CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE
PROFESSIONALI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE ADERENTI ALLA FEDERAZIONE CAMPANA DELLE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Il giorn o 7 maggio 2010 , in Salerno presso la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo si sono riunite le seguenti parti:
La Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (in seguito indicata anche come Federazione o Federcampana), rappr esentata dal Presidente della Delegazione sindacale di Federazione Sig. Xxxxxx X’Xxxxx e dai componenti Sig.ra Ros a Xxxxxxx , Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx , con il Direttore Generale Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e con l’assistenza tecnica dell’Avv. Fe lice Testa per conto della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane.
e
La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxx Xx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx ;
La Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi (FIBA -CISL) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Montereale , Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx ;
La Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC -CGIL) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx , Xxxxx Xxxxxxxxxx . Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx cio, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxx ;
La Uil Credito e Assicurazioni (UILCA) rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx , Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx De Xxxxxx ;
Il Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Art igiane/Banche di Credito Cooperativo - (SINCRA-UGL Credito ) rappresentato dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Visto quanto disposto dagli art. 8, 28 e 29 del c.c.n.l. 21.12.2007 per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Profession ali delle Banche di Credito Cooperativo, le Parti convengono di sottoscrivere il n uovo Contratto Integrativo R egionale, secondo le disposizioni di seguito riportate.
Viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale (CIR) per il personale su indicato e che, in sostituzione di ogni precedente accordo, costituisce la disciplina di secondo livello di contrattazione ai sensi del citato c.c.n.l.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CIR si applica anche al personale della Ghenos Consult ant s.r.l., in quanto già destinatario del c.c.n.l. citato.
ART. 1 - PREMIO DI RISULTATO
Con riferimento al CCNL 21.12.2007 e successive modifiche e/ o integrazioni, in materia di premio di risultato, ai fini della determinazione del premio, riferito ai bil anci di esercizio degli anni 2008, 2009, 2010 si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici e relativi pesi:
Ammontare del margine di | 30 |
intermediazione rapportato al | % |
num ero dei dipendenti | |
Ammontare degli impieghi | 10 |
rapportato al numero dei | % |
dipendenti | |
Ammontare del margine servizi | 10 |
rapportato al numero dei | % |
dipendenti | |
Ammontare dei costi operativi | 30 |
rapportato al margine di | % |
intermediazione | |
Ammontare del risul tato lordo di | |
gestione rapportato al numero dei | 20 |
dipendenti | % |
Gli indicatori di cui sopra sono determinati secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Nazionale del 23.11.2006 in materia di Premio di Risultato; il “margine servizi” è costituito dalla diff erenza tra la voce 40 e la voce 50 del Conto Economico.
Per la quantificazione del premio di risultato da erogare complessivamente da parte di ciascuna BCC si tiene conto dell’andamento misurato e della fascia di appartenenza, applicando le previsioni di c ui all’A llegato F al CCNL 21.12.2007 , salvo quanto di seguito specificato.
BCC in fascia 1
L’importo complessivo da erogare è pari a:
⮚ 3,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali;
⮚ 3,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali;
⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato.
BCC in fascia 2
L’importo complessivo da erogare è pari a:
⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indica tore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali;
⮚ 2,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali;
⮚ 2% del risult ato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui
l’indicatore sintetico non risulti incrementato.
BCC in fascia 3
L’importo complessivo da erogare è pari a:
⮚ 2% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali;
⮚ 1,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in
cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti perce ntuali;
⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato.
BCC in fascia 4
L’importo complessivo da erogare è pari a:
⮚ 1,20% del risultato lordo di gestione registrato nell ’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali;
⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali;
⮚ 0,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato.
Per le BCC interessate da processi di fusione vengono assunti i dati derivanti
dall’aggr egato dei bilanci delle Aziende partecipanti alla fusione. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’ Allegato B dell’Allegato F al c.c.n.l. 21.12.2007 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno
di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di rife rimento.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il PDR compete in
proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni.
Nota a verbale
Per la corresponsione del premio di risultato al personale della Federazione regionale, le parti rinviano alla nota della stessa Federazione del 16 ottobre 2003.
Per il personale della Ghenos Consultant s.r.l. la Federazione si impegna a promuovere, entro il 30.5.2010, in sede locale, un incontro negoziale fra e i rappresentanti di detta Società e gli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto nonché le R.S.A. eventualmente costituite in Azienda nell’ambito di dette XX.XX. ai sensi dell ’art. 19 l. 300/ 1970 , per la definizione degli indicatori da assumere per la determinazione dello stesso Premio di Risultato , tenuto conto della situazione economica e patrimoniale dell’Azienda.
