ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE E A PREMIO UNICO (Tariffa PV_0001 – Edizione 29.06.2022)
ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE E A PREMIO UNICO (Tariffa PV_0001 – Edizione 29.06.2022)
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx Repubblica di San Marino - xxx.xxxxxxx.xx
INDICE
• Scheda Sintetica - pag. 3
• Nota Informativa - pag. 6
• Condizioni di Assicurazione - pag. 15
• Regolamento della Gestione Separata Interna - pag. 211
• Glossario - pag. 214
• Informativa sul trattamento dei dati personali - pag. 28
Scheda Sintetica
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE E A PREMIO UNICO (Tariffa PV_0001)
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
Impresa di Assicurazione
BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita o in forma abbreviata BAC Life
S.p.A. – Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese
S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriz. 71 (di seguito Società), posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.
Intermediario
Il presente contratto verrà distribuito attraverso Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese
S.p.A. (di seguito Banca Distributrice)
Denominazione del contratto
Bac First (Codice Tariffa PV_0001)
Tipologia del contratto
La presente polizza prevede che il valore capitale della prestazione sia legato all’investimento del versamento effettuato in una Gestione Separata Interna denominata “Bac Protezione”. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
Durata
Il presente Contratto di Assicurazione sulla vita è a vita intera: la sua durata, quindi, coincide con la vita dell’Assicurato. È possibile, tuttavia, ai sensi dell’Art. 120 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.
Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio unico, di importo minimo pari a € 10.000. Il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.500 a condizione che il contratto sia ancora in vigore.
2. Caratteristiche del contratto
Il presente contratto intende soddisfare l’esigenza di protezione assicurativa contro il rischio di morte dell’Assicurato, in qualunque momento essa avvenga.
La presente Scheda sintetica, infatti, descrive un’assicurazione in caso di morte dell’Assicurato, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, in cui le prestazioni assicurate derivano da investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota informativa.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, il pagamento del valore capitale della prestazione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso dell’Assicurato è pari al capitale assicurato derivante dagli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino al momento del decesso dell’Assicurato. Si precisa che gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo “pro rata temporis” a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino al momento del decesso dell’Assicurato. Qualora sia trascorso il periodo di carenza, in caso di decesso dell’Assicurato, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una maggiorazione del valore capitale della prestazione variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso.
Il presente contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0% consolidato annualmente.
Si precisa che le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Art. 12, Art. 13 e Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione
D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata Interna riducono l’ammontare delle prestazioni.
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata
Si illustrano, di seguito, i dati storici di rendimento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” a partire dalla sua costituzione:
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*) | Rendimento trattenuto dalla Società | Rendimento riconosciuto agli Investitori-Contraenti |
2009 | 2,99% | 1,00% | 1,99% |
2010 | 3,12% | 1,00% | 2,12% |
2011 | 1,35% | 1,00% | 0,35% |
2012 | 3,18% | 1,00% | 2,18% |
2013 | 2,43% | 1,00% | 1,43% |
2014 | 2,17% | 1,00% | 1,17% |
2015 | 2,31% | 1,00% | 1,31% |
2016 | 2,23% | 1,00% | 1,23% |
2017 | 2,42% | 1,00% | 1,42% |
2018 | 0,96% | 0,96% | 0,00% |
2019 | 1,96% | 1,00% | 0,96% |
2020 | 1,98% | 1,00% | 0,98% |
2021 | 1,89% | 1,00% | 0,89% |
(*) Rendimento della Gestione certificato per il periodo 1/1 - 31/12.
6. Diritto di recesso e revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell’Art. 118 e 119 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.
BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il Rappresentante Legale
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE E A PREMIO UNICO (Tariffa PV_0001)
La presente Nota Informativa, redatta secondo quanto prescritto dall’Art. 131 e dall’allegato G del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, si articola in sei sezioni:
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative, sui rischi finanziari e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sulla Gestione Separata Interna a cui sono collegate le prestazioni assicurative
D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
X. Xxxxx informazioni sul contratto
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni connesse con la Gestione Interna Separata “Bac Protezione”
Il suo contenuto è soggetto alla preventiva comunicazione a Banca Centrale. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
BAC Life S.p.A. – Impresa sammarinese di assicurazione sulla vita o in forma abbreviata BAC Life
S.p.A - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese
S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Iscritta nel Registro Soggetti Autorizzati (Legge 165 del 17/11/2005, art.11) in data 18/05/2009 al n. Iscriz. 71 (di seguito Società), con Sede Legale e Direzione Generale a San Marino, in Xxx Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Codice Operatore Economico SM22615, è una Società di assicurazioni sulla vita di diritto sammarinese soggetta alla vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, posseduta al 100% dalla Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.
BAC Life S.p.a. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provvedimento di Autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino numero 2009-01 del 10/02/2009.
Altre informazioni relative alla Società:
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi anche del tramite dell’Intermediario autorizzato da Banca Centrale ed incaricato dalla Società alla distribuzione del prodotto Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. la Banca Distributrice oppure potrà inviare le stesse a mezzo lettera raccomandata direttamente a:
BAC Life
Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a.
Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX),
telefono 0549/871134, sito internet xxx.xxxxxxx.xx
specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Filiale a cui il contratto fa riferimento.
Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di Audit business & development
S.p.A. (AB&D S.p.A.), Xxx XXXXXX Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XXX), Società di revisione iscritta al
n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino.
Gli esponenti aziendali della società sono:
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Rep. San Marino
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Xxxxxxxx Xxxxxx - Italia
Membro del Consiglio di Amministrazione: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Italia
Direttore Generale: Xxxxxx Xxxxx - Rep. San Marino
Presidente del Collegio Sindacale: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Rep. San Marino
Membro del Collegio Sindacale: Xxxxxxx Xxxxxx - Rep. San Marino
Membro del Collegio Sindacale: Xxxxxxx Xxxxxx - Rep. San Marino
2. Conflitto di interessi
La società, nella gestione del portafoglio, non effettua investimenti in strumenti finanziari emessi da controparti con cui abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative
Il presente contratto è a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data del decesso dell’Assicurato fatti salvi il diritto di recesso di cui al punto 15 e il diritto di riscatto di cui al punto 13. Alla sottoscrizione del contratto il Contraente deve aver raggiunto la maggior età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra i 18 e gli 85 anni.
Il presente contratto garantisce le prestazioni di seguito descritte:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata del contratto la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 16.1, un importo pari al capitale assicurato in vigore al momento del decesso, derivante dall’investimento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla data del decesso. Si precisa che gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo “pro rata temporis” a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino al momento del decesso dell’Assicurato.
Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” adottato per calcolare la rivalutazione “pro rata temporis” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data del decesso. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
• somma di tutti i capitali assicurati iniziali derivanti da ogni versamento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al successivo punto 5, al netto di eventuali importi riscattati;
• somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuati successivamente all’ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati.
Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” corrisponde all’importo del premio versato, al netto delle spese di emissione e intermediazione così come definite al successivo punto 8.1.1.
Trascorso il periodo di carenza tale importo sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolato in anni interi, trascurando la frazione sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione oltre a sei mesi):
• 2%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni
• 1%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni
• 0,5%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni.
Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione al momento del decesso, senza la maggiorazione percentuale di cui sopra.
4. Premi
A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa, all’atto della sottoscrizione della Proposta, un premio unico di importo non inferiore a € 10.000.
Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare successivi versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a € 1.500. Tali importi minimi di premio sono al lordo dei costi di cui al successivo punto 8.1.1.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Il rendimento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” utilizzato ai fini del calcolo del rendimento annuo da attribuire alla polizza è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario di decorrenza del contratto.
Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” un’aliquota dell’1%; qualora tale valore risulti inferiore allo 0%, verrà comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dello 0%.
Ad ogni anniversario dalla data di ricorrenza del contratto viene consolidato il rendimento netto annuo della Gestione Separata “Bac Protezione”.
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla successiva Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
6. Opzioni di contratto
Il presente contratto non prevede alcuna opzione.
C. Informazioni sulla Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni assicurative
7. Gestione Separata Interna
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione separata dalle altre attività della Società, denominata Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, conforme alle norme stabilite dal “Regolamento in materia di attivita’ assicurativa rami vita” n. 2008/01 e dal “Regolamento in materia di disciplina dei contratti rami vita a prestazioni rivalutabili collegati ad una gestione interna separata” n. 2017/07 emessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
La valuta di denominazione della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è l’Euro.
Nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
La Società potrà investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche in strumenti finanziari nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi riportati nella tabella al successivo Art. 2 del Regolamento della Gestione Separata.
La Gestione Separata Interna “Bac Protezione” si prefigge come obiettivo di garantire il capitale sottoscritto dal Contraente, consentendo una rivalutazione dello stesso derivante dal rendimento della gestione degli attivi sottostanti. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti
obbligazionari. Le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
Come prescritto dal suddetto Regolamento la Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di Audit business & development S.p.A. (AB&D S.p.A.), Xxx XXXXXX Xxxxxx
x. 000, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XXX), Società di revisione iscritta al n. 1 del Registro delle società di revisione della Repubblica di San Marino, la quale attesta la corrispondenza della Gestione Separata al regolamento della stessa. Per maggiori informazioni, si rinvia al Regolamento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.
D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale
8. Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1. Costi gravanti sul premio
Spese di emissione:
Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari a € 10 e verranno prelevate alla corresponsione del premio unico e successivamente nel caso di eventuali versamenti aggiuntivi. Il premio netto investito nella Gestione Separata equivale quindi al lordo versato meno le spese di emissione trattenute dalla società.
8.1.2. Costi per recesso e riscatto
In caso di recesso verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 35.
In caso di riscatto totale o parziale verrà applicata una commissione fissa a copertura dei costi gestionali pari a € 10 per ogni riscatto.
8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione”
Dal rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” verrà trattenuta la percentuale indicata nella seguente tabella:
1,00%
Percentuale trattenuta dal rendimento annuo, espresso in percentuale, conseguito dalla gestione separata:
Si precisa che una quota parte di tale percentuale annua viene utilizzata dalla società per far fronte al rischio di decesso dell’assicurato.
La suddetta commissione viene calcolata su base mensile e viene liquidata con cadenza trimestrale in coincidenza con la fine di ogni trimestre solare.
Altri costi
A. Non sono previsti eventuali oneri di protezione/garanzia prestati da terzi.
B. Sono previsti oneri bancari su bonifici per regolamento delle operazioni nel limite delle normali spese e commissioni bancarie e spese specifiche degli investimenti.
