CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Mo CGDA rev.00 Data 26/06/2020
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | Mo CGDA rev.00 | |
Data 26/06/2020 |
1. PREMESSA E DEFINIZIONI.
1.1. Le condizioni generali d’acquisto di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati da Officine Xxxxx s.r.l. (da qui in poi OFFICINE XXXXX) al fornitore e si applicano ai relativi rapporti salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari dell’ordine. Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
2. MODALITA’ E TERMINI.
2.1 Unitamente all’ordine, OFFICINE ZORZO provvederà ad inviare, esclusivamente tramite la Funzione Competente, l’eventuale documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dello stesso.
2.2 Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dal fornitore nell’offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dal fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell’offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
2.3. Il fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l’emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione. Il fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalle suddette Funzioni.
2.4. Qualunque trattativa intrapresa dal fornitore in violazione del comma 2 sarà inopponibile a OFFICINE ZORZO; gli eventuali oneri assunti saranno a carico del fornitore stesso.
2.5. In ogni caso OFFICINE XXXXX non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per ordini non emessi direttamente dalle Funzioni Competenti.
2.6. Il fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Competente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l’utilizzo per l’esecuzione dell’ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell’attività o comunicata al momento dell’ordine (es. stabile organizzazione in Italia).
2.7. Il fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità Italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.
3. MODIFICHE ALL’ORDINE.
3.1. Sarà facoltà di OFFICINE ZORZO, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell’ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.
4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI.
4.1. Il luogo di consegna dei beni sarà l’Unità Produttiva di OFFICINE ZORZO (ora in avanti Unità Produttiva) o altro luogo precisato nell’ordine.
5. SPEDIZIONE.
5.1. La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco luogo di consegna dei beni, a cura e spese del fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell’ordine. I rischi della spedizione saranno in ogni caso a carico del fornitore. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’ordine; in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Funzione Competente, le modalità più adeguate.
5.2. Il fornitore dovrà dare tempestiva notizia dell’avvenuta spedizione alla Funzione Competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell’ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l’elenco dei beni contenuti (completo dei riferimenti richiesti), la relativa quantità e peso (in base all’unità di misura prevista nell’ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall’ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico ordine, OFFICINE ZORZO si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione.
5.3. OFFICINE XXXXX non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’ordine se non preventivamente concordato.
5.4. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
5.5. I beni devono rispettare la normativa comunitaria ed italiana ad essi applicabile.
5.6 In tutti i casi in cui OFFICINE ZORZO non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Eventuali spese sostenute da OFFICINE ZORZO per la restituzione di beni saranno addebitate al fornitore.
5.7. Le maggiori spese che dovessero derivare a OFFICINE ZORZO dall’inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 5 saranno addebitate al fornitore.
6. ACCETTAZIONE DEI BENI.
6.1. La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli stessi che avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all’ordine e della assenza di vizi o difetti che potrebbero emergere anche dopo il collaudo del bene, sarà facoltà di OFFICINE ZORZO denunciare al fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all’ordine, secondo quanto previsto all’art. 10. In tal caso il fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di OFFICINE XXXXX, a rimediare alle non conformità ed a sostituirei beni affetti da vizi o difetti.
6.2. Qualora l’ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell’ordine, si applicherà la disciplina di cui al comma 6.1.
6.3. Qualora l’ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l’adempimento deriva in ogni caso dall’integrale esecuzione dell’ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all’art. 7.
7. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI.
7.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei beni/servizi convenuti ed indicati nell’ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.
7.2 Le inadempienze che potranno ascriversi al Fornitore nel corso del contratto, oltre a quelle previste dal Codice Civile, possono consistere in ritardo o espletamento del servizio secondo modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto e/o nel singolo specifico ordine.
In questi casi OFFICINE XXXXX potrà applicare penali fino a un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito per ogni specifica attività, fatto salvo il diritto di OFFICINE ZORZO di risolvere il Contratto ed il diritto al risarcimento del maggior danno.
