CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Xxxxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx
Prot. n.39946 del 28/07/2017
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG: 7151188306
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
ART. 4 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
ART. 7 - MODALITÀ E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - STRUTTURE ART. 8 - ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI
ART. 9 - VARIAZIONI DELL'APPALTO ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE ART. 11 - PAGAMENTI
ART. 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ART. 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Art. 13.1 - Responsabile del servizio Art. 13.2 - Addetti al servizio
ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME INTERNE ART. 15 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - FALLIMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE O MORTE DEL TITOLARE
ART. 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 - CONTROLLO E VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 18.1 - Modalità di controllo del servizio
Art. 18.2 - Reportistica minima delle attività svolte ART. 19 - PENALI
ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO ART. 21 - LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA ART. 22 - SPESE E TASSE
ART. 23 – CONTROVERSIE
ART. 24 - DISPOSIZIONI A GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 25 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
ART. 26 - MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Modugno (nel seguito, per brevità, "Comune") e l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Impresa Appaltatrice"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di portierato e custodia degli immobili comunali.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle seguenti fonti normative:
■ Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016 ss.mm.ii.;
■ D.P.R. n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione, per la parte in vigore;
■ Norme contenute nel Disciplinare di Gara, nel presente Capitolato, nonché in tutta la documentazione di gara;
■ Protocollo di legalità’, tra il comune di Modugno e la Prefettura U.T.G. di Bari sottoscritto in data 20/04/2012;
■ D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
■ D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii;
■ Legge n.136 del 13/8/2010 contenente disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
■ Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
■ Per tutto quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalle norme del Codice Civile.
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto è fissata in mesi 12 a decorrere dall'1 ottobre 2017 e fino al 30 settembre 2018, fatto salvo lo slittamento di tali termini alle date che saranno rese note, all'esito delle operazioni di gara, nella comunicazione di aggiudicazione.
ART. 4 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di ordinare l'inizio del servizio all'Impresa Appaltatrice che deve dare immediato corso allo stesso.
In caso di mancata stipulazione del contratto l'Impresa Appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento del corrispettivo riferito al solo servizio eseguito, valutato secondo il prezzo offerto. ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo stimato per l'appalto in oggetto è di euro 527.500,00 oltre IVA, cui vanno aggiunti euro 1.800,00, oltre IVA per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale (DU.V.R.I.) non soggetti a ribasso.
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo indicato in sede di offerta (importo di aggiudicazione) comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente Capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile.
ART. 7 - MODALITÀ' E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - STRUTTURE
Il servizio dovrà svolgersi nelle strutture comunali, nei giorni feriali e festivi, secondo le modalità di cui alla Tabella che segue.
SEDE | ORE SETTIMANALI | ORARI SERVIZIO |
Parco Comunale | 66 | dal lun. al ven. – 7,30 – 12,30 / 16,00 – 20,00 sab 7,30 – 12,30 / 16,00 – 21,00 dom 9,00 – 14,00 / 14,00 21,00 |
Centro Anziani | 30 | dal lun al ven. 8,30 - 13,30 / mar - gio 16,00 - 18,30 |
Palazzetto | 66 | dal lun. al ven. – 14,00 – 22,00 sab. e dom. – 8,00 – 14,00 / 15,00 - 22,00 |
Campo Sportivo | 66 | dal lun. al giov. – 14,30 – 22,00 ven. 14,00 – 22,00 sab. e dom. – 8,00- 22,00 |
Palazzo Comunale | 60 | dal lun. al ven. 7,30 - 19,30 |
Biblioteca Comunale | 39 | dal lun. al ven. 9,00 – 13,00 |
lun. e ven. – 15,30 – 19,00 mar. mer. gio. – 15,30 – 19,30 | ||
Pubblica Istruzione | 30 | dal lun. al ven. 8,00 - 13,00 mar. e gio. 15,30 - 18,00 |
Polizia Locale / U.T.C. | 66 | lun. mer. ven. – 7,00 – 14,00 mar. e gio. 7,00 – 14,30 dal lun. al ven. – 15,00 – 21,00 |
Palazzo La Corte | 56 | lun. mer. ven. 8,30 – 19,30 mar. e gio. 8,30 – 20,00 |
Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx | 00 | dal lun. al ven. 7,30 - 19,30 |
539 |
Il monte ore complessivo dell'appalto è di 28.028 ore.
