REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA “FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA “FONDAZIONE XXXXX XXXXXXXX
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO”
I. – SCOPO E AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Definizioni, ambito di applicazione, durata e sede
1. Ai fini del presente regolamento, per Organismo di mediazione si intende l’ente costituito dalla “FONDAZIONE XXXXX XXXXXXXX DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO”, per la gestione amministrata delle procedure di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del DM 180/2010 e successive modifiche.
2. Per mediazione si intende l’attività svolta da un terzo imparziale e competente, finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche, con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, su concorde richiesta delle parti.
3. Il mediatore è la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l’attività di mediazione all’interno dell’Organismo di cui al presente articolo.
4. In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all’organismo della Fondazione Xxxxx Xxxxxxxx dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento” nelle materie di cui all’art. 3 dello Statuto.
5. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
6. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi comunicate ed accreditate al Ministero di Giustizia. La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
L’Organismo si avvale, ai sensi dell’art 7 del DI 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna con sede in St. Maggiore 13 40125 Bologna iscritto al n. 737 del Registro degli organismi di mediazione, organismo con il quale ha raggiunto un accordo in data 23 marzo 2012 , accordo che si allega alla presente regolamento costituendone parte integrante.
II. – GLI ORGANI DELL’ORGANISMO
Art. 2 - Il Responsabile
Il Responsabile dell’Organismo di mediazione nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge, sotto le direttive di questo, i compiti a lui assegnati dalla legge e dal presente regolamento e vigila sulla organizzazione dell’attività del servizio di mediazione, con la collaborazione del personale della Segreteria.
Art. 3 - La Segreteria
La Segreteria amministra il servizio di mediazione sotto la direzione del Responsabile dell’Organismo.
Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie.
La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, eventuali mediatori ausiliari o co-mediatori, lo svolgimento del primo incontro di cui all’art. 8 del D. Lgs. 28/10, l’eventuale nomina di un esperto, la durata del procedimento e il relativo esito.
La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’annota nell’apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
La segreteria inoltre verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione, prima della prosecuzione della procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.
La Segreteria può comunicare alle parti:
a) la conclusione del procedimento in qualsiasi momento le parti dichiarino o evidenzino il mancato interesse a proseguire il procedimento;
b) la conclusione del procedimento decorsi tre mesi dal deposito, salvo diversa concorde volontà delle parti.
Inoltre, la segreteria dichiara concluso il procedimento, comunicandolo alle parti, nel caso in cui l’incontro non possa essere svolto per il rifiuto della parte invitata. Qualora l’istante lo richieda, potrà rilasciare un’attestazione in tale senso. La presente disposizione non è applicabile quando il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. 28/2010.
La Segreteria infine, comunica in forma comprovante l’avvenuta ricezione:
a) alla parte istante la data e il luogo dell’incontro di mediazione;
b) all’altra o alle altre parti la domanda di mediazione;
c) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di mediazione.
Inoltre, nelle mediazioni in cui l’esperimento del procedimento non costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, la comunicazione potrà indicare che l’incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di partecipare allo stesso.
Su richiesta di parte, la Segreteria attesta, per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest’ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Nei casi di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, la Segreteria rilascia l’attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.
La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall’istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell’istante.
III- Il mediatore. Criteri e modalità di nomina. Tirocinio. Sostituzione del mediatore.
Art. 4 - Il mediatore. Il co-mediatore ed il mediatore ausiliario.
Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione amichevole della stessa. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore è individuato tra i nominativi inseriti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo, iscritti con provvedimento del Responsabile. Le parti possono sempre individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco dell’Organismo.
I mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento nel rispetto della normativa vigente e non potranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico allegato al presente regolamento.
Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità, ove necessario di farsi assistere, da uno o più co-mediatori o mediatori ausiliari, nominati dal Responsabile, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo, oppure tra quelli dello “Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna”, iscritto al n. 737 del Registro degli organismi di mediazione, con il qual ha concluso uno specifico accordo.
Art. 5 – Tirocinio assistito.
L’Organismo si adopera, ove possibile, per consentire ai propri iscritti di poter svolgere gratuitamente il tirocinio previsto dal DM n. 145/2011. Tuttavia, i mediatori possono svolgere il tirocinio presso qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto al Ministero di Giustizia.
Il tirocinio consiste nell’osservare l’operato del mediatore che sta conducendo la procedura, senza interferire in alcun modo.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore e sottoscrive un’apposita dichiarazione in relazione all’intero procedimento cui assiste.