Tali costi non sono quantificabili a priori in quanto variabili a seconda del volume dell’operatività.
C. Sono previsti oneri di certificazione/revisione.
D. Ritenute di acconto previste sui redditi finanziari dall’attuale normativa fiscale nonché eventuali imposte e tasse che potrebbero esistere in occasione di modifiche alla normativa fiscale successive alla conclusione del contratto.
9. Misure e modalità di eventuali sconti
In relazione al presente contratto non sono previsti sconti.
10. Regime fiscale
Il presente contratto é assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubbica di San Marino.
fiscale dei premi
I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dall’Art. 14 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 comma 1 lettera c) e successive modifiche.
X. Xxxxx informazioni sul contratto
11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):
a) Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi
b) Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato prima della conclusione del contratto, la Società rimborserà al Contraente stesso se diverso dall’Assicurato o agli eredi dello stesso il premio corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione descritta all’Art. 16.1, da inviare alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Agenzie della Banca Distributrice.
In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta Banca, il Contraente che intenda versare premi unici aggiuntivi potrà farlo mediante bonifico bancario: in questo caso il Contraente dovrà richiedere alla Società le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM).
Con le stesse modalità e allo stesso indirizzo di cui sopra il Contraente dovrà dare comunicazione alla Società dell’avvenuto versamento, allegando copia della contabile bancaria, e comunicare i dati relativi al nuovo conto corrente per le eventuali future richieste di riscatto.
12. Lettera di conferma di investimento del premio
La Società provvederà a comunicare per iscritto al Contraente la conferma dell’avvenuta stipulazione del contratto entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso. Tale comunicazione indicherà l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito. Inoltre, in caso di versamento di premi aggiuntivi, la Società fornirà analoga comunicazione al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di decorrenza di ogni premio aggiuntivo.
13. Riscatto
Il contratto prevede, su richiesta del Contraente, ai sensi dell’Art. 120 del “Regolamento in materia di attività di assicurazione rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, purché l’Assicurato sia in vita.
La richiesta di riscatto può essere effettuata a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.
Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione, calcolato alla data di richiesta del riscatto, senza applicazione di alcuna penalità di riscatto e corrisponde al capitale assicurato in vigore derivante dall’investimento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla data della richiesta di riscatto. Si precisa che gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo “pro rata temporis” a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino alla data della richiesta di riscatto.
Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” adottato per calcolare la rivalutazione “pro rata temporis” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data della richiesta di riscatto. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
- somma di tutti i capitali assicurati iniziale e aggiuntivi derivanti da ogni versamento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al precedente punto 5, al netto di eventuali importi riscattati;
- somma degli eventuali capitali assicurati iniziali derivanti dai versamenti aggiuntivi nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuati successivamente all’ultimo anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati.
-
Il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto mediante comunicazione allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inoltrando la richiesta alla Società mediante lettera raccomandata
A.R. indirizzata a: BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX).
Per eventuali informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltrare richiesta allo sportello bancario dove e’ stato stipulato il contratto o direttamente alla compagnia di Assicurazione.
In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà necessariamente precisare l’ammontare dell’importo da riscattare.
La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata a condizione che il capitale da riscattare dalla Gestione Separata Interna “Bac Protezione” sia almeno pari a € 5.000 e che il capitale residuo sia superiore o uguale a € 2.000.
In caso di riscatto parziale dalla Gestione Separata Interna “Bac Protezione” il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente punto 5.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l’illustrazione esemplificativa della evoluzione del valore di riscatto.
Si rinvia al punto 8.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.
14. Revoca della Proposta
Sino alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 118 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emessa dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX).
In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, è tenuta a rimborsare al Contraente gli importi percepiti, senza trattenuta alcuna.
Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.
15. Diritto di recesso
Ai sensi dell’Art. 119 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione allo sportello bancario dove ha sottoscritto la polizza o inviando comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX)
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente la somma dei versamenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”.
Si rinvia al punto 8.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di recesso.
Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.
16 Liquidazione delle prestazioni
16.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovrà essere preventivamente consegnata alla Società la documentazione indicata all’Art. 20.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Tale documentazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario dove é stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX).
La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.
16.2 Modalità di pagamento delle prestazioni
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al punto 16.1.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario.
17. Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
18. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.
19. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a.
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX),
telefono +378/871134 -0549/871134, e-mail: xxxxxxx@xxx.xx
La Società si riserva di evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Resta ferma la facoltà del Contraente di inviare alla Banca Centrale di San Marino segnalazioni relative alla condotta della Società di Assicurazione ai sensi dell’Art. 68 della Legge 165 del 2005 (LISF) e secondo le procedure di segnalazione contenute nel Regolamento n. 2007/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
21. Informativa in corso di contratto
La Società, ai sensi della Circolare n. 2017/02 emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni nella predetta comunicazione.
La Società pubblicherà la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti e comunicherà per iscritto ai Contraenti, in occasione dell’invio dell’Estratto Conto annuale, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nelle stesse anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo sul medesimo sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Nel caso di mancata accettazione della predetta clausola il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all’indirizzo comunicato all’atto della sottoscrizione della proposta di polizza.
La Società entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione con le medesime modalità sopra indicate.
