disabilità, con anticipi e posticipi orari, quale servizio aggiuntivo, a carico della famiglia nel caso preveda un costo.
Il Distretto Socio Sanitario deve essere informato dall’Ente gestore di tali variazioni orarie e delle famiglie che vi aderiscono, nel rispetto della trasparenza dei servizi offerti in rete, ma previa autorizzazione da parte della famiglia.
5. Il regolamento dell’Ente gestore
Ciascun Ente gestore è tenuto a stilare un regolamento interno al fine di una regolamentazione dei rapporti tra la famiglia della persona con disabilità, tutore/amministratore di sostegno, eventuale Ente gestore del servizio residenziale e l’Ente gestore stesso.
Il regolamento dovrà essere consegnato alla persona con disabilità, alla sua famiglia e al suo amministratore di sostegno/tutore/curatore;
In particolare tale documento regolamenterà, in forma standardizzata o personalizzata a seconda delle diverse situazioni:
- programmi e attività di ciascuna unità di offerta con la differenziazione tra le attività base del centro e attività extra (a carico della famiglia)
- organizzazione della struttura;
- accessi dei familiari nella struttura;
- autorizzazione ai trattamenti sanitari (somministrazione di farmaci e trattamenti d’urgenza).
Il regolamento e le eventuali modifiche saranno comunicati al Servizio Disabili che provvederà ad inoltrarli ai Distretti Socio Sanitari.
Il regolamento sarà sottoscritto dalla persona con disabilità, ove possibile, dall’amministratore di sostegno/ tutore/curatore ed eventualmente dalla famiglia.
6. Procedimento di ammissione al centro diurno
L’ammissione al centro diurno di una nuova persona con disabilità avviene in seguito al percorso di presa in carico condiviso tra Azienda ULSS, Ente e persona con disabilità ove possibile, amministratore di sostegno/tutore/curatore e famiglia della persona con disabilità, volto alla definizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità e sulla base del quale vengono individuati gli obiettivi generali di un Progetto Personalizzato.
Il percorso di presa in carico è descritto nel Protocollo per la presa in carico allegato alla presente convenzione (Allegato n. 2).
L’Ente si rende disponibile a collaborare con l’Azienda ULSS per favorire le famiglie nel percorso di conoscenza e orientamento per la scelta del Centro Diurno.
Il Distretto Socio-Sanitario si impegna contemporaneamente a informare il soggetto stesso, se ritenuto in grado, o i familiari della necessità di presentare ricorso per l’Amministratore di sostegno. Nel caso in cui non vi provvedano le persone sopra indicate questo sarà compito dei responsabili del servizio socio sanitario (ai sensi degli artt. 404 e 406 del Codice Civile).
L’UVMD viene convocata dopo aver acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva, effettuata tramite scheda S.Va.M.Di ed eventuali altri strumenti, al Progetto Individuale, agli obiettivi generali del progetto di inserimento e dopo aver individuato, sulla base dell’analisi contestuale, il servizio/Ente gestore di inserimento.
6.1 La relazione del Distretto Socio Sanitario
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario, su autorizzazione scritta della persona con disabilità ove possibile o del suo tutore/amministratore di sostegno/curatore e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (artt. 76, 85 e 86) – Codice in materia di protezione dei dati personali, fornisce all’Ente una relazione scritta che comprende:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, codice fiscale;
2. Il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (tutore, amministratore di sostegno, curatore);
3. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
4. I dati relativi all’anamnesi e agli aspetti assistenziali, sanitari, comportamentali e socio-familiari nonché ogni elemento utile a una maggiore comprensione della situazione della persona con disabilità, comprese le eventuali terapie farmacologiche, numero di tessera sanitaria e nominativo del medico di medicina generale;
Tale relazione dovrà essere corredata da una relazione dello specialista nel caso la persona sia in carico ad un servizio specialistico e da una relazione sul percorso educativo/assistenziale qualora la persona provenga da un altro centro diurno o dalla scuola.
6.2 Il verbale di UVMD
In sede di UVMD il Distretto Socio Sanitario rilascia inoltre il verbale dell’UVMD che dovrà riportare:
1. Una sintesi del Progetto Individuale elaborato in sede di UVMD;
2. Gli obiettivi generali dell’inserimento diurno, l’indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale stabilito dall’UVMD (sulla base della valutazione effettuata anche tramite scheda S.Va.M.Di) e il relativo contributo economico annuale e mensile;
3. L’indicazione del numero di ore settimanali frequentate;
4. Le modalità di verifica prima delle eventuali scadenze;
5. Le modalità di trasporto al centro diurno
6.3 La nota del Distretto Socio Sanitario
L’ammissione al centro diurno è disposta formalmente dal Direttore del Distretto Socio-Sanitario di competenza tramite nota scritta che sarà spedita all’Ente gestore, alla famiglia, al tutore/amministratore di sostegno, al Comune di appartenenza, ai servizi specialistici, se coinvolti, e per conoscenza al Servizio Disabili, prima dell’inizio dell’inserimento.
