INDICE
Allegato A)
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI AFFERENTI L'AREA DEL CONTRASTO ALLA POVERTA' E DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PAL – PIANO ATTUATIVO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE” – LEP. 2.4 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNO 2018 - IMPORTO € 50.000,00 - CUP G31E18000220003.
In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 74 del 21/01/2020, l'Ufficio di Piano distrettuale
INDICE
Un'Istruttoria Pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore (ETS) che manifestano la disponibilità a collaborare per la co-progettazione e la successiva sperimentazione di interventi innovativi afferenti le Misure di Contrasto alla Povertà e di Sostegno alla Genitorialità in favore dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RDC).
Premesso
• che il Comune di Pomezia, in qualità di Comune capofila del Distretto RM 6.4, in data 28 giugno 2019 ha presentato alla Regione Lazio – Area Inclusione Sociale, il PAL – il Piano Attuativo Locale di Contrasto alla Povertà, approvato con verbale n. 7 del 18 giugno 2019, del Comitato Istituzionale dei Sindaci, redatto secondo le indicazioni della Determinazione Regionale n. G05258 del 02 maggio 2019 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2018 e sui finanziamenti del PON Inclusione FSE 2014 – 2020
Preso atto che
• Il PAL, tra i vari interventi/servizi prevede l'attivazione dell'intervento di Sostegno alla Genitorialità e Servizio di Mediazione Familiare in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RDC);
Visti
• Il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con cui è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 810 del 11 dicembre 2018: “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;
• la Determinazione N. G17516 del 21/12/2018 con cui la Regione Lazio ha assegnato al Distretto l’importo di € 564.201,69 finalizzate al finanziamento dei servizi di accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni ed interventi/servizi da attuare quali livelli essenziali (LEP) nel progetto personalizzato;
• la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 “Prendersi Cura, un Bene Comune”;
• il Decreto Legge 4/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28 marzo 2019, che introduce nel nostro ordinamento il Reddito di cittadinanza;
• l’articolo 12, comma 12 del Decreto Legge 04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, secondo cui per l’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l’inclusione sociale, si provvede mediante l’utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà, oltre che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014 – 2020.
• il citato art. 12, comma 12, prevede infatti che le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà siano destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti per l’attuazione dei Patti per l’inclusione sociale tramite l’avvio dei servizi/interventi.
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 251 del 24 aprile 2019 ad oggetto: “modifica alla Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 00 dicembre 2018, n. 810 - Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rei). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;
• la Determinazione n. G05258 del 02 maggio 2019 concernente l’attuazione della deliberazione della Giunta regionale dell’ 11 dicembre 2018 n. 810, Approvazione dell’Allegato A): schema di piano attuativo locale PAL per il contrasto alla povertà 2018/2020.
Richiamati
• La Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati; in particolare questi soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
• l'art. 5, al comma 2, della suddetta Legge che prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità, mentre il comma successivo demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l'adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla Persona;
• il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328" che dispone che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, le amministrazioni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 7;
• la L.R. n. 11 del 10 agosto 2016 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", con particolare riferimento agli artt. 5 e 39, i quali prevedono che i cittadini e le organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi;
• gli artt. 43-44-45 della xxxxxxxx Xxxxx che individua l'ufficio di piano ed il distretto sociosanitario quale ambito di realizzazione degli interventi e servizi sociali e sociosanitari garantendo agli Enti del Terzo Settore la partecipazione alla programmazione e alla co-progettazione;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017 recante "Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali" con la quale la Regione Lazio approva le linee di indirizzo che, recependo il patrimonio di esperienza che è presente e attivo sul proprio territorio e valorizzando le reti del privato sociale, che si vanno strutturando, hanno come obiettivo la valorizzazione del terzo settore nell'ambito della gestione, della sperimentazione e della promozione dei servizi alla persona, evidenziando il valore dell'attività esercitata dai soggetti del terzo settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative e con cui viene indicata la co- progettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore;
• l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
• la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" nella parte in cui illustra i principi della co-progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;
Preso atto inoltre
• delle “Linee Guida per i Patti per l'Inclusione Sociale – RDC del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, approvate in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019;
• delle “Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà - QSFP 2018” Avvio attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, del 22 novembre 2018;
• dell’Integrazione alle linee guida del 22 novembre 2018 per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà - QSFP 2018.