22. Comunicazioni del Contraente alla Società
Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316
– 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, anche all’Intermediario assicurativo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni connesse con la Gestione Interna Separata “Bac Protezione”
Premio unico versato: € 10.000,00
Età dell'Assicurato: 30 anni
Sesso dell'Assicurato: Ininfluente
Proiezione: 5/10/15/20 anni
Tasso Tecnico: € 0,00
Spese di emissione € 10,00
Commissione di riscatto € 10,00
0,00% | 2,50% | 5,00% |
--- | 1,00% | 1,00% |
0,00% | 1,50% | 4,00% |
Ipotesi di rendimento finanziario:
Aliquota di rendimento trattenuta:
Tasso di rendimento retrocesso:
Valore di riscatto a fine anno | |||||
€ | 9.980,00 | € | 10.752,07 | € | 12.144,36 |
€ | 9.980,00 | € | 11.583,80 | € | 14.777,64 |
€ | 9.980,00 | € | 12.479,82 | € | 17.981,43 |
€ | 9.980,00 | € | 13.445,08 | € | 21.879,32 |
Anno
5
10
15
20
Il riscatto può essere effettuato a partire dalla fine del primo anno. In caso di rendimento negativo viene comunque garantito il capitale
Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell’anno | |||||
€ | 10.189,80 | € | 10.977,31 | € | 12.397,45 |
€ | 10.089,90 | € | 11.709,74 | € | 14.935,52 |
€ | 10.089,90 | € | 12.614,72 | € | 18.171,34 |
€ | 10.089,90 | € | 13.589,63 | € | 22.108,21 |
Anno
5
10
15
20
La maggiorazione in caso di decesso varia in funzione dell'età dell'Assicurato
BAC Life S.p.a. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
Condizioni di Assicurazione
ASSICURAZIONE A VITA INTERA RIVALUTABILE E A PREMIO UNICO (Tariffa PV_0001)
Art. 1 – Oggetto
A fronte del versamento di un premio unico al momento della sottoscrizione del contratto e di eventuali successivi premi unici aggiuntivi, il presente Contratto di Assicurazione prevede:
• In caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all’Art. 13
• In caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione al Contraente che eserciti il diritto di riscatto disciplinato all’Art. 15 di un capitale determinato secondo le modalità ivi definite
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente da titolari di conto corrente bancario presso la Banca Distributrice.
Art. 2 – Gestione Separata
La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal Regolamento della Gestione Separata, la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” che costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.
La Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è una gestione separata conforme alle norme stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 3 – Requisiti soggettivi per la sottoscrizione
Al momento in cui viene concluso il Contratto di Assicurazione, il Contraente deve aver raggiunto la maggiore età, mentre l’età dell’Assicurato deve essere compresa tra 18 e 85 anni.
Art. 4 – Durata del contratto
Il presente contratto è a vita intera.
Per durata si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che coincide con la data di decesso dell’Assicurato, fatti salvi il diritto di recesso di cui all’Art. 7 e il diritto di riscatto di cui all’Art. 15.
Art. 5 – Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti
Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che la Società non abbia comunicato prima per iscritto la mancata accettazione della Proposta, dalle ore zero del giorno di seguito indicato (data di decorrenza del contratto):
• Il primo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi
• Il secondo giovedì successivo al giorno in cui il Contraente sottoscrive la Proposta, sempre che sia stato effettuato il versamento del premio, se tra tale data ed il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi.
La Società provvederà a comunicare per iscritto al Contraente la conferma dell’avvenuta stipulazione del contratto entro venti giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso.
Art. 6 – Revoca della Proposta
Il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell’Art. 118 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita”
n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino”, di revocare la Proposta fino a
quando il contratto non è concluso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX) o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico bancario.
Nel caso in cui, la richiesta di revoca inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.
Art. 7 – Recesso dal contratto
Il Contraente ha la facoltà di recedere, ai sensi dell’Art. 119 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., indirizzata a: BAC Life S.p.a., Repubblica di San Marino, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (XXX) o presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.
Nel caso in cui, la richiesta di recesso inoltrata alla Società tramite raccomandata A.R., sia pervenuta tardivamente, farà fede la data del timbro postale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, mediante bonifico bancario la somma dei versamenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”.
La Società trattiene da tale somma costi di emissione per un importo pari a € 35,00.
La comunicazione del recesso libera le parti da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la comunicazione.
Art. 8 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
• Di contestare la validità del contratto, quando esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza.
• Di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, quando non esiste malafede o colpa grave, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza.
Art. 9 – Rischio di morte
L’assicurazione è operante in caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le condizioni di carenza di cui ai successivi punti A e B.
A. Esclusioni
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• Dolo del Contraente o del Beneficiario
• Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi
• Partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi governativi; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero
• Incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio
• Suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento aggiuntivo, relativamente alla corrispondente parte di capitale assicurato)
• Abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti
• Volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche
In questi casi la Società paga unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.
B. Condizioni di Carenza
Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, il capitale in caso di decesso, così come previsto all’Art. 13, non verrà corrisposto. In questo caso la Società pagherà unicamente il valore capitale della prestazione calcolato al momento del decesso, così come definito al successivo Art. 12.
Tali condizioni di carenza saranno applicabili anche nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, relativamente alla parte di capitale assicurato derivante da ciascun versamento ed a partire dalla data in cui il premio è stato investito.