DISPOSIZIONE TRANSIT ORIA
Al fine di favorire lo sviluppo econ omico ed occupazionale delle Aziende associate alla Federazione nei territori di loro riferimento, le parti convengono che, con riferimento agli anni di erogazione del premio di risultato di cui a l presente contratto, le percentuali di erogazione indicate sopra per ciascuna fascia di appartenenza sono incrementate nelle seguenti misure:
- erogazione 2009 (su bilancio di esercizio 2008) = +0, 20%
- erogazione 2010 (su bilancio di esercizio 2009) = +0, 20%
- erogazione 2011 (su bilancio di esercizio 2010) = +0, 35%
dunqu e, per un incremento complessivo per le erogazioni di cui sopra pari a llo 0,75% del R.L.G.
Il Premio calcolato sull’anno 2008 verrà erogato , previa verifica dei dati di bilancio dell’esercizio 2008 per la determinazione delle fasce sulle quali param etrare il premio di risultato , con la prima mensilità utile.
ART. 2 – TICKET
Al personale va erogato , un ticket pasto giornaliero di euro 5,29 (cinque euro e ventinove centesimi), per i giorni di presenza al lavoro in cui effettivamente venga consumato il pasto presso pubblici esercizi all'uopo convenzionati.
Ad integrazione del ticket giornaliero viene corrisposta un’indennità sostitutiva mensa
pari ad € 2,21 (due euro e ventuno centesimi) che dal 1.7.2010 diviene pari ad € 2,91 (due Euro e novantuno centesimi ) da erogare mensilmente in busta paga per i gg. di presenza.
Il ticket pasto e l’indennità sostitutiva mensa spetta no ai dipendenti prese nti in azienda,
con orario di lavoro che comprenda l'intervallo pe r il pasto (compresi i turnisti ad orario intero).
Al personale che svolga nella giornata orario pari a 5 ore lavorative compete il solo ticket pasto , per i giorni di effettiva presenza, nella misura ridotta di € 5,29.
L’indennità sostitutiva di mensa non concorre alla determinazione di alcun istituto contrattuale o legale e non viene considerata ai fini della contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC.
I tickets, intestati ai singoli dipendenti, vanno distribuiti mensilmente e con validità annuale - i medesimi dipendenti sono tenuti ad annotare la data di effettiva utilizzazione e
ad apporre la propria firma, per conferma, mentre i pubblici esercizi presso cui veng ono utilizzati sono tenuti ad apporre timbro e firma, per identificazione.
I tickets pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, né cedibili, né commercia bili, né convertibili.
Il trattamento di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti aziendali in vigore, fatti salvi quelli di miglior favore.
II ticket pasto viene corrisposto ai dirigenti sindacali in permesso con diritto al normale
trattamento economico e alle lavoratrici in permesso retribuito ai sensi dell'art. 10 della legge 1204/ 1971.
Le Aziende provvedono, eventualmente anche per il tramite della Federazione regionale, alla stipula di convenzioni con società che svolgon o servizio di ticket pasto. Laddove dette società non fossero in grado di garantire adeguatamente il servizio, le Aziende, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con le XX.XX. firmatarie del presente CIR, provvedono alla stipulazi one di convenzioni con singoli esercizi, purché forniti di licenza di somministrazione pasti così come indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 25.8.1991, n. 287.
Annualmente, e nel mese di Dicembre dell’anno precedente quello considerato, il personale cui compete l’indennità sostitutiva mensa può optare affinché il datore di lavoro, in luogo dell’erogazione di detta indennità, versi il corrispondente importo spettante , e di cui al secondo comma , al Fondo Pensione Nazionale a titolo di contrib uzione aggiuntiva aziendale da riferire alla posizione previdenziale individuale del lavoratore che ha svolto l’opzione.
ART. 3 SICUREZZA SUL LAVORO
Premessa generale
Le aziende, sono tenute ad attuare tutte le normative legislative, di tempo in tempo in vigore, per rendere effettivamente efficace la sicurezza nei luoghi di lavoro e per combattere, preventivamente, l’attività criminale.
Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto concordano i seguenti orient amenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, indicati secondo ordine prioritario:
• bussola blindata e interbloccata con metal detector o mezzi;
• vetri antiproiettile e/ o antisfondamento da collocarsi all' esterno della BCC e porte di accesso blindate e con dispositivo di ingresso che permetta il controllo della clientela;
• vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio con blindatura dei banconi stessi e degli accessi di servizi operativi;
• utilizzo di guardie armate all’esterno della BC C;
• telecamere e cineprese, installate con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 300 del 20/ 5/ 1970;
Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico.
Nel caso di ristrutturazione o costruzioni di nuove sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa.
Le BCC si impegnano a comunicare alla Federazione regionale le misure che, in materia di sicurezza del la voro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione regionale, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opport uno. Per evidenti ragioni di sicurezza, esame o discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunione ristrette, senza rilascio di documenti e verbalizzazioni tecniche.
Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo a lle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del c.c.n.l., le BCC saranno impegnate a consultare le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, il personale dipendente per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Nota a verbale
Nelle succursali con solo addetto devono essere adottate almeno due delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
Previdenze per i lavoratori
In caso di rapina la BCC di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato per l’intera giornata.
