CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO
ALLEGATO A
CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO
Comune di (Provincia di Padova)
REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE
(Disciplina del servizio di igiene ambientale e della tariffa corrispettiva)
PARTE PRIMA – NORME GENERALI 5
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 5
ART. 2 PRINCIPI GENERALI 5
ART. 3 AMBITO OTTIMALE 6
ART. 4 SOGGETTO GESTORE 6
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI 7
TITOLO I – NORME GENERALI 7
ART. 5 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI 7
ART. 6 COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 7
ART. 7 PIANO FINANZIARIO 8
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA 9
ART. 8 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA 9
ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE 10
ART. 10 SOGGETTI PASSIVI 10
ART. 11 ESCLUSIONI 11
ART. 12 STRUTTURA DELLA TARIFFA 13
ART. 13 SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DEL SERVIZIO RESO 14
ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE 16
ART. 15 NUCLEO FAMILIARE 17
ART. 16 SCUOLE STATALI 18
ART. 17 TARIFFA GIORNALIERA 18
ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE 19
ART. 19 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE 19
ART. 20 RIDUZIONI DELIBERATE DAL COMUNE 20
ART. 21 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 21
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE 22
ART. 22 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE 22
ART. 23 AUTOCERTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 23
ART. 24 COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 23
ART. 25 RISCOSSIONE ORDINARIA 24
ART. 26 INTERESSI 24
ART. 27 CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 24
ART. 28 TRANSAZIONE DI CREDITI 25
ART. 29 RIMBORSI 25
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 26
TITOLO I – NORME GENERALI 26
ART. 30 OGGETTO DEL SERVIZIO 26
ART. 31 PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 26
ART. 32 PIANIFICAZIONE 27
ART. 33 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 27
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 27
ART. 34 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 27
ART. 35 RIFIUTI ASSIMILATI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE 27
ART. 36 GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 28
ART. 37 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 28
ART. 38 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E VIABILITÀ 29
ART. 39 PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA 30
ART. 40 AUTOCOMPOSTAGGIO 31
ART. 41 CENTRO DI RACCOLTA 32
ART. 42 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 33
ART. 43 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI 33
ART. 44 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 33
ART. 45 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 34
ART. 46 SPAZZAMENTO 34
ART. 47 CESTINI STRADALI 34
ART. 48 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI 34
ART. 49 PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 35
ART. 50 AREE DI SOSTA NOMADI 35
ART. 51 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 35
ART. 52 OBBLIGHI E DIVIETI 36
PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE 40
TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO 40
ART. 53 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI 40
ART. 54 POTERI DEL GESTORE NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 40
ART. 55 SANZIONI 41
ART. 56 RECUPERO SPESE 42
ART. 57 AUTOTUTELA 42
ART. 58 ENTRATA IN VIGORE 43
ART. 59 NORME TRANSITORIE 43
ALLEGATO A 44
ALLEGATO B 45
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e contiene le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati nel territorio consortile denominato Consorzio di Bacino Padova Uno comprendente il territorio dei comuni di BORGORICCO, CAMPO S MARTINO, CAMPODARSEGO, CAMPOSAMPIERO, CARMIGNANO DI BRENTA, CITTADELLA, CURTAROLO, FONTANIVA, GALLIERA VENETA, GAZZO, GRANTORTO, LOREGGIA, MASSANZAGO, PIAZZOLA SUL BRENTA, PIOMBINO DESE, SAN GIORGIO BOSCO, SAN GIORGIO PERTICHE, SAN MARTINO DI LUPARI, SAN PIETRO IN GU, SANTA GIUSTINA COLLE, TOMBOLO, TREBASELEGHE, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLA DEL CONTE, VILLANOVA CAMPOSAMPIERO.
Il presente atto definisce:
- nella parte prima, le norme generali;
- nella parte seconda istituisce e disciplina la “Tariffa corrispettiva sui rifiuti” ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.);
- nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l’igiene del territorio;
- nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali.
