Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali
Concluso a Ginevra il 27 gennaio 2006
Approvato dall’Assemblea federale il 12 marzo 20071
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 27 aprile 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2011
Le parti contraenti del presente accordo,
a) richiamandosi alla dichiarazione e al programma d’azione concernente l’in- staurazione di un nuovo ordine economico internazionale; al programma inte- grato per i prodotti di base; al nuovo partenariato per lo sviluppo e allo «spirito di São Paulo» e al «consenso di São Paulo», adottati dall’UNCTAD XI;
b) richiamandosi inoltre all’accordo internazionale del 19832 sui legni tropicali e all’accordo internazionale del 19943 sui legni tropicali e riconoscendo il lavoro dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, nonché i risul- tati da essa conseguiti sin dalla sua istituzione, che comprendono una strate- gia volta al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo sostenibile;
c) richiamandosi inoltre alla dichiarazione di Johannesburg e al relativo piano di attuazione adottati nel settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, al Forum delle Nazioni Unite sulle foreste istituito nell’ottobre 2000, all’istituzione connessa del partenariato di collaborazione sulle fore- ste, di cui fa parte l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, non- ché alla dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, alla dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecolo- gicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste, ai capitoli pertinenti dell’agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, alla convenzione qua- dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, alla convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità5 e alla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione6;
RU 2012 551; FF 2007 853
1 RU 2012 549
2 [RU 1991 1827]
3 [RU 1998 1206]
4 RS 0.814.01
5 RS 0.451.43
6 RS 0.451.1
d) riconoscendo che, in base alla Carta delle Nazioni Unite7 e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non cau- sino danni all’ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giu- risdizione nazionale, come indicato nel principio 1 a) della dichiarazione di principio, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecolo- gicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste;
e) riconoscendo l’importanza del legname e del relativo commercio per le eco- nomie dei Paesi produttori di legname;
f) riconoscendo inoltre l’importanza dei molteplici benefici economici, ambientali e sociali derivanti dalle foreste, i quali comprendono il legname e i prodotti forestali diversi dal legname e i servizi ambientali, nel quadro di una gestione sostenibile delle foreste, a livello locale, nazionale e globale nonché il contributo dato dalla gestione sostenibile delle foreste allo svi- luppo sostenibile e alla riduzione della povertà, e al conseguimento di obiet- tivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui quelli contenuti nella dichiarazione del Millennio;
g) riconoscendo inoltre la necessità di promuovere e applicare criteri e indica- tori comparabili alla gestione sostenibile delle foreste, in modo tale che i membri possano usufruire di tali fondamentali strumenti per valutare, con- trollare e promuovere i progressi verso la gestione sostenibile delle loro foreste;
h) tenendo conto del rapporto esistente tra il commercio dei legni tropicali e il mercato internazionale del legno con l’economia globale in senso ampio, nonché dell’esigenza di collocarsi in una prospettiva globale per rendere più trasparente il mercato internazionale del legname,
i) ribadendo il loro impegno ad ottenere quanto prima possibile che le esporta- zioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in modo sostenibile (obiettivo fissato dall’Organizzazione internazionale dei legni tropicali per il 2000) e ricordando l’istituzione del fondo per il parte- nariato di Bali;
j) rammentando l’impegno assunto dai membri consumatori nel gennaio 1994 di conseguire o mantenere una gestione sostenibile delle loro foreste;
k) ricordando che il buon governo, disposizioni chiare in materia di proprietà fondiaria e il coordinamento intersettoriale possono contribuire alla gestione sostenibile delle foreste e alle esportazioni di legname ottenuto legalmente;
l) riconoscendo l’importanza della collaborazione tra i membri, le organizza- zioni internazionali, il settore privato e la società civile, comprese le comu- nità indigene e locali nonché le altre parti interessate a promuovere la gestione sostenibile delle foreste;
7 RS 0.120
m) riconoscendo inoltre l’importanza di tale collaborazione per migliorare l’applicazione della legislazione forestale e promuovere il commercio di legname tagliato legalmente;
n) osservando che il potenziamento della capacità delle comunità indigene e locali che dipendono dalle foreste, nonché dei proprietari o dei gestori delle foreste, può contribuire a conseguire gli obiettivi del presente accordo;
o) sottolineando inoltre la necessità di migliorare il tenore di vita e le condi- zioni di lavoro nell’ambito del settore forestale, tenendo conto dei relativi principi riconosciuti a livello internazionale in materia nonché delle conven- zioni o strumenti pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
p) osservando che, rispetto ai prodotti concorrenti, il legname è una materia prima efficiente dal punto di vista energetico, rinnovabile e ecologica;
q) riconoscendo la necessità di maggiori investimenti nella gestione sostenibile delle foreste, ad esempio reinvestendo le entrate ottenute dalle foreste, tra cui quelle derivanti dal commercio del legname;
r) riconoscendo inoltre l’importanza di integrare nei prezzi di mercato i costi della gestione sostenibile delle foreste;
s) riconoscendo inoltre che, per conseguire gli obiettivi di cui nel presente accordo, sono necessarie risorse finanziarie più cospicue e prevedibili pro- venienti da un’ampia comunità di donatori;
t) sottolineando le esigenze particolari dei paesi produttori di legni tropicali meno sviluppati,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Obiettivi
Art. 1 Obiettivi
L’accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (in appresso denominato «il presente accordo») si prefigge di favorire l’espansione e la diversificazione del commercio internazionale di legni tropicali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e tagliate legalmente e di promuovere la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legni tropicali:
a) offrendo una sede adeguata per la consultazione, la cooperazione internazio- nale e l’elaborazione di politiche tra tutti i membri per quanto riguarda tutti gli aspetti pertinenti dell’economia mondiale del legname;
b) offrendo un forum di consultazione al fine di promuovere pratiche di com- mercio del legname non discriminatorie;
c) contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà;
d) potenziando la capacità dei membri di attuare strategie volte a garantire che le esportazioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;
e) promuovendo una migliore comprensione delle condizioni strutturali dei mercati internazionali, in particolare delle tendenze a lungo termine nel con- sumo e nella produzione, dei fattori che incidono sull’accesso al mercato, delle preferenze dei consumatori e dei prezzi al consumo nonché delle con- dizioni in base alle quali i prezzi riflettono i costi della gestione sostenibile delle foreste;
f) promuovendo e sostenendo la ricerca e lo sviluppo, ai fini di una migliore gestione forestale, di un’ utilizzazione più efficiente del legname e di una maggiore competitività dei prodotti derivati rispetto ad altri materiali, non- ché al fine di potenziare la capacità di conservare e promuovere altri valori forestali nelle foreste tropicali produttrici di legname;
g) sviluppare e agevolare meccanismi volti ad apportare risorse finanziarie nuove e supplementari al fine di garantire l’adeguatezza e la prevedibilità di fondi e di competenze tecniche necessarie per consentire ai membri produt- tori di conseguire gli obiettivi del presente accordo;
h) migliorando le informazioni inerenti al mercato e promuovendo lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legname per garantire una maggiore trasparenza e una migliore informazione sui mercati e sulle rela- tive tendenze, in particolare attraverso la raccolta, la compilazione e la diffu- sione di dati relativi al commercio, in particolare quelli relativi alle specie commercializzate;