Art. 10 – Premio e modalità di versamento
L’assicurazione è prestata previo versamento da parte del Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, di un premio unico di importo non inferiore a € 10.000; in ogni momento successivo, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a € 1.500.
Il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi potranno essere versati dal Contraente esclusivamente tramite addebito in conto corrente presso le Agenzie della Banca Distributrice.
In caso di estinzione del conto corrente presso la suddetta banca, il Contraente che intenda versare premi unici aggiuntivi potrà farlo mediante bonifico bancario: in questo caso il Contraente dovrà richiedere alla Società le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM) .
Con le stesse modalità e allo stesso indirizzo di cui sopra il Contraente dovrà dare comunicazione alla Società dell’avvenuto versamento, allegando copia della contabile bancaria, e comunicando i dati del nuovo conto corrente bancario per eventuali future richieste di recesso.
Art. 11 – Spese di emissione
Le spese di emissione sono la parte di premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi di acquisizione. Tali spese sono pari a € 10 dell’importo versato e verranno prelevate alla corresponsione del premio unico e dagli eventuali versamenti aggiuntivi.
Art. 12 – Valore capitale della prestazione
In ogni istante della vita del contratto il valore capitale della prestazione è definito come capitale assicurato in vigore derivante dall’investimento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, rivalutato secondo il metodo “pro rata temporis” fino alla data di calcolo. Si precisa che gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, a seguito di versamenti aggiuntivi, saranno rivalutati secondo il metodo “pro rata temporis” a partire dalla data in cui sono stati effettivamente versati fino al momento del decesso dell’Assicurato.
Il rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” adottato per calcolare la rivalutazione “pro rata temporis” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data di calcolo. In ogni istante della vita del contratto il capitale assicurato in vigore è definito come somma dei due seguenti importi:
• somma di tutti i capitali assicurati iniziale e aggiuntivi derivanti da ogni versamento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuato fino al precedente anniversario di decorrenza del contratto e rivalutati fino a tale anniversario secondo le modalità definite al successivo Art. 14, al netto di eventuali importi riscattati;
• somma degli eventuali capitali assicurati derivanti dai versamenti aggiuntivi nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati o trasferiti.
Il capitale assicurato iniziale derivante da ogni premio (unico o aggiuntivo) versato nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” corrisponde all’importo del premio versato, al netto delle spese di emissione così come definite al precedente Art. 11.
Art. 13 – Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 20.1, un importo pari al valore capitale della prestazione, così come definito al precedente Art. 12, calcolato al momento del decesso.
Qualora sia trascorso il periodo di carenza tale importo sarà ulteriormente maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso:
• 2%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è inferiore od uguale a 39 anni
• 1%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 39 anni ma inferiore o uguale a 64 anni
• 0,5%, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è superiore a 64 anni
Art. 14 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni
La presente polizza appartiene a una categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione”, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) Misura della rivalutazione
Il rendimento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario considerato, così come illustrato all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione”.
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto. Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento annuo della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” un’aliquota dell’1,0%.
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione del 0%.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il contratto verrà rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento verrà determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A. La rivalutazione del capitale assicurato in vigore derivante dall’investimento nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” si ottiene sommando i seguenti due importi:
• la rivalutazione del capitale assicurato in vigore al precedente anniversario di decorrenza, al netto di eventuali importi riscattati;
• la rivalutazione di ogni capitale assicurato derivante dai versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al precedente anniversario di decorrenza del contratto, al netto di eventuali importi riscattati, calcolata per il tempo trascorso dalla data di versamento al giorno della rivalutazione secondo il metodo “pro rata temporis”.
Gli incrementi del capitale assicurato verranno annualmente comunicati al Contraente.
Art. 15 – Diritto di riscatto
Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha facoltà di richiedere, ai sensi dell’Art. 120 del “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la liquidazione totale o parziale del capitale investito presentando richiesta di riscatto presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto, o mediante raccomandata direttamente alla società di Assicurazione.
In caso di riscatto parziale, unitamente alla richiesta di riscatto, il Contraente dovrà indicare l’importo per il quale si richiede il riscatto.
La facoltà di riscatto parziale potrà essere esercitata a condizione che il capitale da riscattare dalla Gestione Separata Interna “Bac Protezione” sia almeno pari a € 5.000 e che il capitale residuo sia superiore o uguale a € 2.000.
In caso di riscatto parziale dalla Gestione Separata Interna “Bac Protezione” il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente Art. 14.
Il valore di riscatto è pari al valore della prestazione, definito al precedente Art. 12, calcolato alla data della richiesta di riscatto, senza l’applicazione di alcun tasso di sconto.
L’esercizio della facoltà di riscatto totale comporta l’estinzione del contratto.
Art. 16 – Comunicazioni – Informativa in corso di contratto Dalla Società al Contraente
La Società, ai sensi della Circolare n. 2017/02 emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, potrà attivare nella home page del proprio sito internet (xxx.xxxxxxx.xx), un’apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente, previa espressa accettazione del presente contratto, riceverà una comunicazione della Società riportante le credenziali di accesso alla propria area riservata, alla quale potrà accedere seguendo le istruzioni nella predetta comunicazione.
