SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI FAENZA
Rep. Bis n. Provincia di Ravenna
CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI PARCO XXXXX
* * * *
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tra il COMUNE DI FAENZA (Cod. fisc. 00357850395) per il quale interviene il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come da incarico conferito con Decreto ....................... Prot. n. ......., sig. ......................., e domiciliato per la carica
in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, nella sua esclusiva qualità di , ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato anche “appaltante” o “committente” e la/il
........................Cod. fisc. ...............................) con sede a ...................................... in Via
...............................;
per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di .................................., il Sig ,
nato a ............................., il .............................. e domiciliato per la carica in ,
Via ..................................... n , il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per
conto e nell’esclusivo interesse della citata , di seguito denominata anche “esecutore”
o “appaltatore”.
PREMESSE
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. ...... del , Prot. gen. n.
......... sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante procedura
............. per l’affidamento dell’appalto di lavori di riqualificazione percorsi pedonali Parco Xxxxx, per l’importo complessivo stimato in € 79.035,65 (IVA esclusa) di cui € 57.938,75 per lavori posti a base di gara oltre € 19.896,90 importo per lavori di sponsorizzazione tecnica ed
€ 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte del ........... (Prot. n. ........ del .............), hanno presentato offerta n. ....
imprese ammesse a valutazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. ......... del Prot. gen.
....... si è determinato di aggiudicare l’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta
................, che ha presentato l’offerta ;
- accertata la regolarità contributiva della ditta.......... in data ............... per la stipula del contratto;
- dato atto che il concorrente ha soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento;
- preso atto della documentazione allegata all’offerta presentata in sede di gara (prot. gen. n.
........) prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/216 in ipotesi di avvalimento;
- richiamato il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
- acquisita altresì la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante committente a mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dato atto che a norma dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante 5
Art. 2 – Cauzione definitiva 5
Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori 6
Art. 4 - Programma di esecuzione 6.
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità 7.
Art. 6 - Danni da forza maggiore 7
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore 8.
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza contributiva 9
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza retributiva 10.
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia 11.
Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori 11.
Art. 12 bis – Anticipazione del prezzo 12.
Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi 12.
Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell’eseutore per difetti di costruzione 14.
Art. 15 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa 15.
Art. 16 – Subappalto 15.
Art. 16 bis – Avvalimento 16.
Art. 17 – Obbligazioni a favore dello sponsor 17.
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto 17.
Art. 19 – Modalità e termini di collaudo 1.7.
Art. 20 – Xxxxxxxxxxxx 0.0.
Art. 21 – Risoluzione del contratto 1.8.
Art. 22 Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 18
Art. 23 – Facoltà di recesso 1.8.
Art. 24 – Documenti parte integrante del contratto 1.9.
Art. 25 – Elezione di domicilio 1.9.
Art. 26 – Rinvio 1.9.
Art. 27 – Spese 1.9.
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto e soggetti della Stazione Appaltante
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei Lavori di Riqualificazione percorsi pedonali Parco Xxxxx secondo la definizione tecnica ed economica risultante dal capitolato speciale e dagli ulteriori elaborati progettuali. Trattasi di contratto misto di appalto di lavori pubblici e di sponsorizzazione tecnica. I lavori da eseguirsi a titolo di sponsorizzazione tecnica sono indicati dagli elaborati progettuali, costituiscono per l'esecutore aggiudicatario specifica obbligazione contrattuale, e saranno realizzati ad esclusiva cura e spese dell'esecutore aggiudicatario.
2. L’importo complessivo del contratto è pari a € di cui €
da realizzare in appalto (importo offerto dall’aggiudicatario per le opere a base di gara soggette a ribasso), € 19.896,90 da realizzare a titolo di sponsorizzazione tecnica ed
€ 1.200,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Il contratto per la parte dei lavori in appalto viene stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto per la parte di lavori da realizzare a titolo di sponsorizzazione tecnica pari a € 19.896,90 è stipulato a corpo.
4. Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.
5. Per gli interventi soggetti a ribasso da realizzare a misura e per gli interventi oggetto di sponsorizzazione tecnica da realizzare a corpo, si riporta il prospetto delle categorie omogenee e il relativo importo:
OG3 Strade ... e relative opere complementari € 57.938,75 (lavori soggetti a ribasso) OG3 Strade ... e relative opere complementari € 19.896,90 (sponsorizzazione tecnica) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.200,00
6. I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2 – Cauzione definitiva
1. L’Esecutore é obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socetà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed é progressivamente svincolata nel termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
4. Come previsto dall’art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell’art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.
7. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‘Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. Il Comune può richiedere all‘Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
9. L’esecuzione dei lavori in oggetto è garantita dalla garanzia fideiussoria di €
costitutita per la parte dei lavori in appalto nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre
€ 1.989,69 per i lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica prestata mediante , che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all’art. 103, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – Termine di esecuzione dell'Appalto
1. Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori in appalto e di sponsorizzazione tecnica è fissato in
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate nel capitolato speciale.
3. L'ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata per iscritto dall'esecutore al direttore dei lavori ai fini delle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Art. 4 - Programma di esecuzione
1. L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale parte prima.
2. L’esecutore nel rispetto delle previsioni generali del progetto relative agli aspetti cronologici dell’esecuzione avrà la facoltà di sviluppare sia i lavori appaltati che quelli di sponsorizzazione tecnica nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente ultimati nel termine contrattuale di cui al precedente art. 3.
3. In ogni caso l’esecutore è obbligato a presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato di tutti i lavori previsti ne presente contratto (appalto e sponsorizzazione), anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve comunque essere compatibile con le previsioni generali di cui al comma 1.
4. Fino alla presentazione del programma esecutivo, l’esecutore non può dare inizio ai lavori.
5. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
6. Ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione rilevano tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 – Sospensioni, proroghe e penalità
1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. In ogni caso non dà luogo a sospensioni dei lavori il rallentamento nell’esecuzione delle opere determinato da interventi disposti ed attuati dagli enti proprietari di linee tecnologiche.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, la penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.
Art. 6 - Danni da forza maggiore
1. Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l’esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall’esecutore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 7 – Oneri a carico dell’esecutore
1. Sono a carico dell’ esecutore tutte le spese previste dal comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonchè tutti gli oneri qui appresso indicati, sia per la parte dei lavori in appalto, che si intendono compensati nei prezzi dei lavori risultanti dall’offerta, sia per i lavori oggetto della sponsorizzazione tecnica:
a) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
b) la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell’appaltatore, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, compresa la segnaletica a norma del Codice della strada;
d) le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall’appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
e) le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio operai, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati per quanto non conforme alle previsioni di progetto;
f) tutte le spese per ulteriori opere provvisionali e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione dell'opera che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
g) le spese per accertamenti, verifiche, esperienze, assaggi, prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali, prove tecniche di materiali qualora previsti a carico dell’appaltatore dal capitolato speciale e nei termini risultanti dal medesimo;
h) le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
i) le spese per la manutenzione di tutte le opere eseguite (sia quelle in appalto che quelle oggetto di sponsorizzazione tecnica) nel periodo compreso tra la loro ultimazione e il certificato di regolare esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal precedente art. 6;
l) le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
m) le spese per la fornitura ed installazione di tabellone delle dimensioni, tipo e materiali stabiliti dalla direzione dei lavori, con le prescritte indicazioni. L'esecutore indicherà anche la tipologia e l'importo delle opere oggetto di sponsorizzazione. Infine verrà concordata con la Direzione Lavori l'installazione di targhetta con riportato il logo della ditta che ha contribuito per la parte di opere oggetto di sponsorizzazione;
n) nell’esecuzione dei lavori l’esecutore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
o) è fatto obbligo all’esecutore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla direzione lavori per l’ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell’Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell’esecutore relativi alle attrezzature di cantiere;
p) tutte le opere devono essere realizzate previa verifica dei sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l’esatta esecuzione delle opere, come meglio precisato nei piani di sicurezza;
q) tutti gli oneri e le spese conseguenti per allacci (inclusa eventuale posa di contatori) e consumi per utenze funzionali al cantiere e, in generale all’esecuzione delle opere in appalto; eventuali deroghe al riguardo sono ammesse solo ove espressamente autorizzate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, dalla direzione lavori.
r) a tutela della salute pubblica, nell’ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all’esecutore:
- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Art. 8 – Obblighi dell’esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza contributiva
1. L’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, del Codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
3. Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.
