Gentile Cliente,
Gentile Cliente,
ti ringraziamo per avere scelto il nostro conto corrente ContoForte Conto Cash. Per attivarlo dovrai eseguire queste semplici operazioni:
1. CONTROLLA I DATI INSERITI
Verifica che i dati inseriti nella Proposta di apertura siano corretti, in caso di errori contattaci immediatamente al numero verde sotto indicato.
2. ATTENDI PER POSTA RACCOMANDATA IL CONTRATTO
NON stampare e spedire il contratto. Te lo inviamo noi a mezzo posta raccomandata A/R.
3. FIRMA NEGLI APPOSITI SPAZI
Firma una copia del contratto, del consenso alla privacy, del questionario antiriciclaggio e l’autocertificazione
XXXXX che riceverai in tutti gli spazi previsti; se il conto è cointestato dovranno firmare entrambi i titolari.
4. FOTOCOPIA I DOCUMENTI PERSONALI
Fai una fotocopia del documento di identità indicato nella richiesta di apertura e del codice fiscale (o tessera sanitaria) di tutti i titolari del conto corrente.
5. INVIA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
Inserisci in una busta:
la copia della documentazione firmata;
le fotocopie dei documenti di identità e del codice fiscale. e inviala a:
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI V.G. S.P.A.
XxxxxXxxxx.xx
Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX (XX)
6. DISPONI IL PRIMO BONIFICO
Effettua un bonifico dal conto corrente che hai indicato nella richiesta di apertura utilizzando la causale che troverai nel modulo precompilato allegato al presente contratto.
Quando riceveremo la documentazione ed il primo bonifico e ne verificheremo la regolarità e completezza ti invieremo i codici per accedere all’area riservata del tuo conto corrente. Potrai seguire in ogni momento lo stato di avanzamento della tua pratica.
Cordiali saluti.
XxxxxXxxxx.xx
Banca Mediocredito del Friuli V.G. S.p.A.
FOGLIO INFORMATIVO
CONTOFORTE CONTO CASH
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx
Tel.: 0000 000000 - Fax: 0000 000000
Email: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx - Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00269390308
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 10640.1 - Cod. ABI 10640
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, ai sensi della normativa vigente, è abilitata ad offrire tutti i servizi e prodotti bancari tipici e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
CHE COS'È IL CONTO CORRENTE
IL CONTO CORRENTE IN GENERALE
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali bonifici, presentazione di portafoglio commerciale salvo buon fine, fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma che sono ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, presso tutte le filiali della banca, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx e sul sito della banca xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
IL CONTO CORRENTE ONLINE
Il Conto Corrente Online è un conto corrente che consente di gestire la propria operatività quotidiana a distanza. E’ rivolto alle persone fisiche “consumatori” che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni, residenti in Italia e che utilizzeranno il conto corrente per esigenze personali o familiari. Può essere intestato ad una o ad un massimo di due persone, in quest’ultimo caso l’operatività è a firme disgiunte.
E’ permesso accedere al conto corrente ed effettuare le operazioni, dalla propria area riservata, tramite la rete Internet; non è possibile effettuare operazioni allo sportello.
Sono inclusi nel canone annuo: l’Internet Banking (InBank), il dispositivo di sicurezza “Token” e la carta di debito valida sui circuiti Bancomat/Pagobancomat/Cirrus Maestro. Il servizio di Internet Banking permette di consultare in tempo reale il saldo disponibile del proprio conto corrente, fare bonifici, ricariche telefoniche, pagare imposte e tasse, ricevere le comunicazioni periodiche in forma elettronica.
Per accedere all’area riservata del proprio conto corrente online la Banca assegna al cliente il codice cliente, la password ed il dispositivo di sicurezza “Token”. Il “Token” è un dispositivo di sicurezza in grado di generare codici numerici variabili ogni 60 secondi. In aggiunta ai dispositivi di sicurezza è possibile attivare il servizio di Alert via SMS in modo da essere sempre avvisati sull’operatività disposta, conoscere la disponibilità del conto oppure ottenere informazioni relative al rapporto.
La carta di debito consente di effettuare i pagamenti presso gli esercizi commerciali e di prelevare, in piena autonomia, denaro contante presso gli sportelli automatici (ATM), sia in Italia che all’estero.
Tra i principali rischi da tenere in considerazione, si segnalano:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- l’uso indebito e fraudolento da parte di terzi, a seguito di smarrimento o sottrazione, della password e del codice di accesso al servizio di Internet Banking (InBank). E’ possibile prevenire tale rischio tramite l’utilizzo del dispositivo di sicurezza denominato “Token” e del servizio di alert via SMS;
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta di debito e del P.I.N., con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e nel mantenimento della segretezza dei codici. Nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta;
- l'interruzione o sospensione dei servizi, con conseguente ritardo o mancata esecuzione delle operazioni, per motivi tecnici o di forza maggiore (o comunque per cause non imputabili alla banca) od, in generale, per malfunzionamenti del sistema dei pagamenti.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE “CONTOFORTE CONTO CASH”
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO | SPORTELLO | ONLINE |
Giovani (164 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 0,00 |
Famiglie operatività bassa (201 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 0,00 |
Famiglie operatività media (228 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 12,36 |
Famiglie operatività alta (253 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 12,36 |
Pensionati operatività bassa (124 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 0,00 |
Pensionati operatività media (189 operazioni annue) | Non applicabile - Conto on line | € 12,36 |
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo, gli eventuali interessi attivi e /o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto. L'imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a 34,20 euro. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti di conto corrente con giacenza media inferiore a 5.000,00 euro.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla
Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.
E’ sempre consigliabile verificare se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.
VOCI DI COSTO |
Spese per l'apertura del conto Non previste |
SPESE FISSE | |
Gestione Liquidità | |
Canone annuo | € 0,00 TIPO SCAGLIONI Giacenza media (no u.m.) |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | Illimitate |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | € 0,00 |
Servizi di pagamento | |
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale circuiti BANCOMAT®-PagoBANCOMAT®/Cirrus-Maestro | |
Canone annuo carta di credito | Servizio non previsto |
Canone annuo carta multifunzione | Servizio non previsto |
Home banking | |
Canone annuo per internet banking | € 0,00 (€ 0,00 Mensili) |
Canone annuo per phone banking | Servizio non previsto |
SPESE VARIABILI | |
Gestione liquidità | |
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone € (si aggiunge al costo dell'operazione) | 0,00 |
Invio estratto conto on-line € | 0,00 |
Servizi di pagamento | |
Prelievo sportello automatico presso la stessa € banca/altra banca in Italia | 0,00 |
ADDEBITO RID/SDD GENERICA € | 0,00 |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE |
Interessi creditori |
Tasso creditore annuo nominale 0,75% Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (T.A.E.) 0,75% |
FIDI E SCONFINAMENTI | ||||||
Fidi | ||||||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (fido ordinario) | Servizio non previsto | |||||
Commissione onnicomprensiva | Servizio non previsto | |||||
Sconfinamenti extra-fido ordinario | ||||||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Servizio non previsto | |||||
Commissione di istruttoria veloce | Servizio non previsto | |||||
Sconfinamenti in assenza di fido | ||||||
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 10% | |||||
Commissione di istruttoria veloce | € 20,00 | |||||
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca | ||||||
Tasso di mora | Applicato nella misura | del | tasso | debitore | annuo | sulle |
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE | ||
Contanti | Servizio non previsto. | |
Assegni bancari stessa filiale | Servizio non previsto. | |
Assegni bancari altra filiale | Servizio non previsto. | |
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia | Servizio non previsto. | |
Assegni bancari altri istituti | Servizio non previsto. | |
Vaglia assegni postali | Servizio non previsto. | |
Periodicità addebito spese, commissioni e altri diversi dagli interessi | oneri | TRIMESTRALE |
Conteggio e accredito interessi avere | ANNUALE | |
Conteggio interessi dare | ANNUALE | |
Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi | ANNO CIVILE |
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE | DELLA | LIQUIDITÀ |
Spese tenuta conto | ||
E/C - produzione | € 0,00 | |
Scalare - produzione | € 0,00 | |
E/C - spedizione | POSTA: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 | |
Scalare - spedizione | POSTA: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 | |
Trasparenza invio documentazione periodica | € 0,00 | |
Remunerazione giacenze | ||
Tasso creditore annuo nominale | 0,75% Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (T.A.E.) 0,75% | |
Altro | ||
Imposta di bollo per produzione estratto conto | € 34,20 su base annua, ove prevista e salvo modifiche di legge. L’imposta non è dovuta per gli estratti di conto corrente con giacenza media inferiore a 5.000,00 €. |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. La Banca può recedere senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n°5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Aquileia, n.1 – CAP – 33100 indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti
LEGENDA
Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto. |
Capitalizzazione degli interessi | Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell’articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385). |
Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. |
Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. |
Fido o affidamento | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. |
Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido | Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. |
Spesa singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Spese per invio estratto conto | Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
Tasso di mora | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. |
Valute sui prelievi | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
Valute sui versamenti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |
Consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
Microimpresa | Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. |
Cliente al dettaglio | Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese. |
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio | Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro. |
FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI SU CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx
Tel.: 0000 000000 - Fax: 0000 000000
Email: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx - Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00269390308
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 10640.1 - Cod. ABI 10640
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, ai sensi della normativa vigente, è abilitata ad offrire tutti i servizi e prodotti bancari tipici e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
CHE COSA SONO I SERVIZI DI PAGAMENTO?
I servizi accessori collegati ai conti correnti che possono essere sottoscritti dalla clientela sono:
Servizi di Virtual banking: con questo servizio il cliente può accedere da casa, dall’ufficio o in mobilità all’area riservata del proprio conto corrente per consultare i rapporti in essere ed i relativi documenti, quali estratti conto scaleare e movimenti, proposte di modifica unilaterale dei contratti,ecc., oppure per disporre le operazioni dei servizi di pagamento senza la necessità di recarsi allo sportello. Per accedere alla propria area riservata la Banca gli consegna le credenziali che sono costituite da un identificativo cliente, da una password alfanumerica e da un token ovvero un dispositivo in grado di generare codici numerici variabili ad intervalli di tempo prestabiliti. E’ necessario digitare il codice fornito dal token sia in fase di accesso all’area riservata sia per confermare qualsiasi operazione dispositiva.
Carte di debito: con le carte di debito il cliente può prelevare denaro contante direttamente presso gli sportelli ATM di qualsiasi banca sia in Italia, tramite il circuito Bancomat, che all’estero sul circuito Cirrus. Può inoltre disporre pagamenti per acquisti di merce presso gli esercizi che dispongono dei terminali POS a mezzo circuito Pagobancomat in Italia o Maestro all’estero. E’ possibile inoltre utilizzare la carta di debito per effettuare i pagamenti dei pedaggi autostradali dei concessionari convenzionati mediante il servizio denominato Fastpay.
Servizi di pagamento: con la prestazione di servizi di pagamento, il cliente ha la possibilità di effettuare pagamenti a terzi o di riceverli, utilizzando il conto corrente acceso presso la banca. Gli ordini di pagamento pervengono alla banca direttamente dal pagatore oppure dal beneficiario, dietro rilascio di una preautorizzazione, conferita dal pagatore alla sua banca, di addebito sul proprio conto. Appartengono alla prima categoria: il bonifico, il bollettino bancario Freccia, il Mav, il bollettino postale e le Xx.Xx.; appartiene alla seconda il RID/SDD. Le operazioni disciplinate dalle norme sui servizi di pagamento sono:
a) il bonifico/Sepa, ovvero l’operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere;
b) il bollettino bancario Freccia, ovvero l’ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
c) il bollettino postale, ovvero il pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
d) il RID/Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit), ovvero l’ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un’apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria);
e) la RiBa (Ricevuta Bancaria), ovvero l’ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia
pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
f) la Mav (Pagamento mediante avviso), ovvero l’ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
g) altri pagamenti diversi.
Le norme sui servizi di pagamento non si applicano, invece, nel caso di operazioni basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller’s cheque.
I principali rischi per il cliente sono:
per il servizio di virtual banking l’utilizzo indebito del codice segreto (cod. utente) ed operativo (password) in conseguenza di smarrimento o furto, che può essere contenuto con l’utilizzo da parte del cliente del dispositivo hardware denominato “token”;
Utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodiadella Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta e/o Pin il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla banca, secondo le modalità contrattualmente previste;
per i servizi di pagamento ordinati dal pagatore, quelli connessi a disguidi tecnici che impediscono all’ordine
impartito di pervenire correttamente e nei tempi previsti sul conto del beneficiario;
per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste di non avere provvista
sufficiente sul conto per accettare l’addebito;
quelli connessi alla variazione unilaterale delle condizioni da parte della banca.
Il bonifico viene eseguito sulla base dell’identificativo unico fornito dall’ordinante; in caso di mancata corrispondenza tra il numero del conto identificato tramite l’identificativo unico e il nome del beneficiario, la banca accredita il conto corrente corrispondente all’identificativo unico comunicato dall’ordinante.
A titolo di esempio, l’identificativo unico richiesto per l’esecuzione, a seconda delle diverse tipologie di ordini di
pagamento, è il seguente:
- bonifico Italia: IBAN;
- bonifico estero/bonifico Sepa: Iban e BIC;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- RID/Addebito diretto SEPA: IBAN e coordinate d’azienda;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SERVIZI DI PAGAMENTO | |||||||
CARTA DI DEBITO NAZIONALE/INTERNAZIONALE | |||||||
Emissione/Rinnovo | € | 0,00 | |||||
Spese per blocco/sblocco carta | € | 0,00 | |||||
Commissioni per prelievi su sportelli ATM e utilizzo POS in Italia | € | 0,00 | |||||
Commissioni per prelievi su sportelli ATM e utilizzo POS all'Estero | € | 0,00 | |||||
UTENZE | |||||||
ADDEBITO COND.STD. | RID/SDD | - | AZIENDE | EMITTENTI | - | € | 0,00 |
Commissioni per pagamento CANONE RAI | € | 1,00 | |||||
Commissioni per pagamento BOLLO ACI | € | 1,87 | |||||
Commissioni per pagamento RICARICHE TELEFONICHE E VARIE | € | 0,00 | |||||
Commissioni per pagamento BOLLETTINO POSTALE | € | 2,50 |
OPERAZIONI ESTERO | |||||||
PAGAMENTO: SPESE FISSE / GENERICHE | € | 0,00 | |||||
Cassa Euro | € | 0,00 | |||||
PAGAMENTO: COMMISS.SERVIZIO / GENERICHE | 0,15% | ||||||
INCASSO: SPESE FISSE / GENERICHE | € | 0,00 | |||||
Cassa Euro | € | 0,00 | |||||
INCASSO: COMMISS.SERVIZIO / GENERICHE | 0% | ||||||
Tasso di cambio | Tasso di cambio ufficiale della giornata precedente l'esecuzione dell'operazione | ||||||
Bonifico con dell'ordinante) | tipologia | spese | "OUR" | (a | carico | Spese reclamate dalle banche estere e/o corrispondenti con un minimo di € 30,00 |
NOTE:
BONIFICI SCT: sono da intendersi i bonifici Italia e quelli transfrontalieri in ambito UE in Euro (EUR), Corone Svedesi (SEK), Lei Rumeni (XXX) ed i bonifici disposti verso i paesi aderenti alla SEPA.
BONIFICI ESTERI: sono da intendersi i bonifici transfrontalieri in ambito UE o disposti verso paesi aderenti alla SEPA denominati in valute diverse da EUR, SEK e XXX e quelli disposti verso paesi non aderenti alla SEPA in qualsiasi valuta.
Paesi Area UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
In corsivo i paesi che utilizzano l’Euro come moneta.
Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Paesi aderenti alla SEPA: Paesi Area UE, Paesi dello Spazio Economico Europeo, Principato di Monaco, Svizzera. I bonifici SEPA sono denominati esclusivamente in Euro.
Per i bonifici disposti con opzione per le spese:
- OUR: le commissioni, anche quelle del beneficiario, sono a completo carico dell’ordinante. La banca non è tenuta a fornire al cliente informazioni preventive su spese e commissioni applicabili da altri soggetti che intervengono nell’esecuzione del bonifico;
- BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commissioni di pertinenza anche della banca ordinante ed (eventualmente) intermediaria;
- SHA: le commissioni della banca dell’ordinante sono a carico di quest’ultimo mentre sono a carico del beneficiario le commissioni della sua banca e dell’eventuale intermediaria. E’ l’opzione adottata obbligatoriamente per i bonifici transfrontalieri, per quelli SEPA e per gli esteri, in divisa diversa dall’Euro, qualora il cliente non indichi espressamente un regime di spese diverso.
