NOBIS CONSORTIUM
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DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO NCT.2020-2021.001 – EDIZIONE 01.02.2021
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Consortium
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
·
Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Il presente contratto assicura i rischi connessi all’esercizio dell’attività esercitata da artigiani e da piccole imprese, fornendo una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate derivanti da incendio e furto, nonché una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi (R.C.T.) ed ai prestatori di lavoro (R.C.O.). Il contratto prevede, inoltre, il pagamento per il Contraente/Assicurato di una diaria giornaliera in conseguenza di un infortunio o di una malattia, nonché la prestazione della garanzia Tutela legale e Assistenza.
Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurati:
• i danni derivanti da fatti dolosi del Contraente/Assicurato (art. 1917 del
Codice Civile);
• Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale
pattuito.
🗴 Con riferimento alla garanzia “R.C.T.” non sono considerati “terzi” e quindi
non sono assicurabili: (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’assicurato, (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto che precede,
(iii) i prestatori di lavoro dell’assicurato, (iv) altre persone che subiscano il
danno per la partecipazione all’attività assicurata.
🗴 Con riferimento alla garanzia “R.C.T.” ed “R.C.O.” sono esclusi gli importi a
carattere sanzionatorio.
🗴 Con riferimento alla garanzia “Protezione del reddito” sono escluse: (i) le
malattie, malformazioni e stati patologici che hanno dato origine a cure o diagnosi prima della stipula della polizza; (ii) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti; (iii) malattie mentali, disturbi psichici; (iv) cura
dell’AIDS e HIV, (v) prestazioni aventi finalità estetiche; (vi) malattie tropicali.
🗴 Con riferimento alla garanzia “assistenza”: sono escluse le spese o prestazioni
non autorizzate dall’Impresa.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio
La garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate inerenti l’attività assicurata in conseguenza di uno degli eventi descritti in polizza.
🗸 Furto
La garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per la perdita del contenuto (macchinari, merci, attrezzature) posto nei locali dell’esercizio indicati in polizza in conseguenza di furto.
🗸 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! Con riferimento alla garanzia “incendio” sono esclusi i danni:
• da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
• da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• causati con dolo del Contraente/Assicurato, nonché di terzi (salvo quanto
previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capitolo 1 - “Incendio”);
• causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo 1- “Incendio”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
• subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
• indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo 1 - “Incendio”);
• di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione
degli “Eventi coperti” del capitolo 1 - “Incendio”.
! Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi i danni:
• a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
• verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
• agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
– persone che con il Contraente/Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
L’Impresa indennizza i danni che il Contraente/Assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività decritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie. La garanzia vale anche per (i) la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; (ii) azioni di rivalsa esperite dall’INPS; (iii) per il fatto delle persone considerate terze (es. prestatori di lavoro, appaltatori, ingegneri).
🗸 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) L’Impresa indennizza i danni che il Contraente/Assicurato deve risarcire per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il Contraente/Assicurato si avvale verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.
🗸 Protezione del reddito
La garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci indentificati nel Modulo di Polizza a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
🗸 Tutela legale
La garanzia assicura l’onere dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del Contraente/ Assicurato in conseguenza di un evento assicurato. Oltre al Contraente/Assicurato sono assicurati anche i dipendenti iscritti nel libro paga ed i familiari.
🗸 Assistenza
Garanzia “assistenza” in caso di sinistri previsti in polizza consistente in: consulenza medica telefonica, invio di un medico, invio di un’ambulanza, invio di un idraulico, di un tecnico specializzato, invio di una guardia giurata, invio di un elettricista.
È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.
– persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata del Contraente/ Assicurato, se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto
commesso dai dipendenti;
• causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
• di Furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i “valori” e per più di 45 giorni per il “contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
! Con riferimento alla garanzia “Responsabilità Civile verso Terzi” sono esclusi i danni:
a) da Furto ed a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose
del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
d) a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
e) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
g) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dal Contraente/ Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. f) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura del Contraente/Assicurato e l’attività dichiarata nel Modulo di Xxxxxxx lo preveda;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non
costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
j) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di
ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
k) provocati da persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 1) e 3);
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/
Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile.
Sono altresì esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
! Con riferimento alla garanzia “Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro” sono esclusi i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti da malattie professionali;
d) provocati da:
- prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di
tabacco;
f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ed altri atti di guerra in
genere;
h) derivanti da amianto;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni
elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o
frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi.
Sono altresì esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a
carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
! La garanzia “protezione del reddito” non è operante per l’inabilità temporanea a seguito di:
1) conseguenze di Infortuni accaduti prima della stipula della Polizza che si
verifichino nei primi 3 anni dalla stipula della Polizza stessa;
2) Infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
3) Infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando il Contraente/Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
4) Infortuni accaduti nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
5) Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando il Contraente/Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un livello di alcolemia che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;
6) Infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni
e simili;
7) Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi del Contraente/Assicurato
o del/dei Beneficiari;
8) Infortuni accaduti durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
9) Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando il Contraente/ Assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
10) Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
11) Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure,
esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente Polizza;
12) Pandemie;
13) Epidemie;
14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della
Polizza;
15) Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi
organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
16) cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività;
17) Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
18) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
19) Malattie tropicali;
20) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso
di stupefacenti o allucinogeni.
! La garanzia “Tutela legale” non opera per:
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti
popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di
veicoli, imbarcazioni e aerei;
e) le spese, competente ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi del
Contraente/Assicurato;
f) le spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o
donazioni nonché ogni altra fattispecie afferente al c.d. “diritto di famiglia”;
g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove
viene svolta l’attività indicata nel Modulo di Polizza;
h) operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione,
di trasformazione e di costruzione di beni immobili;
i) acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
k) fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
l) il pagamento di oneri fiscali in genere;
m) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
n) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e
concorrenza sleale;
o) le tasse di registro;
p) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto);
q) controversie nei confronti dell’Impresa.
! Con riferimento alla garanzia “assistenza” sono esclusi i danni verificatisi:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo e di vandalismo;
c) dolo del Contraente/Assicurato.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 Le coperture assicurative “incendio” e “furto” operano solo nel territorio italiano.
🗸 La copertura assicurativa “R.C.T.” opera nel mondo intero, con esclusione degli USA e del CANADA.
🗸 La copertura assicurativa “R.C.O.” opera nel mondo intero.
🗸 La copertura assicurativa “protezione del reddito” opera nel mondo intero con l’intesa che la liquidazione dei sinistri sarà
🗸 La copertura assicurativa “Tutela Legale” opera in tutti gli Stati d’Europa (per danni extracontrattuali o di procedimento
effettuata in Italia ed in valuta locale.
penale), in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente/Assicurato ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c..
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente alla Compagnia. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura comincia alla data indicata nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata nel Modulo di Polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente. L’assicurazione può avere durata annuale o poliennale.
Con riferimento alla garanzia “protezione del reddito” qualora l’assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
In caso di contratto di durata annuale con tacito rinnovo, il Contraente/Assicurato può impedire il rinnovo del contratto stesso mediante invio della disdetta da trasmettersi all’Impresa a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Consortium
Versione n. 1 di febbraio 2021 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2019
Bilancio approvato il 30/04/2020
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alle Garanzie Incendio, Furto, RC verso terzi e prestatori di lavoro, Protezione del reddito, Tutela legale e Assistenza, per quanto riguarda la loro formulazione base, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Consortium. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
– | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Consortium. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Garanzia Incendio | • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di dati – maggiori costi: l’Impresa corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. |
Garanzia Furto | • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso al Contraente/Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio. |
Garanzia Responsabilità Civile danni a Terzi e Prestatori di Lavoro | • Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale: la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli indicati nel Modulo di Polizza, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta nel Modulo di Polizza. • Cessione di lavori in appalto/subappalto: la garanzia comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/ Assicurato per (i) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione; (ii) i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da cedimento o franamento del terreno: la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Malattie professionali: è assicurato il rischio delle malattie professionali. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008: la condizione integrativa “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente. • Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: sono coperti i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte del Contraente/Assicurato, durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. • Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): il limite per ogni infortunato viene elevato a 1.500.000,00 euro (se acquistato massimale RCT pari ad almeno 1.000.000,00 di euro). |
Garanzia Tutela Legale | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dal Contraente/Assicurato per: a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza del Contraente/Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A), atte a riconoscere il diritto del Contraente/Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario nel caso in cui il legale prescelto dal Contraente/Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità Giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia del Contraente/Assicurato. L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente Polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel Dip Base. Qui di seguito si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Garanzia Incendio | Con riferimento alle garanzie base, opzioni ed estensioni: • Per la partita “Fabbricato”, l’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento subito in relazione allo stato di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. • Per le partite “Macchinario – Attrezzature – Arredamento”, l’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al grado al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. • Esclusivamente per la forma a “Valore Totale” il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti: (i) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente; (ii) inferiore, ma superiore al valore al “momento del sinistro” (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”; (iii) uguale o inferiore al “valore al momento del sinistro”, non verrà riconosciuto. • Se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni della clausola “Assicurazione parziale - Tolleranza” non si applicano qualora l’ammontare liquidabile del danno risulti uguale o inferiore a 10.000,00 euro al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti. Con riferimento alla sezione “Altri eventi coperti”: • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). • Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono esclusi i danni: a) di inondazione o frana; b) di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” sono esclusi i danni: a) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio. • Con riferimento alla garanzia “sovraccarico neve” sono esclusi i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero L.L.P.P. del 16/1/96 - G.U. n. 29 del 5/2/96 e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali. ed al loro contenuto; d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. • Con riferimento alla garanzia “allagamento” sono esclusi: - i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell’impianto di estinzione Incendi; - i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; - i danni causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; - i danni avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine; - i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia; - i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi” l’Assicurazione non comprende i danni: - a cose che il Contraente/ Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente/ Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. |
• Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iii) da furto e tentato furto.
• Con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni: • causati con dolo del Contraente/Assicurato;
• da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • per mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; • relativi ai primi 400,00 euro per Sinistro.
Con riferimento alla sezione “Garanzia Aggiuntiva”:
• Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”.
• Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere.
• Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi.
• Sono esclusi i danni verificatisi per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.
• Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione.