7.3 Nell’ipotesi in cui l’inadempimento delle suddette obbligazioni fosse relativo ad un solo specifico ordine, OFFICINE XXXXX potrà limitarsi a chiedere la risoluzione del solo specifico ordine.
7.4 La risoluzione del Contratto comporta l’affidamento della fornitura in danno dell’impresa e, pertanto, con addebito al Fornitore inadempiente delle conseguenti spese. Dell’applicazione delle penali, nonché dell’eventuale addebito delle spese sostenute a riguardo, OFFICINE ZORZO renderà edotto il Fornitore attraverso comunicazione scritta a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec o altri sistemi con consentano di attestare l’avvenuta consegna della comunicazione.
7.5 OFFICINE XXXXX avrà diritto di compensare l’importo delle suddette penali e spese con il corrispettivo dalla stessa dovuto al Fornitore in relazione all’esecuzione del presente Contratto e/o del singolo specifico ordine o di altri crediti liquidi certi e scaduti vantati dal Fornitore nei confronti di OFFICINE XXXXX.
8. DIRITTI DI ISPEZIONE.
8.1. L’Unità Produttiva destinataria della fornitura e le Funzioni Competenti hanno facoltà di verificare le modalità di esecuzione dell’ordine.
8.2. Per controllare l’avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l’adempimento dell’ordine, il fornitore dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati di OFFICINE ZORZO ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
8.3. I delegati di cui al comma 8.2 avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell’ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.
8.4. Le spese sostenute per le prove saranno a carico del fornitore.
9. DOCUMENTAZIONE TECNICA
9.1. Il fornitore si impegna a consegnare senza spese alla Funzione Competente tutta la documentazione tecnica relativa alla fornitura nei termini previsti nell’ordine.
9.2. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell’ordine, al fornitore potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell’ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%, salvo il maggior danno.
10. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO.
10.1. Il fornitore assume nei confronti di OFFICINE ZORZO la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l’insieme. Tale garanzia scadrà decorsi 12 (dodici) mesi a far data dalla consegna da parte di OFFICINE ZORZO al cliente dell’opera (singolo prodotto, prodotto assemblato o altro) a cui la fornitura è destinata.
10.2. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di OFFICINE ZORZO o del cliente dell’opera, il fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare vizi o difformità.
10.3. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per la fornitura dal comma 10.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 10.1 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
10.4. Qualora il fornitore non provveda nei termini all’eliminazione dei vizi o difformità, OFFICINE XXXXX avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al fornitore inadempiente.
10.5. Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver segnalato vizi o difformità, OFFICINE ZORZO avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
10.6. Ove OFFICINE ZORZO sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un prodotto che il fornitore abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, OFFICINE XXXXX avrà azione di regresso nei confronti del fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.
11. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI.
11.1. Il fornitore garantisce espressamente a OFFICINE ZORZO la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XXX), al D. Lgs.81/08 e s.m.i.
11.2. Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate senza spese su supporto informatico contestualmente all’ingresso dei beni in Officine Zorzo.
11.3. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta di OFFICINE ZORZO, successivamente all’emissione dell’ordine ed antecedentemente alla consegna dei beni, i prodotti e i materiali oggetto dell’ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente”, il fornitore è tenuto a trasmettere senza spese a OFFICINE ZORZO preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni, l’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
11.4. Con la sottoscrizione dell’ordine il fornitore dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all’ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all’uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni.
12. PREZZI.
12.1. I prezzi indicati nell’ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell’ordine, anche in deroga all’art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa qualora non specificato altrimenti.
13. PAGAMENTO.
13.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario o ricevuta bancaria, come concordato nella relativa fattura. In nessun caso saranno imputabili a OFFICINE ZORZO eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell’emissione o nell’invio della fattura da parte del fornitore.