Spese reclamate da terzi: in caso di bonifico per il quale risulti impossibile il trattamento automatizzato (STP – Straight Through Processing) poiché, ad esempio, incompleto di IBAN e/o BIC o relativamente al quale è richiesto dal cliente un intervento manuale in caso di bonifici eseguiti nell’ambito di accordi specifici con banche corrispondenti estere potranno essere reclamate da terzi spese per l’effettuazione “manuale” del bonifico; tali spese, non sempre conosciute dalla banca all’atto dell’esecuzione del bonifico, saranno oggetto di recupero integrale a parte nella misura massima di Euro 50,00.
BONIFICI | ||
SCT PER CONTO / GENERICHE | € | 0,00 |
SCT ORDINE PERMANENTE / GENERICHE | € | 0,00 |
VIRTUAL BANKING | ||
Canone servizio | € | 0,00 |
Spesa emissione token | € | 0,00 |
Spesa per sostituzione o mancata restituzione token | € | 10,00 |
Canone servizi di pagamento WEB (ricariche telefoniche, bollettini bancari, ecc.) | € | 0,00 |
Canone servizi SMS | € | 0,00 |
Costo SMS inviato dal cliente | Costo di addebito del proprio operatore telefonico |
ALTRO | |
Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non € consumatori e non microimprese) | 0,00 |
Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per € legge | 0,00 |
Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine € (rifiuto) | 10,00 |
Per revoca dell'ordine oltre i termini € 5,00 | ||||||||
Per recupero fondi inesatto dal cliente | in | caso | di | identificativo | unico | fornito | € | 10,00 |
VALUTE |
BONIFICI IN USCITA | |
Tipo Bonifico | Data di addebito |
Bonifico interno (stessa banca) | Giornata operativa di esecuzione |
Bonifico Sepa | |
Bonifici nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San Marino | |
Bonifici in euro verso Paesi non appartenenti alla Sepa | |
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro |
BONIFICI IN ENTRATA | |||||
Tipo Bonifico | Data di accredito e disponibilità dei fondi | ||||
Bonifico interno (stessa banca) | Stessa giornata di addebito all’ordinante | ||||
Bonifico Sepa | Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento) | ||||
Bonifici nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San Marino | 2 giorni dalla data (calendario Forex) | di | negoziazione | della | divisa |
Bonifici in euro da Paesi non appartenenti alla Sepa | |||||
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro |
INCASSI COMMERCIALI PASSIVI | |
Tipo incasso | Data valuta di addebito |
Addebito Diretto SEPA | Giornata operativa di addebito |
Xx.Xx | |
MAV/Bollettini Bancari “Freccia” |
GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO
BONIFICI IN USCITA | |
Giornate non operative: - i sabati e le domeniche - tutte le festività nazionali - il Venerdì Santo - tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri - il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni | Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. |
Limite temporale giornaliero (cd. cut off): - le ore 14,00 per i servizi di Banca Virtuale Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato: - alle ore 12,00 per i servizi di Banca Virtuale | L’ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa successiva. |
TEMPI DI ESECUZIONE
BONIFICI IN USCITA | ||
Tipo Bonifico | Modalità | Giorno di accredito della Banca del beneficiario(*) |
Bonifico interno (stessa banca) | - | Medesimo giorno di addebito dei fondi(*) |
Bonifico SEPA | Servizi di Banca Virtuale | Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine (**) |
Bonifico nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San Marino Bonifici in euro verso paesi non appartenenti alla Sepa Altri bonifici estero in valuta diversa dall’euro | Servizi di Banca Virtuale | Massimo 2 giornate operative successive alla data di ricezione dell’ordine (**) |
(*) In caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. (**) La data di ricezione dell’ordine è il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l’ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva |
INCASSI COMMERCIALI PASSIVI | ||
Tipo incasso | Termine di esecuzione | Tempi di esecuzione |
Addebiti diretti Sepa | Data di scadenza | Data di scadenza |
Xx.Xx. | Data di scadenza | Accredito Banca beneficiaria giorno operativo successivo alla data di scadenza |
MAV/Bollettini Bancari “Freccia” | Data di scadenza | Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine |
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. La Banca può recedere senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente)
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un’altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n°5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Aquileia, n.1 – CAP – 33100 indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti
LEGENDA
Bancomat | E’ il circuito italiano per mezzo del quale i clienti delle banche consorziate possono prelevare contante tramite gli sportelli ATM. |
Beneficiario | La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento. |
Bollettino bancario Freccia | Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario. |
Carta di debito | Strumento che consente il prelievo in contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso sportelli automatici (ATM) oppure di effettuare pagamenti presso esercenti convenzionati mediante l’utilizzo di particolari dispositivi elettronici (POS), sia in Italia che all’estero |
Consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
Giornata operativa | Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa. |
IBAN – International Bank Account Number | Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L’IBAN è riportato sugli estratti conto. |
Identificativo unico | La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del beneficiario. |
Internet banking (Inbank) | Servizio che permette al cliente di operare con la Banca, a distanza, tramite la rete Internet. |
MAV (Mediante avviso) | E’ un servizio di incasso elettronico che si concretizza in un ordine di pagamento che il contribuente fornisce alla sua banca a fronte di un avviso di scadenza ricevuto direttamente dalla banca del creditore. |
Operazione di pagamento | L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario. |
Pagatore | La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento. |
Pagobancomat | E’ il circuito italiano per mezzo del quale i clienti delle banche consorziate possono disporre pagamenti di merci e servizi tramite dispositivi elettronici (POS). |
RAV (Riscossioni varie) | E’ un servizio di incasso elettronico che si concretizza in un ordine di pagamento che il contribuente fornisce alla sua banca a fronte di un avviso di scadenza ricevuto direttamente dalla società concessionaria delle riscossioni esattoriali. |
SDD | L’addebito SDD (Sepa Direct Debt) è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del debitore di un’autorizzazione a prelevare i fondi direttamente dal proprio conto. |
SEPA | Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell’EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE, l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino). |
Token | E’ lo strumento elettronico che permette di generare, a cadenze prestabilite, delle password c.d. “usa e getta” che vengono richieste al momento di accesso all’area riservata. |
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx
Tel.: 0000 000000 - Fax: 0000 000000
Email: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx - Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00269390308
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 10640.1 - Cod. ABI 10640
Richiesta di apertura di Conto Corrente e Servizi collegati
<<Descrizione prodotto>> Conto n. <<Codice rapporto>>
<<Comune di residenza>>, <<Data>>
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
<<Cognome>> <<Nome>> <<Sesso>>
Cognome e nome Sesso (M/F)
<<Descrizione tipo documento>> <<Numero documento>>
Tipo documento di identità Numero documento
<<Ente rilascio documento>> <<Data inizio documento>>
Luogo di rilascio Data del rilascio
<<Indirizzo residenza>> <<C.A.P. <<Località di residenza>>
Indirizzo e numero civico CAP Località
<<Provincia di residenza>> <<Stato di residenza>> <<Codice Fiscale>>
Provincia Paese Codice fiscale
<<Descrizione titolo di studio>> <<Descrizione professione>>
Titolo di studio Professione
<<X.xx cellulare>> <<X.xx telefono>> <<E-mail>>
Cellulare Telefono Email
<<Data di | <<Luogo di nascita>> | <<Provincia di | <<Stato di nascita>> |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | Paese |
<<Cognome>> <<Nome>> <<Sesso>>
Cognome e nome Sesso (M/F)
<<Descrizione tipo documento>> <<Numero documento>>
Tipo documento di identità Numero documento
<<Ente rilascio documento>> <<Data inizio documento>>
Luogo di rilascio Data del rilascio
<<Indirizzo residenza>> <<C.A.P. <<Località di residenza>>
Indirizzo e numero civico CAP Località
<<Provincia di residenza>> <<Stato di residenza>> <<Codice Fiscale>>
Provincia Paese Codice fiscale
<<Descrizione titolo di studio>> <<Descrizione professione>>
Titolo di studio Professione
<<X.xx cellulare>> <<X.xx telefono>> <<E-mail>>
Cellulare Telefono Email
<<Data di | <<Luogo di nascita>> | <<Provincia di | <<Stato di nascita>> |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | Paese |
Con la presente, il/i sottoscritto/i, i cui dati identificativi sono sopra riportati (il “Cliente”), chiede l’attivazione di un conto corrente e dei servizi collegati di seguito indicati e, a tal fine:
dichiara che Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (la “Banca”) in tempo utile, prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione (il “Modulo di Adesione”), gli ha:
a. messo a disposizione nell'apposita sezione del proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/ il documento generale denominato "Principali diritti del cliente", le Guide Pratiche "Il Conto Corrente in parole semplici" e "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti” e il Foglio Informativo del Conto<<Codice rapporto>>, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio, nonché sulle relative condizioni economiche;
b. consegnato gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il presente Modulo di Adesione comprensivo del Foglio Informativo, riportato quale frontespizio per farne parte integrante, nonché l’Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali;
conferma le informazioni fornite in merito all’attività svolta (“professione”) e prende atto che, in base alle informazioni fornite, è stato classificato come “consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e che la Banca è tenuta a cambiare la classificazione assegnata, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di esplicita richiesta del Cliente;
dichiara che la propria sottoscrizione autografa, apposta quale firma in calce al presente Modulo di Adesione, rappresenta lo
specimen della firma depositata per l’esecuzione di ogni operazione a valere sul conto corrente;
prende atto che in caso di rapporto cointestato a più persone, le operazioni saranno eseguite a firme disgiunte;
si dichiara consapevole:
a. di avere diritto di recedere dal contratto – senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo – entro il termine di quattordici giorni dalla relativa conclusione, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – XxxxxXxxxx.xx, xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx;
ContoForte-Cash – ed. 01/12/2016 – pagina 1 di 16
b. che eventuali operazioni e pagamenti ricevuti o disposti sino al momento di ricezione, da parte della Banca, della suddetta comunicazione di recesso, si intenderanno validi ed efficaci nei propri confronti;
c. che la Banca annullerà la Richiesta di Apertura di Xxxxx Xxxxxxxx e Servizi collegati se le operazioni per l’accettazione non saranno interamente perfezionate entro 60 giorni dalla data di compilazione della Richiesta di apertura provvedendo, altresì, alla restituzione dell’eventuale primo versamento ricevuto;
d. che la Banca annullerà la Richiesta di Apertura di Conto Corrente e Servizi collegati qualora la documentazione inviata per il tramite di Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo indicato sia restituita al Mittente (Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.) per le seguenti motivazioni:
i. compiuta giacenza;
ii. destinatario sconosciuto;
iii. destinatario trasferito;
iv. indirizzo destinatario insufficiente o inesatto;
v. qualsiasi altra giustificazione che indichi il mancato recapito al destinatario;
ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL’ART. 9-TER DELLA LEGGE 15/12/1990 N. 386
Elezione di domicilio valida anche per il caso in cui si intenda ricevere la normale corrispondenza, per tutti gli intestatari del conto, ad un indirizzo diverso da quello indicato come residenza del primo intestatario del rapporto:
<<Intestazione di spedizione>>
Il Cliente prende atto che eventuali variazioni del domicilio eletto potranno esclusivamente aver luogo dietro comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta.
Il Cliente dichiara di voler ricevere le comunicazioni periodiche (ex art. 119 TUB), di modifica unilaterale (ex art. 118 TUB), nonché di modifica unilaterale per i servizi di pagamento (ex art. 126 sexies TUB):
in forma cartacea
in forma elettronica - attraverso l’attivazione separata del servizio Infob@nking
Il Cliente si dichiara altresì consapevole di poter modificare in ogni momento la modalità di comunicazione prescelta, mediante comunicazione scritta alla Banca.
Periodicità invio estratto conto: decadale quindicinale mensile trimestrale
Periodicità invio Documento di Sintesi: annuale
RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTERNET BANKING
<<Codice rapporto>>
Numero di conto corrente
<<Descrizione prodotto>>
Tipo di conto corrente
INVIO DELLE COMUNICAZIONI
e. che al verificarsi dei casi di cui al punto d. per l’attivazione del Conto Corrente e Servizi collegati sarà necessario procedere con l’inserimento di una nuova Richiesta di Apertura.
Presso <<Indirizzo di spedizione>> | <<C.A.P. di spedizione>> | <<Località di spedizione>> | |
Indirizzo e numero civico <<Provincia di spedizione>> | CAP | Località <<Stato di spedizione>> | |
Provincia | Paese |
Intestato a: | <<Nome>> <<Cognome>> | ||
Il sottoscritto | Nome e cognome del 1° intestatario <<Nome>> <<Cognome>> | intestatario del c/c | <<Codice rapporto>> |
Intestato a: | <<Nome (intest.2)>> <<Cognome (intest.2)>> | ||
Il sottoscritto | Nome e cognome del 2° intestatario <<Nome (intest.2)>> <<Cognome (intest.2)>> | intestatario del c/c | <<Codice rapporto>> |
chiede l’attivazione del servizio INBANK™ Privati + Token e il collegamento a tale servizio di tutti i rapporti a sé intestati. A tal fine, si dichiara consapevole e prende atto che:
a. il servizio “INBANK™ Privati” consente di usufruire, tramite accesso riservato al sito xxx.xxxxxx.xx e senza necessità di installazione di software, dei servizi informativi e dispositivi tempo per tempo messi a disposizione dalla Banca;
b. il dispositivo hardware denominato Token è in grado di generare, con cadenza regolare di 60 secondi, codici numerici monouso (c.d. "One Time Password" "OTP" o, più semplicemente, "password") da utilizzare obbligatoriamente nella fase di inoltro di ogni singola disposizione di pagamento tramite il servizio INBANK™;
c. possono essere collegati al servizio INBANK™ i rapporti nominativi dei quali il Cliente risulti intestatario o cointestatario o sui quali egli è validamente delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte;
INFOB@NKING
InfoB@nking (CD) - comunicazioni elettroniche a distanza (estratto conto, rendiconto, documento di sintesi, ecc.)
Il Cliente consulta, tramite il servizio INBANK™, le comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza (come facoltà sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta) in formato elettronico per tutti i rapporti abilitati.
INFOSMS
Il servizio prevede l’invio di un SMS da parte del Cliente e la corrispondente risposta nelle varie forme previste da ciascun messaggio (SMS, e-mail o fax). L’elenco dei messaggi e la relativa sintassi viene fornito in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto.
Cell. +39 <<X.xx cellulare>>
Interrogazione rapporto di conto corrente di cui al presente Modulo di Adesione e servizi informativi (EC)
Interrogazione saldo disponibilità carta di pagamento (RE) cui al presente Modulo di Adesione.
Servizio di notifica tramite SMS (Alert SMS - AP) – superamento dei limiti di spesa/prelevamento effettuati con carta di pagamento (con i massimali previsti nel foglio informativo allegato al presente contratto)
Servizi attivabili successivamente all'apertura del rapporto:
Informazioni ripetitive (IR): Il Cliente può ricevere via SMS/e-mail/fax le informazioni sui propri rapporti (attiva la periodicità in autonomia dal sito)
Informazioni varie (VA): Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/fax altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc.)
RICHIESTA CARTA DI PAGAMENTO
Il sottoscritto <<Nome>> <<Cognome>> intestatario del c/c <<Codice rapporto>> richiede:
il rilascio di una carta di pagamento abilitata ai seguenti servizi e massimali, a nome di: <<Nome>> <<Cognome>>
Nome e Cognome richiedente
in caso di accettazione da parte della Banca – che sarà subordinata all'esclusiva valutazione della medesima – di inviare la carta
ed il relativo PIN di sicurezza all’indirizzo di corrispondenza sopra indicato.
Il sottoscritto <<Nome (intest.2)>>
<<Cognome (intest.2)>>
intestatario del c/c <<Codice rapporto>> richiede:
il rilascio di una carta di pagamento abilitata ai seguenti servizi e massimali, a nome di: <<Nome (intest.2)>> <<Cognome
(intest.2)>>
Nome e Cognome richiedente
in caso di accettazione da parte della Banca – che sarà subordinata all'esclusiva valutazione della medesima – di inviare la carta
ed il relativo PIN di sicurezza all’indirizzo di corrispondenza sopra indicato.