La Società pubblicherà la Nota Informativa e le Condizioni Contrattuali sul proprio sito internet per tutta la durata dei contratti e comunicherà per iscritto ai Contraenti, in occasione dell’invio dell’Estratto Conto annuale, le eventuali modifiche delle informazioni contenute nelle stesse anche derivanti da future innovazioni normative. Qualora il Contraente abbia accettato che le comunicazioni in corso di contratto avvengano mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo sul medesimo sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Nel caso di mancata accettazione della predetta clausola il Contraente riceverà la propria posizione contrattuale mediante lettera semplice all’indirizzo comunicato all’atto della sottoscrizione della proposta di polizza.
La Società entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione con le medesime modalità sopra indicate
Dal Contraente alla Società
Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a BAC Life S.p.A. – Via Tre Settembre, 316
– 00000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxx, anche all’Intermediario assicurativo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.
Art. 17 – Prestiti
In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.
Art. 18 – Cessione – Pegno – Vincolo
Il Contraente, previo consenso della Società, può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, eventuali liquidazioni necessiteranno l’assenso scritto del titolare del pegno o vincolo.
Art. 19 – Beneficiari
Il Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
1. Il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio
2. Si sia verificata la morte del Contraente
3. Verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art 20 – Liquidazione delle prestazioni
Art 20.1 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:
In caso di revoca o recesso:
• Originale di polizza ed eventuali appendici, qualora il Contraente ne sia già in possesso, comunicando il numero della Proposta di assicurazione o numero di polizza cui la richiesta si riferisce se già attribuito
• Dati anagrafici completi del Contraente e dell’Assicurato
• Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito
In caso di riscatto (totale o parziale):
• Richiesta sottoscritta dal Contraente
• Originale di polizza ed eventuali appendici (solo in caso di riscatto totale)
• Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione
• Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido del Contraente
• Coordinate bancarie IBAN per le operazioni di accredito
In caso di decesso:
• Originale di polizza ed eventuali appendici
• Fotocopia fronte/retro di n. 1 documento di riconoscimento valido di ogni Beneficiario
• Coordinate bancarie IBAN di ogni Beneficiario per le operazioni di accredito
• Certificato di morte dell’Assicurato
• Relazione medica sulle cause del decesso
• Qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà che indichi i nominativi degli eredi legittimi qualora questi siano i Beneficiari della polizza e attesti la non esistenza di testamento; oppure copia autentica del testamento, se esistente, con atto di notorietà attestante che il testamento è l’ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni
• Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’Esercente la potestà parentale o il Tutore a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace, indicando anche le modalità di reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo
Tale documentazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario dove é stata sottoscritta la polizza o dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
BAC Life Impresa Sammarinese di Assicurazione sulla vita S.p.a. - Via tre Settembre, 316 47891 Dogana (RSM) .
La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario in relazione a specifiche esigenze di istruttoria o in conformità a nuove disposizioni di legge.
Art. 20.2 Modalità di pagamento delle prestazioni
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui all’ Art.20.1.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Per la liquidazione della prestazione, la Società utilizzerà, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario
Art. 21 - Smarrimento dell’originale del documento di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del documento di polizza, gli aventi diritto devono darne comunicazione alla Società presentando richiesta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto.
La Società provvederà al rilascio di un duplicato il cui costo è a carico degli aventi diritto.
Art. 22 - Non pignorabilità, non sequestrabilità e diritto proprio dei Beneficiari designati
Ai sensi dell’Art. 132 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), le somme dovute in dipendenza del Contratto, a qualsiasi titolo, non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 130 comma 3 della Legge n. 165 del 2005 (LISF), il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato possono non rientrare nell’asse ereditario del Contraente.
Art. 23 - Imposte e tasse
Il presente contratto é assoggettato alle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti nella Repubbica di San Marino.
Deducibilità fiscale dei premi
I premi pagati nel corso di ciascun anno per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono deducibili dal reddito imponibile in misura non superiore a € 1.500 ai sensi dell’Art. 14 comma 1 lett.c) della Legge n. 166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino.
Art. 25 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge della Repubblica di San Marino.
BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti condizioni di assicurazione.
Il Rappresentante Legale
Regolamento della Gestione Separata Interna
Art. 1 - Denominazione
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione Separata Interna “Bac Protezione”. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Nella Gestione Separata Interna “Bac Protezione” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione separata può essere individuato in tutti gli investitori ed i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti in esame, sono escluse le persone giuridiche che sono considerate clienti professionali.
Le risorse dei contratti stipulati per interposizione fiduciaria confluiscono nella gestione separata in base alla classificazione del soggetto fiduciante.
Il Regolamento della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è conforme alle norme stabilite dalla Banca Centrale di San Marino nel “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 e nel “Regolamento in materia di disciplina dei contratti rami vita a prestazioni rivalutabili collegati ad una gestione interna separata” n. 2017/07.
Art. 2 - Obiettivi e politiche di investimento
La Gestione Separata Interna “Bac Protezione” si prefigge come obiettivo di garantire il capitale sottoscritto dal Contraente, consentendo una rivalutazione dello stesso derivante dal rendimento della gestione degli attivi sottostanti.
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Bac Protezione” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.
La gestione finanziaria è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.
