INDICE
Regolamenti della Delegazione Italiana della Corte Europea di Arbitrato
INDICE
La struttura della Corte 2
Premesse 3
Vantaggi, in particolare per le controversie medie e medio-piccole del ricorso alla procedura di 4
arbitrato rituale accelerato
Vantaggi del ricorso alla procedura di mini-arbitrato solo su documenti 4
Clausole standard 5
Clausola compromissoria standard per arbitrato nazionale rituale accelerato 5
Clausola standard mediazione e arbitrato 5
Clausola analitica di mediazione e arbitrato 5
Clausola compromissoria standard per arbitrato nazionale irrituale accelerato 6
Clausola compromissoria standard per mini arbitrato solo su documenti 6
Regolamenti arbitrali
Regolamento per Arbitrato nazionale rituale accelerato 7
Tabella raccomandata per lo svolgimento della procedura 16
Regolamento nazionale arbitrale irrituale accelerato 17
Regolamento per mini-arbitrati solo su documenti 19
Tabella Standard indicativa di durata di mini-arbitrato 21
Lettera di conferma, a controversia insorta, di mandato a comporre la controversia solo su documenti 22
Tariffe
Tariffa degli onorari e costi di arbitrati solo su documenti 23
Tariffe degli onorari e costi di procedura arbitrali nazionali rituali e irrituali accelerati 24
Regolamento interno della Corte Arbitrale Europea 25
* In vigore dal 1°gennaio 2011
®
COUR EUROPEENNE D’ARBITRAGE EUROPÄISCHER SCHIEDSGERICHTSHOF CORTE EUROPEA DI ARBITRATO
CORTE EUROPEA DE ARBITRAJE EUROPEAN COURT OF ARBITRATION
SEDE :
0, xxxx Xxxxxxx Xxxxx - 00000 XXXXXXXXXX (Xxxxxxx)
Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00
Segretariato internazionale per l’Europa Centrale e del Nord: Strasbourg 0, xxxx Xxxxxxx Xxxxx - 00000 XXXXXXXXXX (Xxxxxxx)
Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00
Segretariato internazionale per l’Europa del Sud, il Mediterraneo ed il Medio Oriente: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX (Xxxxxx)
Tel. + 00 00 00 00 000 - Fax x00 00 00 00 000
Delegazione Italiana
3, Xxxxx Xxxxxxxxxx -X 00000 XXXXXX (Xxxxxx)
Tel. x00 00 00 00 000 / 000 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Altre Delegazioni Nazionali operanti in altri Stati possono essere verificate sul sito web della Corte Arbitrale europea consultabile all’indirizzo xxx.xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Sezioni Italiane:
La Delegazione Italiana opera anche attraverso Sezioni dislocate a livello regionale, i cui dati possono essere verificati sul sito web della Corte Arbitrale europea consultabile all’indirizzo xxx.xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
PREMESSE
1. Il Centro Arbitrale Europeo è un’associazione dotata di personalità giuridica (in base alla legge dell’Alsazia Mosella) con sede al 0, xxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx), costituito nel 1959 con il patrocinio del Consiglio d’Europa.
2. Esso opera attraverso la Corte Arbitrale Europea e il Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente.
La Corte Arbitrale Europea
3. La Corte Arbitrale Europea è l’organismo di detto Centro che amministra, senza decidere essa stessa, le procedure arbitrali nazionali e internazionali.
4. La Corte Arbitrale Europea ha un Greffe international (i) per l’Europa Centrale e del Nord a Strasburgo ed uno (ii) per l’Europa del Sud, il Mediterraneo e il Medio Oriente che opera a Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, e che coordina l’attività in tale settore e tratta gli arbitrati tra parti aventi il proprio domicilio nel loro rispettivo territorio indicato nelle proprie delibere.
5. E’ stata costituita la Delegazione Italiana della Corte, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, la quale ha costituito e potrà costituire sezioni locali e delle Sezioni specializzate quali la Camera Immobiliare, la Sezione Appalti e la Sezione Vendita ai Consumatori.
6. La Delegazione Italiana, e per sua delega le sue Sezioni, amministrano direttamente (A) le controversie aventi tutti i seguenti requisiti: 1. nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti; 2. sede della procedura in Italia; 3. assoggettabilità della controversia alla legge processuale italiana; così come (B) le controversie che le parti – anche in assenza di tali requisiti – assoggettino espressamente al regolamento arbitrale della Delegazione Italiana. Ogni altra controversia della quale sia investita la Delegazione Italiana o una sezione della stessa dovrà essere da essa trasmessa al Greffe della Corte internazionale competente;
7. La Sezione locale della Delegazione Italiana, indicata congiuntamente dalle parti o in difetto scelta, dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana, per territorio e/o per materia, svolgerà, quanto alle procedure arbitrali ad essa assegnate, tutte le funzioni attive e passive previste dai seguenti regolamenti.
8. La Sezione, alla quale la controversia sarà assegnata, applicherà il regolamento italiano rituale accelerato alle controversie ad essa sottoposte eccetto quando le parti abbiano richiesto l’applicazione del regolamento per arbitrato irrituale o del regolamento per mini-arbitrato solo su documenti.
9. La Delegazione Italiana e le Sezioni Locali sono dirette ciascuna da un Comitato Esecutivo.
10. La segreteria della Delegazione Italiana e la segreteria di ciascuna Sezione sono coordinate dal Consigliere Segretario del rispettivo Comitato Esecutivo.
11. La Delegazione Italiana e le Sezioni hanno sede nel luogo deliberato dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana.
12. Il funzionamento della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni locali è disciplinato dal Regolamento interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni.
13. Nel presente Regolamento e nel Regolamento Interno i termini qui di seguito indicati avranno il seguente significato:
- “Corte” indica in senso generale la Corte Arbitrale Europea e più specificamente rispetto a procedure di diritto interno la Delegazione o a seconda dei casi l’eventuale Sezione designata.
- “Delegazione” indica la Delegazione Italiana (la quale opera attraverso il proprio Presidente, Comitato Esecutivo e Segreteria).
- “Sezione” indica la sezione designata concordemente dalle parti (o competente per territorio o per materia) o in difetto dalla Delegazione Italiana la quale opera attraverso il proprio Presidente, Comitato Esecutivo e Segreteria. In assenza di tale designazione, opererà la Delegazione stessa. Il termine Sezione si riferirà alla situazione applicabile in ciascuna di tali ipotesi.
- “Segreteria” indica, salvo ove diversamente stabilito, la segreteria della Sezione Designata, diretta dal Consigliere Segretario di tale Sezione e in difetto la Segreteria della Delegazione Italiana.
- per “Regolamento della Corte” si intende il Regolamento che si applica alle controversie non nazionali e a quelle nazionali non disciplinate dal Regolamento della Delegazione Italiana.
14. I Regolamenti potranno essere derogati da Convenzioni stipulate dalla Corte o dalla Delegazione Italiana con singole associazioni o enti.
Vantaggi in particolare per le controversie medie e medio-piccole del ricorso alla procedura di arbitrato rituale accelerato
La procedura di arbitrato rituale accelerato appare particolarmente indicata per le controversie medie o medio- piccole tra l’altro in quanto si basa:
– sul ricorso ad un arbitro unico; e
– su uno svolgimento normalmente in tre udienze ravvicinate (per rispettare il più possibile il principio dell'immediatezza), e comunque entro un termine standard di 6 mesi,
– con un costo sensibilmente ridotto.
Vantaggi del ricorso alla procedura di mini-arbitrato solo su documenti
1. Sistema operativo
II procedimento semplificato per mini-arbitrati offre un servizio arbitrale molto rapido (normalmente di non oltre 3 mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro) e molto economico, per le controversie di valore non superiore a € 8.000 e non complesse, che possano essere decise in base ai soli documenti e attestazioni, senza audizione orale né delle parti né di testi, e senza discussione orale.
2. Convenienza di tale procedimento per le associazioni di categoria
La proposta appare di particolare utilità per le associazioni di categoria, e per le grandi imprese (ad esempio nei settori delle banche, trasporti aerei, ferroviari, auto-trasporti, tranviari, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, turismo). Vi è infatti convenienza ad offrire al grande pubblico degli utenti e dei consumatori la possibilità di ottenere soddisfazione rapida e a condizioni economiche ragionevoli.
L’offerta di tale strumento al grande pubblico è destinata quindi ad avere un effetto psicologico importante nei rapporti tra l'utente e la grande impresa o associazione di imprese, pari a quello di un certificato di garanzia del servizio, con un verosimile conseguente aumento indiretto anche del relativo volume di scambi.
3. Conferma del ricorso alla procedura, dopo che è insorta la singola controversia
Qualora il ricorso alla presente forma di composizione della controversia sia convenuto prima del sorgere della stessa, le parti sono tenute a darne conferma, come da testo allegato.
4. Conclusione
La Corte Arbitrale Europea favorisce il ricorso ai mini-arbitrati in quanto essi svolgono a suo avviso una funzione di giustizia per tutti di rilevanza sociale, consentendo l’accesso alla giustizia anche alle controversie minori.
Clausola compromissoria standard per arbitrato nazionale rituale accelerato
(che rientri nella competenza della Delegazione Italiana)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione al o derivante dal presente contratto, regolato dalla legge sostanziale italiana (comprese quelle inerenti e conseguenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione), sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico nominato
• in persona del signor …………………………………………….. domiciliato in............................................................
o
• in difetto da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale Rituale Accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.
Tale arbitro deciderà in base a detto Xxxxxxxxxxx che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.
L’impugnazione della decisione arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è espressamente voluta dalle parti.
L'arbitro deciderà secondo diritto.
Sede del procedimento arbitrale: Lingua del procedimento: italiano Diritto sostanziale applicabile: italiano
N.B. Qualora le parti intendano far risolvere la controversia
(i) da un collegio arbitrale composto da tre arbitri e/o
(ii) secondo equità (salvo comunque il rispetto delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico);
(iii) in base a una legge sostanziale non italiana;
(iv) in base ad una lingua diversa dall’italiano,
esse modificheranno conseguentemente la clausola.
Qualora la clausola venga inserita in condizioni generali o contratti standard o in genere in contratti di adesione, essa va accettata espressamente dopo la firma delle parti mediante specifico richiamo ad esso e una seconda sottoscrizione delle parti.
Clausola standard mediazione e arbitrato
(che rientri nella competenza della Delegazione Italiana)
Qualsiasi controversia tra le parti relativa al, o derivante dal, presente rapporto verrà sottoposta ad una procedura di mediazione, diretta da un mediatore nominato, su richiesta presentata alla Sezione competente per territorio della Delegazione Italiana del Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente (che fa parte del Centro Europeo d’Arbitrato e di Mediazione con sede a Strasburgo), che procederà in base al suo regolamento di mediazione in vigore in tale momento e che sarà gestita da detta Sezione.
Qualora la mediazione si concluda positivamente, il verbale di conciliazione firmato dalle parti varrà quale definizione della controversia in essere tra di esse o potenziale. Ove le firme su detto verbale vengano autenticate da notaio, potrà esserne ottenuta più agevolmente l’esecuzione in xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Qualora il tentativo di conciliazione non abbia luogo o abbia esito negativo, qualsiasi controversia derivante da detto rapporto tra le parti, sarà deferita alla decisione in via rituale da un arbitro unico, il quale sarà nominato e procederà in base al regolamento d’arbitrato e al regolamento interno della Corte Arbitrale Europea (che fa parte del Centro Europeo d’Arbitrato e di Mediazione con sede a Strasburgo) in vigore alla data del deposito di tale richiesta e del quale l’adozione della presente clausola costituisce accettazione.
