COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “XXXXX XXXXX” – PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG 7937369C19
CIG: 7937369C19
PROGETTO DI SERVIZIO
ALLEGATI C - D
ai sensi dell’Art 23 comma 14 e 15 dlgs 50/2016
C – SCHEMA DI CONTRATTO
D – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Sommario
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Articolo 2: Valore della concessione 6
Articolo 3: Durata della concessione 7
Articolo 5: Corrispettivi - pagamenti – adeguamento prezzi 7
Articolo 6: Fatturazione e pagamenti 9
Articolo 7: Garanzia definitiva 9
Articolo 8: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione 10
Articolo 9: Verifica di conformità 10
Articolo 10: Inadempienze e penalità 10
Articolo 12: Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi 13
TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI 13
Articolo 13: Opzioni di modifica 13
Articolo 14: Obblighi del concessionario 14
Articolo 15: Obblighi in materia di personale – clausola sociale 16
Articolo 16: Nomina del concessionario responsabile del trattamento art. 28 GDPR 16
TITOLO III - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19
Articolo 17: Risoluzione di diritto del contratto 19
Articolo 18: Responsabile del Concessionario per danni 20
Articolo 19: Coperture assicurative 21
Articolo 20: Contenzioso con l'utenza 21
Articolo 21: Domicilio legale 22
Articolo 22: Norme applicabili e foro competente 22
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 22
Articolo 23: Spese contrattuali 22
Articolo 24: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 23
Articolo 25: Allegati al contratto 24
D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 25
TITOLO I - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 25
Articolo 1: Finalità del servizio 25
Articolo 2: Organizzazione e funzionamento del servizio 25
Articolo 3: Gestione del servizio 25
Articolo 4: Modalità operative 26
Articolo 5: Carta dei servizi 27
Articolo 7: Servizi aggiuntivi 27
Articolo 8: Pre-Post scuola per l’utenza della scuola primaria 27
Articolo 9 : Interruzione del servizio 29
Articolo 10: Utilizzo dell’immobile 29
TITOLO II - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO 30
Articolo 11: Oneri a carico del Comune 30
Articolo 12: Oneri a carico del Concessionario 31
Articolo 13: Servizio di pulizia e riordino dei locali 33
Articolo 14: Smaltimento rifiuti 33
Articolo 15: Derattizzazione e disinfestazione 33
Articolo 16: Relazione sull’andamento del servizio 34
TITOLO III - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE 34
Articolo 17: Personale in servizio 34
Articolo 18: Consistenza dell’organico 35
Articolo 19: Personale educativo 36
Articolo 20: Altro personale 37
Articolo 21: Clausola di gradimento 38
TITOLO IV - LINEE ED INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO 39
Articolo 22: Progetto educativo 39
Articolo 23: Orientamento per l’elaborazione del progetto 39
Articolo 24: Rapporti con le famiglie 40
TITOLO V - CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 40
Articolo 25: verifica qualità di gestione 40
Articolo 26: Diritto di controllo da parte dell’amministrazione comunale 41
PROGETTO DI SERVIZIO
C- SCHEMA DI CONTRATTO
PARTE - I
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “XXXXX XXXXX”. PERIODO DAL 01.09.2019 al 31.08.2022. CIG .
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì del mese di in Vedano al Lambro, presso la residenza municipale del Comune di Vedano al Lambro, in Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0.
Avanti a me , Segretario Generale del Comune di Vedano al Lambro, domiciliato per la carica presso la suddetta “residenza municipale”, autorizzato dalla legge a rogare nella forma pubblico- amministrativa gli atti in cui il Comune di Vedano al Lambro è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia di comune accordo delle Parti,
SONO COMPARSI
- dott. , nato il , Responsabile del del Comune di Vedano al Lambro, d’ora in avanti anche “Comune”, domiciliato per le proprie funzioni presso la suddetta residenza municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune che rappresenta (codice fiscale . 03131650156) ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in forza di Decreto del Sindaco n. . del 2019;
- dott. , nato/a a ( ) il giorno , domiciliato/a per la carica presso la sede ove appresso, identificato mediante documento di identità, il quale interviene al presente atto in qualità di dell’impresa (d’ora in avanti anche Concessionario), con sede in
( ), n. , partita I.V.A, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di n. ;
PREMETTONO CHE
- con determinazione n. del veniva indetta la procedura aperta per l’affidamento in Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Xxxxx Xxxxx” – periodo dal 01.09.2019 al
31.08.2022 cig ai sensi degli artt ai sensi art. 3 comma sss), art. 36 comma 9, e art.60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;
- con la stessa determinazione n. :
1) veniva approvato il progetto per l’affidamento in Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Xxxxx Xxxxx”– periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 cig ;
2) veniva approvata la documentazione di gara per lo svolgimento della procedura aperta sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia;
3) venivano prenotate le risorse necessarie per il finanziamento del servizio a carico del Comune;
- esperita la procedura di gara, con determinazione del veniva approvato il Verbale di gara - Report di procedura ID sedute del unitamente ai verbali delle sedute riservate del e si aggiudicava la procedura aperta per l’affidamento Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “Xxxxx Xxxxx”– periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2022 cig
all’operatore economico di , con decorrenza dal per la durata base di 36 mesi e comunque sino al 31 agosto 2022 - fatte salve le opzioni previste dal contratto - alle condizioni tecnico normative riportate nel Progetto e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario;
- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in al Concessionario;
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data e pertanto alla data sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- la regolarità contributiva del Concessionario è attestata alla data di sottoscrizione del presente contratto dal DURC avente validità fino al protocollo INAIL/INPS ;
- in data il Direttore dell’Esecuzione ha provveduto alla consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 xxx, e del D. M. 49/2018, come da verbale protocollo n ;
- ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 159/2011 in data è stata acquisita informazione con liberatoria antimafia mediante consultazione della B.D.N.A. con cui il Prefetto di ha attestato quanto segue
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell’Asilo nido comunale “Xxxxx Xxxxx” situato in via Italia, 11 – Vedano al Lambro - autorizzazione intestata al Comune di Vedano al Lambro nr. 63 del 15 febbraio 1999.
.
Finalità, modalità organizzative e di svolgimento dei vari servizi, nonché i relativi oneri sono descritti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale allegato e nella documentazione di gara in generale.
Il Concessionario dovrà collaborare con il Comune per il mantenimento dell’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dell’unità di offerta in base alle disposizioni regionali vigenti nel tempo, pena la risoluzione del contratto.
Forma oggetto integrante e sostanziale del contenuto del contratto il contenuto dell’offerta tecnica: Relazione tecnica, presentata dal Concessionario in gara , e allegata al presente contratto.
Fanno parte dell’oggetto del contratto le prestazioni relative alle opzioni di cui all’art. 175 c.1 a) ed
e) e 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016, riportate nel successivo art. , qualora attivate.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella lex specialis di gara, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, alle fonti secondaria , compresi regolamenti e alle linee guida nazionali e regionali vigenti nella materia oggetto del contratto.
Articolo 2: Valore della concessione
Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo per l’attività di gestione dell’asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestire il servizio con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso.
Il valore stimato dell’affidamento in concessione per tre anni della gestione dell’asilo nido “Xxxxx Xxxxx” è pari a € (€ 1.113.750,00 diminuiti del ribasso di gara del %) oltre ad IVA.
Il valore stimato è calcolato sulla base al prezzo mensile per bambino frequentante a tempo pieno (ore 7:30 – 18:00), senza alcuna riduzione per agevolazioni a carico del Comune, pari a netti € (€ 750,00 diminuiti del ribasso di gara del %) moltiplicato per il numero di posti
dell’asilo (45), per 11 mesi all’anno per tre anni di durata della concessione.
SERVIZIO | NUMERO BAMBINI | VALORE UNITARIO | MESI DI ATTIVITA’ | TOTALE ANNUO | TOTALE PERIODO CONCESSIONE (base asta) … anni |
Concessione servizio asilo nido comunale - presunto a base | 45 | € 750,00 | 11 | € 371.250,00 | € 1.113.750,00 |
Concessione servizio asilo nido comunale - affidamento | 45 | € | 11 | € | € |
La retta mensile per ciascun bambino utente a tempo pieno, ridotto in misura fissa del 20% per gli utenti a part-time e del 45% per gli utenti a part-time ridotto.
Ai fini dell’art. 35 C.1 e 167 del codice, il valore massimo stimato del contratto di concessione è pari a € ( € 2.585.212,50 diminuiti del ribasso di gara del %) oltre ad IVA.
Il valore stimato della concessione è meramente presuntivo è non vincola il Comune.