Gli orari e i giorni di svolgimento del servizio non vanno intesi quali fissi e invariabili, riservandosi il Comune, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, tra le quali - a titolo meramente esemplificativo – l’apertura nei giorni festivi degli impianti sportivi - di ridurre, modificare i giorni e le decorrenze orarie del servizio con conseguente modifica del sopra riportato monte ore nella distribuzione indicata, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
Il Comune si riserva di chiedere all'Impresa Appaltatrice di garantire il servizio per orari e giornate diversi/ulteriori rispetto a quelle previste dal Capitolato.
Nelle suddette evenienze il corrispettivo sarà comunque commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità di esecuzione indicate nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire la "continuità operativa" nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate e secondo le modalità indicate dalla stessa Impresa nell'Offerta Tecnica.
Tutto il personale addetto al servizio dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, alle modalità indicate dall'Impresa Appaltatrice nell'Offerta Tecnica nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dai Responsabili dei Servizi delle varie strutture, comunque, da concordare con il Responsabile dell’Esecuzione del contratto.
In particolare il personale addetto al servizio dovrà:
1. controllare attentamente l'entrata e l'uscita di persone e/o cose durante le ore di apertura degli accessi;
2. provvedere alla chiusura/apertura nelle ore che verranno stabilite, nonché alla verifica della chiusura dei cancelli, portoni e comunque di ogni accesso;
3. rilasciare, eventualmente, informazioni anche telefoniche sulla collocazione degli uffici e strutture, nonché sul personale di servizio;
4. comunicare immediatamente, tramite il proprio responsabile, al Comune e per esso ai funzionari all'uopo preposti, gli avvenimenti e le situazioni non usuali;
5. provvedere ad annotare "le novità" intercorse durante il turno di servizio, l'ora di inizio e fine servizio nonché il nominativo del personale che ha effettuato il servizio stesso.
Il cartellino di riconoscimento dovrà essere portato dal personale in modo visibile ed evidente.
L'Impresa Appaltatrice dovrà, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, fornire agli addetti le divise che dovranno essere uniche per tutti.
Il personale impegnato non dovrà essere sostituito, salvo che in casi di forza maggiore (ferie, malattia, ecc.) o per espressa volontà del Comune.
Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, sia necessario procedere alla sostituzione di addetti al servizio, l'Impresa Appaltatrice si impegna ad effettuare tali sostituzioni con personale dotato dei medesimi requisiti di informazione e formazione e a darne immediata e motivata comunicazione al Comune.
L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere all'allontanamento di quegli addetti al servizio i quali o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, ad insindacabile giudizio del Comune, non dovessero compiere il loro dovere.
Il Comune è comunque esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
Il Comune, inoltre, in presenza di particolari esigenze derivanti dal momento e/o dallo stato dei luoghi, si riserva di apportare tutte quelle variazioni che riterrà opportune per rendere il servizio più rispondente alle proprie esigenze.
ART. 8 - ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI
L'accesso alle Strutture comunali da parte del personale dell'Impresa Appaltatrice avverrà con le modalità stabilite dai Responsabili delle strutture medesime.
In particolare, le chiavi dei locali saranno consegnate al Responsabile dell'Impresa Appaltatrice di cui al successivo art.13.1, previa redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto del Comune.
ART. 9 - VARIAZIONI DELL'APPALTO
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Impresa Appaltatrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto.
Oltre questo limite l'Impresa Appaltatrice avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni.
In caso di variazioni in aumento per ampliamento/estensione del servizio, il corrispettivo contrattuale verrà calcolato sulla base del numero di ore lavorative occorrenti per l'espletamento del servizio moltiplicato per la tariffa oraria unica indicata in sede di gara.
Analogamente, nei casi inversi di variazioni in diminuzione del servizio per disattivazione di strutture, dal corrispettivo contrattuale sarà detratto il prezzo della parte relativa alle effettive ore di servizio non lavorate determinato secondo il criterio di calcolo innanzi esposto.
