Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed Omissioni e Fideiussione delle
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed Omissioni e Fideiussione delle
Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra con Estensione (opzionale) alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (XXX Xxxxx)
Documento predisposto a cura di LLOYD’S Insurance Company S.A. registrato in Belgio. LLOYD’S Insurance Company S.A. è autorizzato da Banca Nazionale del Belgio. Numero di registrazione: 3094
Edizione Marzo 2019 – Ultima Rev.
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Documento predisposto a cura di:
Lloyd’s Insurance Company S.A. & Mithras Underwriting Ltd - BDB Group
Prodotto assicurativo: “Responsabilità Civile Professionale e Garanzia Finanziaria - Trasportatori”
R.C. Professionale e Fideiussione delle Aziende di Trasporto con opzionale estensione alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente
informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed Omissioni, Fideiussione delle aziende di trasporto merci e persone via terra, con estensione (opzionale) alla Tutela legale e Perdite pecuniarie a seguito di perdita patente.
Che cosa è assicurato? ✓ RC PROFESSIONALE (prodotto base – sempre valido) Gli Assicuratori, ai termini contrattuali, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall’Assicurato; da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato; e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell’ attività esercitata dall’ Assicurato. Si ’intendono inclusi nella copertura i reclami per perdite patrimoniali e danni dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell’Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l’esclusione del dolo degli amministratori e partners dell’ Assicurato. ✓ GARANZIA FIDEIUSSORIA Gli Assicuratori sulla base delle informazioni pervenute in fase di valutazione del rischio dichiarano di costituirsi fideiussore solidale in favore del Contraente e fino all’importo indicato in atto (somma garantita) A GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI FINANZIARIE CHE L’IMPRESA DOVESSE CONTRARRE NEI CONFRONTI DI XXXXX CREDITORI ESCLUSIVAMENTE IN DIPENDENZA E IN CONNESSIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO. ✓ TUTELA LEGALE e PERDITE PECUNIARIE (estensione – valida solo se richiamata) TUTELA LEGALE: Gli Assicuratori, ai termini contrattuali, assicurano la tutela legale, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nell’ appendice di estensione all’art. 5. L’estensione opera per i rischi nominali limitatamente ai casi riportati dalla lettera a) alla lettera h) riportati all’art. 4 della summenzionata estensione. PERDITE PECUNIARIE A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE, DECURTAZIONE PUNTI E REVISIONE PATENTE Gli Assicuratori, ai termini contrattuali, assicurano il pagamento delle prestazioni di cui alle indennità e spese sostenute dall’Assicurato, quali diaria, indennità autoscuola e indennità zero punti, come meglio specificati all’art. 12 della summenzionata estensione. L’assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE (tutte le sezioni). Ciò significa che il Contratto di Assicurazione copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e gli eventi dei quali l’Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e che potrebbero dare origine ad un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza del Contratto di Assicurazione, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini del Contratto di Assicurazione stesso, anche se | Che cosa non è assicurato? L’Assicurazione non tiene indenne l’Assicurato per richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da: 🗶 dolo dell’Assicurato 🗶 insolvenza e/o fallimento dell’Assicurato; 🗶 inquinamento e qualsiasi contaminazione; 🗶 radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva di qualsiasi tipo; 🗶 o relativi a (1) asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; (2) qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina. 🗶 guerra e terrorismo (e simili cause) In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni. Limitatamente all’estensione per la Tutela Legale e le Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente, l’Assicurazione inoltre non opera se: 🗶 il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del Contraente non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA. Se l’Assicurato, alla guida del veicolo, dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui alla L. 24.12.1969 n.990 e successive modifiche, permane la copertura per quanto previsto all’art.5 punti 1,2,3 e all’art. 12 punti 2 e 3; 🗶 il fatto si è verificato allorquando l´Assicurato: (1) conduceva il veicolo sotto |
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l’evento che ha originato la Richiesta di Risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione. Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia al testo di xxxxxxx. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale) fermi eventuali sottolimiti specificati per determinate e identificate voci nel contratto. | l´influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.), (2) ha altresì violato l´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente); 🗶 se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool. |
Ci sono limiti di copertura?
SEZIONE RC Professionale + Tutela Legale + Perdite Pecuniarie:
L’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da (comune a tutte le sezioni) :
! danni a dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell’Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità;
! proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili e natanti;
! responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatagli dalla legge;
! danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose;
! la Responsabilità Civile del Vettore derivante all’Assicurato dalle norme di legge;
! svalutazione o perdita di investimenti qualora tali svalutazioni o perdite siano il risultato di tendenze normali o anormali o fluttuazioni normali o anormali di azioni societarie, di strumenti finanziari o di altri mercati che sono fuori dal controllo o dall’influenza dell’Assicurato.
Inoltre, l’Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento (comune a tutte le sezioni) :
! derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
! derivanti da richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto;
! già presentate a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze note all’Assicurato, prima dell'inizio del periodo di Assicurazione;
! derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nella Scheda di Copertura;
! derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali, “passing off” e “registered design”;
! conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
! derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario;
Limitatamente all’estensione per la Tutela Legale e le Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente, l’Assicurazione non opera:
! se il provvedimento di ritiro, sospensione della patente è emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 12 punto 1 (Diaria);
! se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l’Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
! se l’Assicurato, negli ultimi 2 (due) anni, ha subito un precedente ritiro, una sospensione o una revoca della Patente ovvero uno di questi procedimenti è già in corso alla stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota all’Assicuratore;
! se l´Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 12 punti oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all’Assicuratore e da questi accettata esplicitamente prima della decorrenza del presente contratto;
! per i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente conseguenti a una o più violazioni del N.C.d.S. cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla patente;
! per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; Infine (comune a tutte le sezioni) :
! l’assicurazione non include le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose
! non sono considerati terzi:
! il coniuge, i figli e i familiari conviventi;
! i suoi legali rappresentanti, gli associati o contitolari, i suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
! le persone giuridiche di cui l’Assicurato sia: (1) titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure
(2) direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice civile; oppure (3) o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo; oppure (4) controllato e/o a cui sia collegato ai sensi del Codice Civile.