Art. 2 Principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un’erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l’accesso degli utenti.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
3. La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. L’organizzazione dei servizi nei Comuni Consorziati dovrà essere effettuata con l’obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del Bacino di Padova Uno.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.
Art. 3 Ambito Ottimale
1. Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 l’ambito territoriale ottimale è il territorio regionale. La Giunta regionale approva i bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito.
2. Fino all’insediamento dei Consigli di bacino operano i commissari liquidatori al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. I Comuni con deliberazione di assemblea 4/12/2007, n. 7 hanno attribuito al Consorzio Bacino di Padova Uno le funzioni che a regime spetteranno al Consiglio di Bacino.
Art. 4 Soggetto Gestore
1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito “Gestore”), con il quale il Consorzio ha sottoscritto apposito contratto di servizi in data 08/02/2008.
2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:
- gestione della tariffa di cui al comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. comprendente l’aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all’utenza;
- espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici Comunali e Consortili sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all’intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore e Consorzio e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 5 Istituzione della tariffa sui rifiuti
1. La “tariffa sui rifiuti” è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La “tariffa sui rifiuti” è individuata ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i e ha natura di corrispettivo.
3. Nella commisurazione della tariffa si può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l’entità del prelievo in particolare attraverso l’attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall’Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 6 Competenza nella determinazione delle tariffe
1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. In via transitoria e fino all’effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla LR n.52/2012 le tariffe sono approvate dal Consorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette entro il 15 ottobre di ogni anno al Comune interessato e al Consorzio lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria. Il Comune trasmette al Consorzio le eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione del Piano Finanziario. Scaduto il termine il Consorzio approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Consorzio in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Consorzio deve tenere conto delle osservazioni del Comune. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si applicano le tariffe dell’anno precedente, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Art. 7 Piano Finanziario
1. La misura tariffaria della Tariffa sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell’articolo precedente.
2. I costi complessivi dell’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
1. costi di raccolta differenziata (CRD);
2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS);
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. remunerazione del capitale investito (Rn);
12. Oneri fiscali.
I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili al sistema CONAI e dalla vendita di materiali sono posti in riduzione dei costi.
Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle riduzioni previste dal presente regolamento.
3. La misura tariffaria massima relativa all’anno n viene determinata, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento, secondo la seguente formula
∑Tn = ∑Tn-1 (1+ IPn — Xn) + Sn Dove:
• ∑Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
∑Tn-1 = totale delle entrate tariffarie dell’anno precedente a quello di riferimento;
• IPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento;
• Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento;
• Sn = scostamenti relativi all’anno di riferimento rispetto all’anno precedente.
4. Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario terrà conto degli scostamenti (S) per l’anno di riferimento rispetto all’anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio indicate dall’Ambito o Bacino territoriale omogeneo in accordo con il Comune ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e non dipendenti da scelte del gestore o a variazioni dei quantitativi di rifiuti intercettati rispetto alle previsioni. Tali scostamenti dovranno essere motivati ed adeguatamente giustificati e documentati dal soggetto gestore.
5. Quanto ai ricavi il soggetto gestore dovrà produrre una dichiarazione annuale redatta su modelli concordati in cui siano indicati i ricavi accertati per l’anno precedente, rispetto all’anno di riferimento, rendendosi disponibile per controlli a campione sull’entità dei ricavi provenienti dalla tariffa.
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA
Art. 8 Presupposto della tariffa
1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.
2. Sono escluse dalla tariffa:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all’art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo sempre che siano suscettibili di produrre rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
6. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
7. L’utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria anche in caso di produzione di rifiuto urbano assimilato. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del Gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.
Art. 9 Ambito di applicazione
1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L’articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità peculiari rispetto allo standard che caratterizza il resto del territorio.
2. In particolare nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell’importo totale, in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Art. 10 Soggetti passivi
1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
Art. 11 Esclusioni
1. Non sono assoggettabili alla tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare, si presumono non assoggettabili:
- le unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
- le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
3. Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
- aree comuni di condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l’attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni compresi porticati, balconi, poggioli e simili;
- intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva e continuativa di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. Ai fini dell’applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall’area di servizio.