L’impugnazione della decisione arbitrale per violazione di diritto relativo al merito della controversia è espressamente voluta dalle parti.
Sede del procedimento arbitrale: Lingua del procedimento: Diritto sostanziale applicabile:
Clausola analitica di mediazione e arbitrato
(che rientri nella competenza della Delegazione Italiana)
Qualsiasi controversia tra le parti relativa o derivante dal presente contratto sarà soggetta ad una procedura di conciliazione assistita condotta da un conciliatore unico che procederà in conformità al regolamento di mediazione del Centro di Mediazione per l’Europa il Mediterraneo e il Medio Oriente (che fa parte del Centro Europeo d’Arbitrato e di Mediazione con sede a Strasburgo), in vigore alla data della presentazione della domanda di conciliazione, nominato dalla Delegazione Italiana del Centro, ove sussistente, o dal Centro stesso. Tale mediatore procederà in conformità a detto regolamento.
Qualora la mediazione non abbia esito positivo o il tentativo di conciliazione non abbia luogo o non dia risultato positivo, qualsiasi controversia derivante da tali rapporti tra le parti sarà risolta in base al regolamento di arbitrato e
al regolamento interno della Corte Arbitrale Europea, facente parte del Centro Europeo di Arbitrato e Mediazione con sede a Strasburgo (in vigore alla data in cui sarà presentata la domanda di arbitrato).
Le parti si impegnano a trattare e a far sì che i loro avvocati, consulenti, direttori, impiegati e incaricati trattino in via assolutamente confidenziale ogni controversia tra di essi tra cui i relativi fatti, documenti, prova e decisione arbitrale.
Le parti convengono di comportarsi, e (i) di far sì che i loro difensori si comportino, in modo che la durata del procedimento sia di sei mesi, (ii) di evitare la produzione di documenti e la audizioni di testimoni che non siano necessari o che siano irrilevanti, (iii) di evitare altresì continue istanze, ritardi e comportamenti vessatori o ripetitivi,
(iv) in genere qualsiasi eccesso di legalismo (v) accettando di pagare alle altre parti tutti i costi anche legali causati dalla violazione del presente impegno, anche in caso di esito per essa favorevole della controversia.
Ciascuna parte si impegna inoltre a rimborsare prontamente alle altre parti la propria quota di qualsiasi anticipo richiesto dalla Corte Arbitrale Europea , o dalla sua delegazione competente per il procedimento, e a riconoscere che le parti avranno diritto di ottenere un decreto ingiuntivo o altre misure cautelari per tale pagamento.
Le parti richiedono infine all’arbitro di emettere appena possibile una decisione che decida la parte di una o più domande, o di una o più riconvenzionali, che non sia contestata o che sia manifestamente fondata.
L’impugnazione della decisione arbitrale per violazione di diritto relativo al merito della controversia è espressamente voluta dalle parti.
Sede dell’arbitrato Lingua dell’arbitrato Quanto al merito della controversia:
- o il diritto sostanziale
- o ex xxxx et aequo
Clausola compromissoria standard per arbitrato nazionale irrituale accelerato
(che rientri nella competenza della Delegazione Italiana)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al o derivante dal presente contratto (comprese quelle inerenti e conseguenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione) sarà sottoposta ad un mandatario unico (denominato anche arbitro irrituale), che avrà il mandato di comporla stragiudizialmente secondo equità, nominato
• nella persona del Signor...........................................………...................... domiciliato in.............................................................................................
• o in difetto da nominarsi in conformità al Regolamento per Arbitrato Irrituale Accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea.
Tale arbitro procederà in conformità a tale Regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Le parti si impegnano ad accettare e a dare esecuzione a tale composizione che varrà come manifestazione della propria volontà.
N.B. Qualora le parti intendano far comporre stragiudizialmente la controversia da tre mandatari, esse modificheranno conseguentemente la clausola.
Clausola compromissoria standard per mini-arbitrato solo su documenti
(che rientri nella competenza della Delegazione Italiana)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al o derivante dal presente contratto (comprese quelle inerenti e conseguenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione) di valore non superiore a € 8.000, compresa l’eventuale domanda riconvenzionale, che siano atte a giudizio insindacabile dell’arbitro ad essere risolte senza alcuna audizione e discussione orale e che non siano troppo complesse per una procedura di mini-arbitrato accelerato solo su documenti, saranno affidate previa, ove obbligatoria, la mediazione prevista dalla Legge, per la loro composizione ad un mandatario unico (denominato arbitro irrituale). Egli sarà nominato in conformità al “Regolamento per Mini Arbitrati solo su documenti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea” — che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare con particolare riferimento alla rinunzia delle parti all'audizione personale, alla escussione di testi e alla discussione orale — che le parti dichiarano di considerare come l'unico mezzo atto a risolvere, con la necessaria celerità e con costi contenuti, controversie di questa natura.
L'arbitro irrituale non è chiamato a decidere ma a comporre stragiudizialmente la controversia, regolando lo svolgimento del mandato nel modo che riterrà più opportuno.
Egli procederà secondo equità. Le parti si impegnano a sottoscrivere, a controversia insorta, la dichiarazione- compromesso contenuta in calce a detto Regolamento e a dare pronta e puntuale esecuzione alla composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale.
In caso di mancata sottoscrizione di tale conferma a controversia insorta, non si darà corso a tale procedimento.
REGOLAMENTO PER ARBITRATO NAZIONALE RITUALE ACCELERATO
(per arbitrati che rientrino nella competenza della Delegazione Italiana)
1. Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni
1.1. Le premesse ed il Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.
2. Missione della Corte Arbitrale Europea
2.1. La Corte Arbitrale Europea ha la vocazione di amministrare arbitrati interni e internazionali, come definiti nel regolamento interno, in base alle disposizioni del presente regolamento e/o degli altri regolamenti del Centre Européen d’Arbitrage.
3. Compiti della Corte Arbitrale Europea
3.1. La Corte Arbitrale Europea ha il potere di:
- designare l’arbitro/gli arbitri
- organizzare e supervisionare i procedimenti d’arbitrato
- determinare l’importo degli acconti e liquidare i costi della procedura arbitrale conformemente al regolamento e alle tariffe
- controllare l’attività delle proprie varie cancellerie.
4. Natura del procedimento
4.1. Per effetto dell’accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un arbitro unico (o a un Collegio arbitrale ove così da esse scelto), il mandato di decidere la controversia tra di esse insorta, previa mediazione obbligatoria, ove prescritta.
4.2. Il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente regolamento, salvo in ogni caso le norme inderogabili e i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano.
4.3. Qualora le parti modifichino anche solo parte del Regolamento, la Corte si riserva insindacabilmente di non accettare di amministrare l’arbitrato.
5. Procedura applicabile
5.1. I procedimenti arbitrali sono regolati dal presente regolamento. Qualora le parti non abbiano indicato concordemente quale dei Regolamenti della Delegazione Italiana esse intendono applicare, sarà applicabile il Regolamento per arbitrato rituale accelerato.
5.2. Qualora il regolamento non provveda su una determinata questione e le parti non concordino diversamente, il Tribunale Arbitrale deciderà esso stesso le regole complementari di procedura applicabili.
5.3. La disciplina processuale non si applicherà pertanto ai procedimenti regolati dal presente regolamento che qualora essa sia stata scelta concordemente dalle parti o in difetto dal tribunale arbitrale, fermo restando che in ogni caso si applicheranno le norme di ordine pubblico processuale italiano.
6. Legge sostanziale applicabile
6.1. Le parti sono libere di scegliere la legge sostanziale applicabile al procedimento. In mancanza di loro determinazione al riguardo, il Tribunale Arbitrale applicherà la disciplina sostanziale risultante dalle regole di conflitto comuni ai sistemi giuridici ai quali appartengono le parti del procedimento, scartando peraltro l’applicazione di norme che urterebbero contro ragionevoli aspettative delle parti al riguardo.
6.2. In difetto, il tribunale arbitrale potrà scegliere la legge dello Stato con il quale il contratto ha il collegamento più stretto.
6.3. In mancanza di disponibilità di tale criterio l’arbitro potrà determinare il diritto sostanziale applicabile ricorrendo ad altri criteri. Qualsiasi disposizione processuale imperativa eventualmente applicabile sostituirà automaticamente la disposizione del Regolamento che non fosse ad essa conforme.
7. Arbitro unico
7.1. Per ciascuna controversia la Corte Arbitrale Europea costituirà un Tribunale Arbitrale formato da un arbitro unico, a meno che le parti abbiano espressamente indicato nella clausola compromissoria che devono essere nominati tre arbitri.
8. Definizioni
8.1. Il termine Corte indicherà la Delegazione Italiana o la Sezione incaricata di organizzare (direttamente o per il tramite di un componente del Comitato Esecutivo o di altra persona designata) le procedure di arbitrato e di esercitare le altre funzioni previste dal presente Regolamento così come dal Regolamento interno della Corte.
8.2. Il termine Segreteria indicherà la Segreteria della Delegazione o della Sezione competente.
8.3. Il termine Tribunale Arbitrale o Arbitro indica l’arbitro unico, o gli arbitri che saranno confermati o nominati dalla Corte Arbitrale Europea per decidere la singola controversia.
9. Impegno delle parti
9.1. Accettando il presente Regolamento Arbitrale, le parti si impegnano a contribuire ad una soluzione rapida e leale della controversia e ad astenersi da tutto ciò che possa causare ritardi o creare degli ostacoli ingiustificati allo svolgimento della procedura.
10. Confidenzialità
10.1. La procedura d’arbitrato e la decisione arbitrale dovranno essere trattate in xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
00.0. Gli arbitri, le parti, i loro difensori ed i loro collaboratori saranno tenuti al segreto e pertanto a non diffondere direttamente o indirettamente atti, verbali, documenti, deposizioni e quant’altro è oggetto del procedimento nonché la decisione arbitrale.
11. Tempistica del procedimento
11.1. Viene allegata al presente regolamento una tabella di marcia che viene raccomandata per lo svolgimento del procedimento arbitrale. Il Tribunale Arbitrale veglierà che il procedimento si svolga entro tali o simili termini e che giunga a compimento nel termine obbligatorio previsto.
12. Esistenza prima facie della convenzione arbitrale
12.1. Al deposito della domanda di arbitrato la Corte Arbitrale Europea procederà, alla verifica dell’esistenza prima facie della convenzione arbitrale.
12.2. Qualora la convenzione arbitrale sia prima facie inesistente o manifestamente nulla o non attribuisca l’amministrazione della procedura alla Corte Arbitrale Europea, quest’ultima ne informerà le parti. Ove esse intendano che la controversia venga sottoposta alla Corte Arbitrale Europea, esse dovranno stipulare per iscritto una nuova convenzione arbitrale.
12.3. Qualora una parte eccepisca la nullità o l’inesistenza del contratto contenente la convenzione arbitrale o la nullità o l’inesistenza della convenzione arbitrale stessa, il Tribunale Arbitrale, eccetto ove la Corte abbia ritenuto la convenzione arbitrale inesistente, resterà investito del procedimento arbitrale e, al momento che riterrà opportuno, si pronuncerà sull’eccezione di resistenza o di nullità del contratto e/o della convenzione arbitrale.