SEZIONE Fideiussione:
! l’ efficacia dell’ Assicurazione è valida solo dopo l’ incasso del premio;
! la garanzia è relativa solo allo svolgimento dell’ attività di autotrasporto;
! la garanzia è relativa solo alle obbligazioni finanziarie assunte in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx creditori e connesse allo svolgimento dell'attività di autotrasporto c/terzi e accertate nell'ambito di procedure concorsuali o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria resisi definitivi, con esclusione dei crediti vantati da Banche, Intermediari Finanziari e Pubblica Amministrazione
! sono esclusi i debiti di valuta e delle penalità contrattuali;
! Gli Assicuratori potranno opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale;
! La Garanzia è concessa a beneficio esclusivo del Contraente;
! La Garanzia è inoperante nel caso in cui il provvedimento giudiziale divenga definitivo senza che il Contraente si sia attivato per provocarne la revoca o la riforma;
! La Garanzia non è valida se non è valida l' obbligazione principale;
! Fermo il massimale di polizza indicato in Scheda, l’ ammontare per singolo credito e/o creditore pari al 10% dell'importo garantito annuo e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (euro cinquemila) per singolo credito e/o creditore;
! Il Contraente si impegna a rimborsare agli Assicuratori, a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, tutte le somme da questa pagate in forza della presente fideiussione con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.
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Dove vale la copertura?
✓ RC Professionale: Nei paesi indicati nella Scheda di Copertura.
✓ Fideiussione: Nei paesi indicati nella Scheda di Copertura.
✓ Tutela Legale: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Limitatamente alla garanzia di cui al punto 1 dell’art. 5 della presente estensione, è compresa anche l’Europa.
✓ Perdita Pecuniarie: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; ma limitatamente alla garanzia diaria l’indennizzo viene altresì riconosciuto nel caso in cui l’infrazione commessa avviene entro i limiti geografici dei paesi Europei.
Che obblighi ho?
- Dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori dell’esistenza di altri contratti di Assicurazione per lo stesso interesse e per il medesimo rischio.
- Denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena si sia venuti a conoscenza:
o qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi;
o qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all’intenzione di terzi di ritenerlo responsabile in relazione all’attività coperta dalla presente Assicurazione;
o ogni altra circostanza, di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da
parte di xxxxx, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.
- Cooperare nella gestione dei sinistri e ottenere l’ approvazione da parte degli Assicuratori dei legali e tecnici per i sinistri.
- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
Limitatamente alla Tutela Legale e le Perdite Pecuniarie a seguito di Perdita di Patente, dare notizia agli Assicuratori di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In riferimento alla garanzia fideiussoria:
- Il Contraente si obbliga ad informare gli Assicuratori di ogni evento anche solo potenzialmente idoneo a provocare l’utilizzo della Garanzia mediante invio di lettera raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla data in cui tale evento si è verificato;
- Il Contraente si impegna a rimborsare agli Assicuratori, a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, tutte le somme da questa pagate in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione.
- Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta degli Assicuratori, a costituire in pegno presso gli Assicuratori, entro 20 (venti) giorni, contanti o titoli di gradimento degli Assicuratori medesimi per un valore pari a quello garantito dal presente atto di fideiussione liberando conseguentemente gli Assicuratori stessi da ogni impegno nei casi di:
- protesti e/o pregiudizievoli a carico del Contraente o altra manifestazione della sua insolvenza
- liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente
- sospensione o revoca dall'Albo Autotrasportatori c/terzi
In mancanza della liberazione tale fidejussione si intenderà tacitamente annullata, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di liberazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è da pagare, entro massimo 30 giorni dalla data di effetto del contratto (o in relazione a qualsiasi Premio addizionale, pagamento rateale, dalla data di effetto dello stessa), al Lloyd's Coverholder specificato in polizza. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Xxxxxx abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta.
Come posso disdire la polizza?
Non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.
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Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ed Errori ed Omissioni e Fideiussione delle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra con Estensione (opzionale) alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Prodotto assicurativo: Lloyd’s Documento predisposto da “Responsabilità Civile Insurance Company Lloyd’s Insurance Company S.A. + Professionale e Garanzia S.A. Mithras Underwriting Ltd-BDB Group Finanziaria - Trasportatori Edizione Marzo 2019 – Ultima Rev. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094. Sito web: xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00 Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000. E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000 |
Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Responsabilità Civile Professionale e Fideiussione, piu’ opzionalmente se richieste e attivate garanzie per la Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a seguito di sospensione Patente, decurtazione punti e revisione Patente
Che cosa è assicurato? |
Per la Rc Professionale e la Fideiussione non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel Dip di Base. Per l’estensione (opzionale)| alla TUTELA LEGALE si fa notare quanto segue: TUTELA LEGALE - LA COPERTURA E’ DEFINITA PER DETERMINATE FATTISPECIE NOMINALI DI ONERI: a‐ il compenso previsto per legge relativo all’attività di un Avvocato; b‐ per le vertenze di natura civile, le spese liquidate giudizialmente a favore del legale di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato o ancora di transazione purché autorizzata dall’Assicuratore; c‐ le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.); d‐ le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato; e‐ le spese per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte; f‐ le spese per l’IVA relative all’attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici; |
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g‐ le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell’Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
h‐ il contributo unificato, se posto a carico dell’Assicurato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente
Prestazioni garantite e validità territoriale
Le garanzie valgono per i seguenti casi:
1. La difesa in Procedimenti penali contro l´accusa di aver commesso un reato colposo o contravvenzionale connesso a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. L’opposizione o il ricorso avverso le violazioni al N.C.d.S. comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a punti 5. Detta prestazione viene erogata a condizione che sussistano fondate ragioni di diritto affinché il ricorso possa esser presentato.