i) favorendo un’accentuata trasformazione di legni tropicali provenienti da fonti sostenibili nei paesi membri produttori, al fine di promuoverne l’indu- strializzazione e di accrescerne le possibilità di occupazione e i proventi d’esportazione;
j) incoraggiando i membri a sostenere e a sviluppare attività di rimboschi- mento con legni tropicali nonché il riassestamento e il ripristino dei terreni forestali degradati, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunità locali che dipendono dalle risorse forestali;
k) migliorando la commercializzazione e distribuzione delle esportazioni di legni tropicali e prodotti derivati provenienti da fonti gestite in modo soste- nibile e tagliate legalmente e che vengono commercializzati in modo legale, senza dimenticare la sensibilizzazione dei consumatori;
l) potenziando la capacità dei membri di raccogliere, elaborare e diffondere statistiche relative al loro commercio di legname nonché informazioni sulla gestione sostenibile delle loro foreste tropicali;
m) incoraggiando i membri a elaborare politiche nazionali volte a garantire l’utilizzazione e la conservazione sostenibili delle foreste produttrici di legname, nonché a mantenere l’equilibrio ecologico, nell’ambito del com- mercio dei legni tropicali;
n) potenziando la capacità dei membri di migliorare l’applicazione della legi- slazione forestale e la governance nel settore, sostenendoli nella lotta contro i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legni tropicali;
o) incoraggiando lo scambio di informazioni per una migliore comprensione dei meccanismi volontari, tra cui la certificazione, al fine di promuovere la gestione sostenibile delle foreste tropicali, e appoggiando gli sforzi compiuti dai membri in questo settore;
p) favorendo la disponibilità e il trasferimento di tecnologie nonché la coopera- zione tecnica per conseguire gli obiettivi del presente accordo, anche secondo modalità e condizioni favorevoli e preferenziali da concordare;
q) promuovendo una migliore comprensione del contributo dato dai prodotti forestali diversi dal legname e dai servizi ambientali alla gestione sostenibile delle foreste tropicali, affinché i membri sviluppino strategie a supporto di tale contributo e favorendo a tal fine la cooperazione con pertinenti istitu- zioni e processi;
r) incoraggiando i membri a riconoscere il ruolo delle comunità indigene e locali che dipendono dalle foreste per il conseguimento della gestione soste- nibile delle foreste e a sviluppare strategie per far sì che tali comunità siano in grado di gestire in modo sostenibile le foreste produttrici di legni tropi- cali;
s) individuando e affrontando le questioni nuove ed emergenti in materia.
Capitolo II: Definizioni
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente accordo:
1. per «legni tropicali» si intende il legno tropicale a uso industriale (legno d’opera), cresciuto o prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno. Il termine si applica al legno in tronchi, al legno segato, alle impiallacciature e al legno compensato;
2. la «gestione sostenibile delle foreste» viene intesa secondo i rispettivi docu- menti politici e orientamenti tecnici dell’Organizzazione;
3. per «membro» si intende un governo, la Comunità europea o una organizza- zione intergovernativa di cui all’articolo 5, che abbia acconsentito ad essere vincolato dal presente accordo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
4. per «membro produttore» si intende qualsiasi membro situato tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno dotato di foreste tropicali e/o esporta- tore netto di legni tropicali in termini di volume, purché sia menzionato nell’allegato A e sia parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro non menzionato nell’allegato A, dotato di foreste tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro produttore;
5. per «membro consumatore» si intende qualsiasi membro importatore di legni tropicali menzionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo, oppure qualsiasi membro importatore di legni tropicali non men- zionato nell’allegato B che diventi parte contraente del presente accordo e che il Consiglio, con il benestare di detto membro, dichiari membro consu- matore;
6. per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita a norma dell’articolo 3;
7. per «Consiglio» si intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali, isti- tuito a norma dell’articolo 6;
8. per «voto speciale» si intende un voto che richiede almeno i due terzi dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno il 60 per cento dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, con- teggiati separatamente, purché detti suffragi siano espressi da almeno la metà dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la metà dei mem- bri consumatori presenti e votanti;
9. per «voto a maggioranza semplice ripartita» si intende un voto per il quale si richiede almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri produttori presenti e votanti e almeno la metà più uno dei suffragi espressi dai membri consumatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;
10. per «biennio finanziario» si intende il periodo che va dal 1° gennaio di un dato anno al 31 dicembre dell’anno successivo;
11. per «monete liberamente convertibili» si intendono l’euro, lo yen, la lira sterlina, il franco svizzero, il dollaro statunitense e qualsiasi altra moneta eventualmente designata da un’organizzazione monetaria internazionale competente come mezzo di pagamento di uso corrente nelle transazioni internazionali e diffusamente negoziata nelle principali borse valori;
12. ai fini della ripartizione dei voti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), per «risorse delle foreste tropicali» si intendono popolamenti natu- rali a densità colma e piantagioni forestali, situati tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno.
Capitolo III: Organizzazione e amministrazione
Art. 3 Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale dei legni tropicali
1. L’Organizzazione internazionale dei legni tropicali, istituita mediante l’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua a far applicare le disposizioni del presente accordo e a sorvegliarne il funzionamento.
2. L’Organizzazione esercita le proprie funzioni tramite il Consiglio istituito a norma dell’articolo 6, tramite i comitati e gli altri organi ausiliari di cui all’arti- colo 26, nonché tramite il direttore esecutivo e il personale.
3. La sede dell’Organizzazione è comunque situata sul territorio di un membro.
4. L’Organizzazione ha sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12.
5. Possono essere istituiti uffici regionali dell’Organizzazione se il Consiglio dispone in tal senso con voto speciale in conformità dell’articolo 12.
Art. 4 Membri dell’Organizzazione
Sono istituite due categorie di membri dell’Organizzazione:
a) i membri produttori; e
b) i membri consumatori.
Art. 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Qualsiasi riferimento a «governi» contenuto nel presente accordo vale altresì per la Comunità europea e per altre organizzazioni intergovernative aventi responsabilità analoghe ai fini del negoziato, della conclusione e dell’applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Pertanto, qualsiasi menzione, nel presente accordo, della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione, della notifica di applicazione a titolo provvisorio, oppure dell’adesione, è da considerarsi, nel caso di dette organizzazioni, comprensiva della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione, della notifica di applica- zione a titolo provvisorio o dell’adesione da parte di dette organizzazioni.
2. Nelle votazioni su questioni di loro competenza, la Comunità europea e le altre organizzazioni intergovernative di cui al paragrafo 1 dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai rispettivi Stati membri che sono parti con- traenti dell’accordo a norma dell’articolo 10. In tali casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare singolarmente il diritto di voto.
Capitolo IV: Consiglio internazionale dei legni tropicali
Art. 6 Composizione del Consiglio internazionale dei legni tropicali
1. L’autorità suprema dell’Organizzazione è il Consiglio internazionale dei legni tropicali, costituito da tutti i membri dell’Organizzazione.
2. Xxxxxxx membro è rappresentato in seno al Consiglio da un rappresentante e può designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.