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa sui rifiuti.
6. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili, oppure in alternativa attraverso l’individuazione di categorie di utenze non domestiche alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, percentuali di riduzione rispetto all’’intera superficie ove si svolge l’attività, entrambi da individuare con provvedimento dell’ente competente alla determinazione delle tariffe.
7. Le circostanze di esclusione devono essere indicate al momento della stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo sarà applicata la tariffa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 12 Struttura della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 36/2003.
3. Nella tariffa fissa può essere individuata una “quota base” rapportata ai costi collettivi del servizio, quali i CSL, i CARC ed altre voci di costo i cui benefici non siano esclusivamente riconducibili alle utenze usufruenti gli specifici servizi di raccolta e trattamento, quantificate nel piano
finanziario dei costi. La tariffa fissa destinata a copertura della quota base è sempre dovuta da tutte le utenze.
4. In particolare la tariffa variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza (domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti all’Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa variabile è suddivisa in due diverse componenti, entrambe rispondenti ai criteri di cui al precedente comma 3:
a) Tariffa variabile base, commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell’ambito del Piano Economico Finanziario di ciascun comune;
b) Tariffa variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati che eccedono quelli ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente;
6. Ai fini della determinazione tariffaria sono individuate due macrocategorie d’utenza principali: utenze domestiche e utenze non domestiche. La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in categorie secondo il numero di componenti del nucleo familiare; la macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.
7. Il Consorzio in sede di definizione dell’articolazione tariffaria assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche attraverso la ridistribuzione di una quota dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo. Tali riduzioni sono conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 658 della L 147/2013 e smi.
8. Il Consorzio in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.
9. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all’utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall’utenza medesima.
Art. 13 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso
1. Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
• raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite;
• raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,….);
• altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
Art. 14 Commisurazione della superficie
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 645 e 647 dell’art. 1 della L n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
2. Per l’applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fermi restando i presupposti di cui all’Art. 8 del presente regolamento.
3. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
4. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l’immobile in oggetto:
a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate. Nella dichiarazione dovranno obbligatoriamente venire indicati anche il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esiste.
5. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
6. Per le utenze non domestiche, l’attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell’unità e non alla destinazione delle singole aree e locali.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all’utenza
non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all’utenza domestica i locali rimanenti.
8. Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
9. Nell’impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.
Art. 15 Nucleo familiare
1. Nel caso di persone non iscritte all’anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, è fatto l’obbligo di dichiararne l’esistenza al momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
2. Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:
- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
- domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE;
3. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell’anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Consorzio arrotondata all’unità superiore.
4. Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d’anno, se registrate presso l’ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.
5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:
1) Alle utenze domestiche non iscritte all’anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto
dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Consorzio arrotondata all’unità superiore;
2) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50 % della media delle utenze domestiche dell’ambito del Consorzio, arrotondata all’unità superiore;
3) Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un componente al verificarsi delle seguenti condizioni:
o immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;
o numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt..
Art. 16 Scuole statali
1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.
Art. 17 Tariffa giornaliera
1. Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.
2. Soggetto passivo della tariffa è l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di
autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il produttore di rifiuto.
3. E’ considerata occupazione temporanea l’occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.
4. Per i banchi di mercato con concessione ordinaria la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria, in conformità con quanto previsto dall’Art. 13 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.
6. Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nell’adiacenza degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell’occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.
Art. 18 Tributo provinciale
1. Ai sensi del comma 666 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla “tariffa sui rifiuti”, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della stessa tariffa sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui alla parte quinta del presente regolamento.
Art. 19 Produzione di rifiuti particolare
1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell’Art. 12 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all’Art. 17 comma 4 del presente regolamento.