3. L’opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione della Patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. L’Assicuratore, su richiesta dell’Assicurato, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso purché l’Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 3 giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le errate comunicazioni di variazioni di punti effettuata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l’illegittima variazione del punteggio sulla Patente dell’Assicurato.
Le prestazioni garantite di cui ai punti 2, 3, 4 valgono in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; per il caso di cui al punto 1, oltre ai paesi di cui sopra vale altresì per l’Europa.
In riferimento alle PERDITE PECUNIARIE, si precisa che le garanzie valgono nel territorio dell’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx (xxxxx precisato altrimenti).
Inoltre le prestazioni della diaria avvengono sono su base nominale. Le 3 garanzie sono definite come segue:
1- Diaria:
L’Assicuratore corrisponderà al Contraente un Indennizzo (c.d. diaria) convenuto fino ad un massimo di giorni pattuiti e indicati nella Scheda di Copertura di questa appendice per il Rischio derivante dalla sospensione o ritiro della Patente di guida della/e persona/e assicurata/e disposta dalla Autorità
Amministrativa o Giudiziaria in conseguenza dell’inosservanza dei seguenti artt. del N.C.d.S.:
- art. 142 comma 9 e 12 (Limiti di velocità);
- art. 143 comma 12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata; circolazione di veicolo contromano);
- art. 145 comma 11 (Precedenza);
- art. 146 comma 3 bis (Violazione della segnaletica stradale);
- art. 147 comma 6 (Comportamento ai passaggi a livello);
- art. 148 comma 15 con riferimento al comma 3 e ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 (Sorpasso);
- art. 149 comma 5 (Distanza di sicurezza tra i veicoli);
- art. 150 comma 5 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna);
- art. 172 comma 10 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta);
- art. 176 comma 19 e 22 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali);
- art. 186 comma 2 (Guida sotto l´influenza dell´alcool).
- art. 6 comma 12 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati);
- art. 10 comma 24 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità);
- art. 62 comma 7 (Massa limite);
- art. 164 comma 9 (Sistemazione del carico sui veicoli);
- art. 168/9° - Effettuare il trasporto di merci pericolose in vi lazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno sospensione patente da 2 a 6 mesi
- art. 179 comma 9 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità);
- art. 186 comma 2 (Guida sotto l´influenza dell´alcool).
Limitatamente alla garanzia diaria di cui sopra, si precisa che l’erogazione dell’Indennizzo convenuto viene
altresì riconosciuto nel caso in cui l’infrazione commessa dalla persona assicurata avviene al di fuori dell’Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ma entro i limiti geografici dei paesi Europei.
In presenza di tale fattispecie la diaria verrà corrisposta al Contraente nella misura indicata nella Scheda di Copertura di questa appendice.
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Condizione essenziale al fine dell’indennizzo è che, a seguito di una violazione di una norma di comportamento corrispondente a quelle suindicate, l’Autorità di un paese Europeo al di fuori dell’Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx la circolazione sul proprio territorio. La diaria viene pagata a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro e/o sospensione della Patente.
Qualora la denuncia del Sinistro, ai sensi dell´art. 8 paragrafo 1 avvenga in ritardo, l’Assicuratore rimborserà la diaria solo a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione all’Assicuratore.
La diaria viene pagata fino al giorno del venir meno del provvedimento di sospensione da parte dell´Autorità Amministrativa o Giudiziaria e comunque non oltre la durata di prestazione indicata nella Scheda di Copertura di questa appendice. Nel caso di ricorso, se lo stesso ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo effettivo in cui l´Assicurato risulta privato del documento di guida sospeso.
La somma che è dovuta dall’Assicuratore viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad Indennizzo; per i casi di revoca, ritiro o sospensione della Patente, il cui provvedimento abbia durata superiore a 30 giorni, il pagamento dell´indennità viene corrisposta ratealmente alla fine di ciascun mese solare.
2- Corso recupero punti patente e/o cqc:
L’Assicuratore garantirà il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di guida idoneo a recuperare ‐ presso una scuola guida autorizzata ‐ i punti persi in conseguenza di una o più violazioni del
N.C.d.S. avvenuta durante il periodo del Contratto di Assicurazione e comunicata all´Assicurato dalla
competente Autorità durante lo stesso periodo. L’Assicuratore provvederà al rimborso nei limiti indicati nella Scheda di Copertura di questa appendice, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza all´autoscuola ed il relativo costo sostenuto dall’Assicurato.