Le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
La Società, in conformità a quanto stabilito dal “Regolamento in materia di attività assicurativa rami vita” n. 2008/01 emesso dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, investirà gli attivi a copertura delle riserve tecniche nel rispetto dei seguenti limiti quantitati e qualitativi:
i. Limiti quantitativi
Descrizione | Limiti |
Esposizione minima e massima per classe di attività, per valuta e per settore economico e/o area geografica di strumenti quotati | Esposizione in strumenti finanziari di tipo azionario e prodotti finanziari che investono anche solo una parte di patrimonio in strumenti finanziari di tipo azionario: max 0% Esposizione in titoli obbligazionari, titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capital: max 100%, con una concentrazione massima del 10% per singolo emittente; Per i titoli corporate non bancari l’esposizione massima è del 30%, con una concentrazione massima ammissibile del 10% per singolo emittente; I limiti di concentrazione non si applicano ai titoli di debito emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino o da Stati appartenenti alla zona A, ovvero emessi da enti locali o enti pubblici di Stati membri dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati. Esposizione in strumenti finanziari emessi da controparti con cui la società abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi: max 0% |
Percentuale massima di strumenti non quotati | Tra gli strumenti non quotati possono essere detenuti i Certificati di Deposito e/o Titoli Corporate Bancari fino ad un max complessivo del 10% delle riserve tecniche, con una concentrazione massima del 5% per singolo emittente. |
OIC UCITS | Limiti complessivi di parti di OIC UCITS del 100% con una concentrazione massima ammissibile del 10% per singolo fondo; |
Depositi bancari | Esposizione massima 20% |
Possibilità di ricorso a strumenti derivati | Non sono permessi |
VaR complessivo | Max 2,50% rispetto al valore di mercato del portafoglio. |
Valute | Euro 100% |
Aree geografiche/Numero di emittenti | Aree geografiche: Tutti gli emittenti di titoli devono essere preferibilmente situati negli Stati membri dell'UE, ad un massimo del 10% delle riserve tecniche lorde possono essere emittenti di stati non membri dell'Unione Europea. Numero di emittenti: minino 5 |
ii. Limiti qualitativi
Descrizione | Limiti | ||||
Duration massima consentita per singolo strumento finanziario quotato | Da zero a 10 anni | ||||
Duration massima consentita per singolo strumento finanziario non quotato | Da zero ad 1 anno | ||||
Duration massima consentita per portafoglio | Da 1 a 5 anni | ||||
Rating minimo | consentito | per | singolo | strumento | “BBB-” Standard & Poor’s |
finanziario | “BAA3” Moody’s | ||||
Titoli di Stato Europei senza limiti di rating |
La società, nella gestione del portafoglio, non effettua investimenti in strumenti finanziari emessi da controparti con cui abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Art. 3 - Modalità di calcolo del Rendimento
Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Bac Protezione” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
Ogni mese viene determinato il rendimento medio del Fondo “Bac Protezione” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale della Gestione Separata Interna “Bac Protezione” è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Bac Protezione” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, compresivi degli scarti di emissione e di negoziazione, degli utili realizzati e delle perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per le ritenute fiscali sulle attività il cui recupero dell’imposta non è previsto e per l’attività di verifica contabile. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Registro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel Registro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel registro della Gestione Separata.
Art. 4 - Revisione contabile della Gestione Separata
La Gestione del Fondo “Bac Protezione” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146 o ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrano sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.
Art. 5 – Modifiche del Regolamento del Fondo della Gestione Separata
Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, delle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente secondo le modalità previste nelle condizioni di assicurazione. Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
BAC Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Regolamento della Gestione Separata Interna.
ll Rappresentante Legale
Regolamento aggiornato a marzo 2018
Glossario
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Banca Centrale della Repubblica si San Marino
Autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Cessione, Pegno e Vincolo
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Vedi “Società”.
Composizione della Gestione Separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Conclusione del Contratto
Il contratto è concluso, e produce i propri effetti, dalle ore zero del primo giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio, se tra tale data e il primo giovedì successivo intercorrono almeno tre giorni lavorativi; oppure dalle ore zero del secondo giovedì successivo se tra tale data e il primo giovedì successivo non intercorrono almeno tre giorni lavorativi. Qualora il giovedì sia festivo, il contratto risulterà concluso, e produrrà i propri effetti, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore zero del giorno immediatamente successivo. Tale data viene espressamente indicata in polizza.
Condizioni contrattuali (o di assicurazione/condizioni di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Decorrenza
Data in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Deducibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del Contratto di Assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Regolamento della Gestione Separata
• Glossario
Gestione Separata Interna
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impresa di assicurazione
Vedi “Società”.
Lettera di conferma di investimento dei premi
Lettera con cui la Società comunica al Contraente l’ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza.
Liquidazione
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Maggiorazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, generalmente a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti, verrà riconosciuta una maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle condizioni contrattuali
Metodo “pro rata temporis”
Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 360 in cui è maturato il diritto.
Nota Informativa
Documento redatto secondo le disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OIC
Organismi di investimento collettivo, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni di investimento.
Opzione
Clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
Pegno
Vedi “Cessione”.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Interna Separata.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi il decesso dell’Assicurato. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile
Contratto di Assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Premio aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento di vita del contratto successivo alla data di decorrenza.
Premio investito
Premio, al netto delle componenti di costo, che il contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni previste dal contratto.
Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Progetto esemplificativo
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della Gestione Separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.