Le eventuali variazioni avranno decorrenza dalla data effettiva di inizio o cessazione/sospensione del servizio.
Nessuna variazione in aumento o diminuzione sarà riconosciuta se non disposta formalmente dal Comune.
ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE
a) A garanzia dell’offerta presentata i concorrenti dovranno presentare una cauzione, oppure, a scelta, una fideiussione, pari al 2% dell’importo massimo a base di gara di cui al punto 5 del presente capitolato e dunque pari ad euro 10.586,00.
Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, sul conto corrente bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato alla Tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari filiale di Modugno, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei confronti degli stessi, allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, ancora da costituirsi o già costituiti, la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio; il garante deve richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante a ciascuna delle imprese dalla partecipazione alla gara.
Copia dell’avvenuto deposito della garanzia deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara.
b) All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa; la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.
ART. 11 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
Alla scadenza del mese di servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà emettere fatture.
Eventuali variazioni in aumento elo diminuzioni dovranno essere specificatamente indicate in fattura.
Ciascuna fattura, riportante il CIG della gara, corredata da:
• allegato prospetto mensile del monte-ore totalizzato per l'effettivo servizio prestato in ogni struttura per il costo orario del contratto; il corrispettivo sarà commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte;
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto provvederà a vistare e trasmettere la fattura al Servizio Finanziario per il relativo pagamento entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, previo ottenimento del certificato di regolarità contributiva (DURC) dell'Impresa Appaltatrice.
L'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere gli interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora il ritardo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a rendere esecutivo il pagamento.
Nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento della fattura, sia stato redatto verbale di contestazione con conseguente applicazione della relativa penale, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere in allegato alla fattura già vistata copia del predetto verbale per l'escussione della penale.
ART. 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, ed in particolare quanto qui di seguito prescritto:
1) nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza dell'Impresa Appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio dell'Impresa Appaltatrice;
2) l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e, se cooperative, anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato, senza ulteriore onere a carico del Comune. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa Appaltatrice si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori;
3) l'Impresa Appaltatrice è tenuta inoltre, prioritariamente, ad assumere gli stessi addetti, pari a numero diciannove di cui alla tabella in calce al disciplinare di gara, che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente con passaggio diretto ed immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle, attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti
In ogni caso il numero di persone impiegate nel servizio dovrà essere:
• sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio secondo le modalità concordate;
• sufficiente a garantire sempre le necessarie sostituzioni in caso di assenze per malattia, ferie, etc;
4) l'Impresa Appaltatrice è responsabile in rapporto a questo Comune dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1 da parte degli eventuali abusivi subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il subappalto non esime l'Impresa Appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune;
5) l'Impresa Appaltatrice si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà interrompere o sospendere il servizio pena l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato fatto salvo il maggior danno qualora il Comune fosse costretto a provvedere direttamente al servizio.
In caso di scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, il Comune potrà provvedere al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. In ogni caso l'Impresa Appaltatrice è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune nonché a garantire un servizio di emergenza;
6) in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertata da questa Comune su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica all'Impresa Appaltatrice e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato.
Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
Per tali sospensioni o ritardi di pagamenti l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezioni né ha titolo a risarcimento danni.
ART. 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
ART. 13.1 - Responsabile del servizio
L'Impresa Appaltatrice prima di iniziare il servizio indica un proprio Responsabile del Servizio preposto alla organizzazione in loco del servizio e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Il Responsabile del Servizio e il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dell'appalto e, pertanto, essere muniti di recapito di posta elettronica e di telefono cellulare attivo 24 ore su 24 per le chiamate di emergenza in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
L'Impresa Appaltatrice deve comunicare, pertanto, prima dell'inizio del servizio, i nominativi, i recapiti di posta elettronica e telefono cellulare del Responsabile del Servizio e del suo sostituto.
Il Responsabile del servizio, all'avvio dell'appalto, dovrà prendere contatti, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione del contratto, con il Responsabile della Struttura incaricato per la consegna delle chiavi e la definizione del servizio a farsi.
