PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER SERVIZI TECNICI E ALLESTIMENTI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2021/2022 CIG 8718558DA7
1. PREMESSE
La presente procedura viene svolta dal Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx in forza di apposita Deliberazione di Giunta Comunale per il funzionamento dell’ Ufficio Unico di Committenza, incardinata nella struttura organizzativa del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
Con determina a contrarre n. 360 del 19.04.2021, il Responsabile del Servizio Cultura del Settore Servizi al Cittadino ha stabilito di concludere un accordo quadro per l’affidamento in appalto, con successivi contratti applicativi, di tutti i servizi e gli allestimenti necessari alla corretta realizzazione degli eventi culturali organizzati dall’Amministrazione comunale nell’anno 2021.
L’accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016.
Con determinazione n. 364 del 20.04.2021 dell’Ufficio Unico di Committenza sono stati approvati gli atti procedurali (bando di gara e modelli a corredo), sulla base di quanto disposto con la sopra citata determina a contrarre.
L’accordo quadro sarà concluso a seguito di procedura aperta (art. 60 del Codice dei Contratti), sulla base del criterio del minor prezzo (art.36, comma 9- bis, del Codice dei contratti).
Ai sensi del’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente bando.
Il luogo di svolgimento dei lavori è il comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx [codice NUTS ITD54] CIG: 8718558DA7.
CPV: 79952000-2: Servizi di organizzazione di eventi.
Il Responsabile del procedimento è sia per le fasi diverse da quelle assegnate alla CUC, sia per le fasi di competenza dell’Ufficio Unico di Committenza è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, l’Ufficio Unico di Committenza di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ (in seguito sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
✓ un personal computer collegato a internet e dotato di un browser;
✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’at. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
✓ la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2. 1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica mediante l’invio dei documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Qualora si riscontrino difformità tra quanto impostato dall’Ufficio Unico di Committenza nella piattaforma SATER e quanto indicato nel presente bando di gara, avrà prevalenza la disciplina indicata in questo documento. A titolo esemplificativo: produzione della documentazione richiesta agli operatori economici, metodo di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte, etc…
2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del SATER s’intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
b) bando GU.RI.;
c) Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER);
d) Allegato 1a - Domanda di partecipazione;
e) Xxxxxxxx 0 - XXXX (xxxxxxxxxx - XX XXXXXXXXX XXX XXXXX);
f) Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo;
g) Allegato 4 – Elaborati tecnici, approvati con determinazione a contrarre n. 360/2021:
• la Relazione generale,
• il Capitolato Speciale d’ Appalto,
• l’Elenco prezzi unitari,
• lo Schema di contratto,
h) Allegato 5-Modello F23;
i) Allegato 6 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, approvato con deliberazione della Giuntacomunale n. 9/2014;
j) Allegato 7 - Schema di contratto discendente applicativo.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ e su SATER.
3.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/
da inoltrare entro le ore 12 del 03/05/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
3.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente bando, tutte le comunicazioni tra l’ Ufficio Unico di Committenza/Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx e gli operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili da, sito:
xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
L’Ufficio Unico di Committenza si riserva di comunicare ulteriori informazioni sul capitolato d’appalto e sui documenti complementari almeno quattro giorni prima del termine di ricezione delle offerte: si invitano, pertanto, gli operatori economici a consultare con costanza il SATER al fine di conseguire tutti gli elementi
utili per la partecipazione e formulazione della propria offerta.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione, con successivi contratti applicativi, di tutti i servizi e allestimenti necessari alla corretta realizzazione degli eventi culturali organizzati dall’Amministrazione comunale per gli anni 2021 e 2022, come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto.
L’importo a base dell’accordo quadro è pari a € 122.950,00 di cui € 1.860,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge, cosi suddiviso:
• Anno 2021 € 73.770,00;
• Anno 2022 € 49.180,00.
Il predetto importo è puramente indicativo giacché il raggiungimento dello stesso è subordinato alle “richieste di intervento” effettivamente emesse. Nel caso al termine della durata del contratto non siano state affidate lavorazioni per una somma pari al suddetto importo, nulla sarà dovuto all’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo del costo del personale per l’esecuzione delle opere previste in appalto e posto a base di gara ammonta a € 48.180,00.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto discendente e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall’accordo quadro.