La nota dovrà contenere:
1. I dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo di residenza e codice fiscale;
2. Il nominativo e recapito di un referente per gli aspetti giuridici ed economici (familiare, tutore, amministratore di sostegno);
3. La data dell’UVMD
4. La data di inizio inserimento (sulla base degli accordi intervenuti tra Distretto Socio-Sanitario ed Ente gestore), la durata del percorso educativo-riabilitativo-assistenziale e l’eventuale previsione della cessazione o proroga;
5. L’indirizzo educativo-riabilitativo-assistenziale stabilito dall’UVMD e il relativo contributo economico (inteso quale concorso di spesa ai costi complessivi che l’ente gestore si trova a sostenere) annuale e mensile, derivante dalla valutazione effettuata tramite scheda S.Va.M.Di;
Il percorso educativo-riabilitativo-assistenziale sarà ridefinito (tramite UVMD) entro i primi 3 mesi qualora emergano incongruenze rispetto al percorso individuato.
6. Il referente del caso definito in sede di UVMD;
7. L’indicazione del numero di ore settimanali frequentate;
8. Le modalità di trasporto al centro diurno
Ogni variazione degli elementi contenuti nella nota dovrà essere tempestivamente comunicata in modo formale agli stessi destinatari. L’Ente gestore contestualmente all’inserimento rilascia al Distretto Socio Sanitario una attestazione scritta sulla data di effettivo inizio.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a farsi rilasciare l’autorizzazione da parte della persona con disabilità, tutore/amministratore di sostegno/curatore per trasmettere i dati sensibili e le informazioni sopraccitate agli Enti gestori nel rispetto delle disposizione contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Contemporaneamente all’invio della nota, i dati saranno inseriti a cura dell’Unità Organizzativa per la Disabilità del Distretto Socio-Sanitario nella banca dati disabili o negli idonei strumenti utilizzati per il monitoraggio e la conservazione dei dati.
L’Ente gestore è tenuto ad informare l’Azienda ULSS di qualsiasi inserimento diverso da quelli normalmente autorizzati secondo la procedura sopradescritta e che vada ad occupare un posto accreditato.
Qualora sussistano i presupposti per un inserimento da parte dell’Azienda ULSS e il posto risulti occupato da un utente inserito privatamente, l’Ente gestore è tenuto a rendere disponibile entro 10 giorni di calendario il posto occupato.
7. Requisiti strutturali e organizzativi
Per i requisiti strutturali ed organizzativi del centro diurno si fa riferimento alla normativa relativa all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002) e provvedimenti seguenti
8. Fasce di contribuzione
L’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, nelle more di ulteriori specificazioni regionali, eroga all’Ente un contributo annuo, suddiviso in undici mensilità per ciascuna persona con disabilità utente del Servizio Diurno, sulla base della fascia contributiva definita in sede di UVMD secondo le procedure descritte nella presente convenzione.
Di seguito si riporta una descrizione delle fasce attualmente in vigore, assegnate agli utenti sulla base delle indicazione contenute nel regolamento sui servizi diurni allegato al precedente Accordo di Programma, che sono state sintetizzate nella tabella che segue in accordo con gli Enti gestori firmatari della presente convenzione.
AB - INDIRIZZO ABILITATIVO
A livello relazionale la persona presenta una sufficiente adeguatezza o eventuali problematiche di facile contenimento per cui l’intervento educativo è connotato da evolutività.
A livello assistenziale il bisogno è limitato a indicazioni di ordine verbale o l’intervento di breve tempo è circoscritto per disabilità fisica.
Nell’area degli apprendimenti e delle autonomie (esecuzione di una attività occupazionale, personale, domestica, esterna, sociale) sono presenti potenzialità per cui sono significativi interventi di acquisizione e potenziamento.
In questo indirizzo sono inseribili prevalentemente persone con disabilità di giovane età.
Caratteristiche del contesto: ampio, diversificato e integrato con una pluralità di opportunità a livello relazionale e occupazionale.
Caratteristiche del personale: équipe multiprofessionale con la presenza della figura dell’educatore professionale come da requisiti della L.R. 22 per l’autorizzazione e l’accreditamento.
PL – INDIRIZZO PROPEDEUTICO AL LAVORO
A livello relazionale la persona non presenta problematiche destabilizzanti per il contesto di tipo lavorativo e ha raggiunto un sufficiente equilibrio per cui l’intervento educativo è prevalentemente di mantenimento. A livello assistenziale non presenta nessun bisogno o l’intervento di breve tempo è circoscritto per disabilità fisica.
Nell’area dell’esecuzione di una attività lavorativa in particolare sono presenti potenzialità da sviluppare ai fini di un futuro inserimento lavorativo con interventi di acquisizione e potenziamento.
Nell’area degli apprendimenti e nell’area dell’autonomia esterna sono da attivare interventi in relazione al futuro lavorativo.
Caratteristiche del contesto: diversificato, che rispecchi le caratteristiche di un tipico ambiente di lavoro dove si svolgono veri e propri processi lavorativi. E’ importante in questo percorso la realizzazione di stages lavorativi.
