Art. 1 FINALITA'
Regolamento gestionale della Casa Albergo del Comune di Monfalcone
Art. 1 FINALITA'
Il complesso di Via Crociera è gestito dal Comune di Monfalcone come Casa Albergo per Anziani - Struttura ad utenza diversificata e Centro aperto Polivalente per un'integrazione di servizi di carattere socio-sanitario, di attività di riabilitazione, di ristoro e di carattere ricreativo. E' inoltre luogo di incontro e di promozione di iniziative per la vita di relazione di tutti i cittadini.
La Casa Albergo per Xxxxxxx è una struttura residenziale rivolta all'ospitalità permanente o transitoria di anziani in condizioni psicofisiche di autosufficienza, parziale autosufficienza o non autosufficienza, in grado di fornire prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale, di animazione, di carattere sanitario e riabilitativo.
Le suddette prestazioni vengono integrate da servizi interni ed esterni rivolti alla popolazione anziana ed adulta, quali quelli di centro diurno, mensa, attività motoria, animazione socioculturale ed altri ritenuti idonei allo sviluppo di sinergie e politiche sociali per la terza e quarta età.
La Casa per Anziani è destinata prioritariamente a soggetti che necessitano di forme d'aiuto per svolgere le funzioni primarie, per i quali si siano verificate le condizioni che non consentono di permanere nell'ambito familiare e di usufruire servizi alternativi al ricovero, condizioni che - per gli anziani in condizioni di non autosufficienza - vengono valutate in sede di unità di valutazione distrettuale - U.V.D.
La permanenza dell'ospite può avere anche carattere transitorio quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari; si prevedono quindi , nel caso di disponibilità di posti e ferma restando la priorità per i ricoveri non temporanei, anche i servizi di pronta accoglienza, temporanea e stagionale.
La Casa Albergo è organizzata in modo da poter garantire a tutti gli ospiti interventi di tipo preventivo, assistenziale, riabilitativo e relazionale.
L'impegno di tutti gli operatori è volto a prevenire ogni forma di disadattamento, di rifiuto e di isolamento ed, in particolare a :
- sostituire e/o integrare l'azione della famiglia e del contesto di appartenenza;
- favorire il recupero della persona limitandone il degrado psicofisico;
- permettere una vita di relazione ed una maggiore socializzazione, evitando l'isolamento e l'emarginazione delle persone;
- rimuovere gli ostacoli al fine di favorire all'utente il rientro, anche temporaneo, in famiglia.
Art. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Casa Albergo - Centro Diurno costituisce un'unità operativa aggregata ad un Servizio, diretto da un dirigente, nelle modalità definite dai regolamenti ed atti organizzativi del Comune di Monfalcone. Dal punto di vista contabile, costituisce specifico Centro di Costo.
All'interno della struttura operano un direttore amministrativo, personale amministrativo, socio assistenziale e sanitario con un coordinatore, in grado di corrispondere sia alle esigenze gestionali della struttura stessa sia a quelle degli ospiti. In particolare le prestazioni sanitarie garantiscono l'assistenza di base e, con l'utilizzo dei servizi sanitari dell' Azienda Sanitaria, la soddisfazione delle esigenze medico-infermieristiche degli ospiti.
Per garantire il raggiungimento delle proprie finalità, possono essere stipulate convenzioni per la gestione di alcuni servizi e con qualificati operatori ( animatori, medici, dietologi, psicologi…).
Il Direttore ha le seguenti specifiche funzioni:
a) sovraintende all'andamento gestionale della Casa Albergo e del Centro Diurno;
b) dirige, coordina e controlla il personale subalterno,
c) riceve in consegna e custodisce i valori affidatigli;
d) segnala all' Amministrazione Comunale le varie necessità della Casa Albergo e del Centro Diurno, prende iniziative necessarie e tempestive imposte da particolari circostanze ;
e) esercita inoltre le altre funzioni a lui riferite nel presente Regolamento e, se dipendente, previste dagli atti regolamentari e contrattuali vigenti in materia di personale ed organizzazione del Comune.
Il Direttore si avvale della consulenza e della collaborazione delle altre figure professionali operanti nella struttura o convenzionate con la stessa lavorando - in tal caso -anche in equipe.
Il Comune può estendere il contenuto del presente regolamento ad altre strutture e/o servizi residenziali che dovessero risultare in seguito disponibili sul proprio territorio.
Art. 3 - CENTRO DIURNO
Nella Casa Albergo è inserito un Centro Diurno per Anziani.
