Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di materiale informatico diverso per l’Unione delle Terre d’Argine e per i Comuni ad essa aderenti. CIG...
SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE
Carpi Campogalliano Novi di Modena Soliera
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento di un Accordo Quadro di cui all’art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per la fornitura di materiale informatico diverso per l’Unione delle Terre d’Argine e per i Comuni ad essa aderenti. CIG Master: 91899380C0
Informazioni generali.
L’Unione delle Terre d’Argine ha la necessità di fornire uno strumento flessibile per l’approvvigionamento di materiale informatico diverso da destinare ad Uffici e Servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi erogati dalle amministrazioni predette.
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo quadro
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici relativamente alla fornitura di materiale informatico diverso di cui all’allegato computo metrico-elenco prezzi da destinare ad Uffici e Servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti di durata biennale.
Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:
- Stazione appaltante: Unione delle Terre d’Argine, con sede legale a 00000 Xxxxx (XX), in Xxxxx X. Xxx x. 00, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxx Xxxxx – Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine Tel. 059/649003 – Fax: 059/649751;
- Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC): Xxx. Xxxxxxx De Xxxxxx, Responsabile dei Servizi Informativi dell’Unione con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell’esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all’esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l’Amministrazione.
Art. 2 – Importo e durata dell’Accordo quadro
Il valore complessivo massimo stimato dell’Accordo quadro è quantificato in Euro 67.000,00 (IVA al 22% esclusa) nel biennio, ovvero, per un monte complessivo stimato annuale pari ad Euro 33.500,00 (IVA al 22% esclusa). Si precisa che gli importi predetti sono calcolati in base alle stime degli approvvigionamenti degli anni 2020 e 2021 effettuati dal Settore Servizi Informativi dell’Unione e che le quantità indicate nell’allegato computo metrico-elenco prezzi sono puramente indicative pertanto variabili nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
La durata dell’Accordo Quadro decorrerà dalla data di stipula sul MEPA della trattativa diretta stipula e avrà durata di n. 2 (due) anni e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo dell’accordo quadro.
Il contratto di Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad una durata massima di n. 2 (due) anni su espressa comunicazione della Stazione appaltante, che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto. Per il periodo di rinnovo di n. 2 (due) anni, l’Amministrazione stima acquisti di materiale informatico di importo annuo pari ad Euro 33.500,00 (IVA al 22% esclusa) pertanto per un importo complessivo stimato di Euro 67.000,00 (IVA al 22% esclusa).
L’attività oggetto della procedura è la fornitura di materiale informatico pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.
Il valore complessivo massimo stimato dell’accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell’importo totale affidato.
Il contratto di accordo quadro è formalizzato mediante stipula di Trattativa Diretta sul MEPA, secondo le regole di e- procurement.
All’impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio appositivi contratti attuativi. I materiali saranno richiesti mediante emissione di buoni d’ordine emessi dal Settore Servizi Informativi dell’Unione delle Terre d’Argine, nel quale verranno indicati i quantitativi ed il materiale di cui necessita l’Amministrazione.
Si precisa che la conseguente fatturazione presenterà il ribasso offerto che verrà applicato su ogni articolo informatico acquistato dall’Amministrazione.
Art. 3 - Documenti che fanno parte dell’Accordo quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'Accordo, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
a) offerta dell’impresa affidataria;
b) il presente capitolato speciale d’appalto e l’elenco del materiale informatico diverso;
c) prezziario del materiale informatico;
d) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
e) il Codice civile;
f) il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
g) il Regolamento dei Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine;
h) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
i) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).
In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2) contratto di accordo quadro stipulato;
3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d’accordo quadro.
In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il direttore dell’esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le
proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell’accordo quadro.
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni dell’Accordo Quadro
L’oggetto del presente capitolato riguarda la fornitura di materiale informatico diverso elencato nell’allegato computo metrico-elenco prezzi da destinare ad Uffici e Servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).
Il materiale informatico richiesto nel contesto del presente appalto dovrà essere fornito nuovo e originale di fabbrica e conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell’Ambiente il 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi (CAM)” e coperto da garanzia prevista dall’art. 13 del Codice del consumo.
Il materiale informatico dovrà avere le caratteristiche dettagliate nell’ nell’allegato computo metrico-elenco prezzi. Tali caratteristiche minime sono da intendersi formulate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali: le indicazioni di tipi e marche commerciali sono da intendersi come dichiarazioni di caratteristiche tecniche, sono ammessi tipi e marche alternativi, rispetto a quanto indicato, purché tecnicamente e funzionalmente equivalenti.
L’operatore economico, ove intenda avvalersi della possibilità di fornire prodotti informatici equivalenti, deve allegare una relazione descrittiva in lingua italiana ove siano indicati tutti i dati tecnici atti a comprovare la citata equivalenza rispetto alle specifiche tecniche del materiale informatico contenuto nell’allegato computo metrico-elenco prezzi.
Il criterio dell’equivalenza si applica nel senso che è possibile dimostrare che la proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto, non inteso come mera conformità formale, ma come conformità sostanziale rispetto alle specifiche tecniche del materiale elencato nell’allegato computo metrico-elenco prezzi, nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte. Il Fornitore dovrà dimostrare che il bene offerto ha caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto.