4. L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
5. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
6. L’esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.
7. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
8. L’appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal
D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli
stati avanzamento, per il certificato di collaudo, per il pagamento del saldo finale nonchè per l’autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell’appalto.
9. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito “non regolare” della verifica di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall’appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.
10. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’appaltante certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione DURC on-line.
11. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
12. E’ fatto obbligo all’esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
13. E’ fatto, altresì, obbligo per l’affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
14. L’esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto di tutto l’appalto. In particolare l'appaltatore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.
15. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. L’impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza relativamente a tutte le opere oggetto del presente contratto.
17. L’Impresa è tenuta alla fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.
18. L’appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall’art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all’identificazione degli addetti nei cantieri. E’, perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
19. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 9 – Intervento sostitutivo dell’appaltante in caso di inadempienza retributiva
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E’ fatto, perciò, obbligo all’appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I pagamenti e le transazioni afferenti l’appalto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 69249021E9, e il seguente codice unico di progetto (CUP) J24H16000730007.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.
La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all’art. 45, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.
6. I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’appalto pubblico in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L’appaltante provvederà a verificare l’inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
7. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all’appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.
8. L’espressione “filiera delle imprese”, in conformità all’art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’art. 105 del, D.Lgs. 50/2016, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
9. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata.
10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive
disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 11 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori e delle somministrazioni e per opere in economia
1. I prezzi risultanti dall’offerta devono comprendere:
a) per i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa di tutto il personale e la direzione tecnica di cantieri;
e) per gli operai, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonchè le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni altra specie, beneficio, ecc.;
f) per i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti per il loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
g) per i lavori, tutte le spese per i mezzi d’opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di deposito e di trasporto e conferimento a discarica, di cantieri e di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nelle liste delle categorie.
2. Per eventuali opere in economia, i prezzi concordati dalle parti devono, a loro volta, ricomprendere gli elementi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g).
3. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono offerti dall’esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Tali prezzi sono inoltre comprensivi degli oneri posti a carico dell'esecutore dall'art. 32, co. 4, del D.P.R. 207/2010 e di quanto previsto agli artt. 7 e 11 del presente contratto.
4. La misura delle quantità avverrà secondo le indicazioni menzionate nell’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie, in conformità di quanto stabilito dal capitolato speciale.
5. I lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica, individuati dagli elaborati progettuali, sono realizzati ad esclusiva cura e spese dell'esecutore ed eseguiti secondo il programma dettagliato di cui al precedente art. 4.
Art. 12 – Contabilizzazione dei lavori
1. Per la contabilizzazione dei lavori si applica il Titolo IX della Parte II del D.P.R. n. 207/2010.
2. La contabilità dei lavori sarà suddivisa in due parti e precisamente:
- lavori oggetto di appalto.
- lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica.
3. La contabilità per gli interventi in appalto, essendo il corrispettivo esclusivamente a misura, viene effettuata sulla base dei prezzi unitari come risultanti dall'offerta.
4. La contabilità dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica avviene ai sensi dell'art. 184 D.P.R. 207/2010.
5. Poichè il pagamento avviene in un'unica tranche con lo stato finale, al corrispettivo previsto per l'intervento in appalto si aggiunge l'importo per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 12 bis – Anticipazione del prezzo
1. In base a quanto stabilito dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista in favore dell’esecutore la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale previsto per i lavori in appalto, che sarà erogata dall’appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come di seguito descritto:
- nell'unico pagamento con lo stato finale.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi
1. L’esecutore avrà diritto ad unico pagamento con lo stato finale. Occorre individuare separatamente i lavori oggetto di appalto ed i lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica e per ciascuno di essi verrà emessa da parte dell'esecutore relativa fattura.
A fronte della quota parte dei lavori di sponsorizzazione tecnica sarà emessa anche dall'Amministrazione la corrispondente fattura a titolo di sponsorizzazione assoggettata ad aliquota ordinaria.
2. Si applica il precedente art. 12 bis per il recupero dell’anticipazione erogata.
3. Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l’IVA è versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L’esecutore dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo all’esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario cui è tenuto direttamente il Comune di Faenza. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
4. In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l’esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato , sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale):
5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall’art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l’esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all’appaltante.
7. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture trasmesse in formato elettronico secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dei lavori della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’assenza della fattura elettronica impedirà all’appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all’esecutore.
L’Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all’appalto in oggetto è il Comune di Faenza – SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo n. 31 – X.X. x X.X. 00000000000 - 00000
XXXXXX. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinchè il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:
Codice Ufficio I.P.A. | Descrizione | Responsabile |
W2907X | Settore Lavori Pubblici | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx |
Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata.
Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev’essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG ), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.
Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx e
la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonchè, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell’Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all’appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all’impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell’esecutore al momento dell’ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo
2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l’anno/numero impegno.
I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l’istituto Tesoriere del Comune (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna) secondo le norme che regolano la contabilità dell’ente appaltante precisate al precedente art. 12 del presente contratto, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8. Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l‘appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line., in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015. Si richiama a riguardo l’art. 8 del presente contratto.
9. Il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni quali risultanti da apposito certificato del direttore dei lavori, in conformità dell'art. 200 D.P.R. n. 207/2010.
10. In materia di pagamenti in acconto e conto finale si richiamano gli artt. 194, 200, 201, 202 del
D.P.R. n. 207/2010.
11. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro trenta (30) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 194 del DPR n. 207/2010.
12. Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
13. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
14. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall’art. 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 103 comma 6.
La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.
15. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 30
giorni per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.
16. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all’appaltante saranno dovuti all’esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..
17. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell’appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
L’eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all’appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all’esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.
18. Nel caso l’esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti dell’appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto.
Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall’appaltante ai sensi di legge.
Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.
19. Ferma restando, in ogni caso, l’unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti condizioni di salvaguardia:
a) nell’ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell’appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;
b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l’appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull’importo della corrispondente fattura da questo emessa.
In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’art. 10 del presente contratto.
Art. 14 - Responsabilità e obblighi dell’esecutore per difetti di costruzione
1. L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 , da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dall’appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall’esecutore con polizza n° del .
in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
2. La somma assicurata è pari a:
Partita 1 - Opere € 79.035,65
Partita 2 - Opere preesistenti € 60.000,00 Partita 3 - Demolizione e sgombero € 30.000,00
3. La polizza garantisce inoltre l’appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a € 500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall’art. 103 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016.
4. La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 16 del medesimo schema tipo.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l’art. 6 dello schema tipo 2.3 e l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Qualora non vi abbia già provveduto, l’esecutore è tenuto a trasmettere all’appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.
7. E’ fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell’esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.
Art. 15 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
1. L’impresa esecutrice s’impegna a comunicare all’appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonchè ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l’appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all’art. 1, co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria,indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.
3. Nel caso in cui la Prefettura provveda alla cancellazione dell'impresa dall’elenco, l’appaltante revocherà l’autorizzazione al subcontratto o subappalto. L’esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.
4. L’esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l’iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall’elenco.
Art. 16 – Subappalto
1. L'esecutore per la parte relativa ai lavori in appalto può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all’atto dell’offerta, apposita dichiarazione contenente l’indicazione dei servizi e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonchè tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 15 dovranno essere debitamente autorizzati dall’appaltante. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d’ufficio DURC on-line, in corso di validità, secondo le modalità di cui al D.M. 30/01/2015.
3. Riguardo ai limiti, modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 15 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.
5. Fino al rilascio dell’autorizzazione non potrà avere inizio l’esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.
6. Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.
7. L’esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell' appaltane. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.
9. Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 9 dell'art. 105 del codice.
10. L’esecutore ha l’obbligo di trasmettere all’appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’esecutore. Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e
sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l’appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l’esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori.
12. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
13. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l’impiego di manodopera, come previsti dall’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
14. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto.
Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell’esecutore dal precedente art. 15 di comunicazione dell’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all’appaltante tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
15. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016.
16. Per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica, non trova applicazione la normativa su subappalto. Lo sponsor potrà incaricare altro soggetto purché in possesso dei requisiti di qualificazione di legge.
