CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
(valide dal 01/03/19)
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1.1 I seguenti termini avranno il significato ai medesimi di seguito attribuito: Fornitore: si intende il venditore; Acquirente: si intende COPROB; Merce: si intendono i beni e le singole parti da cui i medesimi sono costituiti; Contratto: si intende l’ordine di fornitura della merce inviato dall’Acquirente al Venditore; Condizioni Generali di Fornitura: si intendono i termini e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale; Documenti Contrattuali: si intendono tutti gli atti e i documenti indicati dal contratto e dalle condizioni generali di acquisto.
ARTICOLO 2 ALLEGATI CONTRATTUALI
2.1 Le Condizioni Generali di Fornitura ed i Documenti Contrattuali sono allegati del Contratto al quale accedono costituendone parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
3.1 Il Contratto s’intenderà perfezionato e diverrà efficace a condizione che il Fornitore abbia comunicato l’accettazione della proposta contrattuale all’Acquirente entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della sua ricezione, mediante la restituzione all’Acquirente del Contratto e delle Condizioni Generali di Fornitura con firma in originale da parte di un procuratore speciale munito di idonei poteri.
3.2 La mancata restituzione all’Acquirente del Contratto e delle Condizioni Generali di Fornitura nel termine indicato determineranno l’inefficacia del Contratto e la liberazione dell’Acquirente da ogni obbligo e responsabilità nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFORMITA’ DELLA MERCE
4.1 La Merce consegnata dal Fornitore dovrà possedere le caratteristiche tecniche indicate nel Contratto ed ogni altra caratteristica prescritta da leggi e regolamenti nazionali e comunitari o dagli usi commerciali.
4.2 La Merce non conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel Contratto, priva dei requisiti prescritti da leggi e regolamenti nazionali e comunitari ovvero dagli usi commerciali, dovrà essere sostituita dal Venditore nel termine essenziale di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta di sostituzione formulata dall’Acquirente. In caso di mancata sostituzione della Merce nel termine indicato, l’Acquirente avrà il diritto alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del danno.
ARTICOLO 5 CONSEGNA DELLA MERCE
5.1 La Merce dovrà essere consegnata dal Fornitore con il documento di trasporto e la documentazione tecnica necessaria al suo corretto utilizzo, ivi inclusa la certificazione di garanzia. Nei casi previsti dalle norme INCOTERMS, in quanto applicabili, il Fornitore dovrà rendere disponibile la Merce tempestivamente tenendo conto dei tempi di carico e trasporto concordati con il Vettore o lo Spedizioniere.
5.2 Le modalità, il luogo ed il termine di consegna della Merce sono quelli indicati dal Contratto.
5.3 In deroga al disposto dell’articolo 1510 Codice Civile, il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo la Merce al Vettore o allo Spedizioniere. In caso di prevedibili difficoltà nella consegna, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Acquirente.
5.4 Salvo diversa comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, l’Acquirente non accetta consegne parziali di Xxxxx. Al fine di eventuali reclami faranno fede le quantità e le dimensioni rilevate dall’Acquirente durante la fase di controllo della Merce.
5.5 L’Acquirente non assume alcuna responsabilità per la Merce consegnata in eccedenza rispetto alla quantità determinata nel Contratto. Salvo diverso accordo scritto, la Merce in eccedenza dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta dell’Acquirente. In caso di mancato ritiro, la Merce in eccedenza sarà restituita dall’Acquirente con addebito dei costi al Fornitore.
5.6 Qualora la Merce venga consegnata in tutto o anche solo in parte priva della documentazione tecnica necessaria al suo corretto utilizzo e/o della certificazione di garanzia, l’Acquirente ha il diritto di rifiutare la Merce e risolvere il Contratto qualora la documentazione tecnica e la certificazione di garanzia non siano state rimesse entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notifica della richiesta scritta dell’Acquirente.
