Contratto di Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/
Contratto di Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/
Uffici e Studi
Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e
il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Contratto di assicurazione multirischi
per Uffici e Studi professionali /Uffici e Studi
NOTA INFORMATIVA
Uffici e Studi/Mod. X0484.0– Edizione 09/2008
NOTA INFORMATIVA
Uffici e studi/Mod. X0484.0 – Edizione 09/2008 edizione 07/2018
Assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali/Uffici e Studi
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A . INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Telefono 0000.000000 - xxx.xxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all’albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell’apposito albo IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto ammonta a 28,0 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 21 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave Spa è pari al 253%, e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ed il requisito di capitale regolamentare valutati secondo le regole Solvency II.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato CON TACITO RINNOVO o A SCADENZA AUTOMATICA, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.
AVVERTENZA
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 49 del Fascicolo delle Condizioni).
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto è rivolto all’assicurazione di studi professionali e simili ed è strutturato in cinque Sezioni, acquistabili anche singolarmente:
Sezione ‘A’ - Incendio
Sezione ‘B’ – Elettrica ed Elettronica Sezione ‘C’ - Furto
Sezione ‘D’ – Lastre
Sezione ‘E’ – Responsabilità Civile
Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli del Fascicolo delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia.
AVVERTENZA
Relativamente a ciascuna Sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:
Art. 2 - Esclusioni relative alla Sezione Incendio
Art. 8 - Esclusioni relative alla Sezione Elettrica ed Elettronica Art. 11 - Esclusioni relative alla Sezione Furto
Art. 19 - Esclusioni relative alla Sezione Lastre Art. 23 - Esclusioni comuni a tutte le Sezioni
Art. 33 - Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile
AVVERTENZA
Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente, relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono.
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• Sezione “A” – Incendio (diviene operante se vengono indicate le somme assicurate per fabbricato e/o contenuto con i relativi premi netti)
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia per sinistro (in euro) | Scoperto per sinistro | Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) |
1 A) | Incendio, fulmine, | ||||
1,2,3,4 | esplosione,scoppio, caduta di aeromobili | sempre operante | |||
1 B) | Danni consequenziali (nell’ambito di 20 m dalle cose assicurate) | sempre operante | |||
1 C) | Xxxxx causati per impedire o arrestare l’incendio | sempre operante | |||
1 D) | - Spese demolizione e sgombero residui | sempre operante | 10% dell’indennizzo per spese di deconta- minazione, disinquinamento e risa- namento | ||
15% per spese non comprese nel comma precedente | |||||
- Rimozione e ricollocamento degli enti assicurati alla partita “contenuto” | |||||
sempre operante | 5% dell’indennizzo | ||||
1 E) 5 | Bang sonico | sempre operante | |||
1 E) 6 | Fumo | sempre operante | |||
1 E) 7 | Fuoriuscita di acqua per rottura di impianti fissi, escluse le spese per la ricerca e il ripristino | sempre operante | 100,00 | ||
1 E) 8 | Urto veicoli | sempre operante | 150,00 | ||
1 E) 9 | Caduta accidentale di ascensori o montacarichi | sempre operante | |||
1 F) 10 | Ordigni esplosivi | sempre operante | |||
1 F) 11 | Autocombustione | sempre operante | |||
1 F) 12 | Rimpiazzo combustibile | sempre operante | |||
1 F) 13 | Buona fede | sempre operante | |||
1 F) 14 | Colpa grave | sempre operante | |||
1 F) 15 | Rinuncia alla rivalsa | sempre operante | |||
1 F) 16 | Anticipo indennizzo | sempre operante | 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno 50.000,00 | ||
1 F) 17 | Onorario dei Periti | sempre operante | 5% dell’indennizzo liquidato ai sensi di polizza fino ad un massimo di 10.000,00 | ||
1 F) 18 | Onorari consulenti | sempre operante | |||
1 F) 19 | Operazioni peritali | sempre operante | |||
1 F) 20 | Eventi atmosferici | sempre operante | 500,00 | 80% somma assicurata per ciascuna partita | |
Grandine sui fragili | sempre operante | 200,00 | 2.000,00 | ||
1 F) 21 | Gelo | sempre operante | 100,00 | 2.500,00 |
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1 F) 22 | Eventi socio - politici | sempre operante | 500,00 | 80% somma assicurata per ciascuna partita | |
Terrorismo | sempre operante | 20% con il minimo di 500,00 | 50% somma assicurata per ciascuna partita | ||
1 F) 23 | Sovraccarico neve | sempre operante | 2.500,00 | 50% somma assicurata per ciascuna partita | |
1 F) 24 | Furto fissi e infissi, qualora sia assicurata la “partita” “fabbricato” | sempre operante | 1.500,00 | ||
1 F) 25 | Spese ricerca/riparazione in caso di dispersione di gas | sempre operante | 100,00 | 2.500,00 | |
1 F) 26 | Indennità aggiuntiva a percentuale | sempre operante | fino al 15% del risarcimento relativo alle partite “Fabbricato” e “Contenuto” | ||
3 | Valore a nuovo per “fabbricato” e “contenuto” | Valida se richiamata | |||
4.1 | Ricorso terzi o locatari | Estensione con sovrappremio | 10% del massimale per danni da interruzioni attività | ||
4.2 | Rischio locativo | estensione con sovrappremio | |||
4.3 | Ricerca e ripristino | estensione con sovrappremio | 100,00 | 2.000,00 | |
4.4 | Occlusione di condutture | estensione con sovrappremio | 100,00 | 1.500,00 | |
4.5 | Acqua piovana | estensione con sovrappremio | 100,00 | 10.000,00 | |
4.6 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti | estensione con sovrappremio | 250,00 | 10.000,00 | |
4.7 | Ricostruzione cose particolari | estensione con sovrappremio | |||
4.8 | Demolizione e sgombero residui sinistro | estensione con sovrappremio | somma assicurata a questo titolo | ||
5 | Assicurazione parziale (deroga alla proporzionale 10%) | estensione con sovrappremio |