Caratteristiche del personale: équipe caratterizzata da due figure professionali essenziali, l’educatore professionale per il sostegno nelle relazioni e una figura tecnica (come da requisiti previsti dalla L.R. 22/02)
EO1 – EDUCATIVO OCCUPAZIONALE 1
A livello relazionale la persona con disabilità presenta una adeguata stabilizzazione e in particolare un buon livello di riconoscimento e accettazione delle regole, per cui l’intervento educativo è prevalentemente di mantenimento.
A livello assistenziale non presenta nessun bisogno.
Nell’area dell’esecuzione di un’attività occupazionale è presente un buon livello di concentrazione e tenuta al compito.
Nell’area degli apprendimenti e delle autonomie (personale, domestica, esterna, sociale) sono da attivare solo interventi di mantenimento.
EO2 – EDUCATIVO OCCUPAZIONALE 2
A livello relazionale la persona presenta alcune problematiche stabilizzate di facile contenimento con l’intervento educativo.
A livello assistenziale presenta sporadico bisogno.
Nell’area dell’esecuzione di un’attività occupazionale è presente un limitato livello di concentrazione e tenuta al compito.
Nell’area degli apprendimenti e delle autonomie (personale, domestica, esterna, sociale) sono da attivare solo interventi di mantenimento.
Caratteristiche del contesto di entrambi i percorsi (EO1 – EO2): caratterizzato da laboratori che offrono opportunità diversificate di tipo lavorativo, espressivo, creativo in cui la persona con disabilità si riconosce in un ruolo produttivo in senso lato. Tali percorsi prevedono altresì opportunità di integrazione sociale in ambienti esterni.
Caratteristiche del personale di entrambi i percorsi (EO1 – EO2): équipe caratterizzata dalla presenza di educatori professionali, istruttori tecnico-pratici e operatori socio-assistenziali come da requisiti L.R. 22/2002.
EA1 – EDUCATIVO ASSISTENZIALE 1
A livello relazionale la persona con disabilita presenta problematiche comportamentali stabilizzate di facile contenimento attraverso strategie educative specifiche (soggetti in età anziana) oppure problematiche comportamentali sporadiche in evoluzione, ma di facile contenimento (soggetti più giovani).
A livello assistenziale sono presenti bisogni quotidiani (indicativamente una volta al giorno) che necessitano di supervisione e richiami verbali in alcune aree delle autonomie personali, oppure di supporto, ma di breve periodo.
Nell’area dell’esecuzione dell’attività occupazionale è presente scarsa concentrazione e tenuta al compito.
Nell’area degli apprendimenti e delle autonomie (personale, domestica, esterna, sociale) l’intervento è mirato all’acquisizione e al potenziamento nelle persone più giovani e al mantenimento nelle persone più anziane.
EA2 – EDUCATIVO ASSISTENZIALE 2
A livello relazionale la persona presenta problematiche comportamentali intense ma saltuarie, che richiedono un intervento specifico in particolari momenti.
A livello assistenziale è presente un bisogno pluriquotidiano, ma con tempi di assistenza variabili (brevi o diversificati) e/o non in tutte le aree dell’autonomia personale.
Nell’area degli apprendimenti e delle autonomie (personale, domestica, esterna, sociale) possono essere previsti ancora interventi di acquisizione e potenziamento oltre che di mantenimento.
EA3 – EDUCATIVO ASSISTENZIALE 3
La persona con disabilità presenta grave problematica comunicativa associata a:
a) gravi e frequenti problematiche comportamentali caratterizzate da auto e/o etero aggressività, fortemente destabilizzanti per il contesto, che abbisognano di un intervento educativo costante e specifico rivolto al contenimento e al miglioramento della comunicazione e della relazione.
e/o
b) bisogno assistenziale pluriquotidiano con prolungati tempi di assistenza in tutte le aree dell’autonomia personale, per cui va previsto un intervento educativo rivolto al miglioramento della comunicazione e un intervento assistenziale rivolto al rallentamento del decadimento fisico (postura, mobilizzazione).
Caratteristiche del contesto dei tre percorsi (EA1 – EA2 – EA3): attrezzato, accogliente, adeguato che consenta la stimolazione, l’accudimento dei bisogni e il potenziamento delle autonomie.
Organizzazione del personale dei tre percorsi (EA1 – EA2 – EA3): l’organizzazione del personale dei tre percorsi dovrà essere coerente con i requisiti della L.R. 22/02 per l’autorizzazione e l’accreditamento.
AUT 2 – AUTISMO 2
La persona presenta una compromissione qualitativa media rispetto alle caratteristiche diagnostiche di riferimento.
Il livello di strutturazione e supporto individuale operatore/persona con autismo (= intervento educativo, assistenziale, comportamentale e di mediazione con l’ambiente) necessita di una maggiore intensità operativa (tempo di rapporto diretto e indiretto con la persona con autismo, strategie comunicative e relazionali) rispetto alle sotto esposte situazioni:
− attività istruttive e di apprendimento individuali e/o di sotto-gruppo collegate allo sviluppo e al potenziamento delle varie aree considerate nel progetto educativo
− situazioni di passaggio da un ambiente all’altro all’interno del servizio e negli ambienti esterni
− momenti comunitari come l’accoglienza mattutina e il rientro pomeridiano, il momento del pranzo, situazioni socializzanti strutturate o spontanee
L’intervento e il rapporto definito integra parallelamente alle situazioni sopra descritte una supervisione costante operatore/persona con autismo nell’arco della giornata.