Massimali Standard | ||
Giornaliero in € | Mensile in € | |
MASSIMALE UNICO | 3.000,00 | 3.000,00 |
ATM Italia | 500,00 | 1.500,00 |
POS Italia | 1.500,00 | 1.500,00 |
ATM Estero | 500,00 | 1.500,00 |
POS Estero | 1.500,00 | 1.500,00 |
DICHIARAZIONI FINALI E SOTTOSCRIZIONI
Il Cliente conferma le dichiarazioni e le opzioni sopra riportate e richiede l’attivazione del conto corrente e dei servizi collegati sopra indicati. A tal fine:
dichiara di accettare integralmente e senza riserve le norme contrattuali riportate nel presente Modulo di Adesione, nonché tutte le relative condizioni economiche riportate nell’allegato Foglio Informativo che costituisce parte integrante del Modulo di Adesione stesso;
conferma che, in caso di accettazione della richiesta da parte della Banca, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti, sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale;
tale comunicazione si intenderà validamente effettuata con la messa a disposizione, all’interno del servizio di Infob@nking, del presente contratto sottoscritto dal Cliente e munito della firma digitale della Banca, in segno di conferma del suo perfezionamento alle condizioni qui previste, con contestuale invio, all'indirizzo di posta elettronica sopraindicato, di apposito avviso in tal senso.
X | ||||
Data | Firma intestatario X | X | ||
Data | Firma 1° intestatario | Firma 2° intestatario |
Il Cliente dichiara altresì accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente – ad ogni effetto di legge nonché ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, codice civile – le seguenti clausole:
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
art. 4 (modalità di esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente, facoltà di farsi sostituire; limitazione della responsabilità della Banca); art. 6 (responsabilità solidale dei cointestatari; azione principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari); art. 7 (revoca e modifica dei poteri di rappresentanza); art. 10 (garanzia e compensazione); art. 12 (recesso); art. 13 (modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali); art. 15 (deroga al foro competente per i clienti non classificati come “Consumatore”).
SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
art. 2 (conto non movimentato); art. 6 (decadenza dal diritto di contestare i rendiconti).
SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
art. 3 (codici identificativi inesatti); art. 6 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 8 (decadenza dal diritto di contestare operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto); art. 9 (limitazione della responsabilità della Banca); art. 19 (limiti alla revocabilità degli addebiti); art. 20 (decadenza dal diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate); art. 21 (limitazione della responsabilità della Banca).
SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTERNET BANKING
art. 2 (validità delle comunicazioni cartacee trasmesse dalla Banca; decorrenza dei termini per l'esercizio dei diritti e onere di consultazione a carico del Cliente; limitazione di responsabilità della Banca); art. 4 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 5 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 9 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 12 (efficacia probatoria delle registrazioni).
SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO L'UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
art. 2 (modifica dei limiti e delle modalità di utilizzo); art. 11 (addebito in conto - prova delle operazioni compiute).
X | ||||
Data | Firma 1° 2° intestatario X | X | ||
Data | Firma 1° intestatario | Firma 2° intestatario |
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria):
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi consegnato.
X | ||||
Data | Firma intestatario X | X | ||
Data | Firma 1° intestatario | Firma 2° intestatario |
ATTENZIONE:
Ricordati di verificare la completezza e correttezza dei dati indicati, di apporre le firme richieste
e di inviare TUTTE le pagine del presente contratto, compreso il Foglio Informativo
AREA RISERVATA ALLA BANCA
Il sottoscritto dichiara di aver personalmente provveduto ad identificare con modalità diretta, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il/i soggetto/i i cui estremi identificativi sono riportati nel presente modulo.
L'incaricato di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.:
(timbro e firma)
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi, il contratto (il “Contratto”) tra il cliente (il “Cliente”) e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (la “Banca”).
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) il documento generale denominato “Principali diritti del cliente” e le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro
Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
b) il Foglio Informativo, contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché sulle relative condizioni economiche.
La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito internet, nell’apposita
sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.
Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Foglio Informativo, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Art. 2 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’art. 1176 cod.civ.. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal D.Lgs. n. 385/1993 (il “TUB”) e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia.
Art. 3 – Identificazione del Cliente
All’atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti di attuazione (la “Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
Art. 4 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti.
Se l’incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un’altra banca o un suo corrispondente anche non bancario nell’esecuzione dell’operazione.
Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.
Art. 5 – Classificazione del Cliente
La Banca prima della conclusione del Contratto provvede a classificare il Cliente come “Consumatore”, “Cliente al dettaglio” o altro “Cliente”.
Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.
Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con “Consumatori” o “Clienti al dettaglio”.
Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del cliente.
Art. 6 – Cointestazione del rapporto
Quando il rapporto è intestato a più persone queste, salvo diversa pattuizione, possono compiere separatamente operazioni e dare disposizioni alla Banca con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. Allo stesso modo, l’estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatari.
Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata è necessario il consenso di tutti i cointestatari, che dovrà risultare da un’apposita
comunicazione impartita per iscritto alla Banca.
Tutti i soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.
Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 190 cod.civ..
In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. In aggiunta, hanno diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatario; il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell’incapace notificano alla Banca la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il consenso scritto di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata oppure presentate a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto e sono opponibili alla Banca decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.
Art. 7 – Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza
Il Cliente deposita la propria firma e quella dei soggetti autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca presso la filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l’estinzione del rapporto. In caso di rapporto cointestato, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti.
Il Cliente e i relativi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.
Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell’intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari (deroga all’art. 1726 cod.civ.), mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari ed il rappresentante revocato.
Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.
In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.
Decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari.
Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell’operato della persona delegata, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido, che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.
Il Cliente, nell’impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all’esercizio della delega stessa ed ogni conseguenza derivante dall’eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 1389 cod.civ. per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate. Il Cliente assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.
Art. 8 – Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente
Il Cliente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e qualunque altra comunicazione o documento a lui diretto all’indirizzo e secondo le modalità indicate nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.
Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 9 – Comunicazioni alla Banca
Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 10 – Garanzia e compensazione
La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso altre filiali della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
La Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:
a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);
c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.
La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell’intervenuta compensazione.
La facoltà di compensazione prevista dal presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa, salvo diverso e specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 11 – Commissioni e spese
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.
La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all’accensione ed all’esecuzione del rapporto.
Art. 12 – Durata e Recesso
Il Contratto ha durata indeterminata.
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura,
inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
Il recesso dal Contratto provoca la revoca del consenso del Cliente all’esecuzione di ordini di pagamento disposti ai sensi della successiva Sezione III e la chiusura definiva del conto.
Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.
Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.
Art. 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo se hanno ad oggetto le condizioni che regolano servizi diversi da quelli di cui alla successiva Sezione III "Norme che regolano i servizi di pagamento".
La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
La comunicazione al Cliente avviene, nelle forme di cui al precedente art. 8, con le modalità previste dall'art. 118 o, in caso di modifica alle disposizioni inerenti i servizi di pagamento, dell'art. 126-sexies del TUB. e specifica che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 14 – Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
a) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.
Art. 15 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Udine. Tuttavia, se il Cliente è classificato come “Consumatore”, Xxxx competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto. La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
Art. 1 – Cosa è il conto corrente
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e il Cliente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto, salva espressa istruzione contraria o salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza.
A meno che il Cliente non disponga diversamente, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi in suo favore saranno accreditati sul conto corrente.
Art. 2 – Movimentazione del conto – Conto non movimentato
Il Cliente può versare il denaro sul proprio conto esclusivamente mediante bonifico o rimessa bancaria. Non è consentito il versamento di contanti o assegni.
Il prelevamento può avvenire a mezzo bonifico bancario o tramite la carta di pagamento rilasciata dalla Banca, restando quindi esclusi i prelevamenti mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quella prevista nel presente articolo.
Se il Cliente non esegue operazioni sul conto da oltre un anno e il conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto. Qualora, inoltre, il saldo creditore del conto non sia superiore ad Euro 2.500 la Banca cessa di inviare l’estratto conto al Cliente.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa – quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero delle spese – ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 3 – Sconfinamenti in assenza di fido
Fatta eccezione per l'ipotesi di concessione di un'apertura di credito, il Cliente è tenuto ad utilizzare il conto corrente nei limiti del saldo disponibile.
La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Banca, a propria insindacabile discrezione, decidesse di dare esecuzione a disposizioni di pagamento e/o di prelevamento in assenza di provvista, tale circostanza non dovrà creare nel Cliente alcun affidamento circa analoghe concessioni per il futuro.
L'eventuale esecuzione di disposizioni in assenza di provvista determina uno sconfinamento e comporta il pagamento, da parte del Cliente, di interessi sulle somme utilizzate e l'addebito di spese di gestione dello sconfinamento (c.d. “commissione di istruttoria veloce”), nella misura indicata nel Documento di Sintesi allegato quale frontespizio del Contratto, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Gli interessi debitori maturati sulle somme utilizzate:
a) sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
b) divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 6.
In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare in conto i menzionati interessi al momento in cui questi divengono esigibili; in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.
Il Cliente può revocare tale autorizzazione in ogni momento prima che l'addebito abbia avuto luogo, mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata oppure presentata a mani, che deve pervenire alla Banca almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui gli interessi diventano esigibili. La comunicazione deve in ogni caso contenere l'impegno del Cliente a estinguere il debito da interessi nei confronti della Banca e l'indicazione delle modalità con le quali egli intende farlo.
Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca può impiegare, ai fini dell'estinzione del debito da interessi, i fondi accreditati sui propri conti e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento.
In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di “Consumatore”, la Banca lo informa per iscritto in presenza di uno sconfinamento rilevante ai sensi della vigente normativa.
La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.
Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
Art. 4 – Utilizzo del conto in Euro per operazioni in valuta estera
Il conto può essere utilizzato per operazioni da effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili a sensi delle normative pro tempore vigenti.
I bonifici e le rimesse disposti da terzi in valuta estera a favore del Cliente sono accreditati in conto previa conversione nella valuta di denominazione del conto al cambio corrente reso disponibile dalla Banca all'atto della negoziazione.
Il Cliente prende atto che la richiesta di esecuzione di un’operazione in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il conto comporta, per la Banca, la preventiva conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari. Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualunque mezzo.
Art. 5 – Chiusura periodica del conto – Regolamento degli interessi, commissioni e spese
Gli interessi vengono conteggiati e sono accreditati al Cliente o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, che espone tutte le condizioni economiche e tutte le spese applicabili al rapporto.
I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, comunque non inferiore ad un anno, indicata nel Documento di Sintesi. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Il conteggio per la chiusura periodica è effettuato portando in conto – con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione – gli interessi creditori, le commissioni e le spese nella misura pattuita e applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Salvo diverso accordo ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 6 – Invio e approvazione delle comunicazioni periodiche
La Banca provvede all’invio degli estratti conto con la periodicità prescelta dal Cliente, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod.civ. (“Obbligo di rendiconto”).
L’estratto conto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione
rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
Se il Cliente è un “cliente al dettaglio”, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti.
La Banca provvede all’invio del Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche applicate con periodicità annuale entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto e indica le condizioni economiche in vigore, anche se non variate rispetto alla comunicazione precedente.
Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l’invio di un reclamo
scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l’estratto conto entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 (dieci) anni dalla data di ricevimento dello stesso; entro il medesimo termine di 10 (dieci) anni dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Parte I – Norme generali
Art. 1 – Cosa sono i servizi di pagamento
Nell’ambito del rapporto di conto corrente, il Cliente può richiedere alla Banca di eseguire per suo conto operazioni di pagamento quali bonifici, domiciliazioni, pagamenti di bollettini postali, bollettini bancari, imposte e contributi.
Tali servizi consentono al Cliente di effettuare incassi e pagamenti di varia natura connessi a rapporti con soggetti privati e istituzioni. Ai fini del Contratto, la Banca opera in qualità di prestatore di servizi di pagamento:
a) del pagatore, qualora il Cliente autorizzi un ordine di pagamento a valere sul conto a lui intestato;
b) del beneficiario, qualora il Cliente sia destinatario dei fondi oggetto di una delle operazioni di pagamento di cui al Contratto.
Art. 2 – Ambito di applicazione
Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano ai servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’Area dell’Euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’operazione di pagamento siano insediati nella Comunità Europea.
Art. 3 – Esecuzione degli ordini di pagamento
Prima di dare esecuzione all’operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento, la Banca acquisisce il consenso del Cliente attraverso la compilazione e la sottoscrizione dei moduli resi disponibili dalla Banca, l’autorizzazione rilasciata direttamente dal Cliente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario stesso o attraverso la presentazione diretta, da parte del Cliente, dei bollettini o dei moduli necessari per l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
In mancanza di tale consenso, l’operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.
Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i codici identificativi da questa richiesti e necessari ai fini della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento (es. IBAN del conto corrente da accreditare).
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con i codici identificativi indicati dal Cliente si ritiene eseguito correttamente per quel concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con i codici identificativi forniti dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.
Il Cliente si dichiara informato della circostanza che gli ordini di pagamento sono trattati in un sistema interbancario per il trasferimento elettronico dei fondi e che pertanto egli è tenuto a non includere nel modulo di conferimento dell’ordine informazioni per la banca destinataria che possono impedire il trattamento automatico dell’ordine stesso.
Art. 4 – Divisa degli ordini di pagamento
Salva diversa indicazione del Cliente nel modulo di conferimento dell’ordine, la Banca esegue le operazioni di pagamento in Euro.
Se l’operazione di pagamento deve essere regolata in una divisa diversa dall’Euro, la Banca, prima di disporre l’operazione, informa il Cliente di tutte le
spese connesse alla conversione valutaria ed il tasso di cambio applicato.
Art. 5 – Ricezione di un ordine di pagamento
L’ordine di pagamento, trasmesso direttamente dal Cliente ordinante alla Banca o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, si considera ricevuto quando perviene alla Banca.
Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa
successiva.
In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa oltre gli orari limite riportati in allegato al Contratto.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, l’ordine di pagamento si considera ricevuto nel giorno convenuto. Se il giorno convenuto non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.
Art. 6 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento
Il consenso del Cliente all’esecuzione di un’operazione di pagamento impartita ai sensi del precedente art. 3 può essere revocato – con le medesime modalità con cui è stato prestato – finché l’ordine di pagamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso a eseguire più operazioni di pagamento, le operazioni di pagamento eseguite non possono essere considerate autorizzate dal Cliente.
L’ordine di pagamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del precedente art. 5.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, l’ordine di pagamento può essere revocato entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
Se l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo
trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l’operazione di pagamento, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, nel caso di cui al comma precedente, anche del beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
In ogni caso, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento non pregiudica il diritto al rimborso del Cliente dell’importo dell’operazione di pagamento effettuata, in caso di controversia tra il Cliente stesso ed il beneficiario del pagamento.
Art. 7 – Rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento
Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo che l’esecuzione dell’ordine sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all’esecuzione dell’operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell’ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l’esecuzione dell’operazione di pagamento previsti per ciascun servizio di pagamento di cui al Contratto, informa il
Cliente che l’ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione.
Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, invita il Cliente a
correggere l’errore.
Resta inteso che ove il rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l’esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 8 – Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata o non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo
alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell’operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento. Tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento.
In caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto spetta alla Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
Art. 9 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 8, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto. Quando la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Quando agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo all’operazione di pagamento non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.
Nei casi di cui ai commi precedenti, per andare esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di avere eseguito l’operazione in conformità alle norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario nel rispetto dei termini di esecuzione previsti.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione di pagamento era stata debitamente
autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
In ogni caso, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del
Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.
Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine se il Cliente, all’atto del conferimento dell’ordine di pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 10 – Comunicazioni
La Banca fornisce al Cliente su supporto cartaceo o altro supporto durevole e con periodicità mensile, il riepilogo delle operazioni di pagamento eseguite nel corso del periodo di riferimento, contenente l’indicazione delle relative caratteristiche essenziali (quali l’importo, le spese, l’eventuale tasso di cambio, la data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 11 – Spese applicabili
Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell’esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.
La Banca, nell’esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l’importo integrale dell’operazione di pagamento e non trattiene
spese sull’importo trasferito.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trattiene le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. In tal caso, la comunicazione di cui al precedente articolo, indica separatamente la totalità dell’importo trasferito e le spese trattenute.
Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma precedente:
a) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione
di pagamento disposta dal Cliente;
b) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, garantisce che il Cliente riceva la totalità dell’importo dell’operazione di
pagamento.
In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.
Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul conto di regolamento dell’operazione indicato dal Cliente ai sensi di quanto
previsto dall’art. 11 della Sezione I del Contratto. Parte II – Bonifici
Art. 12 – Che cosa si intende per bonifico (SEPA Credit Transfer)
Il bonifico è il servizio di pagamento con cui la Banca, a seguito di ordine scritto, telematico o su altro supporto durevole e precostituzione degli occorrenti fondi liquidi da parte di un “ordinante”, cliente della Banca, provvede – direttamente o tramite un’altra Banca – ad accreditare una certa somma di denaro sul conto corrente di un determinato soggetto “beneficiario”.
