PROGRAMMA
PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
BARI 23 APRILE 2018 XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Partenariato Pubblico Privato: procedure di affidamento e elementi contrattuali
PROGRAMMA
◾ Definizione del contratto di PPP
◾ Tipologia dei contratti di PPP
◾ Modalità e fasi del procedimento di affidamento dei contratti di PPP
◾ Elementi del contratto di PPP
«concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzi
Art. 1655 Nozione
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
DEFINIZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE
Art. 3 del Codice appalti
«concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la
progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere
Definizione del partenariato pubblico privato
Art. 3 Codice appalti
contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
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Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione
Il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti.
Si differenzia, per tale aspetto, da rischi come quelli legati a una cattiva gestione o a inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore economico, che non sono determinanti ai fini della qualificazione giuridica del contratto come concessione, dal momento che sono insiti anche nei contratti di appalto pubblico.
In tale categoria generale di rischio si distinguono:
a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera;
b) rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell’operatore economico;
b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento
di un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.
Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l’utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali) e, pertanto, in tali casi, ai fini della qualificazione del contratto come PPP, è necessaria l’allocazione in capo all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità.
In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione elaborati preventivamente in relazione all’oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
c) rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a
disposizione e/o dei servizi da erogare.
ALLOCAZIONE DEI RISCHI
◾ Rischio operativo
◾ Rischio di costruzione sempre in capo al privato
◾ Rischio di disponibilità in capo al privato/stazione appaltante
◾ Rischio di domanda in capo al privato/stazione appaltante
◾ASSENZA DI RISCHIO DI DOMANDA IN CAPO AL CONCESSIONARIO
- Pubblica illuminazione
- Efficientamento energetico
◾ ASSENZA DI RISCHIO DI DISPONIBILITA’ IN CAPO AL CONCESSIONARIO
- Piani insediamenti produttivi
- Edilizia economica e popolare
◾ PRESENZA DI TUTTI I RISCHI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
- Cimiteri
- Parcheggi
- Impianti sportivi
Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico:
a) il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l’opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa;
b) il rischio di disponibilità, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle prestazioni erogate; il contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell’operatore economico; il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l’assunzione del rischio;
Il rischio di domanda,
◾laddove l’amministrazione si obblighi ad assicurare all’operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente dall’effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le variazioni di domanda abbiano un’influenza marginale sui profitti dell’operatore economico.
◾quando nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite.
Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell’allocazione dei rischi anche:
◾ i fattori relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento,
◾ le misure agevolative previste a legislazione vigente,
◾ la presenza di garanzie pubbliche,
◾ le clausole di fine contratto e al valore di riscatto dell’asset a fine rapporto.
ALLOCAZIONE E MATRICE DEI RISCHI ANAC LINEE GUIDA N. 9
A. Tipo di rischio
B. Probabilità del verificarsi del rischio
C. Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio
D. Possibilità di mitigazione del rischio se trasferito al privato
X. Xxxxxxxxx per la mitigazione del rischio
F. Rischio a carico del pubblico
X. Xxxxxxx a carico del privato
H. Articolo contratto che identifica il rischio
I. Matrice dei rischi.pdf
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TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI PPP
CONCESSIONE DI LAVORI
◾ Oggetto del contratto è la realizzazione di un’Opere pubbliche o di pubblica utilità
◾ In capo al concessionario ci sono la Progettazione, costruzione e gestione dell’opera
◾ Diritto a gestire l’opera per il concessionario per remunerare l’investimento
◾ La direzione dei lavori è in capo alla stazione appaltante
◾ La direzione di esecuzione del contratto è in capo alla stazione appaltante
◾ I collaudi sono in capo alla stazione appaltante
TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI PPP
CONCESSIONE DI SERVIZI
◾ «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una stazione appaltante affida a un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto;
◾ La progettazione del servizio è in capo al concessionario
◾ Direzione esecuzione del contratto in capo alla stazione appaltante
TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI PPP
LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA (ART. 187)
◾ «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
◾ realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità
◾ Affidamento a mezzo di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del Progetto di fattiblità
della stazione appaltante
◾ L'offerente può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale;
◾ L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera
TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI PPP CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (ART. 188)
◾ «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
Corrispettivo per l’affidatario :
◾ a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera;
◾ b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera
◾ c) un eventuale prezzo di trasferimento
CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (ART. 188)
◾ Affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un capitolato prestazionale a base di gara;
◾ L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
◾ L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti
◾ L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice (canoni) resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità
1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica.
2. Salva l'ipotesi di Finanza di progetto, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono
all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara:
a. il progetto definitivo
b. uno schema di contratto
c. piano economico finanziario,
Tali atti disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.
L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.
FINANZA DI PROGETTO INIZIATIVA PUBBLICA | |||||
Stazione appaltante | Norma di riferimento | ||||
adempimenti | |||||
Nomina del RUP | Dirigente apicale | Art. 31 Codice | |||
Atto di Programmazione opere pubbliche e concessione a terzi | Consiglio | Art. 23, Codice | |||
Approvazione progetto fattibilità tecnico-economico | Giunta | Art. 183 comma 1, Codice | |||
Approvazione Piano economico e finanziario ed elementi contratto di concessione | Giunta | Art. 17, commi 3- 4, DPR n. 207/2010 | |||
Indizione e gestione della conferenza di servizi preliminare | Rup | Art. 00xxx, xxxxx 0xxx, legge 241/1990 25 |
adempimenti | Stazione appaltante | Norma di riferimento |
Determina a contrarre | Rup | Art. 32, comma 2 Codice Art. 192 Tuel |
Determina di approvazione della commissione di gara | Rup | Art. 77 Codice |
Determina aggiudica provvisoria e nomina del promotore | Rup | Art. 183, comma 10 lett. b) Xxxxxx |
Indizione della conferenza di servizi sul progetto definitivo del promotore | Rup | Art. 183, comma 10 lett. c) Xxxxxx |
Determina aggiudica definitiva e nomina concessionario | Rup | Art. 183, comma 11 Codice Art. 32, commi 5 -7 26 |
adempimenti | Stazione appaltante | Norma di riferimento |
Stipulazione del contratto | Dirigente apicale | Art. 183, comma 11 Codice |
Nomina del responsabile della concessione | Dirigente apicale | Art. 10, comma 1 lett. r) DPR n. 207/2010 |
Approvazione del progetto Esecutivo | Dirigente | Contratto di concessione |
Validazione del progetto e consegna dei lavori | Rup | Art. 26, comma 8bis, Codice |
Nomina dei soggetti collaudatori | Rup | Art. 102, Codice |
FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA INIZIATIVA PRIVATA
adempimenti | Stazione appaltante | Norma di riferimento |
La presa d’atto della proposta presentata e la presa d’atto del RUP | Giunta | Art. 31Codice |
Approvazione della proposta presentata dal proponente | Giunta | Art. 183, comma 15 Codice |
Dichiarazione di pubblico interesse | Giunta | Art. 183, comma 15 Codice |
Individuazione del soggetto promotore | Giunta | Art. 183, comma 15Codice |
Inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche | Consiglio | Art. 183, comma 15 Codice Art. 183, comma 15 Codice |
Indizione e gestione conferenza di servizi preliminare | Rup | Art. 00xxx, xxxxx 0xxx, legge 241/1990 |
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE PROCEDURE
◾ Nella procedura ad iniziativa pubblica l’intervento deve essere compreso negli strumenti di programmazione dell’ente (piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche
◾ Nella procedura ad iniziativa pubblica il progetto che deve essere presentato in sede di gara è un elaborato definitivo, mentre nella procedura ad iniziativa privata bastano le migliorie sul progetto di fattibilità posto a base di gara
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FINANZA DI PROGETTO IBRIDA
adempimenti | Stazione appaltante | Norma di riferimento |
Avviso di sollecitazione alla presentazione delle proposte | Giunta | |
Nomina eventuali supporti al Rup per valutazione della fattibilità | Rup | Art. 31Codice |
Relazione di fattibilità delle proposte | Rup | Art. 183, comma 15 Codice |
Dichiarazione di pubblico interesse e individuazione soggetto promotore | Giunta | Art. 183, comma 15 Codice |
Inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche | Consiglio | Art. 183, comma 15 Codice Art. 183, comma 15 Codice |
a) Ricavi di gestione (art. 180, commi 2, 4, 5)
b) Prezzo e limite (art. 180, comma 6)
c) Allocazione dei rischi (art. 180, comma 3 e 182, comma 2)
d) Equilibrio economico e finanziario (art. 3, comma 1 lett. fff))
e) Presupposti per l’equilibrio economico e finanziario dell’investimento e della
connessa gestione (art. 180, comma 6)
f) Eventi destabilizzanti l’equilibrio del piano (art. 182, comma 3)
g) Modalità di revisione del piano (art. 182, comma 3)
h) Matrice dei rischi (art. 182, comma 2)
i) Tavolo tecnico di monitoraggio permanenza dei rischi (art. 181, comma 4 e 182, comma 2)
j) Procedura composizione delle controversie (art. 182, comma 3)
RICAVI DI GESTIONE (ART. 180, COMMI 2, 4, 5)
Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono:
a) dal canone riconosciuto dall'ente concedente
b) e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
◾ Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione
aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in:
A. Un contributo pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
B. Cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
◾ In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
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EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.
A. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito;
B. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento
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PRESUPPOSTI PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
(ART. 180, COMMA 6)
PRESUPPOSTI PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
Equilibrio economico e finanziario
Presupposto 2
Presupposto 3
Presupposto 4
Presupposto 1
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PRESUPPOSTI PER L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
(ART. 180, COMMA 6)
Sono gli elementi di base su cui si regge l’equilibrio del piano. Al venir meno di tali presupposti o alla modifica degli stessi anche l’equilibrio sarebbe modificato.
1. Canone di disponibilità ovvero Importo delle eventuali tariffe
2. Importo Investimento;
3. Costo di costruzione;
4. Tempi di realizzazione
5. Durata della concessione
6. Prezzo;
◾ Il Tasso Interno di Rendimento (o TIR o IRR, acronimo dall'inglese Internal Rate of Return) è un indice di redditività finanziaria di un flusso monetario. Nel caso più comune di un investimento, rappresenta il tasso composto annuale di ritorno effettivo che questo genera; in termini tecnici rappresenta il rendimento di un investimento.
◾ In generale, un progetto andrebbe perseguito quando il TIR risulta essere maggiore del MARR (Minimum Attractive Rate of Return) che coincide col tasso di rendimento normalmente ottenuto dall'azienda.
l valore attuale netto è una metodologia tramite cui si definisce il valore attuale (in italiano abbreviato VAN, in inglese NPV da Net Present Value, con simbolo w) di una serie attesa di flussi di cassa non solo sommandoli contabilmente ma attualizzandoli sulla base del tasso di rendimento (costo opportunità dei mezzi propri).
EVENTI DESTABILIZZANTI L’EQUILIBRIO DEL PIANO (ART. 182, COMMA 3)
Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
Eventi destabilizzanti:
-Eventi da forza maggiore
-Eventi amministrativi
-Eventi ambientale/o archeologico
-Eventi di contrazione della domanda di mercato,
-Eventi normativo-politico-regolamentare
-Eventi da eccessiva onerosità
(ART. 181, COMMA 4 E 182, COMMA 2)
L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.
Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale
(ART. 182, COMMA 3)
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Modalità di revisione:
◾ Rideterminazione del canone di disponibilità;
◾ Rideterminazione delle tariffe da applicare a terzi;
◾ Corresponsione di un prezzo in denaro ovvero mediante trasferimento di un diritto
reale di godimento;
◾ Affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa.
SOCIETÀ DI PROGETTO
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La cessione delle quote della Società di Progetto prima del collaudo dell’opera potrà aver luogo con i seguenti limiti:
◾ i soci qualificanti possono mantenere la propria quota di partecipazione entro i limiti della porzione di prestazioni da eseguire e, quindi, dell’ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione.
◾ i soci che non hanno concorso a formare i requisiti hanno facoltà di cedere in tutto o in parte la propria quota;
◾ le banche, gli investitori istituzionali e i soci di capitale possono cedere la propria
partecipazione al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento.
a) nei casi di revisione del rapporto sinallagmatico che comporti una variazione del Piano economico e finanziario come previsto nella allegata matrice dei rischi. Tali modifiche non possono comportare una proroga della concessione.
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi. Sarebbe opportuna indagine di mercato del Rup
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
◾1) la necessità di modifica derivi da circostanze di forza maggiore;
◾2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
Qualora la stazione appaltante modifichi la concessione nei casi previsti dalle precedenti
lett. b) e c) pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore del contratto, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.
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Se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1. una clausola di revisione che comporta la risoluzione o revoca della concessione,;
2. al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente dal bando di gara, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3. nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario
principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
RECESSO CONTRATTUALE TIPIZZATO
(ART. 182, COMMA 3)
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.
All'operatore economico sono rimborsati:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
◾ Riferimento all’art. 109 del Codice degli appalti
Oppure
◾ Disciplina autonoma contrattuale
Rimborso al concessionario
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
Conseguenze ulteriori
◾ Il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
◾ L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della stazione appaltante delle somme previste.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
◾ chiedere l'adempimento dell’obbligazione
ovvero
◾ la risoluzione del contratto,
Fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO CONSEGUENZE
Necessità di disciplinare tale patologia con una clausola contrattuale che contenga le conseguenze per il concessionario in caso di inadempimento.
Ad es. Nessun ristoro/rimborso per le opere fino a quel momento realizzate