Il livello dell’intervento e supporto operativo è programmato sulla base di un Operatore Socio Sanitario/Educatore Professionale ogni due persone con sindrome autistica rientrante in questa fascia.
AUT 3 –AUTISMO 3
La persona presenta una compromissione qualitativa grave rispetto alle caratteristiche diagnostiche di riferimento.
Il livello di strutturazione e supporto individuale operatore/persona con autismo (= intervento educativo, assistenziale e comportamentale) necessario è continuativo in tutte le situazioni (attività istruttive e di apprendimento individuali e/o di sotto-gruppo, situazioni di passaggio, momenti comunitari) e prevede un accompagnamento regolare e costante nell’arco della giornata.
Il livello dell’intervento e supporto operativo è programmato sulla base di un (1) Operatore Socio Sanitario/Educatore Professionale per ogni (1) persona con sindrome autistica rientrante in questa fascia. In periodi limitati e circoscritti nel tempo da una precisa programmazione può essere necessario garantire un intervento sostenuto da più operatori.
GCA – GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE
Per “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) si intende un danno cerebrale, dovuto a trauma cranioencefalico o ad altre cause (anossia cerebrale, emorragia, etc.), tale da determinare una condizione di coma, e menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave.
Gli esiti, cioè le conseguenze, della GCA variano molto da persona a persona: vi possono essere problemi motori (nel camminare o nell’equilibrio), disturbi cognitivi (compromissioni della memoria, dell’attenzione, del linguaggio e della consapevolezza) e comportamentali (agitazione, aggressività, apatia e perdita di interesse).
Xxxxxx e riconoscere le conseguenze dell’evento traumatico è molto importante, per non attribuire le difficoltà che la persona presenta alla sua mancanza di volontà, poco impegno o interesse.
Il contributo è riconosciuto unicamente per ciò che attiene una fase intensa di investimento, che potrà avere una durata massima di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Alla fine di tale periodo il Distretto Socio Sanitario attribuisce una delle fasce sopradescritte.
I contributi inclusi nella tabella seguente sono da intendersi IVA compresa se dovuta e sono validi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza della stessa o all’emanazione di diverse indicazioni regionali o nazionali, salvo diversi accordi pattizi secondo quanto previsto dal Codice Civile.
I contributi inclusi nella tabella seguente a valenza annuale (corrispondente a 11 mesi di servizio – chiusura del mese di agosto).
Denominazione fascia di contribuzione | Corrispettivo annuo 2012 | Corrispettivo mensile 2012 (11 mesi) |
Fascia 1 (ex EO1) | 6.023,01 | 547,55 |
Fascia 2 (ex EO2) | 9.033,96 | 821,27 |
Fascia 3 (ex EA1, AB, PL) | 12.046,00 | 1.095,09 |
Fascia 4 (ex EA2) | 18.068,06 | 1.642,55 |
Fascia 5 (ex EA3) | 24.091,14 | 2.190,10 |
GCA | 22.133,64 | 2.012,15 |
AUT 2 | 27.540,02 | 2.503,64 |
AUT 3 | 30.487,10 | 2.771,55 |
Nel caso di inserimento nel centro diurno a tempo parziale, il contributo dovuto all’Ente gestore è proporzionalmente e percentualmente calcolato sul numero delle ore frequentate, avendo come riferimento lo standard di 35 ore settimanali come inserimento a tempo pieno.
Solo in casi eccezionali, in cui l’inserimento o la variazione dei livelli e del monte ore di frequenza non avvenga in corrispondenza del primo del mese, la determinazione proporzionale del corrispettivo va fatta con riferimento ad un numero fisso di giorni mensili pari a 30.
9. Clausola di revisione periodica del corrispettivo
I contributi di cui all’articolo 8 sono soggetti a revisione annuale, con adeguamento al tasso di inflazione programmata, con la seguente precisazione: la revisione annuale della quota sanitaria è eventualmente definita dalla Regione Veneto, la revisione della quota sociale a carico dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza è avvallata dalla Conferenza dei Sindaci.
10. Variazione dei livelli e del monte ore di frequenza
In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale la Conferenza dei Sindaci determina, su base percentuale, la quota parte di eventuali risorse disponibili (da variazione dei costi diurni o eventuali altre voci), da dedicare nell’anno all’aumento dei livelli e del monte ore di frequenza.
L’eventuale proposta di variazione dei percorsi educativi assistenziali e/o del monte ore di frequenza dovrà essere valutata, in collaborazione con tutti gli interlocutori, in sede di UVMD.