12.4. Tale decisione potrà da esso essere assunta anche solo in sede di decisione finale.
13. Determinazioni della Delegazione Italiana e delle Sezioni
13.1. Le parti accettano le determinazioni amministrative della Corte relative alla procedura in questione, rinunciando ad impugnarle sotto ogni profilo, ferma restando la possibilità di ricusare l’arbitro come previsto all’art. 34.
14. Controversie di competenza della Delegazione Italiana
14.1. Il presente Regolamento della Delegazione Italiana si applica automaticamente alle controversie aventi tutti i seguenti requisiti:
- nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti;
- sede della procedura in Italia;
- assoggettabilità della procedura alla legge procedurale italiana.
14.2. Ogni altra controversia sarà disciplinata dal Regolamento Internazionale della Corte, a meno che le parti abbiano espressamente indicato, anche non in presenza di tutti tali requisiti, che intendono che essa venga regolata dal presente regolamento.
15. Accettazione del Regolamento
15.1. La sottoposizione di una delle controversie di cui all’art.4 alla Corte Arbitrale Europea comporta, in assenza di diverse indicazioni delle parti, la accettazione incondizionata del suo Regolamento, della tariffa e del Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni in vigore al momento del deposito della domanda.
16. La domanda di arbitrato
16.1. La Domanda di arbitrato deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio delle parti;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, e l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso;
- l'indicazione del tipo di arbitrato richiesto;
- l'indicazione della sede dell'arbitrato prevista dalla convenzione arbitrale (o in difetto da essa proposta) e della Sezione proposta;
- l'indicazione della legge sostanziale applicabile;
- l'esposizione chiara e concisa dei fatti;
- le proprie domande;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
- la nomina del proprio arbitro, ove sia stato espressamente previsto un collegio arbitrale.
16.2. Alla Domanda devono essere allegati:
- certificato della Camera di Commercio o di residenza del ricorrente;
- copia del contratto o atto contenente la clausola compromissoria o del compromesso (la quale, ove non venga riconosciuta dalle controparti, dovrà essere accompagnata da un originale o copia autentica della convenzione arbitrale o del contratto che la contiene, autentica che dovrà essere conforme alla legge del luogo nel quale il documento è stato emesso);
- procura notarile, o autenticata (dal difensore se avvocato);
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e il relativo elenco;
- la prova dell’avvenuto versamento del 25% dell’importo massimo dovuto alla Delegazione per onorari dell’arbitro e competenze della Corte secondo la vigente tariffa ufficiale della Delegazione in base al valore della lite, oltre a IVA e altri accessori.
16.3. La Domanda di arbitrato deve essere inviata (e notificata ove contenga nomina di arbitro) direttamente dal ricorrente, unitamente ai documenti, alle altre parti. La prova del ricevimento della stessa, unitamente a due copie della domanda e dei documenti allegati dovrà essere subito dopo trasmessa alla Segreteria.
17. La Risposta
17.1. La Risposta deve contenere:
- il nome, cognome, sede o domicilio di parte resistente;
- i commenti di parte resistente relativi, tra gli altri, al tipo di arbitrato, all’eventuale Sezione e sede proposte, e all'esposizione dei fatti di parte attrice, seguendo l'ordine dei fatti di parte attrice e indicando chiaramente per ciascuno se esso è riconosciuto o contestato;
- la nomina del proprio arbitro ove sia stato espressamente previsto un Collegio Arbitrale;
- le difese di parte resistente di fronte alle domande del ricorrente, comprese le eccezioni di compensazione, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione arbitrale e le eventuali domande riconvenzionali;
- la dichiarazione – ove così intenda – che la decisione arbitrale potrà essere impugnata per errori di diritto sostanziale
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi.
17.2. Alla Risposta devono essere allegati:
- il contratto contenente la clausola compromissoria o il compromesso;
- il nominativo e domicilio del suo eventuale difensore, l'eventuale elezione di domicilio presso lo stesso, unitamente a:
- procura notarile o autenticata (dal difensore ove avvocato);
- i documenti sui quali la parte intende basarsi e relativo elenco;
- il versamento del 25% dell’importo massimo dovuto alla Delegazione per onorari e competenze della Delegazione secondo la tariffa ufficiale della Corte, oltre IVA e altri accessori;
- certificato della Camera di Commercio o certificato di residenza relativo alla parte resistente;
- la Risposta deve essere inviata con i relativi documenti (e notificata, ove contenga nomina di arbitro) alle altre parti e alla Segreteria, unitamente a due copie della stessa, con la prova del ricevimento della stessa e dei documenti allegati da parte della resistente.
18. Termine per la risposta e la riconvenzionale
18.1. Ciascuna parte resistente ha a disposizione un termine di 30 giorni, dal ricevimento della domanda di arbitrato, per far pervenire alla Segreteria la propria Risposta ed eventuali domande riconvenzionali.
18.2. In caso di domande riconvenzionali sarà dovuto da ciascuna parte il 25% degli onorari e diritti amministrativi aumentati per effetto della riconvenzionale (oppure gli onorari e diritti da un lato per le domande e dall’altro per le riconvenzionali saranno determinati separatamente, ove così richiesto da una parte). La parte resistente verserà, al momento del deposito della propria Risposta, il proprio 25% degli onorari massimi dell’arbitro unico e dei diritti amministrativi della Corte sulle domande e sulle riconvenzionali, oppure – ove così sia stato richiesto – il 50% degli onorari massimi dell’arbitro e dei diritti amministrativi della Corte sulle domande riconvenzionali, mentre quanto dovuto dal ricorrente per onorari e diritti sulle proprie domande sarà oggetto di conguaglio a suo carico.
19. Repliche
19.1. L’arbitro potrà fissare termini brevi alle parti per il deposito di eventuali ulteriori memorie del ricorrente, salvo quanto previsto dall’art. 29, in Replica alla Risposta del resistente del convenuto e in tal caso al Resistente per una Controreplica.
20. Nomina dell'arbitro - Ruolo delle parti - Riunione Preparatoria
20.1. La Corte provvede alla nomina di un arbitro unico, preferibilmente su proposta congiunta delle parti, ove da essa condivisa. Qualora le parti abbiano formulato espressamente nella convenzione
arbitrale la scelta di un collegio di tre arbitri, dei quali uno da nominarsi da ciascuna parte e il terzo da parte della Corte, si procederà come segue:
- qualora una delle parti di esse non provveda alla nomina dell’arbitro che le compete entro il termine per il deposito della propria domanda o risposta, ad essa provvederà la Corte;
- la Corte avrà facoltà di non confermare la designazione di un arbitro, nel qual caso la parte designante potrà designare un altro arbitro entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto, o in caso di non accettazione del nuovo arbitro da essa designato, esso sarà nominato dalla Corte.
- il presidente del Tribunale Arbitrale potrà essere proposto di comune accordo dagli arbitri rispettivamente nominati dalle parti o per esse dalla Corte, e la proposta sarà soggetta all'approvazione della Corte; in difetto di proposta congiunta, entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione all’altra parte della nomina del secondo arbitro, l’arbitro sarà nominato dalla Corte;
20.2. A deposito effettuato della comparsa di risposta, x xxxxxxx il termine per la costituzione di parte resistente, la Corte inviterà le parti ad una riunione; essa avrà luogo dinnanzi al Presidente della Delegazione o della Sezione designata o dinnanzi ad un Consigliere della stessa, o ad un terzo da esso delegato, il quale ascolterà le parti in vista della nomina dell'arbitro, esaminerà eventuali nominativi da esse proposti congiuntamente, e in caso contrario formulerà loro proposte; il Presidente, Consigliere o il terzo delegato confermerà la proposta dell’arbitro effettuata dalle parti o, in caso di loro mancato accordo o di sua non conferma, provvederà alla nomina.
21. Nomina dell’arbitro nelle procedure tra più di due parti
21.1. Qualora la convenzione arbitrale preveda la nomina di tre arbitri e vi siano più parti resistenti o ricorrenti (ed esse non si raggruppino automaticamente in un unico gruppo ricorrente o resistente ad esempio in quanto i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi) le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che la Corte nomini un arbitro unico per tutti tali resistenti o ricorrenti.
22. Sede dell’arbitrato
22.1. Al momento della nomina dell’arbitro, la Corte determinerà nell’ambito del territorio italiano la sede dell’arbitrato valutando le eventuali proposte delle parti e proponendosi di contenere nei limiti del possibile eventuali disagi per le parti e/o per l’arbitro.
22.2. L’arbitro potrà procedere ad alcuni incombenti anche fuori dalla sede e all’estero, ove lo suggeriscano motivi di particolare opportunità.
22.3. La nomina dell’arbitro non subirà modifiche ove si verifichino interventi di terzi o successione nel diritto controverso consentiti dall’art. 816 quinquies c.p.c.
23. Lingua dell’arbitrato
23.1. Qualora una o più parti non siano di lingua italiana e le parti non abbiano scelto una lingua diversa, la lingua della procedura sarà la lingua italiana. L’arbitro potrà consentire ad una parte l’impiego di un'altra lingua in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e prova testimoniale, o in più di essi purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione e, ove necessario, l’interpretariato simultaneo in italiano.
24. Computo dei termini
24.1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l’ora iniziali. Se il giorno di scadenza è un sabato, una domenica o festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
25. Appesantimenti o ritardi causati da una parte
25.1. La parte che causi ritardi o appesantimenti del procedimento per produzione tardiva di documenti o per modifica di proprie domande o per inutile ripetizione di esposizione dei fatti o di argomentazioni, potrà veder messi a suo carico gli onorari ed i costi causati da tale comportamento.
26. Determinazioni degli onorari e diritti amministrativi della Corte
26.1. La Corte determina il valore della controversia, ove non determinato dalle parti, in base agli elementi disponibili, gli onorari dell’arbitro e i diritti amministrativi della Corte e ne dà comunicazione all’arbitro in modo che egli li indichi nella decisione arbitrale.
26.2. Essa potrà richiedere versamenti integrativi alle parti durante la procedura, così come al termine della stessa.
27. Nomina dell’arbitro e accettazione della nomina
27.1. La Corte comunica alle parti e all’arbitro l'avvenuta nomina e allo stesso tempo indica alle parti, salvo rettifica o successiva modifica, l’ammontare del versamento che ciascuna di esse deve effettuare a fronte degli onorari della procedura arbitrale e il termine per il pagamento.
27.2. L'arbitro deve comunicare per iscritto alla Corte la propria accettazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della propria nomina.
27.3. In caso di mancata accettazione la Corte provvederà ai sensi dell’art. 20.
27.4. L'arbitro dovrà rilasciare una dichiarazione che accetta il Regolamento ed è e resterà neutrale e indipendente dalle parti, indicando senza indugio alla Corte, in tale dichiarazione, gli eventuali vincoli che lo leghino o lo abbiano legato ad una o più parti, parenti o affini, o a loro soci, amministratori, difensori o dipendenti, o che sopraggiungano durante la procedura.
27.5. In tal caso la Corte, valuterà l’opportunità di sostituirlo entro i successivi 5 giorni lavorativi. La Segreteria darà prontamente alle parti notizia della avvenuta accettazione.
28. Versamenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
00.0. Ciascuna parte della procedura è tenuta a versare alla Segreteria, senza dilazione, nel corso della procedura l’anticipo indicatole nonché gli ulteriori importi posti dalla Segreteria a suo carico in relazione ai costi ed onorari della procedura.
28.2. A tal fine la Corte effettua una previsione, sempre salvo conguaglio, degli onorari dell'arbitro e dei propri diritti amministrativi in relazione al valore della lite e alla complessità della controversia.
