Comune di Bono
Comune di Bono
Provincia di Sassari
Progetto di gestione servizi “Assistenza domiciliare”
Schema contratto di appalto
COMUNE DI BONO
CIG ………………………………..
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata affida all’operatore economico
…………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di
…………………………………………………………..........………………………………………
………………………………………………............., che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 - Durata
Il contratto ha una durata di mesi quattro, dal …………………............. e termina il
………………………..………………………………………………………………………….
Art. 4 – Proroga e rinnovo espresso
1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente / appaltatore / affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un congruo preavviso rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
4. È escluso ogni tacito rinnovo. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà del rinnovo opzionale espresso ai medesimi patti e condizioni entro i 15 giorni precedenti la conclusione del contratto.
Art. 5 – Cauzione definitiva1
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante ................................................................ n.
……………………………………………… emessa da
………………………………………………… in data ……………………per un importo di euro
.......................................................................................................
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito Codice dei contratti pubblici, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
1 L’amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di esonero prevista dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 6 - Modalità di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel Capitolato speciale tecnico descrittivo e prestazionale, ai prezzi indicati nell’offerta economica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e l’offerta economica pur non allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 7 - Prezzo
1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di euro
………………………………. (diconsi euro …………………….........................) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro , tenuto
conto del ribasso del …………% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.
Art. 8 - Verifica dell’attività contributiva
1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
3. L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
b) per il certificato di verifica di conformità / l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni.
Art. 10 - Pagamenti
1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni a scadenza mensile posticipata.
2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra …………………..……………………...................
………………………………………..... nato/a a ……...…………………………........…, il
……………………………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al ………………………….. di ………………….. – Settore ……………………, “codice univoco ufficio” IPA ………………….. e con liquidazione a ……………. gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore/esecutore sulla fattura.
Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Responsabilità
1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.
Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto
1. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto sarà contestata all’aggiudicatario secondo le modalità e procedure previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Si procederà alla risoluzione, oltre i casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:
1) fallimento dell’aggiudicatario;
2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
3) interruzione del servizio protratto per oltre n. tre giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
3. In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l’amministrazione può incamerare la cauzione prestata.
Art. 14 - Risoluzione ai sensi del Codice dei contratti pubblici
Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice dei contratti pubblici sono soddisfatte.
Art. 15 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del Codice dei contratti pubblici, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in xxx xxxxxxxxxxx
0. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici.
2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del Codice dei contratti pubblici; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Oristano.
Art. 17 - Obblighi dell’appaltatore
1. L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con il servizio in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.
Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni
1. L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l’appaltatore attesta l’insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese eventuali di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti, nonché eventuali diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
per l’Amministrazione Aggiudicatrice per l’Appaltatore
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