DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022, n. 1731
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 novembre 2022, n. 1731
Interventi di manutenzione e messa in opera della segnaletica sulla sentieristica turistica dei Cammini e degli Itinerari Culturali di Puglia - Approvazione schema di Convenzione, ex art. 15 L. 241/1990 tra la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx - Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, e dal funzionario P.O. Monitoraggio e controllo finanziario, Xxxxxxxx Xxxxx, per la parte contabile, incardinati presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”, Xxxxx Xx Xxxx unitamente al Direttore, Xxxx Xxxxxxx, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia (art. 4 c. 1 L.R. n. 1/2002), persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi;
• la Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx x. 0 dell’art. 2 della Legge 11 febbraio 2002, n. 1, esercita le funzioni
di: programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale; promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale; organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori private;
• in base al combinato disposto degli artt. 4 della L.R. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della L.R. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001,
n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”‐ la Giunta regionale approva con cadenza triennale le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente;
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche); indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale , e provvede alla gestione operativa di programmi, processi e attività specifici inerenti il Piano strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” e del Piano strategico del Turismo “Puglia 365”; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
• le recenti esperienze nel campo della promozione turistica del territorio ed il bisogno crescente di professionalità impongono di operare in modo integrato e sistemico fra i settori della cultura, del turismo e dello sviluppo locale, su diverse scale territoriali in un’ottica di sostenibilità;
• i cammini e gli itinerari culturali permettono lo sviluppo del turismo sostenibile, valorizzando paesi di
piccole e medie dimensioni e coinvolgendo associazioni locali, volontari, comuni, regioni, università, organizzazioni professionali in forme di gestione partecipata e condivisa mediante rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;
• i cammini e gli itinerari culturali consentono una governance integrata e intersettoriale dei territori e
del sistema di cooperazione tra enti locali, regionali e nazionali, seguendo le indicazioni suggerite dalla Unione Europea per le politiche di promozione e valorizzazione del bacino Mediterraneo;
• i cammini e gli itinerari Culturali dispongono di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita
territoriale, turismo culturale e coesione sociale. Entrano a pieno titolo nelle politiche di valorizzazione e promozione del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo;
• i cammini e gli itinerari culturali permettono di sensibilizzare le autorità pubbliche e istituzionali sul tema
della valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso azioni di partenariato euromediterraneo e partenariati pubblico – privato per la promozione di iniziative in campo tecnologico applicate al settore turistico e culturale;
• la Regione Puglia intende diversificare, destagionalizzare e internazionalizzare la sua offerta turistica e
culturale e intende lavorare a un sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali;
• la valorizzazione e la fruizione del patrimonio pugliese a scopo culturale e turistico è uno dei pilastri dei Piani Strategici del Turismo “Puglia 365” e della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia”, approvati rispettivamente con la DGR n. 191/2017 e la DGR n. 543/2019;
• in attuazione della DGR n. 190/2017, con determinazione n. 36/2018, il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e della Valorizzazione del Territorio ha costituito il “Comitato regionale dei cammini e degli itinerari culturali”, che tra i suoi obiettivi comprende la realizzazione di un Atlante dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia;
• con DGR n. 1890 del 22/11/2021 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per il riconoscimento dei
progetti dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
• i Cammini e gli Itinerari Culturali regionali attendono di essere compiutamente strutturati sul piano materiale e immateriale con azioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione e destagionalizzazione del prodotto turistico;
• è necessario sostenere il sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia tramite l’ausilio dei diversi enti territoriali;
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ritiene possibile procedere alla realizzazione delle predette attività attraverso accordi tra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge n. 241/1990, in particolare con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
RILEVATO CHE:
▪ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
▪ la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico‐pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
▪ i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
▪ i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; sempre più costanti risultano i provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa per consulenze ed incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Si richiama, al riguardo, la legge finanziaria per l’anno 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) che è intervenuta con diverse disposizioni a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne, consolidando la tendenza già avviata e dando un definitivo indirizzo a limitarne il ricorso, in quanto presupposto per una riduzione della spesa correlata;
▪ la presente intesa persegue specificatamente le predette finalità di contenimento della spesa, risultando tutte le attività preliminari di studio e valutazione esenti da oneri e quelle eventuali successive riconosciute in regime convenzionale.