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto | Limiti di indennizzo |
Effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici | 200 euro per sinistro | 3.500 euro per ogni anno |
Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza | 200 euro per sinistro | 5.000 euro per anno assicurativo |
Eventi sociopolitici | 1.000 euro per sinistro | 70% della somma assicurata |
Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore | 200 euro | / |
Eventi atmosferici | 1.000 euro per sinistro | 70% della somma assicurata |
Grandine | 1.000 euro per sinistro | 15.000 euro |
Intasamento grondaie e pluviali | 1.000 euro | 10.000 euro per annualità |
Sovraccarico di neve | 10% dell’indennizzo con il minimo di euro 1.000 ed il massimo di euro 15.000 | 30% della somma assicurata |
Rottura lastre | 200 euro per sinistro | 5.000 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero | / | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il minimo indennizzabile di 250 euro |
Indennità aggiuntiva | / | 100.000 euro per annualità |
Danni indiretti | / | 10.000 euro per anno assicurativo |
Allagamento | 1.000 euro per sinistro | 10.000 euro per anno assicurativo |
Elettronica | 400 euro per sinistro | / |
Terremoto | Modulabile per tipologia di rischio | Modulabile per tipologia di rischio |
Merci in refrigerazione | 15% scoperto con minimo 100 euro per sinistro | Somma assicurata |
Garanzia Furto | Con riferimento alla sezione “Estensioni” • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità). Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro | Con riferimento alla sezione “Condizioni Integrative”: • La garanzia “proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” non comprende i danni da: a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente assicurazione. • La garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • La garanzia “Danni da incendio, esplosione, scoppio” opera in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”. • La garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda dell’assicurato. Si intendono esclusi: a) necessari dall’esecuzione dei lavori; b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio; c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi; d) da Furto e da Incendio; e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle Cose trasportate e rimorchiate. • Le garanzie “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” e “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari” riguardano i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia; in aggiunta non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • La garanzia “Mancato o insufficiente servizio di vigilanza” opera condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l’attività dichiarata in polizza e non in base ad un contratto. • La garanzia “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari” non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” sono esclusi i danni: a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; c) necessari per l’esecuzione dei lavori; d) da Furto, Incendio e smarrimento; e) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi f) a veicoli a motore e natanti; g) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; h) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) da mancato uso delle cose danneggiate. • Con riferimento alla garanzia “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate” sono esclusi i danni (i) da mancato uso delle cose danneggiate; (ii) i danni da furto e incendio. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) da furto e da incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie” sono esclusi i danni da furto. • Con riferimento alla garanzia “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” sono esclusi i danni (i) da furto e incendio; (ii) conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione – Esclusi i lavori edili” sono esclusi i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; d) da mancato intervento manutentivo; e) a veicoli a motore, natanti e loro parti; f) da lavori edili in genere. |
Garanzia | Franchigia/Scoperto | Limiti di indennizzo |
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina | / | 20% della somma assicurata per contenuto |
Furto, rapina, scippo di denaro, carte valori e titoli di credito in genere commessi sulla persona dell’assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all’esercizio | / | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro |
Furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita | / | 10% della somma assicurata |
Le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate | / | 500 euro per singolo sinistro |
Merci e attrezzature trasportate | 20% | / |
Indennità aggiuntiva | / | 10% dell’indennizzo liquidato |
Con riferimento alla sezione “Garanzie Aggiuntive”:
• La garanzia “Cessione di lavori in appalto, subappalto” si intende prestata a condizione che l’importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto o subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell’assicurato.
• La garanzia “Malattie professionali” opera a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con l’Impresa senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
• Con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale” è escluso il conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti.
• Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008” sono esclusi i danni (i) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (ii) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (iii) da mancato intervento manutentivo.
• Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69; (iii) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
(ii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iii) da incendio e da furto anche se conseguenti
a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.
• La garanzia “Malattie Professionali” non è operante: a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; c) per l’asbestosi e la silicosi.
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto | Limiti di indennizzo |
Prestatori di lavoro per i quali sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminati | 2.500 euro per ciascun danneggiato | / |
Tutti gli altri prestatori di lavoro | 5.000 euro per ciascun Danneggiato | 750.000 euro per ogni infortunato |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi per ciascun sinistro | 10% con il minimo di 500 euro | 100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Danni da incendio, esplosione, scoppio | 10% con minimo 500 euro | 100.000 euro per sinistro |
Lavori presso terzi | / | 100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo |
Cose in consegna | 10% per ogni sinistro, con il minimo di 250 euro | 15.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate | 500 euro per ogni sinistro | 7.500 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo |
Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | 10% per ogni veicolo danneggiato, con il minimo di 250 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Xxxxx a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori o simili | 20% per ogni veicolo danneggiato, con il minimo di 500 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie | 250 euro per sinistro | 3.000 euro per sinistro e anno assicurativo |
Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico | 500 euro per ogni sinistro | 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Generi alimentari di produzione propria, somministrati | / | 1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Danno cagionato a terzi è riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate | 2.500 euro per ciascun danneggiato | 50.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Garanzia Protezione del Reddito | Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi. |
Garanzia Tutela legale | Le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato e delle Persone che collaborano nell’attività d’impresa, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e in regola con ogni adempimento di legge. |
Garanzia Assistenza | Relativamente alla garanzia “Invio di un idraulico in caso di emergenza” sono esclusi: - i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’azienda e i sinistri dovuti a negligenza del Contraente/Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore; - i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari. La garanzia “Invio di un elettricista per interventi di emergenza” non è operante per: a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo del Contraente/Assicurato; b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore. Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato |
Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari | / | 500.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Garanzia postuma per i lavori di installazione, posa, riparazione e manutenzione – esclusi i lavori edili | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 100.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 100.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Danni da furto | 10% con il minimo di 500 | 50.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni da circolazione all’intero del perimetro aziendale | / | 500.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 500 euro per ogni sinistro | 50.000 per sinistro e per anno assicurativo |
Danni da franamento o cedimento del Terreno | 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro | 50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Malattie professionali | / | 500.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato |
Danni da bagnamento | 1.500 euro per ogni sinistro | 15.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo |
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 100.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 – danni da interruzione o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 25.000 euro per ogni anno assicurativo |
Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | 15% per ogni sinistro con il minimo di 250 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Garanzia | Limiti di indennizzo |
Idraulico per interventi di emergenza/Elettricista per interventi di urgenza/Invio di una guardia giurata/Invio di un’ambulanza | Due interventi per anno assicurativo |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia del sinistro: Con riferimento alle garanzie “Incendio” e “Furto”: Il Contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia all’Impresa entro i 3 giorni successivi; • trasmettere all’Impresa nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”: Il Contraente deve darne avviso scritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a tre giorni. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i pestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, e, in caso di lesioni, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto”: L’assicurato deve darne avviso scritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Protezione del reddito”. La denuncia della malattia o dell’infortunio, con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all’Impresa o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro cinque giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L’assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici dell’Impresa e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”: In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia, il Contraente/ Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso in caso d’incarico a un proprio legale di fiducia il preventivo di spese da quest’ultimo redatto. In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Assistenza”: Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde: 800.894148 (x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero) Ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001. In ogni caso il Contraente/Assicurato dovrà comunicare con precisione: - Il tipo di assistenza di cui necessita; - Nome e Cognome; - Indirizzo del luogo in cui si trova; - Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. In caso di sinistro, l’Impresa può recedere dal contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo indennizzo, con preavviso di 30 giorni. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l’assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata all’Impresa o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente al Contraente/Assicurato da parte di enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Con riferimento alle garanzie “Protezione del reddito”: Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dall’Impresa entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dalla ditta Contraente/Assicurata. Qualora non ci sia immediato accordo fra le parti sull’ammontare dell’indennizzo, l’Impresa, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvede al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio Medico. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali l’Impresa applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dall’Impresa all’intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente. In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art.1899 c.c., nella misura indicata in polizza. Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%. È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Il premio, qualora convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore dell’Impresa. |
Rimborso | In caso di recesso, l’Impresa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La copertura comincia alla data indicata nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata nel Modulo di Polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente. L’assicurazione può avere durata annuale o poliennale. Con riferimento alla garanzia “protezione del reddito” qualora l’assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva. La garanzia “Merci ed attrezzature trasportate” opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21. |
Sospensione | Il Contraente non può sospendere le garanzie; tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Il Contratto di assicurazione prevede la possibilità di recesso al verificarsi del sinistro. Tale facoltà è riconosciuta sia all’Impresa che al Contraente/Assicurato. |
Il presente contratto è rivolto ad artigiani e imprenditori di piccole imprese che desiderano assicurare i rischi connessi all’esercizio delle loro attività.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 8 (Incendio) è pari al 21,86%, per il Ramo 9 (Altri danni a beni) è pari al 21,38%, per il Ramo 13 (rc generale) è pari al 22,21%, per il ramo 16 (perdite pecuniarie) è pari al 40,47, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 26,61% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 46,69%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Con riferimento alla granzia “Protezione del Reddito”, verificata ed accertata da parte dell’Impresa la fondatezza del diritto del Contraente/Assicurato di percepire l’indennizzo contrattualmente previsto, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo da quest’ultimi o, in mancaza di accordo, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente circoscrizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio peritale. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione 4
Art. 4 - Variazione dell’ubicazione e dell’attività 4
Art. 5 - Aggravamento del rischio 4
Art. 6 - Diminuzione del rischio 4
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro 4
Art. 8 - Durata del contratto e proroga dell’assicurazione 4
Art. 9 - Oneri fiscali 4
Art. 10 - Altre assicurazioni 4
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge 4
Art. 12 - Foro competente 5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 – INCENDIO 6
Art. 1 - Eventi coperti 6
Art. 2 - Altri eventi coperti 6
2.1 - Eventi sociopolitici 6
2.2 - Eventi atmosferici 7
2.3 - Grandine 7
2.4 - Intasamento grondaie e pluviali 8
2.5 - Sovraccarico di neve 8
2.6 - Allagamento 8
2.7 - Rischio locativo 8
2.8 - Ricorso terzi 8
2.9 - Rottura lastre 9
2.10 - Merci e attrezzature presso terzi 9
2.11 - Spese di demolizione e sgombero 9
2.12 - Indennità aggiuntiva 9
2.13 - Danni indiretti 9
2.14 - Anticipo indennizzi 10
2.15 - Buona fede 10
2.16 - Colpa grave 10
2.17 - Operazioni peritali 10
2.18 - Valore a nuovo 10
Art. 3 - Delimitazioni ed esclusioni 10
3.1 - Caratteristiche del fabbricato 10
3.2 - Esclusioni 10
3.3 - Leasing 11
3.4 - Ambito territoriale 11
3.5 - Tolleranza infiammabili e merci speciali 11
Art. 4 - Garanzia aggiuntiva 11
4.1 - Elettronica (forma a valore intero) 11
4.2 - Terremoto 11
4.3 - Merci in refrigerazione 12
CAPITOLO 2 – FURTO 12
Art. 1 - Eventi coperti 12
1.2 - Ambito territoriale 13
1.3 - Indennità aggiuntiva 13
1.4 - Forma di assicurazione 13
1.5 - Valore a nuovo 13
Art.2 - Delimitazioni ed esclusioni 13
2.1 - Mezzi di chiusura 13
2.2 - Esclusioni 13