La stipula dell’accordo quadro consentirà alla stazione appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
I contratti discendenti potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell’accordo quadro, con apposite disposizioni proprie della stazione appaltante.
Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi lavori, pena la risoluzione dell’accordo e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
I termini di esecuzione dei singoli contratti discendenti sarà definita di volta in volta, ma non potranno essere superiori a un anno dal termine di scadenza dell’accordo.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall’accordo quadro.
Alla luce della natura bifasica della procedura nonché della natura di contratto normativo dell’accordo quadro, non è la stipulazione dell’accordo quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti discendenti.
La copertura finanziaria degli interventi sarà, pertanto, assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli contratti discendenti, che verranno stipulati nel corso della vigenza dell’accordo quadro.
Ai sensi art. 51 del D.lgs. 50/2016, i lavori non risultano suscettibili di suddivisione in lotti, come da motivazione indicata nella determina a contrarre del Settore tecnico e sviluppo del territorio.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Si veda capitolato speciale.
Si precisa che, qualora l’importo complessivo dei contratti discendenti, raggiunga l’importo dell’accordo quadro prima della scadenza, l’accordo s’intenderà concluso.
Alla scadenza della validità temporale indicata nel capitolato d’appalto, l’accordo quadro s’intenderà concluso indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, che non potrà, quindi, avanzare nessuna pretesa di compensi o indennizzi nel caso in cui, durante la vigenza dell’accordo, non dovesse venir stipulato alcun contratto discendente. Del pari, l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi in cui dovessero essere stipulati contratti discendenti di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto dall’accordo quadro.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 245.900,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto quale elemento idoneo ad attestare la solidità economica del concorrente in rapporto all’entità dell’appalto in oggetto.
Si precisa che per tale requisito, considerata l’emergenza COVID che nel 2020 ha ridotto o sospeso molte attività, tra le quali quelle oggetto di gara, può essere assunto come periodo di riferimento il 2017, 2018, 2019. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
▪ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
▪ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi alla prestazione oggetto di gara di importo complessivo minimo pari a € 122.950,00 IVA esclusa.
Si precisa che per tale requisito, considerata l’emergenza COVID che nel 2020 ha ridotto o sospeso molte attività, tra le quali quelle oggetto di gara, può essere assunto come periodo di riferimento il 2017, 2018, 2019. Il triennio di interesse è 2017/2018/2019, con la precisazione che occorre fare riferimento alla data di stipulazione del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, alla data del relativo verbale.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Si precisa che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”, poiché la prima formula (”servizi analoghi”) implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità richiesta dal disciplinare. La prescrizione del disciplinare in ordine al possesso della capacità tecnica e professionale deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia, comunque, dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto.
c) Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale:
il concorrente deve aver avere avuto un organico medio nell'ultimo triennio di personale addetto a servizi afferenti al settore di attività oggetto del presente appalto pari ad almeno 3 unità.
Si precisa che per tale requisito, considerata l’emergenza COVID che nel 2020 ha ridotto o sospeso molte attività, tra le quali quelle oggetto di gara, può essere assunto come periodo di riferimento il 2017, 2018, 2019. La comprova del requisito è fornita mediante contratti di lavoro individuale.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto a) e l’organico medio annuo c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi di cui al punto b) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10.SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
11. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di euro 2.459,00;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento con versamento presso il Tesoriere comunale – Banco BPM S.p.A. – IT 27 D 05034 66690 00 00 00 00 08 00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
✓ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
✓ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell’ Ufficio Unico di Committenza/Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER:
▪ in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
▪ sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione del’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 10/05/2021.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una
nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere al’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
Il Comune si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dall’ Ufficio Unico di Committenza e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3 , lett. b), del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del temine indicato per la presentazione del’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’ Ufficio Unico di Committenza/il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOPRALLUOGO.
Per questo appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso a procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
▪ l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
▪ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
▪ la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
▪ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria l’ Ufficio Unico di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’ Ufficio Unico di Committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Ufficio Unico di Committenza procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice,è facoltà dell’ Ufficio Unico di Committenza invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Le offerte saranno dichiarate irregolari o inammissibili secondo quanto disposto dall’art. 59, rispettivamente commi 3 e 4, del D.lgs. 50/2016.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/,
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
In caso di concorrente plurisoggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.