28.3. L’importo così determinato dovrà essere versato per il 50% prima della nomina dell’arbitro e per il 50% entro 15 giorni dalla prima udienza.
28.4. Il mancato versamento del primo o del secondo o di ulteriori depositi, porterà alla sospensione automatica del procedimento, effetto che le parti accettano espressamente attraverso l'adozione del presente Regolamento e, ove esso non venga eliminato nei sei mesi successivi, il procedimento potrà essere dichiarato estinto dalla Corte.
28.5. Ove una parte non provveda al versamento del deposito posto a suo carico, sarà condizione imprescindibile per la prosecuzione della procedura che tale versamento sia effettuato dall’altra. Ove siano state proposte domande riconvenzionali, e qualora una parte abbia richiesto che a ciascuna di esse vengano posti a carico gli onorari e diritti amministrativi per le rispettive domande, la Segreteria procederà in tal senso e il procedimento proseguirà, e la decisione sarà resa, solo a fronte delle domande per le quali sarà stato interamente effettuato tale pagamento da tale parte (o dall’altra stante la solidarietà tra di esse). Ove tale pagamento non sia effettuato per la riconvenzionale, la decisione arbitrale pronuncerà pertanto solo sulla domanda principale.
28.6. Dopo la nomina dell'arbitro, l'accettazione dello stesso e la riscossione da parte della Segreteria, dei depositi richiesti, il fascicolo contenente la Domanda e la Risposta, unitamente ai vari documenti, vengono trasmessi dalla Segreteria all'arbitro.
29. Replica alla domanda riconvenzionale
29.1. Qualora la risposta contenga una domanda riconvenzionale, il ricorrente può depositare nel termine di 20 giorni, previa comunicazione della propria intenzione di avvalersene (da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della risposta), una Replica la quale avrà il seguente contenuto:
- nome delle parti;
- presa di posizione circa i fatti sui quali si basa la domanda riconvenzionale, trattandoli nello stesso ordine di cui alla riconvenzionale stessa e indicando chiaramente per ciascun fatto se è riconosciuto o contestato;
- le proprie difese da tale riconvenzionale;
- le prove orali delle quali la parte intende avvalersi;
- allegando i documenti sui quali si basano tali difese;
- il versamento del 25% dell’importo massimo degli onorari e diritti amministrativi aumentato per effetto della riconvenzionale (o determinato a parte, ove così richiesto da una parte) in base alla tariffa ufficiale della Corte in vigore, oltre IVA e accessori.
29.2. Il resistente potrà depositare a sua volta una Controreplica nel termine di 20 giorni dal suo ricevimento della Replica, dando avviso nei 5 giorni dalla ricezione della Replica.
30. Comunicazioni
30.1. Le comunicazioni tra le parti da inviare sempre in copia anche alla Segreteria, tra di esse e la Segreteria e tra la Segreteria e l’arbitro, devono essere effettuate per e-mail seguita prontamente da lettera inviata per raccomandata o via fax o per corriere di rilevanza nazionale o mediante lettera consegnata a mano. Le comunicazioni vanno recapitate nell'ultimo luogo indicato dal destinatario.
30.2. Xxx sia prescritta la notifica, essa sarà effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
31. Modifiche delle domande e difese
31.1. Le domande e le difese delle parti potranno essere modificate nel corso del procedimento sino alla precisazione delle conclusioni purché restino nell’ambito della convenzione arbitrale ed abbiano un collegamento sufficiente con le domande ad eccezioni originarie.
32. Intervento di terzi
32.1. L’intervento volontario di un terzo o la chiamata di un terzo in un procedimento non potrà aver luogo che se le parti e tale terzo sono d’accordo e il Tribunale Arbitrale lo accetta.
33. Comunicazioni delle parti con l'arbitro
33.1. Le parti comunicano con l'arbitro tramite i propri difensori, ove nominati, rispettando rigorosamente il contraddittorio e inviando alla Segreteria copia del relativo atto, lettera o documento. Altrettanto avverrà per le comunicazioni dell'arbitro e della Corte Arbitrale Europea con i difensori delle parti o, in mancanza, con le parti stesse.
33.2. Il difensore di una parte ha l’obbligo di non contattare direttamente l’altra parte, ove assistita.
34. Ricusazione dell'arbitro
34.1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro e anche solo un singolo componente del Tribunale Arbitrale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Segreteria della sua accettazione, o da quando dimostri di aver avuto solo in seguito notizia del motivo di ricusazione. La ricusazione dell'arbitro dovrà essere motivata e su di essa la Corte deciderà, sentite le altre parti, accogliendola e procedendo alla sua sostituzione o rigettandola, e l’arbitro, dopo averla portata a conoscenza dell'altra parte e dell'arbitro, trascorsi 15 giorni dal ricevimento dell’atto di ricusazione.
34.2. Parte resistente potrà depositare una Controreplica nel termine di 20 giorni, previa comunicazione della propria volontà di avvalersene, da inviarsi entro 5 giorni dal ricevimento della Replica.
35. Sostituzione dell'arbitro
35.1. La Corte potrà sostituire d'ufficio l'arbitro – ivi compreso anche solo un singolo componente del Tribunale Arbitrale – il quale non proceda con la celerità necessaria per il rispetto del termine entro il quale deve rendere la propria decisione, oppure non svolga le proprie funzioni in conformità al regolamento o al comportamento al quale un arbitro è tenuto.
35.2. In caso di morte, di impedimento, di sostituzione o di dimissioni dell'arbitro, la Corte provvederà alla nomina di altro arbitro previa convocazione delle parti per la riunione di cui all’art. 20.
35.3. In caso di sostituzione, il nuovo Arbitro potrà far rinnovare l’audizione dei testi eventualmente già assunti.
36. Prima udienza - Ordinanza istruttoria
36.1. Salvo ove le parti concordemente lo dispensino ed egli acconsenta, l’arbitro convocherà le parti, anche per videoconferenza, per una prima udienza in cui individuare le questioni da decidere e redigere il calendario dell’arbitrato.
36.2. L'udienza si concluderà con un'ordinanza istruttoria, la quale indicherà alle parti le fasi e i termini entro i quali l'attività istruttoria deve essere compiuta.
36.3. L'arbitro normalmente articolerà il procedimento su non oltre tre udienze, di cui la prima sarà quella prevista al primo comma del presente articolo, la seconda sarà destinata all’assunzione delle prove (ove possibile senza interruzioni e in caso contrario con rinvii con brevissimo intervallo) e un’eventuale terza a breve distanza per la discussione e decisione, preceduta dal deposito della precisazione delle conclusioni.
37. Legge applicabile
37.1. Qualora le parti non effettuino concordemente una diversa scelta, la legge applicabile sarà la legge italiana. Tuttavia l’arbitro non dovrà applicare quest’ultima qualora essa appaia come un mezzo per sottrarsi alle norme imperative della legge altrimenti applicabile.
37.2. La legge applicabile non potrà in nessun caso confliggere con le norme imperative e i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano.
37.3. L’arbitro, ove richiestone concordemente dalle parti, deciderà secondo equità, indicando durante il procedimento alla parti su quali questioni l’equità a sua avviso diverga dal diritto positivo in modo che le parti possano argomentare al riguardo prima della sua decisione.
37.4. La richiesta all’arbitro rituale di “decidere” come un amichevole compositore si intende come richiesta di decisione in equità e non in via di transazione.
38. Regole della procedura
38.1. In forza della facoltà spettante alle parti ex artt. 806 e seguenti c.p.c. il procedimento arbitrale sarà regolato dal presente Regolamento e, per quanto da esso non previsto, da quanto concordato tra le parti e accettato dall'arbitro, o in difetto stabilito dal Tribunale Arbitrale.
38.2. Il procedimento arbitrale sarà regolato dalla disciplina che regola il procedimento dinnanzi al giudice ordinario solo ove ciò sia convenuto dalle parti o – in assenza di loro decisione – deciso dall’arbitro.
38.3. In ogni caso devono essere rispettati il principio del contraddittorio, il diritto alla difesa e gli altri principi di ordine pubblico processuale.
39. Prova testimoniale
39.1. Ciascuna parte ha diritto di chiamare a deporre e di interrogare direttamente i propri testi, previa indicazione all’Arbitro e alle altre parti del loro elenco e dell’argomento o argomenti sul quale ciascun teste è chiamato a rispondere, senza necessità di capitolazione. Tali elenchi dovranno essere scambiati entro il termine per la Replica o Controreplica o in difetto entro un termine che sarà fissato
dall’arbitro, al fine di consentire all’altra parte di indicare altri testi e all’arbitro la previsione della durata dell’udienza di prove.
39.2. Normalmente saranno consentite liste integrative di testimoni, addebitando in tal caso subito al richiedente gli eventuali costi causati alla sua controparte/i dalla mancata tempestiva indicazione, ove ingiustificata.
39.3. Le altre parti potranno contro-interrogare a loro volta il testimone. Alla fine dell'interrogatorio diretto e del contro interrogatorio sarà infine consentito un conciso reinterrogatorio. L'arbitro potrà porre, normalmente al termine dell'interrogatorio ad opera delle parti, domande al testimone. Verrà di regola assunta per prima tutta la prova testimoniale del ricorrente.
39.4. L'arbitro terrà presente che le parti, avendo l'onere di provare le proprie domande ed eccezioni, devono potere interrogare liberamente i loro testimoni e verificare l'attendibilità dei testimoni avversari.
39.5. Né la prova né singoli atti della stessa possono essere delegati dal collegio arbitrale ad un solo arbitro.
39.6. L'arbitro dovrà solo impedire le domande irrilevanti o aventi il chiaro scopo di protrarre il procedimento, così come evitare che il testimone venga trattato scorrettamente o sottoposto a domande sconvenienti. L’arbitro potrà esonerare una parte dal far sentire testimoni su una circostanza sulla quale altri testi hanno già sufficientemente deposto.
40. Dichiarazioni scritte testimoniali
40.1. Possono essere prodotte da una parte dichiarazioni scritte di un testimone. Le altre parti avranno tuttavia diritto di chiedere che il testimone compaia per essere interrogato e ove non compaia, la dichiarazione scritta non avrà alcuna efficacia.
41. Attestazione dei testi
41.1. I testimoni saranno richiesti se sono disposti a prestare giuramento, se credenti, o in difetto assumeranno un impegno solenne sul loro onore del seguente tenore “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.”
41.2. Qualora uno o più testi non compaiano, adducendo un motivo accettabile, l’udienza proseguirà in altra data ravvicinata il più possibile onde procedere alla loro escussione.
42. Rifiuto del teste di comparire
42.1. Xxx il testimone rifiuti di comparire, l’arbitro potrà chiedere al Presidente del Tribunale competente che ne ordini la comparizione dinnanzi all’arbitro.
43. Interrogatorio delle parti
43.1. Anche le parti possono essere sentite con le stesse modalità previste per l’audizione dei testimoni. L’arbitro dovrà usare la massima cautela nella valutazione della loro deposizione.
44. Consulenza tecnica
44.1. L'arbitro potrà nominare un consulente tecnico per assisterlo, previo giuramento o affermazione solenne sul suo onore. Il consulente riferirà all’arbitro per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle parti così come un testimone.
44.2. Le parti potranno farsi assistere da propri consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande.
44.3. Lungi dall’adottare semplicemente le conclusioni del proprio consulente tecnico, l’arbitro dovrà farsi spiegare da esso e dovrà capire il problema tecnico, le soluzioni proposte dalle parti, la soluzione scelta dal proprio consulente e i motivi di essa.