5. Gli immobili su cui si esercita un’attività economica o istituzionale, comunque predisposti all’uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l’attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa “base” di cui all’Art. 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota fissa negli altri casi.
6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell’utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all’80% della quota variabile base di cui alla lettera a), comma 5 dell’Art. 12 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). L’utente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l’adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall’utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.
Art. 20 Riduzioni deliberate dal Comune
1. Il Comune, ai sensi dell’art.1 comma 660 della L n. 147/2013, può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.
2. Tali agevolazioni possono essere iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d’anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti ai quali intende sostituirsi.
Art. 21 Agevolazioni e riduzioni
1. La tariffa corrispettiva non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante presentazione del formulario rilasciato dal soggetto responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi (avvio a recupero).
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alla tariffa variabile puntale di cui all’Art. 12 comma 5 lettera b) in quanto assorbita dal meccanismo di commisurazione ai costi effettivi del servizio.
3. La riduzione è applicata dal Gestore alla restante parte della tariffa ad eccezione della tariffa fissa “base” di cui all’Art. 12 comma 3 nel caso in cui questa sia stata deliberata o sulla quota variabile negli altri casi, sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione.
4. Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal gestore, sono assoggettate esclusivamente al pagamento della quota fissa “base” della tariffa.
5. Le modalità di calcolo della riduzione per avvio a recupero parziale sono definite dalla delibera tariffaria.
6. La documentazione comprovante l’avvio al recupero va presentata annualmente a consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di debenza della tariffa. Nei casi di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall’Art. 9 comma 2 del presente regolamento.
7. In caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all’80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.
8. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate (ovvero per non meno di sei mesi anche non consecutivi) siano temporaneamente chiuse o l’uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, fatta salva la presentazione di adeguata comunicazione, una riduzione calcolata sulla quota variabile base della tariffa di cui alla lettera a), comma 5 dell’art. 12 rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente
sospeso l’uso prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.
9. Per le utenze che mettano in atto azioni di prevenzione e riduzione della produzioni di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al Gestore può venire prevista una riduzioni della tariffa proporzionale alla stima della quantità di rifiuti non prodotti. Entità e modalità di calcolo di tale eventuale riduzione andranno definite in delibera tariffaria.
10. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell’obbligo tariffario se fatte contestualmente alla stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio.
11. Le richieste di agevolazioni e riduzioni incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal regolamento integrato non produrranno effetto.
12. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.
13. Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano sulla tariffa determinata sulla base dell’intera superficie imponibile così come definita in base agli Art. 8, Art. 11 e Art. 14 del presente regolamento.
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE
Art. 22 Obbligo della comunicazione
1. Ai fini della fruizione del servizio è fatto obbligo all’utente di presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio.
2. La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell’utenza, o i dati che determinano l’ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta, l’obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l’imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.
3. La comunicazione obbligatoria va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.
4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.
5. Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento denunciato.
6. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell’occupazione o conduzione dichiarata. Quando l’evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con adeguata documentazione che la tariffa sia stata assolta da altro utente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dalla data di iscrizione a ruolo del subentrante.
7. Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni riduzione richiesta dall’utente ai sensi degli Art. 19 e Art. 21 del presente regolamento che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dalla data di sua presentazione.
Art. 23 Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva
1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000.
Art. 24 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza
1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare all’utente l’obbligo di provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d’ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
3. Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.
Art. 25 Riscossione ordinaria
1. L’applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore.
2. Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate con scadenza distanziata di almeno sei mesi una dall’altra, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti degli utenti.
3. Il Comune può concordare con il Gestore variazioni delle scadenze e del numero di rate rispetto a quanto stabilito dal precedente comma.
4. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dall’emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
5. Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all’emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
6. Le somme a debito o a credito maturate dai prelievi tariffari in vigore fino al 31.12.2013 possono essere applicate direttamente dal gestore ai fini della compensazione con le somme dovute a titolo di tariffa corrispettivo.
Art. 26 Interessi
1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile incrementati di due punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo attivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.