3. Il supplente è autorizzato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest’ultimo o in circostanze speciali.
Art. 7 Poteri e funzioni del Consiglio
Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie a tutte le funzioni necessarie ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente accordo oppure vigila sul loro adempimento. In particolare:
a) il Consiglio adotta, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, le norme e i regolamenti necessari ai fini dell’applicazione del presente accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno, il regolamento finanziario e lo statuto del personale dell’Orga- nizzazione. Il regolamento finanziario disciplina, tra l’altro, le entrate e le uscite di fondi dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18. Il Consiglio può stabilire nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di deliberare su questioni specifiche senza doversi riunire.
b) Il Consiglio adotta le decisioni necessarie ai fini di un efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione.
c) Il Consiglio conserva la documentazione necessaria all’assolvimento delle sue funzioni a norma del presente accordo.
Art. 8 Presidente e vicepresidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ogni anno civile, il presidente ed il vicepresidente, i quali non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri produttori e tra i rappresentanti dei membri consumatori.
3. Le due categorie di membri si alternano annualmente alla presidenza e alla vice- presidenza, sempreché tale alternanza non impedisca la rielezione, in circostanze eccezionali, del presidente o del vicepresidente oppure di ambedue.
4. In caso di assenza temporanea del presidente, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure in caso di assenza dell’uno o dell’altro o di ambedue per il periodo rimanente del mandato, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dei membri produttori e/o tra i rappresentanti dei membri consumatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio oppure per il periodo rimanente del mandato dei predecessori.
Art. 9 Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce di norma in sessione ordinaria almeno una volta l’anno.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta di un membro o del direttore esecutivo, d’intesa con il presidente e il vice- presidente del Consiglio, nonché:
a) della maggioranza dei membri produttori o della maggioranza dei membri consumatori; oppure
b) della maggioranza dei membri.
3. Le sessioni del Consiglio si tengono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consiglio non disponga altrimenti con voto speciale in conformità dell’articolo 12. A questo proposito, il Consiglio si adopera per tenere sessioni alterne all’esterno della sede, di preferenza in un paese produttore.
4. Il Consiglio stabilisce la frequenza e l’ubicazione delle proprie sessioni vegliando che sia assicurata la disponibilità sufficiente di fondi.
5. Il direttore esecutivo comunica ai membri le sessioni e il relativo ordine del giorno con almeno sei settimane di anticipo, salvo in casi urgenti, nei quali il preav- viso viene dato con almeno sette giorni di anticipo.
Art. 10 Ripartizione dei voti
1. I membri produttori dispongono complessivamente di 1000 voti e i membri consumatori dispongono complessivamente di 1000 voti.
2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue:
a) 400 voti sono ripartiti in parti eguali fra le tre regioni produttrici: Africa, Asia-Pacifico e America Latina/Caraibi. I voti assegnati a ciascuna di queste regioni sono quindi ripartiti in parti eguali tra i membri produttori della stessa regione;
b) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori in funzione delle parti rispet- tive di risorse complessive delle foreste tropicali rispetto all’insieme dei membri produttori; nonché
c) 300 voti sono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive esportazioni nette di legni tropicali durante l’ultimo triennio per il quale siano disponibili cifre definitive.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i voti complessivamente assegnati ai membri produttori della regione Africa e calcolati in conformità del paragrafo 2 sono ripartiti in parti eguali fra tutti i membri produttori di detta regione. I voti eventualmente rimanenti sono assegnati ad un membro produttore della regione Africa: il primo voto al membro produttore che detiene il maggior numero di voti calcolati a norma del paragrafo 2, il secondo al membro produttore che occupa il secondo posto per numero di voti, e così di seguito fino a quando siano stati ripartiti tutti i voti rimanenti.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, i voti dei membri consumatori sono ripartiti come segue: ogni membro consumatore dispone di dieci voti di base; i voti rimanenti sono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle rispet- tive importazioni nette di legni tropicali nel corso del periodo di cinque anni che comincia sei anni civili prima della ripartizione dei voti.
5. I voti assegnati a un membro consumatore per un dato biennio non superano il 5 per cento dei voti assegnati allo stesso membro consumatore nel biennio prece- dente. I voti in eccesso sono ridistribuiti tra i membri consumatori proporzional- mente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel corso del periodo di cinque anni che comincia sei anni civili prima della ripartizione dei voti.
6. Se lo ritiene necessario, il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’arti- colo 12, può adeguare la percentuale minima richiesta ai membri consumatori per un voto speciale.
7. All’inizio della prima sessione di ciascun biennio finanziario, il Consiglio proce- de alla ripartizione dei voti in conformità delle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane di applicazione per il periodo rimanente del biennio, salvo quanto disposto dal paragrafo 8.
8. In caso di cambiamenti nella composizione dell’Organizzazione, oppure quando il diritto di voto di un membro è sospeso o ripristinato a norma di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all’interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformità alle disposizioni del presente articolo. Allo stesso momento, il Consiglio fissa altresì la data in cui la nuova ripartizione dei voti diventa applicabile.
9. I voti non possono essere frazionati.
Art. 11 Procedura di voto in seno al Consiglio
1. In sede di votazione, ciascun membro ha diritto di esprimere il numero di voti ad esso assegnato, ma nessun membro ha diritto di dividere i propri voti. Tuttavia, i membri autorizzati ad esprimere dei voti a norma del paragrafo 2 possono esprimerli in senso diverso rispetto ai propri.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro membro produttore, e qualsiasi membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, un altro mem- bro consumatore, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti in qual- siasi riunione del Consiglio.
3. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.
Art. 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio
1. Il Consiglio si adopera affinché tutte le decisioni e raccomandazioni siano adot- tate per consensus.
2. Se il consensus non può essere raggiunto, il Consiglio adotta tutte le decisioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo i casi per cui il presente accordo prevede un voto speciale.
3. Quando un membro si avvale delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, e i suoi voti sono espressi in una riunione del Consiglio, tale membro è considerato come presente e votante ai sensi del paragrafo 1.
Art. 13 Quorum per il Consiglio
1. Per le riunioni del Consiglio il quorum è determinato dalla presenza della mag- gioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che essi detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, nei giorni suc- cessivi della riunione il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all’articolo 4, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali delle rispettive categorie.
3. I membri rappresentati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono considerati presenti.
Art. 14 Direttore esecutivo e personale
1. Con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio nomina il direttore esecutivo.
2. Le modalità e le condizioni inerenti alla nomina del direttore esecutivo sono determinate dal Consiglio.
3. Il direttore esecutivo è il funzionario di grado più elevato dell’Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio dell’amministrazione e del funzionamento del presente accordo in conformità delle decisioni del Consiglio.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dello statuto stabilito dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.
5. Né il direttore esecutivo né alcun membro del personale possono avere interessi finanziari nell’industria o nel commercio di legname, oppure in attività commerciali connesse.
6. Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro o autorità esterna all’Organizzazione. Evitano qualsiasi azione che possa incidere negativamente sul loro status di funzionari internazionali, responsabili unicamente di fronte al Consi- glio. Ciascun membro dell’Organizzazione rispetta il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore esecutivo e degli altri membri del personale, senza cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro responsabilità.
Art. 15 Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni
1. Nel perseguire gli obiettivi dell’accordo, il Consiglio prende tutte le misure opportune per favorire le consultazioni e la cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e altre organizzazioni e istituzioni inter- nazionali e regionali competenti, nonché con il settore privato, le organizzazioni non governative e la società civile.