Il Responsabile del servizio dovrà garantire:
1. la propria disponibilità al contatto continuo con rappresentanti del Comune;
2. il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e secondo le modalità previste nel Capitolato d'Appalto e nell'Offerta Tecnica;
3. garantire che il personale sia adeguatamente formato ed informato sullo svolgimento del servizio;
4. garantire da parte del personale norme di comportamento consone alle esigenze del Comune;
5. segnalare tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione del contratto cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio.
Il Responsabile del Servizio/suo sostituto rappresenta l'Impresa Appaltatrice per tutte le comunicazioni di ordine tecnico ed operativo riguardanti il servizio e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a lui rivolte da parte del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto si intendono effettuate direttamente all'Impresa Appaltatrice.
L'eventuale irreperibilità del Responsabile del Servizio o del suo sostituto o l'indisponibilità a partecipare ai sopralluoghi di cui al successivo art. 18.1 - "Modalità di controllo del servizio" sarà
sanzionata dal Comune, a proprio insindacabile giudizio, mediante l'applicazione della penale prevista al successivo art.19.
Il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto tutte le sostituzioni di personale assente per ferie, malattia ecc. indicando il nominativo dell'addetto sostituto e l'orario di espletamento del servizio presso la struttura di riferimento.
L'inosservanza delle suddette disposizioni potrà essere considerata dal Comune grave violazione del Capitolato d'appalto, con conseguente risoluzione unilaterale del contratto.
L'Impresa Appaltatrice rimane comunque responsabile dell'operato del Responsabile del servizio e del suo sostituto.
ART. 13.2 - Addetti al servizio.
Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito.
Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà partecipare al corso di formazione organizzato dall'Impresa Appaltatrice in fase di attivazione del servizio appaltato, in cui verranno illustrate le modalità per l'esecuzione delle attività e la gestione dei dispositivi presenti nelle strutture.
Al personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere garantito, in relazione alle attività oggetto del presente appalto e per tutta la durata dello stesso, l'aggiornamento professionale necessario al fine della migliore esecuzione delle attività.
Il personale addetto al servizio di portierato dovrà inoltre:
a) essere in divisa;
b) tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione del Comune, mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi comunali;
e) svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
d) rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
e) non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dal Comune, salvo quelle indicate dal Comune stesso;
f) custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di apertura consegnati dal Comune per l'accesso alle strutture;
g) non far accedere, fuori orario di apertura delle strutture, persone non espressamente autorizzate dal Comune;
h) essere informato e formato in ordine a:
1. procedure operative interne al Comune;
2. in materia di accesso alle strutture e di accesso a locali a rischio specifico;
3. indicazioni di sicurezza, procedure e prescrizioni;
4. reportistica di servizio;
5. orario e tempi di servizio ed intervento;
6. procedure di apertura, cambio turno e chiusura;
7. check list di controllo e sorveglianza giornaliera;
8. segnalare all'Ufficio competente del Comune le condizioni di pericolo, anche potenziale, presente nelle strutture (ad es. principio di incendio, sversamento di sostanze pericolose, fuga di gas, ecc.).
ART. 14 - OSSERVANZA DI NORME INTERNE
Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare le norme che vigono nelle strutture comunali e tenere un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità e deve essere di gradimento del Comune, che ha diritto di ottenere - su semplice richiesta - l'allontanamento dal luogo di lavoro e la immediata sostituzione di qualunque dipendente dell'Impresa Appaltatrice, senza risponderne delle conseguenze.
ART. 15 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ'
L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale o alle cose del Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne il Comune da ogni pretesa che le venga mossa. A tal fine l'Impresa Appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà produrre polizza assicurativa, con validità non inferiore alla durata del servizio:
- per danni comunque derivanti al Comune causati dal proprio personale;
- per responsabilità civile verso terzi.
Il massimale per i suddetti rischi non potrà essere inferiore a euro 1.000.000,00=.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Impresa Appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune.
Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa Appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Impresa Appaltatrice ed ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - FALLIMENTO DELLA IMPRESA APPALTATRICE O MORTE DEL TITOLARE
È vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto a pena di nullità ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti all'Impresa Appaltatrice dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
In caso di inosservanza da parte dell'Impresa Appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Il Comune potrà autorizzare il subappalto, secondo quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'Impresa Appaltatrice che in sede di offerta abbia dichiarato l'intenzione di subappaltare a terzi parte della prestazione indicandone la percentuale ai sensi del predetto art.105.
La mancata autorizzazione da parte del Comune, potrà comportare, per l'Impresa Appaltatrice, la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione, il risarcimento dei danni causati.
Il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.
Il fallimento dell'Impresa Appaltatrice comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
Qualora l'Impresa Appaltatrice sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha facoltà di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l'Impresa Appaltatrice sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di fallimento dell'Impresa Appaltatrice, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste all'art.11 del presente Capitolato.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
A tal fine, il Responsabile dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice degli Appalti e dal Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
In sede di attivazione del servizio il Responsabile della esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Responsabile del Servizio.
Il "verbale di avvio" dell'esecuzione del contratto dovrà contenere l'elenco delle strutture interessate dal servizio e indicazioni circa la consegna delle chiavi.
Il verbale è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile dell'Impresa Appaltatrice cui sarà rilasciata copia conforme.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, a termini dei successivi articoli del presente Capitolato.
La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di "regolare esecuzione del servizio" che sarà emessa dallo stesso Responsabile dell'esecuzione del contratto.
Nello svolgimento delle attività legate all'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, il Responsabile dell'esecuzione del contratto si avvale, della collaborazione dei Responsabili presenti nelle strutture interessate dal servizio.
ART. 18 - CONTROLLO E VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi anche della collaborazione dei Responsabili presenti nelle strutture interessate dal servizio dovrà/dovranno vigilare costantemente sull'esecuzione del servizio.
Il controllo avviene periodicamente e comunque tutte le volte in cui il Responsabile dell'esecuzione del contratto lo ritiene opportuno e anche a seguito di segnalazione.
Il controllo è effettuato alla presenza del Responsabile del servizio/sostituto che interviene in rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice.
In caso di inadempienze, è richiesta la rimozione del disservizio fino al ripristino delle condizioni ottimali.
Nel caso in cui la rimozione del disservizio ed il conseguente ripristino delle condizioni ottimali non sia possibile, le deficienze o difetti accertati con la verifica vengono contestati e formalizzati con apposito verbale e conseguente applicazione delle relative penali.
Il controllo è comunque effettuato, anche in assenza del Responsabile del servizio/sostituto dell'Impresa Appaltatrice - comunque tempestivamente contattato - alla presenza di due testimoni.
Art. 18.1 - Modalità di controllo del servizio
Il controllo delle prestazioni compete al Responsabile dell'esecuzione del Contratto e deve svolgersi nel seguente modo.
In caso di rilevazione di disservizio (mancata esecuzione di intervento/non conformità dell'esecuzione del servizio con lo standard richiesto, etc), il Responsabile dell’esecuzione del contratto deve attivare la procedura di seguito descritta:
a) il Responsabile dell'esecuzione del contratto, acquisita la segnalazione, procede all'immediata verifica in loco in presenza del Responsabile del servizio/sostituto dell'Impresa Appaltatrice;
b) all'esito della verifica, qualora venga accertato il disservizio, il Responsabile dell'esecuzione del contratto procede alla compilazione di un verbale di constatazione di disservizio sottoscritto dalle parti presenti e procede a richiedere al Responsabile del servizio per conto dell'Impresa Appaltatrice la rimozione del disservizio;
c) nel caso di mancata rimozione del disservizio o di mancata condivisione dell'accertato disservizio da parte del Responsabile del servizio/sostituto dell'Impresa Appaltatrice, il Responsabile dell'esecuzione del contratto procede alla redazione di apposito verbale di contestazione, in duplice copia, contenente le deduzioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto e le controdeduzioni del Responsabile del servizio/sostituto, controfirmato dalle parti presenti; si da corso all’applicazione della penale come prevista dall'art.19 del presente Capitolato;
d) alla seconda segnalazione, nell'arco della stessa settimana, del medesimo disservizio già oggetto di verbale di constatazione - presso la stessa struttura - il Responsabile dell'esecuzione del contratto procede direttamente, in presenza del Responsabile del servizio/sostituto dell'Impresa Appaltatrice, alla redazione del verbale di contestazione, (in duplice copia) con le modalità sopra indicate ai fini dell'applicazione della penale. Il predetto verbale di contestazione deve essere controfirmato dalle parti presenti.