• Sezione “B” – “Elettrica ed elettronica” (diviene operante se indicata la somma assicurata ed il relativo premio netto)
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia per sinistro (in euro) | Scoperto per sinistro | Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) |
7 e 9 | Danni elettrici ed elettronici | sempre operante | 10% col minimo di 150,00 |
• Sezione “C” – “Furto” (diviene operante se indicata la somma assicurata per il contenuto con il relativo premio netto)
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia per sinistro (in euro) | Scoperto per sinistro | Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) |
10 | Furto compiuto nei modi previsti all’art. 10) lett. a), b), c) | sempre operante | 10% con uso fraudolento delle chiavi |
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10.1 | Rapina ed estorsione iniziate anche all’esterno | sempre operante | |||
10.2 | Trasporto valori | sempre operante | 20% | 5% della somma assicurata alla “partita” “Contenuto” | |
10.3 | Guasti e atti vandalici | sempre operante | 2.500,00 | ||
12.1 | Furto commesso dai dipendenti | sempre operante | |||
12.2 | Onorario periti | sempre operante | 1.500,00 | ||
12.3 | Anticipo indennizzo | sempre operante | 50% indennizzo prevedibile, se questo è pari ad almeno 15.000,00 | ||
12.4 | Danni indiretti | sempre operante | maggiorato del 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza | ||
12.5 | Furto di beni presso fiere | sempre operante | 250,00 | 1.500,00 | |
13.1 | Furto di impianti e apparecchi mobili | Estensione con sovrappremio | 30% | ||
13.2 | Valori | estens. con sovrappremio | somma assicurata a questo titolo | ||
13.3. 1);2);3);4) | Trasporto valori | estens. con sovrappremio | 20% | somma assicurata a questo titolo | |
13.4 | Ricostruzione cose particolari | estens. con sovrappremio | |||
14 | Scoperto a carico dell’Assicurato | sempre operante | 20% |
• Sezione “D” – “Lastre” (diviene operante se indicata la somma assicurata ed il relativo premio netto)
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia per sinistro (in euro) | Scoperto per sinistro | Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) |
18 | Rottura lastre | sempre operante | 50% somma assicurata relativamente a danni da trombe d’aria, grandine, bufere, tempeste |
• Sezione “E” – “Responsabilità Civile R.C.” (diviene operante se vengono indicati il massimale di garanzia, il numero degli addetti ed il premio netto)
Art. | Garanzia prestata | Operatività | Franchigia per sinistro (in euro) | Scoperto per sinistro | Limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo (in euro) |
31 a) | Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) | sempre operante | |||
31 b) | Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | sempre operante | 6% su invalidità permanente per danni extra INAIL (franchigia relativa) | ||
35. 1 | Proprietà e conduzione dei locali dell’azienda | sempre operante | 100,00 per danni da acqua per rottura impianti | ||
35. 2 | Persone considerate terzi | sempre operante | |||
35. 3 | R.C. personale dei prestatori di lavoro | sempre operante |
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35. 4 | Committenza Auto | sempre operante | 250,00 | ||
35. 5 | Interruzione o sospensione di attività di terzi | sempre operante | 10% con il minimo di 1.500,00 | 25.000,00 | |
35. 6 | Legge “626/94” | sempre operante | |||
35. 7 | Pluralità di assicurati | sempre operante | |||
35. 8 | Committenza lavori | sempre operante | |||
35. 9 | Inesatte interpretazioni delle Norme INAIL e INPS | sempre operante | |||
35.10);11) | Difesa penale | sempre operante | |||
36 | Danno biologico - abrogazione franchigia | estensione con sovrappremio | abrogata quella prevista dal punto b-2) art. 31 |
Illustrazione meccanismi di limitazione all’indennizzo
FRANCHIGIA FISSA
Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo dovuto ai sensi di polizza Franchigia fissa
Indennizzo liquidato
€
€
€
1.000,00
100,00
900,00
Esempio:
SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Esempio: | Indennizzo dovuto ai sensi di polizza | € 1.000,00 |
Scoperto | € 20% | |
Indennizzo liquidato | € 800,00 |
FRANCHIGIA RELATIVA
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato fino al raggiungimento della percentuale stabilita come franchigia. Se invece la franchigia prevista viene superata, il danno è liquidato senza tenere conto della franchigia stessa.
Esempio:
Franchigia relativa 6% su invalidità permanente per garanzia RCO (danno extra INAIL)
Invalidità permanente accertata | 5% | |
Indennizzo ai sensi di polizza | € | 0,00 |
Indennizzo liquidato | € | 0,00 |
Invalidità permanente accertata | 7% | |
Indennizzo ai sensi di polizza | € 8.000,00 | |
Indennizzo liquidato | € 8.000,00 |
ASSICURAZIONE PARZIALE
Per le garanzie prestate a valore intero se, al verificarsi del sinistro, il valore dei beni risulta inferiore alle somme assicurate, Assicuratrice Val Piave liquida il danno in proporzione come stabilito dall’art. 5 del Fascicolo delle Condizioni.
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze di rischio – nullità AVVERTENZA
Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall’art. 40 del Fascicolo delle Condizioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 43 e 44 del Fascicolo delle Condizioni.
Esempio: in corso di contratto viene cambiata la “destinazione d’uso”.
6. Premi
Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato.
In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile“, bonifico, vaglia postale o similare, servizio SDD nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.
Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.
AVVERTENZA
Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall’intermediario o dall’Impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.
7. Rivalse
AVVERTENZA
Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l’importo indennizzato all’Assicurato, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile. L’eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA
• Diritto di recesso
In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.
• Recesso per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso (art. 47)
9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.