Art. 27 Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti
1. Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore notifica una contestazione di addebito.
2. Qualora l’atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante forme di recupero giudiziale e stragiudiziale.
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l’uomo o l’ambiente salvaguardando l’igiene e la pulizia del territorio. L’intero servizio sarà ripristinato dopo che l’utente abbia dimostrato l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
Art. 28 Transazione di crediti
1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.
Art. 29 Rimborsi
1. L’utente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l’errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte dell’utente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 22.
3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell’impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l’importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 30 Oggetto del servizio
1. I servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell’art. 198 e 200 del D.LGS. 152/2006.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art.
188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 31 Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale
1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali sia obbligatoria od opportuna l’adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.
Art. 32 Pianificazione
1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.
2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’Art. 9 comma 2 si considera non effettuata la raccolta quando il servizio di raccolta delle principali frazioni di rifiuto viene erogato ad una distanza superiore ad 1 Km in linea d’aria. In caso di distanza inferiore ad 1 km in linea d’aria il Comune può applicare quanto previsto dall’Art. 9 comma 1.
Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentito il Consorzio, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Art. 34 Classificazione dei rifiuti urbani
1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS. 152/2006.
Art. 35 Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i criteri del presente articolo ai sensi dell’art. 198, comma 2 lettera g) del D.LGS. 152/2006.
2. In via transitoria, nelle more dell’approvazione del provvedimento statale di cui all’art. 195 comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento.
3. I rifiuti individuati nell’Allegato A sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l’utenza presenti una produzione giornaliera complessiva inferiore a 5 t/giorno.
4. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
5. Ai sensi dell’art. 1 comma 649 della L. n. 147/2013 è vietata l’assimilazione dei rifiuti speciali non rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi e sono escluse dal computo della superficie assoggettata a tariffa le aree di produzione su cui si producono esclusivamente le quantità di rifiuto non soggette all'assimilazione, sono altresì esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette aree di produzione.
6. Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall’art. 184 – comma 2 del D.LGS. 152/2006.
Art. 36 Gestione delle frazioni di rifiuto
1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.
Art. 37 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli
secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo Art. 41.
Art. 38 Attrezzature per la raccolta e viabilità
1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare all’utente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico dell’utente salvo diversi accordi con il Gestore. L’utente è in particolare tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione. Nel Piano Finanziario vengono definiti, in funzione del contesto territoriale ed abitativo, gli standard di servizio ed i casi in cui le manutenzioni e le pulizie dei contenitori ed attrezzature condominiali devono essere in ogni caso assicurate dal Gestore, e i relativi costi.
2. L’utente, nell’usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all’uso ordinario dell’attrezzatura. L’utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l’uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, l’utente verserà al Gestore un importo pari al valore dell’attrezzatura.
3. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con sacchi è preferibile l’utilizzo di modelli trasparenti o semitrasparenti.
4. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico e, in caso di raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l’esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.
5. In ogni caso l’utente, per le frazioni di rifiuto per le quali non è previsto
l’utilizzo di contenitori, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto non sfuso ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg , così da permettere all’operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico per la Sicurezza.
6. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
b. senso unico di marcia;
c. pendenza superiore all'8%;
d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt.2;
e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;
f. fondo stradale sconnesso.
7. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
8. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all’Art. 9 comma 2.
Art. 39 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta
1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell’utente nei limiti del possibile.
3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Quando ciò non costituisca pericolo per l’igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l’utente del motivo di mancata raccolta.
5. Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, ai fini della corretta commisurazione della tariffa ai sensi dell’Art. 13, l’importo complessivo viene ridefinito attraverso una riduzione commisurata alla durata del disservizio, al numero di mancate raccolte e alla tipologia delle frazioni oggetto del disservizio, nella misura massima del 40% del totale, con riferimento all’anno solare. La richiesta di ridefinizione della tariffa dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall’inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.