Il Centro Diurno Xxxxxxx, si pone come presidio socio-assistenziale a carattere semi residenziale rivolto ad anziani in condizione d'autosufficienza, semi e non autosufficienza, per i quali non sia possibile un'adeguata assistenza diurna domiciliare, e/o ad anziani durante l'attesa d'accoglimento residenziale quale momento di graduale passaggio dal proprio domicilio alla residenza protetta.
La permanenza dell'ospite ha carattere transitorio quale soluzione a specifiche situazioni abitative o familiari.
Il Centro ha come finalità:
- il sostegno e l'aiuto alla persona anziana;
- tutela, socializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'ospite;
- sostegno delle famiglie.
Il Centro garantisce un'adeguata assistenza tutelare ed opera con gli ospiti al fine di ottenere la migliore qualità di vita possibile per l'anziano.
Il Centro si rivolge a:
- anziani autosufficienti;
- anziani parzialmente autosufficienti che necessitano d'assistenza e tutela durante la giornata;
- anziani parzialmente autosufficienti con problemi di tipo relazionale e/o bisogno di sostegno psicologico;
- anziani non autosufficienti lievi e medio _ lievi che presentano i problemi precedenti o in ogni modo bisogni di mantenimento o recupero d'abilità funzionale e bisogni di tipo assistenziale per lo svolgimento delle attività quotidiane, non gestibili dal servizio d'assistenza domiciliare.
Il numero massimo di ospiti accoglibili nel Centro è determinato dalla Direzione della Casa Albergo, sentiti gli operatori del Centro in ragione della tipologia degli ospiti presenti e, quindi, della possibilità di fornire un servizio adeguato in relazione alle risorse di personale qualificato presenti e disponibili.
La Direzione, sentito il parere del Servizio Sociale dei Comuni, può discrezionalmente, altresì, decidere l'interruzione della permanenza al Centro dell'ospite le cui condizioni psichiche e/o fisiche non consentano un'adeguata assistenza da parte degli operatori del Centro o in ogni caso arrechino disturbo agli altri utenti.
Il Centro Diurno opera nel rispetto del principio dell'autodeterminazione individuale e della riservatezza personale e favorisce la partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione delle attività della vita comunitaria. Favorisce altresì i rapporti con la realtà territoriale anche attivando occasioni d'incontro. Accoglie inoltre, riconoscendone il valore sociale, l'apporto del volontariato organizzato.
Art. 4 AMMISSIONE
a ) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L'ammissione degli ospiti nella struttura residenziale è subordinata all’espressa volontà, libera e consapevole del richiedente, alla sua condizione di autosufficienza psicofisica ed esenzione da malattie o da turbe mentali che ne impediscano la vita comunitaria.
Il limite minimo di età per l’ammissione è , di norma, fissato in 60 anni.
Nella struttura residenziale sono ammessi, nei limiti della disponibilità dei relativi posti - letto autorizzati dall’A.S.S., persone che per l’aggravamento delle loro condizioni sanitarie e/o psichiche siano certificati come “non autosufficienti”.
L’accesso al nucleo non autosufficienti può avere luogo sia dall’esterno, sia dall’interno, per coloro che siano già ospiti della stessa struttura residenziale. Questi ultimi hanno in ogni caso precedenza, qualora risulti possibile evitare loro il trasferimento in altra struttura.
Al momento della richiesta di ammissione, la persona anziana deve avere la propria residenza nel Comune di Monfalcone.
E’ facoltà del Comune accettare richieste di persone anziane residenti in altri Comuni, con priorità nei confronti dei residenti in uno dei Comuni compresi nell'Ambito di Servizio Sociale dei Comuni " Basso Isontino " , accertate le necessarie condizioni di capienza della struttura residenziale e di copertura della spesa anche tramite convenzione tra Enti . Nel caso in cui la retta giornaliera stabilita annualmente dall'Ente sia inferiore al costo reale, per l'ospite residente in altro Comune, la relativa retta sarà comunque pari al costo reale del servizio offerto, salvo accordi diversi da stabilirsi in caso di gestione associata..
Non vengono in alcun caso effettuati ricoveri definitivi a carattere d’urgenza.
b) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l'accoglimento, sottoscritta dall'interessato, va indirizzata al Comune e corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante la condizione sanitaria dell'interessato ed, in particolare, che la stessa non sia di nocumento alla vita di collettività;
b) idonea documentazione da cui risulti la situazione economica della persona interessata ed eventualmente anche dei parenti obbligati agli alimenti; per la quantificazione degli importi dovuti e qualora non ci sia una preventiva disponibilità per il pagamento intero della retta, si terrà conto di quanto previsto dall' ISEE, di cui al Regolamento già in vigore presso il Comune di Monfalcone ed opportunamente adeguato al Servizio ;
c) obbligazione al versamento della retta sottoscritta dal richiedente e, nel caso di cui alla precedente lett.b) ,degli obbligati.