11. Regime fiscale
Al contratto viene applicata l’imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo antiracket pari all’1% sui premi imponibili.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
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12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il sinistro deve essere denunciato all’agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro tre giorni da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile, come stabilito dagli artt. 24 e 37 del Fascicolo delle Condizioni. Sull’operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 26, 27 e 28.
13. Reclami
Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:
I reclami devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
b) numero della polizza e nominativo del contraente;
c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo;
d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21
- 00187 Roma) o fax (00.00.000.000 o 00.00.000.000), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx al link “Come presentare un reclamo”.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm.
Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all’IVASS come sopra specificato e/o di interessare l’Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
1) Mediazione finalizzata alla conciliazione: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
2) Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
3) Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Reclami”.
14. Arbitrato
AVVERTENZA
Premesso che le Parti hanno facoltà di concordare direttamente l’ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell’indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista “procedura per la valutazione del danno”, secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
15. Mediazione
Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.
Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
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contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore Delegato Assicuratrice Val Piave S.p.A.
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GLOSSARIO
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
🡪 Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
🡪 Assicurazione il contratto di assicurazione
🡪 Contraente il soggetto che stipula il contratto.
🡪 Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
🡪 Polizza il documento che prova l’assicurazione.
🡪 Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
🡪 Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
🡪 Società Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE UFFICIO E STUDI
🡪 Addetti I titolari, i soci, i familiari dell’Assicurato che operano nell’attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
🡪 Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
🡪 Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o a omettere
qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
🡪 Franchigia la parte di indennizzo, espressa in valore assoluto, che rimane a carico
dell’Assicurato.
🡪 Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
🡪 Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di
legge nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
🡪 Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applicazione
della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.
🡪 Rapina l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.
🡪 Scoperto la parte di indennizzo, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
🡪 Xxxxxxx repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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Uffici e Studi
INDICE
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO..................................................
DEFINIZIONI ...........................................................................................................
SEZIONE “A” INCENDIO .........................................................................................
SEZIONE “B” ELETTRICA ED ELETTRONICA ................................................................
SEZIONE “C” FURTO ...............................................................................................
SEZIONE “D” LASTRE...............................................................................................
NORME COMUNI ALLE SEZIONI “A” INCENDIO, “B” ELETTRICA ED ELETTRONICA, “C” FURTO E “D” LASTRE ........................................................................................
SEZIONE “E” RESPONSABILITÀ CIVILE.......................................................................
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ......................................
PAGINE
2
4
9
21
23
28
29
33
40
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art.166 comma 2 del nuovo Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e dell’assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza.”
X0484.0 - 09/2008 ristampa 06/2015
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO
Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quan- to indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono.
Rimane pertanto espressamente convenuto quanto segue:
– l’assicurazione è prestata per la forma di garanzia, per le somme e/o massimali indicati sulla scheda di polizza alle singole Sezioni e singo- le partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nel presente fascicolo;
– l’assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali siano state indicate le somme e/o i massimali da assicurare alle sin- gole partite, siano state richiamate le garanzie accessorie da prestare e sia stato corrisposto il relativo premio.
Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che seguono deve ri- sultare da atto sottoscritto dalle Parti.
SEZIONE INCENDIO
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incom- bustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combu- stibili. Sono tollerati:
– i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pa- reti interne ed esterne e di soffitti;
– i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, ri- spettivamente delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di mate- ria plastica non espansa né alveolare;
– le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stes- so.
Le strutture portanti costituite da “legno lamellare”, nonché l’assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili.
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SEZIONE FURTO
Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.
Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate si- tuata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovra- bili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammes- se luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari di forma in- scrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Il Contraente o l’Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
Il numero degli addetti che svolgono la loro opera nell’attività è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costitui- sce aggravamento di rischio come previsto dall’art. 39 “Variazione del numero degli addetti”.
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DEFINIZIONI
Relative all’assicurazione in generale
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza il documento che prova l’assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l’applica-
zione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società Assicuratrice Valpiave S.p.A che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Valore intero la forma di garanzia per la quale l’assicurazione copre la totalità delle
cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all’inte- ro loro valore. Se fatta per importo inferiore, l’Assicurato/Contraente, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Specifiche per Uffici e Studi
Addetti i titolari, i soci, i familiari dell’Assicurato che operano nell’attività a qual- siasi titolo, nonchè i prestatori di lavoro.
Cassaforte mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:
A mobile
a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a con- trastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapa- no, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
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b. movimento di chiusura:
– manovrato da maniglia o volantino che comanda xxxxxxxxx ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro anti- strappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
– rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c. peso minimo: 100 kg.
A muro
mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte di valore singo- lo non superiore ad Euro 10.000,00 con il limite di indennizzo, per la sola Sezione Furto, del 50% della somma assicurata;
valori ovunque posti, di proprietà dell’Assicurato, con il massimo di
Contenuto a) complesso mobiliare per l’arredamento dei locali adibiti ad ufficio, impianti di prevenzione ed allarme, macchine per ufficio (per scrive- re, calcolare, fotocopiare, nonché registratori di cassa), attrezzatura tecnica, sistemi elettronici per la elaborazione di dati, apparecchi di interconnessione di rete, impianti telefonici, oggetti di cancelleria, stampati, armadi di sicurezza o corazzati (escluso il relativo contenu- to) e tutto quanto serve per l’attività esercitata;
b)
c)
Euro 1.500,00; cose particolari;
d) insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti.
Qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbel- limento dei locali apportate al fabbricato dall’Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità. Sono esclusi i veicoli a motore in genere.
Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibenta- zioni, soffittature e rivestimenti.
Cose particolari documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri
ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elabora- tori elettronici.
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Esplosione lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
Fabbricato l’intera costruzione edile o la porzione di essa, ove si svolge l’attività dichiarata, compresi:
– fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, dipendenze, perti- nenze quali box, recinzioni e simili, purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d’alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;
– impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, centrale termica, ascen- sori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;
– altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o desti- nazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes;
– parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.
Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Defini- zione di “Contenuto”.
Fissi ed infissi manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l’aera-
zione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia la parte del danno, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
Implosione il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
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Incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo
a manifestazioni di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Lastre lastre di cristallo e vetro – piane o curve – fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, compresi specchi fissi, lavorazioni, iscri- zioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente ancorate al fabbricato o ad altri appositi sostegni nella medesima ubicazione.
Massimale l’obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, in- teressi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose ed animali.
Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assi- curativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese.
Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle nor-
me di legge nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Rapina l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rottura accidentale rottura fortuita ed imprevista.
Xxxxxx furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza.
Scoperto la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
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Solai il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato.
Terrorismo un atto (incluso anche l’uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o go- verno per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto l’insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteg- xxxx il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valori denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
Vetro antisfondamento manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento
costituito da:
– due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interpo- sto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
– manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spesso- re non inferiore a 6 mm.
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SEZIONE “A” INCENDIO
Art. 1 – Rischio assicurato La Società indennizza
A) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:
1) Incendio
2) Fulmine
3) Esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosi- vi
4) Caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate.
B) i danni conseguenti agli eventi di cui alla lettera A, che abbiano colpi- to le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroni- che, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
C) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, sia per ordine dell’Autorità che - non sconsideratamente - dall’Assicurato o da terzi
D) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del:
– 10% dell’indennizzo relativamente alle spese di decontaminazio- ne, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
– 15% dell’indennizzo per le spese non comprese nel comma prece- dente.
La Società non sarà comunque tenuta a pagare importo superiore al 15% dell’indennizzo, fermo quanto stabilito dall’art. 46 “Limite mas- simo dell’indennizzo”;
le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita “Contenuto” durante il ripristino del fabbrica- to a seguito di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall’art. 46 “Limite massimo dell’indennizzo”
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E) la Società indennizza inoltre i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dagli eventi di seguito indicati:
5) Bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere).
6) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
7) Xxxxxxxxxxx di acqua a seguito di rottura accidentale degli im- pianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo, e non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed elimi- nare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
8) i danni da urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 150,00.
9) i danni da caduta accidentale di ascensori e xxxxxxxxxxxx, com- presi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei conge- gni.
F) altre estensioni di garanzia sempre operanti
10) Ordigni esplosivi
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, ve- rificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia Eventi socio-politici.
11) Autocombustione
La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.
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12) Rimpiazzo combustibile
La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del com- bustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
13) Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assi- curato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarci- mento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di pre- mio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
14) Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
15) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
16) Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze ac-
quisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’in- dennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla xxxxxx- sta dell’anticipo;
- condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell’Assi- curato degli obblighi previsti dall’art. 24 “Obblighi in caso di sinistro”.
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17) Onorari dei Periti
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall’ art. 26 “Procedura per la valutazione del danno”, nonché la quo- ta parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo liqui- dato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 10.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione.
18) Onorari Consulenti
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termi- ni di polizza, i costi sostenuti dall’Assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, necessariamente effettuate per reintegrazione delle perdite subite, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.
19) Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguen- ti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da conte- nere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
20) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate:
a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso traspor- tate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi siano ca- ratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
b) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto a segui- to di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, a condizione che vi siano:
– concomitanza e correlazione tra l’evento atmosferico di cui al punto a) ed il danno subito come dal punto b);
e
– l’impossibilità temporale dell’Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito per gli eventi previsti al punto
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a) prima che si verificassero i danni come dal presente punto b).
d) La Società non indennizza i danni: causati da:
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
– mareggiata e penetrazione di acqua marina;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento, smottamento o franamento del terreno;
ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
d) subiti da:
– alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
– recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, inse- gne od antenne e consimili installazioni esterne;
– enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per tempora- nee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
– serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che de- rivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
– lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, ma- nufatti di materia plastica e pannelli solari per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicu- rativo, una somma pari all’80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.
Esclusivamente per quanto riguarda i serramenti, le lastre di ce- mento-amianto e fibro-cemento, le vetrate, i lucernari, i pannelli solari ed i manufatti in materia plastica, i danni causati dalla gran- dine sono compresi, per sinistro e periodo di assicurazione, fino ad Euro 2.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 200,00.
21) Gelo
Fermo quanto disposto per la garanzia acqua condotta e ad in- tegrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati, purchè
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conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscalda- mento, condizionamento, tecnici ed altre tubazioni in genere al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo.
La Società non risponde dei danni:
– conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle ga- ranzie previste dalla presente polizza;
– da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, condutture installate all’esterno della costruzione;
– ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
22) Eventi Sociopolitici - Terrorismo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di:
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
– terrorismo.
Sono esclusi i danni:
– verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata;
– di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
– da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato. Relativamente agli Eventi Sociopolitici la garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 500,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari all’80% di quella assicurata per ciascuna partita, al netto della franchigia.
Relativamente al Terrorismo la garanzia è prestata con detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della Società non potrà supera- re, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una som- ma pari al 50% di quella assicurata per ciascuna partita.
23) Sovraccarico neve
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del xxxxxx- cato causato da sovraccarico di neve.
Non sono compresi nella garanzia i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenu-
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to, nonché i fabbricati in corso di costruzione di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia;
Sono esclusi i danni:
a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all’im- permeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
c) causati da valanghe e slavine;
d) causati da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
La garanzia è prestata con detrazione della franchigia di Euro 2.500,00 e l’importo massimo dell’indennizzo a carico della So- cietà non potrà superare, per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo, una somma pari al 50% di quella assicurata per cia- scuna partita, al netto della franchigia.
La Società indennizza altresì:
24) il furto di fissi ed infissi qualora risulti assicurata la partita Xxxxxx- cato, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, col limite di indennizzo di Euro 1.500,00.