2. Per quanto possibile, l’Organizzazione si avvale delle strutture, dei servizi e delle competenze delle organizzazioni intergovernative, governative e non governative nonché della società civile e del settore privato, onde evitare una duplicazione degli sforzi intrapresi per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e raffor- zare al contempo la complementarità e l’efficacia delle loro attività.
3. L’Organizzazione si avvale pienamente delle agevolazioni del Fondo comune per i prodotti di base.
Art. 16 Ammissione di osservatori
Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato membro o osservatore delle Nazioni Unite che non è parte contraente del presente accordo, o qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 15 interessata alle attività dell’Organizzazione, ad assistere in veste di osservatori alle sessioni del Consiglio.
Capitolo V: Privilegi e immunità
Art. 17 Privilegi e immunità
1. L’Organizzazione è dotata di personalità giuridica. In particolare, essa può con- trattare, acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante la loro permanenza sul territorio giapponese, continuano ad essere disciplinati dall’accordo di sede tra il governo giapponese e l’Organizzazione internazionale dei legni tropi- cali, firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, tenuto conto degli emendamenti eventual- mente necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.
3. L’Organizzazione può altresì concludere, con uno o più paesi, accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, in merito ai poteri, ai privilegi e alle immu- nità necessari ai fini di una corretta applicazione del presente accordo.
4. Qualora la sede dell’Organizzazione sia trasferita in un altro paese, quest’ultimo concluderà con l’Organizzazione, non appena possibile, un accordo di sede, che dovrà essere approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di tale accordo, l’Organizzazione chiede al nuovo governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l’esenzione fiscale sulle retribuzioni corrisposte dall’Orga- nizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell’Organizzazione.
5. L’accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso tuttavia cessa:
a) in seguito ad accordo tra il governo ospite e l’Organizzazione;
b) se la sede dell’Organizzazione viene trasferita al di fuori del territorio del governo ospite; oppure
c) se l’Organizzazione cessa di esistere.
Capitolo VI: Disposizioni finanziarie
Art. 18 Conti finanziari
1. Sono istituiti:
a) il conto amministrativo, finanziato dai contributi fissati per ciascun membro;
b) il conto speciale e il fondo per il partenariato di Bali, finanziati dai contributi volontari dei membri; nonché
c) qualsiasi altro conto il Consiglio ritenga appropriato e necessario.
2. Il Consiglio definisce, in conformità dell’articolo 7, le norme di gestione finan- ziaria relative alla gestione e all’amministrazione trasparenti dei conto, comprese le norme riguardanti la liquidazione dei conti alla risoluzione o alla scadenza del presente accordo.
3. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dei conti finanziari e riferisce in merito al Consiglio.
Art. 19 Conto amministrativo
1. Le spese di amministrazione inerenti al presente accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui versati dai membri, in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolati in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6.
2. Il conto amministrativo comprende:
a) spese amministrative di base, quali gli stipendi e le indennità, i costi d’impianto e i viaggi di missione; nonché
b) principali costi operativi, quali quelli legati alla comunicazione e sensibiliz- zazione, alle riunioni di esperti indette dal Consiglio e all’elaborazione e pubblicazione di studi e valutazioni ai sensi degli articoli 24, 27 e 28 del pre- sente accordo.
3. Le spese delle delegazioni in seno al Consiglio, ai comitati e a qualsiasi altro organo ausiliario del Consiglio di cui all’articolo 26 sono a carico dei membri inte- ressati. Quando un membro richiede servizi particolari all’Organizzazione, il Consi- glio invita tale membro ad assumerne le spese.
4. Prima della chiusura di ciascun biennio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio del conto amministrativo dell’Organizzazione per il successivo biennio e fissa il contributo di ciascun membro a tale bilancio.
5. I contributi al conto amministrativo per ogni biennio finanziario sono calcolati nel modo seguente:
a) le spese di cui al paragrafo 2, lettera a), sono suddivise equamente tra i membri produttori e i membri consumatori e sono calcolate in base alla pro- porzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri;
b) le spese di cui al paragrafo 2, lettera b), sono suddivise tra i membri in una proporzione del 20 per cento per i membri produttori e dell’80 per cento per i membri consumatori e sono calcolate in base alla proporzione esistente tra il numero di voti di ciascun membro rispetto al totale dei voti dell’insieme dei membri;
c) le spese di cui al paragrafo 2, lettera b), non superano un terzo delle spese di cui al paragrafo 2, lettera a). Il Consiglio può decidere, per consensus, di modificare questo limite in un determinato biennio finanziario;
d) nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 33, il Consiglio può valutare se il conto amministrativo e i conti volontari contribuiscono all’efficace ed efficiente funzionamento dell’Organizzazione; nonché
e) ai fini della determinazione dei contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un deter- minato membro oppure dalla nuova ripartizione dei voti che ne risulta.
6. Il Consiglio fissa il contributo iniziale dei membri che aderiscono all’Organizza- zione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, in funzione del numero di voti assegnati al membro in questione e in funzione della parte non trascorsa del biennio finanziario in corso, pur restando invariati i contributi richiesti agli altri membri per il biennio finanziario in corso.
7. I contributi al conto amministrativo sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio finanziario. I contributi dei membri per il biennio finanziario nel corso del quale essi diventano membri dell’Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.
8. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al conto ammi- nistrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile ai sensi del paragrafo 7, il direttore esecutivo ne sollecita il pagamento al più presto possibile. Se tale membro non ha ancora versato il proprio contributo nei due mesi successivi a tale sollecito, esso è pregato di indicare i motivi per cui non ha potuto effettuare il pagamento. Se il contributo non risulta ancora versato sette mesi dopo la data in cui è esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale del contri- buto, a meno che il Consiglio, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, non decida altrimenti. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo per due anni consecutivi, in considerazione delle norme di cui all’articolo 30, le propo- ste di progetto o di attività preliminari presentate da tale membro non sono ammissi- bili al finanziamento, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1.
9. Se un membro ha versato integralmente il suo contributo al conto amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui esso è esigibile a norma del paragrafo 7, tale membro beneficia di una riduzione del contributo secondo le modalità fissate dal Consiglio nelle norme di gestione finanziaria dell’Organizzazione.
10. Il membro i cui diritti siano stati sospesi in applicazione del paragrafo 8 è comunque tenuto a versare il proprio contributo.
Art. 20 Conto speciale
1. Il conto speciale comprende due sottoconti:
a) il sottoconto «programmi tematici»; nonché
b) il sottoconto «progetti».
2. Le potenziali fonti di finanziamento del conto speciale sono:
a) il Fondo comune per i prodotti di base;
b) le istituzioni finanziarie regionali e internazionali;
c) i contributi volontari dei membri; nonché
d) altre fonti.
3. Il Consiglio stabilisce criteri e procedure per il funzionamento trasparente del conto speciale. Le procedure in questione tengono conto della necessità di una rappresentanza equilibrata tra i membri, compresi i membri contribuenti, nella gestione del sottoconto «programmi tematici» e del sottoconto «progetti».
4. Il sottoconto «programmi tematici» si prefigge di facilitare l’erogazione di con- tributi non stanziati per il finanziamento dei progetti e delle attività preliminari coerenti con i programmi tematici fissati dal Consiglio sulla base della priorità politiche e di progetto individuate in conformità agli articoli 24 e 25.
5. I donatori possono assegnare i loro contributi a specifici programmi tematici o possono chiedere al direttore esecutivo di presentare proposte per l’assegnazione dei loro contributi.