45. Prova scritta
45.1. Ogni parte dovrà fornire all'altra, ove richiestane, un elenco delle categorie di documentazione di cui è in possesso attinente al procedimento in essere. L'arbitro potrà ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti.
45.2. L'arbitro, ove sia stata richiesta motivatamente da una parte la produzione di una categoria della documentazione avversaria e ove la parte richiesta sollevi eccezioni, potrà disporla dopo aver ascoltato le parti, motivando adeguatamente.
45.3. In entrambi i casi la produzione avverrà previa anticipazione da parte del richiedente dei relativi costi e spese per la preparazione del materiale e l’assistenza del personale della parte così richiesta, che saranno determinati dall’arbitro.
46. Termini e modalità
46.1. I termini e le modalità fissati dall'arbitro e dal presente regolamento si intenderanno ordinatori salvo ove il contrario sia stato espressamente e tempestivamente indicato.
46.2. L'arbitro si asterrà dal fissare termini perentori (salvo ove sia necessario, per poter decidere entro i termini per rendere la propria decisione).
46.3. L’autorizzazione alla produzione di prove documentali ulteriori potrà essere richiesta e concessa anche dopo l’ammissione delle prove testimoniali purché prima della fine della fase istruttoria. Ove concessa la produzione dovrà avvenire senza dilazione. Nessuna produzione sarà consentita 30 giorni prima della precisazione delle conclusioni. I costi causati alla controparte da ritardi dovuti a tale produzione saranno posti a carico immediato della parte che li ha causati senza giustificato motivo, indipendentemente dall’esito della controversia.
47. La fase istruttoria
47.1. Il Tribunale Arbitrale potrà ricorrere a qualsiasi mezzo istruttorio che gli appaia opportuno o necessario e ordinare a tal fine ogni misura di istruzione utile.
47.2. Il Tribunale Arbitrale potrà altresì richiedere l’intervento di autorità giudiziarie ordinarie italiane o estere per essere assistito nell’istruttoria, nonché chiedere informazioni a pubbliche amministrazioni.
47.3. Il Tribunale Arbitrale prenderà in considerazione tutti i mezzi di prova acquisiti durante il procedimento senza alcuna gerarchia tra di essi.
47.4. Lo scopo dell’istruttoria è di acquisire tutti i fatti e dati necessari ai fini del decidere.
48. Precisazione delle conclusioni e discussione
48.1. Le parti saranno invitate dall’arbitro a precisare e depositare le conclusioni e a scambiare una conclusionale e una memoria di replica nei termini indicati dal Tribunale Arbitrale.
48.2. La discussione orale di regola è sostituita dallo scambio di tali scritti difensivi. Sarà tuttavia facoltà dell’arbitro concedere udienza di discussione orale, ove richiesta e ove da tale scambio sia emersa l’opportunità di discuterne oralmente.
49. Verbali
49.1. Le udienze non sono pubbliche. Esse saranno fissate dall'arbitro con un ragionevole preavviso. Di ciascuna udienza sarà redatto un verbale sottoscritto dall'arbitro e dall’eventuale segretario. L’arbitro deciderà, sentite le parti, se far registrare l’udienza o far ricorso alla stenotipia, purché i costi siano proporzionati al valore della controversia. Alla dettatura a verbale solo di un riassunto delle deposizioni testimoniali dovrà ricorrersi solo se le altre soluzioni non siano possibili per ragioni di costo.
50. Sospensione del termine per il deposito del lodo
50.1. L’arbitro trasmetterà prontamente alla Segreteria le conclusioni precisate dalle parti, indicando il valore delle domande da porre a base del calcolo. La Segreteria liquiderà a tal punto gli onorari, i diritti amministrativi e i costi della procedura, ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti.
50.2. Dalla richiesta di pagamento di un acconto o del saldo sino al ricevimento da parte della Segreteria di tale importo, e alla comunicazione di ciò dalla Segreteria all’arbitro, il termine per il deposito del lodo è automaticamente sospeso. Decorsi inutilmente sei mesi dalla sospensione del procedimento per tale motivo, la Corte Arbitrale Europea avrà la facoltà di dichiarare estinto il procedimento per inattività delle parti liquidando definitivamente gli importi dovuti agli arbitri e all’istituzione arbitrale.
51. La decisione ed il relativo termine
51.1. La risoluzione di questioni pregiudiziali è regolata dall’art. 819 c.p.c..
51.2. La decisione arbitrale deve contenere:
- Il nome degli arbitri
- L’indicazione della sede dell’arbitrato
- L’indicazione delle parti
- L’indicazione della convenzione arbitrale
- Il testo delle conclusioni delle parti
- L’indicazione dei mezzi istruttori acquisiti
- L’analisi dei fatti accertati
- L’esposizione dei motivi
- Il dispositivo
- L’indicazione che la decisione, ove vi sia un collegio arbitrale, è stata deliberata con la partecipazione di tutti gli arbitri o che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverla
- La liquidazione delle spettanze del Tribunale Arbitrale e della Corte (attendendosi alla liquidazione da essi effettuata dalla Segreteria, comprensivi dell’imposta di bollo) e le parti a carico delle quali esse sono poste o la loro ripartizione tra le parti
- La data di sottoscrizione e – se diversa – della deliberazione
- La sottoscrizione degli arbitri e il luogo della sottoscrizione – ove uno di essi non firmi – la sottoscrizione da parte della maggioranza e la dichiarazione che il lodo è stato deliberato da tutti gli arbitri e che tale altro arbitro non ha potuto o voluto sottoscrivere.
51.3. La motivazione deve essere succinta ed evitare ampie trattazioni dottrinali.
51.4. L'arbitro è tenuto ad emettere la propria decisione entro 180 giorni dalla data del ricevimento del fascicolo da parte dell’arbitro a seguito della sua accettazione. Ai fini di tale termine non si tiene conto dei seguenti periodi di sospensione:
- dal 1 agosto al 15 settembre, entrambi compresi;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio, entrambi compresi
oltre che di ogni altra sospensione di legge o per mancato pagamento.
51.5. L’arbitro ha facoltà di chiedere alla Segreteria un rinvio di altri 3 mesi per seri motivi che dovranno essere indicati. La Segreteria deciderà se accogliere o meno tale richiesta dopo aver valutato i motivi addotti.
51.6. In via del tutto eccezionale l’arbitro potrà richiedere, presentando alla Segreteria richiesta ampiamente motivata, un ulteriore rinvio di non oltre 3 mesi. Essa potrà essere accolta dalla Corte solo ove sussistano motivi veramente eccezionali.
51.7. Ove sia necessaria una consulenza tecnica particolarmente complessa, la Corte potrà concedere, in via del tutto eccezionale e ampiamente motivata, un ulteriore proroga di non oltre ulteriori 6 mesi.
51.8. Alla scadenza del termine, l'arbitro cessa, salvo che le parti consentano un ulteriore rinvio che la Corte non ritenga ingiustificato, dall'incarico e, ove il ritardo nel deposito della sua decisione non sia giustificato, perde il diritto al compenso e assume l’obbligo di restituire il compenso o la parte di esso eventualmente già percepita.
52. Sentenze parziali e ordinanze
52.1. Oltre ad ordinanze, che dovranno essere succintamente motivate, sono consentite decisioni parziali che definiscano parzialmente il merito o decidano delle questioni insorte senza definire il procedimento arbitrale.
52.2. L’arbitro ordinerà al più presto – ove richiesto – con sentenza parziale il pagamento di somme non contestate, nonché alla parte che non abbia provveduto al pagamento della quota degli onorari dell’arbitro e dei diritti della Corte che è stata posta a suo carico e che sia stata pagata per suo conto dall’altra parte, di rimborsarla senza dilazione all’altra parte.
52.3. L’arbitro potrà, mediante sentenza parziale, condannare una o più parti al pagamento di somme a favore dell’altra, ove manifestamente dovuto. Le parti si obbligano a dare immediata esecuzione a tale provvedimento seppur formulando ogni eventuale riserva.
52.4. Gli arbitri devono decidere l’intera controversia. Ove la decisione arbitrale finale sia preceduta da decisioni rese durante il procedimento, essa dovrà decidere tutti i punti della controversia che non siano già stati decisi con tali precedenti decisioni.
53. Deposito della decisione – Correzione- Integrazione della decisione
53.1. L’arbitro non dovrà proseguire la procedura né emettere la decisione arbitrale, fino a che gli venga comunicata dalla Segreteria la cessazione della ragione di sospensione del termine per il deposito di cui all’art. 28.
53.2. La decisione deve essere depositata dall’arbitro (in tanti originali quante sono le parti della procedura più uno per la Segreteria) entro 5 giorni dalla Sua sottoscrizione presso la Segreteria e non deve da esso essere consegnata né anticipata alle parti anche solo verbalmente. L'arbitro, che non rispetti le presenti disposizioni, rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Corte per le proprie spettanze.
53.3. La consegna alla Segreteria, che è a ciò espressamente delegata dalle parti, vale per l'arbitro come consegna alle parti stesse e la Segreteria avviserà via fax le parti del deposito della decisione arbitrale e richiedendo un eventuale saldo.
53.4. La Segreteria comunicherà alle parti la decisione entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'arbitro a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli arbitri e dei propri diritti amministrativi e costi. In caso contrario essa è espressamente esonerata dalle parti dall’obbligo di effettuare tale consegna sino a detto momento.
53.5. La correzione e integrazione della decisione arbitrale sono regolate dall’art. 826 c.p.c.
54. Opinione dissidente
54.1. Qualora, su espressa richiesta delle parti, venga nominato un Tribunale Arbitrale composto di più arbitri esso dovrà inserire nella decisione l'eventuale opinione dissidente dell'arbitro rimasto in minoranza.
54.2. Ove tale arbitro non consegni la propria anticipata opinione dissidente ne verrà dato atto così come che la decisione è stata deliberata a maggioranza nonché dando atto della sua dissidenza quanto all’intera decisione o relativamente alla o alle eventuali specifiche questioni indicate da detto arbitro.
TABELLA RACCOMANDATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Attività | Durata di ogni singola attività | Totale parziale |
1. Deposito della Domanda di arbitrato presso la Corte | 0 giorni | 0 |
2. Comunicazione della domanda da parte della Segreteria alle altre parti | 7 giorni | 7 |
3. Richiesta da parte della Segreteria al ricorrente dell’eventuale integrazione dell’acconto dovuto (a partire dal punto 1) | 7 giorni | 7 |
4. Deposito presso la Segreteria – salvo proroga – dalla memoria difensiva e dall’eventuale domanda riconvenzionale (a partire dal punto 2) | 30 giorni | 37 |
5. Comunicazione – a partire dal punto 4 – da parte del richiedente circa la propria volontà di replicare | 5 giorni | 42 |
6. Invito alle parti a presentarsi alla riunione preliminare (art. 9) per la scelta del Tribunale Arbitrale (a partire dal punto 4) | 7 giorni | 44 |
7. Riunione Preliminare (a partire dal punto 6) | 7 giorni | 51 |
8. Deposito della Replica (inizio del termine per la Controreplica) (a partire dal punto 4) | 20 giorni | 57 |
9. Comunicazione della volontà di depositare una Controreplica | 5 giorni | 62 |
10. Composizione definitiva del Tribunale (a partire dal punto 7) | 10 giorni | 61 |
11. Trasmissione del fascicolo al Tribunale Arbitrale e comunicazione alle parti della composizione del Tribunale Arbitrale | 3 giorni | 64 |
12. Redazione da parte dell’arbitro della lista di questioni da decidere e della tabella di xxxxxx (a partire dal punto 11) | 10 giorni | 74 |
13. Deposito di Controreplica (a partire dal punto 8) | 20 giorni | 77 |
14. Udienza per fissare il calendario della procedura e decidere sull’istanze istruttorie | 14 giorni | 91 |
15. Eventuale udienza istruttoria per l’assunzione della prova | 30 giorni | 121 |
16. Deposito della precisazione delle conclusioni | 5 giorni | 126 |
17. Memoria conclusionale delle parti | 30 giorni | 156 |
18. Repliche delle parti | 20 giorni | 176 |
19. Udienza di eventuale discussione finale e messa in decisione | 5 giorni | 181 |
20. Deposito della decisione da parte dell’arbitro presso la Segreteria e comunicazione del deposito, da parte di detta Segreteria alle parti, con domanda di pagamento dell’eventuale saldo dovuto | 40 giorni | 221 |
Durata del procedimento arbitrale dalla costituzione del Tribunale Arbitrale al deposito della decisione 160 giorni (ossia meno di 6 mesi)
REGOLAMENTO NAZIONALE ARBITRALE IRRITUALE ACCELERATO
(per arbitrati che rientrino nella competenza della Delegazione Italiana)
1. Regolamento interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni
1.1. Le premesse e il Regolamento interno della Delegazione Italiana e delle sue Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.