Qualora l’UVMD accertasse la necessità di variare il percorso educativo/assistenziale in atto, la proposta approvata andrà inserita in una graduatoria elaborata secondo dei criteri di priorità definiti dal Servizio Disabili in collaborazione con i Direttori di Distretto che si avvalgono dei referenti degli Uffici Disabilità Distrettuali, per individuare gli interventi più urgenti.
Compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero le corrispondenti risorse di competenza sociale e sanitaria, il Direttore di Distretto darà seguito, per il tramite della UVMD, alla richiesta di variazione del percorso educativo/assistenziale con comunicazione formale agli interessati. La data ai fini della decorrenza dei nuovi livelli o del nuovo monte ore di frequenza coinciderà con il primo giorno del mese successivo al momento in cui si sono rese disponibili le risorse. Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.
I Direttori di Distretto, per mezzo dei referenti degli Uffici Disabilità distrettuali, sono comunque tenuti a dare una risposta entro 60 giorni dalla data della richiesta.
11. Dimissioni
Si definiscono le seguenti ipotesi di dimissioni:
a) Per trasferimento ad altra struttura
Qualora in sede di UVMD si ravvisi l’opportunità di un trasferimento della persona con disabilità in un altro centro diurno, viene definita la data di dimissione dal centro attuale e la data di inizio nel nuovo centro . L’erogazione del contributo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.
b) Per volontà della persona con disabilità, famiglia, tutore/amministratore di sostegno e nei casi di assenze prolungate non giustificate
Quando la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno manifestano la volontà di dimissione o si verificano assenze prolungate non giustificate da motivi oggettivi, l’Ente gestore è tenuto a comunicare immediatamente la situazione al Distretto Socio-Sanitario che proporrà la convocazione dell’UVMD al fine di concordare l’eventuale dimissione e/o proporre un percorso educativo alternativo.
c) Su richiesta dell’Ente
Nell’eventualità che l’Ente gestore proponga di sospendere la frequenza di un ospite è tenuto a chiedere tempestivamente al Distretto la convocazione di una UVMD che si esprimerà circa il futuro del Progetto Personalizzato e le ragioni della proposta. In tale sede saranno concordate le condizioni di corresponsione del contributo economico ferme restando le norme di carattere generale sulla materia. In attesa della convocazione dell’UVMD l’Ente gestore si confronta con gli Uffici Disabilità Distrettuali per promuovere le azioni necessarie.
d) Per la conclusione del progetto
Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Individuale a seguito delle verifiche effettuate tra Distretto Socio-Sanitario, Ente gestore e famiglia.
Nel caso del raggiungimento degli obiettivi prima della scadenza prevista dal progetto, l’Ente gestore proporrà una verifica con Distretto Socio-Sanitario e famiglia, tutore/amministratore di sostegno per concordare la data di dimissione che sarà successivamente formalizzata tramite comunicazione da parte del Distretto Socio-Sanitario agli interessati.
In entrambi i casi l’erogazione del contributo cesserà in corrispondenza della data di dimissione dal centro diurno della persona con disabilità.
e) Per decesso
Si intendono le dimissioni dal centro diurno della persona con disabilità per morte.
Nel caso di morte l’Ente gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Distretto Socio-Sanitario e per conoscenza al Servizio Disabili.
L’erogazione del contributo cessa in corrispondenza della data di decesso della persona con disabilità.
Si precisa che nel caso di convocazione dell’UVMD per la definizione della data di dimissione, questa non potrà mai essere antecedente all’UVMD stessa.
In ogni caso l’Azienda ULSS non è obbligata alla copertura dei posti lasciati liberi da eventuali dimissioni.
12. Assenze e/o sopraggiunta malattia degli utenti
Dopo 15 giorni di assenza (da calendario solare), sia essa per malattia o per altri motivi, l’Ente gestore è comunque tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Distretto Socio Sanitario. Il Distretto Socio-Sanitario, contattata la famiglia, valuterà la situazione e le condizioni per la convocazione di un’eventuale UVMD o comunque effettuerà un confronto diretto con l’Ente gestore e la famiglia e si pronuncerà rispetto ad una rivalutazione della situazione complessiva della persona con disabilità.
Tenuto conto dei costi generali che l’Ente gestore sostiene, il finanziamento è comunque corrisposto, durante i periodi di apertura del centro diurno, nei giorni di assenza della persona con disabilità fino ad un massimo di 21 gg. dalla data di inizio dell’assenza (da calendario solare).
Se l’assenza supera i 21 giorni, e qualora in UVMD venga riconfermato il Progetto Individuale esistente e ribadita l’importanza fondamentale che la persona con disabilità rientri nelle strutture dello stesso Ente, ma non sia certa la data del rientro, il contributo viene corrisposto nella misura del 32,5% della fascia contributiva riconosciuta (quota sociale), dal 22° giorno di assenza fino al rientro.
Dopo 3 mesi consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella misura in cui al 4°mese non sia ancora possibile il rientro della p ersona con disabilità, l’UVMD è tenuta a definire la data di dimissione salvo vi sia una data di rientro certa legata a motivi di salute.
Se dalla rivalutazione del Progetto Individuale emerge da subito l’impossibilità di un rientro della persona con disabilità nel centro diurno dell’Ente gestore, l’UVMD è tenuta a definire la data di dimissione.