25) le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicu- rato, posti al servizio del fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione. La garanzia comprende:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli im- pianti al servizio del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
26) una indennità aggiuntiva a percentuale fino ad un massimo del 15% del risarcimento relativo alle partite Fabbricato e Contenuto,
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in deroga alla lett. g) dell’art. 2 “Esclusioni”, a titolo di interruzio- ne o intralcio dell’attività.
Sono esclusi i danni:
a) di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
b) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
d) causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’evento è determinato da usura, corrosio- ne o difetti di materiale;
e) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e cir- cuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conse- guente a fulmine;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose
assicurate.
Art. 2 – Esclusioni
Art. 3 – Valore a nuovo per fabbricato e contenuto
Condizione valida soltanto se espressamente richiamata in polizza
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:
- per i Fabbricati la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il Contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi com- prese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell’art. 28 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al sud- detto “valore a nuovo”, sulla base delle condizioni di seguito specificate.
1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolato in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti dell’art. 5 “Assicurazione parziale”, il supplemento di in- dennità per ogni partita:
a) viene riconosciuto in misura totale, se la somma assicurata è supe- riore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”;
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b) viene riconosciuto in misura parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’art. 28 “Valore delle cose assicurate e determinazione della danno”; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, per cui il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) non viene riconosciuto, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, determinato sulla base del citato art. 28 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determi- nazione del supplemento d’indennità si terrà conto della somma com- plessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che, relativamente al Con- tenuto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per cia- scun ente assicurato, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle lettere a) e b) del citato art. 28 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito per il Fabbricato entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro; per il Contenuto entro trenta giorni dal rimpiazzo delle cose assicurate secondo il pre- esistente tipo e genere.
6 L’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto enti in stato di attività, escluse le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro ed escluse le apparecchiature elettroniche, i quadri, gli oggetti d’arte ed i valori della definizione di Contenuto.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza
Art. 4 – Estensioni della garanzia con sovrappremio (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e/o con l’indicazione della relativa somma assicurata)
1) Ricorso terzi o locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorren- za del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corri- spondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 1 “Rischio assi- curato”, anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospen- sioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonchè di attività indu- striali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito
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e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o de- tenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicu- rato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerate terze le persone indicate all’art. 34 “Persone non considerate terzi”.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle proce- dure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimen- to della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
2) Rischio locativo
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall’art. 1 “Rischio assicurato”, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, nei casi di responsabilità dell’Assicurato stesso a ter- mini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se cau- sati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ferma l’applicazione del disposto di cui l’art. 5 “Assicurazione parziale”.
3) Ricerca e ripristino
La Società, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini del punto 7) dell’art. 1 “Rischio assicurato”, rimborsa le spese per ricer- care, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all’esterno od interrate.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
4) Occlusione di condutture
La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi
quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, nonché i danni con- seguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.
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La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 e con detrazione della franchigia di Euro 100,00.
5) Acqua piovana
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana, penetrata nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. Sono esclusi i danni:
mancata manutenzione di pavimentazioni, coperture, impermea- bilizzazioni ed intonaci;
– da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana;
– ai fabbricati e/o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto;
– alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo.
Il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 e la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 10.000,00, al netto della franchigia.
– da infiltrazione di acqua dal terreno, da penetrazione di acqua da finestre, lucernari e relativi infissi o dovuta a difetti o cattiva o
6) Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti
La Società indennizza i danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da:
a) allagamenti verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di for- mazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
La Società non indennizza i danni:
– causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorchè conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito dell’evento di cui alla lettera a) della presen- te estensione di garanzia;
– causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’allagamento, dell’alluvione o dell’inondazione sulle cose assicurate;
– causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali
b) fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini – anche se provocata da terremoto – quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.
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eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o dell’allu- vione;
– a enti mobili all’aperto.
Il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 e la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 10.000,00, al netto della franchigia.
7) Ricostruzione cose particolari
La Società indennizza, nella forma a “primo rischio”, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il loro rifaci- mento, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso
qualsiasi riferimento a valore d’affezione o artistico o scientifico. L’in- dennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneg- giate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.
8) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
La Società rimborsa ad integrazione di quanto previsto al punto D)
– primo comma - dell’art. 1 “Rischio assicurato”, le spese ragione- volmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza
- comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risana- mento o trattamento speciale dei residui stessi, fino alla concorrenza dell’ulteriore somma assicurata a questo titolo.
La presente estensione della garanzia si intende valere anche per i si- nistri che dovessero interessare la Sezione “B” Elettrica ed Elettronica, se prestata in polizza.
Art. 5 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’art. 28 “Valore delle cose assicura- te e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiora- to del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
Restano ferme le deroghe all’applicazione di questa norma esplicitamen- te contenute in polizza.
Art. 6 – Forma di garanzia a primo rischio
Se espressamente indicato nella scheda di polizza, la Società presta la garanzia nella forma a “primo rischio”.
Rimane pertanto convenuto che si intende annullato e privo di effetto il precedente art. 5 “Assicurazione parziale”.
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SEZIONE “B” ELETTRICA ED ELETTRONICA
Art. 7 – Rischio assicurato La Società indennizza, nella forma a “primo rischio”, i danni materiali
chè tali enti risultino inclusi nel fabbricato e/o nel contenuto assicurato dalla Sezione Incendio e siano collaudati e pronti per l’uso a cui sono destinati e collegati ad impianti installati a norma di legge.
I danni ad impianti mobili e apparecchi mobili saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali apparecchiature sono collegate all’impianto elettrico dell’esercizio assicurato.
direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qua- lunque sia la causa che li ha provocati, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici del fabbricato qualora non coperti da altre assicurazioni, alle macchine per ufficio (per scrivere, calcolare, fotocopiare, nonché re- gistratori di cassa), ai sistemi elettronici per la elaborazione di dati, agli apparecchi di interconnessione di rete, agli impianti telefonici, sempre-
Sono esclusi i danni
a alle resistenze elettriche, ai tubi catodici e alle fonti di luce; b causati da usura o carenza di manutenzione;
c verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a la- vori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo, prova e dimostrazioni in occasioni di mostre, esposizioni o manifestazioni varie svoltesi nell’esercizio assicurato;
d dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della po- lizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o il fornitore;
e dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’eser- cizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate.