13.2. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
13.3. Tutte le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti del comma 13.2, ivi comprese eventuali canalizzazioni e mandati, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante comunicazione scritta redatta su carta intestata del fornitore e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dello stesso. Nella comunicazione, prima della sottoscrizione, dovrà essere chiaramente indicato, mediante apposizione di timbro o in formato di testo, il nome e cognome del firmatario e la qualifica di legale rappresentante. Tutte le eventuali comunicazioni effettuate con modalità e forme diverse da quella stabilita saranno prive di qualsiasi efficacia; conseguentemente le stesse si intenderanno come non effettuate e non opponibili alla OFFICINE ZORZO, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.
13.4. In nessun caso il fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie.
14. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI.
14.1. Le fatture e le note di credito dovranno essere intestate a:
XXXXXXXX XXXXX X.X.X. - Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxx xxx Xxxxx (XX) C.F./P.IVA: 05021070288 REA PD-436833
CODICE SDI: A4707H7 (la quarta cifra è zero)
PEC : xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Email : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
14.2. I documenti fiscali dovranno essere inviati, con i rispettivi allegati, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine, oltre che all’invio secondo le normative previste vigenti nel
tempo. I file dovranno pervenire in formato PDF e ogni file PDF potrà contenere un solo documento fiscale, completo degli eventuali allegati. All’interno del singolo file PDF, il documento fiscale dovrà necessariamente precedere gli eventuali allegati. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che, qualora non vengano rispettate le presenti modalità di invio del presente comma, i documenti fiscali inviati a OFFICINE ZORZO non potranno essere processati in xxx xxxxxxxxxx.
00.0. Qualora non fosse necessario provvedere all’invio in formato elettronico, le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati in formato cartaceo a mezzo posta all’indirizzo indicato nell’ordine e tramite email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
14.4. Le forniture rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri saranno assoggettate alla normativa fiscale vigente.
14.5. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
• numero dell’ordine;
• numero di commessa e riferimento di OFFICINE ZORZO (rilevabile dall’ordine);
• descrizione chiara e comprensibile dei beni o servizi oggetto della fornitura, anche per quantità, qualità e natura;
14.6. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che qualora i documenti fiscali dovessero presentare carenze, errori od omissioni, anche con riferimento alle indicazioni previste dal comma 14.8, ovvero non dovessero essere rispettate le modalità di invio previste dal comma 14.2 gli stessi non potranno essere processati in xxx xxxxxxxxxx.
00.0. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che, salvo diversa specifica previsione nell’ordine, non saranno alla stessa riconosciuti anticipi sul corrispettivo contrattualmente previsto; conseguentemente il fornitore si obbliga ad emettere le fatture esclusivamente dopo avere consegnato i beni e dopo che gli stessi siano stati presi in carico dalla Funzione Competente con i termini e le modalità previste nelle presenti condizioni e negli ordini.
14.8. Qualora le fatture dovessero presentare anomalie o incongruenze gravi, non corrette dal fornitore, OFFICINE ZORZO si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere tali fatture. In nessun caso il mancato formale respingimento di una fattura potrà essere ritenuto come accettazione della stessa ovvero della fornitura.
15. ERRATA, INCOMPLETA O SUPERATA DOCUMENTAZIONE.
15.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a OFFICINE ZORZO in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il fornitore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico del fornitore stesso.
15.2. Per ciascun documento di trasporto compilato in modo errato o incompleto, potrà essere addebitato in via forfettaria l’importo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) a titolo di rimborso dei relativi costi di gestione.
15.3 Il fornitore prende atto e conviene che OFFICINE XXXXX, anche in relazione alla natura e qualità del proprio cliente o dei beni ordinati o delle prestazioni richieste, potrà richiedere in via preventiva senza spese la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del fornitore stesso.
15.4 Rimane fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di mantenere costantemente aggiornata la documentazione fornita, di informare tempestivamente OFFICINE ZORZO di ogni variazione relativa alla documentazione di cui al punto 15.3 nonché di ripresentare la documentazione entro il termine di scadenza di quella già in possesso di OFFICINE ZORZO.
16. PESO.
16.1. Per i beni fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul mezzo del luogo di consegna degli stessi, salvo diversa previsione nell’ordine.
17. APPALTO DI BENI/SERVIZI - LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE OFFICINE ZORZO.
17.1 In caso di appalto di beni/servizi il Fornitore agirà con piena autonomia gestionale ed organizzativa. A tal fine il Fornitore comunicherà alla Funzione Competente il nominativo del responsabile del servizio e OFFICINE ZORZO comunicherà al Fornitore il nominativo del proprio referente per ogni comunicazione in merito all’esecuzione del servizio.
17.2 Il personale impiegato sarà costituito da personale del Fornitore regolarmente inquadrato per il rapporto lavorativo e con il grado di addestramento necessario che opererà esclusivamente sotto la direzione del Fornitore nel rispetto della fascia oraria concordata con la Funzione Competente.
Il Fornitore provvederà ad assolvere a proprie spese tutti gli obblighi discendenti dalle vigenti leggi in tema di lavoro, ivi espressamente compresi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché in relazione alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla sicurezza ed igiene del lavoro, alla salute dei lavoratori, e alle relative retribuzioni sollevando OFFICINE ZORZO da ogni responsabilità in proposito.
A tal riguardo, il Fornitore avrà l’obbligo di dimostrare l’esatto adempimento delle disposizioni di legge, di regolamento e di contratto sopra richiamate, producendo periodicamente a OFFICINE ZORZO la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra secondo quanto richiesto dalle normative vigenti nel tempo o secondo quanto a sua discrezione richiesto da OFFICINE ZORZO.
17.3 Il Fornitore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità penale e civile per sinistri e danni di qualsiasi genere a persone, proprietà e cose che dovessero derivare a OFFICINE ZORZO, al personale della stessa o a terzi, per fatto del Fornitore o dei propri dipendenti soci lavoratori nell’espletamento degli ordini oggetto del presente Contratto di Condizioni Generali di Acquisto, sollevando OFFICINE ZORZO da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.
17.4 Il Fornitore si obbliga a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione e a mantenere attiva per tutta la durata del presente Contratto e successivi eventuali rinnovi, una polizza R.C.T. (responsabilità civile contro terzi) ed R.C.O. (responsabilità civile prestatori di lavoro), a copertura di eventuali danni materiali, morali e biologici a terzi nella persona o nelle cose, in conseguenza di un fatto commesso dai propri dipendenti del cui operato il Fornitore debba rispondere ai sensi di legge, nonché a copertura di eventuali danni ad animali o cose, con un massimale per sinistro congruo per OFFICINE ZORZO. Detta polizza dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti e gli incaricati di OFFICINE ZORZO o altri aventi causa e i dipendenti del Fornitore.
Il Fornitore prende atto che il massimale sopra indicato non può in alcun caso costituire un limite al risarcimento dei danni provocati. Pertanto, il Fornitore resterà in ogni caso direttamente responsabile sia per l’eventuale parte di danno eccedente il massimale di polizza sia nel caso in cui fossero sollevate eccezioni da parte della Compagnia di Assicurazione al risarcimento del danno subito da OFFICINE ZORZO.
Il massimale della polizza dovrà essere automaticamente aggiornato a cura del Fornitore qualora intervengano, durante il periodo contrattuale, fattori che ne obblighino l’adeguamento.
Il Fornitore dovrà consegnare alla Funzione Competente la polizza con la quietanza del premio in essere e eventualmente a richiesta di OFFICINE ZORZO una dichiarazione di assicurazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazione, attestante la corrispondenza della polizza del Fornitore ai requisiti richiesti da OFFICINE XXXXX.
17.5. OFFICINE XXXXX considera esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto il fornitore, con l’ingresso presso OFFICINE ZORZO, si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l’attività lavorativa.
17.6. Qualora le prestazioni di cui all’ordine (installazioni, manutenzioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro) dovessero richiedere l’eventuale presenza del fornitore, anche occasionalmente, all’interno delle Unità Produttive, le prestazioni stesse saranno regolate dalle apposite disposizioni in accordo alle normative vigenti. L’accettazione dell’ordine costituisce attestazione da parte del fornitore di aver ricevuto copia della necessaria documentazione ai fini della sicurezza, con i relativi allegati, di averne preso attenta visione e di accettare in maniera piena, integrale ed incondizionata le stesse, provvedendo al contempo a sottoscriverle separatamente.