TENUTO CONTO CHE:
🢒 il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx ha richiesto un Parere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativa alla legittimità di Convenzioni quale quella in questione, assunta al protocollo della medesima Autorità al n. 119758/2012. Il Parere positivo reso con nota prot. n. 39359 del 24 aprile 2012 e indicato quale AG1/12, si intende qui integralmente richiamato;
🢒 il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx già opera da oltre un cinquantennio nel campo della forestazione, della gestione forestale, delle sistemazioni idrauliche ed idraulico‐forestali, dell’irrigazione, dello sviluppo dell’agricoltura e della tutela e fruizione dell’Ambiente in genere, fornendo specifiche e qualificate collaborazioni ai Comuni, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia, nonché all’Ente Parco Nazionale del Xxxxxxx per interventi in area protetta;
🢒 in data 15/12/2011 il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx ha, altresì, sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Foggia per la “Progettazione esecutiva relativa agli interventi finalizzati alla
valorizzazione della sentieristica attrezzata per l’escursionismo”;
🢒 sarebbe auspicabile sostenere il sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia tramite l’ausilio del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx mediante Accordi Quadro che permettano di garantire l’operatività delle strategie regionali nei territori di competenza;
🢒 il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1957, n. 6907, secondo le norme stabilite al titolo V, capo I del R.D. 13‐2‐ 1933, n. 215, ai sensi dell’art. 16 della Legge 25‐7‐1952, numero 991, ha personalità giuridica pubblica a carattere associativo, con sede legale in xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx) e sede operativa in Foggia al Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000;
🢒 lo Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 21/12/1981 ancora vigente, ha tra le sue finalità ogni attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del territorio;
🢒 la L.r. n. 4/2012 prevede all’art. 1 tra le finalità dei Consorzi di Bonifica la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente;
🢒 la predetta legge, inoltre, all’art. 21, c. 2 concede la possibilità per i Consorzi di Bonifica di stipulare con diversi Enti intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni;
🢒 la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente avvengono anche attraverso la realizzazione di sentieristica attrezzata in quanto incanala il passaggio dei visitatori evitando le conseguenze del passaggio incontrollato che distruggerebbe gli habitat naturali di piante e animali e garantisce una fruizione leggera e sostenibile dei siti naturali.
PRESO ATTO CHE:
🢒 le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, c. 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
🢒 le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali e finanziarie necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
🢒 alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, come riportato nella bozza di convenzione;
🢒 le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
🢒 i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
🢒 ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:
• Visto la Legge n. 241/90;
• Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
• Visti i Piani Strategici del Turismo “Puglia 365” e della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia”, approvati rispettivamente con la DGR n. 191/2017 e la DGR n. 543/2019
• Visto la Deliberazione n. 1890 del 22/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per il riconoscimento dei progetti dei Cammini e agli Itinerari Culturali della Regione Puglia;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• Vista la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• Vista la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024”;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022‐2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione”;
• La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare una Convenzione ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx per interventi di manutenzione e di messa in opera della segnaletica sulla sentieristica turistica dei Cammini e degli Itinerari Culturali di Puglia e di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezio- ne dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. |
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022‐2024, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO AUTONOMO
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
Spesa NON RICORRENTE
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE DI BILANCIO
Capitolo | Declaratoria | Missione programma titolo | P.D.C.F. | Variazione E.F. 2022 Competenza e Cassa |
U0701024 | SPESE PER CAMMINI ED ITINERARI CULTURALI | 07.01.02 | U.2.02.01.09.000 | ‐ 40.000,00 |
SUBTOTALE IN DIMINUZIONE | 07.01.02 | - 40.000,00 | ||
U0701030 | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI CAMMINI ED ITINERARI CULTURALI | 07.01.02 | U.2.03.01.02.000 | + 40.000,00 |
SUBTOTALE IN AUMENTO | 07.01.02 | + 40.000,00 |