Ciò premesso
IL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.4 POMEZIA – ARDEA RENDE NOTO
Art. 1. - LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE
La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti nell’erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi prevalentemente come imprese no profit. Il contesto socioeconomico attuale si rivela complesso, frammentato e sempre più incerto. Le esigenze della società locale, infatti, si stanno ampliando, modificando e intensificando e i bisogni dei soggetti si manifestano in modo sempre più articolato. Ciò ha reso necessario estendere le tradizionali modalità di lettura dei bisogni del nostro territorio e, conseguentemente, l’area di programmazione dei servizi alla persona: occorre quindi dotarsi di strumenti che consentano di fornire risposte più appropriate a queste esigenze. Come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017 recante “Approvazione Linee guida in materia di co- progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali” e nello schema di Piano sociale regionale è necessario promuovere e consolidare la ricomposizione tra i soggetti istituzionali e i diversi attori del welfare presenti nella comunità locale. Come richiamato dalla Regione Lazio, i soggetti del Terzo Settore devono concorrere all’individuazione degli obiettivi della programmazione locale e partecipare con gli Enti locali alla definizione di progetti per servizi e interventi di cura alla persona. Lo strumento della co-progettazione vede quindi il Distretto Sociosanitario e il Terzo Settore, alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle reali domande sociali, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi. In questo quadro di riferimento, il potenziale della co-progettazione dovrà esprimersi introducendo elementi nuovi nella gestione attuale dei servizi, dando avvio a nuove progettualità, riconnettendo le risorse e gli interventi già presenti allo scopo di ottimizzarli in modo sostenibile nel tempo, in stretta relazione con le caratteristiche e i bisogni della comunità locale.
Art. 2 - FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il presente progetto si colloca nell'ambito della tutela dei diritti costituzionali e dei diritti sanciti dalle Convenzioni internazionali in favore delle persone in condizioni di povertà, portatrici di bisogni indifferibili ed è finalizzato alla costruzione del loro progetto di uscita dalla povertà, in particolare dalla povertà educativa che coinvolge i minori.
Il Contesto teorico e metodologico
Il Contesto teorico e metodologico di riferimento è ben espresso nelle Linee guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza: centinaia di studi hanno oramai documentato l’associazione tra povertà familiare e salute, rendimento scolastico e comportamento dei bambini, dimostrando l’effettività della correlazione osservata tra povertà e esiti dello sviluppo infantile. Per questo, al fine di interrompere il circolo dello svantaggio sociale e la trasmissione intergenerazionale della povertà, è essenziale integrare il reddito delle famiglie con figli e allo stesso tempo assicurare un appropriato sostegno alla funzione genitoriale in modo che le figure genitoriali apprendano a garantire attenzione positiva e mirata agli specifici bisogni evolutivi dei bambini, in un contesto sociale che metta a disposizione delle famiglie un insieme qualificato di fattori protettivi. In questa prospettiva, il Patto per l’inclusione sociale previsto nell’ambito del Reddito di cittadinanza permette di prevenire anche la povertà educativa, costituendo in tal senso anche, se non soprattutto, un investimento sull’infanzia.
Dato che vulnerabilità e povertà non sono caratteristiche dei singoli individui e che possono essere affrontate solo in un quadro relazionale tra un singolo o un gruppo situati in un contesto, è necessario progettare sia a livello personale/famigliare che a livello comunitario al fine di costruire nuove relazioni che sostengano la vita quotidiana delle persone grazie a nuove relazioni fra soggetti del pubblico e del privato sociale, fra servizi, enti e istituzioni: il Reddito di cittadinanza inteso come beneficio per il nucleo famigliare dipende dal funzionamento del Reddito di cittadinanza a livello di sistema, dalla capacità del sistema dei servizi di generare un insieme articolato e uniforme sul piano nazionale di dispositivi, servizi, sostegni finalizzati all’inclusione sociale, civica e/o lavorativa dei cittadini. Il cambiamento delle politiche, infatti, è necessario per promuovere il cambiamento delle pratiche, e viceversa.