Articolo 3: Durata della concessione
Il contratto di concessione avrà durata di 36 mesi a decorrere dal 01.09.2019, o dalla data del verbale di avvio del servizio, e fino al 31.08.2022. Fatto salvo l’esercizio di opzioni, Il termine finale non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2019.
È prevista la consegna anticipata o in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016.
Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e termina indicativamente il 31 luglio dell’anno successivo, per un minimo di 47 settimane.
Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune, entro i tre anni successivi alla stipula del contratto, esercitare le opzioni di modifica previste dal successivo art. 13 compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse condizioni della concessione in corso comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica.
Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del servizio.
Il Comune di Vedano al Lambro si riserva di sospendere la presente procedura, o successivamente di risolvere il contratto conseguente, in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse di bilancio. Quanto sopra senza che i concorrenti o gli assegnatari possano vantare diritti di qualsiasi tipo, anche in relazione ai costi di predisposizione dell’offerta presentata o da presentare in sede di gara.
Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni eseguite il cui importo non può eccedere, in ogni caso, il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, così come calcolato ai sensi del comma 2 del citato art. 109.
Il Concessionario potrà esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi con effetto dall’escussione della garanzia definitiva o dal pagamento diretto di un pari importo da parte del Concessionario, con facoltà per il Comune di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dal recesso per l’assegnazione del servizio ad altro operatore. In caso di recesso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti fatti per il servizio che resteranno acquisiti dal Comune.
Articolo 5: Corrispettivi - pagamenti – adeguamento prezzi
Il Concessionario incasserà direttamente le tariffe dalle famiglie degli utenti:
- le rette mensili per ogni utente frequentante, come da tariffa stabilita dal Comune di Vedano al Lambro con proprio atto in base al tempo di frequenza;
- le quote relative agli eventuali servizi aggiuntivi attivati dal Concessionario al fine di garantirsi l’equilibrio economico finanziario del contratto indicati nell’offerta tecnica;
- la differenza fra la tariffa intera dovuta in base al tempo di frequenza e quella applicata sulla base delle agevolazioni riconosciute dal Comune agli aventi diritto.
Nel caso in cui dovessero essere introdotte nuove articolazioni orarie del servizio, il Concessionario richiederà al Comune l’istituzione della nuova tariffa.
Il Concessionario incasserà direttamente le tariffe per i servizi opzionali previsti dal Capitolato e attivati così come per i servizi aggiuntivi proposti dallo stesso, con l’offerta tecnica, al fine di garantirsi l’equilibrio economico e finanziario della concessione. Nel caso in cui il Comune richiedesse per tali servizi l’accesso agevolato per determinate tipologie di utenti si farà carico di coprire gli importi relativi alle agevolazioni riconosciute con le stesse modalità previste per il servizio di asilo nido.
Nessuna esenzione dal pagamento delle tariffe può essere decisa dal Concessionario senza l’accordo con l’Amministrazione.
La retta mensile per bambino frequentante a tempo pieno (7:30 – 18:00) e senza agevolazione è pari ad € , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari all’importo risultante dal ribasso di gara % offerto dal concessionario sull’importo di netti € 750,00= (settecentocinquanta/00), posto , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, a base d’offerta.
Il suddetto importo, così come gli importi per tutte le tipologie di frequenza part-time attivate, a partire dal secondo a.s. di contratto 2019/2020, verrà adeguato in base all’applicazione della variazione dell’indice FOI dell’ISTAT misurata su base annua al mese di luglio rispetto al mese di luglio dell’anno precedente.
Con le stesse modalità verranno aggiornate le tariffe agevolate e per le differenti articolazioni di part-time.
Il Concessionario accetta incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.
Il corrispettivo sulla base delle tariffe deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all’intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d’igiene, materiale didattico, manutenzioni, utenze ed ogni altro onere specificato nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica (Relazione tecnica allegata), nessuna esclusa o eccettuata.
L’importo a base di gara comprende gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente concessione non sono previste interferenze che richiedono la redazione del DUVRI ed il conseguente calcolo degli specifici costi relativi, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2019.
La differenza tra l’importo determinato dal ribasso offerto dall’aggiudicatario e le rette suddivise in fasce di reddito ISEE, o comunque, stabilite dall’Amministrazione comunale verrà corrisposto dal Comune al Concessionario su presentazioni di fatturazioni mensili posticipate.
Annualmente il Concessionario dovrà presentare un consuntivo economico finanziario dettagliato relativo al servizio svolto nell’anno solare precedente.
L’aggiudicatario non potrà vantare nessun credito nei confronti del Comune di Vedano al Lambro nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore rispetto a quello autorizzato. Fatta salva la collaborazione dovuta per il buon andamento del servizio, non sono previsti interventi di recupero delle morosità degli utenti a favore del Concessionario da parte del Comune.
Tutti i contributi erogati dalla Regione Lombardia, o da qualsiasi altro Ente, per la gestione degli asili nido (es. ex circolare 4 o fondo nazionale 0-6 anni) saranno di spettanza del Comune di Vedano al Lambro, soggetto titolato a richiederli.
Il Concessionario si impegna a predisporre la documentazione necessaria e a collaborare con il servizio Pubblica istruzione del Comune per la predisposizione delle domande di contributi.
Il mancato introito dei contributi di cui sopra per fatto imputabile al Concessionario darà luogo al trattenimento degli importi non incassati dall’ammontare dovuto dal Comune al Concessionario per i servizi prestati.
Articolo 6: Fatturazione e pagamenti
Per ogni pagamento ricevuto dagli utenti il Concessionario dovrà rilasciare regolare fattura.
L’Amministrazione concedente pagherà il Concessionario, mensilmente e su presentazione di fatturazione elettronica, gli importi relativi alle minori entrate incassate in ragione delle agevolazioni riconosciute dal Comune, nella misura pari alla differenza tra la tariffa piena dovuta e quella agevolata effettivamente corrisposta dagli utenti.
A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente all’Ufficio Istruzione del Comune, al Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) per i controlli di cui all’art. 26 del D.M. 49/2018, a corredo della fattura.
Il pagamento avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture rispondenti ai requisiti di tracciabilità. Il pagamento potrà essere posticipato fino a 60 giorni nel caso in cui non sia trasmesso il prospetto con le presenze mensili dei bambini che hanno usufruito delle agevolazioni o per la richiesta di chiarimenti.
Il pagamento della fattura non attesta la regolare esecuzione del servizio ai dell’art. 1666 del Codice civile. Non trova applicazione l’articolo 1664 del Codice civile.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il regime IVA della scissione dei pagamenti (“split payment”) che prevede il versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte del cessionario/committente in luogo dell’addebito in fattura. A tal fine le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la partita IVA del Comune: .
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore sarà in ogni caso subordinata:
- all’esito delle verifiche di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 40 del 18.01.2008, concernente eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro [art. 1, lettera e) del medesimo Decreto;
- all’esito delle verifiche riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali tramite DURC; in caso di accertate irregolarità, si applicherà quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice;
- all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti.
Articolo 7: Garanzia definitiva
A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, o al medesimo correlati ai sensi di legge, il Concessionario ha costituito in favore del Comune la garanzia prevista dall’art. 103 del Codice, per un importo pari a € (euro / ), pari al 10% del valore della concessione
calcolato per la durata base della stessa, aumentato con le modalità previste dallo stesso articolo 103 per il caso di ribasso di gara superiore al 10%, e con l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 97 comma 3 del Codice, e come segue: polizza con i seguenti estremi n. emessa in data su modello approvato con D.M. 31/2018. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento del contratto, nonché dalla risoluzione di esso. Costituisce altresì corrispettivo per il recesso del concessionario.
L’importo della garanzia andrà integrato nel caso di esercizio delle opzioni di modifica previste dal successivo art. . compresa l’opzione di ripetizione per ulteriori 24 mesi.
La garanzia sarà progressivamente svincolata, con cadenza annuale, nel limite dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, in relazione alle prestazioni regolarmente eseguite nell’anno di riferimento, con le modalità di cui all’art. 103 comma 5 del cennato decreto.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte del Comune del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto, o a esso correlati ai sensi di legge, e a seguito del rilascio al Concessionario del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi sulla garanzia come sopra costituita con onere del Concessionario di reintegrarla nel termine prefissato. In alternativa il Comune potrà trattenere gli importi dovuti dai pagamenti mensili dovuti al Concessionario.
La mancata costituzione della garanzia definitiva o la sua inefficacia determina la decadenza dell’affidamento con escussione della garanzia provvisoria da parte del Comune o la risoluzione del contratto con diritto per il Comune al risarcimento nella misura pari a quella della cauzione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 8: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott Responsabile P.T. del Servizio Affari Generali del Comune di Vedano al Lambro.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la sig.ra del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Vedano al Lambro.