La variazione, proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio si procederà ad effettuare l’impegno di spesa.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, c. 4, lettera a, della L.R. n. 7/97 e dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) tra la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx quali amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e art. 5, c. 6 del D.Lg. n. 50/2016, per la realizzazione di “interventi di manutenzione e messa in opera di segnaletica sulla sentieristica turistica dei Cammini e degli Itinerari Culturali di Puglia”, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022‐2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
5. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore PO: “Supporto al Responsabile di Policy nei rapporti con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti POR Puglia FESR 2014‐2020”
Xxxx Xxxx Xxxxxxx
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”:
Xxxxxxxx Xxxxx
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”
Xxxxx Xx Xxxx
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Xxxx Xxxxxxx
l’ASSESSORE al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente Xxxxxxxxxx Xxxxxx; Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) tra la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx quali amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e art. 5, c. 6 del D.Lg. n. 50/2016, per la realizzazione di “interventi di manutenzione e messa in opera di segnaletica sulla sentieristica turistica dei Cammini e degli Itinerari Culturali di Puglia”, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022‐2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
5. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.
Il Segretario della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
ALLEGATO A
Proposta A04/DEL/2022/00054
Xxxx Xxxxxxx 28.11.2022
16:02:27
GMT+01:00
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E IL CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL XXXXXXX
Per la realizzazione di “interventi di manutenzione e messa in opera di segnaletica sulla sentieristica turistica dei Cammini e degli Itinerari Culturali di Puglia”
TRA
La Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con sede legale in Bari, via Lungomare Xxxxxxx Xxxxx, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, domiciliato presso la sede del Dipartimento
E
Il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx con sede legale in San Marco in Lamis (FG), Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxx x.x., - 00000, (X.X. 84000330716), rappresentato dal Presidente, domiciliato per la funzione xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, 00000, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000.
PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia (art. 4 c. 1 L.R. n. 1/2002), persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi;
• la Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxx x. 0 dell’art. 2 della Legge 11 febbraio 2002, n. 1, esercita le funzioni di: programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale; promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale; organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori private;
• in base al combinato disposto degli artt. 4 della L.R. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese” e 3 della L.R. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell'art. 5 della
l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese “- la Giunta regionale approva con cadenza triennale le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero nonché le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche); indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale , e provvede alla gestione operativa di programmi, processi e attività specifici inerenti il Piano strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” e del Piano strategico del Turismo “Puglia 365”; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato
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degli interventi degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
• le recenti esperienze nel campo della promozione turistica del territorio ed il bisogno crescente di professionalità impongono di operare in modo integrato e sistemico fra i settori della cultura, del turismo e dello sviluppo locale, su diverse scale territoriali in un’ottica di sostenibilità;
• i cammini e gli itinerari culturali permettono lo sviluppo del turismo sostenibile, valorizzando paesi di piccole e medie dimensioni e coinvolgendo associazioni locali, volontari, comuni, regioni, università, organizzazioni professionali in forme di gestione partecipata e condivisa mediante rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;
• i cammini e gli itinerari culturali consentono una governance integrata e intersettoriale dei territori e del sistema di cooperazione tra enti locali, regionali e nazionali, seguendo le indicazioni suggerite dalla Unione Europea per le politiche di promozione e valorizzazione del bacino Mediterraneo;
• i cammini e gli itinerari Culturali dispongono di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita territoriale, turismo culturale e coesione sociale. Entrano a pieno titolo nelle politiche di valorizzazione e promozione del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo;
• i cammini e gli itinerari culturali permettono di sensibilizzare le autorità pubbliche e istituzionali sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso azioni di partenariato euromediterraneo e partenariati pubblico – privato per la promozione di iniziative in campo tecnologico applicate al settore turistico e culturale;