In caso di malattia o infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, l’Azienda assumerà l’onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta nel termine di sei mesi dall’evento dal lavoratore colpito, dietro presentazione di oppo rtuna certificazione medica.
L’Azienda conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55 del c.c.n.l., con un massimo di 36 mesi (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 75 del c.c.n.l.). La relativa previsione concernente l’aspettativa per malattia o infortunio decorrerà dai nuovi termini.
Ferme le previsioni, se non derogate in meglio dalla presente pattuizione, dell’art. 71 del c.c.n.l., i capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, sono stabiliti come segue per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali:
• in xxxx xx xxxxx xxxx 000.000 (xxxxxxxxx);
• in caso di invalidità permanente euro 130.000 (centotrentamila).
Salvi i casi di dolo o colpa grave , il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.
Le BCC forniranno, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto, documentazione attestante la copertura del rischio di cui innanzi.
Nota a verbale
La Federazione r egionale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, convengono sull' opportunità che il trasporto valori venga effettuato facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati.
Laddove ciò non fosse pos sibile, per obiettive difficoltà ed opportunità pratiche, le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per i l trasporto valori.
Nell' ambito della tutela della sicurezza, la Federazione raccomanda alle BCC il rispetto scrupoloso degli orari di sportello.
In caso di premorienza o di invalidità permanente assoluta , le Aziende terranno nella dovuta considerazione la possibilità di assumere, in sostituzione, il coniuge o un figlio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnico professionali.
ART. 4 - TUTELA DELLE CONDIZ IONI IGIENICO SANITA RIE
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali delle 00.XX . firmatarie del presente contratto ovvero, in mancanza, le strutture territoriali potranno promuovere indagini socio -ambientali intese a garantire ed a migliorare la tutela della salut e dei lavoratori in relazione all'ambiente ed alle condizioni di lavoro, con intervento della struttura pubblica (come stabilito dalla legge
833/ 1978) o, laddove questo non sia possibile, di strutture private, la cui scelta deve essere concordata tra le pa rti.
Quanto sopra verrà effettuato secondo il programma concordato, di volta in volta, fra le RSA ovvero le rappresentanze del personale e le BCC, e le anzidette strutture pubbliche o private di cui sopra potranno effettuare sopralluoghi e rilievi anche du rante l'orario di lavoro; potranno, inoltre, partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare ed analizzare questionari.
Le BCC collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti. I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per
la discussione in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione delle condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi relativi per la verifica e tutela delle condizioni igienico sanitarie saranno assunti dalle BCC.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, l e BCC provvederanno ad informare, in apposita riunione ristretta da tenersi presso la Federazione regionale, le RSA ovvero, in mancanza, le rappresentanze del personale sul progetto e i relativi tempi
di realizzazione, al fine di permettere eventuali propo ste di modifica scaturenti anche da
sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
L'adibizione in via continuativa ed esclusiva ai videoterminali deve essere contenuta nel limite massimo di cinque ore giornaliere.
Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, dietro sua richiesta scritta, dall' adibizione in via continuativa ai video terminali.
Gli addetti ai video terminali, il personale dei C.E.D. e il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente effettuera nno, su richiesta, nell' ambito di vigenza del contratto, appropriate visite specialistiche preventive (vista, udito, ecc.), anche durante l'orario di lavoro, con onere a carico dell'Azienda, presso strutture sanitarie pubbliche e/ o convenzionate con quest e ultime.
Le Aziende sono tenute ad installare filtri ottici e/ o schermi protettivi ai video terminali.
Le Aziende avranno cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché ad assicurare soddisface nti valori di luminosità, di temperatura e di ricambio d'aria, secondo i più aggiornati standard ergonomici.
In qualsiasi locale delle BCC è vietato fumare. Le Aziende, ove dovessero essere segnalati problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di l avoro, sono tenute a far intervenire, immediatamente, il RSPP o altro incaricato che provvederà ad elevare le sanzioni previste dalle leggi in vigore e intraprendere tutte le iniziative affinché venga a cessare il disagio segnalato.
In presenza di gravi i nadempimenti da parte delle aziende, anche una sola delle XX.XX. stipulante il presente CIR, può chiedere immediato incontro presso la Federazione per affrontare l’argomento al fine di eliminare casi che violano le norme di legge vigenti. Le procedure pre viste dal presente articolo sono vincolanti per le parti ed il loro mancato rispetto costituisce grave inadempimento per la parte che vi abbia dato corso.
Nota a verbale
Le BCC, compatibilmente alle esigenze di sicurezza, tecniche ed organizzative faranno eseguire preferibilmente i lavori di pulizia negli orari di chiusura al pubblico.