In caso di modifiche il Comune comunicherà tempestivamente al Concessionario i nominativi e i recapiti di contatto dei nuovi incaricati per le funzioni in argomento.
Articolo 9: Verifica di conformità
Al completamento delle prestazioni previste dal presente contratto si procederà a una verifica finale di conformità, finalizzata all’emissione del relativo certificato, ai sensi dell’artt. 102, commi 2 e 3, 111 del Codice, nonché ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Articolo 10: Inadempienze e penalità
Il Concessionario nell’esecuzione dei servizi ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari che regolano il servizio oggetto della concessione.
Il mancato rispetto, per cause imputabili all’Appaltatore, delle suddette norme, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel Capitolato così come integrato nell’offerta tecnica comporterà, in analogia con quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice, l’applicazione di penali, come di seguito specificato:
1. per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta al DEC: € 200,00/giorno/educatore;
2. per mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta dall’Amministrazione per i motivi di cui all’art. “Clausola di gradimento” del presente capitolato o di cui al successivo sub. 8. del presente elenco: € 300,00/giorno/operatore;
3. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale e dal contratto: € 150,00 per violazione e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi per ripristinare il corretto adempimento;
4. utilizzo di personale educativo non in possesso dei requisiti richiesti/offerti con la relazione tecnica – compresa la mancata acquisizione del certificato di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002 (certificato antipedofilia): € 350,00 per violazione e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi per ripristinare il corretto adempimento;-
5. per mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione o di report di servizio entro il termine prestabilito o concordato con il DEC: € 150,00 per violazione e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi per ripristinare il corretto adempimento;
6. per mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale del Concessionario: € 350,00 per ogni giorno di mancato servizio;
7. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 350,00 per ogni contestazione in relazione alla gravità dell’inadempimento e con un minimo di € 115,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi;
8. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 350,00 per ogni singolo episodio e per ogni giorno di ritardo nell’attuazione degli interventi correttivi. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato, fatta salva l’applicazione della penalità di cui al precedente sub. 2.;
9. per mancato rispetto delle disposizioni contrattuali e/o per mancato rispetto di norme igienico- sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti al servizio compresi gli impegni assunti con l’offerta tecnica presentata ed allegata (Relazione tecnica): la sanzione prevista è di minimo 370,00 e, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo di € 115,00 a un massimo di € 370,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione di interventi correttivi;
10. per mancata trasmissione, alle scadenze, delle quietanze necessarie a dimostrare il perdurare della validità delle coperture assicurative: € 115,00 fino a un massimo € 370,00 per il caso del perdurare dell’inadempimento;
11. per mancata rimborso delle utenze: € 115,00 fino a un massimo € 370,00 per il caso del perdurare dell’inadempimento;
12. per la violazione di qualunque norma del presente capitolato non espressamente citata nelle precedenti voci, solo con finalità esemplificative: minore presenza di personale in servizio, violazione degli obblighi di riservatezza e non divulgazione, mancato rispetto da parte del personale delle disposizione del Codice di comportamento vigente per il comune di Vedano al Lambro, ogni altro obbligo cui il concessionario si sia vincolato, risultante dal Capitolato e dall’offerta tecnica dello stesso, a seguito di diffida ad adempiere, etc. , sarà applicata, secondo gravità, una penale da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 370,00 su base giornaliera.
Non si darà luogo all’applicazioni delle penali qualora sussistano cause di forza maggiore purchè le stesse siano tempestivamente comunicate al DEC e il Concessionario dimostri di essersi tempestivamente adoperato per ridurre gli effetti dell’inadempimenti o del disservizio.
Sono considerate di particolare le negligenze e gli adempimenti che causino pericolo per l’incolumità gli utenti.
A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di risolvere il contratto, procedendo a nuova aggiudicazione. In tale ipotesi l’Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superarare il 10% (dieci per cento) del valore presunto della concessione di cui al precedente Articolo 2. Al raggiungimento di tale limite, il Rup proporrà alla Comune la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
Le penali verranno comminate previa contestazione per iscritto e valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dal Concessionario a giustificazione degli stessi, entro un termine non superiore a dieci giorni dalla contestazione.
Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dal Comune con il corrispettivo dovuto al Concessionario.
Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 17 e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente capitolato.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro i limiti di legge esclusivamente con riferimento a prestazioni accessorie quali, esemplificativamente: pulizie, manutenzione, pratiche amministrative e servizi ausiliari.
Il subappalto è disciplinato dall’articolo 174 del Codice e, in quanto richiamato dallo stesso, dall’articolo 105 del Codice stesso. Le prestazioni subappaltabili sono esclusivamente quelle indicate in sede di offerta. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice
Il subappalto è disciplinato dall’art. 174 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e il Concessionario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
Non è autorizzata la subconcessione.
Articolo 12: Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106 del Codice.
La cessione dei crediti del Contraente nascenti dal presente contratto è consentita nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del Codice.
L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale con l’Amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la garanzia definitiva, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico.
TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 13: Opzioni di modifica
Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare al Concessionario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base dell’affidamento, come di seguito specificato: servizio di gestione in concessione dell’asilo nido comunale per una durata pari ad ulteriori 24 mesi, anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024, sino al 31.08.2024, per un importo, stimato ai sensi dell’art. 35 e 167 del Codice, al netto del ribasso di gara , in presunti € (€ 742.500,00 – meno il ribasso presentato dal concessionario), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, stimati in € 0.00.
Oltre che nella suddetta ipotesi, il contratto di concessione potrà essere, complessivamente, modificato, senza una nuova procedura di affidamento, sempre verificate le ipotesi convenienza e pubblico interesse, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. a) ed e del Codice, oltre che nella suddetta ipotesi, nei seguenti casi:
Tabella n. 2 – Opzioni – importo presunto ai sensi dell’art. 35 commi 1/a e 167 del Codice
n. | Descrizione servizi/beni | Importo |
1 | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 63 C.5 DEL CODICE A/S 2022/2023 – 2023/2024. | € 742.500,00 |
2 | REVISIONE PREZZI – ART. 175 C. 1/A A partire dal secondo anno di contratto (a.s. 2020/2021), il prezzo della concessione, di cui all’offerta economica presentata dal Concessionario, potrà essere aggiornato su richiesta del concessionario (ex articolo 175 comma 1, lettera a del D.lgs 50/2016), applicando l’indice ISTAT FOI annuale misurato con riferimento alla variazione annua al mese luglio rispetto allo stesso dato dell’anno precedente, a partire dal 2020 . | € 3.712,50 |
3 | AUMENTO DELLA CAPIENZA ART. 175 C. 1/A e 1/E Con riferimento alla possibilità, sulla base della richiesta, di aumentare la capienza nella misura massima del 20% sulla base di autorizzazione regionale, o di ampliare la struttura esistente per la disponibilità di ulteriori spazi, con l’obbligo di gestire alle condizioni in corso (durata base del contratto). | € 222.750,00 |
4 | ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE DI ASILO NIDO - SERVIZI 0-6 ANNI – ART. 175 C. 1/A e 1/E Istituzione nel corso del contratto di una nuova sezione di asilo nido o necessità di inserimento di bambini disabili attraverso apposito piano o altro servizio 0-6 anni, indicativamente: spazio gioco – nido estivo/apertura agosto – ampliamento orario di servizio, altri servizi di conciliazione, etc. | € 150.000,00 |
5 | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA – ART. 175 C. 1-A e 1/E Per l’utenza della scuola primaria | € 150.000,00 |
6 | PROSECUZIONE DEL SERVIZIO Il concessionario è obbligato a proseguire il servizio, così come previsto dall’art. 106 comma 11 del Codice per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni di contratto, o più favorevoli, per un periodo di massimi 6 mesi. | € 202.500,00 |
Valore stimato delle opzioni (presunto al lordo del ribasso di gara) | 1.471.462,50 |
Ai fini dell’art. 35 C.1 e 167 del codice, il valore massimo stimato del contratto di concessione è pari ad € 2.585.212,50 al lordo del ribasso di gara e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Articolo 14: Obblighi del concessionario
Con le specificazioni riportate nel Capitolato allegato, il Concessionario si obbliga a:
1. Svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, affidabilità, correttezza, professionalità, competenza, riservatezza;
2. Comunicare al Comune le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento del personale e munirlo di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 81/2008;
3. Mantenere riservati e non divulgare i dati, le informazioni e la documentazione di cui vengano in possesso i propri dipendenti o altro personale chiamato a svolgere i servizi oggetto del contratto, adottando tutte le misure necessarie ad evitare l’accesso da parte di terzi, non utilizzandoli per fini diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto;
4. Rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
5. Osservare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi ai dipendenti medesimi. Il Comune effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale (quest’ultima per pagamenti superiori a 5.000,00 euro) in occasione dei pagamenti;
6. Comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e dei rappresentanti nonché degli organi tecnici e amministrativi della Società e a produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;
7. Per i pagamenti ricevuti dal Comune, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
- comunicare al Comune tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla relativa accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Concessionario si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Gli estremi del conto corrente dedicato sono stati acquisiti con prot. n. . Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
8. Inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
9. Dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
10. Il personale dell’Appaltatore è tenuto a rispettare i codici di condotta vigenti per il personale del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 15: Obblighi in materia di personale – clausola sociale
Con le specificazioni riportate nel Capitolato allegato, il Concessionario si obbliga a osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione, trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015.