2.3 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata 14
2.4 - Merci classificate nella categoria furto di rischio “A” – scoperto 10% 14
Art. 3 - Condizioni particolari 14
3.1 - Mezzi di chiusura (24/a) 14
3.2 - Impianto d’allarme (installato da ditte registrate presso l’I.M.Q.) 14
3.3 - Impianto d’allarme (di diverso tipo) 14
3.4 - Merci di natura più grave 14
Art. 4 - Garanzia aggiuntiva 15
4.1 - Merci e attrezzature trasportate 15
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 15
Art. 1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 15
Art. 2 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 15
Art. 3 - Attività complementari 15
Art. 4 - Persone considerate terze 16
Art. 5 - Delimitazioni ed esclusioni 16
Art. 6 - Franchigia per danni a cose 17
Art. 7 - Validità territoriale 17
Art. 8 - Pluralità di assicurati 18
Art. 9 - Numero addetti 18
Art. 10 - Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell’assicurato – Tolleranza e comunicazione del loro numero 18
Art. 11 - Validità temporale 18
CONDIZIONI INTEGRATIVE (sempre operanti in relazione all’attività assicurata) 18
1. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività 18
2. Proprietà di civili abitazioni 19
3. Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro 19
4. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi 19
5. Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio 19
6. Lavori presso terzi 19
7. Responsabilità civile personale 19
8. Leasing 19
9. Cose in consegna e custodia 20
10. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate 20
11. Mezzi meccanici di sollevamento 20
12. Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti 20
13. Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie 20
14. Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore,
stazioni di lavaggio automatico 20
15. Lavori di edilizia e di scavo (non valida per le imprese edili) 21
16. Mancato o insufficiente servizio di vigilanza 21
17. Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari 21
18. Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale) – Esclusi lavori edili 22
19. Danni da Furto 22
GARANZIE AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate nel Modulo di Polizza) 22
1. Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale 22
2. Cessione di lavori in appalto/subappalto 23
3. Danni a condutture ed impianti sotterranei 23
4. Danni da cedimento o franamento del terreno 23
5. Malattie professionali 23
6. Danni da bagnamento 24
7. Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione
valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 24
8. Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti 25
9. Aumento limite RCO (acquistabile solo con massimale RCT pari ad euro 1.500.000,00 od oltre) 25
10. Franchigia per danni a Cose (aumento) 25
11. Ditta individuale 25
CAPITOLO 4 – PROTEZIONE DEL REDDITO 25
Art. 1 – Eventi coperti 25
1.1 - Determinazione del valore della diaria 25
1.2 - Decorrenza della garanzia 25
1.3 - Esclusioni 26
1.4 - Validità territoriale 26
1.5 - Diaria giornaliera assicurata 26
1.6 - Calcolo dell’indennizzo - Limite di indennizzo 26
1.7 - Assicurazione in caso di studio associato 26
1.8 - Persone non assicurabili 26
1.9 - Limiti di età 27
1.10 - Rinuncia al diritto di surrogazione 27
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE 27
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 27
Art. 2 - Opzioni di garanzia 27
Art. 3 - Persone assicurate 28
Art. 4 - Estensione territoriale 28
Art. 5 - Esclusioni 28
Art. 6 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia 28
Art. 7 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 28
Art. 8 - Gestione del sinistro 29
Art. 9 - Scelta del legale 29
Art. 10 - Recupero somme 29
CAPITOLO 6 – ASSISTENZA 29
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 29
Art. 2 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 30
Art. 3 - Modalità di accesso alla struttura organizzativa 30
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 32
Art. 1 - Obblighi 32
Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno 32
Art. 3 - Mandato dei periti 32
Art. 4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 32
Art. 5 - Assicurazione parziale – Tolleranza 33
Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno 33
Art. 7 - Raccolte e collezioni 33
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo 33
Art. 9 - Limite massimo di indennizzo 33
Art. 10 - Trasloco delle cose assicurate 33
Art. 11 - Recupero delle cose asportate 34
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 34
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 34
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro 34
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno 34
IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DEL REDDITO 34
Art. 1 - Cosa fare in Caso di Sinistro 34
Art. 2 - Criteri di indennizzabilità 34
Art. 3 - Controversie - Arbitrato irrituale 34
Art. 4 - Pagamento dell’Indennizzo 35
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 35
Art. 1 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 35
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA 35
Art. 1 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa 35
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 37
APPENDICE NORMATIVA 40
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 43
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Addetti: i soci del Contraente/Assicurato; i titolari dell’azienda; i familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell’azienda assicurata); gli associati in partecipazione; i Prestatori di lavoro; che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell’azienda stessa.
Sono esclusi dalla presente definizione:
a) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l’azienda;
b) le persone alle quali il Contraente/Assicurato ha appaltato o commissionato l’esecuzione delle “Attività Complementari” di cui all’art. 3 del capitolo Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro;
c) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per Xxxxxxxx, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa.
Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2021 -12/03/2022).
Appaltatore/subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui il Contraente/Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s’intendono equiparati all’appaltatore/subappaltatore:
- il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale: attività compiuta fuori da un giudizio per comporre una vertenza.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazione a valore intero: forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale a carico del Contraente/Assicurato, così come previsto dall’art 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.
Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata (a titolo esemplificativo: attività commerciali, artigianali, industriali ecc., anche quando non siano esercitate come attività principali).
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Contenitore di sicurezza: (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
Contenuto: merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature (comprese le insegne e impianti di allarme) ed arredamento in genere (compresi contenitori di sicurezza escluso il loro Contenuto), anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l’attività dichiarata (esclusi veicoli a motore propri iscritti al P.R.A.) anche se all’aperto nell’area di pertinenza dell’esercizio, compresi:
• addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;
• valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all’attività, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro;
• sostanze Infiammabili per un quantitativo non superiore a kg. 750;
• merci speciali per un quantitativo non superiore a kg. 400;
• effetti personali del Contraente/Assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi preziosi e valori);
• quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 2.500,00 euro;
• merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
• veicoli a motore di terzi.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto colposo: quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; rientrano gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A del decreto medesimo.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione al Contraente/Assicurato destinati all’esercizio dichiarato nel Modulo di Polizza, costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune;
- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d’aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata nel Modulo di Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non coincide con l’inadempimento, ossia la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.
Fatturato: l’importo del volume d’affari inerente l’attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto di I.V.A.. Franchigia: L’importo prestabilito in cifra fissa sulla somma assicurata che, in caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Impresa non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento. Per le Sezioni Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro, si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di Polizza, detratta la Franchigia, eccede il Massimale/sottolimite assicurato, l’Impresa sarà obbligata nel limite del Massimale/sottolimite previsto.
Nella garanzia Infortuni la Franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale.
Frattura ossea: rottura di un osso, generalmente conseguente ad una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta).
Sono parificate alle fratture ossee:
- le fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni);
- le rotture dei legamenti crociati del ginocchio.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 codice penale).
I.M.Q.: Organismo notificato per le principali direttive UE che effettua prove e fornisce certificazioni CE al fine di valutare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti per essere commercializzati sul mercato europeo.
Impresa: s’intende NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere alle ordinarie occupazioni.
Inabilità temporanea totale al lavoro: la totale incapacità fisica di attendere all’Attività professionale dichiarata in conseguenza di Infortunio o di una Malattia.
Incendio: autocombustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al Contraente/Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – non classificabili come “Esplodenti” e che presentano le seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V del medesimo D.M. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea;
Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:
– nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia;
– nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
– nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa. Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità fisica, indipendentemente dalla professione svolta, sulla base della tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni.
Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale): commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà ed intenzione, provoca lesioni ad altra persona.
Macchine mordenti: quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate Macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nell’articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del OMS).
Massimale: rappresenta la somma massima che l’Impresa, a titolo di indennizzo o risarcimento, è tenuta a corrispondere al Contraente/Assicurato o a terzi in caso di sinistro.
Merci speciali: s’intendono come tali:
- celluloide (grezza o oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato attestante l’avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l’Impresa.
Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale): commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico del Contraente/Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, tasse di registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.), contributo unificato per l’introduzione di un giudizio.
Polizza: l’insieme dei documenti che provano l’esistenza e l’operatività delle garanzie assicurative.
Premio: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato all’Impresa quale corrispettivo per rendere operativa l’Assicurazione. Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza, incluse quelle:
a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta nel Modulo di Polizza;
b) per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato;
c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all’art. 4 della Capitolo “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, a condizione che tali persone non siano qualificabili come “collaboratori coordinati e continuativi” del Contraente/Assicurato o che prestino la loro opera per conto di quest’ultimo nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”, nonché gli appaltatori/subappaltatori.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo del reato ascritto.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 codice penale).
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa. Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o ad un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero: la degenza con pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sanzione amministrativa: misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche e può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’autorità amministrativa ma, in alcuni casi, spetta all’Autorità Giudiziaria.
Xxxxxx: furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: la percentuale del Danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico del Contraente/Assicurato per ciascun Sinistro.
Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio o implosione.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.
Sinistro: per il Capitolo Tutela legale s’intende la controversia o il procedimento per i quali è prestata l’Assicurazione; per tutti gli altri Capitoli, per sinistro s’intende il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Statuto dei lavoratori (con riferimento all’art. 28 L. 300/70): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.
Struttura organizzativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con il Contraente/Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di cui al Capitolo Assistenza.
Territorio Italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tetto: il complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene) destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione: accordo con il quale le Parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o ne prevengono l’insorgenza.
Tubazioni: insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell’acqua.
Vertenza contrattuale: controversia insorta in relazione all’esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi o contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Nobis Consortium, Mod. NCT.2020-2021.001– ed. 0000-00 - Xxxxxx aggiornamento 01/02/2021
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo e che disciplinano i diritti e gli obblighi a carico delle parti.
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Essendo la dichiarazione relativa alla tipologia di attività esercitata un elemento essenziale ai fini della stipula del contratto, l’effettivo esercizio di un’attività diversa da quella dichiarata nel Modulo di Polizza è causa di inoperatività della garanzia.
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Impresa o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dall’Impresa stessa alla esazione dei premi.
Art. 3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - VARIAZIONE DELL’UBICAZIONE E DELL’ATTIVITÀ
L’Assicurazione opera esclusivamente per l’attività e l’ubicazione identificate nel Modulo di Polizza.
In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell’Esercizio assicurato, l’Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto all’Impresa, fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. L’Impresa rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato.
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del
Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa e/o il Contraente/ Assicurato possono recedere dall’Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall’intera Polizza:
Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente/Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente/Assicurato della comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
In caso di recesso esercitato dal Contraente/Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l’Impresa restituirà la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.
Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, da esercitare mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC spedita all’Impresa almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno viene tacitamente prorogata di un altro anno, e così successivamente per gli anni a seguire.