6. Il direttore esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio sulla ripartizione e l’erogazione di fondi nell’ambito del sottoconto «programmi tematici» nonché sull’attuazione, il controllo e la valutazione dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività e sulle esigenze finanziarie per un’attuazione efficace dei programmi tematici.
7. Il sottoconto «progetti» si prefigge di facilitare l’erogazione dei contributi stan- ziati per il finanziamento dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività appro- vati in conformità degli articoli 24 e 25.
8. I contributi stanziati per il sottoconto «progetti» sono utilizzati solo per i progetti preliminari, i progetti e le attività per i quali erano stati previsti, tranne quando il donatore non disponga altrimenti previa consultazione del direttore esecutivo. Dopo il completamento o la conclusione di un progetto preliminare, di un progetto o di un’attività, la destinazione dei fondi rimanenti è determinata dal donatore.
9. Per garantire la necessaria prevedibilità dei fondi per il conto speciale, considera- to il carattere volontario dei contributi, i membri si adoperano per alimentarlo fino ad un livello di risorse sufficiente per l’attuazione completa dei progetti preliminari, dei progetti e delle attività approvati dal Consiglio.
10. Tutti i proventi relativi a specifici progetti preliminari, progetti o attività svolti nell’ambito del sottoconto «progetti» o del sottoconto «programmi tematici» ven- gono iscritti al rispettivo sottoconto. Tutte le spese relative a tali progetti preliminari, progetti o attività, compresi gli emolumenti e le spese di viaggio di consulenti ed esperti, vanno imputate sullo stesso sottoconto.
11. L’appartenenza all’Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i membri quanto agli obblighi inerenti a qualsiasi azione da parte di altri membri o enti in relazione a progetti preliminari, progetti e attività.
12. Il direttore esecutivo fornisce assistenza nello sviluppo di proposte per i progetti preliminari, i progetti e le attività in conformità degli articoli 24 e 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per progetti preliminari, progetti e attività approvati.
Art. 21 Fondo per il partenariato di Bali
1. È istituito un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali che producono legname, destinato ad aiutare i membri produttori a realizzare gli investimenti neces- sari per raggiungere l’obiettivo stabilito all’articolo 1, lettera d), del presente accordo.
2. Costituiscono il Fondo:
a) i contributi dei membri donatori;
b) il 50 per cento dei proventi delle attività relative al conto speciale;
c) le risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l’Organizza- zione può accettare secondo le norme di gestione finanziaria; nonché
d) altre fonti approvate dal Consiglio.
3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preli- minari e progetti che rispondono agli obiettivi enunciati al paragrafo 1 e che sono stati approvati a norma degli articoli 24 e 25.
4. Ai fini dello stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio stabilisce i criteri e le priorità riguardanti l’uso dei fondi, tenendo conto:
a) del bisogno di assistenza da parte dei membri per ottenere che le esporta- zioni di legni tropicali e di prodotti derivati provengano da fonti gestite in maniera sostenibile;
b) delle esigenze dei membri di adottare e gestire validi programmi di conser- vazione delle foreste produttrici di legname; nonché
c) delle esigenze dei membri di attuare programmi sostenibili di gestione fore- stale.
5. Il direttore esecutivo fornisce assistenza nello sviluppo di proposte di progetto in conformità dell’articolo 25 e si adopera per reperire, alle condizioni stabilite dal Consiglio, finanziamenti sufficienti e sicuri per progetti approvati dal Consiglio.
6. I membri si adoperano per alimentare il Fondo per il partenariato di Bali a un livello sufficiente per l’attuazione degli obiettivi del Fondo.
7. Il Consiglio esamina periodicamente l’adeguatezza delle risorse di cui dispone il Fondo e si adopera per ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per conseguire gli obiettivi del Fondo.
Art. 22 Modalità di pagamento
1. I contributi finanziari ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18 sono pagabili in monete liberamente convertibili e non sono soggetti a restrizioni valutarie.
2. Il Consiglio può inoltre decidere di accettare altre forme di contributi ai conti istituiti in conformità dell’articolo 18, tranne il conto amministrativo, come, ad esempio, materiale o personale scientifico e tecnico, al fine di rispondere alle esi- genze dei progetti approvati.
Art. 23 Revisione e pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina revisori indipendenti incaricati di controllare i conti dell’Organizzazione.
2. Il consuntivo dei conti istituiti in conformità dell’articolo 18 controllati dai revi- sori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e, ove necessario, è sottoposto all’approvazione del Consiglio nella sessione successiva. Si
procede quindi alla pubblicazione del prospetto riepilogativo dei conti e del bilancio controllati.
Capitolo VII: Attività operative
Art. 24 Attività di politica generale dell’Organizzazione
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, l’Organizzazione intra- prende in modo integrato attività di politica generale e attività di progetto.
2. Le attività di politica generale dell’Organizzazione dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo per tutti i membri dell’Orga- nizzazione internazionale dei legni tropicali.
3. Il Consiglio elabora periodicamente un piano di azione per orientare le attività di politica generale e individuare le priorità e i programmi tematici di cui all’arti- colo 20, paragrafo 4, del presente accordo. Le priorità individuate nel piano d’azione si riflettono nei programmi di lavoro approvati dal Consiglio. Le attività di politica generale possono includere lo sviluppo e l’elaborazione di orientamenti, manuali, studi, relazioni, strumenti di comunicazione e sensibilizzazione e attività analoghe indicate nel piano d’azione dell’Organizzazione.
Art. 25 Attività di progetto dell’Organizzazione
1. I membri e il direttore esecutivo possono presentare proposte di progetto prelimi- nare o di progetto per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nonché uno o più settori prioritari d’azione o programmi tematici indivi- duati nel piano d’azione approvato dal Consiglio a norma dell’articolo 24.
2. Il Consiglio stabilisce i criteri per l’approvazione di progetti preliminari e di progetti, tenendo conto, tra l’altro, della loro pertinenza rispetto agli obiettivi del presente accordo, dei settori prioritari d’azione o dei programmi tematici, del loro impatto socioambientale, del nesso con programmi e strategie forestali nazionali, del loro rapporto costi-benefici, delle esigenze tecniche e regionali, della necessità di evitare una duplicazione delle iniziative nonché di avvalersi delle esperienze passate.
3. Il Consiglio istituisce il programma e la procedura necessari per la presentazione, la valutazione, l’approvazione e la classificazione in ordine di priorità dei progetti preliminari e dei progetti per i quali si richiede un finanziamento dell’Orga- nizzazione, nonché per la loro esecuzione, per il controllo e per la valutazione.
4. Il direttore esecutivo può sospendere l’erogazione dei fondi dell’Organizzazione per un progetto preliminare o un progetto se tali fondi non sono utilizzati secondo la descrizione del progetto o in casi di frodi, di sprechi, di negligenza o di cattiva gestione. Nella sessione successiva il direttore esecutivo sottopone una relazione all’esame del Consiglio. Il Consiglio adotta le decisioni del caso.
5. Il Consiglio può fissare, sulla base di criteri convenuti, dei limiti al numero di progetti e di progetti preliminari che un membro o il direttore esecutivo possono presentare in un determinato ciclo di progetto. A seguito della relazione del direttore
esecutivo, il Consiglio può adottare le misure del caso, che includono la sospensione o cessazione del suo patrocinio nei confronti di qualsiasi progetto preliminare o progetto.