Art. 8 – Esclusioni
Art. 9 – Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni sin- gola componente:
– Qualora il danno non risulti suscettibile di riparazione si stima:
A) il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro delle compo- nenti colpite;
B) il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo è dato dalla differenza degli importi di cui ad A) e B).
Il danno si considera non riparabile quando le spese necessarie per la riparazione eguagliano o superano il massimo indennizzo di cui sopra. Nel caso in cui il danno sia riparabile l’indennizzo sarà pari alle spese necessarie per riportare l’impianto o l’apparecchio danneggiato allo sta- to funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, detratto il valore
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ricavabile dai residui delle parti sostituite. Le spese di riparazione saran- no valutate secondo i costi al momento del sinistro.
La determinazione del danno così effettuata è valida a condizione che i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi alla data della fat- tura di acquisto. Qualora non sia soddisfatta detta condizione si applica quanto previsto dall’art. 28 “Valore delle cose assicurate e determina- zione del danno”.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazio- ne, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro o per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
In caso di sinistro troverà applicazione lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.
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SEZIONE “C” FURTO
Art. 10 – Rischio assicurato La Società indennizza i danni materiali e diretti delle cose assicurate,
anche se di proprietà di xxxxx, conseguenti a:
- Furto del contenuto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura o scasso
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di partico- lare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi aspor- tato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come pre- visto al punto a). Nel caso in cui il furto sia avvenuto con uso fraudolento
di chiavi la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10%.
1. Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi
2. Trasporto di valori come regolato dalla condizione punto 3) dell’art.13 “Estensioni della garanzia con sovrappremio”, per un importo massi-
mo del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto. L’indenniz- zo sarà decurtato dello scoperto (20%) previsto al succitato punto 3) dell’art. 13.
3. Guasti ai locali, ai fissi ed agli infissi ed ai mezzi di custodia, nonché atti vandalici ai locali dell’esercizio ed al contenuto, cagionati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. Questa garanzia è prestata nella forma a “primo rischio” e sino alla concor- renza di Euro 2.500,00 per singolo sinistro, senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia.
Sono esclusi i danni:
a) causati o agevolati da incendi, esplosioni, scoppi;
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’As- sicurato e, se questi sono persona giuridica, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
Art. 11 – Esclusioni
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c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occu- pano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comu- nicanti;
– da persone del fatto delle quali il Contraente e l’Assicurato devono rispondere, salvo quanto previsto al punto 1) dell’art. 12 “Estensio- ni della garanzia sempre operanti”;
– da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono;
– dai congiunti delle persone indicate alla lettera b) che rientrino nelle previsioni del primo e del secondo comma dell’art. 649 del Codice Penale;
d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro, per la parte di danno che supera quanto pre- visto dal punto 3 dell’art. 10 “Rischio assicurato”;
e) di furto avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura dichiarati;
f) di furto, qualora per le cose assicurate siano previsti in polizza dei mezzi di custodia, se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei lo- cali in uno dei modi indicati all’art. 10 “Rischio assicurato”, non abbia violato tali mezzi con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
Art. 12 – Estensioni della garanzia sempre operanti
1. Furto commesso dai dipendenti addetti all’attività esercitata fuori dal-
le ore di lavoro, purché l’autore del furto non sia incaricato della sor- veglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di custodia interni e purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente presta la sua opera all’interno dei locali stessi.
2. Onorario periti
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che Il Con- traente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 26 “Procedura per la valutazione del danno” e art. 27 “Mandato dei Periti”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assi- curato a seguito di nomina del terzo perito.
La garanzia è prestata entro il limite di Euro 1.500,00 per ogni sini- stro e per ciascun periodo assicurativo.
3. Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sini- stro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che
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dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizio-
ne che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla de-
nuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo, e a condizione che l’Assicurato abbia adempiu- to agli obblighi previsti dall’art. 24 “Obblighi in caso di sinistro”.
4. Danni indiretti
In caso di sinistro, l’indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 46 “Limite massimo dell’inden- nizzo”.
5. Fiere e mostre
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all’interno dell’area fie- ristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.
Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 e con l’avvertenza che in caso di esistenza di altra assicura- zione la presente vale in secondo rischio.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00.
Art. 13 – Estensioni di garanzia con sovrappremio (valide solo se espressamente richiamate in polizza e con l’indicazione della relativa somma assicurata)
1. Furto di impianti e apparecchi mobili
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti e agli apparecchi di impiego mobile, che per loro natura sono da conside- rarsi portatili, utilizzati all’esterno dei locali dell’ubicazione indicata in polizza, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, causati da furto, scippo e rapina.
La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello sco- perto del 30%.
2. Valori
Nella forma a “primo rischio” la garanzia viene estesa al furto, alla rapina e all’estorsione dei valori di proprietà dell’assicurato o dei clienti dell’esercizio, posti in armadio di sicurezza o in cassaforte fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.
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3. Trasporto di valori
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2 dell’art. 10 “Rischio as- sicurato”, l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della som- ma assicurata a questo titolo e nella forma a “primo rischio”, per:
1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona inca- ricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
3. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori mede- simi;
4. la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’esercizio, mentre, al di fuori dei locali indicati in polizza, trasportano i valori stessi al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti, e viceversa.
La garanzia è prestata con applicazione, in caso di sinistro, dello sco- perto del 20%.
4. Ricostruzione cose particolari
La Società indennizza, nella forma a “primo rischio”, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il loro rifaci- mento, ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione o artistico o scientifico. L’in- dennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneg- giate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.