Art. 16 bis – Avvalimento
(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l’istituto dell’avvalimento)
1. Il direttore dell’esecuzione verificherà durante l’esecuzione che siano state messe a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria a favore dell’esecutore tutte le risorse necessarie di cui quest’ultimo è carente, per tutta la durata dell’appalto, così come risulta dalla documentazione allegata all’offerta presentata in sede di gara, fermo restando la responsabilità in solido di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 – Obbligazioni a favore dello sponsor
1. Al soggetto individuato come sponsor il Comune di Faenza garantisce i seguenti diritti relativi all’uso di immagini, logo, spazi e informazioni che sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale:
- all’iniziativa sarà riservata una comunicazione finalizzata atta a valorizzarel’impegno della singola realtà economica ed imprenditoriale mediante presentazione ufficiale ai media e giornali;
- organizzazione di una cerimonia di inagurazione di consegna alla città dell’opera dando enfasi e riconoscimento all’iniziativa di sponsorizzazione;
- inserimento del proprio logo o comunque, pubblicizzazione della propria sponsorizzazione tecnica sulla recinzione di cantiere e posizionamento di cartello riportante la sponsorizzazione per almeno 5 anni dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Comune di Faenza per la quota parte dei lavori oggetto di sponsorizzazione tecnica emetterà regolare fattura di importo pari a € 19.896,90 oltre IVA di legge.
Art. 18 – Forme di controllo e modifica del contratto
1. In materia di controlli in corso di esecuzione dei lavori si richiama la disciplina risultante dal capitolato speciale e dagli artt. 31, 100 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto pùo essere disposta, unicamente nei casi e alle condizioni da esso previsti. Si applica il comma 11 del suddetto articolo.
3. L'Appaltante, si riserva sin d'ora l'applicazione del quinto d'obbligo previsto al comma 12 del citato art. 106 per i lavori in appalto. L'esecutore è tenuto alle prestazioni alle stesse condizioni e agli stessi prezzi previsti nel presente contratto.
Art. 19 – Modalità e termini di collaudo
1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all’art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall’art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R..
3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera. L’appaltante potrà far eseguire in danno dell’esecutore i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli uleriori provvedimenti amministrativi.
5. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
6. L’appaltante acquisisce d’ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, “DURC on-line” in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.
Art. 20 – Controversie
1. Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l’appaltante.
Art. 21 – Risoluzione del contratto
1. L’appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell’Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del contratto, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all’Esecutore. Il direttore dell’esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all’Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall’Esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l’Esecutore abbia risposto, il Comune, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto,l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all’immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.
6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l’appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell’appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Per quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7 l’appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2, con riferimento alla quota parte di fideiussione dei lavori in appalto.
9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall’art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.
10. In caso di risoluzione del contratto per le cause sopra riportate è risolto anche il contratto di sponsorizzazione.
11. Si ha risoluzione del contratto di sponsorizzazione per inadempimento di una delle parti. In tal caso l’inadempiente ha l’obbligo di risarcire il danno il cui ammontare è stabilito, in favore del Comune in relazione all’importo dei lavori mancanti oggetto di sponsorizzazione tecnica, fatto salvo comunque l’incameramento della quota parte di fideiussione, ed in favore dello sponsor, in caso di inadempienza del Comune in relazione al valore stimato delle singole obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 17.
Art. 22 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nonchè di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Faenza approvato con la deliberazione G.C. n. 12 del 28/01/2014, si estendono, per quanto compatibili, all’esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l’appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 23 – Facoltà di recesso
1. L’appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 24 – Documenti parte integrante del contratto
1. Le opere di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni dell’Offerta presentata da ................., che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, nonché alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate da:
▪ presente contratto
▪ capitolato speciale
▪ elaborati grafici progettuali e le relazioni
▪ elenco dei prezzi unitari
▪ cronoprogramma
▪ polizze di garanzia.
2. Fatto salvo per l’offerta, il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, i documenti elencati al comma precedente, anche se non materialmente allegati, ma conservati dall’appaltante e controfirmati dai contraenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Le opere dovranno essere realizzate conformemente ai piani di sicurezza.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:
- elenco prezzi unitari
- elaborati grafici progettuali.
Art. 25 – Elezione di domicilio
1. L’esecutore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell’esecuzione del presente contratto:
(indicare l’esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazione relative all’esecuzione del presente contratto)
Art. 26 – Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento di spedizione della lettera invito.
2. Per quanto riguarda l’esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010 vigenti al momento di spedizione della lettera invito.
3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e negli atti attuativi, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 27 – Spese
1. Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A..
2. Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell’appaltatore.
3. Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bis, 13,
14, 15, 16, 16bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.