Nell’eventualità che la persona con disabilità sia inserita in una comunità residenziale e che, per cause legate ad un sopraggiunto stato di malessere non sia possibile la sua permanenza al centro diurno, l’Ente gestore del servizio residenziale è tenuto a garantire un servizio di reperibilità per rendere possibile il rientro della persona con disabilità in comunità. Il centro diurno è tenuto ad informare l’operatore residenziale reperibile e concordare con esso il rientro anticipato dell’ospite nella struttura residenziale.
Salvo diversi accordi compete comunque al centro diurno l’organizzazione del trasporto per il rientro nel servizio residenziale della persona con disabilità.
13. Progetto Personalizzato (PP)
Entro il mese di dicembre l’Ente gestore, in accordo con la persona con disabilità o suo tutore/amministratore di sostegno, formula o aggiorna il Progetto Personalizzato (PP) e lo inoltra al Distretto Socio Sanitario (anche tramite posta elettronica). Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a dare un riscontro scritto in merito al Progetto ricevuto.
Il Distretto Socio Sanitario è tenuto a partecipare agli incontri per il PP che si svolgeranno con le seguenti modalità:
-nel caso di nuovo inserimento il Distretto Socio Sanitario è sempre presente. Nel caso di un nuovo inserimento il PP sarà presentato al Distretto Socio-Sanitario e alla famiglia, tutore/amministratore di sostegno entro tre mesi successivi alla data di inserimento.
-nella ridefinizione del PP (richiesta dall’Ente gestore, dalla famiglia, dal Distretto stesso), il Distretto Socio Sanitario è presente qualora intervengano sostanziali modifiche nel PP riguardanti la fascia contributiva, le ore di frequenza, gli obiettivi del Progetto;
Nel caso lo ritenga opportuno, il Distretto Socio Sanitario provvede ad una verifica periodica dei Progetti Personalizzati per singolo Ente, nell’espletamento dei propri compiti ispettivi e di controllo
14. Progetti Personalizzati di integrazione sociale
I progetti personalizzati di integrazione sociale si configurano come percorsi sperimentali diurni, caratterizzati dalla maggiore diversificazione dei percorsi educativo-assistenziali e disciplinati da un apposito regolamento allegato alla presente convenzione (Allegato n. 3), riguardante gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici.
A seguito del percorso condiviso di presa in carico volto alla definizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità, il Distretto Socio Sanitario può valutare la predisposizione di un Progetto Personalizzato di Integrazione Sociale.
Il Distretto Socio-Sanitario definisce, sulla base della valutazione dei bisogni della persona con disabilità effettuata attraverso la S.Va.M.Di, nell’ambito del Progetto Individuale e con il coinvolgimento e l’accompagnamento della persona con disabilità stessa e della famiglia, gli obiettivi generali e i risultati attesi dalla realizzazione di un Progetto Personalizzato di integrazione sociale.
Le risultanze dell’istruttoria vengono trasmesse alla persona, alla famiglia e all’Ente gestore. L’Ente gestore, in accordo con la persona con disabilità, con la famiglia e il Distretto Socio Sanitario elabora il Progetto Personalizzato di Integrazione Sociale, che deve indicare:
− gli obiettivi generali e specifici
− le attività
− gli spazi di realizzazione del Progetto
− la metodologia di realizzazione del Progetto e il personale impiegato
− i tempi di realizzazione delle fasi del Progetto
− gli indicatori di verifica sulla base dei risultati attesi
− le modalità di assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
I corrispettivi economici erogati dall’Azienda ULSS sono specificati nel regolamento allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.
15. Rapporti tra Ente gestore, persona con disabilità, famiglia, amministratore di sostegno/tutore/curatore e Azienda ULSS
L’Ente gestore è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno.
L’Ente gestore si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento del servizio, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del servizio medesimo e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
In linea con quanto previsto dalla L.R.22/02, l’Ente gestore mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell’utente che dei familiari.
In particolare tale compito si espleta attraverso un’adeguata comunicazione ed informazione. L’Ente gestore facilita la comprensione alle famiglie, tutore/amministratore di sostegno dell’attività svolta rispetto al familiare con disabilità illustrandone obiettivi, passaggi, traguardi significativi. Allo stesso tempo l’Ente gestore aggiorna le famiglie, tutore/amministratore di sostegno in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell’Ente gestore stesso. A tal fine l’Ente gestore è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la persona con disabilità, famiglia, tutore/amministratore di sostegno.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, del tutore/amministratore di sostegno, l’Ente gestore invita gli stessi a esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche o direttamente all’Ente gestore, al Distretto Socio-Sanitario o, laddove presente, all’associazione dei familiari.
L’Ente gestore è inoltre tenuto a diffondere eventuali circolari dell’Azienda U.L.S.S. destinate alle famiglie, tutori/amministratori di sostegno e all’associazione dei familiari in essa rappresentate.