Art. 14 – Scoperto a carico dell’assicurato
Qualora, in caso di sinistro, si accertasse che l’introduzione nei locali è avvenuta forzando mezzi di protezione e di chiusura protetti in modo non conforme almeno a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contra- ente o dell’Assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%.
Art. 15 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno inden- nizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società det- te somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
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Art. 16 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato e/o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto noti- zia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originaria- mente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’in- dennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abban- donare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o do- mestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono, pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 17 – Sospensione/limitazione dell’assicurazione
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i “Valori” la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
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SEZIONE “D” LASTRE
Art. 18 – Rischio Assicurato La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione,
dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dall’art. 19 “Esclusioni”, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
Sono comunque comprese le rotture:
1. determinate da colpa grave dell’Assicurato e del Contraente;
2. determinate da dolo o colpa grave delle persone delle quali il Contra- ente e l’Assicurato devono rispondere a norma di legge;
3. causate o agevolate da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
4. causate o agevolate da furto e rapina, consumati o tentati;
5. causate da trombe d’aria, grandine, bufere, tempeste, ma sino a con- correnza, per ogni sinistro, di una somma pari al 50% di quella assi- curata per le lastre stesse.
Sono esclusi i danni:
a. derivanti da crollo di fabbricato e distacco di parti di esso, cedimento del terreno, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, opera- zioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui esse sono collocate;
b. subiti da lastre che, al momento della decorrenza della garanzia assi- curativa, non fossero integre ed esenti da difetti;
c subiti da sorgenti luminose e da insegne a seguito di surriscaldamento o di corto circuito;
d consistenti soltanto in scheggiature e rigature;
e. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 19 – Esclusioni
Art. 20 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che l’Assicurato o il Contraente non eserciti, a sua volta, tale azione nei confronti del responsabile medesimo.
Art. 21 – Forma di garanzia e limite di indennizzo
La garanzia della presente Sezione è prestata nella forma a “primo ri- schio” entro il limite della somma assicurata , limite che si intende valere sia per singolo sinistro, sia per periodo assicurativo.
Resta fermo, per ogni lastra danneggiata, il limite di indennizzo conve- nuto in polizza.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI “A” INCENDIO, “B” ELETTRICA ED ELETTRONICA, “C” FURTO E “D” LASTRE
Art. 22 – Cose di proprietà di terzi - titolarità dei diritti
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accer- tamento e alla liquidazione dei danni, atti che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pa- gato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Sono esclusi i danni causati o agevolati da:
– atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabo- taggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
– terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
– esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art.23 – Esclusioni
Art. 24 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all’accertamento pe- ritale senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo;
c) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppu- re alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) farne denuncia, entro il termine suddetto, all’autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro, indicando la Società, l’Agenzia e il numero di polizza;
e) inviare alla Società copia della denuncia di cui al comma precedente, unitamente a un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità. quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate.
In caso di Furto l’Assicurato deve inoltre:
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero
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delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rima- ste, anche se danneggiate
g) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento
Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. f) e g) sono a cari- co della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall’art.1914 del Codice Civile.
L’inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comporta- re la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest’ultimo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
• direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Con- traente o persona da egli designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
• tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in po- lizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 24 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose as- sicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valuta- zioni di cui all’art. 28 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nei casi di intervento del Perito dell’Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, vio- lenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
Art. 27 – Mandato dei periti
Art. 28 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamen- te per ciascuna partita della polizza, il valore delle cose assicurate al momento del sinistro è ottenuto con i seguenti criteri:
1) Relativamente alla Sezione “A” – Incendio e “B” – Elettrica ed Elettro- nica:
a) per Fabbricato o Rischio Locativo: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezza- mento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di con- servazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante;
b) per Contenuto (escluso quanto indicato al punto succitato): si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equi- valenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, sta- to di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L’ammontare del danno si determina:
• per Fabbricato: applicando il deprezzamento di cui al punto a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per
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riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
• per quanto indicato al punto b): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario
2) Relativamente alla Sezione “B” Furto:
Se l’assicurazione è prestata nella forma a “primo rischio” l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Se l’assicurazione è prestata nella forma a “valore intero” l’ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del triplo che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera b) del precedente punto 1.
Rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispet- tive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se con- sentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 29 – Titoli di credito
Art. 30 – Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia
stata fatta opposizione ai sensi degli artt.2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato.
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SEZIONE “E” RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 31 – Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione di Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni per- sonali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività di- chiarata, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie, ma con esclusione comunque di ogni responsabilità inerente all’attivi- tà professionale o commerciale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa deri- vare all’Assicurato, in relazione all’attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purchè il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.
b) Assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione ob- bligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occu- pazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regres- so o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1 cagionati ai pre- statori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 feb- braio 2000 n. 38.
Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della ga- ranzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.
Tanto l’assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l’assicurazio- ne R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.
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Art. 32 – Estensione territoriale
Relativamente alla R.C.T./R.C.O. l’assicurazione vale per il territorio Eu- ropeo. Relativamente a viaggi per trattative d’affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, vale per il mondo intero.
Art. 33 – Esclusioni L’assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto all’art. 35 -
Condizioni Particolari sempre operanti, non comprende i danni:
1. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposi- zioni in vigore;
3. provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
4. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibra- zioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
5. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’ac- qua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
6. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equipa- rate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
7. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpiscano cose dell’Assicurato o da lui detenute;
8. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle tra- sportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
9. alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
10. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività in- dustriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
11. derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba ripondere, oltre a quanto previsto dalla legge.
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l’assicura- zione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:
12. da detenzione o impiego di esplosivi;
13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. derivanti da attività diverse da quelle dichiarate;
15. connessi o conseguenti alla lavorazione o presenza nei luoghi di lavoro di amianto e qualsiasi sostanza che lo contenga, di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da organismi geneticamente
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modificati (OGM) e relativi all’emissione di onde elettromagnetiche e campi magnetici.
Art. 34 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro pa- rente o affine con lui convivente;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresen- tante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazio- ne manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto indi- cato al punto 2) dell’art. 35 – Condizioni Particolari sempre operanti.
Art. 35 – Condizioni particolari sempre operanti
A parziale deroga e/o integrazione delle norme soprariportate:
1) Proprietà e conduzione dei locali dell’azienda
La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l’attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all’esterno dell’azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituente beni strumentali per lo svolgimento dell’attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell’ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, pur- ché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.
I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se con-
seguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell’azienda, con applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
La garanzia non comprende i danni derivanti da:
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne.
Se il fabbricato è in condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in pro- prio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
2) Persone considerate terzi
Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - e semprechè dall’evento de-
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rivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale:
a) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall’Assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, posso- no partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o acces- sorie a quella dell’Assicurato formante oggetto dell’assicurazione;
b) le persone, non dipendenti dell’Assicurato, addette a servizi di puli- zia e manutenzione;
c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l’Assicurato e frequentino l’azienda per xxx xxx xxxx xxxxxxxx.
3) Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell’Assicurato, per danni involon- tariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimen- to delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
4) Responsabilità civile dell’Assicurato, committente, per danni provocati da prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomo- tori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con applicazione di una franchigia di Euro 250,00.
5) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino ad un risarcimento massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascun pe- riodo di assicurazione.
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6) Legge “626/94”
La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, nonché alla responsabilità civile personale de- rivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della predetta legge, per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
7) Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corre- sponsabilità di più Assicurati tra loro.
8) Committenza lavori
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicura- to quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l’attività esercitata.
9) Inesatte interpretazioni Xxxxx XXXXX ed INPS
L’assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si inten- de valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l’Assicurato in posizione irregolare.
10) Difesa penale
La Società presta - a favore dell’Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del- l’avvenuta tacitazione della o delle parti lese.
11) La garanzia comprende altresì la responsabilità dell’Assicurato per i danni:
a) provocati da persone non alle dipendenze dell’Assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamene saltuaria e occa- sionale, e in quanto l’Assicurato debba risponderne ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile;
c) derivanti dalla proprietà e dall’uso di velocipedi;
d) derivanti dall’organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell’azienda, nonché dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre, e dalla proprietà, conduzione, allesti- mento e smontaggio di stand e relativi impianti;
e) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi trovantisi nell’azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di men-
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sa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e no, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, qualora l’Assicurato debba risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o qualora il terzo responsabile non risarcisca, in tutto o in parte, il danno cagionato;
f) in conseguenza dell’esercizio di attività connesse alla difesa dell’azien- da da atti dolosi di terzi, anche mediante l’utilizzo di personale non alle dipendenze dell’Assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, e semprechè l’Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;
g) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a par- cheggio di veicoli, comprese relative strade private, nonché a par- co, giardino, attività ricreative per bambini, queste ultime riservate a clienti e visitatori;
h) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell’azienda, purché entro il territorio nazionale, con l’esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.
Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell’Assicurato quale committen- te dei lavori suddetti;
i) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
l) corporali subiti dai corsisti o “stagiaires” compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
Art. 36 – Estensioni di garanzia con sovrappremio
Danno biologico – abrogazione franchigia
La franchigia prevista dal punto b-2) dell’art.31 “Rischio assicurato”, si intende abrogata.
Art. 37 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 38 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle ver- tenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avva- lendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
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Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la doman- da. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispet- tivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammen- de, né delle spese di giustizia penale.
Art. 39 – Variazione nel numero degli addetti
Premio e condizioni della presente polizza sono convenuti sulla base del- la dichiarazione dell’Assicurato, riportata nella scheda di polizza, del numero complessivo degli addetti all’attività oggetto dell’assicurazione. Fermo quanto disposto dall’art. 40 “Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio” e dall’art. 43 “Aggravamento del rischio” il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, ogni variazione in aumento di tali addetti.
Qualora al momento del sinistro il numero degli addetti dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l’indennizzo sarà proporzionalmente ri- dotto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 40 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 41 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la po- lizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assi- curazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 42 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 43 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 44 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il pre- mio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 45 – Trasferimenti Nel caso che l’attività esercitata venga trasferita in altra ubicazione, nel
tempo necessario per le operazioni di trasloco e comunque per un periodo massimo di 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento l’as- sicurazione sarà operante, oltre che nell’ubicazione riportata in polizza, anche nella nuova a condizione che quest’ultima sia in territorio italiano.
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A seguito di quanto sopra rimane convenuto che:
– relativamente al Fabbricato o Rischio Locativo la somma assicurata per la nuova ubicazione sarà pari a quella riportata in polizza alla rispettiva partita, a deroga del disposto dell’art. 46 “Limite massimo dell’indennizzo”;
– relativamente a tutte le altre garanzie le somme ed i massimali assi- curati in polizza si intendono valere anche per la nuova ubicazione, fermo il disposto dell’art. 46 “Limite massimo dell’indennizzo”.
Art. 46 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’ art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.
Art. 47 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° gior- no dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rim- borsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell’imposta.
Art. 48 – Altre assicurazioni Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato deve
comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 49 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nei confronti dell’ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le mo- dalità di disdetta stabilite dall’art. 8 dello Statuto Sociale.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assi- curazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 50 – Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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Art. 51 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 52 – Indicizzazione Qualora sia espressamente convenuta in polizza l’applicazione dell’indi-
cizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” ela- borato dall’ISTAT, in conformità a quanto segue:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adotta- to l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazio- ne in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata an- nua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facol- tà delle Parti di rinunciare all’aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell’ultimo aggiornamento effettuato.
Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarci- mento non espressi in percentuale.
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