ARTICOLO 6 IMBALLI
6.1 Ove non diversamente indicato, gli imballaggi della Merce sono compresi nel prezzo contrattuale.
ARTICOLO 7 PROPRIETA’ DELLA MERCE E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
7.1 Il trasferimento della proprietà della Merce e dei rischi e pericoli a cui la medesima è esposta avrà luogo al momento della consegna della Merce presso lo stabilimento dell’Acquirente o nel diverso luogo di consegna indicato dal Contratto. I danni causati da errato imballaggio ovvero da negligenza, imprudenza o imperizia del Vettore e/o Spedizioniere saranno pertanto a carico del Fornitore sino al momento della consegna Xxxxx all’Acquirente.
7.2 Qualora al trasporto della Merce si applichino le norme INCOTERMS, il trasferimento del rischio avverrà secondo quanto dalla medesime previsto.
ARTICOLO 8 GARANZIA LEGALE E DI BUON FUNZIONAMENTO
8.1 Il Fornitore garantisce la Merce da vizi e difformità che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
8.2 Senza alcuna limitazione o riduzione della garanzia di cui al paragrafo 8.1 che precede, il Fornitore garantisce anche il buon funzionamento della Merce per un periodo di 12 (dodici) mesi.
8.3 In deroga a quanto disposto dall’articolo 1495 Codice Civile l’Acquirente dovrà, a pena di decadenza dalla garanzia, denunciare i vizi ed i difetti di qualità apparenti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di consegna della Merce.
8.4 L’Acquirente dovrà, a pena di decadenza dalla garanzia di buon funzionamento, denunciare i difetti di funzionamento della Merce entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.
8.5 Qualora la Merce fornita presenti vizi, difformità, difetti di funzionamento ovvero mancanza di qualità, l’Acquirente avrà il diritto di domandare a sua scelta la corrispondente riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 9 PROPRIETA’ INDUSTRIALE E MANLEVA
9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che l’uso della Merce consegnata non viola alcun brevetto, licenza o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale.
9.2 Senza alcun pregiudizio per i diritti dell’Acquirente ai sensi di legge e del Contratto, il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevato l’Acquirente avverso ogni pretesa, azione, costo, spesa, danno diretto ed indiretto, penale e sanzione amministrativa pecuniaria che l’Acquirente sia tenuto a sopportare per la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Merce fornita.
ARTICOLO 10 PENALE PER RITARDATA CONSEGNA
10.1 Per ogni giorno di ritardo nella consegna della Merce e per un massimo di 15 (quindici) giorni di ritardo, il Fornitore dovrà pagare all’Acquirente una penale pari al 1,0% (uno percento) del valore della Merce, salvo in ogni caso il diritto dell’Acquirente alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del maggior danno.
10.2 La penale dovrà essere pagata dal Fornitore entro il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla notifica della richiesta di pagamento formulata dall’Acquirente.
10.3 Il Fornitore dichiara e riconosce di ritenere congrua la penale rinunciando a qualsiasi domanda o azione tesa ad ottenere una riduzione della penale.
ARTICOLO 11 PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
11.1 Il prezzo e le condizioni di pagamento della Merce sono quelli determinati nel Contratto. Il pagamento del prezzo avverrà mediante esibizione di regolare fattura su conto corrente indicato dal Fornitore.
11.2 Prima di emettere la fattura il Fornitore dovrà inviare un consuntivo (rapportino o pre-fattura o fattura pro-forma) all’Acquirente per opportuno controllo e rilascio del benestare alla fatturazione. Dopo aver ricevuto per iscritto l’assenso alla fatturazione, il Fornitore potrà procedere con l'emissione di regolare fattura.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
12.1 L’Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 Codice Civile, in caso di inosservanza del termine essenziale di cui all’articolo 4 paragrafo 4.2; articolo 5 paragrafo 5.6; articolo 10 paragrafo 10.1. L’Acquirente avrà il diritto a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile in caso di vizi, difformità, difetti di funzionamento ovvero mancanza di qualità della Merce, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 8.5 nonché in caso di violazioni delle disposizioni del Codice etico ai sensi dell’articolo 16.
12.2 Il Fornitore ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 Codice Civile, qualora l’Acquirente scaduta la fattura non abbia provveduto a pagare il prezzo contrattuale entro il termine di 15 (giorni) decorrenti dalla data di notifica della diffida ad adempiere inviata dal Fornitore.