ART. 5 –PROFILI PROFESSIONAL I E INQUADRAMENTI
Le parti ritengono che lo sviluppo organizzativo delle BCC della Campania assume un rilievo importante per la crescita delle stesse e più in generale del Credito Cooperativo Campano e che la materia meriti approfondimento attraverso uno specifico percorso negoziale fra le stesse.
A tal fine convengono di rinviare ad uno specifico confronto negoziale da svolgersi entro il 31.7.2010 per definire eventuali nuovi profili professionali rivenienti da nuove attività e/ o da novità normative nonché i c.d. “ruoli chiave” di cui al demando contenuto al sesto alinea del primo comma dell’art. 29 del c.c.n.l. 21.12.2007 ; in detto specifico co nfronto le parti si incontreranno anche per definire eventuali modalità di valutazione delle prestazioni aggiuntive dei Quadri Direttivi ai fini della apposita erogazione di cui all’art.
98 del c.c.n.l. 21.12.2007.
Sino alla definizione di tali nuovi profi li, si conviene il mantenimento delle previsioni di cui al previgente CIR e accordo 25 giugno 2005, così come di seguito riportate.
Viene riconosciuto l'inquadramento di quadro direttivo di 1° livello:
- responsabile dell'ufficio estero -merci, che, nell'amb ito delle direttive generali ricevute, con autonomia di decisione svolge tutte le principali operazioni del servizio, comprese quelle relative all' apertura dei crediti documentari;
- responsabile della segreteria fidi che, nell'ambito delle direttive ricevu te, in autonomia risponde della raccolta e dell'istruttoria delle domande di fido formulando al termine pareri scritti, risponde del perfezionamento delle pratiche di fido e delle relative garanzie, risponde della tenuta del libro fidi, controlla l'aggiorn amento, le scadenze ed i rinnovi degli affidamenti e delle garanzie e risponde della preparazione delle informazioni dirette alla Centrale dei Rischi;
- preposto alla contabilità, che, nell'ambito delle direttive generali ricevute, con autonomia di decisione provvede ai compiti relativi al proprio ufficio, quali la redazione del bilancio preventivo, di quello consuntivo, il controllo di liquidità, il calcolo della redditività e le segnalazioni periodiche alla Vigilanza;
- responsabile dell'ufficio titoli che ef fettui analisi compiute e correlate degli aggregati
finanziari aziendali e del mercato mobiliare, giungendo ad autonome valutazioni concludenti, nell'ambito di direttive generali;
- responsabile della funzione Pianificazione e Controlli, che con le funzioni previste dalle Istruzioni di Vigilanza, controlla, sulla base di specifico regolamento e di direttive ricevute, l'andamento di tutti i servizi aziendali;
- responsabile dell'ufficio legale, che con professionalità ed esperienza, in autonomia: cura la gestion e delle sofferenze intrattenendo i rapporti con i professionisti esterni; cura il recupero stragiudiziale di tutti i crediti in sofferenza per i quali non si procede in via giudiziale; cura la redazione degli atti rivolti agli organi giurisdizionali per i quali la BCC non deve necessariamente farsi rappresentare da un procuratore legalmente esercente, provvedendo a tutti gli ulteriori adempimenti; raccoglie pubblicazioni di leggi, dottrina e giurisprudenza, di cui comunica gli estratti, con i necessari chia rimenti, ai vari servizi interessati della BCC; cura la
redazione, anche attraverso l'assistenza a professionisti esterni, dei contratti di cui è parte la BCC; esprime ai competenti organi aziendali pareri scritti sulle proposte di transazione e novazione avanzate dalla clientela.
3^ Area Professionale 2° Livello retributivo Cassiere coordinatore
Lavoratore che, oltre alle specifiche mansioni di cassiere, in strutture operative con almeno
due casse prevalentemente operanti, è incaricato della gestione di assegni, effetti, valori e contante, curandone la distribuzione ai cassieri. A fine giornata, provvede al ritiro delle giacenze delle case per l'immissione in caveau. Provvede al ritiro della documentazione inerente le operazioni di cassa, stilando la situ azione riepilogativa.
Addetto alle funzioni di risk -control ling
Lavoratore che, nell'ambito del sistema dei controlli interni e secondo le direttive fornite dal responsabile di riferimento, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni op erative e controlla la coerenza dell' operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio -rendimento assegnati.
Addetto alle Tesorerie Comunali e/ o altri Enti
Lavoratore che, sulla base di direttive generali, esegue i mandati di pagamen to riferiti a più enti, assicurando il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti.
Sotto la supervisione del diretto responsabile, fornisce assistenza nei rapporti con gli Enti ed ai Revisori contabili.
3A Area Professionale 3° Livello retri butivo
Addetto commerciale
Lavoratore incaricato della gestione di gruppi di clientela, c he cura lo sviluppo commerciale della clientela acquisita e di quella potenziale.