Art. 9 - ONERI FISCALI
Gli Oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto all’Impresa dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Se il Contraente/Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, l’Impresa non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 12 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente/Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. n. 206 del 2005, e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 6 capitoli (Incendio, Furto, Responsabilità Civile Danni a Terzi e Prestatori di Lavoro, Protezione del Reddito, Tutela Legale e Assistenza) che disciplinano le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.
CAPITOLO 1 – INCENDIO
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all’attività assicurata, dagli “Eventi coperti”.
Art. 1 - EVENTI COPERTI
• Incendio;
• fulmine, con esclusione dei danni a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
• scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi; sono altresì esclusi i danni a macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
• caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli del Contraente/Assicurato;
• effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi; sono altresì compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando (escluso quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Elettronica”), sino alla concorrenza di 3.000,00 euro per ogni anno assicurativo (salvo quanto previsto nel Modulo di Polizza), con esclusione:
- dei danni da usura, mancata o difettosa manutenzione;
- dei danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- ogni danno indiretto o conseguenziale;
- dei primi 200,00 euro per Sinistro;
• danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni installate nel Fabbricato indicato nel Modulo di Polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione:
- dei danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei primi 200,00 euro per Sinistro.
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate. Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di pannelli radianti. La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 200,00 euro per Sinistro;
• danni causati agli enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente/Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi coperti;
• danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di euro 200,00.
Art. 2 - ALTRI EVENTI COPERTI
2.1 Eventi sociopolitici:
L’Impresa indennizza i danni diretti e materiali causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio.
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. da Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
2. e di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;
verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato.
Esclusioni:
L’Impresa non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
L’estensione di garanzia denominata “Eventi Sociopolitici”, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, l’Impresa non risponde dei danni di cui al superiore punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti dell’estensione di garanzia denominata “Eventi Sociopolitici”:
1) il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari a 1.000,00 euro;
2) in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, più del 70% della somma assicurata.
L’Impresa ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.
Resta, altresì, convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di recedere dall’intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, l’Impresa rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
2.2 Eventi atmosferici
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
L’Impresa non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti dell’estensione “Eventi atmosferici”:
1) il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari a 1.000,00 euro;
2) in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata.
2.3 Grandine
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia integrativa:
a) il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad euro 1.000,00;
b) in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, una somma maggiore di euro 15.000,00.
2.4 Intasamento grondaie e pluviali
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.
L’Impresa non risponde dei danni causati da umidità e stillicidio.
La presente garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per annualità assicurativa e con una Franchigia di euro 1.000,00 per Sinistro.
2.5 Sovraccarico di neve
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli “Eventi Atmosferici” ed a integrazione della stessa, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
L’Impresa non risponde dei danni causati: a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (definite nel D.M. del Ministero L.L.P.P. del 16/1/96 - G.U. n. 29 del 5/2/96 e successive modifiche, nonché eventuali disposizioni locali) ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell’Indennizzo medesimo, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 15.000,00;
- in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, più del 30% della somma assicurata.
2.6 Allagamento
L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da Allagamento verificatosi all’interno dei Fabbricati a seguito di:
• formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
• fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da Impianti idrici, igienici e tecnici con un limite di 10.000,00 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.
Se il Contraente/Assicurato si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l’Esercizio commerciale indicato nel Modulo di Polizza.
Sono esclusi:
- i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell’impianto di estinzione Incendi;
- i danni causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- i danni causati da mareggiate, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
- i danni avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all’evento coperto dalla presente garanzia;
- i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
2.7 Rischio locativo
Se il Contraente/Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
2.8 Ricorso terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/ Assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso. L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto al Contraente/Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa ha facoltà di assumere la conduzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
2.9 Rottura lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del Fabbricato e/o delle parti di Fabbricato di uso comune.
Sono esclusi i danni:
• verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
• ai lucernari;
• dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
• da Xxxxx e tentato Furto;
• relativi ai primi 200,00 euro per Sinistro.
La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se viene assicurata la partita “Rischio locativo” o la partita “Fabbricato”.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per Sinistro.
2.10 Merci e attrezzature presso terzi
L’Impresa risponde, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio Italiano per un valore non superiore al 10% della partita “Contenuto” e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo “Delimitazioni ed Esclusioni” alla voce “Caratteristiche del Fabbricato”.
2.11 Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rimborso delle spese documentate verrà riconosciuto comunque sino alla concorrenza di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto.
2.12 Indennità aggiuntiva
Al Contraente/Assicurato verrà riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 100.000,00 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
• mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
• le spese per gli onorari dei consulenti e periti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, sino alla concorrenza di euro 10.000,00;
• oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
• ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
• rimozione e ricollocamento del contenuto;
• altri obblighi contrattualmente incombenti al Contraente/Assicurato.
qualsiasi evento motivate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: epidemie, pandemie, emergenze sanitarie, etc.).
Rimangono sempre e comunque escluse le chiusure/serrate obbligatorie a séguito di disposizioni delle Autorità da
2.13 Danni indiretti
Nel caso di forzata inattività dell’esercizio assicurato, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’Impresa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto, riconoscerà al Contraente/Assicurato un importo forfettario di 200,00 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 45 giorni per Sinistro.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell’esercizio assicurato, l’importo forfettario giornaliero suindicato è ridotto della metà.
Il massimo importo che l’Impresa sarà tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è di 10.000,00 euro. Rimangono sempre e comunque escluse le chiusure/serrate obbligatorie a séguito di disposizioni delle Autorità da qualsiasi evento motivate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: epidemie, pandemie, emergenze sanitarie, etc.).
2.14 Anticipo indennizzi
L’Impresa anticipa un importo pari al 50% del presumibile Danno indennizzabile, purché:
• il Contraente/Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;
• il Contraente/Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro; il Contraente/Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente/Assicurato stesso;
• non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazione dolosa del danno” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto;
• il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000,00 euro;
• non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
2.15 Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
2.16 Colpa grave
I danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati:
• da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
• da colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge.
Rinuncia al diritto di surrogazione: l’Impresa rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile purché il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
2.17 Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
2.18 Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende:
• per il Fabbricato o Rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
• per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci).
ART. 3 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
3.1 Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con Solai e strutture portanti del tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.
3.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
• da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
• da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• causati con dolo del Contraente/Assicurato, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capitolo 1 -“Incendio”);
• causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo 1- “Incendio”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
• subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
• indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo 1 - “Incendio”);
• di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli “Eventi coperti” del capitolo 1 - “Incendio”.
È fatto salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva Elettronica”.
3.3 Leasing
Limitatamente alla voce “Contenuto” le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in Leasing, se non diversamente convenuto.
3.4 Ambito territoriale
L’assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio Italiano.
3.5 Tolleranza infiammabili e merci speciali.
La presenza di infiammabili per un quantitativo non superiore a kg 750, merci speciali per un quantitativo non superiore a kg 400, esplodenti per un quantitativo non superiore a kg 1, non costituisce aggravamento di rischio.
Art. 4 - GARANZIA AGGIUNTIVA
(valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza e se è stata indicata la somma da assicurare).
4.1 - Elettronica (forma a valore intero)
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” sotto riportati alle “Attrezzature”, intendendosi per tali:
• sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed apparecchiature relative;
• macchine elettromeccaniche ed elettroniche, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici.
Eventi coperti:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione;
• xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
• sabotaggio dei dipendenti;
• traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
• alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
Supporti di dati – maggiori costi:
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, l’Impresa corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata dell’impianto o apparecchio elettronico, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.):
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.
Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimarranno esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno dell’apparecchiatura assicurata.
Esclusioni (valide per la garanzia Elettronica):
Sono esclusi i danni:
• causati con dolo del Contraente/Assicurato;
• da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto;
• derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
• per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
• per mancata o inadeguata manutenzione;
• a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
• di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
• relativi ai primi 400,00 euro per Sinistro.
4.2 Terremoto
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Esclusioni della garanzia Incendio. Il limite da applicarsi singolarmente e senza compensazioni alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, così come lo scoperto e la franchigia applicati sono riportati nel Modulo di Polizza sottoscritta dal Contraente/Assicurato.
L’Impresa ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta, altresì, convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà del
Contraente/Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dall’Impresa.
In tal caso, l’Impresa rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso. Se il Contraente/ Assicurato si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per quella indicata nel Modulo di Polizza.
4.3 Merci in refrigerazione
A parziale deroga della dell’articolo “Esclusioni” del Capitolo Incendio, l’Impresa indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi, causati da:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita di fluido frigorigeno; conseguenti:
1. a sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione;
2. all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
L’Impresa non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia annunciata o programmata da parte dell’ente fornitore dell’energia stessa.
L’assicurazione opera anche qualora gli eventi previsti ai punti 1 e 2 di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
L’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel scheda Modulo di Polizza previa applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 100,00 per ciascun sinistro.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
CAPITOLO 2 – FURTO
Art. 1 - EVENTI COPERTI
• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
• Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Rapina:
- alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto;
- ai locali ed ai relativi serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto.
Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle Forze dell’Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all’esercizio;
• Furto commesso dai dipendenti Addetti all’esercizio fuori dalle ore di lavoro, purché:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali, né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi;
• Furto, Xxxxxx e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
• Furto, Scippo, Rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere commessi sulla persona del Contraente/ Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga Addetti all’esercizio, mentre sono in servizio all’esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa, sino al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 euro, senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto. Il Furto è indennizzato purché sia avvenuto:
- in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
- strappando i valori di mano o di dosso;
• Furto, Rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fermo quanto previsto alla voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, ferma l’applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte al Contraente/Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 500,00 euro per singolo Sinistro.
1.2 - Ambito territoriale
L’ assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio Italiano.
1.3 - Indennità aggiuntiva
L’Impresa riconoscerà al Contraente/Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:
• le spese per gli onorari dei consulenti e periti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, sino alla concorrenza di euro 10.000,00;
• costi sostenuti per la documentazione del danno;
• spese sostenute per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
• potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
• altri obblighi contrattualmente incombenti al Contraente/Assicurato.
1.4 - Forma di assicurazione
L’assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
1.5 - Valore a nuovo:
L’assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci).
Art.2 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
2.1 - Mezzi di chiusura
Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce “Eventi coperti”, la garanzia è operante a condizione che:
• le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Sono esclusi i danni di Xxxxx, avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che:
• se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello
sopraindicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l’Impresa corrisponde al Contraente/
Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri;
• se viene accertato che i mezzi di protezione e chiusura, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, l’Impresa corrisponde al Contraente/ Assicurato il 75% dell’importo liquidato a termini di Polizza, restando il 25% rimanente a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto e senza tenere conto dello Scoperto che viene detratto successivamente dall’importo così calcolato.