2. Natura del procedimento
2.1. Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un mandatario unico, denominato anche arbitro irrituale (il Mandatario), il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra di esse insorta, secondo equità come intesa nell’ordinamento italiano.
3. Composizione della controversia
3.1. Il procedimento di composizione della controversia sarà amministrato dalla Sezione scelta dalle parti o in mancanza di loro concorde scelta dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea, la quale delegherà una Sezione. Detta Sezione pertanto ne seguirà e, se del caso, ne stimolerà lo svolgimento, svolgerà le funzioni di segreteria e opererà da tramite tra le parti e il Mandatario.
3.2. Ad essa dovrà pertanto essere inviata sia dalle parti che dal Mandatario copia di ogni comunicazione, documento e verbale. Essa potrà formulare richieste, solleciti, determinare, richiedere e ricevere gli onorari del Mandatario ed i diritti amministrativi della Corte.
3.3. Il termine Sezione indicherà la Sezione designata o in sua assenza la Delegazione Italiana.
3.4. Il termine Segreteria indicherà a seconda dei casi la Segreteria della Sezione designata o della Delegazione Italiana.
4. Richiesta di comparizione
4.1. La parte che intende promuovere l’arbitrato irrituale deve depositare presso la Sezione :
- una richiesta di composizione contenente in sintesi gli elementi di fatto sui quali essa si basa e a cui va allegata la documentazione a sostegno;
- fotocopia del documento contenente la convenzione arbitrale irrituale;
- la prova dell’avvenuto versamento di una quota del 50% a suo carico dell’importo massimo dovuto alla Sezione per il compenso del Mandatario e i diritti amministrativi della Sezione, determinata in base alla vigente tariffa ufficiale della Delegazione Italiana.
5. Risposta
5.1. La Sezione comunicherà alla controparte del ricorrente tale richiesta invitandola a depositare alla Sezione entro il termine di 30 giorni una risposta avente analogo contenuto, allegati e versamento alla Delegazione Italiana.
5.2. Il mancato versamento del 50% di cui sopra da parte convenuta farà si che la procedura non avrà seguito, salvo che tale ulteriore versamento non sia effettuato dal ricorrente senza dilazione.
5.3. Il resistente potrà a sua volta formulare richieste tenendo a proprio carico il 50% dei relativi maggiori onorari, diritti amministrativi e costi, eccetto ove la Sezione ponga a carico di ciascuna parte tutti gli onorari, diritti amministrativi e costi della procedura rispetto alle proprie richieste. Il ricorrente dovrà versare il residuo 50% entro dieci giorni dalla richiesta, fermo restando l’obbligo solidale tra le parti.
6. Nomina del Mandatario
6.1. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Mandatario unico, o di suo impedimento o di sua non conferma da parte della Sezione, il Mandatario sarà nominato dalla Sezione, mediante comunicazione inviata anche alle parti. Il Mandatario potrà essere sostituito dalla Sezione in qualsiasi momento per seri motivi, con provvedimento motivato.
7. Nomina del Mandatario in controversie tra più di due parti
7.1. Qualora vi siano più parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente rispettivamente in un unico gruppo o comunque i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che sia la Sezione a nominare l’unico Mandatario.
8. Ricusazione del Mandatario
8.1. Ciascuna parte può ricusare il Mandatario entro 15 giorni dal ricevimento non solo della comunicazione da parte della Sezione ma anche della accettazione del Mandatario, oppure, ove le pervenga solo in seguito notizia del motivo di ricusazione, a partire da tale momento.
8.2. La ricusazione del Mandatario dovrà essere motivata e su di essa la Sezione deciderà, accogliendola o rigettandola, dopo averla portata a conoscenza dell'altra parte e del Mandatario, entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto di ricusazione.
9. Modalità di espletamento del mandato
9.1. Il Mandatario darà esecuzione al mandato, dando a ciascuna parte la possibilità di esprimere le proprie ragioni, di fornire gli elementi di fatto a sostegno delle stesse e di replicare alle ragioni e agli elementi di fatto presentati dall'altra, assegnando a tal fine alle parti termini ragionevoli e procedendo in genere con la diligenza del buon padre di famiglia.
10. Sede e lingua della procedura
10.1. Il mandato avrà esecuzione in Italia e nel corso dello stesso, sarà usata la lingua italiana qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura.
11. Termine per la composizione della vertenza
11.1. Il mandato dovrà essere eseguito entro 6 mesi. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 3 mesi al massimo con il consenso delle parti o in assenza di esso della Sezione. In casi eccezionali una proroga di ulteriori 3 mesi potrà essere concessa dalla Sezione. A tal fine il Mandatario dovrà esporre in dettaglio i motivi per i quali non gli è possibile decidere entro il termine già prorogato.
12. Sospensione del termine per la composizione della vertenza
12.1. L’arbitro trasmetterà prontamente alla Sezione le richieste delle parti. La Sezione liquiderà e comunicherà alle parti gli onorari, i diritti amministrativi e i costi della procedura ponendoli provvisoriamente a carico solidale delle parti.
12.2. Sino al ricevimento da parte della Sezione degli importi da essa richiesti alle parti, e alla comunicazione di ciò dalla Sezione al Mandatario, il termine per il deposito della determinazione del Mandatario è sospeso.
13. Forma della composizione della vertenza
13.1. La composizione dovrà avere forma scritta. Ne saranno consegnati dal Mandatario alla Sezione designata tanti originali firmati quante sono le parti, più un originale per tale Sezione. La Sezione provvederà a consegnare a ciascuna parte un originale firmato.
14. Effetti della composizione della vertenza
14.1. La composizione, effettuata in base a quanto sopra, sarà obbligatoria per le parti che si impegnano sin da ora ad accettarla così come una manifestazione della propria volontà.
15. Accettazione di decreto ingiuntivo emesso sulla base della composizione
15.1. Le parti accettano altresì che la composizione possa essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo.
16. Consegna della composizione della vertenza
16.1. Il Mandatario dovrà consegnare, dopo la comunicazione che è cessata la causa di sospensione di cui all’art. 12, la propria composizione della controversia, in tanti originali quante sono le parti della procedura più uno per la Sezione, solo alla Segreteria della Sezione senza anticiparne l’esito alle parti. Il Mandatario, che non rispetti tale disposizione rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Sezione per le proprie spettanze. La Sezione consegnerà sollecitamente alle parti la composizione della controversia depositata dal Mandatario a ricevimento avvenuto delle somme da essa richieste alle parti.
REGOLAMENTO PER MINI-ARBITRATI SOLO SU DOCUMENTI
(per arbitrati che rientrano nella competenza della Delegazione Italiana)
1. Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni
1.1. Le premesse e il Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle Sezioni, facente parte della presente pubblicazione o come in seguito modificato, costituisce parte integrante del presente Regolamento ed è espressamente accettato dalle parti.
2. Natura del procedimento
2.1. Per effetto dell'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono ad un mandatario unico, denominato anche arbitro irrituale, il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra di esse insorta, secondo equità come intesa nell’ordinamento italiano.
3. Controversie alle quali si applica il presente regolamento
3.1. I procedimenti instaurati davanti alla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea per una amichevole composizione delle controversie di valore non superiore all’inizio a € 8.000 (compresa l’eventuale riconvenzionale), e che siano atte a giudizio insindacabile dell’arbitro ad essere risolte senza alcuna audizione orale e discussione orale e non siano troppo complesse per una procedura di mini-arbitrato accelerato solo su documenti, sono disciplinate dal presente Regolamento.
4. Richiesta di mini-arbitrato
4.1. La parte che intenda instaurare un procedimento arbitrale in base al presente Regolamento per mini- arbitrati deve far pervenire tramite raccomandata alla Delegazione Italiana (o alla Sezione di essa concordata tra le parti), e alla controparte, la propria domanda, la relativa documentazione e inoltre la conferma scritta, dopo l’insorgere della controversia, della propria volontà di ricorrere a tale procedura semplificata, come da testo standard allegato.
4.2. Il termine Sezione designerà a seconda dei casi la Sezione designata dalla Delegazione Italiana o la Delegazione stessa.
4.3. Il termine Segreteria designerà a seconda di tali casi la Segreteria della Sezione designata o la Segreteria della Delegazione stessa.
5. Nomina del Mandatario in controversie tra più di due parti
5.1. Anche qualora vi siano più parti resistenti o ricorrenti, ed esse non si raggruppino automaticamente rispettivamente in un unico gruppo di resistenti e di ricorrenti o comunque i componenti di ciascun gruppo non abbiano piena convergenza di interessi, le parti, con la stipula del presente Regolamento, accettano che la Sezione nomini il Mandatario unico.
5.2. Il mandato avrà esecuzione in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.
6. Documentazione da allegare e versamento
6.1. Alla domanda, sottoscritta dal ricorrente, dovrà essere allegata la documentazione che esso ritiene utile ai fini della decisione della causa e un versamento pari al 50% dei compensi e diritti amministrativi dell'arbitrato previsti dalla tariffa ufficiale in vigore della Delegazione.
6.2. In difetto della conferma di cui all’art. 4 e/o del pagamento di detto 50%, non si darà corso alla procedura.
7. Risposta
7.1. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, deve inviare alla Sezione designata e alla controparte a mezzo di raccomandata A.R. la propria risposta e la relativa documentazione trasmettendo contemporaneamente a detta Sezione il 50% dei costi dell'arbitrato, unitamente a lettera di conferma della propria volontà di ricorrere a tale procedura, redatta dopo il sorgere della controversia, come da testo standard allegato. In difetto di tale conferma nel termine di cui sopra, non si darà ulteriore corso alla procedura così come la procedura non avrà seguito qualora la parte convenuta non abbia provveduto al pagamento del 50% di cui sopra, salvo che tale ulteriore versamento non sia effettuato dal ricorrente.