c) VALUTAZIONE E MODALITA' DI AMMISSIONE
L'ammissione in struttura residenziale - soggetta alla valutazione preliminare dell'equipe multidisciplinare interna alla struttura che opera attraverso la conoscenza di ogni anziani anche attraverso colloqui ed incontri con i familiari - viene disposta con Determinazione Dirigenziale, sulla base della proposta e del parere del Direttore della struttura residenziale. Il Direttore si avvale,
a tal fine, della documentazione presentata dal richiedente, dell'eventuale valutazione del competente Servizio Sociale e/o del verbale dell’Unità di Valutazione Distrettuale. E’ richiesto – a garanzia dell’accoglimento e per gli eventuali accoglimenti di anziani residenti in altri Comuni– impegno di spesa e di garanzia del Comune competente per residenza, e ciò indipendentemente dal caso che il richiedente il ricovero sia in grado di pagare o meno autonomamente la retta . Nei casi di non autosufficienza si prevede, comunque, l’acquisizione del verbale dell’Unità di Valutazione Distrettuale , da attivarsi su richiesta dell'interessato ovvero da parte della Direzione , costituita presso il Distretto sanitario, con la definizione del bisogno e delle priorità assistenziali desunte anche dall’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionali che determinano un punteggio che permette la graduazione della non autosufficienza delle persone richiedenti una collocazione residenziale.
In casi eccezionali in cui sia riconoscibile, da parte della Direzione che la valuta come prevalente e non procrastinabile, una condizione di bisogno temporaneo ed urgente della persona anziana, è possibile, in deroga al comma precedente, procedere nell’iter d’ammissione anche in carenza di parte della documentazione ovvero della relazione del Servizio Sociale , ovvero di documentazione dell’Unità di Valutazione Distrettuale. Tutti gli elementi dovranno però in seguito essere necessariamente acquisiti a completamento della pratica, oppure in assenza di requisiti si valuterà l’eventuale dimissione.
La richiesta di avvio del procedimento per l’ammissione al servizio, redatta su idoneo modello predisposto dalla Direzione, non è impegnativa per il Comune e la sola sua presentazione non costituisce diritto all’accesso o all’inserimento in graduatoria.
Il possesso dei requisiti per l’ammissione, delle condizioni psicofisiche, reddituali e di priorità viene accertato tramite le dichiarazioni e la documentazione presentata dal richiedente il servizio, sulla base di quanto formalmente richiesto, in via preventiva, dalla Direzione.
d) PRIORITA’
Qualora le richieste di ammissione superino i posti disponibili, le stesse vengono accolte seguendo i criteri di priorità di seguito specificati :
a) persone sole, prive di parenti tenuti agli obblighi alimentari, residenti in alloggi inadeguati (per barriere architettoniche, per insufficienza di servizi igienici, ecc.);
b) persone sole, privi di parenti tenuti agli obblighi alimentari;
c) persone con parenti tenuti agli obblighi alimentari non conviventi:
d) persone conviventi con parenti e con problematiche conflittuali all'interno del nucleo familiare.
A parità di condizioni in ciascuna delle ipotesi sopraevidenziate, la priorità viene assegnata con particolare riguardo a :
- data di presentazione della domanda;
- non fruizione di altri servizi residenziali all’atto della presentazione della domanda;
- reddito del ricoverando (favorendo quelli più bassi);
- età (favorendo i richiedenti di età più avanzata);
- eventuale presenza di provvedimenti di rilascio dell'alloggio (sfratto esecutivo, sgombero alloggio di servizio).
e) MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
Tutte le ammissioni hanno inizialmente carattere di temporaneità, con un periodo di prova sino ad un massimo di sessanta giorni a tutela della comunità di anziani accolti presso la struttura residenziale e nell’interesse del cittadino richiedente l’ammissione.
In ogni momento la Direzione della struttura residenziale può ritenere concluso, sia positivamente che negativamente, il periodo di prova, dandone motivazione scritta e disponendo, se del caso, la dimissione dell’ospite, con un preavviso di otto giorni prevedendo - se si tratta di persona non autosufficente -il riesame del caso in unità di valutazione distrettuale per l’eventuale modifica del Programma Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).
Lo stato di autosufficienza dell'ospite può essere oggetto di periodiche verifiche, attraverso l’uso di strumenti di valutazione multidimensionali condivisi dai sistemi socio-sanitari.
Nel caso del non positivo completamento del periodo di prova e, in seguito, al verificarsi di un grado di perdita dell’autosufficienza incompatibile con l’organizzazione operativa ed i servizi erogabili dalla struttura residenziale, ovvero in caso di esubero di ospiti non autosufficienti rispetto i posti - letto disponibili, si provvede alla dimissione dalla struttura residenziale.