• la Regione Puglia intende diversificare, destagionalizzare e internazionalizzare la sua offerta turistica e culturale e intende lavorare a un sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali;
• la valorizzazione e la fruizione del patrimonio pugliese a scopo culturale e turistico è uno dei pilastri dei Piani Strategici del Turismo “Puglia 365” e della Cultura “PiiiL Cultura in Puglia”, approvati rispettivamente con la DGR n. 191/2017 e la DGR n. 543/2019;
• in attuazione della DGR n. 190/2017, con determinazione n. 36/2018, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e della Valorizzazione del Territorio ha costituito il “Comitato regionale dei cammini e degli itinerari culturali”, che tra i suoi obiettivi comprende la realizzazione di un Atlante dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia;
• con DGR n. 1890 del 22/11/2021 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per il riconoscimento dei progetti dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
⁃ i Cammini e gli Itinerari Culturali regionali attendono di essere compiutamente strutturati sul piano materiale e immateriale con azioni che permettano il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione e destagionalizzazione del prodotto turistico;
⁃ è necessario sostenere il sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia tramite l’ausilio dei diversi enti territoriali;
⁃ il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ritiene possibile procedere alla realizzazione delle predette attività attraverso accordi tra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge n. 241/1990, in particolare con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
RILEVATO CHE:
▪ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
▪ la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di
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cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
▪ i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
▪ i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; sempre più costanti risultano i provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa per consulenze ed incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Si richiama, al riguardo, la legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) che è intervenuta con diverse disposizioni a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne, consolidando la tendenza già avviata e dando un definitivo indirizzo a limitarne il ricorso, in quanto presupposto per una riduzione della spesa correlata;
▪ la presente intesa persegue specificatamente le predette finalità di contenimento della spesa, risultando tutte le attività preliminari di studio e valutazione esenti da oneri e quelle eventuali successive riconosciute in regime convenzionale.
TENUTO CONTO CHE:
‣ il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx ha richiesto un Parere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativa alla legittimità di Convenzioni quale quella in questione, assunta al protocollo della medesima Autorità al n. 119758/2012. Il Parere positivo reso con nota prot. 39359 del 24 aprile 2012 e indicato quale AG1/12, si intende qui integralmente richiamato;
‣ il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx già opera da oltre un cinquantennio nel campo della forestazione, della Gestione forestale, delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali, dell’irrigazione, dello sviluppo dell’agricoltura e della tutela e fruizione dell’Ambiente in genere, fornendo specifiche e qualificate collaborazioni ai Comuni, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia nonché all’Ente Parco Nazionale del Xxxxxxx per interventi in area protetta;
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‣ in data 15/12/2011 il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx ha, altresì, sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Provincia di Foggia per la “Progettazione esecutiva relativa agli interventi finalizzati alla valorizzazione della sentieristica attrezzata per l’escursionismo”;
‣ sarebbe auspicabile sostenere il sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia tramite l’ausilio del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx mediante Accordi Quadro che permettano di garantire l’operatività delle strategie regionali;
‣ il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1957, n. 6907, ha personalità giuridica pubblica a carattere associativo, con sede legale in xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx xx Xxxxx (Xxxxxx) e sede operativa in Foggia al Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000;
‣ lo Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 21/12/1981 ancora vigente, ha tra le sue finalità ogni attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del territorio;
‣ la L.r. n. 4/2012 prevede all’art. 1 tra le finalità dei Consorzi di Bonifica la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente;
‣ la predetta legge, inoltre, all’art. 21, c. 2 concede la possibilità per i Consorzi di Bonifica di stipulare con diversi Enti intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni;
‣ la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente avvengono anche attraverso la realizzazione di sentieristica attrezzata in quanto incanala il passaggio dei visitatori evitando le conseguenze del passaggio incontrollato che distruggerebbe gli habitat naturali di piante e animali e garantisce una fruizione leggera e sostenibile dei siti naturali.
PRESO ATTO CHE:
✓ le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, c. 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
✓ le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali e finanziarie necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
✓ alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, come riportato nella bozza di convenzione;
✓ le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
✓ i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
✓ ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici.
VISTO:
• la personalità giuridica pubblica a carattere associativo del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1957, n. 6907, secondo le norme stabilite al titolo V, capo I del R.D. 13-2-1933, n. 215, ai sensi dell’art. 16 della Legge 25-7-1952, numero 991;
• la Legge n. 241/90;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la deliberazione di Giunta regionale n. del di approvazione dello schema della presente Convenzione.
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TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, XXXXXXXXXX E VISTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx concordano di definire ogni iniziativa utile all’attuazione delle Azioni necessarie al supporto della sentieristica turistica legata al Sistema Integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia, definito con le linee di indirizzo contenute nella DGR n. 1890 del 22/11/2021 e coordinato dal “Comitato regionale dei cammini e degli itinerari culturali”, istituito con determinazione n. 36/2018 del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e della Valorizzazione del Territorio.
Art. 2 Compiti e responsabilità
1. Con la presente Convenzione il Dipartimento e il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx concordano di definire ogni iniziativa utile all’attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per la sentieristica turistica legata al Sistema Integrato dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia.
2. In particolare, il Dipartimento, anche con il supporto degli Enti partecipati competenti della Regione Puglia, ha il compito e la responsabilità di procedere con la programmazione ed il finanziamento degli interventi in ambito dei Cammini e degli Itinerari Culturali della Regione Puglia.
Il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
b) redazione di progetti, con le indagini geognostiche eventualmente richieste e ogni altra documentazione tecnica necessaria per il rilascio delle prescritte autorizzazioni/approvazioni;
c) esecuzione tecnica degli interventi, provvedendo, in qualità di stazione appaltante, alla predisposizione di bandi e disciplinari di gara, nonché alla nomina dei R.U.P., Direttori dei lavori, D.E.C. e di altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.
Art. 3 Responsabili delle attività
1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il Dipartimento sia per Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, saranno indicati di volta in volta in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, il Responsabile delle attività per il Dipartimento sarà il Direttore, come pure per il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
2. I Responsabili della Convenzione quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e la realizzazione dei progetti specifici; gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l’eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.
Art. 4 Movimenti finanziari
1. I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute comprese quelle del personale impegnato, essendo escluso il pagamento di corrispettivi.
2. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.
3. Per i dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dello stesso, in analogia alla
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disciplina prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall’apposito Regolamento vigente per il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx.
4. In ogni caso spetta al Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx il rimborso delle spese vive sostenute comprese quelle del personale impegnato nelle attività concordate (R.U.P., progettazione, direzione dei lavori, responsabile per la sicurezza ecc.), da giustificare con apposito timesheet e nei limiti di quanto indicato nel quadro economico di progetto.
5. Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.
6. Le Parti convengono che il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx dovrà informare il Dipartimento di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.
Art. 5 Impegni tra le parti
1. Per ogni specifica richiesta di attivazione dell’anzidetto supporto tecnico-amministrativo da parte del Dipartimento nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx si impegna a trasmettere al Dipartimento una “nota informativa” con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo timesheet e nei limiti di quanto indicato nel quadro economico di progetto.
2. Il Dipartimento provvederà al trasferimento in favore del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx di un’anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore del Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all’avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un “disciplinare attuativo” contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
3. Il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx potrà avviare le attività dopo la formale accettazione della “nota informativa” o del “disciplinare attuativo” di cui al punto precedente da parte del Dipartimento.
4. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa:
il Dipartimento si impegna a:
a) mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente Convenzione;
b) delineare indirizzi e direttive al Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori oggetto della presente convenzione;
c) supervisionare il processo di attuazione degli interventi, in stretto coordinamento con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx;
d) contribuire alla diffusione delle iniziative ed alla promozione degli obiettivi perseguiti.