2.2 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che con il Contraente/Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge;
• incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata del Contraente/Assicurato, se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) di Xxxxx avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i “valori” e per più di 45 giorni per il “contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
2.3 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.
Resta però inteso che tale importo, a richiesta del Contraente/Assicurato e previa conferma dell’Impresa, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.
2.4 - Merci classificate nella categoria Furto di rischio “A” – Scoperto 10%.
In caso di sinistro relativo ad attività commerciali classificate per il Furto con la lettera “A” all’interno della “Classificazione delle Attività” proposta in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione, l’indennizzo verrà riconosciuto applicando uno scoperto del 10 percento.
Art. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se richiamate nel Modulo di Polizza)
3.1 - Mezzi di chiusura (24/A)
A deroga dell’articolo 2.1 “Mezzi di chiusura” della sezione “Delimitazioni ed esclusioni”, l’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, x xxxxxxxxx di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Sono pertanto esclusi – ove non sia diversamente convenuto – i danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
3.2 - Impianto d’allarme (installato da ditte registrate presso l’I.M.Q.)
Il Contraente/Assicurato dichiara:
• che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
• che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddescritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendano necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’impianto di allarme sia inefficiente – anche in modo parziale – o non attivato, l’Impresa corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
3.3 - Impianto d’allarme (di diverso tipo)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora, in caso di Sinistro, risulti che l’impianto di allarme sia inefficiente – anche in modo parziale – o non attivato, l’Impresa corrisponde l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.
3.4 - Merci di natura più grave.
La presenza di merci afferenti a categorie di rischio superiori sino ad un massimo del 10% della somma assicurata totale non è considerata aggravamento.
Il riferimento è la “Classificazione delle Attività” proposta in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 - GARANZIA AGGIUNTIVA
(valida e operante solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stata indicata la somma da assicurare)
4.1 - Merci e attrezzature trasportate
Furto e Rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti all’attività dichiarata, su autoveicoli in uso al Contraente/ Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti Xxxxxxx all’esercizio. L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia opera anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, l’ammontare dell’Indennizzo verrà stabilito applicando uno Scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art. 1 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta nel Modulo di Polizza.
Sono compresi i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative.
L’Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 giugno 1984, n. 222;
• per fatto delle persone di cui alle lett. a), b) e c) del successivo articolo 4 rubricato “Persone considerate terze”.
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le
incomplete e/o inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all’atto della stipulazione
del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto dell’Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per cui è prevista l’Assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone dislocate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa esperite da:
• INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38;
• INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modificazioni. L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:
- qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sul Contraente/Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci del Contraente/Assicurato sono equiparati ai Prestatori di lavoro.
L’Assicurazione di cui al presente articolo è prestata:
a) per i “Prestatori di lavoro” per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Contraente/Assicurato e per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di legge sul Contraente/Assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione e per i soci del Contraente/Assicurato, con l’applicazione di una Franchigia pari ad euro 2.500,00 per ciascun danneggiato;
b) tutti gli altri “Prestatori di lavoro” con applicazione di una Franchigia pari ad euro 5.000,00 per ciascun danneggiato.
Tali franchigie non si applicano per quanto previsto alla voce Gestione delle vertenze di danno del capitolo “In Caso di Sinistro”. Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato nel Modulo di Polizza, con il limite di euro 750.000,00 per ogni infortunato. Restano confermate tutte le esclusioni indicate nel successivo articolo 5 rubricato “Delimitazione ed esclusioni”.
Art. 3 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
L’Assicurazione comprende anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dall’esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro di cui al precedente art. 2 (R.C.O.) rientrano nel novero dei “terzi” e l’Assicurazione opera a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale indicato nel Modulo di Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3) dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i Prestatori di lavoro di cui al precedente art. 2 (R.C.O.) è operante quanto previsto dal precedente punto 2);
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso – siti all’interno dell’Azienda – anche in dipendenza dell’attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel Territorio italiano. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore;
8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato per tale scopo;
9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda;
10) dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa, anche presso terzi;
11) dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore nonché, limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, l’esclusione dei danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
12) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
13) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da Furto, Incendio e atti dolosi in genere;
14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dal Contraente/Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato;
15) dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all’attività dichiarata nel Modulo di Polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
16) dall’esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del Fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;
17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nel Territorio Italiano, purché inerenti all’attività dichiarata nel Modulo di Polizza; per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tali Fabbricati è operante quanto previsto dalla Condizione Integrativa n. 1;
18) dalla gestione di spacci aziendali;
19) dall’esecuzione di lavori complementari e/o accessori necessari per l’esecuzione dell’attività assicurata.
Qualora le attività ed i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), l’Assicurazione opera a favore del Contraente/Assicurato in qualità di Committente. Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, Prestatori di lavoro o Addetti) che eseguono i lavori o i servizi per conto del Contraente/Assicurato stesso.
Art. 4 - PERSONE CONSIDERATE TERZE
Fermo restando quanto previsto dalla definizione di “Prestatori di lavoro” sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. anche:
a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, nonché persone fisiche, che partecipano a lavori complementari all’attività formante oggetto dell’Assicurazione;
b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di Sindaco o Revisore del Contraente/Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
c) i titolari e Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche addette al servizio di manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, presso il Contraente/Assicurato, di tutto quanto necessario all’attività dichiarata nel Modulo di Polizza.
Art. 5 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
I. Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1), che precede;
3) i “Prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 2);
4) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art.4).
Gli appaltatori/subappaltatori non sono considerati terzi.
II. Sono esclusi dall’assicurazione R.C.T. i danni:
a) da Furto ed a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
d) a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
e) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
g) cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dal Contraente/Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. f) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura del Contraente/Assicurato e l’attività dichiarata nel Modulo di Xxxxxxx lo preveda;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
j) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
k) provocati da persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 1) e 3);
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
n) di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile. Sono altresì esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
III. L’assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni: a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
c) derivanti da malattie professionali; d) provocati da:
- prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
g) conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ed altri atti di guerra in genere; h) derivanti da amianto;
i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio- ingegneria;
m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi.
Sono altresì esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
Art. 6 - FRANCHIGIA PER DANNI A COSE
Relativamente a ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia pari a euro 250,00.
Art. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
• viaggi per trattative di affari;
• partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dal Contraente/Assicurato.
L’assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.
Art. 8 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 9 - NUMERO ADDETTI
Nel numero degli Addetti dichiarato nel Modulo di Polizza sono compresi, ad ogni effetto:
a) i soci del Contraente/Assicurato;
b) i titolari dell’azienda;
c) i familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell’azienda assicurata);
d) gli associati in partecipazione;
e) i Prestatori di lavoro (vedasi definizione), che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell’azienda stessa. Non sono da ricomprendere nel numero degli Addetti:
f) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l’azienda;
g) le persone alle quali il Contraente/Assicurato ha appaltato o commissionato l’esecuzione delle “Attività Complementari” di cui al precedente art. 3 (attività complementari);
h) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
i) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per Xxxxxxxx, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli Addetti dichiarato nel Modulo di Xxxxxxx ricomprenda anche tali Prestatori di lavoro temporaneamente assenti.
Qualora il numero degli Addetti, come sopra determinato, aumenti, il Contraente/Assicurato deve darne immediata comunicazione all’Impresa che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.
Si conviene che, ove nel corso del contratto, il Contraente/Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, l’Impresa provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero di Addetti dichiarati ed il numero di Addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile – ultimo comma).
L’Impresa rinuncia all’applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli Addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli Addetti dichiarati nel Modulo di Polizza (arrotondato all’unità superiore) con il minimo di una unità, salvo quanto previsto al successivo articolo 10 (prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell’Assicurato – tolleranza e comunicazione del loro numero).
Art. 10 - PRESTATORI DI LAVORO NON ISCRITTI NEL LIBRO PAGA DELL’ASSICURATO – TOLLERANZA E COMUNICAZIONE DEL LORO NUMERO
Relativamente ai “Prestatori di lavoro” non iscritti a libro paga del Contraente/Assicurato (esclusi i soci, i titolari, i familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione) dei quali il Contraente/Assicurato si avvale nell’esercizio della propria attività, si conviene quanto segue:
a) il Contraente/Assicurato è esonerato dal dichiarare nel Modulo di Polizza il loro numero a condizione che il numero complessivo di tali lavoratori non sia superiore al 20% del numero complessivo degli “Addetti” dichiarati nel Modulo di Polizza stesso, arrotondato all’unità superiore;
b) i predetti Prestatori di lavoro si considerano in eccedenza al numero degli “Addetti” riportato nel Modulo di Xxxxxxx;
c) qualora il numero dei predetti Prestatori di lavoro sia superiore alla percentuale prevista dalla precedente lett. a), il Contraente/Assicurato nel numero degli “Addetti” riportato nel Modulo di Xxxxxxx deve ricomprendere anche il numero di tali Prestatori di lavoro, limitatamente al solo numero degli stessi eccedente la predetta percentuale.
Rimangono fermi gli obblighi per il Contraente/Assicurato di cui al precedente art. 9 (numero addetti).
Art. 11 - VALIDITÀ TEMPORALE
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. è operante per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, salvo diversamente regolato.
CONDIZIONI INTEGRATIVE
(sempre operanti in relazione all’attività assicurata)
1. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività
L’Assicurazione opera per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta nel Modulo di Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi) strade private.
L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 (già 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La garanzia comprende i danni:
a) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture;
b) dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi.
La garanzia non comprende i danni da:
a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
b) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente assicurazione.
2. Proprietà di civili abitazioni
A parziale deroga del precedente art. 5 - II, lett. i), limitatamente alla sola proprietà del Fabbricato, si conviene che quanto previsto dalla precedente Condizione Integrativa n. 1 operi anche per la proprietà di civili abitazioni trovantisi all’interno del perimetro aziendale o di spacci aziendali esercitati anche da terzi.
Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza responsabilità civile della famiglia, ecc.) la presente Condizione Integrativa è prestata a secondo Xxxxxxx per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione.
3. Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente/Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia opera purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso della “Carta Verde” e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
4. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 per ciascun Sinistro.
5. Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio
A parziale deroga del precedente art. 5 - II, lettera a), la garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 per ciascun Sinistro.
La presente garanzia opera anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi.
Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”, la presente opera in secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
6. Lavori presso terzi
Qualora il Contraente/Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni:
a) alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio, di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nell’ambito del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
7. Responsabilità civile personale
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio del Contraente/Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a) alle persone considerate “terzi” (escluso il Contraente/Assicurato) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
b) agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94).
8. Leasing
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i “Prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O..
9. Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia al Contraente/Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.
Si intendono esclusi i danni:
a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
c) necessari per l’esecuzione dei lavori; d) da Furto, Incendio e smarrimento;
e) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi f) a veicoli a motore e natanti;
g) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;
h) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) da mancato uso delle cose danneggiate.
La garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di euro 250,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e comunque con un massimo Risarcimento di euro 15.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
10. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate
A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 5 - II, lettera d), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
b) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali del Contraente/Assicurato e/o di terzi;
c) alle cose trasportate o rimorchiate.
La garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, ma con un limite di Risarcimento pari a euro 7.500,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una Franchigia, per ogni Sinistro, di euro 500,00.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate ed i danni a veicoli a motore e natanti, nonché i danni a Furto e Incendio.
11. Mezzi meccanici di sollevamento
La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda, fermo quanto stabilito dal precedente art. 5 - II, lettera b) ed esclusi comunque i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.
12. Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti
A parziale deroga dal precedente art. 5- II, lettere d) ed e), l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità del Contraente/ Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione, e durante l’esecuzione dei predetti lavori compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici.
Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa.
La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda del Contraente/ Assicurato, sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione:
- dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
- di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.
Si intendono esclusi i danni:
a) necessari dall’esecuzione dei lavori;
b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio; c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi;
d) da Furto e da Incendio;
e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle Cose trasportate e rimorchiate.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, con uno Scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di euro 250,00, e comunque con il limite di Risarcimento di euro 20.000,00 per Sinistro e di euro 40.000,00 per anno assicurativo.
Per i soli danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il predetto Scoperto viene elevato al 20%, con una franchigia assoluta di euro 500,00.
Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche cicli e motocicli.
13. Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie
A parziale deroga del precedente art. 5 - II, lettera e), la garanzia comprende i danni ai capi che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni alle cose in lavorazione, ferma l’esclusione dei danni da Xxxxx.
La presente garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni Sinistro, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e, comunque, fino ad un massimo Risarcimento di euro 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
14. Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico
La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia al Contraente/Assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio.
L’Assicurazione comprende altresì il Rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti.
Sono, inoltre, compresi:
a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall’erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro 48 ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda. Qualora esista officina meccanica, elettrauto e/o gommista i danni cagionati ai veicoli in consegna e/o custodia al Contraente/ Assicurato in relazione allo svolgimento di dette attività si intendono regolati dalla Condizione Integrativa n. 12.
Sono esclusi i danni da Furto ed Incendio.
La presente garanzia, per i danni a veicoli a motore, si intende prestata con una Franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni Sinistro, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e, comunque, fino ad un massimo Risarcimento di euro 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia comprende, altresì, l’esercizio di bar, tavola calda e/o negozio; limitatamente a tale rischio, a parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera g) si conviene che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/ Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione è operante anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del massimale di polizza con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una Franchigia per ciascun danneggiato di euro 2.500,00.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Integrativa n. 4 - “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” - i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.
I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso dell’Impresa per “Sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.
L’assicurazione non opera se il Contraente/Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con l’Impresa si conviene che in caso di Xxxxxxxx le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole al Contraente/Assicurato.
Si intende abrogata e priva di effetto la successiva Condizione Integrativa n. 17.
15. Lavori di edilizia e di scavo (non valida per le imprese edili)
L’Assicurazione comprende il Rischio relativo all’esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all’attività principale descritta nel Modulo di Polizza.
16. Mancato o insufficiente servizio di vigilanza
L’Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l’attività dichiarata nel Modulo di Polizza e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.
17. Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari
Si conviene che, a parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera g) l’Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, (per morte, per lesioni personali e per danni a cose) compreso l’acquirente, causati dai generi alimentari prodotti dal Contraente/Assicurato, direttamente somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di euro 500.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
La garanzia è, altresì, valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del massimale di polizza con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una Franchigia per ciascun danneggiato di euro 2.500,00.
Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Integrativa n. 4 - “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” - i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.
I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso dell’Impresa per “sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente assicurazione.
L’assicurazione non opera se il Contraente/Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con l’Impresa, si conviene che in caso di Sinistro le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole al Contraente/Assicurato.
18. Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale) – Esclusi lavori edili
A parziale deroga del precedente art. 5 - II, lettera f), la garanzia R.C.T. è operante anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dal Contraente/Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose in genere stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, purché il Contraente/Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del D.M. stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; d) da mancato intervento manutentivo;
e) a veicoli a motore, natanti e loro parti; f) da lavori edili in genere.
Questa estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione e per i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data del loro compimento, purché denunciati all’Impresa durante il periodo di validità dell’Assicurazione stessa.
In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l’Assicurazione opera anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Xxxxxxx, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori di cui al precedente comma.
In caso di cessazione della presente Polizza:
a) con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa che non preveda la garanzia postuma, oppure b) senza sostituzione con altra Polizza R.C.T., la garanzia opera per i danni verificatisi e denunciati, entro i
12 mesi dalla data di cessazione della Polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale di 12 mesi dalla data di compimento dei lavori.
Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di euro 500,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque, con il massimo di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con l’applicazione dello Scoperto e del minimo sopra indicati, con il massimo Risarcimento di euro 25.000,00 per ogni anno assicurativo.
Agli effetti della presente garanzia i lavori stradali sono equiparati a lavori edili.
19. Danni da Furto
A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera a) la garanzia è operante per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di:
a) impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dal Contraente/Assicurato e dallo stesso utilizzati;
b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività stessa.
Qualora i predetti lavori siano appaltabili a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/ Assicurato nella sua qualità di Committente.
Il Risarcimento dei danni viene effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 500,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo Risarcimento di euro 50.000,00, per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo di Assicurazione annuo.
GARANZIE AGGIUNTIVE
(operanti solo se richiamate nel Modulo di Polizza)
1. Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale
A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera b) preso atto che il Contraente/Assicurato utilizza:
- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- trattori;
- veicoli a motore,
non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in Polizza.
La presente estensione di garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
• per i danni subiti da terzi trasportati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque, con il massimo Risarcimento di euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.
2. Cessione di lavori in appalto/subappalto
Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere ad appaltatori/subappaltatori lavori o servizi, relativi o attinenti all’attività per la quale è prestata l’Assicurazione, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/ Assicurato per:
a) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto del Contraente/Assicurato stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 - II, lett. k);
b) i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o Addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 – I, punto 4.
La presente garanzia si intende prestata a condizione che l’importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/ subappalto non superi il 30% del Fatturato annuo del Contraente/Assicurato.
Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del Fatturato complessivo nonché di quello dei lavori e servizi ceduti in appalto/subappalto, il tutto relativo all’anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro. Agli effetti del conteggio del Fatturato relativo ai lavori e/o servizi ceduti agli appaltatori/subappaltatori, non deve essere considerato quello riguardante le “Attività Complementari” di cui al precedente art. 3.
Qualora in caso di Sinistro risulti che l’importo dei lavori o servizi ceduti in appalto/subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti), il danno viene ammesso a Risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori e/o servizi.
La presente garanzia aggiuntiva comprende altresì la responsabilità civile imputabile al Contraente/Assicurato quale Committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 (già 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni sempreché il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 (già 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni; si intendono escluse le multe, le sanzioni e le ammende inflitte al Contraente/ Assicurato e/o a terzi.
3. Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera h) la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia Assoluta di 500,00 euro per ogni sinistro entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo Risarcimento – per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo – di euro 50.000,00.
4. Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera h) la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Il Risarcimento viene effettuato, per singolo Sinistro, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, e comunque con il massimo Risarcimento di euro 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
5. Malattie professionali
A parziale deroga del precedente art. 5) - III, lettera c) l’Assicurazione della Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con l’Impresa senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non è operante:
a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di euro 500.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato, e con un sottolimite di euro 150.000,00 per Sinistro e per ogni danneggiato per i “Prestatori di lavoro” per i quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione dell’Impresa:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.
L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Xxxxxx, in quanto compatibile, la voce “Obblighi in caso di Sinistro” del Capitolo “In Caso di Sinistro”, il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo all’Impresa la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione non si applica:
• per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
Restano confermate tutte le esclusioni indicate al precedente art. 5 – III).
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara:
1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di Risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell’INAIL e/o INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di Risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
6. Danni da bagnamento
A parziale deroga del precedente art. 5) - II, lettera j), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/ Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.
La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.
La presente estensione di garanzia è prestata con una Franchigia di euro 1.500,00 per ogni Sinistro, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e, comunque, con il massimo Risarcimento di euro 15.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di Fabbricato e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.
7. Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008
La Condizione Integrativa n. 18 “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente.
A parziale deroga del precedente art. 5 – II, lettera f), la garanzia R.C.T. opera anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere anche di impianti non installati dal Contraente/Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose in genere stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui l’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, purché il Contraente/Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del D.M. stesso.
Si intendono comunque escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; d) da mancato intervento manutentivo;
e) a veicoli a motore, natanti e loro parti.
Questa estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti denunciati durante il periodo di validità della presente Assicurazione e per i danni verificatisi entro 5 anni dalla data del loro compimento purché denunciati all’Impresa durante il periodo di validità dell’Assicurazione stessa.
In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l’Assicurazione è operante anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori di cui al precedente comma.
In caso di cessazione della presente Polizza:
a) per sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa che non preveda la garanzia postuma, oppure
b) senza sostituzione con altra Polizza R.C.T.,
la garanzia opera per i danni verificatisi e denunciati, entro i 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale di 5 anni dalla data di compimento dei lavori.
Questa estensione di garanzia, per i danni a cose, è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di euro 500,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e, comunque, con il massimo Risarcimento di euro 100.000,00 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con l’applicazione dello Scoperto e del minimo sopra indicati, con il massimo Risarcimento di euro 25.000,00 per ogni anno assicurativo.
8. Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti
A parziale deroga del precedente art. 5 - II, lettera f), la garanzia R.C.T. è operante anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte del Contraente/Assicurato, durante il periodo di validità della presente Assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69; b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
c) alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione delle stesse; d) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
e) da Incendio e da Furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.
Per i danni a cose, questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro con il minimo di euro 250,00, entro il limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza e, comunque, con il massimo di euro 20.000,00 per ogni Sinistro e di euro 40.000,00 per anno assicurativo.
Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche cicli e motocicli.
9. Aumento limite RCO
(acquistabile solo con massimale RCT pari ad euro 1.500.000,00 od oltre)
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 “Assicurazione responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” della presente Sezione, il limite per ogni infortunato viene elevato ad euro 1.500.000,00.
10. Franchigia per danni a Cose (aumento)
Quanto previsto dall’art. 6 “Franchigia per danni a Cose” si intende integralmente annullato e sostituito dal seguente. Relativamente a ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di 500,00 euro.
Di conseguenza s’intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie o gli scoperti minimi di importo inferiore previste dalle Condizioni Integrative e/o Aggiuntive della presente Assicurazione, mentre restano ferme le franchigie o gli scoperti minimi di importo superiore eventualmente previste.