Art. 13 – Esecuzione del bonifico
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel bonifico siano insediati nell'area SEPA (la Single Euro Payments Area che comprende, oltre ai Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino):
a) ai bonifici in Euro;
b) ai bonifici transfrontalieri che comportano un’unica conversione valutaria tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
La Banca assicura che dal momento della ricezione dell’ordine, l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se l’operazione di pagamento è disposta su supporto cartaceo, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell’ordine, l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della seconda giornata operativa successiva.
Se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, l’importo del bonifico viene accreditato sul conto del Cliente non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
Le date di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti e dell’accredito dei bonifici ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.
In ogni caso, la data di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti non può precedere la giornata operativa in cui l’importo del bonifico è
addebitato sul conto del Cliente.
In relazione all’esecuzione del bonifico, la Banca è autorizzata, ai sensi dell’art. 1717 cod.civ., ad avvalersi di altri intermediari anche non bancari.
Art. 14 – Esecuzione di bonifici esteri
Il Documento di Sintesi riportato quale frontespizio del Contratto indica le date di addebito e accredito dei bonifici non rientranti nell’ambito di applicazione
di cui al precedente art. 13 rispettivamente disposti e ricevuti sul conto del Cliente.
Parte III – Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Domiciliazioni e addebiti SEPA Direct Debit Core)
Art. 15 – Oggetto del servizio di domiciliazione bancaria (R.I.D.) – Autorizzazione all’addebito diretto
La domiciliazione (“servizio R.I.D.”) è un servizio di pagamento nazionale con addebito in conto corrente, che consente l’esecuzione di una serie di operazioni di pagamento in Euro sulla base di un’autorizzazione permanente all’addebito del conto corrente rilasciata dal Cliente alla Banca direttamente o per il tramite del beneficiario del pagamento. Il Cliente, sottoscrivendo lo specifico modulo di attivazione presso la Banca o con autorizzazione rilasciata direttamente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento di cui quest’ultimo si avvale, autorizza la Banca a provvedere al pagamento degli addebiti periodici richiesti dal beneficiario stesso.
A fronte di tale autorizzazione, il beneficiario impartisce l’ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l’addebito sul conto corrente del Cliente. Pertanto non è necessaria l’autorizzazione del Cliente per ogni singolo addebito.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo con riferimento ai RID finanziari (utilizzati ad esempio per versare le rate di un piano finanziario di accumulo o per la pensione integrativa) e ai RID a importo fisso (utilizzati ad esempio per i pagamenti ricorrenti di importo predeterminato).
Art. 16 – Oggetto del servizio di addebito diretto (SEPA Direct Debit Core) – autorizzazione all’addebito diretto
Il Sepa Direct Debit è un servizio di pagamento che consente l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un prestatore di servizi di pagamento insediato in uno dei Paesi aderenti allo schema SEPA (Italia, altri Paesi della Comunità Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco) disposte su iniziativa del beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito rilasciatagli dal Cliente (c.d. “Mandato”). La Banca comunica al Cliente eventuali modifiche all’elenco dei Paesi in relazione ai quali il servizio è attivo.
Sulla base di tale autorizzazione, il beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito sul conto corrente del Cliente. Nell’esecuzione del servizio la Banca si attiene alle norme e alle procedure contenute nel “Rulebook” emanato dall’EPC (European Payments Council) e sue successive modifiche.
Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto corrente del Cliente è denominato in Euro.
Art. 17 – Disattivazione e limitazione del servizio
Il Cliente può chiedere alla Banca che il proprio conto corrente non sia abilitato alla ricezione di addebiti Sepa Direct Debit o, previa sottoscrizione dell’apposita modulistica predisposta dalla Banca, che il conto stesso non sia addebitato: a) su iniziativa di determinati beneficiari; b) per importi superiori a quelli specificati dal Cliente; c) per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
Art. 18 – Gestione del mandato
Il Cliente può chiedere, per il tramite della Banca, informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
Il Cliente non è obbligato a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, né le modifiche o la revoca del Mandato stesso, salvo che non chieda alla Banca, previa sottoscrizione di apposito contratto, la prestazione di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato (“Gestione del Mandato Sepa Direct Debit Core”), quali la verifica della conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito in presenza di clausole limitative relative: a) all’importo massimo per singola disposizione; b) al numero massimo di disposizioni consentite; c) alla data del primo e/o ultimo pagamento; d) alla frequenza dei pagamenti.
In caso di sottoscrizione dell’apposito Contratto di Gestione del Mandato, la Banca:
a) prima di eseguire la prima operazione di pagamento ricevuta verifica l’esattezza dei dati dell’operazione sulla base delle informazioni fornite dal Cliente o confermate dallo stesso;
b) nel caso di operazioni di pagamento ricorrenti, prima di effettuare ogni addebito successivo verifica la coerenza dei dati relativi all’addebito rispetto
a quelli indicati nel Mandato e nelle eventuali clausole limitative apposte dal Cliente.
In conformità a quanto previsto dal Rulebook, il Mandato si considera estinto qualora siano decorsi 36 (trentasei) mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso. La Banca non darà pertanto seguito a richieste di addebito successive a tale termine. In ogni caso, la Banca provvederà ad informare il Cliente di eventuali modifiche al Rulebook sul tema.
Art. 19 – Esecuzione degli addebiti
La Banca addebita l’importo delle operazioni di pagamento di cui alla Parte III sul conto del Cliente, senza necessità di inviare a quest’ultimo la relativa contabile di addebito. La Banca non è inoltre tenuta a inviare al Cliente le eventuali fatture relative al rapporto in essere tra quest’ultimo e il beneficiario, la cui responsabilità rimane a carico del beneficiario stesso.
La Banca procede all’addebito del conto alla data di scadenza indicata nell’ordine di pagamento e con pari valuta, sulla base delle disposizioni impartite dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzo.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.
In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6, il Cliente potrà revocare l’ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa precedente il giorno
concordato per l’addebito dei fondi.
Decorso tale termine, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e del beneficiario e la Banca ha diritto ad addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere il rimborso delle somme addebitate, ai sensi del successivo art. 20.
Art. 20 – Rimborsabilità delle somme addebitate
Il Cliente può chiedere il rimborso da parte della Banca dell’importo trasferito entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. A tal fine, il Cliente deve dimostrare, mediante documenti o altri elementi utili che:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione all’addebito non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi alla luce del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze del caso.
Le condizioni di cui al comma precedente non sono richieste in caso di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito del servizio Sepa Direct Debit.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita ovvero fornisce una giustificazione del rifiuto, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta di rimborso. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare reclamo ai sensi dell’art. 14 della precedente Sezione I.
In ogni caso, il Cliente non ha il diritto al rimborso di cui al comma precedente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente da parte della Banca o del beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
Parte IV – Altri servizi
Art. 21 – Esecuzione di altri pagamenti
La Banca provvede alle ulteriori operazioni di pagamento (ad esempio relative a bollettini postali, bollettini bancari Freccia, imposte e contributi, MAV e Xx.Xx.) richieste dal Cliente mediante presentazione dei bollettini o dei moduli necessari per la relativa esecuzione.
La Banca dà esecuzione alle operazioni di pagamento sulla base delle disposizioni impartite dal Cliente e delle indicazioni riportate dal medesimo nel modulo di conferimento dell’ordine, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzo.
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con le indicazioni fornite dal Cliente nel modulo di conferimento dell’ordine si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con le indicazioni fornite dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito ulteriori informazioni.
Il termine ultimo per il pagamento delle disposizioni Xx.Xx. passive è la data di scadenza delle stesse.
Pertanto, il pagamento allo sportello di tali disposizioni deve essere effettuato entro l’orario di chiusura (degli sportelli) del giorno di scadenza.
Nel caso, viceversa, di ordini di pagamento di disposizioni Xx.Xx. disposti dal Cliente tramite il canale Internet Banking, detti ordini dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno di scadenza.
Le Xx.Xx. non pagate alla scadenza verranno rese insolute.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.
SEZIONE IV
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI INTERNET BANKING
Art. 1 – Cosa è INBANK™
Il servizio di internet banking denominato INBANK™ (il "Servizio") consente al Cliente di eseguire per via telematica – attraverso l’indirizzo Internet xxx.xxxxxx.xx – operazioni di interrogazione e di disposizione relative a rapporti a lui intestati e a rapporti per i quali è delegato ad operare, nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate nei successivi articoli e nella “Guida al Servizio” resa disponibile dalla Banca.
Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK™, la Banca e il Cliente possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite tramite il Servizio.
La Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – consentire al Cliente ulteriori operazioni, di tipo informativo e/o dispositivo, rispetto a quelle attualmente disponibili. Di tali operazioni la Banca darà tempestiva informazione al Cliente, mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito Internet della Banca riservata al Servizio.
Art. 2 – Servizio Infob@nking
All'atto della sottoscrizione del Contratto o con successiva richiesta, il Cliente può richiedere l'abilitazione al servizio Infob@nking, che gli consente di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126-sexies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i rapporti collegati a INBANK™. Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti al rapporto.
Il Cliente si dichiara consapevole che anche in caso di attivazione del servizio Infob@anking resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviatagli in forma cartacea dalla Banca presso l’indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
Le comunicazioni sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto, e sono rese disponibili al Cliente, con la periodicità prevista dalla legge o dal presente Contratto, mediante accesso riservato nella specifica sezione protetta del sito Internet dedicato al Servizio INBANK™.
Xxxxx restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal Cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.
I termini per l’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell’estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il Cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
Il Cliente ha l’onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni inviategli tramite il servizio Infob@nking. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la Banca invia all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente un avviso, ogni qual volta siano disponibili nuovi documenti. Il Cliente ha la facoltà di modificare l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca, mediante comunicazione cartacea o attraverso il sito Internet dedicato al Servizio INBANK™.
Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione dell’avviso di cui sopra non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente.
È onere del Cliente informare la Banca, con le modalità sopra richiamate, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l’avviso di cui al comma 6 all’indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal Cliente.
Art. 3 – Servizio InfoSMS
All'atto della sottoscrizione del Contratto o con successiva richiesta, il Cliente può richiedere l'abilitazione al servizio InfoSMS, che gli consente, mediante l'invio di un SMS:
a) di ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sul saldo e i movimenti del proprio conto corrente, nonché di accedere a ulteriori servizi informativi (EC);
b) di ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sull'utilizzo della propria carta di pagamento (RE);
c) di richiedere la notifica, tramite SMS, del superamento dei limiti di spesa/prelevamento effettuati con la propria carta di pagamento (Alert SMS - AP).
Successivamente all'attivazione del Servizio INBANK™, il Cliente può altresì attivare le seguenti ulteriori funzionalità:
a) informazioni ripetitive (IR): Il Cliente può ricevere via SMS/e-mail/fax informazioni sui propri rapporti;
b) informazioni varie (VA): Il Cliente può richiedere via SMS/e-mail/fax altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc.).
Art. 4 – Requisiti tecnici per l’accesso a INBANK™ e l’utilizzo del Servizio – Codici di Accesso e dispositivo Token
Per accedere al Servizio, il Cliente deve possedere l'attrezzatura tecnica idonea ad accedere alla rete Internet e quella che si renda tempo per tempo eventualmente necessaria.
Ai fini della prestazione del Servizio, la Banca è responsabile esclusivamente della predisposizione e della messa in opera degli strumenti tecnici necessari
per consentire l’accesso al Servizio, restando ad esclusivo carico del Cliente la responsabilità in ordine alla gestione dei dati ed all’utilizzo del Servizio.
La Banca resta del tutto estranea agli accordi conclusi tra il Cliente e i propri gestori del servizio di trasmissione dati.
Il Cliente si impegna ad utilizzare apparati informatici pienamente conformi alle prescrizioni di legge, rimanendo responsabile di tutti i danni che fossero arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Il Cliente è tenuto ad accedere al Servizio e ad utilizzarlo con le modalità di identificazione e verifica indicate nella “Guida al Servizio”.
Al fine di consentirgli l’utilizzo del Servizio, la Banca fornisce al Cliente i seguenti codici (i "Codici di Accesso"), costituiti da una sequenza di numeri e/o
lettere attraverso i quali il Cliente può accedere al Servizio e la Banca identifica il Cliente stesso, attribuendogli l’operazione richiesta o disposta:
a) un “codice utente” (username);
b) una password di accesso.
La Banca fornisce al Cliente la password da utilizzare per il primo accesso al Servizio mediante l’invio di un SMS (Short Message Service) al numero di cellulare indicato in fase di richiesta di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà obbligatoriamente modificare tale password in occasione del primo collegamento al Servizio, indicando una nuova password di accesso scelta liberamente dal Cliente stesso. La password di accesso potrà essere modificata dal Cliente in qualsiasi momento.
L’uso congiunto dei Codici di Accesso, al quale si riconosce pieno valore di sottoscrizione, identifica e legittima il Cliente ad utilizzare il Servizio, con completa liberazione della Banca in ordine all’autenticità della firma ed alla provenienza delle disposizioni e delle richieste.
Per l’esecuzione di operazioni di carattere dispositivo il Cliente deve inoltre inserire la password usa e getta (c.d. OTP - “One time Password”) generata dall’apposito dispositivo elettronico (“Token”) consegnatogli dalla Banca al momento della sottoscrizione del Contratto.
Sono a carico della Banca i rischi connessi all'invio dei Codici di Accesso al Servizio e del Token.
La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e il funzionamento del Servizio, ferme restando le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto.
Art. 5 – Erogazione e sospensione del Servizio
Le istruzioni per l’utilizzo dei servizi abilitati/richiesti, alle quali il Cliente dovrà strettamente attenersi, saranno fornite con apposita informativa, anche mediante video messaggi. La Banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di bloccare l’utilizzo di INBANK™ – ed eventualmente le operazioni in corso di esecuzione – per giustificati motivi connessi con un o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza del Servizio;
b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento.
In caso di blocco del Servizio, la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato.
Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare il Servizio.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete Internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Le informazioni e le disposizioni in merito ai rapporti collegati al Servizio sono aggiornate e processate secondo i migliori standard consentiti dalle procedure informatiche della Banca, compatibilmente con le regole e gli orari dei mercati su cui la Banca opera e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5.
In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto a rispettare i limiti operativi fissati dalla Banca e, in ogni caso, ad operare entro il limite del saldo disponibile sul proprio conto corrente. Se sul conto corrente non sono disponibili i fondi necessari, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’operazione, informando il Cliente di tale circostanza attraverso apposito messaggio telematico.
Le operazioni di carattere dispositivo si intendono ricevute dalla Banca nel momento in cui il Cliente riceve conferma dei relativi dati attraverso apposito messaggio telematico.
Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salva diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se al momento della disposizione il sistema risulta
indisponibile per cause tecniche, l’operazione sarà registrata come “prenotazione” e sarà eseguita al ripristino della normale funzionalità. In ogni caso, il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.
Il Cliente prende atto che il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telematica e/o la sua esecuzione, in applicazione delle vigenti norme di legge e/o di regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.
Art. 6 – Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l’obbligo di:
a) assicurare che i Codici di Accesso al Servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
b) astenersi dall’inviare altri Codici di Accesso o dispositivi Token non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo Token possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8;
d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa
richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
Art. 7 – Obblighi del Cliente – Custodia dei Codici di Accesso e del dispositivo Token
Il Cliente, dal momento in cui riceve i Codici di Accesso e il dispositivo Token è tenuto:
a) a custodirli con la massima cura e ad utilizzarli in conformità con i termini, indicati nel presente Contratto e nella “Guida al Servizio”, che ne regolano l’emissione e l’uso;
b) a mantenere i Codici di Accesso segreti e a non conservarli insieme al dispositivo Token;
c) ad usare i Codici di Accesso al Servizio e il dispositivo Token con la dovuta diligenza e a non darli in uso o cederli a terzi in nessun caso;
d) a comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso
non autorizzato dei Codici di Accesso o del dispositivo Token;
e) a restituire prontamente alla Banca il dispositivo Token perfettamente funzionante in caso di scadenza del medesimo o nel caso di cessazione del Servizio per qualsiasi ragione, fermo restando che in caso di negligenza nella custodia del dispositivo, il Cliente è tenuto al pagamento della penale indicata nel Documento di Sintesi.
Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso o del dispositivo Token, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d’ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
Art. 8 – Smarrimento o sottrazione dei codici di accesso e/o del dispositivo Token
In caso di smarrimento, sottrazione o involontaria diffusione dei Codici di Accesso o del dispositivo Token, il Cliente deve:
a) chiedere immediatamente il blocco del Servizio, informando tempestivamente la Banca di tale circostanza secondo le modalità indicate nella
“Guida al Servizio”;
b) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco del Servizio.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è efficace nei confronti della Banca dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata alla Banca, salvi i casi di forza maggiore, come ad esempio in caso di sciopero della Banca e dei suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 9 – Responsabilità del Cliente e della Banca
Dopo la comunicazione di cui al precedente art. 8, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante
dall’eventuale utilizzo dei Codici di Accesso o del dispositivo Token.
Prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 8, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita derivante dall’utilizzo
indebito dei Codici di Accesso e del dispositivo Token a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di Accesso e del dispositivo Token.
L’utilizzo del Servizio effettuato dal Cliente dopo l’estinzione del rapporto di conto corrente è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.
La Banca non è responsabile della perdita, dell'alterazione o della diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo.
La Banca non è responsabile per:
a) eventuali ritardi e/o inadempimenti (totali o parziali), disservizi o danni derivanti al Cliente per ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali atti dell'autorità, interventi governativi, limitazioni legali, incendi, scioperi, ovunque verificati, del proprio personale o del personale di terzi, sospensione o interruzione del servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, blocco del sistema informatico, azioni di pirateria informatica;
b) il malfunzionamento del Servizio o per i pregiudizi derivanti al Cliente da fatti imputabili ai gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati o comunque collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete Internet o telefonica.
Art. 10 – Comunicazioni periodiche
La Banca provvede, per ogni operazione di dispositiva eseguita a valere sui rapporti collegati al Servizio, a fornire tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l’operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l’importo, le spese, l’eventuale tasso di cambio, la data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 11 – Modifica delle condizioni tecniche
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, senza comprometterne, per quanto possibile, la continuità, la Banca può:
a) apportare, in qualsiasi momento, variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche del Servizio;
b) richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente.
La Banca comunica queste modifiche mediante comunicazione inviata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico o disponibile sull’area del sito Internet della Banca riservata al Servizio, indicando espressamente la data di decorrenza delle variazioni.
Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative possono essere adottate dalla Banca anche senza preavviso.
Art. 12 – Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni
Il Cliente autorizza la Banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati al Servizio. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite il Servizio stesso, sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale.
La Banca conserva la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica.
Le operazioni dispositive sono registrate in forma automatica e sono immagazzinate su supporti elettronici od ottici. In tal caso, i dati possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Il Cliente può conservare, su supporto cartaceo od elettronico, senza apportarvi alcuna modifica, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse. Se il Cliente non si avvale di questa facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca.
In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca fa piena prova.
Art. 13 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nelle precedenti Sezioni I (Condizioni generali di contratto) e III (Norme che regolano i servizi di pagamento).
SEZIONE V
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
Art. 1 – Contenuto dei Servizi
L'utilizzo della carta abilita il Cliente ai seguenti servizi:
a) prelievo su ATM: consente al Cliente di prelevare denaro contante dal proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – presso qualunque sportello automatico contraddistinto dai marchi [“Bancomat” (in Italia) e “Cirrus” (sia in Italia che all’estero)];
b) pagamento tramite ATM: consente al Cliente di effettuare, presso gli sportelli abilitati, pagamenti di utenze, bollettini postali, MAV e RAV, canone RAI, tasse automobilistiche, contravvenzioni, tasse e rette universitarie, donazioni a enti di beneficenza o ONLUS, nonché ogni altra tipologia di pagamento resa di volta in volta disponibile dalla Banca;
c) pagamento tramite POS: consente al Cliente di disporre pagamenti, a valere sul proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – in favore degli esercizi commerciali e dei soggetti convenzionati, presso qualunque terminale POS contrassegnato o comunque individuato dai marchi [“PagoBancomat” (in Italia) e “Maestro” (sia in Italia che all’estero)];
d) pagamento dei pedaggi autostradali FastPay: consente al Cliente di effettuare, presso le barriere autostradali contraddistinte dal relativo marchio, il pagamento a valere sul proprio conto corrente – nei limiti d’importo indicati nel Documento di Sintesi – dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Per l’utilizzo del servizio, attivo di norma 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non è prevista la digitazione del PIN come di seguito definito.
Art. 2 – Oggetto dei servizi
L'uso congiunto della carta e del “codice personale segreto” (il “PIN”), identifica e legittima il Cliente a disporre del conto corrente con modalità elettroniche, valendo quale espresso consenso del Cliente all’esecuzione del prelievo di contante (nel caso di servizio prelievo tramite ATM) o del pagamento (nel caso di pagamento tramite POS).
L'utilizzo dei servizi di prelievo tramite ATM e di pagamento tramite POS deve avvenire entro i rispettivi limiti d'importo specificati nel Documento di Sintesi e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile sul conto corrente..
Ove ricorrano esigenze tecniche o di sicurezza, la Banca può modificare in qualunque momento e senza preavviso i limiti di importo e le modalità di utilizzo della carta, dandone comunicazione scritta al Cliente.
Art. 3 – Obblighi del Cliente
Il Cliente, dal momento della consegna della carta e del PIN è tenuto a:
a) utilizzare la Carta in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l’emissione e l’uso;
b) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non
autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza;
c) adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della carta e la riservatezza del PIN, sin dal momento della loro ricezione;
d) astenersi dall’utilizzare le apparecchiature ATM e POS in caso di manifesto malfunzionamento delle stesse.;
e) restituire la Carta in caso di malfunzionamento o smagnetizzazione della medesima, nonché in caso di recesso dal Contratto, da chiunque esercitato.
Art. 4 – Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi, ha l’obbligo di:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Cliente;
b) astenersi dall’inviare altre carte non specificamente richieste, a meno che quella già consegnata al Cliente debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7;
d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco della carta, possa
richiederne e ottenerne la riattivazione o l’emissione di una nuova carta;
e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c). La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione al Cliente della carta e del PIN.
Art. 5 – Rilascio della carta
La carta assegnata al Cliente resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Ad ogni carta è associato un PIN, fornito al Cliente in un plico sigillato.
La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. La Banca, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, fornisce al Cliente la carta e il relativo PIN.
Art. 6 – Custodia della carta e del PIN
Il Cliente, dal momento in cui riceve la carta e il PIN, è tenuto a custodirli con la massima cura.
Il PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta, né conservato insieme ad essa.
In caso di danneggiamento o deterioramento della carta, il Cliente dovrà astenersi dall’effettuare operazioni e dovrà consegnare la carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 7 – Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta e/o del PIN
In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Cliente deve:
a) chiedere immediatamente il blocco della carta, telefonando, in qualunque momento del giorno o della notte, al servizio telefonico dedicato riportato nel materiale informativo consegnato al Titolare unitamente alla carta. Nel corso della telefonata l'operatore del servizio telefonico dedicato comunicherà al Cliente il numero di blocco;
b) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Entro 2 (due) giorni lavorativi successivi da quello della telefonata al servizio telefonico dedicato, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della carta.
La comunicazione di cui al presente articolo si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
a) telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
b) per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
c) personalmente presso una filiale della Banca, dal momento della segnalazione;
d) mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 della giornata operativa in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione da parte del Cliente.
Dopo che la comunicazione di cui ai precedenti commi è divenuta opponibile alla Banca, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della carta o del PIN smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.
Analogamente, il Cliente non sopporta alcuna perdita ove non sia stato in grado di effettuare efficacemente la comunicazione prevista dal presente articolo perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente art. 4, comma 1, lett. c).
Prima che la comunicazione sia divenuta opponibile alla Banca ai sensi del precedente comma 4, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta o del PIN a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza della carta o del PIN.
Art. 8 – Limiti dell’utilizzo della Carta
La Banca ha la facoltà di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento;
d) mancata restituzione della Carta nei casi previsti dal presente Contratto.
Nei casi di cui al comma precedente la Banca è tenuta ad informare prontamente il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato. Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca dovrà riattivare la Carta o sostituirla.
Art. 9 – Erogazione dei servizi
Ciascuna delle apparecchiature ATM è attiva negli orari e nei giorni indicati dagli appositi avvisi solitamente esposti nei locali della banca ospitante.
Il Cliente prende atto che la disponibilità delle apparecchiature ATM situate all’interno dei locali delle banche, nonché dei terminali POS installati presso gli esercizi commerciali dei soggetti convenzionati, sono normalmente limitate agli orari di apertura al pubblico, rispettivamente, dei locali della banca e degli esercizi commerciali.
Art. 10 – Valuta addebito e tasso di cambio
Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l’operazione ed il tasso di cambio previsto nel Documento di Sintesi.
La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di
riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel Documento di Sintesi.
Art. 11 – Annotazioni in conto - Prova delle operazioni compiute
L'addebito sul conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
L'ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
Ad esclusione del servizio FastPay, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta (scontrino) rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell'operazione di pagamento.
Le condizioni economiche applicate al Servizio sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto.
Art. 12 – Comunicazioni al Cliente
Salvo il caso di oggettiva impossibilità dovuta a ragioni di natura tecnica, per ogni operazione di pagamento eseguita viene fornita al Cliente una ricevuta
contenente tutte le informazioni necessarie a identificare l’operazione di pagamento e le caratteristiche essenziali della medesima. Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell’estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.
Art. 13 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nelle precedenti Sezioni I (Condizioni generali di contratto) e III (Norme che regolano i servizi di pagamento).
Banca Mediocredito
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
“Accredito”, il denaro versato dal Cliente sul proprio conto corrente;
“Addebito”, il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal Cliente sia dalla Banca per suo conto;
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Area dell'Euro”, l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro
Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta;
“ATM” ("Automated Teller Machine"), gli sportelli presso i quali è possibile effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante e le altre operazioni previste dal Contratto, per le quali tale sportello risulta abilitato;
“Banca”, la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
“Beneficiario”, il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
“Bonifico”, l’operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse; “Capitalizzazione degli interessi”, il processo di produzione di interessi sugli interessi già accreditati e addebitati sul conto corrente; “Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca;
“Cliente al dettaglio”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
“Compensazione”, il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti; “Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; “Credito esigibile”, il credito scaduto del quale si può pretendere l'adempimento;
“Credito liquido”, il credito determinato nel suo ammontare;
“Data Valuta”, la data di riferimento utilizzata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
“Documento di Sintesi”, il documento contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto riportato quale frontespizio del Contratto;
“Estratto conto”, il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a
credito, così da consentire al titolare del rapporto di verificare l’esattezza delle scritture registrate dalla Banca;
“Filiale”, qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;
“Firma congiunta”, firma che deve essere apposta sul Contratto da tutte le persone intestatarie del conto corrente;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del Servizio di Cassa Continua e sulle condizioni economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
“Giornata Operativa”, il giorno in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della Filiale interessata, sono regolarmente aperti al pubblico e forniscono
servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare l’operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario;
“Guida Pratica «Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti»”, la Guida recante le modalità, i costi e la procedura
da rispettare per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
“Guida Pratica «Il conto corrente in parole semplici»” la Guida finalizzata ad orientare la clientela nella scelta del conto corrente più adatto alle proprie esigenze;
“Operazione di Pagamento”, il complesso di attività disposte dal Pagatore o dal Beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più prestatori di servizi di pagamento;
“Ordine di Pagamento”, l'istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento; “Pagatore”, il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul conto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite (ad es. nel caso di addebiti diretti);
“Pegno”, la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo e, in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori;
"POS" (“Point of Sale”), le apparecchiature automatiche collocate di norma presso gli esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti. L'apparecchiatura è collegata con il centro elaborativo della Banca o del gruppo di banche offerenti il servizio, affinché venga autorizzata ed effettuata, in tempo reale o differito, la relativa registrazione sui conti di deposito del soggetto abilitato e dell'esercente;
“Prestatore di Servizi di Pagamento”, un soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi inclusa la Banca;
“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto;
“Reclamo”, ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail);
“Ritenzione”, la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o diversamente garantiti);
“Saldo”, la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data;
“Saldo disponibile”, la somma di denaro disponibile sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata dal Cliente;
“SEPA”, l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro, ossia i 27 Paesi membri della UE, oltre l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera e i paesi che successivamente entreranno a fare parte dell’area unica di pagamenti in euro;
“Sito Internet”, il sito internet della Banca;
“SMS”, il servizio di messaggistica istantanea che prevede l’invio, sull’utenza cellulare indicata dal Cliente, di un breve messaggio di testo in occasione dell'esecuzione di operazioni di prelievo o pagamento, di importo superiore a una determinata soglia, effettuate con la carta di debito/versamento assegnata al Cliente;
“Supporto durevole”, qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
"Token", dispositivo hardware dotato di un display e in grado di generare con cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (c.d. "One Time Password" o "OTP"). Il Token ha le dimensioni di un portachiavi ed è contrassegnato da un codice matricola numerico.
GUIDA PRATICA
Cosa c’è in questa guida
La struttura dell’ABF Qualche domanda per cominciare Cosa fare prima di ricorrere all’ABF La procedura passo dopo passo
L’ABF dalla A alla Z Chiarimenti e contatti utili
I miei diritti
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti da una parte e le banche e gli altri intermediari inanziari dall’altra. Un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. Si tratta inoltre di un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario. L’ABF è un organismo autonomo e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
E’ sorto un contrasto con una banca o un intermediario inanziario? C’è l’ABF. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti.
Questa Guida offre le informazioni di base per la presentazione del ricorso all’ABF. Per approfondire il ruolo e le caratteristiche dell’ABF e il procedimento relativo al ricorso c’è il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La struttura dell’ABF
L’ABF è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.
L’Organo decidente si articola sul territorio nazionale in tre Collegi, (Milano, Roma, Napoli) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (per “domicilio” si intende l’indirizzo che il cliente ha dichiarato nel ricorso).
Milano
Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
Roma
Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,
Toscana, Umbria, Stato estero.
Napoli
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia.
In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che riceve il ricorso, raccoglie la documentazione dalle parti, richiede eventuali integrazioni e sottopone il tutto al Collegio per la decisione.
L’attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Conosciamo l’Arbitro Bancario Finanziario: qualche domanda per cominciare
Quali sono i poteri dell’ABF?
In una controversia tra il cliente e una banca o un intermediario inanziario (per semplicità in questa Guida li chiamiamo tutti “intermediari”) l’ABF ha il potere di decidere chi ha ragione e chi ha torto. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di fatto le accettano quasi sempre; in caso contrario, la loro inadempienza è resa pubblica.
Chi può ricorrere all’ABF?
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato soltanto in relazione – con un intermediario per servizi bancari e inanziari, compresi i servizi di pagamento. I Prefetti possono eventualmente segnalare all’ABF controversie tra i clienti e le banche, limitatamente ai casi concernenti l’erogazione del credito (informazioni disponibili presso le Prefetture e sui relativi siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/ default/it/sezioni/servizi/come_fare/prefetture.html).
Quali intermediari sono soggetti alle decisioni dell’ABF?
Gli intermediari iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e, in particolare:
• banche;
• intermediari inanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), conidi di cui all’art.155 comma 4 del TUB*;
• Istituti di pagamento;
• Istituti di moneta elettronica (IMEL);
• Poste Italiane per l’attività di Bancoposta;
• banche e intermediari esteri che operano in Italia e che non siano sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net (> L’ABF dalla A alla Z); in questo caso, tuttavia, la Segreteria tecnica dell’ABF fornisce le informazioni utili e la collaborazione necessaria per presentare il ricorso al sistema di risoluzione stragiudiziale estero.
Quando si può ricorrere?
Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro 30 giorni. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all’ABF. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
* I riferimenti normativi saranno modiicati con l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo III del decreto legislativo n. 141/2010. Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari inanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di inanziamenti sotto qualsiasi forma e ne afida la gestione alla Banca d’Italia.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Quanto costa ricorrere?
Solo 20 euro di contributo spese. Se poi il ricorso è accolto anche solo in parte, l’intermediario è tenuto a pagare al cliente i 20 euro.
Quali sono i tempi per la decisione dell’ABF?
L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’intermediario. Tale termine può però essere superato per ragioni che riguardano la procedura come, ad esempio, nel caso in cui la Segreteria tecnica, il Presidente o il Collegio chiedano alle parti di integrare la documentazione presentata. La Segreteria comunica alle parti (> L’ABF dalla A alla Z) decisione e motivazione entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni la banca o l’intermediario deve eseguire quanto deciso dall’ABF.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Cosa fare prima di ricorrere all’ABF
Inviare un reclamo all’intermediario
Prima di rivolgersi all’ABF, è necessario presentare un reclamo scritto all’intermediario. L’intermediario deve avere al suo interno un uficio o una persona responsabili della gestione dei reclami, sempre aggiornati sugli orientamenti e le decisioni dell’Arbitro. Il cliente ha diritto ad avere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Se questo è accolto, l’intermediario comunica al cliente quanto tempo è necessario per risolvere il problema. Se l’intermediario non risponde al reclamo oppure il reclamo non è accolto o se il cliente non è comunque soddisfatto della risposta, è possibile rivolgersi all’ABF.