Art. 40 Autocompostaggio
1. Viene consentita e favorita la pratica dell’autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
3. Ai sensi dell’Art. 13 la quota variabile della tariffa di cui al comma 5 lett.
a) dell’Art. 12 è ridotta, in misura da determinare nella delibera tariffaria, sulla base della commisurazione agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore, dovuti al minor conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta da parte delle utenze domestiche che praticano l’autocompostaggio.
4. Ai fini della commisurazione della tariffa le utenze domestiche devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
5. E’ facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell’assemblea condominiale che consente l’attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell’unità richiedente.
Art. 41 Centro di raccolta
1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un’area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
3. L’accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi e/o le frazioni non compresi nel servizio base può stabilire, per alcuni servizi erogati presso il Centro di raccolta, un addebito commisurato al costo dei servizi stessi.
4. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti.
5. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l’assistenza alle utenze conferenti. All’interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
6. Gli utenti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. In ogni caso dovranno essere rispettate dagli utenti le indicazioni impartite dal gestore del centro di raccolta per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti con particolare riferimento alle disposizioni fornite dagli addetti incaricati della guardiania del centro e contenute nel disciplinare di gestione del centro di raccolta, allegato e parte integrante del presente regolamento.
Art. 42 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto
1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.
Art. 43 Destinazione dei rifiuti raccolti
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso l’impianto in esercizio nell’ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.
2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.
Art. 44 Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L’attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.
Art. 45 Campagne di sensibilizzazione ed informazione
1. Il Consorzio ed il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolgono campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all’occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
Art. 46 Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All’interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
e) i percorsi pedonali anche coperti.
Art. 47 Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.
Art. 48 Raccolta dei rifiuti abbandonati
1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all’impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d’ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.
Art. 49 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l’area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l’organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Art. 50 Aree di sosta nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
Art. 51 Gestione dei rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi del precedente art. 34 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
Art. 52 Obblighi e divieti
1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
⮚ gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
⮚ il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
⮚ nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
⮚ se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
⮚ chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
⮚ in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l’individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
⮚ nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all’accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
⮚ gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità;
⮚ il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l’uso di apposito contenitore può essere fatto solo all’interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
⮚ le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
⮚ l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l’alveo dei canali e corsi d’acqua, come pure l’immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.LGS. 152/2006);
⮚ l’abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
⮚ il conferimento e/o l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
⮚ è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
⮚ l’esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
⮚ trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all’aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
⮚ ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
⮚ il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
⮚ mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio;
⮚ il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
⮚ il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
⮚ il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
⮚ il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
⮚ il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
⮚ il conferimento all’interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
⮚ il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
⮚ introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
⮚ il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
⮚ il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consorzio e dai Comuni in accordo con il Gestore;
⮚ il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
⮚ il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
⮚ l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l’abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
⮚ il danneggiamento o l’imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall’inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
⮚ lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l’uso improprio degli stessi;
⮚ affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
⮚ il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
⮚ cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;
4. Non viene considerato abbandono:
⮚ il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
⮚ il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.
5. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dal Consorzio e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.
6. All’interno delle strutture del Centro di raccolta è vietato:
- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell’addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.
PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 53 Controlli ed accertamenti
1. Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento delle somme dovute sulla tariffa ambientale sui rifiuti. L’attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell’applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L’attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Consorzio e Gestore.
2. Il Comune in accordo con il Gestore è tenuto a svolgere anche su richiesta del Gestore, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L’attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.
3. Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.
4. In ogni caso, il Gestore comunica tempestivamente all’autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. La polizia comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del Gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.
Art. 54 Poteri del Gestore nell’attività di controllo
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo e accertamento di cui al precedente articolo, il Gestore può con atto motivato richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell’immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:
- chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato che non siano reperibili presso gli uffici comunali e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all’accertamento;
- documenti comprovanti l’avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti
- altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.
2. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all’interno e all’esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.