8. Designazione del mandatario arbitro irrituale
8.1. Entro 5 giorni dalla ricezione della risposta della parte convenuta, la Segreteria, salvo in caso di inesistenza della convenzione per arbitrato irrituale o di mancata conferma della stessa, o di mancato versamento dell’intero importo indicato per il compenso dell’arbitro e per i diritti amministrativi della Delegazione Italiana e relativi accessori, designerà un unico mandatario, denominato anche arbitro irrituale, con il mandato a comporre stragiudizialmente la controversia,
inviandogli l'intero fascicolo della controversia e dandone comunicazione alle parti. L'arbitro irrituale dovrà accettare l'incarico entro 72 ore - esclusi dal calcolo i giorni non lavorativi - a mezzo di telegramma o fax o telex (subito seguito da lettera raccomandata A.R.). In mancanza di Sue notizie entro tale termine, si riterrà che egli non abbia accettato.
8.2. Esso potrà essere sostituito dalla Sezione in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, per seri motivi.
8.3. Qualora a giudizio insindacabile dell’arbitro irrituale la questione non sia atta ad essere risolta senza il ricorso a prove testimoniali o l’audizione delle parti e/o discussione orale o sia troppo complessa per essere decisa con la procedura di un mini-arbitrato, l'arbitro ne darà comunicazione alle parti e alla Sezione per e-mail e per raccomandata A.R. entro 7 giorni dal ricevimento del fascicolo. In tal caso la controversia verrà risolta con le modalità e norme stabilite dal regolamento per arbitrato nazionale irrituale accelerato. In tal caso, le parti accettano sin d'ora la composizione della controversia da parte di arbitro irrituale come manifestazione della propria volontà.
9. Ricusazione del mandatario
9.1. Ciascuna parte può ricusare il mandatario entro 10 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione della sua accettazione da parte della Sezione, o, ove la notizia del motivo di ricusazione gli sia pervenuta solo in seguito, a partire da tale momento. La ricusazione dell’arbitro irrituale dovrà essere motivata e su di essa la Sezione dopo averla portata a conoscenza dell’altra parte e dell’arbitro irrituale, deciderà entro 10 giorni dal ricevimento della ricusazione, accogliendola o rigettandola.
10. Regole del procedimento
10.1. L'arbitro irrituale è libero di regolare il procedimento nel modo che riterrà più opportuno attenendosi al presente Regolamento, all’equità e procedendo con la diligenza del buon padre di famiglia. Mediante il ricorso al presente Regolamento le parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale, dall’ascoltarle di persona e dall’ascoltare testimoni e si impegnano a svolgere tutte le proprie argomentazioni solo per iscritto secondo le indicazioni dell’arbitro irrituale. Il mandato avrà esecuzione in Italia. Nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.
11. Calendario del mini-arbitrato
11.1. L'arbitro irrituale procederà attendendosi in quanto possibile al calendario allegato.
11.2. Solo in casi veramente eccezionali egli potrà derogare allo stesso informandone immediatamente la Segreteria. L'arbitro irrituale, ove lo ritenga opportuno, può richiedere alle parti un'ulteriore memoria scritta, da depositarsi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
12. Attestazioni scritte
12.1. L'arbitro irrituale non assume prove testimoniali. Le parti possono trasmettergli attestazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione di fatti con in calce la dichiarazione che l'attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata all'arbitro irrituale e della responsabilità anche per danni che assumerebbe in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.
13. Termine per la composizione della vertenza
13.1. Salvo casi del tutto eccezionali (in cui la Sezione lo abbia autorizzato a derogarvi, concedendogli una proroga) l'arbitro irrituale deve comporre la vertenza entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima memoria richiesta alle parti, e comunque entro 120 giorni dalla propria accettazione dell'incarico.
13.2. La composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale è inappellabile. Con l'accettazione del presente regolamento le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed a tutte le impugnazioni rinunciabili, e si obbligano inoltre sul proprio onore a dare ad essa spontanea, integrale ed immediata esecuzione come manifestazione della propria volontà.
14. Deposito della composizione – Comunicazione alle parti
14.1. Il testo della composizione della vertenza da parte dell'arbitro irrituale non deve essere comunicato né anticipato neppure verbalmente da esso alle parti, ma deve essere solo depositato in originale, entro i termini di cui al precedente articolo, presso la Sezione, che provvede a informarne le parti a mezzo raccomandata A.R. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. L'arbitro irrituale, che non rispetti tale disposizione, rinuncia ad ogni azione nei confronti della Sezione ed impegna la sua responsabilità nei confronti della parte vittoriosa che non dovesse recuperare dalla parte soccombente gli importi da essa corrisposti all'arbitro irrituale e alla Sezione nonché le sue spese ed onorari di avvocato. In quanto risultino regolarmente incassate le somme da essa richieste alle parti a fronte dei compensi e costi della procedura, la Sezione consegnerà sollecitamente alle parti la composizione della controversie.
15. Regole di procedura disposte dal mandatario
15.1. Per ogni questione non disciplinata dal presente regolamento, l'arbitro irrituale procederà tenendo presente la natura semplificata del presente procedimento.
TABELLA STANDARD INDICATIVA DI DURATA DI MINI-ARBITRATO
Attività | Durata di ogni singola attività | Totale parziale |
Dall’invio al ricevimento della domanda | giorni 5 | 5 |
Per risposta dell'altra parte (e invio della lettera di conferma) | giorni 15 | 20 |
Per recapito della risposta | giorni 5 | 25 |
Per nomina ed invio dell’incarto all'arbitro irrituale | giorni 5 | 30 |
Per eventuale ordinanza istruttoria dell'arbitro irrituale | giorni 10 | 40 |
Per ricevimento ordinanza dalle parti | giorni 5 | 45 |
Per redazione della replica | giorni 15 | 60 |
Per recapito della replica | giorni 5 | 65 |
Per deposito decisione arbitro irrituale presso la Sezione | giorni 30 | 95 |
Per esame da parte della Sezione | giorni 5 | 100 |
Per consegna della decisione alle parti (ove siano state osservate le relative prescrizioni del Regolamento) | giorni 5 | 105 |
Lettera di conferma - a controversia insorta - di mandato a comporre la controversia solo su documenti
Egregio Signor/Spettabile
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
e p.c.
Spettabile Delegazione Italiana
Corte Arbitrale Europea Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
oppure ove sia stata designata una Sezione Spettabile
Sezione………..
Corte Arbitrale Europea
………………
Conferma - a controversia insorta - di mandato a comporre la controversia solo su documenti
Vi confermiamo che intendiamo sottoporre ad arbitrato irrituale solo su documenti la controversia insorta tra di noi, che trae origine dal contratto tra noi stipulato in data , e che è stata oggetto di richiesta di arbitrato
solo su documenti da parte di ………………………………………come da domanda inoltrata alla Delegazione Italiana/Sezione ………....................................della Delegazione Italiana di codesta Corte in data
…………………………..........................
Tale controversia infatti, stante il suo modesto valore, da un lato non rende necessario, e dall'altro non troverebbe soddisfazione, nella messa in moto di un arbitrato tradizionale, i cui tempi e costi sono entrambi ad essa sproporzionati.
Valutata attentamente la natura della controversia siamo pertanto giunti alla conclusione che le nostre ragioni si prestano ad essere esposte solo per iscritto, rinunciando così noi ad un'audizione personale, e che i fatti possono essere provati mediante documenti e dichiarazioni scritte delle parti e/o di terzi che ne attestino la veridicità (i quali dichiarino di essere a conoscenza della responsabilità anche per danni in cui possono incorrere in caso di attestazioni non conformi alla verità, o deliberatamente incomplete o comunque non imparziali).
Rinunciamo quindi consapevolmente con la firma del presente compromesso ad essere ascoltati personalmente o tramite i nostri difensori, a richiedere prove orali (rinunzia che, se può trovare ingresso persino nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, rientra certamente nei nostri poteri, ancor più in un arbitrato irrituale) e alla discussione orale da parte nostra o di nostri difensori o incaricati.
Sottoponiamo pertanto la sopra indicata controversia ad arbitrato in base al Regolamento Mini-Arbitrati solo su documenti della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea. Ove l’arbitro irrituale decida di non poter procedere ad arbitrato solo su documenti, accettiamo che si svolga l’arbitrato irrituale ordinario accelerato previsto dai Vostri Regolamenti.
Vogliate trasmettere alla delegazione Italiana/Sezione………… e a noi copia della presente da voi firmata per accettazione, con l'intesa che tale nostro ulteriore incontro di volontà darà vita ad un accordo che confermerà definitivamente le nostre precedenti intese al riguardo, e ad una decisione alla quale ci impegniamo a dare fedele e pronta attuazione.
Distinti saluti.
.......................
per accettazione
.....................
TARIFFA DEGLI ONORARI E COSTI DI ARBITRATI SOLO SU DOCUMENTI
(agli importi qui di seguito indicati vanno aggiunti il rimborso delle spese borsuali, tra cui le imposte di bollo, l’IVA e accessori di legge tra cui il contributo obbligatorio di previdenza ove l’arbitro sia un professionista)
1) Arbitrati irrituali solo su documenti
Onorari fissi per arbitro unico
Per controversie fino a € 1.500,00 € 150,00 per parte
Per controversie di valore superiore € 250,00 per parte
Competenze della Corte
Per controversie fino a € 1.500,00 € 100,00
Per controversie di valore superiore € 150,00
2) Rimborso spese
Oltre ai compensi di cui sopra saranno dovute alla Delegazione Italiana le spese postali, telefoniche e/o di fax della Sezione e dell’arbitro, oltre le eventuali trasferte dell’arbitro.
TARIFFE DEGLI ONORARI E COSTI DI PROCEDURA ARBITRALI NAZIONALI RITUALI E IRRITUALI ACCELERATI
(agli importi qui di seguito indicati vanno aggiunti il rimborso delle spese borsuali, tra cui le imposte di bollo, l’IVA e accessori di legge tra cui il contributo obbligatorio di previdenza ove l’arbitro sia un professionista)
Valore della lite | Onorari dell’arbitro unico Diritti Amministrativi della Corte Arbitrale Europea | |
Fino a € . 1.000,00 | € 150,00 | € 50,00 |
Da € 1.000,01 a € 2.500,00 | Da € 150,00 a € 250,00 | € 100,00 |
Da € 2.500,01 a € 5.000,00 | Da € 250,00 a € 400,00 | € 150,00 |
Da € 5.000,01 a € 15.000,00 | Da € 400,00 a € 1.100,00 | € 200.00 |
Da € 15.000,01 a € 25.000,00 | Da € 1.100,00 a € 2.500,00 | € 275,00 |
Da € 25.000,01 a € 35.000,00 | Da € 2.500,00 a € 3.500,00 | € 375,00 |
Da € 35.000,01 a € 50.000,00 | Da € 3.500,00 a € 5.000,00 | € 450,00 |
Da € 50.000,01 a € 100.000,00 | Da € 5.000,00 a € 7.500,00 | € 500,00 |
Da € 100.000,01 a € 200.000,00 | Da € 7.500,00 a € 10.000,00 | € 900,00 |
Da € 200.000,01 a € 325.000,00 | Da € 10.000,00 a € 18.500,00 | € 1.650,00 |
Da € 325.000,01 a € 450.000,00 | Da € 18.500,00 a € 25.000,00 | € 2.750,00 |
Da € 450.000,01 a € 500.000,00 | Da € 25.000,00 a € 27.500,00 | € 3.000,00 |
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 | Da € 27.500,00 a € 40.000,00 | € 3.500,00 |
Il valore di una domanda sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile o in difetto dalla Corte.
Controversie di valore superiore
Per controversie di valore superiore occorre richiedere indicazioni alla Segreteria.