Il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx si impegna a:
a) sviluppare le progettualità di opere, lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura richieste dal Dipartimento attraverso figure professionali esperte in servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi, indagini geognostiche preliminari e quanto occorra per l’esame dei luoghi ed il supporto in tutte le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
b) in qualità di stazione appaltante, predisporre gare di appalto e mettere a disposizione i R.U.P. tecnici, i Direttori dei lavori, i D.E.C. e gli altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività assegnate dal Dipartimento, dotati di idonee competenze per la conduzione delle operazioni richieste, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e
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contratti pubblici, provvedendo, ove necessario, anche all’acquisizione di forniture, beni e servizi necessari;
c) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le ispezioni, i controlli e l’alta sorveglianza nei cantieri;
d) assicurare la direzione dei lavori quando non diversamente affidata a soggetti terzi;
e) provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori laddove previsti per gli interventi di cui all’art.
2 della presente Convenzione, anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica;
f) predisporre report tecnici e rendicontazione dei costi. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute.
5. Le obbligazioni assunte da Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, forniture, servizi di ingegneria e architettura, consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l’esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi o forniture saranno curate, su esplicita richiesta del Dipartimento, direttamente dal Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, che saranno liquidate al Consorzio dal Dipartimento.
6. Il Consorzio garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d’istituto, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 6 - Risorse finanziarie
1. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Dipartimento, ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
2. Le attività saranno svolte dal Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx nell’ambito delle proprie finalità istituzionali senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per forniture, servizi di ingegneria e architettura ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione.
3. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Dipartimento concorderà con il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx le somme da impegnare per lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero lavori, forniture e altri servizi di ingegneria e architettura, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, c. 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità del Consorzio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative stabilite per le “procedure ad evidenza pubblica”, e saranno fatturati direttamente al Consorzio. Le spese sostenute dal Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx saranno rimborsate dal Dipartimento nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
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Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica
1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Dipartimento, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti, e comunque in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione approvati per le singole opere e servizi in relazione alle disposizioni connesse alle fonti di finanziamento.
2. La Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
3. È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
4. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
5. Le Parti si danno atto e convengono le azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in un momento successivo e puntualmente indicata nell’aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell’iniziativa.
6. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
7. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC; la comunicazione di recesso farà salvo il completamento delle attività eventualmente in corso.
Art. 8 – Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall’insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà demandata all’Avvocatura Regionale.
Art. 9 - Trattamento dei dati e riservatezza
1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali Reg. (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 modificato con il D.lgs 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia, cui unicamente spetta la definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento di dati personali" (art.4. par.1, n.7 RGPD).
3. Il Consorzio tratteranno i dati attraverso il proprio personale autorizzato al trattamento, ricoprendo il ruolo di Responsabile del trattamento su istruzione documentata del titolare del trattamento.
4. I responsabili sono tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento (art.30 RGPD). I responsabili non possono ricorrere a un altro responsabile, coinvolto nelle operazioni di cui al presente protocollo di intesa, senza previa specifica autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
5. Le Parti si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all’attività svolta ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 30/2005 Codice della proprietà industriale.
Art. 10 – Risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.
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3. La diffusione di informazioni al pubblico in merito alla presente Convenzione può essere effettuata da ciascuna Parte nell’ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
5. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l’altra Parte.
Art. 11 - Norme finali
1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
4. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
Art. 14 Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
a) per la Regione Puglia: Direttore,
Via Lungomare Xxxxxxx (Fiera del Levante, PAD. 107) – 00000 Xxxx Tel: 000 000 0000 / 6413
e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
b) per il Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx: Presidente,
Viale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, n. 243 – 71121 Foggia - Tel. 0000 000000 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Consorzio di Bonifica Montana del Xxxxxxx
* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre 2012.
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