3. Il Consorzio e il Comune anche attraverso il Gestore promuovono forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull’effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l’utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.
4. L’accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell’immobile. In caso di mancata collaborazione dell’utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell’interessato.
5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l’accesso in aree private quando l’attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.
Art. 55 Sanzioni
1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell’art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
2. Per le violazioni alle disposizioni del Disciplinare per la gestione e l’utilizzo del centro di raccolta (Allegato B), ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti:
a) depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; €. 25,00-154,00;
b) fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti; €. 25,00-154,00;
c) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati; €. 103,00-500,00;
d) conferire rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati; €. 103,00-500,00;
e) superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili…), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi; €. 51,00-500,00;
f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite; €. 25,00-400,00;
g) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta; €. 105,00-620,00;
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.
Art. 56 Recupero spese
1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento della tariffa con le modalità previste dal precedente articolo 25, nonché le spese sostenute per l’attività di accertamento e applicazione delle sanzioni ed interessi di mora previste dal presente regolamento sono addebitate all’utente stesso.
2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.
Art. 57 Autotutela
1. Il Consorzio e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall’analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall’analisi emerga l’inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all’annullamento d’ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di:
- doppio addebito;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- evidente errore logico di calcolo;
- evidente errore sul presupposto dell’addebito.
Art. 58 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014.
2. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare dei Comuni consorziati con esso incompatibile.
Art. 59 Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si considerano valide le denunce e dichiarazioni presentate ai sensi dei precedenti Regolamenti;
2. Possono venire adottati, per gli anni 2014 e 2015, coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non venire considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Per l’anno 2014 i criteri di cui all’art. 25 comma 2 sono sostituiti da quelli stabiliti con provvedimento del Commissario n. 1 del 21/02/2014.
ALLEGATO A
Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
• imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
• sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
• accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
• frammenti di manufatti di vimini e sughero;
• paglia e prodotti di paglia;
• scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
• fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
• feltri e tessuti non tessuti;
• pelle e similpelle;
• gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d’aria e copertoni;
• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
• rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;
• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
• nastri abrasivi;
• cavi e materiale elettrico in genere;
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
• scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
• scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
• residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
• accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
• vaglio (ovvero rifiuti provenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue) e altri rifiuti solidi rimossi lungo la rete fognaria.;
• rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell’ambito della normale attività di “manutenzione” del territorio.
ALLEGATO B
Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta
A. Oggetto
1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione e l’utilizzo del Centro di raccolta definito dall’Art. 41 comma 1 del presente Regolamento;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.;
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell’ambiente e della salute.
B. Definizioni
Gestore: il soggetto di cui all’Art. 4 del presente regolamento, che garantisce la gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 al punto 5.
Affidatario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Servizio di guardiania e controllo: il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di Raccolta come disciplinato dal DM 08/04/2008 e s.m.i. all.1, punto 4.3.
Responsabile Tecnico: il soggetto, nominato dal gestore iscritto nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria 1 dall'Albo Gestori Ambientali; garantisce il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria ed il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate, inoltre garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al centro di raccolta.
Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.
C. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta
1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell’area e/o in prossimità di contenitori posizionati all’interno del centro di raccolta.
3. Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi dell’Autorità d’Ambito e previo assenso della Provincia Competente e dell’Amministrazione Comunale.
4. E’ vietato il conferimento di rifiuto secco residuo non riciclabile, proveniente da qualsiasi utenza, salvo i casi preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 6 della DGRV 3043 del 20/10/2009.
5. Sono vietati alle utenze non domestiche tutti i conferimenti presso il centro di raccolta. Gli utenti non domestici potranno servirsi di servizi dedicati concordati con il soggetto gestore ed autorizzati dallo stesso.
6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all’interno della stessa. Sulla base degli specifici accordi vigenti con l’Amministrazione comunale potranno essere fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto.
D. Accesso al centro di raccolta.
1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all’interno dell’area. E’ vietato miscelare e selezionare i rifiuti.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con residenza nel Comune di .
