COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX DE XXXXXX
Nella seduta del 05/09/2016
- dopo aver esaminato l’istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0005853/16 del 23/06/2016 presentata dall’intermediario resistente;
- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”;
- premesso che, come segnalato da parte resistente, nella motivazione della citata decisione, l’intermediario convenuto è stato per mero errore, qualificato nell’ambito della fattispecie contrattuale come “mandatario con rappresentanza” invece che mandante;
- rilevato che alla luce della consolidata giurisprudenza di questo Collegio il mandante è jure proprio legittimato nelle controversie che attengono al contratto concluso per suo conto;
- rilevato che, in ogni caso, l’Accordo di internalizzazione intercorso tra il mandante ed il mandatario – richiamato nell’istanza di correzione – può rilevare esclusivamente in sede di azione di rivalsa, ma è comunque privo di ogni rilevanza esterna e, quindi, non è opponibile al ricorrente;
- rilevato, pertanto, il suddetto errore materiale non inficia il dispositivo, si dispone la sostituzione della sola motivazione nei termini che seguono:
FATTO
Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione pro solvendo di quote della pensione, il ricorrente, con lettera di reclamo, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa.
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – per il tramite del legale di fiducia – per accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo non maturati determinato in applicazione del criterio proporzionale in euro 1.794,36 o nella diversa somma risultante da nuova documentazione offerta da parte resistente, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo ex art. 1224, comma 1 e spese legali nella misura di euro 200,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo anzitutto il difetto di legittimazione passiva rispetto alle richieste del ricorrente in virtù dell’Accordo di Internalizzazione intercorso con la mandataria (che, al punto 3.6, secondo capoverso recita: “[la mandataria] si impegna, mantenendo manlevata [la convenuta], ad assumere ogni obbligo e onere, anche di natura risarcitoria o transattiva, relativo alla restituzione degli oneri che il Mutuatario dovesse richiedere in conseguenza della rinegoziazione e/o estinzione anticipata del relativo finanziamento, nonché al soddisfacimento di eventuali pretese e/o reclami – anche innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) o altre Autorità – avanzati dal Mutuatario e/o da terzi nei confronti [della convenuta] ovvero direttamente nei confronti [della mandataria], per fatti riferiti a finanziamenti già estinti al 30 novembre 2013 […]”): carenza di legittimazione che sarebbe attestata dalla circostanza che l’estinzione del finanziamento in questione avveniva sulla base di conteggio estintivo emesso direttamente dalla mandataria con il pagamento del debito residuo alla data del 30/4/2013.
Parte resistente manifesta tuttavia la propria disponibilità, nella volontà di preservare la
buona relazione instaurata con il ricorrente, al rimborso della quota parte delle commissioni applicate al finanziamento nella misura di euro 885,00 ed in proposito precisa che detta proposta transattiva era già stata formulata invano in sede di riscontro al reclamo il rispetto della normativa di trasparenza vigente al momento della stipula del finanziamento; in ragione di ciò chiede all’Arbitro che venga ritenuta adeguata e conforme ai criteri la somma proposta di euro 905,00 comprensiva dei 20,00 euro di spese di procedura e respinta ogni altra pretesa contenuta nel ricorso.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente dar conto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto, il quale sostiene che, ai sensi degli accordi intervenuto con l’intermediario che ha provveduto al collocamento del finanziamento (cd. accordo di internalizzazione), tenuto al “soddisfacimento di eventuali pretese e/o reclami – anche innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) o altre Autorità – avanzati dal Mutuatario e/o da terzi” sia esclusivamente il mandatario medesimo.
Tale eccezione non può essere accolta.
Costituisce infatti consolidato orientamento di questo Collegio (e v., ad es., ABF Napoli, n. 6047/2014) ““Infondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, in quanto la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest’ultima”.
Tanto premesso, può esaminarsi la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125- sexies t.u.b.
In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l’orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec.
n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.
Posto quanto precede, in relazione alla commissione in favore dell’intermediario mandante, dalla lettura della relativa clausola contrattuale, emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito (quali, esemplificativamente, “l’esame della documentazione, la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per l’acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, etc.: cfr. lett. a1). Pertanto, in considerazione dell’estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 416,98.
In ordine alla commissione prevista per l’intermediazione del prestito, va rilevato che l’esplicito riferimento nella relativa clausola contrattuale alla “garanzia non riscosso per riscosso” lascia presumere che le attività remunerate dalla commissione in questione non sono tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l’opacità della clausola dipende dall’indistinto riferimento sia ad attività recurring, sia ad attività up front. Pertanto, in considerazione dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest’ultima commissione, pari ad euro 1.187,12.
Non sfugge peraltro al Collegio che il ricorrente ha già ottenuto, in sede di conteggio estintivo, la somma di euro 120,70 a titolo di “abbuono spese per rata”.
Del pari, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo versato in relazione al contratto di finanziamento anticipatamente estinto, stante il consolidato orientamento di questo Arbitro (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Pertanto, spetta a tale titolo al ricorrente il rimborso della somma di euro 370,97.
Infine, in merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non
prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.
In considerazione di quanto precede, il Collegio non reputa congrua la somma che la convenuta si è dichiarata disponibile a riconoscere al ricorrente e riconosce il diritto di quest’ultimo ad ottenere dall’intermediario, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, l’importo complessivo di euro 1.854,37 a titolo di commissioni e premio assicurativo per il periodo di finanziamento non goduto, oltre interessi legali dal reclamo (che ha valore giuridico di formale messa in mora) al soddisfo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 1.854,37 a favore del ricorrente, oltre interessi a far tempo dal reclamo. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 30/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione pro solvendo di quote della pensione, il ricorrente, con lettera di reclamo, chiedeva la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa.