Nel caso di dimissione è responsabilità congiunta dell’ospite, dei familiari civilmente obbligati e del Comune competente per residenza, avvalendosi del supporto professionale del Servizio Sociale e della valutazione dell’Unità di Valutazione Distrettuale ove già interessata al caso l’individuare, nel minor tempo possibile, idonee strutture e servizi alternativi, onde garantire all'anziano la completa rispondenza alle sue esigenze.
Art. 5 DIMISSIONE
La dimissione dell’ospite può avvenire:
a) a sua richiesta;
b) a richiesta dei parenti, salvo sempre il consenso dell'interessato;
c) per documentata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole della convivenza;
d) per i casi e con le modalità indicate nel precedente art. 4 del presente regolamento;
e) nel caso di insolvenza dell’ospite o dei familiari civilmente obbligati rispetto la retta mensile, qualora il credito non risulti ricuperabile o la situazione debitoria permanga per oltre 60 giorni rispetto le scadenze indicate.
La dimissione degli ospiti ,per quanto riguarda i casi di cui ai punti c) , d) ed e) ,è soggetta alla valutazione dell’equipe multidisciplinare interna della struttura ed al coinvolgimento, eventuale, dell’Unità di Valutazione Distrettuale e /o del Servizio Sociale.
Art. 6 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Per le finalità di cui al presente Regolamento e per l'esercizio delle competenze nello stesso previste, viene istituita una commissione interna alla Casa Albergo definita " equipe multidisciplinare " composta dal Direttore della struttura, l'assistente sanitaria, un'infermiera professionale, un'operatrice socio-assistenziale e l'eventuale medico convenzionato con il Comune ed operante nella struttura.
La commissione inoltre concorre alla determinazione della retta di degenza per ospiti parzialmente autosufficenti, valutando la situazione di semi autosufficienza dell'anziano ospite ed adottando a tal fine quale griglia obiettiva di valutazione quella usata dalla regione Autonoma
F.V.G. per l'assegnazione dell'invalidità civile.
All’equipe sono attribuiti compiti di monitoraggio delle situazioni dei singoli ospiti, di andamento del piano di attività, funzioni di valutazione e pareri, in relazione a quanto indicato nel presente regolamento, in particolare sulle ammissioni e dimissioni degli ospiti, sui piani assistenziali individuali, sui piani di lavoro e turnazioni, sulla qualità dell’apporto del personale, sulle collaborazioni con i gruppi di volontariato, sulla definizione e raggiungimento degli obiettivi del servizio e, in generale, sull’organizzazione e verifica periodica dell’andamento del servizio stesso.
Art. 7 PRESTAZIONI E SERVIZI
La struttura residenziale offre ai propri ospiti le prestazioni e servizi indicati ed in sintonia con le finalità espresse all’articolo 1 del presente regolamento.
Il Comune risponde nei confronti degli ospiti esclusivamente per quanto riguarda l’intervento effettuato attraverso il servizio residenziale.
L’accoglimento nelle strutture residenziali implica l’impegno dell’ospitalità, del vitto e dei servizi previsti in base al presente regolamento.
Ogni responsabilità al di fuori del servizio e della prestazione effettuata, ovvero le prestazioni non previste o non programmate per ogni ospite auto o non autosufficiente, sono da ritenersi a carico delle persone civilmente obbligate per Legge in base al Codice Civile (dall’art. 433 all’art. 448).
In ogni caso i familiari civilmente obbligati si impegnano a garantire un adeguato sostegno al loro congiunto visitandolo periodicamente e garantendo in particolare la loro presenza nei momenti comunitari di maggiore rilevanza e nell’accompagnamento durante visite medico specialistiche esterne.
La Struttura Protetta, sulla base delle linee d’indirizzo del programma terapeutico predisposto in sede di U.V.D., si impegna a redigere ed attuare per gli ospiti non autosufficienti, un piano socio assistenziale sanitario individualizzato (P.A.I.), in sede di èquipe multidisciplinare interna, in stretto raccordo con l’ospite, i familiari, il medico di medicina generale dell'ospite.
Il P.A.I. assicura un progetto, con obiettivi ed indicatori definiti nel tempo e verificabili, per assicurare il recupero od il mantenimento funzionale, la promozione sociale dell'assistito, il contrasto di processi involutivi in atto nonché il mantenimento delle relazioni familiari, sociali ed ambientali dell'ospite.
I casi complessi con un'evoluzione importante del quadro clinico assistenziale evidenziato dall’èquipe multidisciplinare interna della struttura protetta, accertato dal medico di medicina generale per quanto di competenza sanitaria, sia nei termini di aggravamento, sia per coloro per i quali sia ipotizzabile una dimissione, vanno segnalati all' U.V.D. .