3. L’Amministrazione Comunale si riserva di attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nel centro di raccolta e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l’accesso al centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l’addebito di una specifica tariffa ai soggetti conferitori.
E. Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani
1. Nel centro di raccolta Comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
F. Apertura del centro di raccolta
1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali negli orari concordati con l’amministrazione comunale ed apposti al di fuori del centro di raccolta.
2. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con l’Amministrazione Comunale e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al centro di raccolta e nelle locandine comunali.
3. L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del Servizio.
G. Modalità di conferimento
1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista da Gestore ed Amministrazione Comunale per l’accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.
2. L’autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all’esterno del centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.
3. L’addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti alla lettera C o in difformità alle norme del presente regolamento. L’addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta.
4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall’utente prima di accedere al centro di raccolta.
5. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E’ richiesto possibilmente l’utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
6. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
7. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all’interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
8. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, si consiglia l’utente di recarsi al centro di raccolta con una persona di supporto. E’ consigliato indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di Raccolta (chiuse davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).
9. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all’interno delle vetture che accedono al centro di raccolta.
H. Norme di comportamento
1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. L’utente deve rispettare la segnaletica presente all’interno del centro di raccolta.
3. L’utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L’utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, si consiglia l’utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.
I. Compiti del Gestore
1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell’affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l’idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente.
2. La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l’eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Gestore ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione.
3. L’eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune.
4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell’erba e al diserbo dell’area.
5. Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell’Affidatario e del personale addetto alla guardiania.
6. E’ compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verifichino in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.
J. Compiti dell’Affidatario
1. È di competenza dell’ Affidatario:
a. la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera A.
b. comunicare al Gestore le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.
c. mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Gestore.
K. Compiti del servizio di guardiania e controllo
1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di Dispositivi di
Protezione Individuale idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti) e deve svolgere le seguenti mansioni:
a. controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;
b. segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione al Gestore del centro di raccolta;
c. segnalazione al Gestore dell’eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all’impianto;
d. comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;
e. Mantenimento dell’area del centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al gestore gli interventi necessari;
f. Informazione, con opportuno preavviso, dell’Affidatario circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
g. Controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.
2. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:
a. sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando al Gestore eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto;
b. l’apertura e la chiusura del centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;
c. vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l’apertura del centro di raccolta;
d. siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico (Ecocard) e/o altro sistema cartaceo o non, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell’area, facendo eventualmente attendere all’esterno i successivi utenti ed impedendo l’accesso a persone non autorizzate;
e. siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;
f. i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
g. l’accesso nell’area interna del centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore e comunque in modo tale da non compromettere il conferimento e la fruibilità del centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all’interno del centro stesso;
h. sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove sono previsti addebiti;
i. sia fornito soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti;
j. Sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel CDR in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l’apposita dotazione fornita dal Gestore.
L. Rimostranze
1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al Gestore.
2. Eventuali reclami dell’ Affidatario devono essere comunicati per iscritto al Gestore.
M. Divieti
1. E' vietato
a. fumare all’interno del centro di raccolta;
b. abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l’ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;
c. depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
d. depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
e. lanciare rifiuti dall’esterno all’interno del centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;
f. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all’ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all’interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
g. conferire rifiuti con l’ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell’operatore addetto alla guardiania;
h. cernire, rovistare all’interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;
i. superare le barriere presenti nel centro (parapetti);
j. scaricare rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro di raccolta ai sensi della lettera C;
k. scaricare rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera C;
l. danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel centro di raccolta;
m.effettuare operazioni di smontaggio;
n. asportare rifiuti dal centro di raccolta;
o. conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione;
p. introdursi nei contenitori dei rifiuti
q. rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari…).
N. Controlli
1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente disciplinare.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all’esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore tramite l’affidatario o il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento addebitando i relativi costi al Comune.