Essendo inoltre la povertà un fenomeno multidimensionale, l’organizzazione dei servizi dovrà essere ugualmente multidimensionale, ossia tale da garantire ai cittadini risposte integrate.
La Quota Servizi del Fondo Povertà è finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, oltre che del Reddito di inclusione ai fini del superamento della condizione di povertà degli stessi.
Il Patto per l’inclusione sociale di cui all’art. 4, comma 13, della L. 26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 147/2017 (con alcune opportune integrazioni). Il progetto personalizzato, anche ai fini REI, viene pertanto rinominato “Patto per l’inclusione sociale”. I beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono al Patto per l’inclusione sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove opportuno, quadro di analisi approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai fini della definizione e attuazione del Patto per l’inclusione sociale, a favore dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, è pertanto prevista l’attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà e l’attivazione di Sostegni da individuare nel progetto personalizzato, di seguito elencati:
I Servizi per l’accesso, la valutazione e la progettazione:
a) il segretariato sociale
b) il servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
I Sostegni da individuare nel progetto personalizzato:
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione,
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
h) servizio di pronto intervento sociale.
ART. 3 - OGGETTO E DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE
1. La co-progettazione ha per oggetto la definizione della progettualità locale per l'attivazione di azioni di sostegno nel progetto personalizzato di cui alla lettera f) sopra richiamata ovvero la realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso nel nucleo dei beneficiario RDC nel quale sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita e la realizzazione del servizio di mediazione familiare per il superamento della conflittualità genitoriale nelle coppie in fase di separazione e divorzio.
2. In particolare la co-progettazione dovrà uniformarsi alle linee guida regionali e dovrà focalizzarsi su: individuazione di risorse umane per la realizzazione degli interventi, coordinamento degli interventi nel
territorio di riferimento, azioni per la costruzione di una rete di enti già attivi sul tema, azioni di comunicazione sul territorio.
3. La durata della convenzione relativa alla co-progettazione per i servizi e gli interventi che sarà stipulata tra il Comune Capofila dell'Ufficio di Piano Distrettuale e il soggetto privato individuato, decorrerà dalla data di formale aggiudicazione, fino al 31 dicembre 2020 eventualmente rinnovabile per ugual periodo, se finanziata dal Fondo Quota Servizi Povertà previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Qualora nel corso della co-progettazione venissero richiesti o proposti eventuali nuovi servizi e interventi —attualmente non previsti — essi saranno oggetto di riapertura della co-progettazione. Il costo di tali interventi e servizi aggiuntivi non potrà comunque superare il quinto del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione/accordo di collaborazione e la loro effettiva realizzazione resterà comunque subordinata alla previa approvazione da parte della competente struttura regionale.
Art. 4 - BENEFICIARI DIRETTI DEGLI INTERVENTI
I servizi/interventi sono destinati ciascun nucleo beneficiario RDC nel quale siano presenti uno o più bimbi di età compresa nei primi mille giorni di vita e/o a ciascun nucleo beneficiario RDC per il quale sia necessaria l’attivazione di un percorso di mediazione familiare per il superamento della conflittualità genitoriale nelle coppie in fase di separazione e divorzio.
L’Ufficio di Piano Distrettuale, per il tramite dei Case Manger e delle Equipe Multidisciplinari (EM), espressamente destinati agli interventi di contrasto alla povertà, a valere sui fondi PON Inclusione e Quota Servizi Povertà 2018 (rafforzamento del servizio sociale professionale), individueranno i beneficiari dell’intervento ed invieranno al partner del Terzo Settore affidatario del servizio la lista degli stessi.
Nel caso in cui il costo di intervento in favore dei nuclei aventi diritto si rivelasse superiore a quanto attualmente previsto dalla ripartizione del finanziamento, l’Ufficio di Piano, nell'attuazione della procedura di co- progettazione con il soggetto partner del Xxxxx Xxxxxxx affidatario del progetto, si riserva di individuare strumenti di regolamentazione per l’equa individuazione dei beneficiari.