Il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l’Amministrazione sia in grado di richiedere l’attivazione degli eventuali contratti attuativi di cui si necessiterà. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.sia@ xxxxxxxxxxxx.xx.
Ogni variazione del referente dovrà essere comunicato tempestivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione, qualora ravveda l’esigenza di richiedere del materiale informatico, attiverà un contratto attuativo discendente, in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità dell’Amministrazione, verranno formalizzati mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d’ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ragione di ciò, l’affidatario dovrà comunicare il nominativo della persona responsabile dell’esecuzione del contratto tramite comunicazione scritta di mandato di conferito a persona idonea.
L’affidatario dovrà garantire la consegna del materiale opportunamente richiesto dall’Amministrazione entro e non oltre n. 7 (sette) giorni lavorativi dall’invio del buono d’ordine.
Si precisa che in in casi eccezionali, l’Amministrazione potrà richiedere beni con carattere di urgenza la cui consegna dovrà avvenire entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall’invio del buono d’ordine.
Nel caso di consegna difforme per tipologia e caratteristiche da quanto richiesto, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di rifiutare la merce e di richiederne la sostituzione, in deroga all’art. 1495 del Codice Civile, con consegna dell’apparato di rete richiesto entro n. 5 (cinque) giorni solari dalla data di richiesta di sostituzione, a totale carico dell’affidatario. L’Amministrazione non corrisponderà alcun onere aggiuntivo rispetto all’importo del contratto attuativo.
In caso di danneggiamento di materiale o di contenuti di proprietà dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti che dovesse avvenire per causa diretta del proprio personale tecnico, la Stazione appaltante potrà contestare all’aggiudicatario la mancata osservanza della diligenza professionale.
Art. 5 - Obblighi dell’Appaltatore
Pertanto nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate, nonché in possesso di certificazione idonea allo svolgimento dell’attività lavorativa nel rispetto della normativa di settore Covid-19.
L’affidatario dovrà operare nell’esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.
Nello specifico l’Appaltatore deve:
• mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
• non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.
In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi erogati dagli Uffici e dai Servizi dell’Unione delle Terre d’Argine e dei Comuni ad essa aderenti.
In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.
Art. 6 – Verifiche di conformità
La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all’esecuzione del contratto.
La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall’appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.
Art. 7 - Sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 8 - Fatturazione
La fatturazione sarà posticipata rispetto all’emissione del buono d’ordine emesso dal SIA dell’Unione delle Terre d’Argine. L’emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell’esecuzione.
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.
Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.
Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.
In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. Le fatture, intestate all’Unione delle Terre d’Argine – U4 Settore Servizi Informativi con sede in 00000 Xxxxx (XX) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, x. 00, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.
Art. 9 - Disposizioni generali sui prezzi
Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L’importo indicato nei contratti attuativi si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, per i primi 12 mesi di validità dell’accordo quadro. È fatta salva la possibilità di richiedere al RUP la revisione dei prezzi secondo le modalità di cui all’art 106 del D.lgs. 50/2016, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile dal mese di decorrenza di validità del secondo anno contrattuale e quelle del mese di situla del contratto di accordo quadro.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Art. 10 - Obblighi di tracciabilità
Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:
- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto.
Art. 11 - Altre disposizioni
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Art. 12 – Penalità
L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti all’art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato con riferimento.
L’applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 13.
La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.
Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016;
• gravi violazioni degli obblighi derivanti dall’Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell’appalto e l’appaltatore;
• mancata sottoscrizione di un contratto discendente nel corso di validità dell’accordo quadro;
• penali comminate dall’Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale;
• sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell’impresa affidataria del servizio;
• cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
• manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
• gravi violazioni dei codici di comportamento dell’Unione delle Terre d’Argine;
• ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento, a termine dell’art. 1453 del Codice civile.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.
All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.
Art. 14 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto
La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto nel caso di abbandono delle attività oggetto dell’appalto da parte del Fornitore; nel qual caso la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti.
In caso di scioglimento del contratto, l’impresa affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.
Art. 15 – Divieti, cessione del contratto, del credito e del subappalto
È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.
È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti.
L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
Art. 16 – Copertura assicurativa
Il Fornitore dovrà fare in modo di mantenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.
Il Fornitore dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni con un massimale minimo di Euro 500.000,00. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per il Fornitore la decadenza del contratto.
Art. 17 - Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale del contratto discendente; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell’art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia sarà svincolata in seguito dell’avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere dell’Unione delle Terre d’Argine, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT 76 K 0220F 23307 0000406006, a titolo di pegno, a favore dell’Unione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Unione Terre d’Argine) con le seguenti coordinate:
Tesoreria dell’Unione delle Terre d’Argine, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IBAN IT 76 K 0220F 23307 0000406006.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del d. lgs. 50/2016.
La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx—pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Art. 18 - Esecuzione in danno
Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.
Art. 19 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.
Art. 20 - Norme finali
Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all’Allegato 35 al capitolato d’oneri al Bando “Beni” per l’abilitazione dei prestatori di “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” ai fini della partecipazione al marcato elettronico della Pubblica Amministrazione
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della Stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76, commi 2, lettera c), e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo periodo e dell’art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l’Unione delle Terre d’Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all’Unione delle Terre d’Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.