La domanda deve essere presentata in bollo, nella misura forfetaria di euro 16,00, attestandone il pagamento attraverso l’utilizzo dell’Allegato - Modello F23, da inserire scansionato nella “busta documentazione”.
Il bollo è dovuto:
• in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
• in caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio;
• in caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L’ Ufficio Unico di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell’atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d’identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del
D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.
Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell’ausiliaria.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:
1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il subappalto può essere previsto nella misura massima dell’importo complessivo del contratto prevista dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il concorrente deve indicare i servizi o le parti di opere che intende subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente bando (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando le parti di interesse.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l ’intera rete partecipa ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui al modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione. In caso di concorrente plurisoggettivo, le dichiarazioni integrative dovranno fare riferimento a ciascun soggetto.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 indica, utilizzando il modello Allegato 4 – Schema dichiarazioni concordato preventivo a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici con l’indicazione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Si precisa che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, sono rese dal legale rappresentante anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, con l’indicazione di eventuali provvedimenti penali o di procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.
Le dichiarazioni integrative dovranno essere presentate:
▪ dall’operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);
▪ dalle consorziate/retisti individuate quali esecutrici, dagli eventuali ausiliari limitatamente alle parti di interesse.
16.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente, oltre al DGUE, all’Allegato 1a - Domanda di partecipazione, all’Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo (se si rientra nella fattispecie), allega sul SATER i seguenti documenti:
▪ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
▪ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
▪ attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando l’Allegato 6 – Modello F23;
▪ documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, produrre copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, è necessario produrre la documentazione richiesta dal presente bando.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), è necessario produrre la procura, secondo quanto disposto dal paragrafo 14.1.
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
▪ copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
▪ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
▪ copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
▪ dichiarazione in cu si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
▪ copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con l’indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
▪ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
▪ dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
▪ copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
▪ dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi del’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno in caso di aggiudicazione, a uniformarsi ala disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi del’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
L’offerta economica da inserire su SATER deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto, da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, è richiesto alle imprese l’obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Relativamente ai costi della manodopera, si precisa che, qualora il concorrente non provveda a fornire detto elemento, l’importo dell’operatore economico s’intende coincidente con quello stimato dalla stazione appaltante; detto importo, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà essere giustificato nell’ambito della verifica complessiva di congruità dell’offerta se necessaria od opportuna.
Relativamente agli oneri aziendali, si precisa che gli oneri di sicurezza “interni” o “aziendali”, la cui quantificazione spetta a ogni concorrente tenuto a indicarli specificamente in sede di offerta, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che riguardano i rischi relativi alla presenza di soggetti estranei chiamati a eseguire il contratto e che sono stati predeterminati dalla stazione appaltante.
Il concorrente avrà cura, pertanto, di compilare l’apposito campo della piattaforma SATER, tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, gli oneri aziendali devono essere indicati dalle imprese anche nel silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta.
Le ditte partecipanti sono responsabili della corretta formulazione dell’offerta sottoposta.
Sarà effettuato il controllo del calcolo dell’offerta economica, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire i servizi, in conformità a quanto indicato nell’offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale, secondo quanto indicato al precedente punto 15.
Ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle deroghe previste dal D.L: 76/2020 convertito in L. 120/2020:
- qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procederà al calcolo della soglia di anomalia con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice.
Ai fini dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, si procederà in applicazione di quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016. Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato sulla base di due decimali.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2- bis e 2-ter del medesimo articolo.
Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo dell’Ufficio Unico di Committenza predisposto seguendo i parametri indicati dall’art. 97 del Codice dei contratti.
Detto foglio di calcolo prevarrà in caso di eventuale difformità rispetto ai calcoli effettuati per il tramite della piattaforma SATER.
In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
Individuata la miglior offerta risultata congrua, non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte. L'aggiudicazione verrà disposta dalla Autorità di Xxxx con apposito successivo atto.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, e comunicato ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto.