L’U.V.D., convocata per l'eventuale verifica e modifica delle linee d’indirizzo del programma terapeutico può vagliare l’eventualità dell’avvio ad altra struttura residenziale con adeguate risorse di servizio o ai servizi sociali e domiciliari territoriali per il rientro protetto a domicilio. “
a ) SERVIZI DIVERSI EROGATI
L'accoglimento comporta la sistemazione in stanze con uno o due posti letto in relazione alla disponibilità della camera ed alle caratteristiche del nuovo ospite.
Il trattamento alimentare risponde per qualità e quantità alle esigenze dietetiche dell’età avanzata e tiene conto delle diverse abitudini alimentari degli ospiti. Il menu giornaliero è predisposto dalla Direzione in collaborazione e con la consulenza di un medico, tenuto conto delle patologie esistenti fra gli ospiti della struttura residenziale.
La struttura residenziale mette a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba, lavanderia interna ed esterna - senza responsabilità per i capi affidati -, eventuale rammendo e stireria, che cura i cambi della biancheria personale, da bagno e da letto.
E' consentito all'ospite il lavaggio in proprio, in quantità limitate, della propria biancheria, esclusivamente negli spazi di lavaggio ed asciugatura a ciò destinati dalla Direzione.
La struttura residenziale, in relazione alle esigenze, può istituire appositi servizi per la cura della persona: barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure, ed altri, con totale o parziale assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio ed eventuale concorso degli ospiti.
Tali servizi possono essere oggetto di scelta autonoma dell'ospite anche all'esterno della struttura residenziale.
Salvo specifica autorizzazione della Direzione della struttura residenziale, che ne deve accertare qualità e requisiti, ad esclusiva tutela dell’ospite, nessuno è autorizzato ad operare all'interno della struttura residenziale, con servizi integrativi alla persona e non, neppure a livello di volontariato gratuito.
La struttura residenziale non fornisce, in genere, il servizio di trasporto dell’ospite, ma tutela e supporta i casi particolari.
Settimanalmente può essere garantito il servizio per i piccoli acquisti all'esterno: periodicamente, fatta salva la disponibilità di personale, l'eventuale accompagnamento dell'interessato per l'acquisto diretto di capi di vestiario o altro.
Pur attivando ogni mezzo ed attenzione possibili nell'ambito assistenziale e tutelare, non vengono adottate - all'interno della struttura - misure coercitive, contenitive o in ogni modo limitative della libertà personale e pertanto si escludono eventuali responsabilità del Comune attinenti l'allontanamento degli ospiti dalla Casa Albergo nonché danni a persone o a cose connessi o riconducibili all'allontanamento stesso o comunque riconducibili all'assenza di tali misure.
b ) PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO E RIABILITATIVO
L'assistenza sanitaria è garantita dalla presenza del servizio infermieristico, supportato dalla collaborazione del personale socio-assistenziale in servizio. Essa ha come obiettivo la prevenzione del degrado psicofisico degli ospiti oltre che la loro cura e riabilitazione.
La consulenza/responsabilità e supervisione del servizio sanitario è affidata al Servizio Sanitario Regionale attraverso la locale ASS, salvo diversa decisione del Comune gestore della struttura per anziani che può prevedere l’identificazione di un medico incaricato.
Le cure di medicina di base e le prescrizioni di farmaci sono assicurate nei limiti di quanto erogabile dal Servizio Sanitario.
I medici di base scelti dall'ospite hanno libero accesso alla struttura residenziale e devono rendersi disponibili alla visita dei loro pazienti in loco, anche per le sole prescrizioni farmacologiche.
L'ospite ha libera possibilità di scegliere o meno, come medico curante, il medico di base convenzionato con la struttura residenziale. L’ospite può contattare direttamente il proprio medico di medicina generale o segnalare al personale infermieristico e/ o ai familiari la necessità di eventuali visite mediche o altre prestazioni, nonché la necessità di acquisto di farmaci prescritti.
L'assunzione delle terapie farmacologiche può essere curata dalla struttura residenziale stessa, salvo la facoltà, per l'ospite, di scegliere per la gestione autonoma oppure di rifiutare l’assunzione delle terapie proposte, rilasciando in questi ultimi due casi idonea dichiarazione scritta in tal senso, con forma liberatoria per la struttura residenziale. Detta dichiarazione andrà controfirmata, per conoscenza, dai familiari civilmente obbligati.
Gli interventi specialistici e riabilitativi avvengono secondo le modalità determinate da apposita convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari e qualora non erogati in questo regime s’intendono a carico dell’ospite.