Vice responsabile di Filiale
Fatte salve le posizioni preesistenti, presso le filia li nelle quali, ai sensi del vigente C.C.N.L., al Preposto debba essere riconosciuto l'inquadramento minimo di Quadro Direttivo, è da promuovere il ruolo del Vice Preposto, non solo quale sostituto del Preposto durante le assenze e di occasionale coadiutor e dello stesso, ma quale partecipe quotidianamente della Direzione della filiale, mediante ripartizione dei compiti sulla base
di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la soprintendenza su tutto del Preposto.
Alla posizione di Vice Preposto di filiale, come sopra definita, compete un assegno di indennità di funzione da corrispondere per 12 mensilità, nelle misure di seguito indicate, sulla base del numero degli addetti della filiale.
Tale indennità cessa di essere corrisposta , venendo meno l'incarico di vice responsabile di filiale.
Assegno di funzione
Vice Preposto
Filiale con numero di addetti compreso il
Preposto ed escluso il personale della prima Area professionale | di filiale |
5- 6 | euro 75,00 |
da 7 in poi | euro 100,00 |
L'indennità di funzione di cui sopra non verrà corrisposto laddove il vice responsabile sia inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi per periodi di sostituzione del Responsabile di durata superiore al giorno. In tali casi ver rà liquidata la prescritta indennità di assegnazione a mansioni superiori.
ART. 6 – INQUADRAMENTI DEI R ESPONSABILI C.E.D.
I C.E.D. vanno distinti in:
• Centri autonomi e completi, che supportano tutte le esigenze aziendali di analisi, programmazione ed elab orazione dei dati in completa autonomia (salvo il collegamento rete);
• Centri che, con apparecchiature complesse oltre che a supportare esigenze aziendali di elaborazione dei dati, realizzano significative variazioni dei programmi, in autonomia (salvo il co llegamento in rete);
• Centri che, con apparecchiature complesse supportano esigenze aziendali di elaborazione dei dati, senza variazione dei programmi, in autonomia (salvo il collegamento in rete).
• Ai responsabili dei Centri sub punto A) compete l'inquadram ento di quadro direttivo, 2° livello retributivo.
• Ai responsabili dei Centri di cui al punto B) compete l'inquadramento di quadro direttivo, 1° livello retributivo;
• I responsabili dei Centri sub punto C) vanno inquadrati nella 3^area professionale, 3° livello retributivo o, nelle BCC con più di sette dipendenti, 4° livello retributivo.
Si conviene che gli inquadramenti del personale addetto ai C.E.D. verranno verificati e definiti in sede di incontri periodici relativi ai fabbisogni qualitativi e quantitati vi delle risorse umane, in relazione alle particolari mansioni svolte ed ai profili professionali.
ART. 7 PART – TIME
A specificazione di quanto previsto dall’allegato “E”( Art. 2 , comma 2) del CCNL del 21.12.2007, per l’accoglimento delle domande di tr asformazione a tempo parziale si individuano i seguenti criteri preferenziali ed i relativi punteggi di rilevanza :
- patologie croniche del lavoratore : punti 5 ;
- assistenza a figli o equiparati portatori di handicap : punti 4 ;
- assistenza al coniuge o convivent e ai figli o equiparati ai genitori gravemente ammalati e che necessitino di assistenza: punti 3 ;
- necessità di accudire i figli di età inferiore ai 3 anni : punti 2 ;
- motivi di studio, in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’Art . 68 CCNL : punti 1.
Il personale assunto direttamente con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato è escluso dal computo del limite di cui al primo comma dell’art. 2 dell’Allegato E al c.c.n.l. 21.12.2007.
Le Aziende soggette a processi di rio rganizzazione (ad esempio piani di riassetto, di risanamento, ristrutturazioni, fusioni, concentrazione, scorporo, etc.) potranno derogare al limite minimo di cui all'art. 1, allegato E, del vigente C.C.N.L. per la stipula di contratti di lavoro a tempo pa rziale riferiti a posizioni funzionali non immediatamente convertibili.
ART. 8 – CONTRATTI A TERMINE
Vista la normativa vigente, le assunzioni con contratto a tempo determinato sono consentite, oltre che nelle ipotesi stabilite dalla legislazione, dal C.C .N.L. e dagli accordi vigenti, anche nelle ulteriori ipotesi sotto indicate:
▪ per esigenze di integrazione dell’organico, in relazione ad assenze di personale impegnato in corsi di formazione professionale o distaccato presso altre Aziende ai fini di formaz ione;
▪ per sostituzione di lavoratori che usufruiscono di permessi per l’espletamento di cariche pubbliche;
▪ per obi ettiva e temporanea intensificazione dell’attività lavorativa;
▪ per fasi operative urgenti e rilevanti, connesse con modificazioni organizzati ve, istituzioni e trasferimento di dipendenze, avviamento di nuove dipendenze e/ o unità operative, cambiamenti di assetti meccanografici e informatici, non approntabili sulla base di normali programmi di lavoro;
▪ per agevolare il regolare svolgimento dei tu rni di ferie.