Veriicare se il problema può essere risolto dall’ABF
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e inanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
• ino a 100.000 euro, se si chiede una somma di denaro;
• senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. Ad esempio per la mancata consegna della documentazione
di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo.
L’ABF non può decidere quando la controversia:
• riguarda servizi e attività di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni
e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti inanziari derivati;
• riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e inanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo; ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l’acquisto di un bene, l’Arbitro non decide sui difetti del bene oggetto del contratto;
• è già all’esame dell’autorità giudiziaria;
• è già all’esame di arbitri o conciliatori. Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione (> L’ABF dalla A alla Z) non va a buon ine o se è stata attivata dall’intermediario e il cliente non vi ha aderito;
• riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
Veriicare se un problema può essere risolto dall’ABF è semplice: basta seguire il percorso guidato sul sito dell’ABF: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.
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ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La procedura passo dopo passo
Il ricorso
Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all’ABF.
Una volta deciso di rivolgersi all’ABF, il cliente deve:
• compilare il ricorso utilizzando l’apposito modulo allegato anche a questa Guida. È importante sapere che con il ricorso il cliente non può esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo;
• raccogliere e allegare al ricorso tutta la documentazione necessaria a provare e sostenere le proprie ragioni;
• versare 20 euro come contributo spese. Il versamento, con causale “Ricorso ABF”, può essere fatto:
– con boniico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario” IBAN XX00X0000000000000000000000
– sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”
– in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate nella vigilanza (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nel versamento è necessario indicare il codice iscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.
L’invio del ricorso
Il cliente deve:
• compilare e irmare il modulo per il ricorso. Il modulo è disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e alla ine di questa Guida;
• assemblare il modulo, la documentazione allegata, la ricevuta del pagamento dei 20 euro (indispensabile, altrimenti il ricorso sarà considerato irricevibile > L’ABF dalla A alla Z);
• inviare la documentazione per posta, xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) (x L’ABF dalla A alla Z) alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi iliale della Banca d’Italia; è anche possibile consegnarla a mano o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) presso una iliale della Banca d’Italia aperta al pubblico, che la invierà alla Segreteria tecnica competente. Per contatti e indirizzi: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La comunicazione del ricorso all’intermediario
Il cliente deve inviare all’intermediario una copia del ricorso con raccomandata A/R o per posta elettronica certiicata (PEC). Se non lo ha fatto il cliente lo fa la Segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso, per consentire l’avvio della procedura. Dalla ricezione della comunicazione del ricorso l’intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni (> L’ABF dalla A alla Z) e la documentazione necessaria.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La fase preparatoria
La Segreteria tecnica veriica che il ricorso sia ricevibile, cioè completo, regolare e presentato nei termini, e lo esamina esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti, cliente e intermediario. La Segreteria tecnica, il Presidente del Collegio o il Collegio possono chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso e alle parti di fornire ulteriori elementi. Questa richiesta può comportare una sospensione del termine previsto per la decisione da parte del Collegio.
L’interruzione della procedura
Nel corso del procedimento può accadere che il cliente comunichi di aver avviato un tentativo di conciliazione per la controversia o di aver aderito a un tentativo di conciliazione promosso dall’intermediario. In questo caso, il Collegio interrompe il procedimento. Se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all’intermediario.
Può anche accadere che prima della decisione del Collegio, l’intermediario porti la controversia all’attenzione dell’autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato (> L’ABF dalla A alla Z). In entrambi i casi, la Segreteria tecnica chiede al cliente se ha comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all’ABF. Se il cliente dichiara il proprio interesse entro 30 giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara estinto il procedimento.
La decisione
Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni dall’intermediario, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti la decisione completa della motivazione entro 30 giorni. Il Presidente del Collegio può decidere di comunicare subito la parte cosiddetta “dispositiva”, cioè il contenuto essenziale della decisione, e in un secondo momento, ma comunque entro 30 giorni, la decisione completa della motivazione. Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio issa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento a favore del cliente dei 20 euro versati da quest’ultimo come contributo spese; se non è issato alcun termine, l’intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.
Se il cliente o l’intermediario riscontrano errori materiali o di calcolo nella decisione possono richiederne la correzione, ad esempio nel caso di errori nel conteggio della somma stabilita come risarcimento o in caso di errori nell’indicazione della parte tenuta alla prestazione.
La pubblicità dell’inadempimento
Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l’inadempimento è pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
In particolare, l’intermediario è inadempiente se:
• non invia o invia in ritardo la documentazione richiesta e in tal modo impedisce all’ABF di prendere la decisione sulla controversia;
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
• non esegue o esegue solo in parte quanto deciso dall’ABF;
• non paga al cliente i 20 euro che questi ha versato come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
• non versa alla Banca d’Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte;
• non versa il contributo dovuto per liquidare i compensi dei membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
L’ABF dalla A alla Z
Arbitrato
Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui le parti afidano la decisione a uno o più soggetti terzi e imparziali, detti arbitri. La decisione è detta “lodo”.
Conciliazione
Procedura stragiudiziale per la risoluzione delle controversie in cui un soggetto terzo, il conciliatore, aiuta le parti a trovare una soluzione di comune accordo, ma non ha il potere di prendere una decisione.
Controdeduzioni
Documento con il quale l’intermediario spiega la propria posizione nella controversia.
Fin-Net (Financial Dispute Resolution Network)
Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e inanziari. xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx
Irricevibile
Lo è il ricorso che non può essere esaminato perché incompleto, irregolare o presentato oltre i termini previsti.
Per esempio se:
• non rientra nella competenza dell’Arbitro;
• non indica chiaramente il cliente o l’intermediario, oppure è proposto nei confronti di soggetti che non sono intermediari;
• manca la contestazione di un comportamento dell’intermediario;
• non attesta il versamento del contributo spese di 20 euro;
• è presentato senza utilizzare l’apposita modulistica;
• è privo di xxxx;
• è proposto oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario;
• si riferisce a operazioni o comportamenti dell’intermediario anteriori al 1° gennaio 2009.
Parti
Il cliente e l’intermediario tra i quali è nata la controversia.
Posta elettronica certiicata (PEC)
La PEC è il servizio per inviare email che hanno lo stesso valore della raccomandata A/R. Il gestore del servizio PEC invia al mittente la ricevuta dell’avvenuto (o mancato) invio del messaggio. Le normali email, anche se forniscono ricevute di avvenuta consegna o lettura, non hanno valore di posta elettronica certiicata.
Reclamo
Comunicazione scritta (lettera, fax, email) con cui il cliente, identiicandosi con chiarezza, contesta all’intermediario un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto.
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Chiarimenti e contatti utili
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è possibile:
• veriicare se il problema può essere risolto dall’Arbitro (percorso guidato sul sito dell’ABF: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx)
• consultare gli albi e gli elenchi degli intermediari nei confronti dei quali è possibile presentare ricorso
• scaricare la modulistica e la normativa di riferimento
• consultare le decisioni e sapere quali intermediari non le hanno rispettate.
Per informazioni generali sul servizio dell’ABF (ad esempio chi può ricorrere e come presentare il ricorso) si può telefonare al numero verde
Riferimenti delle Segreterie tecniche dell’ABF: Collegio di Milano
Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Telefono: 00 000000
Fax: 00 00000000
Collegio di Roma
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxx
Telefono: 00 00000
Fax: 00 000000000
Collegio di Napoli
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
Telefono: 000 0000000
Fax: 000 0000000
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GUIDA PRATICA
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
I miei diritti
Prima di ricorrere
• Presentare un reclamo scritto all’intermediario e ricevere una risposta entro 30 giorni;
• in caso di risposta negativa essere informato dall’intermediario sul diritto a ricorrere all’ABF e sulla procedura di ricorso;
• ottenere una copia di questa Guida presso ciascuna iliale dell’intermediario; la Guida può essere anche scaricata dal sito internet dell’intermediario.
Durante la procedura
• Ricevere l’eventuale comunicazione che il ricorso non può essere esaminato perché incompleto, irregolare o tardivo. Se è possibile regolarizzare il ricorso, ricevere dalla Segreteria tecnica indicazioni su come fare;
• ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione circa l’eventuale estinzione, interruzione o sospensione della procedura;
• ricevere dalla Segreteria tecnica copia delle controdeduzioni dell’intermediario;
• ottenere la decisione del Collegio.
Dopo la decisione
• Ricevere dalla Segreteria tecnica la comunicazione dell’esito del ricorso entro 30 giorni dalla decisione;
• chiedere di correggere la decisione se si riscontrano errori materiali o di calcolo. La domanda va presentata alla Segreteria tecnica entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione;
• vedere pubblicizzato l’inadempimento dell’intermediario sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• ricorrere all’autorità giudiziaria o a ogni altro strumento previsto dalla legge per la tutela dei propri diritti e interessi.
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1/4
MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
A) DATI DEL CLIENTE
PERSONA FISICA
Questo riquadro deve essere utilizzato dai consumatori, dai professionisti o imprenditori titolari di impresa individuale.
Cognome
Nato a
Codice fiscale
Domicilio nel Comune di Indirizzo
Provincia E-mail*
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
Nome
il
Stato
C.A.P.
Recapiti telefonici
NO
consumatore altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)
> se il cliente è minorenne o legalmente incapace (interdetto, etc.), è necessario indicare anche i dati del rappresentante legale compilando
il riquadro “rappresentante legale”.
oppure:
PERSONA GIURIDICA O ALTRI SOGGETTI
Questo riquadro deve essere utilizzato dalle persone giuridiche (ad es. società per azioni) e da altri enti (ad es. associazioni non riconosciute).
Denominazione
Natura del soggetto Partita IVA
Sede legale nel Comune di Indirizzo
Provincia E-mail*
(*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI
Stato
C.A.P.
Recapiti telefonici
NO
consumatore altre categorie (professionista, imprenditore, etc.)
> attenzione: è necessario indicare anche i dati del rappresentante legale compilando il riquadro “rappresentante legale”.
RAPPRESENTANTE LEGALE
È la persona che rappresenta legalmente il cliente (es. l’amministratore delegato per una società, il genitore per un minore, il tutore per un interdetto).
Cognome Nome Qualifica Nato a il Codice fiscale Domicilio nel Comune di Indirizzo Provincia Stato C.A.P. E-mail* Recapiti telefonici (*) ha i requisiti della posta elettronica certificata? SI NO RAPPRESENTANTE LEGALE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) | |
Il sottoscritto Cognome Nome | |
in relazione al presente ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e allo svolgimento delle attività allo stesso connesse, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara di rappresentare legalmente il cliente in qualità di (speciicare: amministratore con poteri di rappresentanza, tutore, curatore e simili) Firma Data |
Segreteria tecnica del Collegio di Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Telefono: 00 000000
Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e – 00000 Xxxx Telefono: 00 00000
Segreteria tecnica del Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Telefono: 000 0000000
2/4
MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
EVENTUALE CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA VOLONTARIA (PROCURA)
Da compilare solo nel caso in cui il cliente voglia aidare ad altri (es. un avvocato, un incaricato di un’Associazione di consumatori o di categoria, una persona di iducia) l’incarico di presentare il ricorso e rappresentarlo davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il sottoscritto
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
in qualità di cliente in qualità di rappresentante legale del cliente
DICHIARA DI CONFERIRE ALLA PERSONA SOTTO INDICATA L’INCARICO DI RAPPRESENTARLO NELLA PRESENTAZIONE DI QUESTO RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO E NELLE ATTIVITÀ ALLO STESSO CONNESSE:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice iscale
Qualiica:
avvocato o altro professionista (speciicare)
incaricato della seguente Associazione di consumatori o di categoria (speciicare denominazione)
altro (speciicare)
Indirizzo
Comune
Provincia Stato C.A.P.
E-mail* Recapiti telefonici
(*) ha i requisiti della posta elettronica certiicata? SI NO
• elegge domicilio, ai ini delle comunicazioni e delle altre attività connesse con lo svolgimento del ricorso, presso l’indirizzo del rappresentante.
• allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Firma Data
EVENTUALI COINTESTATARI
Da compilare solo nel caso in cui esistano altri cointestatari che si associano al presente ricorso.
Il sottoscritto | |
Cognome Nome | |
Luogo e data di nascita cointestatario del medesimo rapporto oggetto del presente ricorso, aderisce al ricorso stesso accettandone integralmente i contenuti. Firma del cointestatario Data | |
Il sottoscritto | |
Cognome Nome | |
Luogo e data di nascita cointestatario del medesimo rapporto oggetto del presente ricorso, aderisce al ricorso stesso accettandone integralmente i contenuti. Firma del cointestatario Data NOTA: allegare la fotocopia di un documento di identità di ogni cointestatario. |
Segreteria tecnica del Collegio di Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Telefono: 00 000000
Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e – 00000 Xxxx Telefono: 00 00000
Segreteria tecnica del Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Telefono: 000 0000000
3/4
MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B) DATI DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, SOCIETÀ FINANZIARIA, ETC.) | ||||
Denominazione | ||||
Sede (iliale, agenzia, sportello ...) | Codice ABI | |||
Indirizzo | Comune | |||
Provincia | Stato | C.A.P. |
C) DATI DELLA CONTROVERSIA E RICHIESTE ALL’ARBITRO | |
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO cui si riferisce la controversia: conto corrente o deposito bancario operazione di inanziamento (mutuo, aidamento, ...) strumento di pagamento (bancomat, carta di credito, boniico, ...) | |
altro: speciicare | |
RICHIESTE ALL’ARBITRO (indicare COSA si chiede all’Arbitro Bancario Finanziario e le relative MOTIVAZIONI – vedi istruzioni per la compilazione) | |
NOTA: qualora questo spazio non fosse suiciente, il ricorrente potrà svolgere le proprie considerazioni su fogli acclusi, debitamente sotto- scritti e menzionati tra i documenti allegati. |
Segreteria tecnica del Collegio di Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
Telefono: 00 000000
Segreteria tecnica del Collegio di Roma Via Venti Settembre, 97/e – 00000 Xxxx Telefono: 00 00000
Segreteria tecnica del Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Telefono: 000 0000000
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MODULO PER IL RICORSO
ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
dichiara che:
Nome
Il sottoscritto Cognome
D) DICHIARAZIONI
SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO
Firma Data (cliente o rappresentante legale o procuratore)
Firma dell’Associazione di categoria Data (in caso di incarico all’Associazione senza procura, si richiede la xxxx dell’Associazione in aggiunta a quella del cliente)
• con riferimento alla presente controversia è stato presentato reclamo all’intermediario in data:
al quale l’intermediario
non ha risposto nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo
ha risposto in modo ritenuto insoddisfacente (in tal caso, allegare la risposta)
• provvederà a inviare tempestivamente all’intermediario copia del presente ricorso con raccomandata A.R. o posta elettronica certiica- ta (PEC), consapevole che in mancanza, vi provvederà la Segreteria tecnica competente;
(barrare le caselle che interessano):
la controversia non è stata già sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria ovvero rimessa a decisione arbitrale; sulla stessa non è pendente oppure è fallito un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge; non ha aderito all’azione di classe di cui all’art. 140-bis del Codice del Consumo;
sulla medesima controversia ha già presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario interrotto a seguito di tentativo di concilia- zione fallito
Il sottoscritto dichiara inoltre che:
• acconsente al trattamento dei dati personali in conformità all’acclusa informativa.
ALLEGATI
1) Copia del reclamo presentato all’intermediario e della eventuale risposta ricevuta.
2) Documentazione di supporto delle richieste (speciicare)
3) Copia della ricevuta del versamento del contributo alle spese della procedura di € 20.
4) Fotocopia di documento/i di identità in corso di validità (del cliente e cointestatari, del rappresentante legale, del procuratore).
Eventuali fogli aggiuntivi “Richieste all’Arbitro” (barrare se interessa)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003)
I dati personali del ricorrente e i dati personali di terzi, eventualmente comunicati nell’ambito della procedura di ricorso, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e solo ai ini della decisione del ricorso.
In particolare:
• i dati saranno conservati su supporto cartaceo e trattati con procedure informatiche in relazione alle inalità sopra descritte e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati;
• i dati verranno messi a disposizione dei membri dell’Organo decidente.
