CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti derivanti e riguardanti il conferimento da parte del Cliente (Committente) a DACHSER ITALY Food Logistics srl (Spedizioniere-Vettore o DACHSER) di incarichi di trasporto, nel periodo di durata e validità del rapporto commerciale.
1. Validità dell’offerta.
L’affidamento della merce al vettore comporta la completa accettazione delle condizioni di seguito indicate.
2. Responsabilità dello Spedizioniere-Vettore.
I limiti risarcibili in caso di eventi dannosi derivanti da responsabilità di DACHSER, non solo per perdita e avaria merce, ma per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità vettoriale, sono stabiliti dall’art. 1696 c.c. (Max.
€ 1,00 per Kg lordo), fatta salva la stipulazione di apposito mandato assicurativo scritto a DACHSER per i casi di perdita e/o avaria. In ogni caso, nulla sarà dovuto da DACHSER per danni immateriali (xx.xx. la perdita di reputazione presso la clientela, i danni all’immagine, ecc.) e/o patrimoniali (ad es. il mancato guadagno, la perdita di fatturato, la perdita di clientela, ecc.) , né per danni o perdite accidentali. In nessun caso potranno essere addebitati allo Spedizioniere-Vettore importi a titolo di penale, eventuali ritardi nelle consegne potranno dare luogo al solo risarcimento del costo del trasporto.
DACHSER è responsabile per la quantità e la qualità dei colli ritirati sulla base di quanto risultante dall’esito di scarico presso il destinatario finale. DACHSER non potrà essere ritenuto responsabile per perdita e/o avaria nel caso in cui il Destinatario non autorizzi l’autista ad assistere allo scarico.
Ogni e qualsiasi contestazione del Destinatario, in particolare per temperatura non conforme, dovrà essere obbligatoriamente riportata dal Destinatario sul d.d.t. in fase di consegna, con riserva specifica e accettata dall’autista. Lo Spedizioniere - Vettore accetterà solo le riserve specifiche e dettagliate apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche (ad esempio “con riserva di controllo”). La temperatura dovrà essere rilevata dal Destinatario nel vano del camion immediatamente all’apertura delle porte del mezzo, perciò DACHSER non si assume responsabilità per rilevazioni di temperature effettuate successivamente. Lo Spedizioniere - Vettore è responsabile del corretto mantenimento della temperatura nel vano veicolo, non è mai responsabile della temperatura dei prodotti alimentari trasportati. Il Committente prende atto che i trasporti oggetto del rapporto commerciale verranno effettuati in distribuzione frazionata, per cui in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a DACHSER qualora siano rispettate le tolleranze previste dalle leggi vigenti.
3. Gestione contabile degli eventuali danni.
Le note di addebito per danni devono essere emesse dal Cliente in esenzione (fuori campo) IVA ex art. 15 del d.p.r. 633/1972, secondo il limite vettoriale di € 1,00/kg, oppure secondo il mandato assicurativo stipulato.
Al fine di consentire la quantificazione del danno, il Committente si obbliga a fornire a DACHSER la necessaria documentazione: (1. copia della fattura originaria di vendita al Destinatario;
(2. copia della nota di credito emessa a seguito del danno;
Nel caso in cui la documentazione non venga fornita entro un anno dall’evento il Committente è responsabile dell’eventuale perdita di diritti connessi al danno da parte di DACHSER. Il Committente deve tenere a disposizione di DACHSER la merce danneggiata per le verifiche del caso, e non potrà smaltire le merce prima della definizione della pratica del danno, salvo espressa autorizzazione di DACHSER Qualora la merce danneggiata sia presso il Destinatario, il Committente si impegna (vedi art. 1381 c.c.) a che lo stesso la tenga a disposizione. DACHSER non accetterà note di addebito emesse dal Cliente in violazione di quanto descritto nelle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la nota di addebito sia emessa nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, e sia accettata dallo Spedizioniere-Vettore, esso provvederà al pagamento della nota di addebito. Le parti si danno infatti reciprocamente atto che, come previsto dalla legge, le note di addebito per danni legati alla responsabilità del trasportatore sono crediti non certi, illiquidi e non esigibili, per cui il Cliente non può compensare tali somme con i crediti dello Spedizioniere-Vettore per i trasporti e i servizi eseguiti, secondo la regola generale prevista dall’art. 1243 c.c.