3- Revisione Patente e/o CQC:
L’Assicuratore garantirà, entro il limite indicato nella Scheda di Copertura di questa appendice, il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione del documento di guida qualora l’Assicurato commetta infrazioni che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 11punti effettivi al momento dell’infrazione. E’ onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per la Rc Professionale e la Fideiussione non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip di Base. Per l’ estensione di copertura (opzionale) a Tutela Legale e le Perdite Pecuniarie invece, si precisano le esclusioni comuni alle due sezioni: Le prestazioni assicurative elencate nella presente estensione non operano se: (a) il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del Contraente non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA. Se l’Assicurato, alla guida del veicolo, dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui alla L. 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche, permane la copertura per quanto previsto all’art. 5 punti 1,2,3 e all’art. 12 punti 2 e 3; (b) il provvedimento di ritiro, sospensione della Patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 12 punto 1 (Diaria); (c) il provvedimento di ritiro o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l’Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; (d) l’Assicurato, negli ultimi 2 (due) anni, ha subito un precedente ritiro o una sospensione della Patente ovvero uno di questi procedimenti è già in corso alla stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota all’Assicuratore; (e) l´Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 12 punti oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all’Assicuratore e da questi accettata esplicitamente |
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prima della decorrenza del presente contratto; (f) il fatto si è verificato allorquando l´Assicurato conduceva il veicolo sotto l´influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.); (g) il fatto si è verificato allorquando l´Assicurato ha altresì violato l´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente); (h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool. Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano: (i) per i casi di ritiro, sospensione o revoca della Patente conseguenti a una o più violazioni del N.C.d.S. cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla Patente; (j) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; (k) per Sinistri che il Contraente/Assicurato ha causato con dolo; (l) per Sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato; La copertura assicurativa, non include il pagamento di: (m) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (n) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose. |
Ci sono limiti di copertura? |
Per la Rc professionale e Fideiussione non ci sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel Dip di Base. Invece ci sono limiti in riferimento all’estensione (opzionale) di copertura alla Tutela Legale e Perdite Pecuniarie ed ad integrazione di quanto indicato nel DIP di Base si fa presente quanto segue: CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA È CHE: • i provvedimenti avvengano esclusivamente per fatti derivanti dalla conduzione di un veicolo a motore intestato e/o in utilizzo al Contraente verificabili dal Registro Elettronico Nazionale (REN); • la guida del veicolo a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui l’Assicurato/i è/sono adibiti. LIMITI DI INDENNIZZO: prevedono un limite di indennizzo specifico come negoziato di volta in volta per il singolo caso e indicato in Scheda. Si rammenta che tale limite di indennizzo è combinato per le due sezioni, con dei sottolimiti specificati di volta in volta per le seguenti voci: Tutela Legale, Perdite Pecuniarie, Diaria giornaliera, Infrazioni commesse al di fuori dell’Italia, Indennità autoscuola, Indennità zero punti. REGIME TEMPORALE PER LA NOTIFICA DEL SINISTRO Il Sinistro si ritiene avvenuto nel momento in cui l´Assicurato ha contravvenuto al N.C.d.S. a condizione che l’infrazione e la relativa notifica di Sinistro avvengano secondo le seguenti modalità: i. Tutela Legale e perdite pecuniarie per sospensione: l’infrazione deve avvenire nel corso del Periodo di Assicurazione (indicato in Scheda di polizza) e la notifica di Sinistro all’Assicurato e agli Assicuratori deve avvenire durante il medesimo Periodo di assicurazione; ii. Perdite Pecuniarie per revisione e recupero punti: l’infrazione deve avvenire nel corso del Periodo di Assicurazione (indicato in Scheda di polizza) o entro i due anni antecedenti la data di effetto di tale periodo e la notifica di Sinistro all’Assicurato ed agli Assicuratori deve avvenire durante il Periodo di Assicurazione. Relativamente ai Sinistri di cui ai punti i. e ii. ma tardivamente denunciati non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione, gli stessi verranno presi in carico solo se l’infrazione è avvenuta nel corso del Periodo di Assicurazione. Se durante il periodo dei 90 giorni successivi alla scadenza di questo contratto, l’Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa la presente copertura per Sinistri tardivamente denunciati si intenderà non operante e cesserà a partire dalla data di decorrenza dell’analoga copertura assicurativa. In caso di modifica delle attuali norme di legge al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, l’Assicuratore si riserva di intervenire sulle seguenti Condizioni di Assicurazione. Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta. Qualora, tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l’indennità convenuta non viene corrisposta. |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Notifica di Sinistro In caso di Sinistro o Circostanze di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato tramite l’Intermediario indicato nel Certificato, immediatamente, e comunque secondo le strette tempistiche indicate in ciascuna sezione, da quando si è verificata la circostanza di sinistro. |
Assistenza diretta/in convenzione: NO, non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da parte della Compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese. | |
Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo. |
Altre Assicurazioni | Il Contraente, o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.) |
Aggravamento del rischio | Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione – Sezione Prima. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia in conformità alle condizioni di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel DIP danni. |
Rimborso | Non è previsto per questo prodotto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La presente polizza è rivolta alle Aziende di Trasporto Merci e Persone via terra |
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Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione: i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativo dei Lloyd’s di Londra e possono sia variare di caso in caso a seconda degli accordi con i distributori coinvolti che per ogni specifica trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso, - i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto sono variabili in un intervallo che va dal 27.5% al 35% del premio netto; - il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa alla catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 25% del premio netto; - qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto per questo prodotto. |
Disdetta della polizza | La presente Xxxxxxx non è soggetta a rinnovo tacito, pertanto, cesserà la sua efficacia al momento della scadenza senza onere di disdetta da parte dell’assicurato. |
Risoluzione | Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 20 Condizioni di Assicurazione, Sezione Seconda ovvero alla Lloyd’s Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, |
è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di | |
svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza | |
dell’Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare | |
reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet | |
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della | |
procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al | |
reclamante. |
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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ASSICURAZIONE PERRESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E FIDEIUSSIONE DELLEAZIENDE DI TRASPORTOMERCI VIA TERRA
DEFINIZIONI PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale:
Assicuratori/Sottoscrittori:
I membri di Lloyd’s che hanno accettato di assumere il Rischio coperto dall’Assicurazione.
Assicurato:
La società nominativamente indicata nella Scheda di Copertura.