Il Concessionario si impegna a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta del DEC (Direttore dell’esecuzione del contratto), copia della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al primo periodo.
Il Concessionario solleva il Comune da ogni obbligo e responsabilità relativamente ai rapporti di lavoro con il proprio personale, in particolare per la retribuzione, per lo svolgimento dei compiti di sostituto di imposta, per i contributi previdenziali e assistenziali, per l’assicurazione infortuni, ecc..
Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), adottando e osservando, nell’effettuazione del servizio, tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalle leggi e dai regolamenti, nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza. Il Coordinatore del servizio risponde di tali adempimenti.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale utilizzato presso l’Xxxxx Xxxx, per giustificati motivi
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del Concessionario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario nel caso di nuove assunzioni è tenuto a valutare prioritariamente la possibilità di assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo in ogni caso l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Articolo 16: Nomina del concessionario responsabile del trattamento art. 28 GDPR
Il Comune di Vedano al Lambro, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) al Concessionario così come legalmente rappresentato da per i dati personali trattati in ragione della Concessione del servizio di gestione dell’Asilo Nido “Iqba Masih” e ai servizi integrativi e accessori previsti dal contratto e attivati nel corso dello stesso anche a fronte dell’esercizio di opzioni di modifica.
La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione dell’Asilo Nido Iqbal Masiq di Vedano al Lambro.
DURATA: La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è quella del contratto di servizio e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe – opzioni contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.
DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE: I dati trattati, previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta tecnica presentata, sono di tipo identificativo / reddituale /
professionale / tributario / sensibile / giudiziario / sanitario e sono strumentali all’erogazione del servizio in concessione affidato al Responsabile.
CATEGORIE DI INTERESSATI: Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto dei trattamenti sono cittadini / contribuenti / personale che opera a vario titolo presso l’ente e loro familiari / amministratori e loro familiari / soggetti che fruiscono del servizio di Xxxxx Xxxx erogato per cui l’ente è ricorso al responsabile.
OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA: Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
RICORSO AD ALTRI RESPONSABILI: Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:
- trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
- attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI: Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare , ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
- la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
È fatto obbligo di mantenere l’assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.
ATTIVITA’ DI AUDIT E ISPEZIONE: Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l’attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub
– Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.
E’ fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati da parte del Concessionario in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l’espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constata l’impossibilità di affidare il servizio all’operatore selezionato, procederà a revocare l’affidamento o sciogliere il contratto e ad affidare il servizio al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.
TITOLO III - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 17: Risoluzione di diritto del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per il Concessionario diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune, anche attraverso compensazione con quanto dallo stesso dovuto al Concessionario, e il diritto del Comune di escutere la garanzia di cui all’art. 7, nei seguenti casi:
a. le ipotesi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;
b. la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
c. il caso in cui il Concessionario sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;
d. il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i;
e. il verificarsi, per fatto del Concessionario, di data breach ai sensi della normativa privacy o di più eventi che mettano a rischio dati personali detenuti per la gestione del servizio;
f. il mancato rispetto da parte del Concessionario di quanto lo stesso si sia vincolato con la propria offerta tecnica;
g. il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e non divulgazione a cui il Concessionario si è vincolato con la sottoscrizione del presente contratto;
h. impiego di personale irregolare - grave inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
i. inosservanza delle norme igienico-sanitarie durante la somministrazione dei pasti;
j. interruzione non motivata da forza maggiore del servizio;
x. assenza non giustificata superiore a tre giorni dell’incaricato addetto ai rapporti con il DEC;
l. subconcessione del servizio, tranne che nelle ipotesi di subappalto per i servizi accessori indicati nel contratto;
m. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
n. inadempienze reiterate del Concessionario dopo l’applicazione della n. 5 penalità nel corso del medesimo anno;
o. destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
p. reiterata violazione dell’obbligo di impiegare lo staff di servizio dichiarato in sede di offerta;
q. reiterata violazione del monte orario giornaliero e settimanale dichiarato in sede di offerta;
x. xxxxxxx esibizione dei documenti inerenti al piano d’autocontrollo, ai tecnici incaricati dei controlli di conformità;
s. nel caso in cui emergano episodi di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti;
t. nel caso di utilizzo di personale interdetto a svolgere attività con minori;
u. reiterata mancata esibizione del foglio presenze giornaliero al DEC nel corso dei controlli di conformità;
v. mancato rimborso delle utenze con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato;
w. mancata realizzazione del progetto gestionale dichiarato in sede d’offerta;
x. mancata fornitura o installazione delle attrezzature e arredi offerti in sede di gara;
y. ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013 il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento vigente per i dipendenti del Comune di Vedano al Lambro.
Quando nel corso del contratto il DEC accertasse che l’esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, può fissare un congruo termine, concordato in massimi giorni 10, entro il quale il Concessionario si deve conformare a tali condizioni; ai sensi dell’articolo 1454 del C.C. trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto sarà risolto di diritto.
Articolo 18: Responsabile del Concessionario per danni
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per il fatto del Concessionario e/o dei suoi dipendenti in relazione al presente contratto.
Sono a completo carico del Concessionario tutte le misure necessarie ad evitare nell’esecuzione del contratto il verificarsi di danni a persone e/o cose.
Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione del contratto, subiti dal Comuni , dal suo personale nonché da terzi.
Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e liquidati e l'eventuale somma eccedente rimborsata dallo stesso Concessionario.
L’Amministrazione comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario, per qualsiasi causa, nell’esecuzione del servizio.
Il Concessionario dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori.
Articolo 19: Coperture assicurative
A copertura dei rischi connessi alla gestione il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
1. polizza n. con primaria compagnia di assicurazioni . con massimale pari a .€
(non inferiore a € 150.000,00 ) per il caso di morte e con massimale pari a € (non inferiore a € 200.000,00) per il caso di invalidità permanente, contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio;
2. polizza n. con primaria compagnia di assicurazioni . a copertura della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico pari a € di (non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro). Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l’espletamento del servizio oggetto della presente concessione.
La copertura comprende anche il rischio locativo per danni alle strutture ed agli impianti consegnati dall’Amministrazione comunale al Concessionario con somma pari € (non inferiore a € 3.000.000,00) che comprenda tutti i locali in uso per lo svolgimento del servizio.
La documentazione relativa a tali assicurazioni è depositata all’atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’Amministrazione comunale provvede a trattenerne copia.
Le polizze, con i massimali e le condizioni richiesti, e la relative quietanze, sono trasmesse al DEC prima dell’inizio di ogni anno educativo al fine di dimostrarne il perdurare della validità.
In caso di danni arrecati a terzi, l’aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari.
Articolo 20: Contenzioso con l'utenza
Con il contratto il Comune trasferisce al Concessionario le proprie prerogative in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti compreso il recupero delle morosità.
Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza, compresa la possibilità di non ammettere al servizio gli utenti ai quali al termine del precedente anno scolastico sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, o sino alla sottoscrizione di un piano di rientro.
Il Concessionario potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria notiziando per conoscenza il Comune.
Il Concessionario risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti. Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune di Vedano al Lambro.
Il Concessionario per tutte le comunicazioni relative al presente contratto elegge domicilio legale (sede legale dichiarata). Con lo stesso effetto elegge domicilio digitale all’indirizzo PEC
. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC al domicilio eletto.
In alternativa, tutte le comunicazioni, le intimazioni, le contestazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, direttamente a mani proprie del Coordinatore del servizio o all’indirizzo di posta elettronica comunicato a tale fine oltre che per le comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento del servizio. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi
Articolo 22: Norme applicabili e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per quanto non espressamente previsto si applica il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 smi, i provvedimenti attuativi dello stesso vigenti, il D.M. 49/2018, il Codice civile e le disposizioni regolamentari e normative vigenti per le materie che costituiscono oggetto del contratto.
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà esclusivamente competente il Tribunale di Monza.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23: Spese contrattuali
Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, le tasse e i tributi comunali.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 24: Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati forniti dal Conessionario saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente e alle successive fasi di stipulazione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto, giudiziari e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati al Concessionario che partecipano al procedimento.
I dati personali trattati sono altresì dati anagrafici, di contatto, giudiziari, relativi a esperienze e formazione e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici del personale dello staff di servizio incaricato della gestione del servizio e altri soggetti fisici legati al Concessionario che partecipano all’esecuzione del contratto.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento e nella gestione del contratto per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività di controllo e altre attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di titolare del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente, l’impossibilità di acquisire l’efficacia dell’aggiudicazione di stipulare ed eseguire il contratto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità dell’affidamento e , successivamente, nel rispetto delle norme archivistiche cui è soggetto il Comune.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Il Concessionario e gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Articolo 25: Allegati al contratto
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati (in duplicato informatico o in copia conforme informata) sopra richiamati:
A – Il Capitolato speciale descrittivo prestazionale
B - La Relazione tecnica –(offerta tecnica presentata dal concessionario) C - L’Offerta economica e PEF presentato dal Concessionario
PER ACCETTAZIONE ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del c.c., l’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:
Il presente contratto viene da me Segretario Generale letto alle Parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.
Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, è stato redatto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e si compone di facciate e della
fino a qui a video.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AAGG IL CONCESSIONARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
PARTE – II
D - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE TITOLO I - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Articolo 1: Finalità del servizio
L’Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni, e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. Il servizio Xxxxx Xxxx persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all’inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.
Articolo 2: Organizzazione e funzionamento del servizio
La struttura che accoglie il Nido è aperta agli utenti ed è operativa per almeno 11 mesi l’anno. Il periodo di eventuale chiusura del Nido è indicato nel mese di agosto, nel periodo di vacanze natalizie e pasquali il servizio sarà aperto. Il Concessionario comunicherà ai genitori il calendario scolastico di ciascun anno nel mese di settembre. Il servizio funziona di norma da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18,00. Sono previsti altresì orari part time:
- orizzontale, mattino o pomeriggio, verticale su 3 giorni, alternato;
- corto dalle 8 alle 11.30: senza pasto.
Il rapporto numerico minimo personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale, anche qualora questa fosse modificata nel corso della concessione. L’asilo nido di Vedano al Lambro è accreditato.
Articolo 3: Gestione del servizio
Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con proprio personale nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e con riferimento al luogo di esecuzione, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e del progetto educativo ed organizzativo-gestionale presentato in sede di gara (Relazione tecnica).
Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali ed organizzativi previsti in particolare dalla D.G.R. 20588 del 11.2.2005 e dalla D.G.R. 20943 del 16.2.2005, dal regolamento comunale relativo all’asilo nido, dal progetto di servizio e dalla relazione tecnica presentata in sede di gara, dalla carta dei servizi e dalle norme sanitarie emanate dalla ATS territorialmente competente.
Nello specifico, si tratta della gestione del servizio educativo, in sinergia con la famiglia, della cura e dell’igiene personale del bambino, della distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti, del servizio di igiene e pulizia locali, del servizio lavanderia e quant’altro connesso alla regolare gestione dell’asilo nido.
La Concessione prevede altresì la gestione, a cura del Concessionario, della riscossione diretta delle rette di frequenza dovute dalle famiglie, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale.
Sono esclusi dalla concessione i servizi di preparazione dei pasti dei bambini, la custodia dell’immobile e la manutenzione straordinaria.
I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario, mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo la sua organizzazione.
La gestione dei servizi in concessione dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali in ogni caso non inferiori a quelli già raggiuni.
Il Comune mantiene la facoltà di approvare gli indirizzi pedagogici e gli indirizzi organizzativi e di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standard di qualità, di efficacia ed efficienza del servizio.
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere, nel caso si verificassero aumenti o diminuzioni del servizio, variazioni nelle prestazioni al Concessionario, il quale sarà tenuto a valutare e riscontrare la richiesta senza che in ragione della stessa possa trarre argomento per chiedere rimborsi o variazioni di prezzo non contemplati nel presente capitolato, fino alla concorrenza del quinto del valore presunto del contratto, come sancito dall’art. 106 co. 1 del D.Lgs 50/2016 – DLgs. 56/2017 (art. 175 c. 1/A del D.Lgs 50/2016 – quinto d’obbligo 106 comma 12) .
Articolo 4: Modalità operative
Per la gestione operativa di tali funzioni il Concessionario si impegna a collaborare con il Comune:
1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
2) applicando le direttive assunte dall’Amministrazione nei confronti degli utenti.
Il Concessionario si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l’utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal “Regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido Comunale “Xxxxx Xxxxx”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.3.2014, che fa parte
integrante e sostanziale del presente Capitolato anche se non materialmente allegato. Allo stesso modo dovranno trovare attuazione eventuali modifiche al regolamento comunale.
Il Concessionario prima dell’inizio dell’attività dovrà predisporre la “Carta dei Servizi”, in attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, per la condivisione e approvazione da parte del Comune. La Carta dei servizi dovrà essere consultabile on line e sarà pubblicata sul sito del Comune.
Le domande di iscrizione dei bambini saranno effettuate presso l’asilo nido. Le ammissioni degli utenti saranno effettuate sulla base di graduatorie predisposte dal Concessionario in accordo con il DEC dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili, ai sensi della L. 104/92.
Articolo 7: Servizi aggiuntivi
E' facoltà del Concessionario ed attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, o altri servizi di conciliazione, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:
- nido estivo/ estate bimbi da attuarsi durante il mese di agosto - pre e post nido (prima delle ore
7.30 e dopo le ore 18.00);
- nido il sabato e/o nelle ore serali;
- baby parking.
il Concessionario si impegna ad attivare i servizi aggiuntivi proposti in sede di gara con l’offerta tecnica.
I servizi aggiuntivi potranno essere previsti ed attuati, previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'Amministrazione comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi (non soggetti a riduzione in relazione all'Isee), a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal Concessionario; le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale e trasmesse per la presa d'atto mediante integrazione della Carta dei servizi. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal Concessionario. Per lo svolgimento delle attività il gestore potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario le spese per il trasporto dei bambini, con idoneo mezzo, per le uscite previste dal progetto educativo.
Articolo 8: Pre-Post scuola per l’utenza della scuola primaria
Costituisce facoltà per il Comune ed obbligo per il Concessionario l’attivazione e la gestione del servizio opzionale di pre e post scuola, ai sensi dell’art. 175 c.1-a) e 1-e) del D.Lgs 50/2016, per l’utenza della scuola primaria. Il servizio consiste nelle attività di custodia, sorveglianza, intrattenimento e assistenza dei minori nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Xxxxxxxx XXXXX nella fascia oraria pre e/o post scuola, da effettuarsi dal lunedì al venerdì all’interno dell’edificio scolastico su iscrizione da parte delle famiglie della proposta dell’Amministrazione in accordo con l’Istituto.
Tale servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni della scuola primaria immediatamente prima dell’inizio delle lezioni, dalle 7,30 alle 8,15, e subito dopo la fine delle lezioni, dalle 16,15 alle 18,00, rivolto esclusivamente agli alunni le cui famiglie si iscriveranno al servizio, per un totale di circa 1000 ore annue di attività compresa la programmazione. Sulla base della valutazione dei dati storici dell’utenza scolastica richiedente il servizio, si prevede un numero di utenti così suddiviso: n. 45/50 iscritti al pre scuola e n. 45/50 iscritti al post scuola e il valore presunto del servizio è stimato in € 30.000,00/anno (I.V.A. esclusa.). Il calendario di erogazione del servizio di pre e/o post scuola è definito sulla base del calendario scolastico regionale. Il Concessionario si impegna ad iniziare il servizio alle date comunicate dall’Amministrazione Comunale. Sarà cura della concessionaria provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che, per qualunque causa, dovesse essere indisponibile senza provocare sospensioni del servizio per tale motivo. Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo. Il servizio verrà svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato e deve conoscere le norme di sicurezza, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la normativa sulla privacy. Prima dell’inizio del servizio, la concessionaria, dovrà comunicare all’Amministrazione comunale i nominativi del personale che sarà assegnato. Dovranno essere adibiti al servizio educatori professionali. Il concessionario dovrà compiere sugli stessi le verifiche dell’assenza di precedenti ostativi ai sensi dell’art. 25-bis D.P.R. 313/2002. Il Concessionario doterà il personale di un cartellino di identificazione che dovrà essere indossato, ben visibile, durante il servizio. Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero all’Amministrazione comunale, a terzi, cose, persone e animali, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della concessionaria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Il Concessionario prima dell’attivazione del servizio dovrà presentare a proprie spese una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, sottoscritta specificatamente per il servizio oggetto del presente concessione, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali (RCT) che venissero arrecati dal proprio personale nell’espletamento degli specifici servizi. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Concessionario durante l’esecuzione del servizio. Copia della polizza deve essere consegnata entro quindici giorni dalla data di attivazione del servizio, a pena di revoca dell’aggiudicazione. E' facoltà del Concessionario effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso la sede scolastica per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla concessionaria alle prescrizioni contrattuali del capitolato d'concessione.
Come per il servizio Nido, le tariffe sono stabilite dal Comune e incassate direttamente dal Concessionario. Il Comune si farà carico, con le stesse modalità previste per il servizio Nido, di corrispondere mensilmente al Concessionario gli importi corrispondenti alle agevolazioni tariffarie riconosciute agli iscritti rispetto alle quote dovute a tariffa piena.
Per l’attivazione del servizio il Comune richiederà al Concessionario dettagliato preventivo comprensivo di costi orari (con inquadramenti contrattuali degli educatori e altri costi) con la successiva applicazione del ribasso di gara offerto per l’affidamento della concessione.
Il suddetto importo sarà soggetto a revisione ordinaria in base all’ISTAT con le stesse modalità e misura previste per la revisione prezzi del servizio nido.
Articolo 9 : Interruzione del servizio
Il Servizio Asilo Nido è un servizio pubblico, per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Per i casi di sospensione o interruzione di tale servizio l’affidatario dello stesso sarà responsabile in base all’art. 331 del codice penale. Il Concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.
Articolo 10: Utilizzo dell’immobile
Il Comune di Vedano al Lambro per la gestione del servizio concede l’utilizzo dell’immobile di Viale Italia 11 per tutta la durata della concessione, con pieno utilizzo dei locali del nido d’infanzia oggetto della concessione esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, nello stato in cui si trova.
L’immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimangono di esclusiva proprietà del Comune, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Le utenze, acqua, luce e gas, con esclusione di quelle telefoniche, per motivazioni tecniche legate al fatto che gli impianti sono unici per tutto l’immobile in cui è inserito il nido e per la correlata antieconomicità del distacco, rimarranno intestate al Comune di Vedano al Lambro.
A tale titolo, il Concessionario rimborserà al Comune l’importo forfetario stimato in € 5.000,00/anno, iva inclusa, previa emissione del Comune stesso di una reversale di incasso, con pagamento entro il mese di aprile di ogni anno.
Il suddetto importo sarà soggetto a revisione ordinaria in base all’ISTAT con le stesse modalità e misura previste per la revisione prezzi. Nel caso in cui i dati consuntivi dimostrassero un considerevole incremento delle spese per le utenze, l’importo del rimborso potrà essere rivisto nella percentuale corrispondente, fatta salva la voltura delle stesse nel caso di mancato accordo.
Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione senza alcun onere ulteriore a carico del Comune e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.
Il concedente darà in consegna all’aggiudicatario i locali adibiti ad asilo nido situati in Vedano al Lambro via Italia 11, dotati di:
- attrezzatura completa dei locali destinati a nido, ufficio, spogliatoi, servizi igienici, magazzino;
- spazio esterno attrezzato.
La consegna dei locali e delle relative attrezzature avverrà in tempo utile per consentire al Concessionario la predisposizione del servizio, che dovrà iniziare il giorno 02 settembre 2019.
Alla stipula del contratto verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna dell’immobile e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo deterioramento prodotto dal normale uso.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con l’inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il Concessionario.
Sarà a carico del Concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
È onere del Concessionario mantenere costantemente aggiornato l’inventario e a disposizione epr verifiche.
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili rilevati alla riconsegna dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, salvo maggior danno.
Tutti i beni inventariabili acquistati dal concessionario in adempimento delle obbligazioni da contratto resteranno di proprietà comunale.
TITOLO II - ONERI RELATIVI AL SERVIZIO
Articolo 11: Oneri a carico del Comune
Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l’Amministrazione comunale si impegna a:
1. mettere gratuitamente a disposizione del Concessionario i locali dell’asilo nido;
2. indicare all’aggiudicatario il nome del referente per il servizio (DEC);
3. effettuare la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti, nonché la manutenzione straordinaria dell’immobile così come definita all’art. 3 comma 1 lett. 00- quinquies del D. Lgs. 50/2016;
4. determinare le rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale;
5. garantire al Concessionario la prosecuzione del servizio di cucina destinato alla produzione dei pasti anche successivamente alla scadenza dell’attuale concessione per la gestione del servizio di refezione scolastica;
6. pagare le utenze.
Articolo 12: Oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario dovrà assicurare l’organizzazione e la gestione dei servizi oggetto della concessione di cui al presente capitolato, a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale proprio, assumendosi tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione dei servizi.
In aggiunta a quanto stabilito nel presente capitolato e nella Relazione tecnica, il Concessionario dovrà:
1. fornire il personale educativo provvedendo, a propria cura e spese, alla sostituzione dello stesso, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo;
2. garantire la stabilità dell’equipe di operatori limitando il turn-over;
3. assicurare la selezione, la gestione e la formazione del personale compresa la formazione relativa alle norme di sicurezza ed antincendio;
4. far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
5. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
6. garantire l’effettuazione dei servizi in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, al fine del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui all’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in modo particolare per quanto riguarda il servizio di pulizia e fornitura di prodotti per l’igiene e per il servizio di distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti;
7. provvedere alla manutenzione ordinaria degli spazi e delle attrezzature affidati, comprese le piccole manutenzioni impiantistiche, sia interni che esterni compresa la tinteggiatura dei locali entro il primo anno di concessione;
8. avvalersi, per l’esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti professionali , con onere di verifica dell’idoneità ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/2008. Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrate tutti gli interventi di manutenzione effettuati. Qualora il Concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato;
9. deve essere prevista inoltre la manutenzione dell'area verde esterna comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba, della sistemazione di eventuali fioriere e delle potature degli alberi, oltre al controllo dell’irrigazione automatica;
10. Attuare il Progetto di riqualificazione del giardino così come riportato nell’offerta tecnica relativamente a: numero, tipologia, materiali dei giochi da esterno infissi a terreno con idonea pavimentazione, elementi singoli o percorsi adatti a bambini 0-3 certificati per resistenza ad agenti atmosferici, e nella tempistica offerta, compresa rimozione e smaltimento degli arredi desueti;
11. provvedere a proprie spese alla fornitura di materiale di consumo, di cancelleria per le attività didattiche e di gestione amministrativa, dei giochi, del materiale per l’igiene e la cura dei bambini e per la pulizia dei locali e per le attrezzature affidate in uso, provvedendo al relativo reintegro, evitando scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali detergenti e di pulizia con i bambini;
12. il reintegro degli arredi, esterni ed interni, adeguati all’età dei bambini, a norma di legge, provvedendo alla loro sostituzione in caso di guasti o rotture, con elementi delle medesime qualità e caratteristiche;
13. è a carico del Concessionario l’apposizione di adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche e di sicurezza da osservare nei locali dell’Asilo Nido;
14. la fornitura del vestiario (grembiuli, ecc…) e di quant’altro necessario ad uso degli addetti ai servizi;
15. promuovere e pubblicizzare i servizi, ivi compresa la distribuzione del materiale promozionale;
16. la compilazione e l’aggiornamento dei registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge per i datori di lavoro per il servizio di asilo nido;
17. la raccolta, la richiesta e la verifica, all’atto della prima ammissione del bambino nuovo utente, dei documenti amministrativi e sanitari necessari per l’ammissione;
18. la compilazione dei registri di presenza degli utenti con apposizione delle note necessarie all’esatta individuazione dell’arco di presenza nella struttura e della persona alla quale il bambino viene riconsegnato trasmettendoli mensilmente al competente ufficio comunale;
19. la raccolta e la verifica delle assenze con richiesta di eventuali documenti giustificativi delle stesse;
20. la sorveglianza e l’intrattenimento dei bambini, provvedendo ai programmi educativi, ludici, igienici e di svago differenziati per fasce di età e secondo il progetto educativo presentato;
21. l’organizzazione del personale da adibire al servizio in modo tale da garantire la presenza degli assistenti e degli addetti ai servizi generali secondo le indicazioni di cui al presente capitolato, nonché della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;
22. l‘approntamento ed aggiornamento costante di schede personali di ciascun utente con descrizione dello sviluppo psicofisico e sociale, anche ai fini di precostituire un rapporto documentale nella fase di inserimento nella scuola materna;
23. le operazioni periodiche nell’arco della giornata, e comunque al bisogno, volte ad assicurare l’igiene del bambino ed il corretto espletamento delle funzioni fisiologiche. Il Concessionario provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti per l’igiene dei bambini e dei pannolini. Dette operazioni igieniche devono sempre assumere rilevanza nell’organizzazione della giornata lavorativa e sono primarie per il benessere fisico del bambino;
24. il servizio di porzionatura e somministrazione pasti e le merende a seguito veicolazione dei pasti ;
25. la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (privacy);
26. la trasmissione di una relazione consuntiva annuale sull’attività complessiva svolta nell’anno scolastico corredata dal consuntivo economico finanziario di cui all’Articolo 5 del contratto, unitamente alla proposta di piano di lavoro per l’anno successivo, nonché a fornire prontamente le informazioni richieste circa l’andamento delle attività;
27. la raccolta delle domande di iscrizione e la stesura della relativa graduatoria come da Regolamento comunale.
Articolo 13: Servizio di pulizia e riordino dei locali
La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.
Il Concessionario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medicochirurgici, nonché essere conformi al D. M. 24 maggio 2012, recante Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, per la parte relativa alle caratteristiche dei prodotti. Il Concessionario deve stoccare in sicurezza tutti i prodotti utilizzati. Il Concessionario dovrà provvedere direttamente alla esecuzione della pulizia di strutture, vetrate, infissi nella parte interna ed esterna, mobili, arredi, apparecchiature. Il Concessionario dovrà presentare ad inizio servizio un programma per lo svolgimento delle pulizie su base annua e le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati che preveda:
- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando per ciascuna di queste modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti usati;
- le modalità d’uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.
Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale. Ad aggiudicazione avvenuta, il Concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l’idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all’interno del Nido. Sono a carico del Concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito lavori presso la struttura o altro. Queste possono essere svolte dal Concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate. Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal capitolato, e messo a disposizione degli organi addetti al controllo compresa l'Amministrazione comunale.
Articolo 14: Smaltimento rifiuti
La gestione dei rifiuti deve essere adeguata alle indicazioni fornite dai competenti uffici comunali, secondo la raccolta differenziata attuata nel Comune di Vedano al Lambro. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, solido e liquido, negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.); la sosta dei rifiuti contenuti negli appositi sacchi avverrà nell’idonea area preventivamente identificata, con trasferimento sulla pubblica via nei giorni indicati nel calendario per il ritiro degli stessi. Saranno a carico del Concessionario, inoltre, i costi per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Concessionario, oltre la tassa raccolta rifiuti.
Articolo 15: Derattizzazione e disinfestazione
Devono essere messe in atto diverse procedure per la difesa dei locali e degli alimenti non solo dagli insetti e dai roditori ma anche dagli uccelli e dai mammiferi domestici che non devono in alcun modo essere introdotti nei locali. L’Impresa deve effettuare, in tutti i locali, un intervento di pulizia, di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale prima dell’avvio delle attività e,
successivamente, con la periodicità prevista dal proprio manuale di autocontrollo. Gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione devono essere svolti tramite l’ausilio di ditta qualificata che certifichi le procedure e le caratteristiche dei prodotti utilizzati; poiché i disinfestanti impiegati risultano tossici la disinfestazione deve essere effettuata a servizio chiuso. L’impresa avrà cura di conservare e mantenere aggiornata la documentazione fornita dalla Ditta incaricata.
Articolo 16: Relazione sull’andamento del servizio
Così come previsto nel precedente Articolo 12.26, entro il mese di luglio, al termine di ogni anno scolastico il Concessionario trasmetterà all’Amministrazione comunale la relazione sull’andamento gestionale del servizio contenente quanto ivi previsto e , tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo della qualità, alle cause di eventuali controversie con l’Amministrazione comunale. Il Concessionario dovrà fornire all’Amministrazione Comunale qualsiasi dato concernente il servizio se richiesto ulteriormente. Dovrà essere inoltre presentata mensilmente, all’Ufficio istruzione del Comune, una scheda nella quale dovranno essere indicati:
- le presenze dei bambini;
- le eventuali assenze del personale e la loro sostituzione;
- eventi rilevanti;
- eventuali problematiche emerse nel servizio.
TITOLO III - NORME CONCERNENTI IL PERSONALE
Articolo 17: Personale in servizio
Il personale dipendente del Concessionario, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme in materia, delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché possedere tutti i requisiti professionali e sanitari previsti dalle leggi vigenti e future. Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro. È responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Comune. In caso di inadempienza contributiva da parte del Concessionario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione concessionaria trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di irregolarità contributive del Concessionario, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare della fattura.
Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Concessionario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione concessionaria può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario.
Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in causa di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguente a vertenze con il personale della ditta o per attività inerenti i servizi da esso svolti restando totalmente estraneo al rapporto d’impiego costituito tra la ditta e il personale dipendente e sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti del personale stesso. Nell’esecuzione del lavoro il Concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione della Legge 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili” e del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull’osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza e antinfortunistica, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale.
Sarà obbligo del Concessionario adottare nell’esecuzione della presente concessione tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti al lavoro, dell’utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione Comunale e il suo personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.
Tutto il personale addetto al servizio, inoltre, non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998, ed ai sensi dell’articolo 2 del recente Decreto Legislativo n 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, si dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600-ter, 600- quater,600 quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il personale dovrà inoltre possedere apposita certificazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esigere la sostituzione immediata del personale impiegato che non risulti idoneo, che non si mostri all’altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero derivare al Concessionario il quale deve procedere alla sostituzione entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
L’utilizzo di eventuali differenti forme contrattuali (es. autonomo, occasionale a progetto, tirocinio, etc. comunque tempo per tempo vigenti) dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Vedano al Lambro, in nessun caso l’inserimento di tali figure dovrà essere utilizzato per sostituire lo staff di servizio composto così come indicato nell’offerta tecnica.
Articolo 18: Consistenza dell’organico
Il Concessionario deve disporre d’idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola dell’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti . Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d'ufficio. L’organico dovrà essere quello previsto in fase d’offerta per numero, mansioni, livello ed orario di lavoro, comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.
Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve consegnare all’Amministrazione Comunale:
- l’elenco del personale educativo, ausiliario specificandone i dati anagrafici, la relativa qualifica professionale, la tipologia contrattuale applicata, la mansione svolta all’interno del servizio e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa regionale in materia);
- i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale educativo;
- gli attestati e/o le certificazioni di legge per il personale ausiliario che svolge e/o collabora all’attività di preparazione, confezionamento, porzionamento pasti;
- lo schema orario settimanale del personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari);
- il nominativo del coordinatore ed altre eventuali figure con relative compresenze;
- il piano di lavoro annuale, comunicando altresì tempestivamente ogni eventuale variazione, sia provvisoria che definitiva, di quest’ultimo;
- attestazione di avere acquisito i certificati penali negativi di cui all’art. 25-bis del DPR 313/2012 con riferimento a tutti i componenti dello Staff di servizio e con impegno a procedere alla medesima verifica nel caso di modifiche di tutti gli operatori a contatto con gli utenti.
Ogni variazione rispetto all’elenco trasmesso, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto. Il Concessionario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare o chiedere la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, di personale ritenuto non idoneo, indicandone i motivi al Concessionario, che ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione.
Articolo 19: Personale educativo
Il Concessionario deve garantire tutto il personale educativo previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale. Nella gestione del servizio il Concessionario deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni ed in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 dell’11 febbraio 2005 e successive circolari attuative – D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24 agosto 2005; D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 45 del 18 ottobre 2005. L’asilo nido del Comune di Vedano al Lambro è accreditato.
Il personale educativo addetto all’esecuzione del servizio di cui alla presente concessione, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere professionalmente qualificato, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia; deve inoltre aver svolto attività lavorativa presso Asili Nido, o comunque avere un’esperienza educativa analoga, per un periodo non inferiore a due anni, accertata mediante apposito attestato. Il Concessionario assicura la continuità del personale educativo, fatte salve le
sostituzioni dovute per malattie e ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di mantenere la qualità del servizio reso all’utenza e per assicurare figure stabili di riferimento per i bambini; in caso di sostituzione definitiva, deve garantire l’affiancamento del nuovo personale per almeno una settimana.