16. Calendario di apertura dei centri diurni, attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale
L’Ente gestore riconosce nella valorizzazione e qualificazione del personale un elemento prioritario per la qualità del servizio e pertanto cura in modo particolare la sua motivazione e formazione permanente. Ai sensi della L.R. 22/02 l’Ente Gestore è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.
Annualmente l’U.L.S.S., sentiti gli Enti gestori, predispone un calendario di apertura dei centri diurni che comprenderà i giorni di chiusura per le diverse festività, 13 giornate per le attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale corrispondenti a 91 ore.
Agli Enti gestori viene comunque riconosciuta una sensibile autonomia organizzativa per predisporre le suddette attività e pertanto essi potranno discrezionalmente effettuare le attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale in momenti diversi da quelli proposti purché tali occasioni non comportino la chiusura del centro in giornate diverse da quelle del calendario, anche in relazione alle esigenze organizzative degli Enti gestori di servizi residenziali.
Ciascun Ente gestore, nell’ambito del calendario di chiusura condiviso e nel rispetto di un monte ore minimo di riferimento per le attività di cui sopra di 63 ore, potrà discrezionalmente scegliere quali saranno i momenti da dedicare alla formazione, alla programmazione e all’aggiornamento. L’Ente gestore provvederà ad informare l’Azienda ULSS del proprio calendario di chiusura e ad accordarsi con le famiglie per il trasporto al centro diurno delle persone con disabilità, nel caso questo coinvolga altri enti gestori.
L’Ente gestore produrrà annualmente all’Azienda ULSS copia del calendario e la documentazione attestante gli incontri di programmazione, formazione e aggiornamento.
Per rispondere alle esigenze delle famiglie, e in un’ottica di flessibilità, l’ente gestore può prevedere l’organizzazione di attività destinate all’utenza anche nel mese di agosto, comunque senza alcun aggravio economico per l’Azienda ULSS.
17. Utenti fuori ULSS
Nell’eventualità che nel centro diurno sia inserito un utente proveniente da altra Azienda ULSS, l’Ente gestore è tenuto a comunicare al Servizio Disabili i dati anagrafici della persona con disabilità: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, e relativa Azienda ULSS di appartenenza. Il Servizio Disabili provvederà a registrare tali informazioni nella propria banca dati.
18. Il Servizio di trasporto
Così come da indicazioni regionali, il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità ai Centri Diurni è da intendersi quale attività socio-sanitaria integrativa del Centro Diurno.
Esso viene affidato e organizzato direttamente dagli Enti gestori e le modalità di esecuzione vengono disciplinate dal regolamento per la realizzazione del servizio di trasporto ai centri diurni sottoscritto dagli Enti gestori e allegato alla presente convenzione (Allegato n. 1).
Le modalità di rimborso del servizio di trasporto possono essere soggette a diverse decisioni da parte della Conferenza dei Sindaci.
Eventuali modifiche relative alle modalità di compartecipazione da parte degli utenti o da altri soggetti alle spese di trasporto descritte nella presente convenzione sono definite dalla Conferenza dei Sindaci.
19. Il Servizio di mensa
L’Azienda ULSS eroga all’Ente gestore un contributo mensile di 100 euro per le spese di mensa di ciascun utente residente nel territorio di propria competenza, previa presentazione di documentazione fiscalmente idonea relativa al servizio reso.
L’Ente è tenuto a fornire mensilmente il foglio di presenza degli utenti.
In caso di assenze dell’utente superiori a 10 giorni di frequenza nel mese, verrà calcolato l’importo di euro 5,00 a pasto moltiplicato per il numero di pasti effettivi usufruiti nel mese dall’utente, fatta eccezione per il primo giorno di assenza che viene comunque garantito.
Dal costo mensile verranno detratti euro 5,00 per ogni giornata di chiusura per programmazione
Eventuali modifiche relative al contributo mensile o alle modalità di compartecipazione da parte degli utenti o da altri soggetti alle spese di mensa descritte nella presente convenzione sono definite dalla Conferenza dei Sindaci.
20. Aspetti amministrativi e modalità di rimborso
L’Azienda ULSS eroga all’Ente gestore un contributo annuale, per ciascun utente residente nel territorio di propria competenza, sulla base del percorso educativo stabilito dall’UVMD. Il contributo annuale sarà fatturato in 11 rate mensili.
La documentazione fiscalmente idonea relativa al servizio reso dovrà essere inviata, (anche tramite posta elettronica) mensilmente al Servizio Finanziario entro il 10° giorno del mese successivo al mese di competenza.
Mensilmente l’Ente gestore è tenuto a emettere due note contabili distinte, una per la parte sanitaria pari al 67,5% del contributo annuale riconosciuto per ciascun utente e una per la parte sociale pari al 32,5% del contributo. Le fatture dovranno riportare dei subtotali da cui emergerà la suddivisione dei costi per distretto di appartenenza degli utenti
In caso di utenti ultrasessantacinquenni, la quota sociale (pari al 32,5% del contributo) viene posta direttamente a carico del Comune di appartenenza della persona con disabilità. L’Ente, previa comunicazione dell’Azienda ULSS, è tenuto pertanto ad emettere direttamente la fattura della quota sociale al Comune indicato.