Assicurazione:
La copertura assicurativa offerta agli Assicurati.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Bilanci dei membri:
L’utile (o la perdita) da distribuire (da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di (dai) membri di Lloyd’s.
Broker:
L’intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.
Contraente:
Il soggetto che stipula il presente Certificato e che è nominativamente indicato nella Scheda di Copertura.
Coverholder dei Lloyd’s:
Il Coverholder indicato come tale nella Scheda di Copertura.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i Xxxxx alla salute o biologici nonché il Danno morale.
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Fondi dei membri presso Lloyd’s
I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei Contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di Xxxxxx complessivi del membro.
Franchigia:
L’importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente certificato e che resterà pertanto a carico dell’Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori verso ogni Assicurato per ogni Sinistro e per anno assicurativo al netto di qualsiasi Franchigia contrattuale.
Perdite Patrimoniali:
Ogni Danno immateriale (intendendosi per tale, il Danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
e/o Corporali inclusi i Danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio:
La somma dovuta agli Assicuratori.
Proposta di Contratto:
La Proposta di Contratto contenente le informazioni essenziali per la valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore, fermo restando l’obbligo degli Assicurati di fornire tutte quelle altre informazioni di cui siano a conoscenza che possano influire sulla decisione di offrire la copertura assicurativa del Rischio, secondo quanto disposto dagli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. La Proposta di Contratto costituisce parte integrante del presente Certificato.
Reclamo:
Per “Reclamo” si intende:
(a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di Indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o;
(b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall’Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse.
Rischio:
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei Danni che possonoderivarne.
Scheda di Copertura:
Il documento contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura.
Sindacato:
E’ definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che xxxxxxxx Xxxxxx attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di Sindacato dal “Council” di Lloyd’s.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA
Art. 1) Dichiarazioni inesatte e reticenze
Gli Assicuratori determinano il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del Rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del C.C.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Art. 2) Forma dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto di Assicurazione debbono essere provati per iscritto.
Art. 3) Aggravamento del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia, sino alla scadenza.
Art. 4) Diminuzione del Rischio
Nel caso di una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento del contratto di Assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunceranno al diritto di recesso.
Art. 5) Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sullo stesso interesse e per il medesimo Xxxxxxx coesistono più contratti di Assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente devono dare all' Assicuratore comunicazione scritta degli altri stipulati. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del Danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale, in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dal presente contratto di Assicurazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.
Art. 6) Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'Assicurazione.
In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 (trenta) giorni e gli Assicuratori entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di Premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 7) Richiesta fraudolenta
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui al presente contratto di Assicurazione.
Art. 8) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex o telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stato effettuato il contratto di Assicurazione o al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
b) per quanto riguarda lecomunicazioni all'Assicurato: all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
Art. 9) Periodo di Assicurazione
Il presente contratto di Assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale dalle Parti.
Art. 10) Periodicità e Mezzi di Pagamento del Premio
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Se l’Assicurato non paga il Premio relativo al primo periodo di Assicurazione, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art.1901 del C. C.
I Premi devono essere pagati dal Broker al Coverholder dei Lloyd’s attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata, secondo i termini previsti negli accordi di collaborazione stipulati tra le parti.
Gli unici mezzi di pagamento del Premio agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari e contanti fino
ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Art. 11) Rivalsa
Gli Assicuratori sono surrogati, fino alla concorrenza dell’Indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell’Assicurato.
Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere per Xxxxx, salvo il caso di dolo.
Art. 12) Regolazione
Nell’eventualità che il Premio per questo contratto di Assicurazione sia stato calcolato sulla base di dati stimati forniti dall’Assicurato, l’Assicurato dovrà tenere una contabilità accurata contenente tutti i dati relativi alla formulazione della stima, e dovrà permettere l’ispezione dei relativi dati da parte degli Assicuratori o dei rappresentanti da questi nominati.
L’Assicurato dovrà inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di Assicurazione, fornire tutti i dati e le informazioni che potrebbero essere richiesti dagli Assicuratori.
Il Premio finale per il periodo di Assicurazione sarà di conseguenza regolato sui dati aggiornati, la differenza tra il Premio
finale ed il Premio minimo a deposito stabilito nel modulo dovrà essere pagato dall’Assicurato. Nell’eventualità che tale differenza sia negativa, all’Assicurato non verrà rimborsata alcuna cifra.
Art. 13) Osservanza dei Termini del Contratto di Assicurazione
E` condizione precedente a qualsiasi responsabilità da parte degli Assicuratori che l’Assicurato osservi diligentemente e si attenga a tutti i termini e condizioni del presente contratto che richiedono l’osservanza da parte dell’Assicurato.
Art. 14) Qualifica di Terzi
Si precisa che per “Terzi” si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall’Assicurato con esclusione:
- del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi,
- dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
- delle persone giuridiche di cui l’Assicurato sia:
a) titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure
b) direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice civile; oppure
c) o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo; oppure
d) controllato e/o a cui sia collegato ai sensi del Codice Civile,
a meno che il Sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un Terzo indipendente
Art.15) Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art.16) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al contratto di Assicurazione sono a caricodel Contraente.
Art.17) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di Leggeitaliana.
Art.18) Esclusioni generali (ciascun titolo dei vari punti ha il solo scopo di facilitare l’ identificazione di ciascuna esclusione):
Il presente contratto di Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento:
(Dolo)
(a) direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell’Assicurato (Radiazioni e esplosioni nucleari)
(b) direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibilinucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
(Guerra e terrorismo)
(c) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
(Asbesto, fungo, muffa, spora o microtossina)
(d) direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano coinvolti in qualsiasi modo con
(i) asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o
(ii) la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo;
Art. 19) Sanzioni Internazionali
La copertura assicurativa non opera e l'Assicuratore non indennizzerà alcuna Richiesta di risarcimento o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, Indennizzo e/o prestazione possa esporre l'Assicuratore medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.