In caso di assenze del personale titolare deve comunque essere sempre garantito il rapporto numerico educatore/bambini. Il personale educativo in particolare svolge le seguenti attività:
- elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il progetto educativo del Nido;
- elabora, adottando una metodologia di lavoro in équipe, il piano annuale di lavoro, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
- predispone, insieme al Coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
- realizza le attività previste per l’attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all’età ed al percorso di crescita personale;
- cura l’alimentazione, l’igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza
- propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;
- stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell’ambientamento;
- garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull’esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali ed incontri di sezione;
- partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
- documenta le attività svolte fornendone copia all’Amministrazione Comunale. Ogni educatore deve avere a disposizione un monte ore mensile per le attività non frontali con i bambini. Gli oneri aggiuntivi derivanti da inserimenti di minori diversamente abili, per l’assunzione di personale specializzato o per l’acquisto di ausili speciali, saranno a carico del Concessionario . Il Concessionario deve prevedere corsi di formazione per il personale educatore con cadenza annuale e dovrà inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione resoconto annuale dei corsi, con argomento, monte ore ed elenco dei partecipanti.
Personale addetto ai servizi (ausiliario): il Concessionario deve garantire tutto il personale previsto dalla vigente normativa. Il personale ausiliario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Ogni operatore deve avere a disposizione un monte ore annuo per aggiornamento e riunioni. In particolare, il Concessionario deve garantire al personale ausiliario nel corso dell'anno educativo, un’attività di aggiornamento specifica insieme al personale educativo.
Coordinamento psicopedagogico del servizio: deve essere prevista una figura di Coordinatore Responsabile del Nido. Il Coordinatore deve aver un titolo di studio inerente la mansione (diploma di laurea specialistica attinente – pedagogia o scienze dell’educazione, psicologia, scienze della formazione primaria e lauree equipollenti) e aver maturato un’esperienza, almeno quinquennale, nella medesima funzione. Il Coordinatore svolge, in generale, compiti di coordinamento,
formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale educativo e ausiliario e delle famiglie degli utenti. Inoltre:
- tramite il Gruppo di lavoro collabora con il personale educativo per la formulazione e la realizzazione del progetto educativo, programmando e documentando le attività e le modalità di funzionamento del servizio;
- gestisce il personale operante nel Nido, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, etc.);
- mantiene i rapporti con gli Uffici comunali, ed in particolare relaziona settimanalmente all’Ufficio Istruzione del Comune (DEC) sull’attività svolta e sul funzionamento del Nido, tramite incontri;
- è referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- è responsabile, insieme agli operatori, dell’utilizzo e del buon mantenimento dei materiali e delle attrezzature in dotazione al servizio;
- è referente nei rapporti con l’Ufficio Igiene e Vigilanza dell’ATS per quanto riguarda i problemi igienico-sanitari del servizio;
- è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile, qualora al Nido fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità, e collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d’anno, facendo riferimento ai verbali degli incontri tenuti con il servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- organizza e cura la formazione e l’aggiornamento del personale;
- verifica la qualità del servizio erogato attraverso strumenti di autovalutazione;
- collabora con gli organismi di partecipazione previsti dal Regolamento comunale per il funzionamento del servizio;
- partecipa alle riunioni del Comitato di gestione, dell’Assemblea dei genitori e, se del caso, agli incontri di sezione. Il nominativo con i riferimenti per il contatto (telefono e mail) ed il curriculum del Coordinatore deve essere trasmesso all’Ufficio Istruzione del Comune ad inizio concessione.
Il Concessionario deve comunicare ad inizio servizio il nominativo ed i contatti di un referente amministrativo. Il Concessionario è tenuto a garantire la Consulenza pedagogica e psicologica, sia per la formazione del personale che per eventuali sportelli a rivolti ai genitori. Il Concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in equipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino.
Articolo 21: Clausola di gradimento
Spettano al Comune di Vedano al Lambro, tramite i funzionari e gli operatori dei servizi a ciò delegati, ampie facoltà di controllo e di accertamento sulla sussistenza e sul mantenimento dei requisiti richiesti per i servizi in concessione.
Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo al Concessionario, fermo restando i requisiti richiesti nel presente capitolato come integrato dall’offerta tecnica.
Il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva di richiedere alla controparte la sostituzione dell'unità di personale in discorso con altre unità rispondenti alle caratteristiche programmate. L’aggiudicatario si impegna a provvedere alla sostituzione entro il termine di 3 giorni dalla richiesta.
L’inosservanza del termine di 3 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale.
TITOLO IV - LINEE ED INDIRIZZI A CARATTERE PEDAGOGICO/EDUCATIVO
Articolo 22: Progetto educativo
Il funzionamento dell’Xxxxx Xxxx sarà definito da un progetto educativo, da una programmazione educativa, da un piano operativo, da strumenti di osservazione, verifica e valutazione, nonché da documentazioni che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto indicato nel presente capitolato e nell’offerta tecnica sia stato messo in atto.
Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il Concessionario predispone la programmazione annuale dell’anno successivo e la trasmette all’Ufficio Istruzione del Comune, che ha la facoltà di chiedere motivatamente al gestore eventuali modifiche. Il responsabile educativo con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale ed il progetto educativo ai genitori del nido, in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo. Nell'ultimo periodo il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto all’Ufficio Istruzione del Comune, nel mese di luglio.
Articolo 23: Orientamento per l’elaborazione del progetto
Il Concessionario predisporrà il progetto pedagogico del servizio attenendosi ai seguenti elementi guida:
- il servizio sarà caratterizzato da una specifica ed evidente valenza pedagogico – educativa, quindi il progetto conterrà riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo – didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale;
- struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (particolare attenzione alla dotazione organica e sua qualificazione, fasce orarie di compresenza del personale, presenza di figure professionali aggiuntive quali psicologo, psicomotricista);
- la predisposizione di specifici programmi educativi anche individualizzati per particolari situazioni, nonché per favorire il passaggio alla scuola dell’infanzia in collaborazione ed a seguito di incontri tra educatori del nido e insegnanti di tale ordine scolastico;
- progettazione e organizzazione educativa del servizio, con particolare riferimento a:
- criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l’intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative;
- criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;
- criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all’osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinamento pedagogico);
- valutazione (strumenti di autovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche);
- -proposte di servizi aggiuntivi qualificanti la gestione.
Articolo 24: Rapporti con le famiglie
Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è un presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto, è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al Nido.
Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento comunale ed esplicitate nel progetto pedagogico. E’ cura del Concessionario proporre forme innovative per favorire il coinvolgimento delle famiglie ed organizzare, anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, momenti di formazione e di sostegno alla genitorialità.
TITOLO V - CONTROLLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
Articolo 25: verifica qualità di gestione
L’Amministrazione Comunale intende monitorare la conduzione per verificare i risultati conseguiti, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati. A questo proposito si individueranno specifici indicatori, inerenti al livello di raggiungimento degli obiettivi collettivi e individuali stabiliti in sede di programmazione delle attività del servizio, capaci di rappresentare qualità ed efficacia dell’azione proposta. Oltre agli obiettivi prevalentemente legati alla natura pedagogica del servizio si rileveranno elementi riguardanti:
- la continuità del servizio (sostituzioni assenze, garanzia delle figure di riferimento nella continuità educativa)
- il rispetto degli orari di servizio concordati
- la sicurezza e cura del bambino
- la collaborazione con gli altri servizi educativi
- l’interazione con i bambini ( attività svolte, osservazioni, verifiche)
- la collaborazione con le famiglie
- il servizio di refezione
- la pulizia e cura e riordino del materiale e dei locali dati in dotazione
- l’adeguatezza del materiale didattico e di consumo utilizzato
- il numero degli utenti e le ore totali di fruizione del servizio. Il Concessionario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti,
da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Concedente, che può anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati.
Articolo 26: Diritto di controllo da parte dell’amministrazione comunale
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l’andamento del servizio con proprio personale e con personale specializzato incaricato. Gli organismi preposti al controllo sono: i competenti servizi dell’ATS Monza e Brianza, l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vedano al Lambro (tramite il DEC), nonché eventuali altre strutture specializzate appositamente incaricate. Le modalità di controllo si esplicano a mezzo:
1. di sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del servizio alle norme del capitolato;
2. di verifica del rispetto delle norme amministrative che prevedono: assicurazioni, oneri contributivi, dichiarazioni e certificazioni richieste dal presente capitolato;
3. della collaborazione degli utenti e delle famiglie tramite la compilazione di questionari
-schede per verificare la gradibilità del servizio da parte degli utenti;
4. di verifica rispetto alle informazioni richieste alla ditta concessionaria.