Art. 18.2 - Reportistica minima delle attività svolte
Per le attività oggetto dell'appalto dovranno essere redatti in maniera completa almeno i documenti riassuntivi (registri, rapporti e report...) con i contenuti minimi relativi alla reportistica di servizio.
Questi documenti saranno predisposti e messi a disposizione direttamente dall'Impresa Appaltatrice, previa validazione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto. I documenti dovranno essere mantenuti aggiornati a cura dell'Impresa Appaltatrice con le modalità definite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.
L'Impresa Appaltatrice dovrà realizzare un sistema idoneo a permettere la messa a disposizione dei dati riportati in formato digitale in modo da prevenire la possibile manomissione e distruzione degli stessi.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto potrà in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo effettuare riscontri sulla veridicità di quanto riportato sui documenti messi a disposizione (registri, rapporti e report riassuntivi...).
ART. 19 - PENALI
Per ogni riscontro di mancato o irregolare servizio, da parte del Comune verrà applicata una sanzione pecuniaria stabilita nella misura di euro 250,00=. Tali penalità verranno applicate per
sanzionare ogni altro inadempimento della ditta relativo al servizio e/o a quanto previsto nel presente Capitolato.
Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture ammesse in pagamento.
ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto:
1. nel caso in cui rilevi gravi inadempienze, a suo insindacabile giudizio, agli obblighi contrattuali e/o clausole previste dal presente Capitolato, nonché un comportamento dell'Impresa Appaltatrice che rechi pregiudizio al Comune;
2. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In caso di risoluzione del contratto, il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa Appaltatrice, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In ogni caso il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa Appaltatrice con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
c) nei casi di inadempienza di cui agli articoli del presente Capitolato.
In caso di risoluzione del contratto l'Impresa Appaltatrice si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire al Comune di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r., in tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- delle spese sostenute dall'Impresa Appaltatrice.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa Appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.
ART. 21 - LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA
L'Impresa Appaltatrice dovrà assoggettarsi:
- a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- al protocollo di legalita’, tra il comune di Modugno e la Prefettura U.T.G. di Bari sottoscritto in data 20/04/2012.
ART. 22 - SPESE E TASSE
Le spese del contratto di appalto (bollo, imposta di registro) e le spese di pubblicità sui quotidiani sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
L'onere relativo all'I.V.A. è a carico del Comune.
ART. 23 - CONTROVERSIE
Il Foro di Bari è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente appalto, ed è comunque esclusa la competenza arbitrale.
ART. 24 - DISPOSIZIONI A GARANZIA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini dell'applicazione della legge del 13.08.2010 n.136 contenente il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l'Impresa Appaltatrice si impegna, pena la risoluzione del contratto, ad effettuare tutte le transazioni relative al contratto d'appalto avvalendosi esclusivamente di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati.
L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i entro sette giorni dall'accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In caso di subappalto, l'Impresa Appaltatrice si impegna, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge n.136/2010 a prevedere, nei contratti con le ditte subappaltatrici, una clausola apposita con cui ciascuna Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.
L'Impresa Appaltatrice, la Subappaltatrice o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura -UTG della Provincia ove ha sede il Comune.
ART. 25 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai fini dell'applicazione del D.Lgs 196 del 30/06/2003, e successive modifiche e integrazioni, sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dal Comune di Modugno, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e alla gestione dell'eventuale rapporto con il Comune stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato può far valere, nei confronti del Comune di Modugno, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
ART. 26 - MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata mediante esperimento di una procedura telematica aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del Decreto Legislativo n.50 del 12/4/2016 ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto, secondo i seguenti elementi e fattori ponderali:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Elemento a): QUALITÀ' | 70 |
Elemento b): PREZZO | 30 |
TOTALE | 100 |