FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI
INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ANALISI DEI DATI DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE LOCALI (CD. MONITORAGGIO) PER IL CORECOM CAMPANIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) - Codice C.I.G: Z6326096A8
La partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta concorrente, l’implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni inserite nel presente documento.
Art. 1 (Ambito applicativo)
Il Foglio Patti e Xxxxxxxxxx ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure negoziate.
Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire al Consiglio Regionale della Campania il presente Foglio Patti e Condizioni.
Art. 2 (Normativa di riferimento)
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
• gli articoli contenuti nel D.lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
• il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010;
• la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
• le disposizioni contenute nel codice civile.
Art. 3 (Campioni)
Negli appalti per la fornitura di servizi, l’Ente può chiedere la presentazione di esempi di prodotti riconducibili al prodotto da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato referenze dei prodotti nei termini e nei luoghi prescritti.
Art. 4
(Direttore dell’esecuzione del contratto)
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
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Art. 5
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 6 (Adempimenti contrattuali)
La consegna del prodotto del servizio deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal Punto ordinante.
Il fornitore deve effettuare le consegne a proprio rischio, assumendo a proprio carico spese di ogni natura, salvo diversa prescrizione.
Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei prodotti forniti. La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.
Art. 7 (Ordinativi)
La fornitura potranno essere eseguite solo se precedute dal documento di stipula del contratto contenente l’oggetto della gara.
Art. 8
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 9
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante)
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art. 10
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(Variazioni entro il 20%)
La quantità di servizio da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alla a), b), del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Inoltre, ed in alternativa, l’amministrazione si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 2040/1923, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
Art. 11
(La sospensione dell’esecuzione del contratto, verbale di sospensione)
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 12 (Verifica di conformità)
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Art. 13
(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla)
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
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a) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
b) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.
Art. 14
(Termini per concludere la verifica di conformità)
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Art. 15
(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale)
Il Direttore dell’esecuzione fornirà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 16
(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità)
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 17
(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 18 (L’attestazione di regolare esecuzione)
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
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contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del Direttore dell’esecuzione;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
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Art. 19
(Penali in caso di ritardo)
In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 10.% dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., o posta certificata con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni e servizi.
La ditta, con la stessa raccomandata o posta certificata sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso Consiglio Regionale della Campania – Direzione Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata dall’Albo nel corso della successiva revisione.
Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto.
Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
Art. 20 (Pagamenti)
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.
Le fatture in formato elettronico con indicazione del codice univoco UFFWXV dovranno essere intestate a: Consiglio Regionale della Campania – Via X. Xxxxxx n. 4 – Isola F/8 Centro Direzionale – Napoli 80143, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del medesimo.
L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna del prodotto del servizio.
Art. 21
(Revisione dei prezzi delle forniture)
Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall’affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all’anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.
In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.
Art. 22 (Proroga contrattuale)
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Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3.
La proroga contrattuale viene richiesta dall’amministrazione appaltante alle condizioni originarie.
La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell’amministrazione.
Art. 23 (Cessione del contratto)
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Consiglio Regionale della Campania.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 24
(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP)
L’amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 25
(Luogo di esecuzione e Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Napoli.
Napoli,
Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmare digitalmente