Art. 20) Validità Territoriale
Il presente contratto di Assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative ad atti o fatti commessi nei paesi indicati nella Scheda di Copertura.
Art. 21) Azioni Legali
Il presente contratto di Assicurazione vale per le richieste di risarcimento, sia iniziali che successive, presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nella Scheda di Copertura.
Art. 22) Arbitrato
In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti potranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza nel campo di attività svolta dall’ Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate.
Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l’Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale.
Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.
Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e verifiche di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un Danno maggiore pergli Assicuratori stessi.
Art. 23) Clausola Broker
Con la sottoscrizione della presente contratto di Assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di Assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd’s dal Coverholder si considererà come fatta all’Assicurato e/o Contraente;
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd’s al Coverholder si considererà come fatta dall’Assicurato e/o Contraente.
Gli Assicuratori conferiscono mandato al Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Coverholder si considererà come fatta agli
Assicuratori;
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come fatta dagli
Assicuratori.
Art. 24) Esclusione della responsabilità solidale
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di Xxxxxxx che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro sottoscrive una quota del Rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il Rischio complessivo la somma delle quote di Xxxxxxx sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
Art. 25) Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla Legge italiana.
Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell’Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:
Acappella Syndicate 2014
2nd Floor south, 0 Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
XX0X0XX
L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”
Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali. Preambolo
Premesso che l'Assicurato ha fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente contratto una Proposta di Contratto scritta, recante la data indicata nel Modulo, contenente vari particolari e dichiarazioni ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, i dati contenuti nel Proposta di Contratto e quant'altro fornito costituiscono, di comune accordo, la base di questo contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso.
Art. 1) Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente contratto di Assicurazioni, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a Xxxxx, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per Perdite Patrimoniali e Danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi
> dall’Assicurato;
> da dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato;
e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell’ attività esercitata dall’ Assicurato.
L’attività esercitata dall’Assicurato è quella dichiarata nel Proposta di Contratto, allegate note esplicative e come descritta nella Scheda di Copertura.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s’intendono inclusi nella copertura i Reclami per Perdite Patrimoniali e Danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell’Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell’Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l’esclusione del dolo degli amministratori e partners dell’ Assicurato come specificato all’ esclusione 6-c del presente contratto.
Art. 2) Costi e Spese di difesa
Gli Assicuratori si impegnano a pagare tutte le spese, purché da Xxxx approvate, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l’Assicurato, fermi i limiti di Xxxxxxxxxx indicati nella Scheda di Copertura.
Ai sensi dell’Art. 1917 C.C. le spese sostenute per resistere all’azione del Terzo danneggiato sono a carico degli
Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla sommaassicurata.
Art. 3) Massimale – Limite di Indennizzo
Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella Scheda di Copertura per uno o più Sinistri accaduti durante il periodo di Durata del contratto di Assicurazione (si precisa che i Sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l’Assicurato).
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l‘Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall’Art. 1917, comma 3, del C.C.
Art. 4) Scoperto e Franchigia
È altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali l’Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l’ammontare della Franchigia indicata nella Scheda di Copertura.
In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico Sinistro, soggetto ad un'unica Franchigia e ad un unico Massimale.
Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell’Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell’Assicurato stesso.
Art. 5) Perdita dei DocumentI Cartacei
Qualora nel corso del periodo di Assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l’attività professionale dell’Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l’Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:
a. la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato a seguito di talieventi;
b. i costi e le spese sostenute ed approvate dai Sottoscrittori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l’Assicurato;
c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata dall’Assicurato.
Definizione di documenti:
Ai fini della presente garanzia per documenti si intende ogni documento cartaceo e non, pertinente all’attività professionale dell’Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.
La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica:
(a) in occasione della presenza di contratto di Assicurazione separata che copre gli enti assicurati.
(b) dolo dell’Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere per Legge;
(c) a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo;
(d) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori.
E’ condizione essenziale di operatività di garanzia degli Assicuratori, che l’Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro, dovrà conservare tutti i documenti in un locale chiuso e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% (venti per cento) del Massimale indicato nella Scheda di Copertura, per
Sinistro ed anno assicurativo, nell’ambito del Massimale previsto nella Scheda di Copertura.
Resta a carico dell’Assicurato l’importo di Euro 1.000,00 (euro mille) a titolo di Franchigia assoluta, per ogni Sinistro.
Art. 6) Validità Temporale – Retroattività – Claims Made
Il presente contratto di Assicurazione tiene indenne l’Assicurato per i Xxxxx derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data di effetto del presento contratto ed indicata nel Modulo del certificato e nella Scheda di Copertura alla voce “Retroattività” e a condizione che il Reclamo sia stato presentato per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciato agli Assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto.
Art. 7) Garanzia a favore degli Eredi o dei Legali rappresentanti
In caso di morte di una persona assicurata, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli eredi o i suoi rappresentanti legali, alle condizioni previste dal presente contratto ed a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell’Assicurato.
Art. 8) Responsabilità Personale dei Dirigenti e Dipendenti
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni del presente contratto di Assicurazione) i dipendenti ed i dirigenti dell’Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell’Assicurato.
Art. 9) Definizione di Reclamo
Per “Reclamo” si intende:
(c) qualsiasi azione legale o altra richiesta di Indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o;
(d) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall’Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse.