Presso ciascuna BCC la presenza di lavoratori assunti con contratto a termine ai sensi del presente accordo non può superare il 10% (dieci per cento) dell’organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni.
Le Aziende sono tenute a dare formale comunicazione alle XX.XX. stipulanti il presente accordo delle assunzioni di cui innanzi almeno 15 giorni prima di procedere alle stesse.
Le parti si danno atto che in presenza di accordi nazionali procede ranno all’adeguamento della normativa regionale entro 30 giorni dalla stipula dello stesso.
Art. 9 - FORMAZIONE
Alla Federazione è riconosciuto ruolo primario, di coordinamento e di indirizzo nella progettazione e programmazione della formazione per il personale dipendente dalle sue Associate; tale ruolo è esplicitato anche erogando direttamente, tramite propri formatori,
la formazione prevista per conto delle stesse Associate.
Della formazione impartita ai lavoratori destinatari del presente contratto d irettamente dalla Federazione per conto delle proprie Associate la Federazione medesima rilascia alle Aziende ed ai lavoratori direttamente interessati apposita certificazione annuale.
La certificazione della formazione impartita direttamente dalle Aziende è rilasciata da queste ultime.
La Federazione regionale istituirà corsi di formazione per tutti i neo assunti, con contratto non a termine, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Al fine, poi, di rendere effettivamente operativi i nuovi assunti , l’affiancamento deve durare per un periodo sufficiente, e comunque non superiore a 15 giorni.
In particolare, per l’operatore unico l’Azienda dovrà garantire un periodo di formazione e affiancamento alle procedure di “cassa”, prima dell’effettiva adibiz ione, non inferiore a cinque giorni.
I corsi si terranno, di norma, entr o il primo anno dall'assunzione.
I corsi avranno durata non inferiore a cinque giorni lavorativi, con partecipazione limitata
a venti/ trenta dipendenti per corso; avranno xxxxxxx xxx xxxx, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti; essi sono diretti ad agevolare i nuovi assunti nell'inserimento in azienda e verteranno sia su materie di carattere generale, xxx comprese
le normative antimafia ed antiriciclaggio, sia su probl emi di operatività pratica delle banche.
Durante lo svolgimento dei corsi è previsto l'intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per due ore complessive, da gestire collegialmente tra le stesse Organizzazioni, sugli aspet ti istituzionali dei rapporti sindacali e di lavoro.
L'autoformazione è da considerare strumento formativo a tutti gli effetti, pur nella valutazione di priorità da attribuire all' attività formativa d'aula; per il relativo espletamento, le Aziende doterann o il personale di idonea strumentazione.
La partecipazione alle attività di cui al presente articolo concorre a formare i "pacchetti formativi" di cui all' art. 63 del c.c.n.l., alla cui disciplina per ciò che attiene ad ogni ulteriore aspetto si rinvia.
ART. 10 - ROTAZIONI E AVVICEN DAMENTI
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 117 del c.c.n.l., viene convenuto che ogni spostamento del dipendente da un servizio, ufficio, reparto, ad altro servizio, ufficio, reparto nell'ambito dello stesso comune che non sia temporaneo vada preventivamente comunicato all'interessato per iscritto.
Detti spostamenti vanno comunicati annualmente alle Organizzazioni sindacali.
Nelle BCC con oltre quindici addetti, il dipendente con tre anni di adibizione alla medesima man sione può chiedere di essere utilizzato in altre mansioni, con precedenza, in caso di più richieste, per coloro che non hanno goduto di precedenti rotazioni.
Il mancato accoglimento della richiesta di rotazione va motivato dalla BCC, per iscritto, entro se i mesi.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di esame in occasione degli incontri periodici con la Federazione regionale.
Nota a verbale
Ai fini degli avanzamenti di carriera saranno considerate le mansioni svolte, le rotazio ni, le sostituzioni avvenute, i corsi di formazione a cui si è partecipato e l’anzianità di servizio.
La Federazione regionale formula l’invito alle BCC con un numero di addetti inferiore a
quindici affinché valutino l’opportunità di avvicendamenti del pe rsonale in mansioni equivalenti.
ART. 11 - PERMESSI RETRIBUIT I
I permessi retribuiti di cui all' art. 54 del c.c.n.l. vanno concessi nelle seguenti misure:
• cinque giorni lavorativi per decesso di familiari (figli, coniuge, genitori, fratelli e conviventi legalmente riconosciuti);
• due giorni lavorativi per assistenza ad operazioni chirurgiche dei familiari conviventi, ovvero quattro giorni in caso di interventi chirurgici da effettuarsi fuori del territorio regionale;
• due giorni lavorativi per nascita di fi gli;
• tempo strettamente necessario per comprovate visite specialistiche cui il lavoratore stesso debba sottoporsi, con preavviso di almeno un giorno;
• il giorno successivo a quella del prelievo, per i donatori di sangue.
Permessi retribuiti vanno concessi a nche al lavoratore chiamato a testimoniare ovvero a rendere dichiarazioni nell’ambito di procedimenti giudiziali dove egli non sia costituito come parte processuale.
Per le situazioni indicate occorrerà presentare idonea documentazione.
ART. 12 - USO AUTO VETTURA PRIVATA
Qualora il lavoratore faccia uso autorizzato di autovettura privata per ragioni di servizio e per la partecipazione ai corsi e incorra in un incidente senza che sussista colpa grave dello stesso lavoratore, con danni a detta autovettura che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione direttamente o mediante assicurazione. Il dipendente da parte sua dovrà:
a) denunziare tempestivamente il sinistro all’Azienda;
b) consegnare il preventivo prima che inizino i lavori di riparazione e la fattura al termine degli stessi.
L'Azienda è tenuta a coprire anche i danni derivanti dal furto dell' autovettura, direttamente o tramite polizza assicurativa, nei casi in cui la sot trazione si verifichi in occasione dell' espletamento di attività per le quali ne è stato autorizzato l'uso, sempre che l'evento non sia già coperto da polizza assicurativa stipulata dal dipendente.
ART. 13 - TURNI DI FERIE
Il personale è chiamato ad esp rimere le proprie preferenze dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno e l'Azienda è tenuta a fissare ed a comunicare per iscritto detti turni entro il successivo mese di marzo, salva, tuttavia, la previsione di possibilità di variazioni, o ve necessarie, in caso eccezionale, ai sensi dell' articolo 52 del c.c.n.l.
ART. 14 - ORDINAMENTO DEGLI U FFICI E PROCEDURE DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 37 del c.c.n.l., l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro devono essere comunicati per iscritto ed illustrati,durante il normale orario di lavoro, al personale, una prima volta in fase di attuazione e, successivamente, in caso di variazione.
Le aziende sono tenute a comunicare formalmente e ad illustrare in apposito incontro a tutti i la voratori, i cambiamenti intervenuti nel regolamento generale d’istituto e in quelli di processo per tutte le implicazioni di carattere organizzativo, normativo e produttivo.
Fermo restando l’obbligo di comunicare per iscritto la sede di lavoro al lavorator e, così
come previsto dalla vigente disciplina di legge in materia, a nche i trasferimenti di lavoratori effettuati , vanno comunicati per iscritto ai diretti interessati
ART. 15 - APERTURA SPORTELLI AL SABATO
Le BCC possono effettuare aperture degli sport elli al sabato in occasione delle festività natalizie e pasquali, con l'esclusione di quel sabato che dovesse coincidere con il giorno di Natale, applicando la disciplina prevista dal c.c.n.l. per l'apertura nella stessa giornata
degli sportelli in locali tà turistiche.
ART. 16 – CONTRIBUTO FAMILIARI DISABILI
II contributo annuo di cui all' art. 88 del c.c.n.l. viene integrato, in caso di figli e/ o coniugi gravemente handicappati secondo la previsione del terzo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/ 00) .
ART. 17 – PREMIO DI FEDELTA’
Al raggiungimento del venticinquesimo anno di servizio prestato nel Movimento del Credito Cooperativo, va erogato al personale interessato un premio di fedeltà (a nzianità). Per tutto il personale destinatario del presente contratto il premio ammonta ad una mensilità di retribuzione calcolata, con riferimento al mese di maturazione, sulla base delle voci utili al calcolo della tredicesima mensilità.
La liquidazione del premio va effettuata nel mese successivo a quello di maturazione del diritto.
I1 premio di fedeltà (anzianità) assorbe eventuali provvidenze già corrisposte dalle
Aziende allo stesso titolo.
ART. 18 - INDENNITA’ DI RISC HIO
Al personale chiamato a sv olgere le mansioni di cassiere in via saltuaria, l'indennità di rischio di cui all'art. 49 del c.c.n.l. viene corrisposta secondo i seguenti parametri:
• fino a cinque giorni di adibizione nel mese: un terzo dell'indennità mensile;
• da sei a otto giorni di ad ibizione nel mese: due terzi dell'indennità mensile;
• oltre otto giorni di adibizione nel mese: l'intera indennità mensile.
ART. 19 – ULTERIORI PROVVIDEN ZE PER I LAVORATORI
a) regolamento -quadro condizioni bancarie finanziamenti
Entro il 31.7.2010 verrà pre disposto dalla Federazione un regolamento -quadro in tema di finanziamenti per l'acquisto e/ o la costruzione e / o la ristrutturazione della prima casa di abitazione dei dipendenti e del loro nucleo familiare , migliorativo delle condizioni attualmente previst e da regolamento -tipo allegato alla lettera circolare della Federazione regionale del 15 Luglio 1999, prot. n. 1390.