ARTICOLO 13 RECESSO
13.1 L’Acquirente ed il Fornitore potranno recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r anticipata via fax o e-mail, nei seguenti casi: (i) qualora si verifichi un qualsiasi mutamento di rilievo nelle condizioni patrimoniali e finanziarie o rispetto ai relativi beni, attività e proprietà che abbia o possa avere un effetto pregiudizievole sulla capacità di adempiere le obbligazioni assunte per effetto della conclusione del Contratto, ivi inclusi lo stato di insolvenza o liquidazione, o la proposizione di istanza di fallimento o altra procedura concorsuale, compreso il concordato preventivo; (ii) a fronte del protrarsi di una causa di forza maggiore che non consenta di garantire la corretta esecuzione del Contratto per un tempo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.
13.2 Il recesso sarà efficace dalla data della notifica della comunicazione di cui al paragrafo 13.1, fatte salve le forniture in corso di esecuzione. In caso di recesso non potrà essere fatta valere alcuna pretesa o richiesta di indennizzo o corrispettivo per il recesso, fermo restando il diritto a ricevere gli importi eventualmente maturati e dovuti in base al Contratto.
ARTICOLO 14 INVALIDITA’ E MODIFICHE
14.1 L’invalidità di una o più clausole delle Condizioni Generali di Fornitura e/o del Contratto non avrà effetto sulle restanti disposizioni. Nell’eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi sia dichiarata invalida da una decisione o sentenza definitiva, le Condizioni Generali di Fornitura e/o il Contratto saranno interpretati come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
14.2 Qualsiasi modifica delle Condizioni Generali di Acquisto e/o del Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da Acquirente e Fornitore.
ARTICOLO 15 DIVIETO DI CESSIONE
15.1 E’ espressamente vietata la cessione del diritto di credito spettante al Fornitore in esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 16 CODICE ETICO
16.1 L’Acquirente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Codice Etico disponibile all’indirizzo web xxx.xxxxxx.xxx, a cui tutti i fornitori di beni e servizi sono tenuti ad uniformarsi. Con la sottoscrizione del Contratto e delle Condizioni Generali di Fornitura, il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare e rispettare il Codice Etico dell’Acquirente.
ARTICOLO 17 COMUNICAZIONI
17.1 Le comunicazioni previste o comunque correlate al Contratto saranno considerate valide ed efficaci se inviate a mezzo raccomandata a/r anticipate via fax o e-mail, ai seguenti indirizzi: Coprob S.c.a. xxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx (XX) Att. Responsabile Ufficio Acquisti e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Per il venditore si veda quanto riportato sul contratto.
ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI
18.1 Le seguenti informazioni sono fornite in ottemperanza agli artt.13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente ai dati dei sottoscrittori del contratto di fornitura per finalità amministrative e organizzative inerenti le elaborazioni contabili volte alla liquidazione del prezzo contrattuale e di ogni altra prestazione economica eseguita sulla base giuridica del contratto e dei legittimi interessi del Titolare del trattamento. Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da COPROB. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Soc. Coop. Agricola, facente parte del " Gruppo COPROB ".
L' informativa estesa è disponibile all'indirizzo web xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx. Per maggiori informazioni e indicazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxxxx.xxx oppure all'indirizzo xxx@xxxxxx.xxx.
ARTICOLO 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
19.2 Qualsiasi controversia relativa al Contratto, alla sua validità, efficacia, esecuzione o interpretazione sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bologna.
Minerbio, lì 1 marzo 2019
Per conto di Fornitore Sig.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, il Venditore dichiara di avere preso visione ed accettato le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Acquisto contraddistinte dai numeri: 3 (Perfezionamento del contratto); 4 (Caratteristiche tecniche e conformità della merce); 5 (Consegna della merce); 7 (Proprietà della merce e trasferimento del rischio); 8 (Garanzia legale e di buon funzionamento); 9 (Proprietà industriale e manleva); 10 (Penale per ritardata consegna); 12 (Risoluzione); 15 (Divieto di cessione); 16 (Codice Etico); 19 (Legge applicabile e Foro competente).
Per conto di Fornitore Sig.