Ad ogni incontro possono assistere al massimo tre mediatori tirocinanti. Prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, la presenza dei tirocinanti è comunicata alle parti ed al mediatore. Della presenza dei tirocinanti viene dato atto nel verbale.
Art. 6 – Criteri e modalità di nomina del mediatore
Il mediatore è nominato dal Responsabile dell’Organismo.
Per ciascun mediatore è conservato, sotto la vigilanza del Responsabile, un fascicolo contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso e le schede di valutazione dell’operato del mediatore.
Il Responsabile predispone, tramite la segreteria, una scheda, anche su supporto informatico, relativa alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, alla partecipazione a corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione. Il mediatore annualmente dovrà provvedere all’aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
Il Responsabile, valutati il curriculum professionale del mediatore (corsi di specializzazione professionale, competenza tecnica in mediazione, esperienza professionale, ecc.) e l’oggetto della mediazione, individua il mediatore più adeguato per la gestione della singola controversia.
L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all’organismo. Il Responsabile valuta quindi l’esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (ad esempio multiparte) e al livello di conflitto raggiunto tra le parti.
Qualora il Responsabile individui più professionisti ugualmente idonei in base ai criteri sopra citati, oppure si tratti di controversie rientranti in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, si procederà alla nomina secondo il criterio della turnazione, avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell’anno in corso, sia al valore delle procedure precedentemente assegnate. In tutti i casi, il Responsabile valuterà anche il continuo aggiornamento del mediatore.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
All’atto dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all’allegato 1) al presente regolamento.
Art. 7 - Nomina di un esperto
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze, diverse da quelle possedute dal mediatore nominato, non sia possibile nominare uno o più co-mediatori e la natura o l’oggetto della controversia lo renda necessario, potrà essere nominato un esperto, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 28/10.
Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell’Organismo, tramite la Segreteria. La nomina é subordinata al consenso delle parti e all’impegno sottoscritto da almeno una di
esse a sostenerne gli oneri, sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale.
All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
Art. 8 – Sostituzione del mediatore
Qualora il mediatore nominato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, dovrà informare immediatamente il Responsabile dell’Organismo che provvederà alla sua sostituzione.
Le parti possono richiedere al Responsabile dell’organismo, congiuntamente e per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile,valutata la questione, adotterà il provvedimento di sostituzione nei casi in cui ritenga sopravvenuta l’inidoneità.
Il Responsabile dell’organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questo, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere formalmente accettata dal Responsabile stesso.
IV – LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Art. 9 - Domanda di mediazione
La procedura di mediazione può essere attivata su istanza di parte, anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, o disposta dal giudice, e nei casi in cui la normativa disponga l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
La domanda di mediazione può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall’Organismo di mediazione, di cui all’allegato 2) al presente regolamento, o in forma libera.
La domanda di mediazione deve contenere:
a) l’individuazione dell’Organismo di Mediazione;
b) i dati identificativi delle parti, in modo da consentirne le comunicazioni e se richiesti dalla legge, o comunque nominati, dei loro avvocati ed eventuali consulenti;
c) l’oggetto della controversia, precisando se si tratta di un’ipotesi ex art. 5, comma 1 bis e 2;
d) le ragioni della pretesa;
e) la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni;
f) se la mediazione trae origine di una clausola contrattuale, alla domanda sarà necessario allegare una copia della stessa;
g) la domanda potrebbe contenere anche l’eventuale dichiarazione dell’istante di sostenere per intero i costi del procedimento;
Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri indicati dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito
del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo terrà in sospeso la domanda e inviterà la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro del mediatore con le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data, ora, luogo del primo incontro e nominativo del mediatore, e invia alle parti la domanda di mediazione.
La Segreteria comunica inoltre alle altri parti, la data, ora e luogo del primo incontro e il nominativo del mediatore individuato, con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
L’istante, oltre all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo a effettuare le comunicazioni alla controparte.
Il Responsabile dell’Organismo vigila sull’esecuzione delle comunicazioni successive e sull’operato della segreteria.
Art. 10 – Il primo incontro di mediazione
Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell’Organismo organizzerà un primo incontro di mediazione, al quale dovranno partecipare le parti personalmente, e nei casi previsti dalla legge, assistite dai loro avvocati.
Durante il primo incontro il mediatore chiarirà alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. In seguito, il mediatore inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
Verificata la volontà delle parti di proseguire la mediazione, il mediatore pianificherà la modalità di svolgimento della procedura e le parti dovranno corrispondere le indennità previste nella tabella delle “Tariffe di mediazione” colonna III. Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte.