Titolare del trattamento è la Banca d’Italia; responsabili del trattamento sono, per i proili di rispettiva competenza in relazione al Collegio alla cui decisione è rimesso il ricorso, il Direttore della Sede di Milano ovvero di Roma o Napoli – presso le quali vengono svolte le funzioni di Segreteria tecnica per l’Organo decidente – e il Capo del Servizio Rapporti esterni e afari generali, che coordina le attività delle Segreterie tecniche.
Sarà cura degli interessati comunicare tempestivamente la modiica o l’integrazione dei dati forniti.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
Istruzioni per la compilazione
ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL RICORSO, SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non pregiudica la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ovvero di attivare le altre forme di tutela previste dall’ordinamento. Informazioni più dettagliate sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario sono disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In particolare si consiglia di consultare le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e inanziari” emanate dalla Banca d’Italia e la “Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario” disponibile presso le iliali delle banche, intermediari inanziari, Poste italiane e le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Come presentare il ricorso
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario può essere:
• inviato tramite posta, fax o posta elettronica certiicata (PEC) alla Segreteria tecnica del Collegio competente (il Collegio di Milano è competente per i clienti con domicilio in Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto; il Collegio di Roma è competente per i clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero; il Collegio di Napoli è competente per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). Il ricorso può essere anche inviato, con le stesse modalità, a qualunque Filiale della Banca d’Italia.
Le comunicazioni inviate tramite PEC saranno ritenute valide se sottoscritte con xxxx digitale mediante un certiicato rilasciato da un certiicatore accreditato;
• presentato a mano presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.
A) DATI DEL CLIENTE
In questa sezione devono essere inseriti i dati della persona che intende rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Il riquadro “persona fisica” deve essere compilato quando il cliente è un individuo. In particolare, deve essere specificato il domicilio, cioè la sede principale dei propri affari o interessi. Dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è articolato in tre Collegi (Milano, Roma e Napoli), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con riferimento al domicilio dichiarato dal cliente nel ricorso. Inoltre, deve essere indicato se il cliente è un consumatore (e quindi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) o appartiene ad altre categorie (ad es. è un professionista o imprenditore). Tale informazione è essenziale in quanto la composizione del Collegio che dovrà decidere sul ricorso viene determinata in relazione alla diversa tipologia dei clienti coinvolti. Nel caso ci siano altri cointestatari, compilare l’apposito riquadro del modulo 2/4.
Il riquadro “persona giuridica o altri soggetti” deve essere compilato in tutti gli altri casi in cui il cliente non sia una persona fisica (ad es. nel caso di una società, un’Associazione ...). In particolare, deve essere indicata la denominazione dell’ente e la natura dello stesso (ad es. se si tratta di una società per azioni, di una società in nome collettivo, di un’Associazione non riconosciuta ...). È inoltre necessario indicare la sede legale dell’ente: dal momento che l’Arbitro Bancario Finanziario è arti- colato in tre Collegi (Milano, Roma e Napoli), il Collegio territorialmente competente per la decisione verrà individuato con riferimento alla sede legale.
Il riquadro “rappresentante legale” deve contenere l’indicazione della persona che, in conformità a disposizioni di legge, rappresenta il cliente e agisce in nome e per conto suo (ad esempio, il genitore per il minorenne, il tutore per l’interdetto, l’amministratore delegato per una società). Se il cliente non è una persona fisica è sempre necessario indicare il legale rappre- sentante. Il riquadro contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà che il rappresentante legale deve presentare in ordine alla sua qualità; le Segreterie tecniche possono svolgere gli accertamenti necessari per verificarne la veridicità.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Nel modulo è richiesto di indicare – ove esistente – l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del cliente e del rappresentante. Nel caso tale informazione venga fornita, le comunicazioni tra le Segreterie tecniche e il ricorrente avverran- no esclusivamente per mezzo di tale strumento.
Eventuale conferimento di rappresentanza volontaria (procura). Il ricorso può essere presentato oltre che direttamente dal cliente o dal suo rappresentante legale, anche tramite una persona alla quale il cliente volontariamente conferisce il mandato di rappresentarlo per la procedura di ricorso innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Detto rappresentante può essere un professionista (ad esempio un avvocato), un incaricato di un’Associazione di categoria o una persona di fiducia. In tal caso è necessario compilare l’apposito riquadro relativo al conferimento di rappresentanza (procura), con il quale il cliente rappresentato elegge altresì domicilio presso l’indirizzo del rappresentante, ai fini delle comunicazioni e delle altre attività connesse con lo svolgimento del ricorso. Tale elezione di domicilio non modifica la competenza territoriale del Collegio de- cidente, che è individuata con riferimento al domicilio del cliente.
Eventuali cointestatari. Se ci sono altri cointestatari (cioè soggetti titolari del medesimo rapporto per il quale è presentato ricorso), essi possono aderire al ricorso firmando l’apposito riquadro e allegando fotocopia del proprio documento di iden- tità. In questo caso, la pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario avrà effetto anche nei confronti dei cointestatari. In ogni caso, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al cliente oppure al suo rappresentante.
B) DATI DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, SOCIETÀ FINANZIARIA, ETC.)
Nel modulo va indicata con precisione la denominazione dell’intermediario nei confronti del quale si presenta il ricorso e l’indirizzo della sede (filiale, agenzia, sportello ...) presso la quale è stato concluso o è intrattenuto il contratto. Come fare se la controversia è nei confronti di un intermediario che opera in Italia ma ha sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia: le disposizioni sui sistemi stragiudiziali prevedono che tale intermediario può non aderire all’Arbitro Bancario Finanziario purché aderisca o sia sottoposto a un sistema stragiudiziale estero facente parte della rete Fin-Net (la rete promossa dalla Commissione europea per la cooperazione tra i sistemi stragiudiziali europei).
In tal caso il cliente può presentare ricorso nei confronti di tale intermediario di fronte all’organismo estero, avvalendosi dell’assistenza della Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario.
C) DATI DELLA CONTROVERSIA E RICHIESTE ALL’ARBITRO
Tipologia del contratto cui si riferisce la controversia: devono essere fornite indicazioni generali sulla tipologia di contrat- to cui si riferisce la controversia; a tal fine, sono state indicate - a titolo di esempio - alcune delle principali categorie contrat- tuali. Il cliente potrà barrare una o più caselle.
Richieste all’Arbitro: in questa sezione il cliente deve sinteticamente esporre COSA CHIEDE all’Arbitro Bancario Finanziario (es. restituzione di una somma di denaro, risarcimento del danno subito, accertamento di un diritto) e indicare le MOTIVAZIO- NI alla base di ciascuna richiesta. Se lo spazio del modulo non è sufficiente, il ricorrente potrà accludere fogli aggiuntivi de- bitamente sottoscritti, che dovranno essere menzionati tra i documenti allegati. Attenzione: con il ricorso il cliente non può esprimere lamentele nei confronti dell’operato dell’intermediario che non siano già state oggetto del preventivo reclamo. È inoltre importante verificare di aver raccolto e allegato tutta la documentazione rilevante e di supporto (es. quella neces- saria a individuare e quantificare il danno in caso di richieste di risarcimento).
D) DICHIARAZIONI
Al cliente è richiesto di rendere alcune dichiarazioni al fine di richiamare l’attenzione sulla necessità di inviare copia del ricorso all’intermediario per avviare la procedura e su alcune condizioni per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (es. la circostanza che la controversia non sia stata già sottoposta al giudice). In particolare, il ricorso deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo scritto all’intermediario; a tal fine è anche necessario indicare la data di presentazione del reclamo perché da questa decorre il termine di 12 mesi per la presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Allegati. Al ricorso devono essere allegati vari documenti. In primo luogo quelli relativi alla fase del reclamo e quelli neces- sari a supportare le richieste all’Arbitro. Prima di presentare il ricorso si consiglia di raccogliere tutta la documentazione rilevante, eventualmente facendone richiesta all’intermediario. E’ anche necessario allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del cliente, e se indicati nel ricorso, dei cointestatari, del rappresentante legale, del procuratore. Si ricorda inoltre che il pagamento del contributo spese di 20 euro costituisce presupposto per la ricevibilità del ricorso. A dimostrazione del versamento deve pertanto essere allegata fotocopia della relativa ricevuta. Il pagamento può essere ef- fettuato:
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RICORSO
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1) con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario” IBAN XX00X0000000000000000000000;
2) con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d’Italia – Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario”;
3) in contanti presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilan- za (vedi sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In tutti i casi occorre indicare la causale “Ricorso ABF” e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.
Sottoscrizione del ricorso. Il modulo di ricorso deve essere sottoscritto dal cliente o dal suo rappresentante legale ovvero, nel caso del conferimento di rappresentanza volontaria, dalla persona a cui è stata conferita la procura (vedi sezione A, riqua- dro “eventuale conferimento di rappresentanza volontaria”). In ogni caso, è sempre necessario allegare al modulo di ricorso fotocopia del documento di identità del firmatario.
Presentazione del ricorso tramite Associazione di categoria. In caso di incarico a un’Associazione di categoria senza conferimento di procura, si richiede oltre alla firma del cliente anche quella del soggetto autorizzato a operare per conto dell’Associazione stessa.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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DELLA BANCA D’ITALIA
IL CONTO
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La SCELTA e i COSTI
I DIRITTI del cliente
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Il conto corrente dalla A alla Z
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Il conto corrente bancario sempliica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, boniici, domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito, assegni. Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.
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ISSN 2384-8871 (stampa)
ISSN 2283-5989 (online)
Graica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia
Cosa c’è in questa guida
? Come scelgo il conto corrente 4
4 tipi di conto 7
I costi del conto 8
!
Gestire con attenzione
il proprio conto 10
Chiarimenti? Reclami?
Ecco chi contattare 12
Il conto corrente
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AZ
13
I
miei diritti 19
?
Come scelgo
il conto corrente
Prima di scegliere
mi devo fare queste domande
Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigen- ze personali?
Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le ope- razioni che probabilmente verranno effettuate.
Quante operazioni penso di fare ogni mese?
Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili, se il contratto li prevede.
Voglio operare online o preferisco andare direttamente allo sportello?
4
Utilizzare il conto attraverso internet di solito costa meno, ma richiede anche attenzione per poter operare con la massima sicurezza senza subire frodi.
È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e con- sultare la pagina dedicata alla sicurezza sul suo sito internet.
Userò la carta di debito per pagamenti o per prelievi?
Utilizzare la carta di debito (> Il conto corrente dalla A alla Z) come strumento di pagamento dei propri acquisti con i POS (> Il conto corrente dalla A alla Z) di solito non comporta spese per il cliente.
Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico ATM (> Il conto corrente dalla A alla Z) possono avere un costo, in spese e commissioni, soprattutto se effettuati presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta.
Può bastarmi la carta prepagata?
Con la carta prepagata si possono fare prelievi di contante e acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo ino all’importo caricato in anticipo presso la banca.
La carta si può ottenere anche senza aprire un conto corrente. Il suo rilascio e la sua ricarica possono avere un costo, mentre i pagamenti per gli acquisti di solito non comportano spese.
Alcune carte prepagate funzionano oggi come un conto e per questo sono chiamate “carte-conto”. Una carta-conto ha il suo codice IBAN (> Il conto corrente dalla A alla Z) e, oltre alle
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Il conto corrente in parole semplici
funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e ricevere pagamenti verso e da altri conti (ad esempio: addebito utenze, boniici). Per le operazioni di pagamento c’è un costo, esattamente come avviene per le operazioni di pagamento ese- guite su un conto corrente.
Ho bisogno di una carta di credito?
Con la carta di credito (> Il conto corrente dalla A alla Z) si possono fare acquisti nei negozi, via internet, via telefono e in tutto il mondo, ino a un importo massimo di spesa deinito dalla banca o dalla società che emette la carta. Il tetto di spesa di solito è mensile e si riduce dopo ogni acquisto.
La carta di credito consente inoltre di prelevare contante agli sportelli ATM sottraendo la somma prelevata da un tetto di spesa mensile.
Il rilascio e l’utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per il cliente, come il canone annuo e, quando viene richiesto il paga- mento rateale, gli interessi. Il prelievo di contanti da ATM pre- vede generalmente una commissione piuttosto alta perché si tratta di un anticipo di denaro (credito) da parte dell’emittente. Per conoscere i costi della carta di credito bisogna consultare i documenti informativi che la banca deve mettere a disposi- zione della clientela sia presso lo sportello sia sul sito internet.
Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali afitti, utenze, telepass, rate del mutuo?
Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in auto- matico, riducendo il tempo e l’impegno da dedicare a queste incombenze. È la cosiddetta domiciliazione (> Il conto cor- rente dalla A alla Z).
Potrei aver bisogno di un ido?
Occorre valutare attentamente l’esigenza di un ido (> Il con- to corrente dalla A alla Z).
Un eventuale “scoperto” di conto corrente è più lessibile di altre forme di inanziamento ma anche più costoso.
Mi occorrono altri servizi associati al conto, quali cassette di sicurezza e deposito titoli?
Spesso le banche offrono conti “a pacchetto”, che comprendono anche servizi accessori al conto corrente.
La convenienza dei conti a pacchetto dipende da quanto il clien- te abbia realmente bisogno dei servizi accessori.
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Aprire il conto, allo sportello oppure online
Per aprire un conto corrente, prima di tut- to è necessario anda- re presso la iliale o sul sito internet di una o più banche, informarsi sui servizi e i costi del conto corrente e confronta- re le diverse offerte. Il
cliente può ottenere la documentazione per valutare e scegliere con calma, senza per questo impegnarsi in alcun modo con la banca.
Una volta scelto il conto corrente, il cliente può aprire il conto sia in banca sia tramite il sito internet della banca seguendo le istruzioni.
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Il conto corrente in parole semplici
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tipi di conto
I conti correnti offerti dalle banche italiane sono di molti tipi. I più diffusi possono essere ricondotti a quattro categorie.
Conti ordinari
Sono i cosiddetti conti a consumo, in cui le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende.
Conti a pacchetto
Sono i conti con un canone che può comprendere anche altri ser- vizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio.
I conti a pacchetto si distinguono in conti “con franchigia”, in cui il canone include un numero limitato di operazioni gratuite, e conti “senza franchigia”, in cui è possibile effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite.
Conto di base
È il conto dedicato a chi ha esigenze inanziarie limitate. Include infatti solo un determinato numero di operazioni e alcuni servizi, quali carta di debito, accredito della pensione o dello stipendio, versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, prelievo di contante, domiciliazione delle principali utenze domestiche.
Il conto di base ha un canone annuo che comprende un nume- ro prestabilito di operazioni annue per determinati servizi.
L’elenco completo è nel Foglio Informativo (> Il conto corrente dalla A alla Z) che la banca deve mettere a disposizione dei clienti sia in iliale sia sul sito internet.
Per i clienti che hanno un ISEE - Indicatore della Situa- zione Economica Equivalente (> Il conto corrente dalla A alla Z) in corso di validità inferiore a 8.000 euro, il conto non ha spese e non si paga l’imposta di bollo.
Per chi ha una pensione ino a 18.000 euro annui, il conto desti- nato all’accredito della pensione è gratuito ino a un determinato numero e tipo di operazioni e servizi; si pagano invece eventuali servizi aggiuntivi.
Conti in convenzione
Sono i conti che beneiciano di sconti e agevolazioni grazie ad accordi con determinate categorie di clienti.
I
costi del conto
Il conto corrente ha dei costi perché la banca offre al cliente una serie di servizi.
Da banca a banca, i servizi possono essere molto diversi e anche i loro costi possono essere calcolati in modo diverso.
Per questo è importante valutare con attenzione i costi di ciascun servizio prima di decidere quale conto aprire.
Per alcune categorie di persone il conto può essere gratuito (conto di base); per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo sportello presso il quale si ha il conto o si intende aprirlo.
Il costo complessivo del conto è di solito composto da una parte issa e da una parte variabile.
I costi issi
Ci sono sempre e non variano, perché non dipendono da quanto e da come si utilizza il conto.
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I principali sono il canone annuo del conto corrente, i canoni legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese per l’invio delle comunicazioni al cliente. Il canone annuo include spesso anche un certo numero di operazioni.
I costi variabili
Variano in base al tipo e al numero di operazioni che si fanno (ad esempio: prelievo di denaro con la carta di debito, incasso assegni). Dipendono da come il cliente utilizza il conto e dalle scelte commerciali della banca.
Ecco i principali costi variabili da considerare con attenzione quando si sceglie un conto:
○ spese per la registrazione sul conto di ogni operazione
○ commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi
○ spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola gli oneri e gli interessi
○ interessi e altri oneri in caso di scoperto.
Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nel Foglio Informativo del conto corrente la banca fornisce l’ISC - Indicatore Sintetico di Costo (> Il conto corrente dalla A alla Z). L’ISC fornisce un’idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli oneri iscali e gli interessi.
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Il conto corrente in parole semplici
L’ISC viene calcolato per uno o più “proili di operatività tipo” (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia.
La metodologia di calcolo dell’ISC e i proili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (xxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxx/ trasparenza_operazioni/Disposizioni_trasparenza.pdf).
La chiusura deinitiva del conto è senza spese e senza pena- li. Ci sono delle eccezioni, che però la banca deve riportare nel contratto.
G
i
!
estire con attenzione
l proprio conto
Non emettere assegni a vuoto o fare pagamenti con carte di pagamento senza avere la necessaria copertura sul conto corrente.
Ciò può comportare l’iscrizione nella CAI - Centrale di Allarme Interbancaria (> Il conto corrente dalla A alla Z), l’archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino. Chi è iscritto nella CAI può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio: il divieto di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi rapporti futuri con le banche. Le modalità di consultazione della CAI sono spiegate sul sito della Banca d’Italia (http:// xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx).
Compilare gli assegni in ogni loro parte.
Firmare e inserire sempre la data in cui l’assegno viene emesso, l’importo in lettere e in cifre e il beneiciario, per evitare utilizzi impropri dell’assegno.
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Se un assegno ha la clausola “non trasferibile” può essere incassato solo dal beneiciario.
Se non ha la clausola “non trasferibile” può essere trasferito, mediante “girata”, ad altri soggetti che possono a loro volta girarlo. Se il cliente indica se stesso come beneiciario (ad esempio “Xxxxx Xxxxx”, “me medesimo”, “m.m.”), l’assegno può essere incassato o versato solo dal cliente.
Attenzione però, perché in base alla normativa antiriciclaggio gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono contenere sempre la clausola “non trasferibile”, altrimenti le sanzioni possono essere molto alte.
Custodire con attenzione le carte di pagamento e i relativi codici di utilizzo, gli assegni, i codici per l’accesso online al conto corrente.
I codici personali non devono essere facilmente accessibili né devono essere custoditi assieme alle carte di pagamento.
È importante segnalare immediatamente smarrimento e furto alla banca o all’istituto che ha emesso la carta.
Generalmente sui siti delle banche sono disponibili tutte le indicazioni che riguardano la sicurezza e i numeri di telefono cui segnalare smarrimenti e furti.
Per ridurre i rischi di subire frodi quando si utilizza il conto cor- rente online, è necessario osservare con rigore le misure di si- curezza indicate dalla banca.
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Il conto corrente in parole semplici
Quando si fa un boniico, indicare correttamente il codice IBAN del beneiciario.
Se il cliente indica un IBAN errato, anche se gli altri elementi dell’ordine di boniico (> Il conto corrente dalla A alla Z) sono corretti, la banca non è responsabile del pagamento sbagliato. Xxxx però adoperarsi diligentemente per recuperare il denaro accreditato sul conto corrente indicato per errore.
I boniici all’interno dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA (> Il conto corrente dalla A alla Z) vengono effettuati con le stesse modalità e condizioni sia all’interno dei conini nazionali che fra paesi diversi.
Se si opera tramite internet, fare estrema attenzione alle truffe.
Il sistema più diffuso su internet per frodare i clienti delle banche è il phishing, che consiste nel richiedere ai clienti i loro dati per email ingendo di essere la loro banca, con l’obiettivo di carpire dati riservati.
In genere il cliente riceve messaggi email apparentemente credi- bili e plausibili, che gli chiedono per esempio nome e cognome, identiicativo e password di accesso al conto online, numero di carta di credito, di conto corrente, della carta di identità, oppure lo invitano a cliccare su link contenuti all’interno del messaggio. Non è facile distinguere questi messaggi ingannevoli perché si presentano con i nomi e i marchi di banche e istituzioni afidabili e importanti.
Nel dubbio, ricordare che le banche non chiedono mai dati per email ai propri clienti.
Ricontrollare nel tempo le condizioni contrattuali.
È importante che le condizioni contrattuali siano sempre adeguate alle proprie esigenze perché possono cambiare sia la situazione personale o lavorativa, sia le offerte delle banche. Queste, infatti, possono proporre nuovi prodotti e servizi, anche a condizioni più vantaggiose.
Informazioni utili sono nell’estratto conto.
Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare
Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all’e- ventuale call center della banca.
Il cliente può presentare un reclamo scritto alla banca anche per lettera raccomandata A/R o per email.
I numeri telefonici e gli indirizzi sono indicati in fondo a questa Guida.
L’Uficio Reclami della banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all’ABF - Arbitro Bancario Finanziario.
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ri- corso al giudice. Il procedimento si svolge in forma scritta e non serve un avvocato.
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Per maggiori informazioni consultare il sito dell’ABF (> xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove sono pubblicate, tra l’altro, le decisioni dell’Arbitro, suddivise anche in base all’oggetto del ricorso, e le relazioni sull’attività dell’ABF.
Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o altra societá inanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d’Italia.
Per la Banca d’Italia gli esposti rappresentano una fonte di infor- mazioni per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Non interviene peró con una propria decisione nel merito dei rapporti contrat- tuali tra intermediario e cliente.
Per presentare un esposto: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/ servizi/esposti/index.html.
Le guide della Banca d’Italia
A
Il conto corrente dalla
Il conto corrente in parole sempli
Zalla
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ci
> Accredito e addebito
L’accredito è una somma di denaro versata sul conto corrente; l’addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal cliente sia dalla banca per conto di quest’ultimo.
> Assegno bancario
Con l’assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a se stesso.
La banca normalmente consegna blocchetti di assegni con la clausola “non trasferibile” prestampata. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola “non trasferibile”, deve chiederlo espressamente alla banca e pagare l’imposta di 1,50 euro per assegno prevista dalla legge.
In ogni caso, solo gli assegni di importo inferiore a 1.000 euro possono essere trasferibili.
> ATM - Automated Teller Machine
Sportello automatico per prelevare contante utilizzando la carta di debito o di credito, richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.
> Boniico
Operazione con la quale si trasferiscono somme da un conto corrente a un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama ordinante, chi la riceve si chiama beneiciario. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il boniico si chiama giroconto.
> CAI - Centrale di Allarme Interbancaria
Archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia per assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti. Vi vengono iscritti i soggetti:
○ che hanno emesso assegni bancari e postali senza essere autoriz- zati o senza avere i fondi necessari per far fronte al pagamento
○ a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle operazioni effettuate.
Nel caso degli assegni, l’iscrizione nella CAI determina l’appli- cazione della “revoca di sistema”, cioè il divieto di emettere assegni e stipulare nuove convenzioni di assegno presso il si- stema bancario e postale per sei mesi. Nel caso delle carte di pagamento, l’iscrizione determina la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito per due anni, ma ha valore soltanto informativo. Questo signiica che ciascuna emit-
tente può autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta ad un soggetto iscritto nella CAI.
> Calcolo degli interessi
Il saldo del conto corrente produce interessi: a favore del cliente se positivo; a favore della banca se negativo.
Il calcolo per gli interessi a debito e per quelli a credito deve avere la stessa periodicità.
> Carta di credito
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Carta che permette al titolare di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito posticipato. Le operazioni prevedono generalmente un massimale di utilizzo (il cosiddetto plafond) deinito nel contrat- to. Il titolare della carta, a seconda del contratto e del tipo di carta di credito, pagherà in un’unica soluzione, di solito ogni mese con addebito sul conto corrente (“carta di credito classica” o “char- ge”), oppure a rate, con gli interessi (“carta di credito revolving”).
> Carta di debito
Carta che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con ad- debito immediato sul conto corrente collegato alla carta.
> Coordinate bancarie
Termine generico per codici o diciture che permettono di identiicare in maniera univoca un conto corrente. Oggi il codice identiicativo di un conto corrente è l’IBAN (International Bank Account Number).
> Data contabile, disponibile e valuta
A ogni operazione la banca assegna tre tipi di date:
○ data contabile: il giorno in cui la banca registra l’operazione
○ data disponibile: il giorno dal quale il denaro accreditato può essere utilizzato per pagamenti e prelievi
○ data valuta: il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli.
Il contratto deve indicare le date valuta su versamenti e prelievi e le date per la disponibilità degli importi accreditati.
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Il conto corrente in parole semplici
> Deposito a risparmio
A differenza del conto corrente, usato per la gestione delle spese quotidiane, il deposito a risparmio è dedicato esclusivamente al risparmio. Per questo offre pochi e semplici servizi, quali l’accre- dito della pensione o il rilascio di una carta di debito. Inoltre non si può mai sconinare rispetto al saldo, cioè “andare in rosso”.
Con il deposito il cliente afida alla banca una somma di denaro e riceve un interesse; la banca si impegna a restituire la somma depositata alla scadenza del contratto o quando il cliente lo richiede.
Il cliente riceve un libretto che può essere nominativo (se solo l’intestatario può prelevare denaro dal deposito) o al portatore (se può prelevare chiunque ne sia in possesso). I libretti al por- tatore però non possono presentare un saldo pari o superiore a 1.000 euro.
> Deposito titoli
È uno speciale conto utilizzato esclusivamente per “ospitare” i risultati delle operazioni di compravendita di strumenti inanziari, quali titoli pubblici, quote di fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni.
Il deposito titoli è abbinato a un conto corrente, sul quale si addebitano le imposte di bollo e le commissioni, e si accreditano i guadagni ricavati dai titoli come dividendi azionari e cedole.
> Domiciliazione bancaria
È un servizio associato al conto corrente che consente di fare pagamenti periodici, come le bollette e le rate del mutuo, con addebito automatico direttamente sul conto corrente. Gli ad- debiti diretti all’interno dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA vengono effettuati con le stesse modalità e condizioni sia all’interno dei conini nazionali che fra paesi diversi.
> Estratto conto
È il documento che la banca elabora con una determinata periodicità e che elenca i movimenti del conto corrente in ordine cronologico.
Per ciascun movimento l’estratto conto in genere riporta:
○ data dell’operazione, cioè il giorno solare in cui si compie un’operazione di accredito o addebito
○ data valuta, cioè la data dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito
○ descrizione dell’operazione
○ importo dell’operazione, con segno positivo o negativo.
L’estratto conto dei conti correnti offerti ai consumatori riporta un indicatore sintetico di costo (ISC).
> Fido o afidamento
È la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile.
Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e una commissione onnicomprensiva.
> Firma
Quando apre un conto corrente il cliente deve depositare in banca la sua xxxx. Servirà per veriicare se le operazioni, in particolare quelle di pagamento, sono state effettivamente disposte dal correntista. Se il conto corrente è intestato a due o più persone, ognuna deve depositare la sua xxxx.
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Il contratto deve speciicare quali operazioni richiedono la ir- ma di tutti i correntisti (xxxx xxxxxxxxx) e quali soltanto una (xxxx disgiunta). Questo signiica che un conto corrente può essere aperto da più persone, che lo possono usare in modo separato.
> Foglio Informativo
È il documento che gli intermediari mettono a disposizione dei clienti per ciascun prodotto o servizio offerto; contiene informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio. I contenuti del contratto devono essere coerenti con le informazioni contenute nel Foglio Informativo.
> Fondo interbancario di tutela dei depositi
È il sistema di garanzia dei depositi bancari riconosciuto dalla Banca d’Italia: se una banca è messa in liquidazione coatta ammi- nistrativa, assicura in tempi brevi ai depositanti il rimborso delle somme, ino a un massimo di 100.000 euro. La tutela opera per banca e per ciascun depositante. Vi aderiscono tutte le banche italiane, tranne quelle di credito cooperativo che hanno un loro speciico Fondo di garanzia che assicura analoga tutela.
> IBAN - International Bank Account Number
È il codice – formato da lettere e numeri – che consente di identiicare in modo univoco il conto corrente. Funziona da “in- dirizzo” del conto e infatti è indispensabile per trasferire denaro tra conti.
Anche se il nome del beneiciario è errato o incompleto, con l’I- BAN corretto un boniico va comunque a buon ine.
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Il conto corrente in parole semplici
> Internet banking
Con l’internet banking i clienti della banca possono effettuare operazioni bancarie – come boniici e pagamenti – senza andare in iliale, ma collegandosi a internet. Si accede ai servizi con i propri codici. Oltre alla comodità, l’internet banking spesso offre i servizi bancari a costi inferiori.
> ISC - Indicatore Sintetico di Costo
L’ISC fornisce un’idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli oneri iscali e gli interessi.
L’ISC viene calcolato per uno o più “proili di operatività tipo” (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia. Il Foglio Informativo e l’estratto conto indicano l’ISC per i proili tipo di operatività.
La metodologia di calcolo dell’ISC e i proili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (xxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxx/ trasparenza_operazioni/Disposizioni_trasparenza.pdf).
> ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente È l’indice che rappresenta la situazione economica di una fami- glia, calcolato a partire dal reddito e da altri elementi del pa-
trimonio. Il suo attestato è rilasciato dall’INPS e consente di
accedere alle prestazioni sociali o ai servizi pubblici a condizioni agevolate.
> Phone banking
È il servizio che permette di fare operazioni bancarie – come boniici e pagamenti – senza andare in iliale chiamando al telefono il call center della banca. Molte banche mettono a disposizione dei clienti un numero verde gratuito.
> POS - Point of Sale
È l’apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e servizi presso il loro fornitore utilizzando la carta di credito o di debito.
> Saldo
È la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Se il saldo è positivo, indica la somma disponibile sul conto corrente. Le somme che rimangono inutilizzate fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso detto “creditore”.
Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate.
Il saldo disponibile si riferisce alla somma che può essere effettivamente utilizzata.
Il saldo liquido si riferisce alla somma disponibile su cui vengono calcolati gli interessi.
> SEPA
SEPA è l’acronimo che identiica la Single Euro Payments Area (l’Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all’interno dei conini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda
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33 paesi (tutti i paesi dell’Unione Europea più l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni inanziarie.
> Tasso creditore
È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto una volta sottratte le ritenute iscali.
> Tasso debitore
È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità del conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
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I miei diritti
Al momento di scegliere
○ Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida.
○ Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio Informativo, che illustra caratteristiche e costi del conto corrente e dei servizi associati.
○ Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il Documento di Xxxxxxx, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
○ Avere a disposizione anche sul sito internet della banca il Foglio Informativo e, se è possibile concludere il contratto online, la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi.
○ Conoscere l’ISC del conto corrente per ciascuno dei proili riportati sul Foglio Informativo.
○ Xxxxxx informato su come ed entro quali termini è possibile
recedere dal contratto. 19
Al momento di irmare
○ Prendere visione del Documento di Xxxxxxx, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
○ Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
○ Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, at- traverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
○ Ricevere e conservare una copia del contratto, irmato dalla banca, e una copia del Documento di Sintesi. Se l’apertura del conto avviene online, ricevere l’attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Xxxxxxx.
Durante il rapporto contrattuale
○ Ricevere un estratto conto sull’andamento del rapporto al- meno una volta l’anno. Poter contestare l’estratto conto (> Il conto corrente dalla A alla Z) nel termine previsto dalla
legge, cioè 60 giorni dal momento in cui lo si riceve; gene- ralmente il termine è indicato nell’intestazione dello stesso rendiconto. Ricevere a inizio anno un riepilogo delle spese complessive sostenute nell’anno precedente.
○ Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di qualunque modiica delle condizioni contrattuali, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve indicare il motivo che giustiica la modiica e può essere respinta recedendo dal contratto.
○ Avere la stessa periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori.
○ Chiudere il conto corrente e/o recedere dai rapporti collegati (quali carta di xxxxxx, carta di credito, domiciliazioni) in qualsiasi momento, di solito senza penalità e senza spese.
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○ Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta anche dopo la chiusura del conto.
○ Avere la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul proprio conto entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
○ Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi su una somma versata a partire dal giorno stesso del versamento di denaro o del versamento di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari di un cliente con un conto presso la stessa iliale.
○ Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi sulle somme versate attraverso assegni circolari emessi da un’altra banca dal giorno lavorativo successivo al versamento e attraverso assegni bancari di un’altra banca dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento.
Dopo la chiusura
○ Ricevere il rendiconto, con tutte le movimentazioni e il saldo, e il Documento di Sintesi.
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Banca Mediocredito del FVG S.p.A. Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxxx 0
00000 Xxxxx
0432245511
La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.
Tra i suoi obiettivi:
– assicurare la trasparenza dei servizi bancari e inanziari
– migliorare le conoscenze inanziarie dei cittadini
– aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli. Le guide In parole semplici fanno parte di questi impegni.
Guida aggiornata a maggio 2016