Per quanto concerne la fatturazione dei Progetti Personalizzati di Integrazione Sociale si rimanda al Regolamento per la Realizzazione di Progetti Personalizzati di Integrazione Sociale allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante.
Alla documentazione inviata all’Azienda ULSS l’Ente gestore allegherà una scheda contenente i nominativi delle persone con disabilità e il relativo contributo mensile. Sarà altresì allegato il foglio presenze mensile.
Gli Enti gestori di più centri diurni dovranno distinguere i subtotali per ciascuna unità di offerta all’interno della fattura sanitaria e della fattura sociale, ferma restando l’attribuzione dei costi per Distretto.
Le fatture relative al servizio diurno, alla mensa, al trasporto e ai progetti personalizzati, verranno pagate entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell’Azienda ULSS.
Decorso tale termine l’Ente gestore avrà diritto a chiedere la corresponsione degli interessi nella misura del T.U.R. maggiorato di 2 punti.
Nell’eventualità che l’inserimento o la dimissione avvenga nel corso del mese, ai fini del calcolo, il contributo mensile viene diviso sempre per 30 giorni e moltiplicato per i giorni di inserimento da calendario.
21. Soggiorni estivi/invernali
Le persone con disabilità che partecipano ad eventuali soggiorni climatici organizzati dall’Ente gestore durante il periodo di apertura dei centri diurni, sono considerate presenti a tutti gli effetti in quest’ultimi, ferma restando la misura dei contributi.
22. Attività di monitoraggio e controllo
L’Azienda ULSS verifica la validità dei documenti di Autorizzazione all’esercizio e accreditamento ai sensi della L.R. 22/02.
L’Azienda ULSS monitora il funzionamento e la qualità delle strutture in convenzione attraverso sopralluoghi annuali per verificare il rispetto degli indicatori di qualità ritenuti esigibili nell’erogazione dei servizi in oggetto, come da Protocollo allegato alla presente convenzione (Allegati n. 4 e n. 4bis).
L’Azienda ULSS effettua un’azione di controllo, anche senza preavviso in caso di segnalazione, attraverso la costituente commissione ispettiva di vigilanza.
L’Ente gestore è tenuto ad inviare semestralmente all’Azienda ULSS un elenco aggiornato degli operatori in servizio e relativo titolo.
23. Assicurazione e infortuni
L’Ente gestore, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro, si obbliga, prima dell’inizio delle attività, a stipulare le assicurazioni di legge a favore degli operatori, delle persone con disabilità, ospitate anche temporaneamente, del personale volontario e di tutte le persone frequentanti il centro anche saltuariamente.
L’Ente gestore è tenuto inoltre a stipulare adeguate coperture assicurative per i propri mezzi di trasporto. L’Ente gestore si rende disponibile alla visione e alla duplicazione delle polizze e delle denunce di infortunio riguardanti gli utenti qualora richiesti dai tutori/amministratori di sostegno/curatori, od eventualmente dalla famiglia, relativamente al proprio tutelato o congiunto.
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’Ente gestore è tenuto a fornire all’Azienda ULSS copia delle assicurazioni stipulate.
24. Fusione, scissione o cessione ramo d’azienda
Qualora l’Ente, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione, o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante
25. Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del rapporto, l’Azienda ULSS contesterà formalmente, mediante lettera raccomandata A.R. o telefax, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine, nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Ente gestore, che dovranno comunque pervenire all’Azienda ULSS entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l’Azienda ULSS procederà a detrarre una penalità variabile da € 500,00 (cinquecento) ad € 5.000,00 (cinquemila) dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dall’Ente gestore. In particolare l’Azienda ULSS porrà in carico all’Ente gestore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti all’inadempienza riscontrata.
26. Eventuale risoluzione del rapporto
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente convenzione e relativi regolamenti ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di recesso per ciascuna delle parti in qualsiasi momento e con preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.
L’Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’ente gestore con lettera raccomandata A.R. o telefax, nei seguenti casi:
− grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
− perdita, da parte dell’Ente gestore, dei requisiti espressi in premessa
− cessazione dell’attività, fallimento
− mancata stipula delle assicurazioni di legge
− inadempienze di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro.
− qualora l’Ente gestore non provveda ad avviare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni ex LR 22/02 entro le scadenze previste
− non assolva agli obblighi derivanti dal piano di adeguamento previsto nei sopralluoghi di autorizzazione ex LR 22/02
27. Foro competente
In caso di controversia tra Ente gestore e Azienda ULSS circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è il Foro di Vicenza.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
28. Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente gestore saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS ed il responsabile del trattamento è il dr. Xxxxx Xxxxxxx – Responsabile Servizio Disabili.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del contratto.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo i soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
29. Segreto d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Ente gestore assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
30. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione.
31. Clausola risolutiva
La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
32. Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile.
33. Durata e decorrenza
La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.
Vicenza, _
PER ACCETTAZIONE:
Direttore Generale Azienda ULSS n. 6 Vicenza Legale Rappresentante Ente (dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Sig.ra Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx)