SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERUGIA E PER
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERUGIA E PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL VELODROMO COMUNALE SITUATO A PERUGIA IN LOCALITA’ PIAN DI MASSIANO.
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ART. 1 - Oggetto della concessione
Il Comune di Perugia, affida, a… ” (da ora concessionario), che a mezzo
dei loro legali rappresentanti dichiarano di accettare, l’affidamento in concessione della gestione del Velodromo comunale situato a Perugia in località Pian di Massiano, composto da pista, nucleo servizi e area ricreativa polivalente così come descritte nella Planimetria (all. “A” e “A1”) e nella Relazione descrittiva dell’impianto (all. “C”) allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Il concessionario farà uso dell’impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità per promuovere l’attività sportiva consentendo l’utilizzo dell’impianto secondo le modalità descritte al successivo art. 4.
Non potrà usare l’impianto sportivo per scopi diversi da quelli evidenziati nella presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della presente concessione.
ART. 2 - Verbale di consegna
La consegna dell’area e degli impianti di cui al precedente articolo sarà effettuata mediante apposito verbale con indicazione dello stato di conservazione degli stessi.
Al termine della convenzione tutti i beni immobili, mobili, gli arredi e quanto altro compreso nell'inventario dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso.
I beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà dello stesso.
ART. 3 - Durata del contratto
La durata della convenzione è fissata in cinque anni a far data dalla stipula del contratto senza la possibilità che, alla scadenza, la stessa sia tacitamente rinnovata.
Si potrà dare corso ad una proroga, previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 7.
E' facoltà del concessionario, ad ogni scadenza annuale, con il preavviso di mesi sei, interrompere il rapporto contrattuale, dandone disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata.
ART. 4 - Modalità di uso e di accesso all’impianto – Piano di utilizzo.
E’ consentito al concessionario l'utilizzo dell'impianto sportivo per la disciplina specifica fino ad un massimo del 70% delle ore settimanali disponibili mentre per il restante 30% il concessionario garantisce il libero accesso a società sportive, Enti di Promozione Sportiva o singoli cittadini.
La ripartizione delle ore giornaliere, rispettando la percentuale sopra indicata, dovrà avvenire in modo uniforme all'interno delle 2 fasce orarie (15/18 - 18/21).
Al fine di garantire un uso appropriato delle strutture e dell’impianto sportivo, il concessionario si obbliga a rispettare ed attuare il Piano di utilizzo presentato in sede di gara che potrà essere modificato annualmente previa autorizzazione del Comune.
Il concessionario, entro il mese di settembre di ogni anno, dovrà presentare al Comune il progetto di gestione delle attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto.
Al termine della stagione sportiva, entro il 30 giugno di ogni anno, il concessionario presenterà all’Xxx.xx Comunale il rendiconto dettagliato della gestione contenente: a) le attività sportive realizzate nell’impianto in relazione alle diverse fasce di utenti b) costo mensile per l’utente finale, c) iniziative sportive realizzate, d) frequenza media giornaliera.
Possono essere svolte all’interno delle strutture e degli impianti manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti e nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza.
ART. 5 - Obbligazioni del Concessionario
Il concessionario si obbliga a:
- provvedere a proprie spese agli oneri di custodia, pulizia ed ordinaria manutenzione riconducibile all’art 3 comma 1 lett. a del DPR 380/01 della struttura sportiva e delle aree e degli spazi così come descritti all’art. 1 e delimitati nella planimetria dell'allegato "A" e “A1”, secondo il disciplinare tecnico di manutenzione ordinaria (All. B) allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, in modo tale da assicurare che l'impianto sia sempre in perfette condizioni di efficienza e funzionalità. Nel caso di inadempienza, gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati direttamente dall’Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario;
- assumere il servizio di manutenzione del verde, della superficie complessiva di circa mq
12.300 come da planimetria allegata, consistente principalmente in:
• n. 3 interventi annui minimi di falciatura periodica delle erbe con trasporto a discarica del materiale di risulta;
• pulitura costante degli spazi verdi, dei percorsi pedonali e ciclabili, da: fogliame morto, rifiuti cartacei e plastici;
• svuotamento dei cestini;
• mantenimento in condizioni di efficienza di ringhiere e recinzioni;
• ripulitura delle griglie e forazze all’interno dell’anello;
• potatura ordinaria di piante, arbusti e siepi con trasporto a discarica del materiale di risulta;
e quanto altro necessario a garantire lo stato di buona conservazione degli spazi;
- a volturare a proprio carico i contatori afferenti le utenze correlate al nucleo servizi del Velodromo (acqua, luce, gas), esclusi i fari della pista, entro i trenta giorni dalla stipula della convenzione;
- garantire la piena funzionalità dei bagni, che dovranno rimanere aperti a tutti, con apertura, chiusura e pulizia giornaliera per l’intero anno secondo il seguente orario: da dicembre a febbraio dalle ore 09:00 alle ore 17:00, da marzo a novembre dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Il concessionario è libero di ampliare tali orari in base alle esigenze;
- assicurare il corretto svolgimento dell'attività sportiva secondo il piano di utilizzo indicato all’art. 4 del presente contratto; dovrà apporre adeguata cartellonistica indicante la
regolamentazione per la fruizione degli spazi riguardante in particolare le modalità di accesso alla pista e l’orario di utilizzo esclusivo per la disciplina specifica, che dovrà essere approvata dall’Xxx.xx Comunale;
- corrispondere un canone concessorio ricognitivo di € ………………. annuo da versare in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno gestionale, mediante versamento con bollettino di c/c postale n. 15894066 “intestato a Comune di Perugia impianti sportivi Servizio Tesoreria” o in alternativa accredito con bonifico postale su conto Bancoposta n. 000015894066 “intestato a Comune di Perugia impianti sportivi Servizio Tesoreria”
IBAN: XX00X0000000000000000000000
- comunicare eventuali variazioni degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- assumere, dal momento della consegna dell'immobile, a proprio carico ogni responsabilità in merito all'uso dello stesso;
- ad obbligarsi a quanto previsto nell’offerta tecnico/qualitativa proposta in sede di gara ed allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;
- la Concessionaria è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente assunzione degli oneri derivanti.
ART. 6 – Facoltà del Concessionario
1) Il concessionario avrà diritto di esercitare nel rispetto delle normative vigenti e previa acquisizione dei necessari permessi:
a) la pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto assegnato
b) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla legge 287/91 e dall’art. 110 della L.R. Umbria n. 15/2010
2) E’ data facoltà al concessionario, con deroga al precedente art. 1, di sub-concedere il servizio di ristoro previa dimostrazione dell’ottemperanza dei requisiti di legge. Il concessionario rimane comunque responsabile del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, sollevando da qualsiasi tipo di responsabilità l’Amministrazione comunale.
Nel caso di affidamento a terzi del predetto servizio il concessionario dovrà dare sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
La sub- concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell’impianto.
3) E’ data facoltà al concessionario di disciplinare il nucleo servizi (spogliatoi e docce) anche prevedendo il pagamento di una quota da parte di coloro che facciano richiesta del servizio.
4) Il concessionario potrà consentire l’uso esclusivo della Pista per manifestazioni anche extrasportive, eventi, ecc…, dietro pagamento di un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale, ed incassato dal concessionario.
5) Al gestore spettano i proventi derivanti dall'esercizio delle attività sopra indicate.
ART. 7 - Lavori, Modifiche e Migliorie all’impianto.
1. Il concessionario non potrà apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
2. Qualora il concessionario intenda progettare e/o realizzare opere, cosi come definite dall’art. 3 comma 1 lett. b,c,d,e) del DPR 380/01, a sua totale cura e spesa, sull’impianto oggetto della presente concessione, si applicherà il D.Lgs 50 del 18/04/2016.
3. Nel caso il concessionario intenda realizzare a proprie spese lavori di cui al comma 2 l’Xxx.xx Comunale potrà valutare l’eventuale prolungamento della presente convenzione in relazione al piano economico finanziario dell’investimento, che comunque non potrà comunque superare i 5 anni.
4. Tutte le opere e/o interventi eseguiti sull’impianto sportivo oggetto della presente convenzione resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale contestualmente alla loro realizzazione.
ART. 8 - Utilizzo gratuito da parte dell’Amministrazione Comunale
Il Comune di Perugia si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo (pista e spogliatoi– docce) per n. 10 giorni l'anno per consentire lo svolgimento di attività o manifestazioni sportive e ricreative da questi promosse e/o patrocinate, con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso il concessionario dell'impianto garantisce il perfetto funzionamento dello stesso.
ART. 9 - Garanzia assicurativa
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai beni immobili di proprietà comunale di cui trattasi, nonché a terzi o a cose di terzi, connesso all'espletamento dell'attività di gestione.
A garanzia del rischio derivante dalla predetta attività, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa RCT per un massimale minimo di € 1.500.000,00= compreso quello per sinistro e per danneggiato.
E' comunque fatto salvo il diritto del Comune di reclamare anche maggior indennizzo, qualora si riscontrassero danni di importo superiore a quello assicurato.
ART. 10 - Controlli
Al controllo della gestione degli impianti e dei servizi è preposta l'Ufficio Impianti Sportivi che potrà disporre controlli in qualsiasi momento a mezzo di propri funzionari e tecnici che avranno libero accesso all'interno della struttura.
ART. 11 - Revoca e decadenza
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato per ragioni di pubblico interesse o per grave inosservanza
ripetuta e contestata di alcuno degli articoli della convenzione, senza che l'Associazione possa pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o altro.
Il concessionario sarà considerato decaduto dalla presente concessione se perderà i requisiti a contrarre previsti dalla normativa interna e sportiva.
ART. 12 - Controversie
Le controversie che insorgessero tra il concessionario e l’Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del Foro di Perugia.
ART. 13 - Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
Il committente in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto del contratto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Restano immutati gli obblighi del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente.
ART. 14 - Spese e registrazione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, mentre è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso.
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del cessionario.
Art. 15 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati contenuti nel presente atto saranno trattati dal Comune esclusivamente nell’ambito di tale rapporto.
Allegati:
• all. A - Planimetria Velodromo
• all. A1 – Planimetria nucleo servizi
• all. B - Disciplinare tecnico di manutenzione ordinaria
• all. C – Relazione descrittiva dell’impianto