4. Casi fortuiti e forza maggiore.
Si presumono casi fortuiti o di forza maggiore, che non danno luogo a responsabilità dello spedizioniere –vettore i fatti che la giurisprudenza riconosce come tali, come ad esempio il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità, il guasto al mezzo, ecc.
5. Informazioni e istruzioni.
Il Committente ha l’obbligo di indicare sul d.d.t. tutte le istruzioni necessarie per l’esatta esecuzione dell’incarico e di allegare la documentazione necessaria per il corretto svolgimento del servizio richiesto. DACHSER eseguirà l’incarico sulla base del d.d.t., anche se non emesso dal Committente. Le disposizioni del Committente nei d.d.t., devono essere presenti anche nei file di trasferimento dei dati di spedizione, pena la loro nullità e/o inefficacia. Ferma restando l’autorizzazione ex art. 6-ter, co. 4, D. Lgs. n. 286/05, il Committente autorizza in ogni caso lo Spedizioniere-Vettore a eseguire i trasporti tramite Subvettori. In merito alle modalità consegna merci a destino, Facchinaggi e Prenotazioni, si concorda che lo Spedizioniere - Vettore è tenuto a consegnare le merci presso la banchina del Destinatario; tutte le attività di scarico e movimentazione merci restano a carico del Destinatario, ragion per cui allo Spedizioniere - Vettore non potranno, in nessun caso, essere addebitati costi per servizi inerenti l’attività di scarico e di movimentazione delle merci. Lo Spedizioniere - Vettore inoltre non è tenuto ad effettuare alcuna ripallettizzazione della merce. Qualora tali attività venissero effettuate, su richiesta del Committente o da
parte del vettore per motivi di sicurezza del trasporto, ciò comporterà il riconoscimento di un corrispettivo da parte del Committente stesso.
6. Categorie Merceologiche – Merci Voluminose
Allo Spedizioniere-Vettore possono essere affidati solo prodotti alimentari e merce compatibile con il trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari. Qualsiasi altro tipo di merce non sarà preso in carico dallo Spedizioniere Vettore. La merce dovrà rispettare il rapporto peso/volume specificato nelle clausole tariffarie. Il mancato rispetto di queste clausole potrà comportare modifiche tariffarie.
7. Adeguatezza imballaggi e qualità merceologica.
DACHSER, in quanto operatore logistico, non è responsabile della fabbricazione, della composizione, delle qualità intrinseche o sostanziali, della vendita, della commercializzazione, dell’etichettatura dei prodotti. Il Committente riconosce che DACHSER non ha possibilità di controllare la qualità, la condizione, i requisiti merceologici e la composizione dei prodotti. Sarà dunque responsabilità del Cliente far sì che tutti i prodotti consegnati a DACHSER soddisfino i controlli di qualità e rispettino tutte le normative e i regolamenti applicabili, anche in relazione a gestione di resi/respinti. Il Committente garantisce che l’imballaggio e/o la confezione della merce abbia tutte le caratteristiche di resistenza ed integrità richieste dalle esigenze di conservazione, di deposito e di trasporto della stessa. In caso di inadempimento delle succitate obbligazioni da parte del Committente, lo Spedizioniere - Vettore può rifiutare la merce e comunque non è responsabile per danni derivanti dall’insufficienza di imballaggio. Il Cliente è obbligato ad affidare la merce a DACHSER alla temperatura corretta, esonerando quindi DACHSER dal controllo della stessa.
8. Bancali.
In base al Comma 1 dell’articolo 11 bis del D.Lgs n. 286/05, il vettore non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione. Qualora sia pattuita tra Committente e DACHSER la restituzione dei bancali Epal (ogni altra tipologia è considerata “a perdere”), si applica quanto previsto al Comma 2 dell’art. 11bis del D. Lgs. n. 286/05. Lo Spedizioniere-Vettore non è responsabile in caso di rifiuto da parte del destinatario di restituire bancali in numero o di qualità inferiore, sia che ciò sia attestato sul d.d.t. oppure attraverso l’emissione di c.d. “buoni pallets”, o qualora il Destinatario non adempia immediatamente alla richiesta di restituzione comprovata dai buoni pallets. Lo Spedizioniere- Vettore avrà quindi il diritto di inserire a proprio credito tale numero di pallets nell’apposito estratto conto. Il numero dei pallets affidati allo Spedizioniere Vettore dovrà essere indicato dal Committente sia sui documenti di trasporto che nel tracciato di trasferimento dati a DACHSER. Mensilmente DACHSER invierà al Committente l’estratto conto dei movimenti bancali del mese, che indicherà anche il saldo a proprio debito o a proprio credito. L’estratto Conto dovrà essere riscontrato dal Committente con il proprio saldo entro 15 gg a pena di decadenza, trascorsi inutilmente i quali il saldo dello Spedizioniere- Vettore si considererà confermato.
9. Tempi di consegna.
E’ convenuto tra le parti che la consegna della merce a destino avviene in base al Piano Logistico fornito da DACHSER al Committente e disponibile su WEB (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx), secondo criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane, fatti salvi casi fortuiti o la forza maggiore. Eventuali impegni tassativi di consegna resa devono essere concordati per iscritto con DACHSER e poi specificati sul ddt. Eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso, attraverso nota di credito emessa da DACHSER, del solo nolo del trasporto della singola spedizione, con esclusione di qualsiasi altra voce di danno o penale.
10. Corrispettivo e pagamento.
Salvo diversi accordi fra Committente e DACHSER, il trasporto si intende in porto franco. In ogni caso lo Spedizioniere-Vettore ha diritto ad un compenso per le operazioni di carico o scarico eventualmente pattuite. Il corrispettivo è calcolato sulla base del peso e/o del nr pallets e/o del volume della merce affidata. Eventuali contestazioni sulla fattura dovranno essere comunicate dal Committente entro la data di scadenza della stessa, a pena di decadenza. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, DACHSER avrà diritto a sospendere il servizio ex art. 1460 c.c., fermo restando l’eventuale diritto alla risoluzione come da successivo art. 13. Nell’ipotesi di risoluzione del rapporto commerciale il Committente sarà automaticamente decaduto dal beneficio del termine per le fatture a scadere. In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita il Committente sarà automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a rimborsare allo Spedizioniere - Vettore gli interessi e le spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/02, fatta salva la prova del maggior danno.
11. Gestione Contrassegni.
Al fine di permettere al vettore l’immediata riconoscibilità del mandato di contrassegno connesso con un incarico di trasporto, è condizione indispensabile che il mandato sia chiaramente espresso per iscritto, in modo inequivocabile ed evidenziato sul
d.d.t. in prossimità dei dati essenziali per il vettore, tramite la parola CONTRASSEGNO scritta in lingua italiana e in carattere MAIUSCOLO, seguita dall’importo in euro, in cifre e in lettere, e delle modalità di pagamento. Gli stessi dati dovranno obbligatoriamente essere inseriti anche nel tracciato dati (EDI o altro sistema) attraverso il quale il Committente trasmette le informazioni a DACHSER. L’inosservanza, da parte del mittente, delle indicazioni richieste, comporterà l’esonero dello Spedizioniere-Vettore da ogni responsabilità relativa al mandato conferitogli. DACHSER è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di c/c o circolari, accettati per ordine del mittente. Lo Spedizioniere-Vettore è autorizzato dalla attuale normativa antiriciclaggio a incassare contanti fino all’importo massimo previsto dalle norme vigenti in quel momento (attualmente € 2.999,00). In ogni caso, DACHSER non accetterà mandati di contrassegno per importi superiori ai 5.000,00 euro.
12. Compensazione e diritto di soddisfazione dal credito.
Lo Spedizioniere-Vettore avrà la facoltà di estinguere l’eventuale debito nei confronti del Cliente derivante da mandato di contrassegno mediante compensazione con gli eventuali crediti nei confronti del Cliente. Lo Spedizioniere-Vettore, in caso di inadempimento del Cliente, potrà soddisfare i propri diritti di credito comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, sulle merci, gli imballi e i bancali, del Cliente che si troveranno in quel momento nella sua detenzione .
13. Recesso e risoluzione.
In caso di contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal rapporto commerciale in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, o nel termine che potrà essere indicato in ogni singolo contratto. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, anche di una sola fattura mensile, nel caso di assoggettamento del Committente a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione anche volontaria , oppure in caso di mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti, le parti convengono che il contratto di Spedizione-vettura potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del c.c., quando lo Spedizioniere-Vettore ne abbia dato comunicazione scritta al Committente, anche a mezzo fax o mail.
14. Trasporti internazionali.
Ai trasporti internazionali si applicheranno, ad integrazione di quanti qui non disposto, le disposizioni contenute nella Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmato in Ginevra il 19/5/1956 e sue successive modifiche ed integrazioni.
15. Foro competente.
Per ogni controversia riguardante il presente accordo, è competente il Foro di Verona.
16. Trattamento dati personali.
DACHSER fornisce i propri servizi in conformità con i rispettivi requisiti nazionali in tema di protezione dei dati applicabili alla filiale DACHSER a cui è stato affidato un ordine e in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU) 2016/679 come modificato (GDPR).
DACHSER non è un processore di dati nel senso definito dall’atto federale tedesco sulla protezione dei dati (BDSG) o dal GDPR. Nel caso in cui DACHSER riceva dal cliente dati personali o di altra natura, questi sono usati esclusivamente per soddisfare gli obblighi contrattuali di DACHSER (ad es. trasporto, consegna, magazzinaggio), salvo quanto diversamente concordato tra le parti. Nel processo volto a soddisfare i propri obblighi contrattuali, DACHSER può reputare necessario condividere i dati personali (ad es. con subappaltatori, filiali di DACHSER, dogane e altre autorità governative). È possibile trovare dettagli sull’uso dei dati personali nelle “Informazioni in conformità con il GDPR”. Il cliente deve confermare la ricezione delle “Informazioni in conformità con il GDPR” inviate da DACHSER. Questo può anche essere consultato all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxx in qualsiasi momento. Allo stesso modo, il cliente fornisce i propri servizi contrattuali in conformità con il GDPR e i rispettivi requisiti nazionali in tema di protezione dei dati applicabili alla filiale di DACHSER a cui è stato affidato l’ordine. In particolare, il cliente deve assicurarsi che a DACHSER sia consentito utilizzare i dati personali inviati dal cliente nella misura e per lo scopo di cui sopra. Ciò è in vigore anche nel caso in cui i dati personali non siano raccolti direttamente dalla parte in questione. Di conseguenza, DACHSER può essere certa della legittimità dell’uso dei dati personali condivisi nella misura di cui sopra senza necessità di condurre ulteriori accertamenti. Il cliente esonera DACHSER da ogni rivendicazione avanzata da terze parti in connessione con l’utilizzo dei dati nella misura di cui sopra—specialmente da rivendicazioni risultanti da legislazioni nazionali o internazionali in tema di protezione dei dati o GDPR, oltre che da qualsiasi altra rivendicazione avanzata da autorità di vigilanza.