Art. 26 Comitati e organi ausiliari
1. Ai sensi del presente accordo sono istituiti i seguenti comitati quali organi per- manenti dell’Organizzazione di cui possono far parte tutti i membri:
a) comitato per l’industria forestale;
b) comitato per le questioni economiche, statistiche e i mercati;
c) comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
d) comitato finanziario e amministrativo.
2. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, istituire o sciogliere tutti gli altri comitati e organi ausiliari, laddove opportuno.
3. Il Consiglio stabilisce il funzionamento e il mandato dei comitati e degli altri organi ausiliari. I comitati e gli altri organi ausiliari sono responsabili di fronte al Consiglio e operano sotto la sua autorità.
Capitolo VIII: Statistiche, studi e informazioni
Art. 27 Statistiche, studi e informazioni
1. Il Consiglio autorizza il direttore esecutivo a stabilire e a mantenere stretti rap- porti con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative compe- tenti, al fine di favorire la disponibilità di dati e di informazioni recenti e attendibili, compreso sulla produzione e sul commercio dei legni tropicali, sulle tendenze e sulle disparità tra dati nonché di informazioni relative ai legni non tropicali e alla gestione delle foreste produttrici di legname. L’Organizzazione, in collaborazione con le organizzazioni suddette, raccoglie, classifica, analizza e pubblica le informazioni a suo giudizio necessarie al funzionamento del presente accordo.
2. L’Organizzazione contribuisce alle azioni volte a standardizzare e armonizzare le relazioni internazionali sulle questioni forestali, evitando una sovrapposizione o duplicazione nella raccolta di dati provenienti dalle diverse organizzazioni.
3. I membri comunicano, nei limiti consentiti dalle rispettive leggi nazionali ed entro il termine fissato dal direttore esecutivo, le statistiche e le informazioni sul legname, sul suo commercio e sulle attività intese a favorire una gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname, nonché altre informazioni pertinenti richieste dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce il genere di informazioni da fornire in applica- zione del presente paragrafo e le modalità della loro presentazione.
4. Su richiesta o ove necessario, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di far fronte ai requisiti in materia di statistiche e di relazioni previsti dal presente accordo.
5. Se un membro non ha fornito, per due anni consecutivi, le statistiche e le infor- mazioni previste ai sensi del paragrafo 3 e non ha chiesto assistenza al direttore esecutivo, quest’ultimo chiede delle spiegazioni al membro in questione entro un termine stabilito. Qualora non venga fornita una spiegazione soddisfacente, il Con- siglio adotta tutte le misure del caso.
6. Il Consiglio commissiona periodicamente gli studi che ritiene necessari sulle tendenze e sui problemi a breve e a lungo termine dei mercati internazionali dei legni tropicali nonché sui progressi compiuti in materia di gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname.
Art. 28 Relazione annuale e revisione biennale
1. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sulle sue attività e ogni altra informa- zione che ritenga opportuna.
2. Ogni due anni il Consiglio effettua una revisione e una valutazione:
a) della situazione internazionale del legname; nonché
b) di altri fattori, problemi e sviluppi pertinenti alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
3. La revisione è effettuata sulla base degli elementi seguenti:
a) informazioni comunicate dai membri sulla produzione nazionale, il commer- cio, l’offerta, le scorte, il consumo e i prezzi del legname;
b) altri dati statistici e indicatori specifici forniti dai membri su richiesta del Consiglio;
c) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti verso la gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname;
d) altre informazioni pertinenti ottenute dal Consiglio direttamente o tramite le competenti organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizza- zioni intergovernative, governative o non governative; nonché
e) informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti verso l’introduzione di meccanismi di controllo e di informazione relativi alla raccolta e al com- mercio illegale di legni tropicali e di prodotti forestali diversi dal legname.
4. Il Consiglio incoraggia lo scambio di vedute tra i paesi membri sui seguenti temi:
a) la situazione relativa alla gestione sostenibile delle foreste produttrici di legname e a temi attinenti nei paesi membri; nonché
b) i flussi di risorse e le esigenze riguardanti gli obiettivi, i criteri e gli orienta- menti fissati dall’Organizzazione.
5. Su richiesta, il Consiglio si impegna a rafforzare la capacità tecnica dei paesi membri, in particolare di quelli in via di sviluppo, di ottenere i dati necessari ad una diffusione equa delle informazioni, soprattutto mettendo a disposizione dei membri risorse per la formazione e agevolazioni.
6. I risultati della revisione sono esposti nei relativi verbali delle sessioni del Consi- glio.
Capitolo IX: Disposizioni varie
Art. 29 Obblighi generali dei membri
1. Durante il periodo di applicazione del presente accordo, i membri si adoperano e cooperano al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi da esso previsti e di evitare qualsiasi azione incompatibile con esso.
2. I membri si impegnano ad accettare e applicare le decisioni prese dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente accordo e si astengono dall’applicare provvedi- menti il cui effetto sarebbe di limitare o neutralizzare tali decisioni.
Art. 30 Esonero dagli obblighi
1. In caso di situazioni eccezionali o motivi di forza maggiore non espressamente previsti dal presente accordo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente accordo qualora detto membro fornisca motivazioni convincenti a giustificazione del man- cato rispetto dell’obbligo in questione.
2. Il Consiglio, qualora conceda un esonero a un membro a norma del paragrafo 1, ne precisa esplicitamente le modalità, le condizioni, la durata e i motivi di detto esonero.
Art. 31 Ricorsi e controversie
Xxxxxxxxx membro può sottoporre al Consiglio eventuali ricorsi contro altri membri per inadempimento degli obblighi previsti dal presente accordo o controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. In deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le decisioni del Consiglio su queste materie sono adottate per consensus e sono definitive e vincolanti.
Art. 32 Misure differenziate e correttive e misure speciali
1. I membri in via di sviluppo consumatori i cui interessi siano pregiudicati per effetto di misure prese in applicazione del presente accordo possono chiedere al Consiglio l’adozione di adeguate misure differenziate e correttive. Il Consiglio può prendere adeguate misure in conformità della sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV), della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
2. I membri che rientrano nella categoria dei paesi meno sviluppati secondo la definizione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali in conformità della sezione III, paragrafo 4, della risoluzione 93 (IV) e dei paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del programma d’azione per gli anni ʽ90 in favore dei Paesi meno sviluppati.
Art. 33 Riesame
Il Consiglio riesamina l’attuazione del presente accordo, nonché degli obiettivi e dei meccanismi finanziari, dopo cinque anni dall’entrata in vigore.
Art. 34 Non discriminazione
Nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limi- tare o proibire il commercio internazionale del legno e dei prodotti da esso derivati, in particolare le importazioni e l’utilizzazione del legno e dei prodotti da esso deri- vati.
Capitolo X: Disposizioni finali
Art. 35 Depositario
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente accordo.
Art. 36 Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente accordo può essere firmato dai governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a partire dal 3 aprile 2006 fino al mese successivo alla data della sua entrata in vigore.
2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 può:
a) al momento della firma del presente accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente accordo (firma definitiva); oppure
b) dopo aver firmato il presente accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo attraverso il deposito del relativo strumento presso il depositario.