E' vietata l'introduzione nella Casa, da parte di ospiti o di terzi, di medicinali non idoneamente prescritti , se non nella forma di cessione gratuita alla struttura residenziale e quindi consegnati al personale sanitario preposto.
Le prestazioni sanitarie garantiscono l'assistenza di base e , con l'utilizzo dei servizi sanitari dell'unita sanitaria locale, la soddisfazione delle esigenze medico-infermieristiche degli ospiti.
In caso di malattia o di cure speciali, l'ospite potrà essere trasferito presso un presidio ospedaliero, a giudizio del medico curante o del personale preposto in caso di urgenza sanitaria.
Al fine di garantire la continuità terapeutica in caso di ricovero ospedaliero dell’ospite, sarà cura del personale della struttura residenziale fornire una scheda informativa al presidio ospedaliero sul trattamento terapeutico in atto .
Il trasporto con ambulanza o altro mezzo eventualmente scelto dall’ospite (in caso di dimissione ospedaliera) diverso dal servizio fornito dalla struttura, s’intende a suo carico.
Art. 8 DIRITTI ED IMPEGNI DELL’OSPITE
Ogni ospite è libero di esprimere la propria personalità e condurre all'interno della Casa il tipo di esistenza a lui più confacente, secondo gli usi e delle abitudini di ognuno, sempre nei limiti e nel rispetto delle esigenze e personalità altrui.
Tutti gli ospiti hanno diritto uguale ad usufruire di tutti gli spazi comuni della struttura residenziale in modo da salvaguardare le esigenze di individualità di ognuno e, nel mentre, favorire la vita di relazione.
A seconda delle proprie preferenze ed attitudini, l'ospite potrà essere coinvolto in attività di collaborazione ed esecuzione di lavori attinenti la vita comunitaria, quali cucina, giardinaggio o qualsiasi altra attività che l'ospite possa desiderare e che sia utile alla comunità.
Gli ospiti possono portare e trattenere nella Casa gli oggetti personali che desiderano, sempre che gli stessi non sono d'ingombro o di disturbo alla convivenza.
L'orario che gli ospiti devono rispettare viene stabilito tenendo conto delle loro esigenze, e, nei limite del possibile, dei bisogni di ognuno, oltre che delle problematiche generali a carattere funzionale-organizzativo.
Gli ospiti sono tenuti a comunicare preventivamente al personale in servizio le eventuali assenze nel momento dei pasti, le assenze per uno o più notti dalla struttura residenziale stessa, i casi di rientro serale dopo le 21.00.
Le visite sono libere, tranne nei momenti del pasto.
L'accesso dei visitatori alle camere è libero, salvo la necessaria presenza dell'ospite o del personale e dell'assenso di almeno un altro ospite nel caso di camera a più letti.
Non sono ammesse le visite, salvo particolari autorizzazioni della Direzione, di rappresentanti e venditori in genere, e propagandisti.
La camera va mantenuta, anche a cura dell'ospite, nelle migliori e più decorose condizioni possibili.
Può essere personalizzata con quadri ed oggetti d'arredo personali e l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e telefonici, salvo autorizzazione della Direzione della struttura residenziale ed il consenso del/degli altri ospiti nel caso di camera a più letti.
L'ospite s'impegna ad osservare le regole di igiene dell'ambiente e a mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate.
E' fatto divieto d'ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite, eccetto le necessità a carattere assistenziale concordate ed autorizzate dalla Direzione.
Gli ospiti possono assentarsi per più giorni, ma devono dare avviso alla Direzione indicando il recapito temporaneo.
Le uscite delle persone non autosufficienti debbono essere autorizzate dalla Direzione ed avvengono sotto esclusiva responsabilità delle persone che s'offrono come accompagnatori.
All’interno delle strutture residenziali è espressamente vietato fumare.
L'introduzione di cibo e generi alimentari da parte degli ospiti o di terzi, va concordata con la Direzione che ne valuta le compatibilità con le esigenze dietetiche dell'ospite. E' vietata, in particolare, l'introduzione di bevande alcoliche.
L'ospite è tenuto ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria dell'istituzione nel rispetto degli altri residenti.
L’ospite e il/ familiare/i civilmente obbligati sono tenuti, all’atto dell’ammissione, a controfirmare, per presa visione ed accettazione, una copia del presente regolamento.
Art. 9 PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'OSPITE
Agli ospiti viene garantita la massima libertà personale, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute, di competenza del medico curante e discusse con la Direzione della struttura.
Il servizio religioso può essere garantito per ogni confessione, ove sia disponibile il celebrante.
Il Comune , in considerazione del fatto che garantisce all'ospite la necessaria assistenza socio-assistenziale, sanitaria ed infermieristica, declina ogni responsabilità per l'assistenza generica ed infermieristica eventualmente praticate agli ospiti da persone non autorizzate dal Direttore.
Nella struttura residenziale, ove possibile, sono garantite soluzioni alternative quali posti- letto per gli ospiti che hanno un bisogno temporaneo da soddisfare e posti - letto per ricoveri brevi a carattere d’urgenza.
Agli ospiti in coppia, ove disponibile, viene garantita la possibilità di usufruire di un'unica
stanza.
L'Amministrazione Comunale e la Direzione della Casa non sono tenuti alla custodia, e
pertanto non rispondono di eventuali smarrimenti o danni alle cose.
Qualora l'ospite voglia affidare la custodia di somme di denaro, valori o preziosi, egli potrà depositare presso la Direzione denari o valori in busta chiusa e sigillata, ricevendone prova di deposito. In caso di morte, le cose ed i valori depositati e quanto altro rinvenuto potranno essere ritirati dai legittimi eredi su presentazione di idoneo atto notarile o notorio.
La cucina è adeguata alle esigenze dell'anziano. Per gli ospiti che abbisognino di diete particolari, per motivi di salute, si provvede , su indicazione del medico, alla somministrazione di adatta dieta.
I pasti vengono normalmente consumati nell'apposita sala da pranzo.
Art. 10 RETTE DI PRESENZA
Le rette di presenza sono stabilite o riconfermate annualmente dal Comune, su proposta della Direzione in sintonia con quanto previsto a livello regolamentare e sono distinte per gli ospiti del Centro Diurno, per gli anziani della Casa autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti nonché per gli anziani ospiti residenti ovvero provenienti da altri Comuni.
Le rette, per la parte non coperta dall’Azienda per i Servizi Sanitari, come previsto da quanto indicato dagli articoli 14 e 16 del Regolamento applicativo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si riferiscono alla partecipazione dell’ospite alle spese generali, gestionali, assistenziali e sanitarie delle strutture residenziali, sulla base del bilancio di previsione del servizio che, con l’obiettivo della condizione di pareggio, tiene anche conto delle entrate, a qualsiasi titolo, quali quelle derivanti da contributi di enti pubblici e privati, donazioni, elargizioni, nonché quelle per la copertura delle spese sanitarie, ecc.
Per gli eventuali ricoverati residenti in altri Comune, il Comune di competenza deve produrre, preliminarmente all'atto di ammissione nella struttura residenziale, regolare atto in base al quale oltre che a prevedere il necessario impegno di spesa e di garanzia per il richiedente il ricovero, autorizza il ricovero stesso assumendosi a proprio carico la contabilità della retta di presenza (eventualmente suddivisa fra ospite, familiari civilmente obbligati e Comune ) e tutti i relativi oneri economici , indipendentemente dal caso che il ricoverando sia in grado o meno di pagare la retta: In assenza di tale atto, il Comune di Monfalcone non accoglie l'ospite a nessun titolo o altra forma privata.
L’ospite e/o i familiari civilmente obbligati sono tenuti ad eseguire il pagamento della retta, secondo gli importi comunicati dal Comune, entro l’ottavo giorno del mese successivo a quello di riferimento presso il Tesoriere del Comune .
Qualora l'ospite lasci la Casa per dimissioni nel corso del mese, gli sarà ridotta la retta dal giorno successivo alla dimissione. Nel caso di assenza per rientro temporaneo in famiglia, ricovero ospedaliero o altro motivo, la retta verrà conteggiata per intero per i primi tre giorni e sarà ridotta al 50% per i giorni successivi.
Tutti gli ospiti per i quali il Comune integra la retta sono di norma obbligati a fornire delega irrevocabile al Direttore della Casa albergo per la riscossione dei ratei di pensione: All'ospite verrà comunque garantita la quota di autosufficienza economica, così come determinata dalla Regione.
Il Comune competente per residenza, è tenuto a versare in un’unica soluzione alla Tesoreria del Comune di Monfalcone (entro e non oltre il trentesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della nota contabile) gli importi completi di retta relativa a tutti gli ospiti di propria competenza.
Gli importi dovuti relativi ad eventuali servizi integrativi, ove previsti, vengono comunicati periodicamente dalla Direzione della struttura al Comune competente e quindi addebitati e saldati.
Il mancato pagamento delle rette mensili comporta l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla legge.
Il Comune competente deve in ogni caso provvedere, a scadenza, al saldo delle rette dovute, riservandosi di agire per le vie legali per il recupero del credito, richiedendo, se del caso, la dimissione dell’ospite, come previsto dal presente regolamento.
La fascia di retta attribuita ad ogni ospite, nei limiti fissati, può subire variazioni in corso d’anno a causa del mutamento dello stato di salute degli stessi (riconoscimento del modificarsi della condizione di autosufficienza).
Richieste di riduzione delle rette per particolari assenze sono valutate dalla Direzione ed eventualmente autorizzate .
Trascorsi sessanta giorni consecutivi dall'inizio dell'assenza, l'ospite non rientrato viene comunque considerato dimissionario ancorché in regola con i pagamenti, salvo che l'assenza non dipenda da ricovero in strutture sanitarie.
I ticket farmaceutici e per prestazioni sanitarie devono essere corrisposti anticipatamente dall'ospite; in caso contrario il servizio non si assume alcuna responsabilità e l’ospite e/o i familiari devono occuparsi direttamente dell’acquisto dei medicinali e del pagamento diretto di ogni spesa sanitaria.
Art.11 PERSONALE
Il personale della struttura residenziale, direttivo, amministrativo, sanitario e socio- assistenziale viene formato e periodicamente aggiornato e riqualificato professionalmente rispetto lo specifico ruolo, mansioni e compiti ricoperti.
Lo standard adottato garantisce le prestazioni previste dalla vigente regolamentazione regionale ed in particolare dal DPGR n. 083/Pres dd. 14,02.1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella struttura residenziale vengono adottati turnazioni e piani di lavoro adeguati al servizio da svolgere ed al bisogno socio-assistenziale degli ospiti accolti.
Tutto il personale è tenuto, nello svolgere la propria attività, ad agire secondo i principi di rispetto ed autodeterminazione dell'ospite e tutto l'operato deve essere in funzione del soddisfacimento dei bisogni dello stesso.
Art. 12 PARTECIPAZIONE, OSPITI E FAMILIARI
Nei programmi di attività va sempre ricercato il coinvolgimento degli ospiti e delle loro famiglie, tenuto conto dell'importanza per l'anziano del mantenimento di un rapporto con il tessuto socio-familiare di appartenenza. I familiari dovranno essere partecipi e coinvolti in tutti gli aspetti riguardanti i loro congiunti oltre che nello scambio delle necessarie informazioni sui piani socio- assistenziale e sanitario nel rispetto dell’attuale normativa sulla “privacy”.
Ove possibile, in certe ricorrenze dell'anno, è auspicabile un temporaneo rientro degli ospiti nei loro ambiti familiari.
Ove sono richieste prestazioni di servizio non fornibili, anche solo temporaneamente, dalla struttura residenziale, i familiari sono tenuti ad intervenire con loro apporto e collaborazione diretti. Il Comune favorisce la formazione di organismi di partecipazione dell'utenza e dei famigliari,
al fine dell'elaborazione degli indirizzi di attività del servizio.
Presso la Casa Albergo è costituito un gruppo di ascolto formato da ospiti ed operatori della struttura e del Centro Diurno con finalità consultive e propositive in merito alle problematiche relative alla vita dell'anziano nella Casa ed alle diverse attività e servizi che nella stessa vengono organizzati e/o garantiti.
L’utilizzo delle sale della Casa Albergo da parte di enti, associazioni ed organismi esterni è sia possibile, sia auspicabile al fine di un contatto diretto con la comunità locale, nei limiti e con le modalità regolate da specifica e distinta regolamentazione in vigore.
Art. 13 VOLONTARIATO
Le strutture residenziali ospitano e valorizzano l'apporto delle associazioni di volontariato e/o di singoli cittadini orientati ad attività volontarie, a carattere sociale, ricreativo, culturale, ambientale, ecc. che intendono offrire il loro apporto nella gestione delle attività di animazione della struttura residenziale, ovvero utilizzare spazi disponibili per attività aperte anche all'esterno, permettendo un collegamento continuo fra gli ospiti e la comunità locale.
Tale apporto deve essere coordinato ed integrato nei programmi che le strutture residenziali intendono realizzare, sulla base di una richiesta formale dell’associazione che intende proporla.
La Direzione intrattiene con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca, al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle richieste ed alle esigenze degli ospiti della Casa.
Si riconosce, inoltre, la possibilità della struttura ad essere accreditata e di presentare progetti di servizio civile secondo quanto previsto ai sensi della Legge n. 64 del 6.03.2001.
Art. 14 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per tutto quanto qui non espressamente previsto è fatto riferimento alla normativa in vigore in campo socio-assistenziale e civilistico, in modo specifico al regolamento regionale per le strutture di accoglimento residenziale. Gli orientamenti di fondo prendono altresì ispirazione dalla carta europea dei diritti degli anziani nelle istituzioni, documento in allegato.