Qualora le parti decidessero invece di porre termine alla procedura di mediazione durante il primo incontro, il procedimento si concluderà con un verbale di mancato accordo e le parti non dovranno corrispondere alcun compenso (ad eccezione delle spese di avvio, già corrisposte e che sono da ritenersi propedeutiche al servizio, nonché le spese vive dovutamente documentate).
Art. 11 - Procedimento di mediazione
Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, e condurrà la mediazione, compresso il primo incontro, senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente, nel modo che ritenga più adeguato.
Alcune fasi della procedura possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
All’esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura.
Art. 12 - La proposta di conciliazione
Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formulerà una proposta di conciliazione.
La proposta di conciliazione potrà essere formulata anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino a quel momento la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al mediatore proponente;
Il mediatore depositerà la proposta presso la Segreteria dell’Organismo che la comunicherà alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione.
Le parti faranno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento o in relazione ai quali la parte abbia conferito espressa autorizzazione.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non potrà formulare una proposta.
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c-in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d-qualora ritenga di non avere sufficienti elementi per formularla.
Art. 13 – La conclusione del procedimento di mediazione
Il mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione e redige apposito verbale:
a) qualora l’assenza di una delle parti al primo incontro di cui all’art. 10 del presente regolamento,, non consenta la prosecuzione della procedura;
b) quando, in seguito al primo incontro di mediazione di cui all’art. 10 del presente regolamento, le parti comunicano la loro volontà di non voler proseguire la mediazione;
c) quando le parti raggiungono un accordo;
d) quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore;
e) qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
e) quando le parti non raggiungano un accordo.
Nel caso di procedimenti con più parti, la mancata partecipazione di una di esse non impedisce necessariamente la prosecuzione fra quelle che intendono aderire. Il mediatore ne darà atto nel verbale dell’incontro.
Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il mediatore certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione.
Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall’Organismo, di cui all’allegato 5).
Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. La sospensione o la cancellazione dell’Organismo dal Registro non hanno effetto sui procedimenti in corso.
Art. 14 – Obblighi di riservatezza
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato, tranne la volontà delle parti in seguito all’invito formulato dal mediatore di voler proseguire o non proseguire la mediazione, ma in questo caso senza indicazione delle relative motivazioni. i
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso dello stesso. A tal fine tutti soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un’apposita dichiarazione di riservatezza.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore, i co-mediatori o ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che la Segreteria, sotto la vigilanza del Responsabile dell’Organismo di Mediazione è tenuta a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell’ambito del registro, cartaceo e informatico, degli affari di mediazione per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e per ciascuna parte agli atti depositati nella propria sezione separata.
La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.
Art. 15 – Responsabilità delle parti.
E’ di esclusiva responsabilità delle parti:
- il contenuto dell’istanza di mediazione con: l’indicazione dell’oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l’individuazione dell’Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione;
- l’indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario;
-l’indicazione del valore della controversia;
-la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
-l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- ogni altra dichiarazione fornita all’Organismo o al mediatore, dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni,conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
Nelle procedure di cui all’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/10, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l’assistenza di un avvocato, l’Organismo di mediazione della Fondazione Xxxxx Xxxxxxxx dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, si intenderà esonerato da ogni responsabilità in ordine all’eventuale disapplicazione del D.Lgs. 28/10. Anche ai fini del relativo tariffario, la procedura si intenderà quindi proseguita su base esclusivamente consensuale.
V – SPESE DI AVVIO E INDENNITA’ DEL SERVIZIO
Art.16 Spese di avvio e spese di mediazione
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Le spese di avvio, da intendersi come spese a copertura della gestione amministrativa, sono dovute dalla parte istante nel momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione, in ogni caso prima della data fissata per il Primo incontro. Inoltre, la Segreteria potrà richiedere alla parte istante il pagamento delle spese vive dovutamente documentate.
La parte istante dovrà sempre provvedere al pagamento delle spese di avvio, per la convocazione del primo incontro, quando previsto, anche nel caso di mancata partecipazione della o delle parti convocate.
Le spese di mediazione comprendono il compenso per l’intera gestione della procedura e l’onorario del mediatore, indipendentemente dal numero di incontri svolti, e sono dovute da entrambe le parti, qualora decidano durante il primo incontro di proseguire con la mediazione, indipendentemente dall’esito finale della procedura, dal numero di mediatori e ausiliari nominati.
L’importo delle spese di mediazione è determinato sulla base del tariffario allegato al presente regolamento e da corrispondere con le modalità indicate.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte.
Il verbale del procedimento di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione.