Contract
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale per le sedi di Potenza e Matera dell’Università degli Studi della Basilicata. CIG: 9335035A92.
L’anno XXXX, il giorno XX del mese di XXXXXX, in Potenza, nell’edificio del Rettorato, sito in Potenza alla xxx Xxxxxxx Xxxxx 00, innanzi a me, Dott. , C.F. -, funzionario
designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n.
del , domiciliato per la carica in in Potenza
alla via Xxxxxxx Xxxxx 85
si sono costituiti
- l’Università degli Studi della Basilicata, C.F. 96003410766, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00, ivi domiciliato ai fini del presente atto, nella persona del Dott. , nato a il , quale
Direttore Generale;
(di seguito, per brevità, anche “Università” o “Concedente” o “Amministrazione”)
e
- la Società , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, X.XXX , in persona del e legale giusta poteri allo stesso conferiti da_ _il
oppure
, avente sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-
gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in Via
oppure
capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n._, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità e anche “Impresa” o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”).
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all’assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.
PREMESSO CHE
- l’Università ha necessità di garantire, per le sedi di Potenza e Matera, il servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale, mediante distributori automatici;
- con determina contrarre n. … del …, l’Amministrazione ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche “Codice”) per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, utilizzando il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa;
- gli atti della procedura in oggetto, alla quale hanno partecipato n. concorrenti, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
- con determina prot. n. del / / è stata disposta l’aggiudicazione in favore
dell’Impresa;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da in data / / avente numero , per un importo di euro
( /00) e la polizza assicurativa richiesta rilasciata da avente n. ;
- il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ai sensi dell’art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in L.
n. 120 del 2020, a seguito della consultazione della B.D.N.A. del Ministero dell’Interno e di tutte le ulteriori banche dati disponibili, è stata rilasciata l’informativa liberatoria provvisoria e che la stipula del presente Contratto avviene ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2011, salvo il recesso dal Contratto da parte della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
tutto ciò premesso,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato d’appalto, l'Offerta Economica, l’Offerta Tecnica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli
accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- da quanto previsto nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Impresa;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’attività oggetto del presente Contratto e di cui l’Impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 2 – Oggetto e luogo della prestazione
Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione, da parte dell’Università degli Studi della Basilicata, della gestione funzionale ed economica del servizio di erogazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici che garantiscono n. 11 punti ristoro presso le sedi di Macchia Romana e via Xxxxxxx Xxxxx a Potenza e presso la sede di Matera per complessivi 31 distributori (21 a Macchia Romana, 5 in xxx Xxxxxxx Xxxxx x 0 x
Xxxxxx).
Il valore stimato della presente Concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a
€ ( ), IVA esclusa, comprensivo del costo degli oneri
per la sicurezza, pari ad € . Tale importo non costituisce alcuna aspettativa
circa il fatturato da realizzare ma è mera stima ai soli fini della determinazione della procedura di scelta del contraente.
In particolare l’Università affida al Concessionario:
a) gli spazi dove installare i distributori automatici, come individuati negli atti di gara;
b) la gestione funzionale ed economica, a regola d’arte, del servizio oggetto di Concessione, in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato d’appalto, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi Allegati;
c) il ripristino dello stato dei luoghi al termine della Concessione.
Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto di Concessione è situato presso le sedi universitarie di Potenza e Matera.
Articolo 3 – Diritti, obblighi e responsabilità del Concessionario
Il Concessionario si obbliga ad osservare nell’esecuzione della Concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Contratto, nonché nel relativo Capitolato d’appalto, che viene allegato al presente Contratto formandone parte integrante e sostanziale. Si obbliga altresì a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato d’appalto e dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell’investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel presente Contratto come parte integrante del medesimo.
Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack attraverso i distributori automatici.
Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato d’appalto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.
La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
Articolo 4 – Durata
Il Contratto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’apposito Verbale di consegna del servizio redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi indicati agli artt. 1.9 (rubricato “Descrizione Degli Spazi In Concessione”), 3.11 (rubricato “Personale”), 3.13 (rubricato “Sicurezza - Documento Valutazione Rischi (Dvr)”) e
6.1 (rubricato “Risoluzione”) del Capitolato d’appalto.
La Concedente riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per
l’ulteriore periodo previa richiesta scritta dell’Amministrazione.
Articolo 5 – Corrispettivo della Concessione e revisione del Piano economico- finanziario
A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del Contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
L’Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell’investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.
Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art. 165 del Codice e dagli artt. 3.5 e 3.6 del Capitolato d’appalto, rubricati rispettivamente “Equilibrio economico-finanziario” e “Riequilibrio economico-finanziario”.
Articolo 6 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia
Xxxxx restando i principi del rischio operativo e dell’equilibrio economico- finanziario, previsti dall’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 175 del medesimo D.Lgs. 50/2016: in particolare, in relazione all’eventuale variazione delle esigenze dell’utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche presso la sede oggetto del contratto o presso altra sede del Ministero, il numero dei distributori nel corso della durata della concessione potrà essere aumentato o diminuito; si applica in tal caso l’art. 175, comma
4, del Codice.
Articolo 7 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Al termine della Concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell'Amministrazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso degli spazi dati in Concessione.
Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione dei distributori automatici, incluso il trasporto e lo smaltimento in conformità con le leggi vigenti in materia.
I servizi oggetto della presente Concessione saranno svolti a perfetta regola d’arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie di riferimento e secondo il sistema HACCP, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato d’appalto, nell’Offerta Tecnica e nel presente Contratto.
I prodotti erogati dai distributori automatici saranno di elevata qualità e conformi a quanto indicato in sede di Offerta Tecnica e nel Capitolato d’appalto.
Il Concessionario garantisce, durante tutta la durata della Concessione, l’assortimento dei prodotti inseriti nel Catalogo di cui all’artt. 16 e 17 del Capitolato d’appalto (rubricato “Prezzi dei prodotti”), in conformità alle specifiche indicate nel medesimo e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica. Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, nei distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 25 del Capitolato d’Appalto, rubricato “Penalità”.
Il Concessionario è l’unico responsabile del trasporto dei prodotti presso la sede del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia
effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di
conservazione degli stessi prodotti sino a destinazione.
Il Concessionario garantisce, altresì, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvede alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfestazione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Contratto, nonché adottare tutte le misure precauzionali possibili per prevenire eventuali contagi da SARS-COV-2, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nel Capitolato d’appalto.
Il Concessionario garantisce idonea pubblicità ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori automatici, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.
Il Concessionario si obbliga a contabilizzare tutti gli incassi, secondo le vigenti disposizioni in materia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 127/2015, e come meglio dettagliato nel comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, il Concessionario si obbliga a censire online i distributori presso l’Agenzia dell’Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Articolo 8 - Canone annuale da riconoscere all’Amministrazione
Il Concessionario dovrà, inoltre, rimborsare il canone annuo di € XXXXX (euro xxxxxxxxxx/00), da versare rate bimestrali posticipate con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna, tramite versamento sul Conto corrente IBAN IT19R01000032245348010236806 presso la BANCA POPOLARE DI BARI,
Filiale Enti 130, - Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXXX, intestato all’Università della Basilicata e una copia dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa al Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Articolo 9 – Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici,recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, del Codice.
Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto
Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
Articolo 10 – Cessione e sub-concessione
Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il Contratto, cedere o affittare l’azienda o sub-concedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 176 del Codice.
Articolo 11 - Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste dall’art. 11 del Capitolato d’appalto (rubricato “Personale”), nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicabile.
Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183 del 2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
Prima dell’inizio del servizio o dell’impiego di nuovo personale, il Concessionario e gli
eventuali subappaltatori dovranno indicare l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l’indicazione dei contratti applicati.
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all’art. 11 del Capitolato d’appalto (rubricato “Personale”).
Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire.
Il Referente del Concessionario sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Referente del Concessionario, nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi.
Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato d’appalto, nell’Offerta tecnica e nel presente Contratto.
Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato d’appalto e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del Contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato d’appalto. Articolo 12 - Verifiche e controlli
In corso di Contratto la Concedente ha facoltà di verificare in qualsiasi momento la
conformità delle prestazioni al fine di certificare che l’oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
L’Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant’altro fa parte dell’organizzazione del servizio al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel Capitolato d’appalto.
Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito Verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del Verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle relative penali di cui all’art. 25 Capitolato d’appalto, rubricato “Penalità”.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato d’appalto a tali fini.
L’Amministrazione ha inoltre la facoltà di controllare l’andamento delle prestazioni in ogni momento presso il Concessionario, che, inoltre, alla fine di ogni anno presenterà un rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle condizioni complessive del presente Contratto.
Il Concessionario si impegna a trasmettere all’Amministrazione, su base annuale, ovvero su
richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente le informazioni di cui all’art. 13 del Capitolato d’appalto (rubricato “Reportistica”).
Articolo 13 – Penali
Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all’Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate all’art. 25 del Capitolato d’appalto, rubricato “Penalità”.
Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.
Ferma restando l’applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
La Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell’art. 14 del Capitolato d’appalto (rubricato “Responsabilità per infortuni e danni e altri oneri”).
Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.
Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
Articolo 15 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente
Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;
b) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
c) il Contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Codice.
La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4, del Codice.
Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del c.c.
Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell’art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 16 – Risoluzione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario e nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto.
La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.
In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei casi previsti dall’art. 6.1 del Capitolato speciale (rubricato “Risoluzione”), nonché in caso di:
a) mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all’Offerta Tecnica, accertata e contestata con nota scritta dall’Amministrazione, per più di cinque volte nel corso del periodo contrattuale;
b) gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei contratti collettivi;
c) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
f) mancata osservanza dei divieti di cessione e di sub-concessione di cui agli artt. 3.15 e 4.2 del Capitolato d’appalto (rubricati, rispettivamente, “Cessione e sub-concessione” e “Cessione del Contratto”);
g) interruzione del servizio da parte del Concessionario;
h) variazione della destinazione d’uso dei locali in Concessione;
i) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento e dal Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del Contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
La Concedente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che Dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In caso di risoluzione del presente Contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di Offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la stazione appaltante - ai sensi del comma 8 dell’art. 176 del D. Lgs. 50 del 2016 – comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori
l’intenzione di risolvere il rapporto.
Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Disciplinare di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della Concessione alla data del subentro.
Articolo 17 – Recesso
La Concedente ha diritto di recedere dal presente Contratto in tutti i casi previsti dalla legge. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.159/2011, nonché dall’art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.
Articolo 18 – Obblighi di riservatezza
Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.
Articolo 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine dichiara che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sono i seguenti……………..e che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:………………….
Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Articolo 20 - Incompatibilità
Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del d.P.R.
n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
d.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
Articolo 22 - Foro esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concedente e il Concessionario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.
Articolo 23 - Trasparenza
Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
− dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per laconclusione del presente Contratto;
− dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
− si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali
Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara, all’allegato 9, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. Articolo 25 – Responsabile del Contratto per il Concessionario - Referenti dell'Amministrazione
Il Concessionario designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. , il quale
avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Amministrazione.
Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.
Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti: Cellulare:
Telefono:
Fax:
Email:
Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.
Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione del servizio
Potenza, / /
Per l’Università degli Studi della Basilicata
Dott. XXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXX Validità fino al XXXXXXXXXXX Firma Digitale n.
XXXXXXXXXX
Xxx xx Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il legale rappresentante
Dott. XXXXXXXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxxx xxxx xx XXXXXXXXXXXXXX Firma Digitale
n. XXXXXXXXXXXXX
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto, del Disciplinare e del Capitolato d’appalto della procedura di selezione.
Potenza, / /
Per la Società XXXXXXXX
Il legale rappresentante Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXXXX
Validità fino al XX/XX/XXXX
Firma Digitale n. XXXXXXXXXXXXXXXX Per il l’Università degli Studi della Basilicata Dott. XXXXXXXXX
C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX
Certificatore: XXXXXXXXXXX Validità fino al XXXXXXXXXXX Firma Digitale n. XXXXXXXXXX
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su n. fogli. Dell’atto stesso io Dr. XXXXXXXXXXXXXXX, Ufficiale Rogante, ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.
Io sottoscritto Ufficiale Rogante mediante apposizione al presente file della mia
firma digitale n. XXXXXXXXXX, rilasciata da XXXXXX, con validità fino al XX/XX/XXXX, certifico che il presente documento composto da x. xxxxx e redatto su
supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certo.
Potenza, / /
L’Ufficiale Xxxxxxx (Xx. XXXXXXXXXXXXXXXX)