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
19. SVOLGIMEN T O OP ERA ZIONI DI GA RA: AP ER TUR A DE LL A B USTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/05/2021 alle ore 10:30 presso gli uffici amministrativi dell’ Ufficio Unico di Committenza – via Circondaria Nord n. 126/b – terzo piano – Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (MO).
I concorrenti - tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta dal SATER - potranno visualizzare l’andamento delle attività di apertura delle buste amministrative ed economiche. Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario accedere alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx, cliccando sul link “Sistema acquisti – SATER” presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra o direttamente dall’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni e di interagire con l’Autorità di gara mediante la funzionalità “Conversazione”.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito del Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno due giorni prima della data fissata.
Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara/Autorità di Xxxx procederà a:
1.verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;
2.sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta; 3.verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
4.attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio (in relazione all'esame della documentazione amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine massimo di dieci giorni per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso);
5.determinare (solo successivamente all'esito del soccorso istruttorio qualora necessario) le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo pec all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER;
6.all’apertura, per tutti i concorrenti ammessi, della busta “offerta economica”, alla verifica del contenuto nonché alla conseguente applicazione del metodo di calcolo dell’anomalia secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice dei contratti;
7.all'individuazione della graduatoria di gara.
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo pec all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ufficio Unico di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle eventuali verifiche in merito alla congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Detto atto verrà pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Bandi di Gara” dedicata alla gara di cui trattasi, e nei termini previsti dalla vigente normativa ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante piattaforma SATER, all’indirizzo pec comunicato in fase di registrazione al SATER.
20. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, se non ci sarà l’applicazione del soccorso istruttorio, il Funzionario incaricato procederà in continuità all’apertura delle offerte economiche.
In caso contrario la data di apertura delle buste economiche sarà comunicata tramite SATER almeno un giorno prima.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La S.A. si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida ammessa.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e provvede a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed a segnalare quali offerte superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice.
Il RUP procede alla verifica dell’anomalia (eventualmente riscontrata) secondo quanto indicato al successivo punto e in ogni caso per tutte le valutazioni in merito alla congruità dell’offerta, previste dal Xxxxxx.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, il RUP procederà comunque alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett.
d) del Codice.
21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP dell’Ufficio Unico di Committenza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ufficio Unico di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’offerente cui l’Ufficio Unico di Committenza ha deciso di aggiudicare il contratto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Ufficio Unico di Committenza, a sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP, prima dell’aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
L’Ufficio Unico di Committenza, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’ Ufficio Unico di Committenza procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’ Ufficio Unico di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4- bis, e 89 e dal’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.
La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto s’intende attuata, a ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Fatto salvo il decorso, laddove applicabile, del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice dei contratti, la stipula dell’accordo quadro avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La stipula dell’accordo quadro consentirà alla stazione appaltante la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”) con l’appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta.
I contratti discendenti potranno essere approvati a partire dalla sottoscrizione dell’accordo quadro, con apposite disposizioni proprie della stazione appaltante.
Dal momento della stipula dei contratti discendenti, l’appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini d’intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento dei relativi servizi, pena la risoluzione dell’Accordo e l’incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.
Non è previsto un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti discendenti, che non dovrà superare il limite precedentemente definito.
I termini di esecuzione dei singoli contratti discendenti sarà definita di volta in volta.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto – redatto in formato elettronico - sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’affidatario, ameno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx il contratto di subappalto, inviandone copia anche all’Amministrazione contraente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima del’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
È, inoltre, fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art 105, comma 7, del Codice.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cui
all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.
22. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’assunzione dell’appalto di cui al presente documento da parte dell’impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L’impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.
In particolare, l’impresa, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente bando. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’impresa circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l’impresa, l’assunzione dell’appalto implica l’adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.
L’impresa dichiara di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI
Organismo: TAR Xxxxxx Xxxxxxx – sez. Bologna
Termini: entro trenta giorni dalla comunicazione/conoscenza dell’atto impugnato.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX), xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 41013.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:
a) svolgimento della procedura aperta
b) conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.
Destinatari dei dati personali
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell’esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
• soggetti terzi fornitori legati al titolare da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//xxx.xxxx.Xxxxxxxxxx.xx).