Successivamente la Federazione porterà a conoscenza delle XX.XX. firmatarie del presente contratto e delle Associate il regolamento -quadro di cui al precedente comma affinché le Aziende possano tenerlo a riferimento.
La Federazione informerà gli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto circa l’adozione, ovvero la mancata adozione, del regolamento -quadro da parte delle BC C associate.
In caso di mancata adozione del regolamento -quadro detti Organismi locali potranno chiedere alla Federazione uno specifico incontro per conoscere le ragioni della stessa mancata adozione.
b) Provvidenze di welfare
Le parti concordano sulla r ilevanza per il nucleo familiare del reddito da lavoro dipendente prodotto in suo favore dal lavoratore dipendente dalle Aziende destinatarie del presente contratto e sull’importanza di individuare , nell’ambito delle Istituzioni di Categoria preposte all’a ssistenza sanitaria integrativa, idonee soluzioni che allevino la condizione di bisogno patrimoniale nella quale il dipendente possa venirsi a trovare a
seguito di eventi connessi allo stato di salute del lavoratore che possano comunque ridurre la capacità di reddito dello stesso, ovvero soluzioni volte a prevenire l’insorgere di tali eventi .
A tal fine le parti costituiscono apposita Commissione tecnica paritetica, per una propedeutica verifica congiunta presso la Cassa Mutua Nazionale (CMN) per ricercar e soluzioni che, con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari iscritti alla CMN e destinatari del presente contratto , consentano utili prestazioni , integrative di quelle già rese in loro favore dalla CMN .
Dei suoi lavori la Commissione di cui al precedente comma riferirà alle parti stipulanti il
presente contratto affinché queste possano confrontarsi per valutarli in vista di una integrazione del contratto stesso con le soluzioni oggetto della loro valutazione.
I lavori della Commissione si concluderanno in tempo utile a consentire il confronto di cui al precedente comma entro il 31.7.2010.
A tali fini le parti individuano convenzionalmente l’importo pari allo 0,20% della retribuzione annuale utile ai fini del calcolo del TFR per il contr ibuto aziendale procapite nonché l’importo pari allo 0,10% della retribuzione annuale utile ai fini del calcolo del TFR per il contributo del lavoratore da destinarsi al finanziamento delle p restazioni integrative di cui ai precedenti commi , con decorrenza 1.7.2010.
ART. 20 – INFORMAZIONI ALLE O X.XX.
Nel quadro delle previsioni di cui all' art. 16 del c.c.n.l., le singole BCC, sono tenute, anche tramite la Federazione locale, ad inviare alle OO . SS. firmatarie del presente contratto le previste informazion i annuali entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Le suddette informazioni saranno integrate con gli elenchi dei rapporti cessati, dei trasferimenti e dei distacchi temporanei nell' ambito delle Aziende del Credito Cooperativo regi onale.
ART. 21 – INCONTRI PERIODICI
Gli incontri periodici, in base all'art. 17 c.c.n.l., saranno tenuti annualmente, entro il mese di maggio, con le XX.XX. firmatarie del presente contratto, sulle seguenti materie:
• appalti di servizio;
• organici del pers onale;
• lavoro straordinario;
• contratti a termine;
• contratti a tempo parziale;
• apprendistato professionalizzante;
• assunzioni del personale;
• corsi di formazione;
• rotazione del personale;
• misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
• innovazioni tecnologiche e ri strutturazioni;
• controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali.
Al termine di ogni incontro verrà redatto apposito verbale (sottoscritto da entrambe le parti) con le indicazioni di tutti i provvedimenti che le BCC si impegnano ad ado ttare. Le XX.XX., su provvedimenti non condivisi, hanno facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni motivandone le necessità al fine di tutelare gli interessi generali dei lavoratori, la stabilità dei livelli occupazionali e le prospettive a ziendali.
Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti, misure di sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l 'Azienda, prima di passare a fasi operative, si impegna a
informare le rappresentanze aziendali o in mancanza le Organizzazioni Sindacali territoriali, stipulanti il presente contratto.
ART. 22 – TAVOLO PERMANENTE D I VERIFICA
La Federazione Campana si impegna con le XX.XX. firmatarie del presente CIR, affinché tutte le norme riportate nello stesso accordo trovi no totale rispetto e puntuale applicazione in tutte le realtà del Credito Cooperativo Campano, prevedendo al riguardo un tavolo permanente, attivabile anche a richiesta di una sola delle parti, per dare la corretta e coerent e interpretazione ed applicazione delle norme.
ART. 23 - CONDIZIONI PIU’ FAV OREVOLI
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del c.c.n.l. di categoria, si applicano le condizioni più favorevoli al lavoratore.
Restano impreg iudicate le condizioni individuali più favorevoli, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa.
ART. 24 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli, decorre dalla dat a di stipulazione e scadrà il 31.12.2011 .