3. Al momento della firma e della ratifica, dell’accettazione, approvazione, adesione o applicazione provvisoria, la Comunità europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 5, paragrafo 1, depositano una dichiarazione rilasciata dall’autorità dell’organizzazione ivi preposta specificante il loro ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dal presente accordo, e infor- mano il depositario di ogni eventuale cambiamento significativo in materia. Se tale organizzazione dichiara la competenza esclusiva in tutte le materie disciplinate dal presente accordo, gli Stati membri di tale organizzazione non agiscono secondo le disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, e agli articoli 37 e 38, o agiscono secondo le disposizioni di cui all’articolo 41 o revocano la notifica di applicazione provvisoria di cui all’articolo 38.
Art. 37 Adesione
1. I governi possono aderire al presente accordo alle condizioni fissate dal Consi- glio, comprendenti un termine ultimo per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio comunica tali condizioni al depositario. Il Consiglio può tuttavia conce- dere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato.
2. L’adesione avviene mediante deposito dello strumento d’adesione presso il depositario.
Art. 38 Notifica di applicazione provvisoria
I governi firmatari che intendano ratificare, accettare o approvare il presente accor- do, come pure i governi per i quali il Consiglio abbia fissato le condizioni di ade- sione, ma che non siano ancora in grado di depositare il proprio strumento, possono, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio in conformità delle loro leggi e normative nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore in conformità dell’articolo 39 oppure, qualora sia già in vigore, a partire da una data determinata.
Art. 39 Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 2008 o ad una data successiva se dodici governi di paesi produttori detentori di almeno il 60 per cento del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo e dieci governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresentano il 60 per cento del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratifi- cato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, o dell’arti- colo 37.
2. Se il presente accordo non entra in vigore a titolo definitivo il 1° febbraio 2008, esso entra in vigore a titolo provvisorio alla stessa data o ad una data successiva nei sei mesi che seguono se dieci governi di paesi produttori, detentori di almeno il 50 per cento del totale dei voti assegnati in conformità dell’allegato A del presente accordo, e sette governi di paesi consumatori elencati nell’allegato B che rappresen- tano il 50 per cento del volume globale di importazioni di legni tropicali nell’anno di riferimento 2005 hanno firmato definitivamente il presente accordo o lo hanno ratificato, accettato o approvato, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni per l’entrata in vigore previste ai paragrafi 1 o 2 non sono soddi- sfatte entro il 1° settembre 2008, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita i governi che hanno firmato definitivamente il presente accordo oppure l’hanno ratificato, accettato o approvato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, oppure hanno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi quanto prima per decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte. I governi che decidono di far entrare in vigore il presente accordo a titolo
provvisorio nei loro reciproci rapporti possono riunirsi di tanto in tanto per riconsi- derare la situazione e decidere se il presente accordo debba entrare in vigore a titolo definitivo.
4. Per qualsiasi governo che non abbia notificato al depositario, in conformità dell’articolo 38, che esso applicherà il presente accordo a titolo provvisorio e che depositi il proprio strumento di ratifica, di approvazione o di adesione dopo l’entrata in vigore del presente accordo, quest’ultimo entra in vigore alla data di detto depo- sito.
5. Il direttore esecutivo dell’Organizzazione convoca il Consiglio nel più breve tempo possibile dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
Art. 40 Modifiche
1. Il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, raccomandare ai membri una modifica del presente accordo.
2. Il Consiglio fissa la data entro la quale i membri notificano al depositario la loro accettazione della modifica.
3. La modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifi- che di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri produttori e almeno il 75 per cento dei voti dei membri produttori, come pure le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno i due terzi dei membri consumatori e almeno il 75 per cento dei voti dei membri consumatori.
4. Successivamente all’informazione del depositario al Consiglio del fatto che le condizioni richieste per l’entrata in vigore della modifica sono state soddisfatte, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 relative alla data fissata dal Consiglio, qualsiasi membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione della modifica, a condizione che detta notifica sia fatta prima dell’entrata in vigore della modifica.
5. Il membro che non abbia notificato l’accettazione di una modifica entro la data d’entrata in vigore della stessa cessa di far parte del presente accordo a partire da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non avere potuto accettare la modifica nei tempi previsti a causa di difficoltà che hanno ostacolato l’assolvi- mento della procedura costituzionale e istituzionale, e a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. Il membro in que- stione non è vincolato dalla modifica fin quando non ne avrà notificata l’accetta- zione.
6. Qualora le condizioni richieste per l’entrata in vigore della modifica non siano soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 si consi- dera che la modifica è stata ritirata.
Art. 41 Denuncia
1. Un membro può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore dello stesso, mediante una notifica scritta al depositario. Il mem- bro comunica al tempo stesso al Consiglio la propria denuncia.
2. La denuncia ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.
3. La denuncia non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti ai sensi del presente accordo nei confronti dell’Organizzazione.
Art. 42 Esclusione
Ove il Consiglio ritenga che un membro non adempia agli obblighi ad esso incom- benti in forza del presente accordo e concluda inoltre che tale inadempimento intral- ci seriamente il funzionamento dello stesso, esso può, con voto speciale in confor- mità dell’articolo 12, escludere tale membro dal presente accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente accordo sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio.
Art. 43 Liquidazione dei conti dei membri nei casi di denuncia, esclusione o mancata accettazione di una modifica
1. Il Consiglio provvede alla liquidazione dei conti di un membro che cessi di far parte del presente accordo a motivo:
a) della mancata accettazione di una modifica al presente accordo a norma dell’articolo 40;
b) della denuncia del presente accordo a norma dell’articolo 41; oppure
c) dell’esclusione dal presente accordo a norma dell’articolo 42.
2. Il Consiglio conserva tutti i contributi versati sui conti finanziari istituiti in con- formità dell’articolo 18 da un membro che cessi di far parte del presente accordo.
3. Il membro che non faccia più parte del presente accordo non può avanzare diritti sul ricavo della liquidazione dell’Organizzazione, né su altri averi della stessa. Analogamente, ad esso non può essere imputata alcuna quota dell’eventuale passivo dell’Organizzazione alla risoluzione del presente accordo.
Art. 44 Durata, proroga e risoluzione
1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore8, a meno che il Consiglio non decida, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogarlo, di rinegoziarlo o di risolverlo in confor- mità delle disposizioni del presente articolo.
2. Il Consiglio può decidere, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, di prorogare il presente accordo per due periodi, di cui un periodo iniziale di cinque anni e un periodo aggiuntivo di tre anni
3. Se, prima della scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo 1 o prima della scadenza del periodo di proroga di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, un nuovo accordo, inteso a sostituire il presente accordo, è stato negoziato ma non è
8 Con Dec. 4 (LVII), adottata il 3 dic. 2021 in occasione della sua cinquantasettesima sessione, il Consiglio internazionale dei legni tropicali ha deciso, in applicazione del para. 2, di prorogare l’Acc. fino al 6 dic. 2026 (RU 2022 31).
ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, prorogare il presente accordo fino all’entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.
4. Se il nuovo accordo è negoziato ed entra in vigore mentre il presente accordo è in corso di proroga in virtù dei paragrafi 2 o 3, il presente accordo, quale è stato proro- gato, cessa di avere effetto nel momento in cui entra in vigore il nuovo accordo.
5. In qualsiasi momento il Consiglio può, con voto speciale in conformità dell’articolo 12, decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.
6. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell’Organizzazione, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le decisioni pertinenti da prendere con voto speciale in conformità dell’articolo 12, il Consiglio conserva, durante detto periodo, i poteri e le funzioni necessari allo scopo.
7. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.
Art. 45 Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.
Art. 46 Disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente accordo sostituisce l’accordo internazionale del 1994 sui legni tropi- cali.
2. Tutte le disposizioni prese, in virtù dell’accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e/o dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, dall’Organizza- zione o da uno dei suoi organi o in loro nome, le quali sono di applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo e per le quali non è specificamente prevista la scadenza a tale data, continuano ad applicarsi, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.
Fatto a Ginevra, il ventisette gennaio duemilasei. I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno tutti egualmente fede.
(Seguono le firme)
Elenco dei governi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere
all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri produttori definiti all’articolo 2 (Definizioni) e ripartizione indicativa dei voti a norma dell’articolo 10 (Ripartizione dei voti)
Membri | Totale dei voti |
Africa | 249 |
Angola | 18 |
Benin | 17 |
Camerun* | 18 |
Costa d’Avorio* | 18 |
Repubblica democratica del Congo* | 18 |
Gabon* | 18 |
Ghana* | 18 |
Liberia* | 18 |
Madagascar | 18 |
Nigeria* | 18 |
Repubblica centrafricana* | 18 |
Repubblica del Congo* | 18 |
Ruanda | 17 |
Togo* | 17 |
Asia-Pacifico | 389 |
Cambogia* | 15 |
Figi* | 14 |
Filippine* | 14 |
India* | 22 |
Indonesia* | 131 |
Malaysia* | 105 |
Myanmar* | 33 |
Papua Nuova Guinea* | 25 |
Thailandia* | 16 |
Vanuatu* | 14 |
Membri | Totale dei voti |
America Latina/Caraibi | 362 |
Barbados | 7 |
Bolivia* | 19 |
Brasile* | 157 |
Colombia* | 19 |
Costa Rica | 7 |
Ecuador* | 11 |
Guatemala* | 8 |
Guyana* | 12 |
Haiti | 7 |
Honduras* | 8 |
Messico* | 15 |
Nicaragua | 8 |
Panama* | 8 |
Paraguay | 10 |
Perù* | 24 |
Repubblica dominicana | 7 |
Suriname* | 10 |
Trinidad e Tobago* | 7 |
Venezuela* | 18 |
Totale | 1000 |
* Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali |
Elenco dei governi partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere
all’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali in quanto potenziali membri consumatori di cui all’articolo 2 (Definizioni)
Albania Algeria Australia* Canada* Cina*
Comunità europea* Austria* Belgio* Repubblica ceca Estonia Finlandia* Francia* Germania* Grecia* Irlanda*
Italia* Lituania Lussemburgo* Paesi Bassi* Polonia Portogallo*
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord* Slovacchia
Spagna* Svezia*
Egitto*
Giamahiria araba libica Giappone*
Iran (Repubblica Islamica dell’) Iraq
Lesotho Marocco Nepal*
Nuova Zelanda*
Norvegia* Repubblica di Xxxxx* Svizzera*
Stati Uniti d’America*
* Membro dell’accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali
Campo d’applicazione il 20 gennaio 20229
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
Albania | 26 ottobre | 2011 F | 7 dicembre | 2011 |
Australia | 24 settembre | 2008 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxx | 28 luglio | 2015 | 28 luglio | 2015 |
Benin | 7 dicembre | 2011 F | 7 dicembre | 2011 |
Brasile | 18 ottobre | 2013 | 18 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxx | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Cambogia | 15 luglio | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Camerun | 21 agosto | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Ceca, Repubblica | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Centrafricana, Repubblica | 4 novembre | 2014 | 4 novembre | 2014 |
Cina a | 14 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Macao | 14 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Cipro | 9 luglio | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Colombia | 15 marzo | 2013 | 15 marzo | 2013 |
Congo (Brazzaville) | 2 dicembre | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Congo (Kinshasa) | 21 luglio | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Xxxxx (Sud) | 3 febbraio | 2009 F | 7 dicembre | 2011 |
Costa d’Avorio | 31 ottobre | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Costa Rica | 1° novembre | 2013 A | 1° novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 28 aprile | 2015 A | 28 aprile | 2015 |
Danimarca b | 18 novembre | 2009 F | 7 dicembre | 2011 |
Ecuador | 5 novembre | 2008 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 9 agosto | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
Figi | 23 aprile | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Filippine | 8 luglio | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Finlandia | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Francia | 7 aprile | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Gabon | 11 novembre | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Germania | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Ghana | 7 ottobre | 2008 F | 7 dicembre | 2011 |
Giappone | 31 agosto | 2007 | 7 dicembre | 2011 |
Grecia | 21 ottobre | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
9 RU 2012 551; 2013 1301; 2014 4433, 2018 859; 2022 32.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente:
xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore |
Guatemala | 3 febbraio | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
Guyana | 2 dicembre | 2008 F | 7 dicembre | 2011 |
Xxxxxxxx | 00 xxxxxxxx | 0000 | 0 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 25 luglio | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Indonesia | 31 marzo | 2009 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Italia | 23 settembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Lettonia | 15 dicembre | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Liberia | 3 novembre | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Lituania | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 7 luglio | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Madagascar | 27 ottobre | 2016 | 27 ottobre | 2016 |
Malaysia | 28 settembre | 2007 | 7 dicembre | 2011 |
Mali | 25 ottobre | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Malta | 18 novembre | 2010 F | 7 dicembre | 2011 |
Messico | 6 marzo | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Mozambico | 5 novembre | 2012 A | 5 novembre | 2012 |
Myanmar | 12 settembre | 2011 | 7 dicembre | 2011 |
Norvegia | 3 settembre | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Nuova Xxxxxxx x | 00 xxxxxxx | 0000 | 0 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxx Xxxxx d | 30 settembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Panama | 14 febbraio | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Papua Nuova Guinea | 16 dicembre | 2010 | 7 dicembre | 2011 |
Perù | 16 giugno | 2010 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 5 novembre | 2010 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Regno Unito | 5 marzo | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Romania | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Slovacchia | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Spagna | 17 dicembre | 2009 | 7 dicembre | 2011 |
Stati Uniti | 27 aprile | 2007 F | 7 dicembre | 2011 |
Suriname | 28 febbraio | 2014 A | 28 febbraio | 2014 |
Svezia | 28 ottobre | 2008 | 7 dicembre | 2011 |
Svizzera | 27 aprile | 2007 | 7 dicembre | 2011 |
Thailandia | 1° settembre | 2015 A | 1° settembre | 2015 |
Trinidad e Tobago | 5 novembre | 2012 A | 5 gennaio | 2012 |
Ungheria | 28 marzo | 2012 | 28 marzo | 2012 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore |
Unione europea* | 28 marzo | 2012 | 28 marzo | 2012 |
Venezuela | 10 ottobre | 2018 A | 10 ottobre | 2018 |
Vietnam | 10 aprile | 2014 A | 10 aprile | 2014 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. | ||||
a L’Acc. non vale per Hong Kong. | ||||
b L’Acc. non vale per le isole Faeroe e per la Groenlandia. | ||||
c L’Acc. non vale per Tokelau. | ||||
d Per il Regno in Europa. |