Art. 10) Denuncia di Xxxxxxxx
(a) L’Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a conoscenza:
1.1 qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi;
1.2 qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all’intenzione di Xxxxx di ritenerlo responsabile in relazione all’attività coperta dalla presente Assicurazione;
1.3 ogni altra Circostanza, di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Xxxxx, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.
Se gli Assicuratori saranno messi al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti 1.2 e 1.3, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di Assicurazione in corso.
(b) L’Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l’assistenza del caso. L’Assicurato dovrà informare gli Assicuratori della necessità di informare Terzi dell’esistenza del contratto di Assicurazione e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione.
Art. 11) Gestione del Sinistro
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del C.C.
Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere a nome dell’Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
L’Assicurato non è tenuto a resistere ad un’azione legale di Terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratori.
Qualora l’Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dagli Assicuratori potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire l’eventuale azione legale. In tal caso gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell’ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione.
Art.12) Esclusioni (ciascun titolo dei vari punti ha il solo scopo di facilitare l’ identificazione di ciascuna esclusione):
Il presente contratto di Assicurazione non vale per le richieste di risarcimento:
(Responsabilità del datore di Lavoro)
(a) direttamente o indirettamente derivanti da Danni a dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell’Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità;
(Terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti)
(b) direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili e natanti;
(Marchi, brevetti, etc)
(c) derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali, “Passing off” e “Registered design”.
(Responsabilità contrattuali non previste dalla legge)
(d) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatagli dalla Legge;
(Responsabilità civile Terzi per prodotti)
(e) derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di Beni o prodotti; (Responsabilità civile Terzi generale)
(f) direttamente o indirettamente derivanti da Danni cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose;
(Insolvenza e Fallimento)
(g) direttamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell’Assicurato; (Inquinamento)
(h) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; (Fatti pregressi già noti all’ Assicurato ma non ancora reclamati da Terzi)
(i) derivanti da richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all’Assicurato prima della decorrenza di questo contratto e non comunicate agli Assicuratori all’atto della stipula;
(Fatti già a conoscenza)
(j) relative a reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di Assicurazione in corso
(Azioni Legali)
(k) derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nella Scheda di Copertura, o anche quando l’azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e rendere esecutiva una sentenza promulgata in Paesi diversi da quelli indicati nella Scheda di Copertura;
(Multe e penalità)
(l) derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario;
(Gestione di Assicurazioni)
(m) conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di Assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
(Fluttuazioni di mercato)
(n) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta o che sia la conseguenza o comunque riguardi svalutazione o perdita di investimenti qualora tali svalutazioni o perdite siano il risultato di tendenze normali o anormali o fluttuazioni normali o anormali di azioni societarie, di strumenti finanziari o di altri mercati che sono fuori dal controllo o dall’influenza dell’Assicurato
(Responsabilità Vettoriale prevista dalla legge)
(o) direttamente o indirettamente derivanti o nascenti dalla Responsabilità Civile del Vettore derivante all’Assicurato dalle norme di legge vigenti;
Art. 13) Procedura per la valutazione del Danno
L'ammontare del Danno sarà determinato con le seguenti modalità:
a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questi incaricato con il Contraente o da una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.
Il terzo Xxxxxx, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tal i nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'Indennizzo dovutogli.
Art. 14) Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero statecomunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art 1 delle Condizioni Speciali.
d) procedere alla stima del Danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art.14, precedente, lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera d), sono vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del Danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altr i Xxxxxx nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art.15) Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il Danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di firma della quietanza liberatoria da parte dell’Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE “FIDEIUSSIONE”
Gli Assicuratori visti l’Art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e l’Art. 7 del D.D. 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che indicano i requisiti per l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori C/Terzi, in base alle dichiarazioni contenute nella richiesta di fidejussione (Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà), ai documenti economico- patrimoniali forniti dalla Ditta contraente, ed alle Condizioni Generali sotto articolate dichiarano di costituirsi fideiussore solidale in favore del Contraente e fino all’importo indicato in atto (somma garantita) A GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI FINANZIARIE CHE L’IMPRESA DOVESSE CONTRARRE NEI CONFRONTI DI XXXXX CREDITORI ESCLUSIVAMENTE IN DIPENDENZA E IN CONNESSIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO.
Art. 1) Efficacia della garanzia
La garanzia prestata con il presente atto di fideiussione è valida ed efficace solo dopo l'incasso del Premio da parte degli Assicuratori. La garanzia si riferisce esclusivamente alle obbligazioni finanziarie, assunte dal Contraente nell’anno in corso di validità del presente atto, nei confronti di terzi creditori connesse allo svolgimento dell'attività di autotrasporto c/terzi accertate nell'ambito di procedure concorsuali o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria resisi definitivi, con esclusione dei crediti vantati da Banche, Intermediari Finanziari e Pubblica Amministrazione.
La presente fideiussione pertanto non garantisce le obbligazioni assunte dal Contraente precedentemente alla data di inizio garanzia ed è limitata alle obbligazioni contrattuali, con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali, e comunque limitata al periodo di durata fissato nel presente atto, così come previsto dall'Art.1957 comma 2 e 3 del C.C.
La Garanzia ha efficacia annuale. La scadenza del termine di sua efficacia annuale comporta, anche in caso di rinnovo, la esclusione della possibilità di attivare la Garanzia per obbligazioni sorte nello stesso termine, nel caso in cui il Contraente e/o i suoi creditori non si siano attivati nelle forme indicate di seguito ed il credito da garantire non sia documentato nelle forme indicate di seguito.
Gli Assicuratori potranno opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale come previsto dall’Art. 1945 del C.C.
Art. 2) Attivazione della Garanzia
La Garanzia è concessa a beneficio esclusivo del Contraente. Il Contraente si obbliga ad informare gli Assicuratori di ogni evento anche solo potenzialmente idoneo a provocare l’utilizzo della Garanzia mediante invio di lettera raccomandata a.r. entro cinque giorni dalla data in cui tale evento si è verificato. Il mancato o tardivo invio della comunicazione comporta per il Contraente la perdita della possibilità di avvalersi della Garanzia.
L’invio della comunicazione nei termini sopra indicati consente di ritenere l’evento che ne costituisce oggetto come verificatosi nel termine annuale di validità della Garanzia ai fini indicati al superiore art. 1). Condizione di attivazione della Garanzia è costituita dall’invio agli Assicuratori, da parte del Contraente, di provvedimento giudiziale definitivo che confermi la esistenza e la misura del suo obbligo oggetto della garanzia. Nel caso in cui la comunicazione ed il provvedimento siano inviati agli Assicuratori nel corso di due diversi periodi di validità annuale dalla Garanzia, la Garanzia dovrà intendersi inoperante. La Garanzia dovrà ugualmente essere considerata inoperante nel caso in cui il provvedimento giudiziale divenga definitivo senza che il Contraente si sia attivato per provocarne la revoca o la riforma.
Ai sensi dell’Art. 1939 del C.C. la fideiussione non è valida se non è valida l' obbligazione principale.
Art. 3) Somma garantita ed Importo Garantito annuo
Con il presente atto di fidejussione gli Assicuratori garantiscono a tutti i terzi creditori indicati all’ Art. 1) Efficacia della garanzia, un ammontare per singolo credito e/o creditore pari al 10% dell'importo garantito annuo e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (euro cinquemila) per singolo credito e/o creditore.
Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella Scheda di Copertura alla voce Importo Garantito annuo per uno o più Sinistri accaduti durante il periodo diassicurazione.
Art. 4) Rivalsa – Surrogazione – Spese di recupero
Il Contraente si impegna a rimborsare agli Assicuratori, a semplice richiesta e senza eccezione alcuna, tutte le somme da questa pagate in forza della presente fideiussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.
Gli Assicuratori, nei limiti delle somme pagate, è surrogata ai Beneficiari in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, verso i suoi successori ed aventi causa. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo agli Assicuratori tutti gli elementi utili in suo possesso. Tutti gli eventuali oneri di qualsivoglia natura che gli Assicuratori dovessero sostenere per il recupero delle somme pagate, ivi compresi gli interessi calcolati nella misura corrispondente al tasso ufficiale corrente, restano ad esclusivo carico del Contraente.
Art. 5) Pagamento del risarcimento
Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fideiussione verrà eseguito dagli Assicuratori entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della documentazione cosi come prevista all’Art. 2, per i crediti aventi le caratteristiche di cui all'Art. 1.
In caso di più richieste di risarcimento i pagamenti verranno eseguiti, nei limiti della somma massima garantita, in ordine cronologico dalla data di presentazione della richiesta stessa. In caso di escussione parziale la garanzia rimarrà valida ed efficace per l'importo residuo.
Art. 6) Liberazione dalla garanzia
Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta degli Assicuratori, a costituire in pegno presso gli Assicuratori, entro 20 (venti) giorni, contanti o titoli di gradimento degli Assicuratori medesimi per un valore pari a quello garantito dal presente atto di fideiussione liberando conseguentemente gli Assicuratori stessi da ogni impegno nei casi di:
- protesti e/o pregiudizievoli a carico del Contraente o altra manifestazione della sua insolvenza
- liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente
- sospensione o revoca dall'Albo Autotrasportatori c/terzi
In mancanza della suddetta liberazione tale fidejussione si intenderà tacitamente annullata, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di liberazione.
Art. 7) Mancata accettazione della garanzia
Gli Assicuratori hanno predisposto la presente polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità a quanto disposto e richiesto dall‘Autorità competente, ed a richiedere eventualmente agli Assicuratori le integrazionio modifiche che riterrà necessarie.
L’eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico degli Assicuratori.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione.
Condizioni Generali valide per tutte le Sezioni di Polizza:
ART. 1) DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE; ART. 3) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO;
ART. 4) DIMINUZIONE DEL RISCHIO;
ART. 5) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI; ART. 6) RECESSO IN CASO DI SINISTRO;
ART. 7) RICHIESTA FRAUDOLENTA; ART. 9) PERIODO DI ASSICURAZIONE;
ART. 13) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; ART. 14) QUALIFICA DI TERZI;
ART. 15) FORO COMPETENTE; ART. 18) ESCLUSIONI GENERALI;
ART. 19) SANZIONI INTERNAZIONALI;
ART. 24) ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE;
ART. 25) LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Condizioni Particolari della Sezione “Responsabilità Civile Professionale”:
ART. 1) OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE; ART. 4) SCOPERTO E FRANCHIGIA;
ART. 5) PERDITA DI DOCUMENTI CARTACEI;
ART. 6) VALIDITÀ TEMPORALE, RETROATTIVITÀ - CLAIMS MADE; ART. 11) GESTIONE DEL SINISTRO;
ART. 12) ESCLUSIONI;
ART. 13) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO; ART. 14) MANDATO DEI PERITI;
ART. 15) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Condizioni Particolari della Sezione “Fideiussione”:
ART.1) EFFICACIA DELLA GARANZIA; ART. 2) ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA;
ART. 3) SOMMA GARANTITA ED IMPORTO GARANTITO ANNUO; ART. 4) RIVALSA – SURROGAZIONE – SPESE DI RECUPERO; ART. 5) PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO;
ART. 6) LIBERAZIONE DELLA GARANZIA;
ART. 7) MANCATA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA
Data
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Il Contraente
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Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni di Assicurazione;
• Proposta di Contratto.
Data
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Il Contraente
....................................................