Aumento o riduzione degli onorari
Gli onorari potranno essere aumentati fino al doppio, o ridotti sino alla metà, dalla Sezione previa consultazione con la Delegazione Italiana, ove la controversia riguardi questioni rispettivamente di particolare complessità o semplicità.
Le domande principali e riconvenzionali proposte nello stesso procedimento si sommano tra di loro, con gli interessi scaduti e i danni anteriori alla proposizione delle domande, salvo ove ne sia stata richiesta da una parte l’addebito, ferma restando la solidarietà tra le parti, a ciascuna delle parti per le rispettive domande, nel qual caso gli onorari per la domanda saranno calcolati separatamente da quelli per la riconvenzionale, applicando a ciascuna separatamente le tariffe.
Sono di valore indeterminabile le domande non suscettibili di valutazione economica, mentre sono di valore indeterminato quelle il cui valore, non sia stato determinato nella domanda, ma sia suscettibile di determinazione da parte dell’arbitro.
Alle domande di valore comunque indeterminabile si applicano gli onorari dello scaglione tra € 100.000 - €
200.000. Tali domande si sommano con eventuali altre domande.
Ove siano nominati tre arbitri, ciascuno di essi avrà diritto all’importo previsto per un arbitro unico.
Rimborso Spese
Oltre ai compensi di cui sopra saranno dovute alla Delegazione Italiana le spese postali, telefoniche e/o di fax della Sezione e dell’arbitro e l’imposta di bollo, oltre le eventuali trasferte dell’arbitro e gli onorari e costi di eventuali consulenti e/o segretario nominati dall’arbitro.
Valore della lite
Ai fini della determinazione del valore della lite, alla domanda in linea capitale si aggiungono gli interessi (e o il maggior danno richiesto) e la eventuale domanda riconvenzionale ed i relativi interessi e maggior danno richiesto. Gli onorari potranno essere aumentati sino al doppio ove la controversia sia complessa e ridotti sino alla metà ove la controversia sia semplice.
Tariffa applicabile
Si applicherà la Tariffa in vigore al momento della determinazione degli onorari.
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE ARBITRALE EUROPEA
1. Centro Arbitrale Europeo
1.1. Il Centro Arbitrale Europeo è un’associazione dotata di personalità giuridica in base alla legge dell’Alsazia Mosella con sede al 0, xxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx) iscritta al Tribunale d’istanza di Strasburgo la quale ha ottenuto il patronato del Consiglio d’Europa, del Consiglio Generale del Basso Reno, della Città di Strasburgo, dell’Università Xxxxxx Xxxxxxxx di Strasburgo, della Facoltà di Diritto e di Scienze Politiche della Facoltà di Strasburgo, della Camera Regionale di Commercio e Industria dell’Alsazia, della Camera di Commercio Industria di Strasburgo e del Basso Reno, della Camera di Commercio e Industria di Colmar, della Borsa di Commercio di Strasburgo, della Camera Patronale delle Industrie del Basso Reno, degli Ordini degli Avvocati di Colmar, Strasburgo e Saverna, del Consiglio Regionale di Strasburgo, del Consiglio Regionale degli Esperti Contabili, del Consiglio Interregionale dei Notai delle Corti d’Appello di Colmar e Xxxx.
2. Corte Arbitrale Europea
2.1. La Corte Arbitrale Europea è l’organismo di detto centro che amministra, senza decidere essa stessa, le procedure arbitrali nazionali e internazionali.
3. Segreteria della Corte
3.1. La Corte ha due segreterie internazionali: una a Strasburgo (Francia) per l’Europa Centrale e del Nord, e una a Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, per l’Europa del Sud e dell’Est, il Mediterraneo e il Medio Oriente (e gli altri Stati indicati nell’assemblea generale della Corte dell’11 aprile 2008).
3.2. Ciascuna Delegazione della Corte ha una Segreteria per i propri arbitrati nazionali.
4. Delegazione Italiana
4.1. La Delegazione Italiana della Corte ha sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 e la propria Segreteria Generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00.
4.2. La Delegazione Italiana è stata iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Milano in data 03.12.1992 ai numeri 330412, 8185, 12 e alla CCIAA di Milano al n. 1405373 e ha Partita IVA 10658180152.
4.3. Essa ha costituito e potrà costituire Sezioni locali.
5. Arbitrati rientranti nella competenza della Delegazione Italiana
5.1. La Delegazione Italiana, e per sua delega le Sezioni locali, amministrano gli arbitrati relativi a controversie:
a) aventi tutti i seguenti requisiti:
1. nazionalità o domicilio italiano di tutte le parti;
2. sede della procedura in Italia;
3. assoggettabilità della controversia alla legge procedurale italiana;
b) che le parti, anche in assenza di tali requisiti, hanno assoggettato espressamente ad uno dei regolamenti arbitrali della Delegazione Italiana.
5.2. Ogni altra controversia della quale sia investita la Delegazione Italiana o una Sezione della stessa dovrà essere da essa trasmessa al Segretariato della Corte a Valencia se relativi al Mediterraneo e Medio Oriente o agli altri Stati elencati nel verbale dell’Assemblea straordinaria della Corte del 11 aprile 2008, o in caso contrario al Segretariato di Strasburgo.
6. Funzioni della Sezione locale
6.1. La Sezione locale della Delegazione Italiana indicata congiuntamente dalle parti o in difetto scelta dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana, svolgerà, quanto alle procedure arbitrali ad essa assegnate, tutte le funzioni attive e passive previste a favore e a carico della istituzione arbitrale dai propri regolamenti.
7. Regolamento applicabile
7.1. La Delegazione Italiana, e per essa la Sezione alla quale la controversia viene assegnata, applicherà alle controversie ad essa sottoposte il Regolamento italiano rituale accelerato, eccetto quando le parti abbiano richiesto l’applicazione del Regolamento per arbitrato irrituale o del Regolamento per mini-arbitrato solo su documenti. Ove il Regolamento della Sezione specializzata contenga pattuizioni diverse, esse vengono qui incorporate attraverso il presente riferimento.
8. Comitato Esecutivo
8.1. La Delegazione Italiana e le Sezioni Locali sono gestite ciascuna da un Comitato Esecutivo.
9. Segreteria
9.1. La segreteria della Delegazione di ciascuna Sezione è coordinata dal Consigliere Segretario del rispettivo Comitato Esecutivo.
10. Sede
10.1. La Delegazione Italiana e le Sezioni della stessa hanno sede nel luogo deliberato dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana.
11. Nomina del Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana
11.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana è nominato dal Comitato Esecutivo della Corte Europea, è sottoposto alle sue istruzioni, e procede in base al Regolamento Interno della Delegazione Italiana e delle sue sezioni.
12. Composizione del Comitato Esecutivo
12.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana è composto dai Presidenti e Segretari delle Sezioni locali, oltre che da una a tre persone nominate anch’esse dal Comitato Esecutivo della Corte. Tra di essi il Comitato Esecutivo della Corte sceglie il Presidente.
12.2. Il Presidente del Centro Europeo di Arbitrato ne fa parte di diritto.
13. Validità delle decisioni del Comitato Esecutivo
13.1. Non vi è un quorum costitutivo per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo.
13.2. Le decisioni del Comitato Esecutivo della Delegazione italiana sono valide ove riportino il voto favorevole di più della metà dei presenti alle riunioni. Non è ammessa la votazione per delega.
13.3. Il Comitato Esecutivo potrà tenersi anche mediante video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario di essa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
14. Poteri del Presidente del Comitato Esecutivo
14.1. Il Presidente del Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana può adottare misure urgenti salvo ratifica da parte del Comitato Esecutivo della Delegazione.
15. Segreteria del Comitato Esecutivo
15.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana nomina tra i propri componenti il Consigliere Segretario. La sede della Segreteria Generale della Delegazione Italiana è allo stato in Xxx Xxxxx Xxxx 00, Xxxxxx. Essa potrà essere modificata mediante delibera del Comitato Esecutivo.
16. Costituzione e scioglimento di Sezioni locali
16.1. La costituzione e lo scioglimento di Sezioni locali costituiscono decisioni insindacabili del Comitato Esecutivo della Delegazione.
17. Territorialità delle Sezioni
17.1. Le Sezioni vengono costituite di regola su base regionale.
18. Sezioni locali
18.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione nomina il Comitato Esecutivo di ogni Sezione, composto da un numero da 3 a 9 componenti tra i quali il Presidente e il Segretario, per la durata, salvo revoca, di 3 anni rinnovabili.
19. Gestione ordinaria degli affari delle Sezioni
19.1. La gestione ordinaria degli affari di ciascuna Sezione compete al Presidente e su sue indicazioni al Consigliere Segretario.
20. Convocazione della riunione preparatoria
20.1. La convocazione della riunione preparatoria per la scelta dell’arbitro nelle procedure arbitrali viene effettuata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere incaricato di rappresentare la Sezione in tale occasione.
21. Sede delle Sezioni
21.1. Ogni Sezione ha sede nel luogo deliberato dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana e può essere modificata in qualsiasi momento, così come la composizione del suo Comitato Esecutivo, dal Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana.
22. Gestione finanziaria della Delegazione Italiana
22.1. La Delegazione Italiana gestisce il proprio bilancio autonomamente.
22.2. Essa non riceve finanziamenti nè dal Centro Europeo di Arbitrato nè dalla Corte Arbitrale Europea né è tenuta ad effettuare versamenti ad essi. I diritti amministrativi delle procedure amministrate da ciascuna Sezione e le quote di iscrizione al Centro Europeo di Arbitrato di soci individuali o collettivi della Sezione sono percepite e contabilizzate dalla Delegazione Italiana. Su di essa possono essere effettuate spese a favore di Xxxxxxx, entro il limite dei relativi introiti.
23. Riunioni del Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana
23.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione si riunisce almeno 2 volte all’anno, esamina l’andamento della Delegazione e formula il programma per i 12 mesi successivi.
24. Approvazione e deposito della situazione patrimoniale
24.1. Il Comitato Esecutivo della Delegazione esamina, entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, la situazione patrimoniale dell’esercizio stesso e delibera su di essa.
24.2. Una volta approvata, la situazione viene ove necessario depositata presso il Registro delle Imprese e viene presentata la dichiarazione dei redditi.
25. Contabilità delle Sezioni
25.1. Le Sezioni possono tenere una propria contabilità interna, mentre sul piano ufficiale esiste solo la posizione contabile e fiscale della Delegazione Italiana, tenuta in forma ordinaria. La Delegazione Italiana può concedere ad una Sezione, a seconda del movimento di affari della stessa, di aprire un conto sezionale della Delegazione dando su di esso poteri di firma al Tesoriere della Sezione congiuntamente con il Presidente o il Segretario della Sezione.
25.2. Il Comitato Esecutivo di ciascuna Sezione e in particolare il Consigliere Segretario hanno l’obbligo di trasmettere senza dilazione alla Delegazione Italiana ogni importo da essa percepito così come la richiesta di effettuare spese e in caso positivo il relativo giustificativo.
26. Riunioni del Comitato Esecutivo delle Sezioni Locali
26.1. Il Comitato Esecutivo di ciascuna Sezione si riunisce almeno 2 volte all’anno, esamina l’attività svolta e formula il programma per i 12 mesi successivi. Essa invia prontamente i verbali al Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana.
27. Relazione del Comitato Esecutivo delle Sezioni
27.1. Il Comitato Esecutivo di ogni Sezione invia al Comitato Esecutivo della Delegazione ogni trimestre una relazione sull’attività svolta e sui programmi per il trimestre successivo.