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro – per il tramite del legale di fiducia – per accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo non maturati determinato in applicazione del criterio proporzionale in euro 1.794,36 o nella diversa somma risultante da nuova documentazione offerta da parte resistente, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo ex art. 1224, comma 1 e spese legali nella misura di euro 200,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo anzitutto il difetto di legittimazione passiva rispetto alle richieste del ricorrente in virtù dell’Accordo di Internalizzazione intercorso con la mandataria (che, al punto 3.6, secondo capoverso recita: “[la mandataria] si impegna, mantenendo manlevata [la convenuta], ad assumere ogni obbligo e onere, anche di natura risarcitoria o transattiva, relativo alla restituzione degli oneri che il Mutuatario dovesse richiedere in conseguenza
della rinegoziazione e/o estinzione anticipata del relativo finanziamento, nonché al soddisfacimento di eventuali pretese e/o reclami – anche innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) o altre Autorità – avanzati dal Mutuatario e/o da terzi nei confronti [della convenuta] ovvero direttamente nei confronti [della mandataria], per fatti riferiti a finanziamenti già estinti al 30 novembre 2013 […]”): carenza di legittimazione che sarebbe attestata dalla circostanza che l’estinzione del finanziamento in questione avveniva sulla base di conteggio estintivo emesso direttamente dalla mandataria con il pagamento del debito residuo alla data del 30/4/2013.
Parte resistente manifesta tuttavia la propria disponibilità, nella volontà di preservare la buona relazione instaurata con il ricorrente, al rimborso della quota parte delle commissioni applicate al finanziamento nella misura di euro 885,00 ed in proposito precisa che detta proposta transattiva era già stata formulata invano in sede di riscontro al reclamo il rispetto della normativa di trasparenza vigente al momento della stipula del finanziamento; in ragione di ciò chiede all’Arbitro che venga ritenuta adeguata e conforme ai criteri la somma proposta di euro 905,00 comprensiva dei 20,00 euro di spese di procedura e respinta ogni altra pretesa contenuta nel ricorso.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente dar conto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario convenuto, il quale sostiene che, essendo intervenuto nel rapporto negoziale quale mandatario con rappresentanza di altro istituto di credito, la legittimazione passiva dovrebbe essere posta a carico di quest’ultimo.
Tale eccezione non può essere accolta.
Costituisce infatti consolidato orientamento di questo Collegio (e v., ad es., ABF Napoli, n. 3337/2014) “il principio in base al quale, anche a prescindere dalla ricostruzione dei rapporti negoziali coinvolgenti l’intermediario mandante, la società mandataria ed il cliente (compiuta alla luce delle norme codicistiche) possa invece farsi applicazione di un criterio di apparentia juris allorché il ricorrente individui nell’intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte, in maniera difforme rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto negoziale sottostante: sotto il profilo oggettivo, infatti, è proprio il mandatario il soggetto con il quale il cliente ha materialmente stipulato il contratto ed intrattenuto i conseguenti rapporti negoziali, sino all’estinzione. Ne consegue che, in ragione di una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi coinvolti ed al fine di garantire effettività della tutela, si è fatto ricorso ad un criterio di natura empirica per il quale può essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 2441/2012)”.
Tanto premesso, può esaminarsi la domanda del ricorrente di accertamento del proprio
diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125- sexies t.u.b.
In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della
necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l’orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec.
n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.
Posto quanto precede, in relazione alla commissione in favore dell’intermediario mandante, dalla lettura della relativa clausola contrattuale, emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito (quali, esemplificativamente, “l’esame della documentazione, la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione, gli oneri per l’acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, etc.: cfr. lett. a1). Pertanto, in considerazione dell’estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 416,98.
In ordine alla commissione prevista per l’intermediazione del prestito, va rilevato che l’esplicito riferimento nella relativa clausola contrattuale alla “garanzia non riscosso per riscosso” lascia presumere che le attività remunerate dalla commissione in questione non sono tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l’opacità della clausola dipende dall’indistinto riferimento sia ad attività recurring, sia ad attività up front. Pertanto, in considerazione dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest’ultima commissione, pari ad euro 1.187,12.
Non sfugge peraltro al Collegio che il ricorrente ha già ottenuto, in sede di conteggio estintivo, la somma di euro 120,70 a titolo di “abbuono spese per rata”.
Del pari, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al rimborso della quota parte del premio assicurativo versato in relazione al contratto di finanziamento anticipatamente estinto, stante il consolidato orientamento di questo Arbitro (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), vieppiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Pertanto, spetta a tale titolo al ricorrente il rimborso della somma di euro 370,97.
Infine, in merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, da questo Collegio liquidato equitativamente in euro 200,00.
In considerazione di quanto precede, il Collegio non reputa congrua la somma che la convenuta si è dichiarata disponibile a riconoscere al ricorrente e riconosce il diritto di quest’ultimo ad ottenere dall’intermediario, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, l’importo complessivo di euro 1.854,37 a titolo di commissioni e premio
assicurativo per il periodo di finanziamento non goduto, oltre interessi legali dal reclamo (che ha valore giuridico di formale messa in mora) al soddisfo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione della somma di € 1.854,37 a favore del ricorrente, oltre interessi a far tempo dal reclamo. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1