Rendiconto annuale della Gestione Separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Revoca
Diritto del Proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del Contratto di Assicurazione.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del Contratto di Assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda Sintetica
Documento informativo sintetico che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato (decesso dell’Assicurato) oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Società (di assicurazione)
BAC Life S.p.A. - Società facente parte del Gruppo Banca Agricola Commerciale- Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. iscritta nel Registro delle Imprese Capogruppo al n° IC004 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.
Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate.
Valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo
Vedi “Cessione”.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2018 N. 171
1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è BAC Life S.p.A. con sede legale in Via Tre Settembre, 316 – 00000 Xxxxxx – Repubblica di San Marino.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso BAC Life Spa, Data Protection Officer, Via Tre Settembre, 316 – 00000 Xxxxxx – Repubblica di San Marino, e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
2) Finalità e Base giuridica del trattamento
BAC Life Spa (la “Compagnia”) tratta i dati personali per le seguenti finalità:
A) Necessità di eseguire un contratto di cui Lei sia parte o di eseguire attività precontrattuali su Sua richiesta compresa la possibilità di assegnazione di password per l’accesso ai servizi ed ai prodotti offerti dalla Compagnia attraverso sistemi automatizzati di comunicazione, quali posta elettronica e SMS “Short Message Service”). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione di un contratto; in mancanza di essi, la Banca potrebbe essere nell’impossibilità di instaurare un rapporto o di dare esecuzione allo stesso.
B) Necessità di adempiere ad obblighi legali (es. obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità o dalla Magistratura, ecc). Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale; in mancanza di essi la Compagnia sarebbe nell’impossibilità di instaurare rapporti e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni.
C) Promozione e vendita di prodotti e servizi della Compagnia, delle altre società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, compreso il compimento di ricerche di mercato (c.d. marketing diretto). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali.
D) Promozione e vendita di prodotti e servizi “dedicati” della Compagnia, delle società del Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale o di società terze, specificatamente individuati attraverso l’elaborazione e l’analisi, anche mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati (es. big data) o sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc., di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (profilazione della clientela) attuate anche attraverso l’arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (arricchimento). La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il Suo consenso, che Lei è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio e il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali dedicate.
3) Categorie di dati trattati
BAC Life S.p.A. tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), dati relativi all’immagine (es. foto su carta d'identità) e registrazioni vocali (es. registrazioni di ordini telefonici) e altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.
La Compagnia potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richiesti dagli stessi. In tali casi la Compagnia chiederà al soggetto interessato richiedente uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari necessari per dare seguito a tali servizi e/o operazioni.
4) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento i soggetti richiamati al successivo punto 7), e in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Compagnia o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili e le medesime categorie di persone che svolgono le mansioni assegnate presso le società appartenenti al Gruppo Bancario facente capo a Banca Agricola Commerciale Spa.
I dati possono essere comunicati:
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o da ulteriori disposizioni vincolanti. In particolare, la Compagnia deve comunicare:
- all’Ufficio Centrale di Collegamento “CLO” ai sensi della Legge 25 Novembre 2015 n. 174 sulla Cooperazione Fiscale Internazionale in attuazione degli Standard Internazionali Global Standard e Common Reporting Standard OCSE/CRS per lo scambio automatico di informazioni. In particolare, la Compagnia deve comunicare le informazioni relative ad ogni rapporto detenuto durante l’anno solare tra cui i dati del Cliente intestatario del rapporto, il saldo al 31 dicembre di ogni anno e, nei casi previsti dalla legge, i dati dei relativi titolari effettivi qualora residenti in una Giurisdizione soggetta a comunicazione. L’Ufficio Centrale di collegamento provvede alla comunicazione dei dati alle Autorità competenti estere. (Giurisdizioni di residenza fiscale).
ii) agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 40 bis, comma 2 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale e per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. articolo 45 comma 1 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008).
iii) alle società appartenenti al Gruppo BAC Banca Agricola Commerciale, ovvero controllate o collegate rispettivamente ai sensi dell'art. 2 e 53 della Legge n. 165/2005 (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge.
5) Trasferimento dati verso Paesi Terzi
BAC Life S.p.A. informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a xxxxxxx@xxx.xx.
6) Diritti dell'interessato
La Legge sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Legge 21 dicembre 2018 n.171) attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso della Compagnia e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione.
Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati:
• per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato (i.e. marketing diretto);
• per finalità di profilazione e arricchimento a fini marketing.
La Compagnia pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo per il futuro.
6.1 Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione (i.e. Diritto all'oblio)
BAC Life S.p.A. tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità sammarinese e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.
6.2 Diritto alla portabilità
Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lui riferibili in possesso della Compagnia in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (Diritto alla portabilità).
In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, ecc.), nonché un set di dati generati dall’attività transazionale che la Compagnia ha definito per ciascuna macro- categoria di prodotti/servizi (es. rapporti in essere o estinti, movimentazione, saldi, transazioni).
7) Modalità di esercizio dei diritti
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: BAC Life S.p.A., Responsabile del trattamento dei dati, presso Banca Agricola Commerciale SpA,Via Tre Settembre, 316 47891 Dogana Repubblica San Marino, Tel.: +378 0000.000000 – Fax:
+378 0000.000000 Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxx.xx
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Compagnia fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Compagnia si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).
La Compagnia ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.