CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
Registro n. _
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURA- TIVO
Tra i signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore _ del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. _ in , allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza
n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi
sta) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza _ n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data _ rep. racc. Notaio dott. in
, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep.
racc. Notaio dott. in _, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza _ n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il
, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- (quando supera € 150.000,00) che è stata acquisita la comunicazione
antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.
- EVENTUALE – che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto:
- il capitolato speciale per il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa, allegato al presente atto;
- l’offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- le polizze di garanzia;
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e
contabilizzazione del servizio.
Il Comune di Padova affida alla Società _ il contratto del servizio di cui all’oggetto. Le prestazioni richieste sono quelle indicate all’articolo 2 del capitolato speciale che qui s’intende integralmente richiamato.
L’incarico non comporta per il Comune di Padova alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto e, con le seguenti commissioni poste a carico delle Compagnie: ...% ( per cento) sulle polizze non RCA, e …..% (……... per cento) sulle polizze RCA così come risultante dall'offerta economica prodotta in sede di gara.
La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
L’aggiudicatario è impegnato, comunque, a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell’incarico.
II pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Padova al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Padova i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi con l’indicazione del conto separato di cui all’art. 117 c. 1 del Codice delle Assicurazioni. Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dal Servizio comunale competente, compreso l'utilizzo di posta elettronica certificata con anticipazione tramite posta elettronica ordinaria.
II pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Padova ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Padova le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese
assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio.
Il servizio ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. La ditta non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
Nel caso di proroga, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
Il broker, ove a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dell’art. 13 non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'Amministrazione comunale, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, rendendola disponibile sia in formato cartaceo che digitale.
- ARTICOLO 4 – Penali.
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune di Padova applicherà le seguenti penali:
- € 300 per ogni mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni previste dall'art. 2 del capitolato;
- € 100 per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli;
- € 200 per ogni mancata reperibilità del Referente nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nell’offerta tecnica;
- € 300 per ogni mancato rispetto dell'offerta tecnica in materia di formazione del personale;
- € 500 per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;
- € 100 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo pec da inviare entro 10 giorni dall’accertamento della violazione. Il Broker aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione potrà presentare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo pec.
In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di mancato accoglimento delle stesse, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali.
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. Per il pagamento delle penali il Comune potrà rivalersi direttamente sulla cauzione prestata, che dovrà essere immediatamente reintegrata nell’importo originario.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 5 - Risoluzione
È facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione, l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art
1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita dell’iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 209/2005;
c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6;
f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;
g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5 e in generale mancato versamento al destinatario di somme affidate dal Comune di Padova;
i) subappalto non autorizzato;
j) cessione del contratto;
k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
l) commissione di fatti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dal Comune con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l’evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
n) inosservanza degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale il Comune dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- ARTICOLO 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore
E’ a carico della ditta l’onere di :
- Osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Osservare tutte le norme contenute nel capitolato speciale per il servizio di assistenza e consulenza assicurativa.
- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. Si richiamano altresì gli obblighi di cui all’art. 18 del capitolato speciale.
- ARTICOLO 8 – Subappalto
La percentuale subappaltabile del servizio è pari al 40% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell’importo complessivo di contratto.
In caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto
rimane il 40%.
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, la presenza nel luogo di esecuzione del servizio di personale esterno.
- ARTICOLO 9 – Forza maggiore e/o caso fortuito.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.
13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di progetto ) è
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
- ARTICOLO 11- Divieto di cessione del contratto e controlli
E’ vietata a pena di nullità la cessione anche parziale del presente contratto. Il Comune può in ogni momento eseguire verifiche e controlli sull’operato delle ditta aggiudicataria.
- ARTICOLO 12- Polizze
La ditta ha depositato in data………………...la polizza di assicurazione RC per negligenza o errori professionali prevista dal D.Lgs 209/2005, per tutta la durata contrattuale e con massimale per sinistro non inferiore a 5.000.000 di euro (di seguito : riportare i dati della polizza) , come previsto all’articolo 10 del capitolato speciale. La ditta si impegna a comunicare tempestiva- mente eventuali variazioni.
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di € me- diante
polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. _ della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall’intermediario finanziario , in possesso dei re- quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del
citato D.M. 31/2018, è integrata con la seguente clausola: “Trattandosi
di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicar-
si l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente
dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto
disposto da detto articolo, deve essere indicato, quale foro competen-
te per eventuali controversie tra il Garante e la Stazione Appaltante,
quello di Padova”.
ARTICOLO 13 – Quota di partecipazione al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al
Consorzio ordinario.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
- ARTICOLO 14 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre
2015.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
- ARTICOLO 15 – Recesso.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, se ed in quanto applicabile al servizio in oggetto.
- ARTICOLO 16 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi
esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 17 - Spese contrattuali.
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 18 - Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la
protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n.679/2016.
Eventuali destinatari dei dati
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt.13, 14 e 15 del Regolamento UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Qualora volesse esercitare i diritti di cui sopra o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il Titolare
del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.