Art. 5 - INTERVENTI E ATTIVITÀ
La co-progettazione riguarderà la realizzazione degli interventi distinti nelle seguenti Macro Aree:
A) 1° Macro - Area
Azioni di Sostegno alla Genitorialità
• Offrire interventi psicologici e psico-educativi di sostegno alla genitorialità
• Migliorare le competenze educative di ogni famiglia/genitore;
• Migliorare attraverso la prevenzione e l'informazione le capacità di tutela e autotutela dei figli;
• Offrire relazioni significative con adulti competenti e spazi di ascolto, consulenza e sostegno psicologico.
Figure professionali di base da impiegare
Operatore di Segreteria, Psicologo/i, Psicoterapeuta, Educatore/i.
B) 2° Macro-Area
Mediazione Familiare: servizio di supporto alle famiglie in crisi che vivono situazioni conflittuali di separazione o divorzio attraverso un piano individuale di intervento.
• Sostenere la coppia nel continuare ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, all'interno di un contesto relazionale sano, salvaguardando le esigenze affettive dei figli;
• Intervenire con azioni di mediazione a sostegno delle funzioni genitoriali in conflitto per la riorganizzazione delle relazioni tra i componenti il nucleo e per il superamento di eventi critici causa del disagio;
• Promuovere l’integrazione dei servizi nella presa in carico delle problematiche familiari al fine di realizzare sinergie attive per il sostegno alle responsabilità;
• Offrire una sede neutrale per incontri protetti tra minori e genitori/familiari in situazioni di disagio relazionale se previsto dal progetto di presa in carico del nucleo.
Figure professionali di base da impiegare
Operatore di Segreteria, Assistente Sociale, Psicologo, Mediatore.
Le figure professionali richiamate nelle due Macro Aree di intervento possono essere trasversali al progetto. Nella fase di Co-progettazione con il partner individuato quale soggetto affidatario del servizio verrà individuata la figura di coordinamento del progetto che collaborerà con il referente dell'Ente affidatario.
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 e all'art. 4 del D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo settore, iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in forma singola o riunite ( o che intendono riunirsi ) in associazione temporanea di scopo.
Si intendono soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali: a. le organizzazioni di volontariato; b. le associazioni e gli enti di promozione sociale; c. gli organismi della cooperazione; d. le cooperative sociali; e. le fondazioni; f. gli enti di patronato; g. gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.
Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 6 in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale:
• Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti specifici di partecipazione:
• Iscrizione ai Registri/Albi. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs. 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore), il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
• Prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel presente Avviso;
• Avere maturato una comprovata esperienza nel corso dell’ultimo biennio (2018 – 2019), avendo gestito almeno un servizio analogo;
• Avvalersi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art. 8 - FASI DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE
La procedura si svolgerà in tre fasi:
Fase 1) Procedura di evidenza pubblica, attuata con il presente avviso, per l'individuazione dei soggetti/partner con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione degli interventi.
La co-progettazione dei servizi verrà svolta con l'ente-concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, in conformità ai Criteri di Valutazione delle proposte progettuali di cui al successivo Art. 11;
Fase 2) L'attività di co-progettazione avverrà tra i responsabili tecnici individuati dal soggetto selezionato e i responsabili tecnici individuati dell’Ufficio di Piano nonché del referente dell'Area di Contrasto alla Povertà del distretto. L’istruttoria prende come riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e procede alla sua
discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità e le linee guida progettuali contenute nel presente avviso e alla definizione degli aspetti esecutivi e, in particolare:
a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento;
b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
c) definizione di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
d) definizione di dettaglio dell’assetto organizzativo tra Comune/Distretto e partner progettuale nell’ambito della gestione dei servizi e degli interventi.
e) individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi e economie; f)individuazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione.
Fase 3) Stipula di una convenzione tra il Comune di Pomezia capofila del distretto e il soggetto selezionato come da Allegato C al presente Avviso Pubblico.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione si intendono interamente a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento delle imposte e tasse dovute per legge relative all’esecuzione della stessa. Il soggetto selezionato si obbliga all’attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta dell’Ufficio di Piano anche nelle more della stipula della convenzione. Al momento dell’assunzione dell’incarico, saranno altresì tenuti a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.
Art. 9 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso pubblico.
Il Comune di Pomezia contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione una somma massima pari ad € 50.000,00 omnicomprensiva a valere sulla Quota Servizi Fondo Poverta' 2018.
Le spese rendicontabili sono le seguenti: 1) spese di personale; 2) spese vive e documentate per la gestione del servizio/i; 3) eventuale rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione/Ente esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate; 4) oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 4 L.266/91.
La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi di rendicontazione secondo quanto indicato dalle Linee guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà e con le modalità e le tempistiche definite dal progetto;
Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto, a cadenze periodiche che terranno conto delle indicazioni definite dal soggetto capofila.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune vengono integrate dalle risorse – anche non monetarie – messe a disposizione dai soggetti e oggetto di valutazione. La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
ART. 10 - MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
➔ Le istanze dovranno pervenire, secondo le modalità di seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione pena l’esclusione.
➔ Le proposte progettuali dovranno pervenire all’Ufficio di Piano del distretto RM 6.4 c/o il Settore Servizi Sociali del Comune di Pomezia, nelle seguenti modalità:
➔ mezzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx con invio da una casella di posta elettronica certificata e recante nell’oggetto la seguente dicitura: “ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI AFFERENTI L'AREA DEL CONTRASTO ALLA POVERTA' E DEL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PAL – PIANO ATTUATIVO LOCALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'.
➔ in busta chiusa consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pomezia in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, nei giorni ed orari di apertura e recante nell’oggetto la medesima dicitura sopra richiamata.
➔ Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal fine farà fede l’orario e la data attribuiti dall’ufficio Protocollo del Comune.
➔ Le proposte, redatta sull'apposito Modulo Domanda di partecipazione (Allegato B al presente Avviso Pubblico) dovranno essere corredate della seguente documentazione contenuta in un unico file in formato pdf:
(1) Allegato 1 - Relazione di presentazione della proposta progettuale di massimo 20 facciate formato A4, carattere Arial 10 (esclusi gli allegati, la copertina e l’indice) suddivisa in sezioni corrispondenti ai criteri di valutazione indicati all’ art. 11.
(2) Allegato 2 – Scheda Finanziaria;
(3) Allegato 3 – Copia del presente Avviso sottoscritto in ogni sua pagina per incondizionata accettazione;
(4) Allegato 4 – Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;
(5) Allegato 5 - Iscrizioni a registri/albi/anagrafe pubbliche del soggetto proponente;
(6) Allegato 6 - Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
(7) Allegato 7 - Curriculum delle attività del soggetto proponente;
(8) Allegato 8 - Elenco del proprio organico professionale completo di curriculum vitae, mansioni e qualifiche;
(9) Allegato 9 – Proposta di Cronoprogramma.
(10) Modulo di accettazione della convenzione (Allegato D al presente Avviso pubblico).
Art. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con determinazione del Dirigente del Responsabile del procedimento, successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme al Comune.
La commissione valuterà le offerte progettuali relative ai servizi oggetto dell'avviso.
Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. Il Comune si riserva di non selezionare il soggetto gestore qualora valuti la sede proposta per il servizio non adeguata. La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: 100. Punteggio minimo richiesto: 70. Il punteggio minimo, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.
Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei criteri di valutazione secondo la seguente tabella:
Requisiti tecnici e professionali | Fino a 30 punti, così suddivisi |
a) Curriculum dell’organismo e strutturazione organizzativa, con particolare riferimento allo staff delle risorse umane interessato nei singoli ambiti di co- progettazione e nelle diverse attività previste; | Fino a 15 punti |
b) Attività, servizi e esperienze svolte nello specifico settore di cui all’avviso | Fino a 15 punti |
Proposta progettuale | Fino a 50 punti, così suddivisi |
a) Proposta organizzativa comprendente gli obiettivi, le azioni, le risorse umane, gli strumenti che si intendono impiegare, la congruenza tra obiettivi previsti e strumenti realizzativi proposti e relativo | Fino a 20 punti |
cronoprogramma, la costituita o costituenda rete di partner (pubblici e/o privati) afferente la proposta progettuale | |
b) Proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative della qualità dell’intervento | Fino a 10 punti |
c) Sede/i: caratteristiche della sede oggetto del servizio (ubicazione, raggiungibilità, dimensione etc, articolazione degli spazi) | Fino a 15 punti |
d) Proposta di assetto organizzativo tra l’Ente promotore e il/i partner progettuale/i nella gestione degli interventi | Fino a 5 punti |
Costi dei servizi e delle prestazioni | Fino a 20 punti, così suddivisi |
Eventuali risorse aggiuntive, intese come risorse di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi o beni immateriali che il soggetto proponente mette a disposizione per la realizzazione del programma di interventi | Fino a 20 punti |
Art. 12 - CONVENZIONE
A seguito dell’ammissione alla fase della co-progettazione e della positiva conclusione di quest’ultima, il rapporto tra l’Ente Promotore e il Soggetto proponente sarà regolato in base alla "convenzione-tipo" allegato C al presente Avviso.
Art. 13 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il finanziamento sarà erogato al soggetto proponente individuato, con le seguenti modalità:
1. Il primo acconto, pari al 20% dell’ammontare complessivo del finanziamento, all’atto di sottoscrizione della convenzione, verificata la formale trasmissione della comunicazione di inizio attività da parte della competente struttura dell’Ente Promotore;
2. il secondo acconto, pari al 60% dell’ammontare complessivo del finanziamento, previa presentazione della rendicontazione e della relazione intermedia relativa al programma di attività, secondo quanto previsto dal cronoprogramma da allegare alla proposta progettuale;
3. il saldo, pari al 20% del finanziamento attribuito a conclusione delle attività e previa presentazione della rendicontazione finale, corredata di apposita relazione finale e relativa documentazione.
Art. 14 - NORME PER LA RENDICONTAZIONE
a) La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all’Ente Promotore della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell’intervento del rendiconto finale delle spese sostenute.
b) Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato.
c) La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione dell’Ente Promotore.
d) È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.).
e) Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Xxxxxx, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.).
f) Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell’estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l’addebito del pagamento, effettuato tramite POS.
g) Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti.
h) Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.
i) L’importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.
Art. 15 - REVOCA O RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente e in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione, l’Ente Promotore, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui l’attività svolta risulti utile e coerente con gli obiettivi del finanziamento potranno essere riconosciute esclusivamente le somme relative alla porzione di attività già realizzata.
Art. 16 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario si obbliga, pena la revoca del finanziamento:
a. all’attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta dell’Ufficio di Piano anche nelle more della stipula della convenzione. Al momento dell’assunzione dell’incarico, saranno altresì tenuti a garantire un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione;
b. realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato, entro i termini e alle condizioni previste dall’atto di convenzione sottoscritto;
c. produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dall’Ente Promotore, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
d. rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al finanziamento concesso, secondo quanto disposto dall’art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
e. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto senza preventiva e tempestiva comunicazione all’Ente Promotore per l’eventuale autorizzazione delle stesse;
Il mancato rispetto da parte del beneficiario anche di uno soltanto degli obblighi di cui sopra, comporterà la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme percepite.
Art. 17 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non desumibile altrimenti dalla documentazione allegata;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
Art. 18 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Il presente Avviso, completo di allegati, è reperibile come segue:
✓ Presso l’Albo on line del Comune capofila del distretto RM 6.4 - Pomezia;
✓ Presso il sito istituzionale dei comuni afferenti il distretto;
Art. 19 - INFORMAZIONI CIRCA IL PROCEDIMENTO
Per informazioni circa la presente procedura l’Ufficio di Piano è disponibile per informazioni ai numeri telefonici di seguito riportati: 06/91146216 - 213 e all’indirizzo di posta elettronica dedicato: xxxxxxxxxxxxxxxx0.0@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Art. 20 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune effettuerà le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del soggetto primo classificato nella graduatoria ed assegnatario della gestione del progetto.
In ordine alle verifiche delle spese presentate a rimborso il Comune potrà procedere ad accessi e controlli riguardanti la regolare ed ordinata tenuta della contabilità da parte del soggetto affidatario.
Il Comune provvede, nell’ambito di durata della convenzione relativa alla presente procedura, a verificare il mantenimento, da parte del soggetto convenzionato, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.
L’Ente potrà inoltre procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella contabilità dell’affidatario.
Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 241 del 1990 e sue modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Funzionario Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 22 - INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Velletri.