17.7. È fatta salva la facoltà di OFFICINE ZORZO di adottare provvedimenti nei confronti del fornitore inadempiente rispetto a quanto stabilito nel presente titolo e nei documenti richiamati.
17.8. Nel caso in cui il fornitore abbia a svolgere gli incarichi previsti dall’art. 17, OFFICINE ZORZO si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di:
- mancata comunicazione del nominativo del personale che opererà all’interno delle Unità Produttive prima dell’inizio dell’attività;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., quando applicabile;
- mancato pagamento delle retribuzioni e delle spettanze dei propri dipendenti, nonché nel versamento dei tributi e contributi;
- inadempimento o violazione del fornitore alle obbligazioni sopra descritte.
18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
18.1. Le Parti convengono che l’ordine si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte del fornitore delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di OFFICINE ZORZO di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
• art. 7 (Ritardo nella consegna dei beni);
• comma 17.4 (Mancato rispetto delle Norme per le imprese che operano all’interno delle OFFICINE ZORZO);
• art. 20 (Divieto di cessione del contratto);
• comma 25 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse”);
• comma 26.6 (Forza maggiore di durata superiore a trenta giorni).
18.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, OFFICINE XXXXX dovrà comunicare al fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
19. GARANZIE FINANZIARIE.
19.1. Il fornitore prende atto che OFFICINE XXXXX potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell’oggetto della fornitura e dell’adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il fornitore medesimo.
19.2. Il fornitore prende atto che tutte le garanzie emesse da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall’ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario OFFICINE ZORZO e i costi di rilascio sono a carico del fornitore.
20. CESSIONE DELL’ORDINE.
20.1. Sono vietate al fornitore la cessione o il trasferimento dell’ordine e dei relativi allegati.
21. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.
21.1. È fatto divieto al fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell’ordine, nei confronti di OFFICINE XXXXX. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da OFFICINE ZORZO.
22. MODIFICHE CONTRATTUALI.
22.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell’ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di OFFICINE ZORZO e del fornitore.
23. RISERVATEZZA.
23.1. Il fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, (a titolo esemplificativo: informazioni soggette alla tutela della privacy, informazioni tecniche e/o di proprietà intellettuale appartenenti ad OFFICINE ZORZO e/o ai suoi clienti) garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell’ordine. Il fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente all’estinzione dell’ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l’accesso, la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. In ragione di quanto sopra il fornitore, tra l’altro, non dovrà vendere a terzi i materiali che dovessero essere dallo stesso fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà limitare la loro eventuale fabbricazione ai quantitativi previsti dall’ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.
23.2 In ottemperanza al rispetto della normativa in materiala Privacy, si fa riferimento ai contenuti previsti al seguente collegamento xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/
24. COMUNICAZIONI.
24.1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni rivolte a OFFICINE ZORZO dovranno essere inviate all’indirizzo email xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx .
25. CONFLITTI DI INTERESSE.
25.1. Il fornitore assume l’obbligo di rendere la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse” (di seguito la “Dichiarazione”) e di curarne l’aggiornamento nel caso in cui essa dovesse risultare incompleta o necessitasse di modifiche per cause sopravvenute. OFFICINE XXXXX ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiornamento della dichiarazione che il fornitore dovrà rendere entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Tutte le comunicazioni inerenti la dichiarazione dovranno essere inviate in originale all’indirizzo indicato nell’ordine e anticipate in via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine.
26. FORZA MAGGIORE.
26.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
26.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
26.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
26.4. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all’altra parte (per il fornitore all’ Amministrazione ed alla Unità Produttiva competente), entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
26.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da OFFICINE ZORZO saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da OFFICINE ZORZO.
26.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, secondo le modalità di cui al comma 18.
27. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.
27.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell’ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
27.2. Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all’esistenza e all’ammontare di crediti verso OFFICINE ZORZO, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.