DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 2450
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
e dal Ministro della difesa (XXXXXXX)
di concerto con il Ministro della giustizia (XXXXXXXX)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI)
(V. Stampato Camera n. 2746)
approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2021
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 novembre 2021
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è au- torizzato a ratificare l’Accordo tra il Go- verno della Repubblica italiana ed il Go- verno della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il
18 luglio 2017.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decor- rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’arti- colo 12 dell’Accordo stesso.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni al- terni a decorrere dall’anno 2021, si prov- vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni del- l’Accordo di cui all’articolo 1 della pre- sente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell’Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della pre- sente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
CCORD
L GOVERNO DELL EPUBBLIC
L GOVERNO DELL EPUBBLIC EL SUD AFRIC
XXXX XXXXXXXXXXX EL SETTORE DELLA DIFES
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa (denominati
in seguito congiuntamente le “Parti” e separatamente la “Parte”);
ONFERMAND il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
ESIDEROSI di accrescere la cooperazione tra le rispettive Forze Armate;
CCOMUNAT dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,
ANNO CONCORDATO quanto segue
RTICOLO RINCIPI E SCOP
La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, con la legislazione dell’Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa
RTICOLO
(1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali i etermineranno le inee guida della stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione
(2) Il Piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti utorizzati dalle Parti
(3) Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa
(4) e onsultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica taliana e nella Repubblica del Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate
RTICOLO
AMPI DI COOPERAZION
La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi
(a) politica di sicurezza e di difesa;
(b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
(c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
(d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
(e) scambio di informazioni nel settore della Difesa
(f) prevenzione e controllo di questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento;
(g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare
(h) attività di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;
(i) sanità militare
(j) storia militare
(k) sport militare; e
(l) ltri settori militari di intere se comune per entrambe le Parti
RTICOLO
MODALITA’ DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità
(a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
(b) cambio di esperienze tra esperti delle Parti;
(c) incontri tra rappresentanti delle Difesa
(d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari
(e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa
(f) partecipazione ad esercitazioni militari
(g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie
(h) visite di navi ed aeromobili militari
(i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi
(j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa; e
(k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti
RTICOLO SPETTI FINANZIAR
(1) Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente
Accordo, ivi incluse
(a) le spese di viaggio, gli stipendi, l’assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla legislazione ed ai regolamenti nazionali;
(b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dal trasporto, alla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto
(2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte ospitante fornirà cure mediche ed odontoiatriche d’urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l’esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le sp se su richiesta
(3) Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti
RTICOLO IURISDIZION
(1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell’ambito delle attività di servizio, dal proprio personale sul territorio della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici consentiti dalla propria legislazione nazional contro tale personale
(2) La Parte inviante informerà, attraverso i canali diplomatici, la Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale intrapresa contro tale personale
(3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano compiuti nell’ambito delle attività di servizio da personale della Parte inviante, la medesima Parte esaminerà con accuratezza la richiesta della Parte nviante d rinunciare a tale esercizio per le questioni di particolare importanza umanitaria
(4) Nei casi in cui i membri de a Part nv sono stati condannati per reati per i quali a legislazione nazionale ella Parte ospitante pr veda l’applicazione e la pena capitale e / ltre anzioni ontrarie alla legislazione della Parte inviante, tali sanzioni non saranno
applicate
RTICOLO ISARCIMENTO DEI DANN
(1) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte i un membro della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà disciplinato i comune ccordo tra le Parti
(2) Il risarcimento dei danni alla proprietà o per lesioni o morte di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal personale della Parte inviante durante o in connessione con la propria missione o esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà disciplinato in conformità alla legislazione nazionale della Parte ospitante
RTICOLO
OOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFES
(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle ndustrie della difesa
(a) navi e relativi equipaggiamenti
(b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
(c) carri e veicoli militari
(d) rmi da fuoco automatiche e relativo munizionament
(e) rmamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento
(f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo
(g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare
(h) sistemi elettronici, el ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l’uso
militar
(i) materiali speciali blindati
(j) materiali specifici per l’addestramento militare
(k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il ontrollo elle armi e delle munizion
(l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare
(2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi
(3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il pr ventivo onsenso scritt ella Parte che ha originariamente fornito l suddetto materiale
(4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa arà
(a) ricerca scientifica, test e progettazione;
(b) scambio di esperienze nel campo tecnico;
(c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e
(d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa
(5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti ad ntrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo
RTICOLO
DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Nessuna disposizione del presente Accordo ridurrà o limiterà i diritti di proprietà intellettuale esistenti o acquisiti, compresi brevetti o diritti d'autore delle Parti
RTICOLO 1
ICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICAT
(1) Per “informazione classificata” si intende ogni informazione, atto, attività, documento,
materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
(2) utte le informazioni classificate, scambiate o generate nell’ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate/ o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
(3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti
(4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente
Per la Repubblica Italiana Per la R pubblica el Sud Africa
EGRETISSIM OP SECRE
EGRET ECRE
RISERVATISSIM ONFIDENTIA
RISERVAT RESTRICTE
(5) L’accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di un ivello d adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali
(6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizz solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell’ambito e con le inalità del presente Accordo
(7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell’Autorità competente per la sicurezza ella Parte originatrice
(8) Ferma restando l’immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza a concluders le rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza
designate dalle Parti
RTICOLO 1 ISOLUZIONE DELLE CONTROVERSI
Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sarà
risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
RTICOLO 1
ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritt
cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo
(2) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando ciascuna elle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo in conformità con le disposizioni del punto 4 del presente articolo
(3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi, potr ssere emendat rivist con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
(4) enuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all’altra Parte, ttraverso i canali d plomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l’altra Parte ne abbia ricevuto notifica
(5) termin del presente Accordo non influirà sui programmi le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti
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