11. Ditta individuale
L’Assicurato/Contraente dichiara che l’attività, oggetto della presente Assicurazione, è svolta esclusivamente dal Titolare, senza che lo stesso si avvalga di altre persone.
CAPITOLO 4 – PROTEZIONE DEL REDDITO
Art. 1 – EVENTI COPERTI
L’Impresa rimborsa alla società Contraente una diaria giornaliera, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati nel Modulo di Polizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono. La diaria è corrisposta dal primo giorno di accertata Inabilità Temporanea totale a svolgere l’attività professionale, a condizione che tale Inabilità Temporanea totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi. Qualora l’Inabilità accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto.
1.1 - Determinazione del valore della Diaria
Il valore della Diaria è quello scelto dal Contraente ed è indicato nel Modulo di Polizza per ogni Assicurato.
1.2 - Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:
1) Infortunio;
2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico. La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per tutte le altre Malattie, a condizione che la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo. Se la Polizza è stata emessa in sostituzione, con continuità, di altra Polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano:
3) dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni ed i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti;
4) dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Quanto previsto ai capitoli che precedono opera anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
1.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante per l’Inabilità temporanea a seguito di:
1) conseguenze di Infortuni accaduti prima della stipula della Polizza che si verifichino nei primi 3 anni dalla stipula della Polizza stessa;
2) Infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
3) Infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
4) Infortuni accaduti nell’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
5) Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l’Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un livello di alcolemia che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;
6) Infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 7) Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell’Assicurato o del/dei Beneficiari;
8) Infortuni accaduti durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
9) Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l’Assicurato si trovi già all’estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
10) Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
11) Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente Polizza;
12) Pandemie;
13) Epidemie;
14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
15) Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
16) cura dell’A.I.D.S. e della sieropositività;
17) Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
18) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
19) Malattie tropicali;
20) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni.
1.4 - Validità territoriale
L’Assicurazione è operante per gli Infortuni e le Malattie accaduti in tutto il mondo; la liquidazione dei Sinistri sarà eseguita in Italia e in Euro.
1.5 - Diaria giornaliera assicurata
È l’insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dal Contraente/Assicurato relative all’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Polizza, quali a titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono, l’affitto e le spese dei locali, le retribuzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti, gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i macchinari e le attrezzature, gli interessi passivi bancari, i premi delle polizze assicurative.
1.6 - Calcolo dell’Indennizzo - Limite di Indennizzo
In caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo sarà calcolato moltiplicando l’importo della Diaria assicurata indicato in Polizza per il numero dei giorni di totale inabilità al lavoro accertata, per un massimo di 100 giorni.
Esempio Giorni di totale inabilità al lavoro accertata: 38 - Importo Diaria: 150 Euro – Indennizzo: (150,00 Euro x 38) = 5.700,00 Euro.
Verrà considerata come unico Sinistro l’eventuale prima ricaduta, purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell’Inabilità temporanea totale determinata dalla medesima patologia. Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi Sinistri. L’Indennizzo non potrà in alcun caso essere pagato per più di 100 giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell’attività professionale dichiarata.
1.7 - Assicurazione in caso di Studio Associato
Nel caso di Studio Associato è condizione essenziale che vengano identificati nel Modulo di Xxxxxxx e quindi assicurati tutti gli Associati senza differenziare gli importi delle Diarie assicurate.
1.8 - Persone non assicurabili
Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi.
L’Impresa non avrebbe acconsentito a stipulare la Polizza se fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra. Di conseguenza, nel caso in cui l’Assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate.
Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzabili solo gli Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.
Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. L’incasso di Premi scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia; in quest’ultimo caso i Premi verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Quando l’Assicurato compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
1.9 - Limiti di età
Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 70° anno di età.
1.10 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore del Contraente/Assicurato o degli aventi diritto, a surrogarsi nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art. 2.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dall’Impresa;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico del Contraente/Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente/Assicurato non possa portarla in detrazione, degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 2 - OPZIONI DI GARANZIA:
FORMA BASE
Con riferimento all’Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività commerciale dichiarata nel Modulo di Polizza.
Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione (a condizione che queste ultime siano d’importo superiore a euro 1.000,00);
b) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
c) Difesa Legale per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato nel caso in cui debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia è operante nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
• D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
• D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
• D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
FORMA PLUS
(operanti solo se richiamate nel Modulo di Polizza e operante unicamente quale estensione della Garanzia Base) A integrazione delle garanzie previste dalla FORMA BASE, la garanzia viene estesa alla:
d) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente/Assicurato debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di terzi;
e) Difesa Legale nel caso in cui il Contraente/Assicurato debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile;
f) Difesa Legale del Contraente/Assicurato nell’ambito dell’attività dichiarata nel Modulo di Polizza, qualora debba sostenere vertenze di valore superiore a € 1.000,00 relative a:
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi: resta espressamente esclusa ogni attività relativa al recupero crediti sia nel caso in cui il Contraente/Assicurato rivesta la qualifica di debitore sia nel caso in cui rivesta la qualifica di creditore; (prestazione operante per tre casi nel corso del medesimo anno assicurativo);
• controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, in regola con ogni adempimento di legge;
• controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività.
Art. 3 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente/Assicurato e delle Persone che collaborano nell’attività d’impresa, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e in regola con ogni adempimento di legge.
Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• per le vertenze relative a danni extracontrattuali ed i procedimenti penali: in tutti gli Stati facenti parte dell’Unione Europea;
• per le vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell’Unione Europea, compreso lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.
Art. 5 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; c) materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei; e) le spese, competente ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente/Assicurato;
f) le spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni nonché ogni altra fattispecie afferente al c.d. “diritto di famiglia”;
g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicata nel Modulo di Polizza;
h) operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione, di trasformazione e di costruzione di beni immobili;
i) acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
k) fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
l) il pagamento di oneri fiscali in genere;
m) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
n) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; o) le tasse di registro;
p) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell’ambito dello stesso contratto); q) controversie nei confronti dell’Impresa.
Art. 6 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Ai fini dell’operatività della presente garanzia, il momento d’insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso:
- in ambito penale: giorno di commissione del reato;
- in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
- in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l’evento dannoso.
La garanzia decorre:
- in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;
- in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;
- in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione e/o procedimento, anche di natura diversa, dovuta al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla denuncia, il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso in caso d’incarico a un proprio legale di fiducia il preventivo di spese da quest’ultimo redatto.
In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail: tutela@ xxxxx.xx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Art. 8 - GESTIONE DEL SINISTRO
Il Contraente/Assicurato, dopo avere comunicato all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa comunicherà il proprio benestare e il Contraente/Assicurato procederà alla nomina.
L’Impresa assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni.
Il Contraente/Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire al Contraente/Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa.
Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa.
In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente/ Assicurato.
In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dal Contraente/Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Art. 9 - SCELTA DEL LEGALE
Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d’interessi tra l’Impresa e il Contraente/Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove il Contraente/Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dal Contraente/Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Art. 10 - RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del Contraente/Assicurato, mentre spetta all’Impresa quanto liquidato a favore dello stesso Contraente/Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
CAPITOLO 6 – ASSISTENZA
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti prestazioni. Tutte le prestazioni sono garantite entro il limite di due eventi per anno assicurativo.
1) Protezione Belfor (per le prestazioni vedere l’allegato “P.I.A.” della polizza sottoscritta).
2) Invio di un idraulico in caso di emergenza:
Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di tre ore. Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
Impianto idraulico:
a) allagamento o infiltrazione nell’azienda provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b) mancanza d’acqua nell’azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
Sono esclusi:
per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’azienda e i sinistri dovuti a negligenza del Contraente/Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico- sanitari.
3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza:
Qualora il Contraente/Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di tre ore.
Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è operante per:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo del Contraente/Assicurato; b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
4) Invio di un fabbro per interventi di emergenza:
Qualora il Contraente/Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di tre ore. Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’azienda;
b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’azienda.
5) Invio di un sorvegliante:
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta del Contraente/Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per evento. L’eventuale eccedenza rimane a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Ogni prestazione viene fornita fino a due volte per ciascun anno assicurativo.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo del Contraente/Assicurato.
Effetti giuridici:
1. Sono a carico del Contraente/Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’esercizio interessate dall’intervento di assistenza.
2. Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. L’Impresa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
5. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, al Contraente/Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui Contraente/Assicurato attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, il Contraente/Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che l’Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
9. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al Servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:
(x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
800.894148
Ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente/Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Il diritto alle prestazioni fornite dall’Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO
Art. 1 - Obblighi
In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno – entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia all’Impresa entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere all’Impresa nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Impresa o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro, o quando uno ne faccia richiesta.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/ Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” del presente capitolo;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della voce “Procedura per la valutazione del danno” comma b) del presente capitolo, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:
• Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
• Macchinario – Attrezzatura – Arredamento
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali non dovuti all’erario.
• Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli Oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
• Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” - “Macchinario
- Attrezzatura - Arredamento”, dà l’ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”.
Esclusivamente per la forma a “Valore Totale” tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del Sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
3. uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di pexxxxx;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dal Contraente/Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile al Contraente/Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di pexxxxx.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per l’Impresa.
• Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. l’Impresa non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 5 - Assicurazione parziale – Tolleranza
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva somma assicurata, il Contraente/Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Le disposizioni della presente clausola non si applicano qualora l’ammontare liquidabile del danno risulti uguale o inferiore a 10.000,00 euro al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti.
Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente nella quantificazione dell’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 7 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, l’Impresa risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza: le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 8 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dall’Impresa entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” delle rispettive sezioni.
Art. 9 - Limite maxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo l’Impresa può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 delle “Condizioni Generali”, l’Assicurazione opera anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio – previa comunicazione scritta all’Impresa e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l’Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
Art. 11 - Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta all’Impresa.
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può (cfr. art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sixxxxxx, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a tre giorni.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, e, in caso di lesioni, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Rixxxxxxxxxx.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa del Contraente/Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e Contraente/ Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
L’Impresa provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dal Contraente/Assicurato non è a carico dell’Impresa se non preventivamente autorizzata.
IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE DEL REDDITO
Art. 1 - Cosa fare in Caso di Sinistro
La denuncia della Malattia o dell’Infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificato medico deve essere fatta per iscritto alla Sede dell’Impresa od all’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui il Contraente/Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Il Contraente/Assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici dell’Impresa e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, dispensando a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il Contraente/Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica.
Art. 2 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa effettua a termini di Polizza il pagamento di quanto dovuto alla Società Contraente/Assicurata una volta cessato l’evento.
Art. 3 - Controversie - Arbitrato irrituale
Previa verifica ed accertamento da parte dell’Impresa in ordine alla fondatezza del diritto del Contraente/Assicurato di percepire l’indennizzo contrattualmente previsto, la soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nella città dove ha sede l’Istituto di medicina Legale più vicina al luogo di residenza del Contraente/ Assicurato o, se più favorevole per il Contraente/Assicurato, presso la sede della direzione dell’Impresa o presso la sede dell’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie tra le Parti le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 4 - Pagamento dell’Indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dall’Impresa e verificata la validità delle garanzie, l’Impresa stessa si impegna a disporre il pagamento dell’Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, l’Impresa, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio.
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. 1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia, il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, compreso in caso d’incarico a un proprio legale di fiducia il preventivo di spese da quest’ultimo redatto.
In ogni caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere all’Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
contattando il numero 039.9890.001 ovvero il numero verde 800.894153 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e mail: tutela@ xxxxx.xx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA
Art. 1 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:
(x00.000.0000.000 per chi chiama dall’estero)
800.894148
Ovvero, qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.9890.001.
In ogni caso il Contraente/Assicurato dovrà comunicare con precisione:
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente/Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Il diritto alle prestazioni fornite dall’Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Rixxxxxx xe tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per il rischio Incendio: la pericolosità è classificata in senso crescente; pertanto “1” risulta la categoria meno rischiosa, mentre la “4” risulta quella più rischiosa.
Per il rischio Furto: la pericolosità è classificata in senso decrescente; pertanto “A” risulta la categoria più rischiosa e “D” quella meno rischiosa.
Per il rischio Responsabilità Civile: la pericolosità è classificata in senso crescente; pertanto “A” risulta la categoria meno rischiosa, mentre la “E” risulta quella più rischiosa.
ELENCO ATTIVITÀ PER SEZIONI INCENDIO - FURTO - RESPONSABILITÀ CIVILE | INCENDIO | FURTO | RCT | |
ALIMENTARI | ||||
Acque minerali, bibite analcoliche | 1 | D | A | |
Burro e latticini | 1 | C | A | |
Caffè, thè e surrogati | 3 | B | A | |
Conserve alimentari, prodotti alimentari surgelati, precotti e confezionati | 2 | C | A | |
Distillerie di spiriti | 4 | B | A | |
Dolciumi in genere e gelati | 2 | C | A | |
Formaggi | 1 | B | A | |
Macelli | 1 | C | C | |
Mangimi | RD | D | A | |
Mulini per cereali | RD | RD | A | |
Olii commestibili e grassi alimentari, senza impiego di infiammabili | 2 | C | A | |
Panifici e paste alimentari | 2 | C | A | |
Salumi | 3 | B | A | |
Spezie | 3 | B | A | |
Vini in genere, aceti | 1 | B | A | |
Zuccherifici | RD | RD | A | |
CARTOTECNICA - GRAFICA | ||||
Carte da parati | 4 | D | B | |
Posatori di tappezzerie murali | 2 | C | C | |
Carte plastificate | 4 | D | B | |
Cartotecnica (scatole e fustellati) | 3 | D | B | |
Legatoria, escluso antiquariato (solo per il furto), targhe e timbri | 2 | D | B | |
Litografia - Serigrafia, escluso metalli preziosi (solo per furto) | 3 | B | B | |
Tipografia | 3 | D | B | |
CHIMICA | ||||
Anodizzazione alluminio | 2 | D | B | |
Colorifici (idropitture) | 3 | D | B | |
Colorifici a base di infiammabili | RD | D | B | |
Concimi e fertilizzanti, esclusa farina di pesce | 4 | D | B | |
Cromatura, doratura, brunitura, nichelatura e lucidatura metalli | 2 | B | B | |
Detersivi, saponi, senza distillazione né impiego di infiammabili | 2 | C | B | |
Galvanoplastica | 3 | C | B | |
Laboratori cosmetici e chimico-farmaceutici, esclusi stupefacenti (solo per il furto) | RD | B | B | |
Smaltatura e verniciatura di oggetti e materiali metallici | 3 | C | B | |
Sviluppo e stampa foto-cine | 3 | C | A | |
Zincatura di metalli | 2 | D | B | |
IMPIANTISTICA | ||||
Idraulici, compresa installazione di impianti (compresi quelli di protezione antincendio) | 1 | C | C | |
Elettricisti, apparecchiature ed impianti elettrici, esclusi audiofonovisivi (solo per il furto) | 2 | B | C | |
Impianti antifurto (esclusi quelli per veicoli), compresa installazione | 2 | B | C | |
Impianti di condizionamento, compresa installazione | 2 | B | C | |
Impianti termoidraulici, compresa installazione | 2 | B | C | |
Impianti refrigeranti e frigoriferi in genere, compresa installazione | 2 | B | C | |
Caldaie e bruciatori - apparecchi per il riscaldamento, compresa installazione | 2 | B | C | |
LEGNO | ||||
Legnami, paniforti e truciolari, falegnamerie | 4 | D | C | |
Lucidatura, laccatura, verniciatura di mobili | 4 | C | B | |
Mobilifici, oggetti in legno, escluso antiquariato (solo per il furto) | 4 | C | B | |
Oggetti di vimini e sughero | RD | D | A | |
Restauratori di mobili e cornici | 4 | A | B | |
Sexxxxxx, carpenterie (escluse strutture per edilizia) | 3 | D | D | |
Serramenti e tapparelle (compresa posa in opera) | 4 | C | C | |
METALLO - MECCANICA - ELETTROMECCANICA | ||||
Argenteria (oggetti di) | 1 | RD | B | |
Armi in genere, senza caricamento e manipolazione di sostanze esplosive | 2 | RD | C | |
Carpenteria metallica (esclusa posa in opera di grondaie) | 1 | D | D | |
Elettrauto, esclusi audiofonovisivi (solo per il furto) | 3 | B | C | |
Elettrauto, compresi audiofonovisivi | 3 | A | C | |
Carrozzerie, esclusi accessori e ricambi auto (solo per il furto) | 3 | D | C | |
Carrozzerie, compresi accessori e ricambi auto | 3 | B | C | |
Fabbro | 1 | D | D | |
Orafi, orologiai | 1 | RD | A | |
Serramenti e tapparelle (compresa posa in opera) | 2 | D | C | |
Odontotecnici, esclusi metalli preziosi (solo per il furto) | 1 | D | RD | |
Casalinghi in metallo, esclusi elettrodomestici (solo per il furto) | 1 | C | B | |
Elettrodomestici, esclusi audiofonovisivi (solo per il furto) | 3 | B | C | |
Elettrodomestici, compresi audiofonovisivi | 3 | A | C | |
Macchine utensili, operatrici | 1 | D | D | |
Macchine per uffici e strumenti elettronici | 3 | A | C | |
Mobili metallici, lattonieri, tornitori | 1 | D | C | |
Oggetti e minuterie metalliche, esclusi metalli preziosi, rari, speciali (solo per il furto) | 1 | C | B | |
Pressofusione, esclusi metalli preziosi, rari o speciali (solo per il furto) | 2 | C | B | |
Strumenti ottici, scientifici e per misura, esclusi quelli elettronici (solo per il furto) | 3 | B | B | |
PELLI - GOMMA - PLASTICA | ||||
Borse e calzature, esclusi espansi | 3 | A | A | |
Borse e calzature, escluse pelli, pellami ed espansi | 3 | B | A | |
Concerie con impiego di infiammabili | 4 | B | B | |
Concerie senza impiego di infiammabili | 2 | B | B | |
Montature di occhiali in plastica e metallo non prezioso | 3 | B | A | |
Oggetti in cuoio e pelle con verniciatura | 3 | A | A | |
Oggetti in cuoio e pelle senza verniciatura | 2 | A | A | |
Oggetti in plastica, escluso espansi | 4 | C | B | |
Ombrellifici | 4 | C | A | |
Plasticatura di oggetti | 4 | C | B | |
Pneumatici - gommisti | 3 | B | C | |
Calzolai - ciabattini (riparazione) | 2 | D | A | |
TESSILI E ABBIGLIAMENTO | ||||
Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce (solo per il furto) | 3 | A | A | |
Biancheria per la casa | 3 | B | A | |
Calze, cravatte, guanti, cappelli, corsetteria | 3 | B | A | |
Filati (produzione di, con operazioni preliminari ed accessorie) | 3 | B | B | |
Materassi di lana (compresa cardatura) | 4 | C | A | |
Moquettes (fabbricazione) | 4 | C | B | |
Tappezzieri in stoffa e/o pelle | 4 | A | C | |
Pelliccerie | 3 | RD | A | |
Ricamifici | 3 | B | B | |
Stamperie di tessuti | 2 | A | A | |
Tappeti ed arazzi | 3 | B | A | |
Tessitura di cotone ed altre fibre anche artificiali | 3 | A | A | |
Tessitura di lana, seta e fibre animali in genere | 2 | A | A | |
Tessuti di spugna | 4 | B | A | |
Tintoria di tessuti | 2 | B | B | |
Lavanderie e stirerie, escluse pellicce (solo per il furto) | 2 | B | B | |
VETRI e PIETRE | ||||
Abrasivi | 2 | C | B | |
Casalinghi in ceramica, porcellana, terracotta | 2 | C | B | |
Oggetti di vetro e cristallo | 3 | C | B | |
Vetrerie | 3 | D | B | |
Vetrai (compresa posa in opera) | 1 | D | C | |
Oggetti di corallo, madreperla, ambra, avorio | 1 | C | A | |
VARIE | ||||
Gixxxxxxxxxx xnche con potatura (escluso abbattimento) di alberi | 1 | C | C | |
Giardinaggio senza potatura di alberi | 1 | C | B | |
Giardinaggio con potatura e abbattimento di alberi | 1 | C | E | |
Imprese di pulizia | 2 | C | C | |
Insegne - cartelli pubblicitari in materiale incombustibile (installatori di) | 2 | D | C | |
Strumenti musicali | 4 | B | B | |
Parquettisti, posatori di moquette | 3 | C | C | |
Materiali e prodotti di Idraulica - idrosanitari (produzione) | 1 | C | C | |
Materiali e prodotti per edilizia in genere, escluse materie plastiche espanse | 3 | D | C | |
Terrecotte - gres - ceramiche artistiche (esclusa posa in opera) | 2 | C | B | |
Terrecotte - gres - ceramiche per edilizia (esclusa posa in opera) | 2 | D | B | |
Marmi e graniti (esclusa estrazione) | 1 | D | C | |
Officine auto, cicli-motocicli, esclusi audiofonovisivi (solo per il furto) | 2 | B | C | |
Officine installazione impianti in genere per veicoli, esclusi audiofonovisivi (solo per il furto) | 2 | B | C | |
Officine auto, cicli-motocicli, compresi audiofonovisivi | 2 | A | C | |
Stazioni di servizio, esclusi tabacchi (solo per il furto) | 2 | B | C | |
Autolavaggi | 2 | D | C |
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
CODICE CIVILE
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2359 – Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
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2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2021
Set Informativo Nobis Consortium - modello NCT.2020-2021.001 – edizione 01.02.2021