Contract
Criteri per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ed il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione
Art. 1
Incarichi di collaborazione
1. L’amministrazione comunale per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per mezzo di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’art.7 co 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs 165/2001 e xx.xx., dall’art.110 co 6 del D.Lgs 267/00, e dai commi 55 – 56 e 57 dell’art.3 della Legge 244/2007, così come modificati dal
D.L. 112/08 convertito con Xxxxx 133/08.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 2 Presupposti giuridici
1. Gli incarichi di cui al precedente art.1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
a. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;
b. Il Comune deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e. Deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
2. Dell’attività svolta nell’espletamento degli incarichi di cui all’art.1 deve essere prodotta, al fine della prestazione, idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell’atto di conferimento.
3. Tali incarichi riguardano anche quelli affidati ai sensi del comma 6 dell’art.110 TUEL.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il funzionario che ha stipulato i contratti.
Art. 3 Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi individuali vengono conferiti dai Responsabili di Servizio dell’Amministrazione;
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, sono:
a. Persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
b. Persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, non necessitando di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
c. Persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
d. Persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.
E’ fatta comunque salva l’applicazione di quanto disposto dal precedente art.1.
Art. 4
Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi di collaborazione di cui all’art.1, si procede all’affidamento mediante procedura comparativa di curricula dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio ove ritenuto necessario.
Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi sono:
- predisposizione di un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
- Procedura negoziata tra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente
2. I bandi e/o avvisi al pubblico, dovranno essere pubblicati per almeno 15 giorni sul sito internet istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
3. Il bando e/o l’avviso deve contenere:
a. I termini ed i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco;
b. La richiesta di produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
c. La predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica nominata specificatamente dal Funzionario procedente.
5. L’attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.
6. Si prescinde dalla procedura comparativa:
- quando le procedure selettive siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste nell’avviso pubblico
- in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consenta di espletare le procedure selettive senza recare danno all’Ente o disservizio ai cittadini
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alla specifica abilità del prestatore d’opera
Art. 5
Modalità e criteri della selezione
1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio;
2. Nel primo caso, l’assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell’avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione;
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
Titoli: 40 punti;
Colloquio: 60 punti;
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;
5. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 80/100;
6. Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria finale di merito.
Art. 6 Formazione della graduatoria
1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del presidente della commissione e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari, di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata per giorni 15 sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
4. I rapporti di collaborazione di cui all’art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio interessato.
Art. 7
Elementi essenziali del contratto
1. I contratti di cui all’art.1 sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a. La descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
b. La correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
c. I tempi previsti e le eventuali penalità;
d. Le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività;
e. I profili inerenti la proprietà dei risultati;
f. I profili economici
2. L’amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d’obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
Art. 8 Erogazione del compenso
1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile del Servizio interessato della esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali;
2. Il pagamento del compenso avviene di regola mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare d’incarico.
3. Al termine della prestazione il collaboratore è tenuto a presentare al Responsabile di Servizio una relazione finale sul lavoro svolto.
Art.9
Incarichi di studio, ricerca e consulenza
Nell’ambito degli obbiettivi previsti dall’Amministrazione , ciascun Responsabile di Servizio può, per realizzare in modo ottimale gli obbiettivi stessi e le attività correlate, conferire incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza.
Per incarichi di studio si intendono quelli a conclusione dei quali verrà consegnata una relazione scritta, nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio stesso e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione di un programma da parte dell’Amministrazione.
Gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti.
Art.10 Presupposti giuridici
Gli incarichi di cui al precedente art.9 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
a. L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;
b. Il Comune deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e. Deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
Dell’attività svolta nell’espletamento degli incarichi di cui all’art.9 deve essere prodotta, al fine della prestazione, idonea relazione o parere dai quali risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell’atto di conferimento.
Art.11 Conferimenti degli incarichi
Gli incarichi individuali di studio ricerca e consulenza vengono conferiti dai Responsabili di Servizio dell’Amministrazione e possono essere conferiti a professionisti iscritti negli Albi professionali o a soggetti di comprovata esperienza in materia, o a società o studi professionali accreditati.
L’incaricato verrà individuato sulla base della valutazione comparativa dei curricula o, in caso di società o studi professionali, tramite conferimento diretto adeguatamente motivato.
E’ consentito il conferimento di incarichi di cui all’art.9 a dipendenti di altri Enti, secondo le modalità consentite dalla legge, a condizione che le prestazioni siano svolte con il consenso del datore di lavoro ai sensi dell’art.53 del D.lgs 165/2001.
Art.12 Incarichi esclusi
Il presente Regolamento non si applica:
• Agli incarichi esterni affidati a società, enti, cooperative, persone giuridiche e comunque a soggetti diverse dalla persone fisiche
• agli incarichi conferiti per il patrocinio e/o la difesa in giudizio dell’Ente,
• agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori di cui al D.Lgs 163/2006
• alle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e interni, le nomine dei componenti delle commissioni di gara, di eventuali organismi interni di controllo e di valutazione
• nei casi in cui leggi speciali stabiliscano un obbligo ad adempiere in tal senso, e pertanto non vi sia alcuna scelta discrezionale dell’Amministrazione.
Inoltre, ai sensi dell’art.25 comma 1 della Legge 724/1994, al personale che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità, non
possono essere conferiti gli incarichi di cui all’art.1 ed all’art.9 da parte dell’Amministrazione di provenienza o da parte di Amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio.
Art. 13
Comunicazione obbligatoria Centro per l’impiego
Per effetto di quanto disposto dal comma 1180 della Legge 296/2006, anche gli Enti Locali sono obbligati all’adempimento di cui in oggetto “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti….”
La responsabilità di tale adempimento si costituisce in capo al Responsabile di Servizio competente dell’affidamento, e la mancata osservanza delle disposizioni predette comporta l’applicazione allo stesso delle sanzioni previste all’art.19 del D.Lgs 276/2003.
Pertanto, il Responsabile di Servizio che procede all’affidamento di qualsiasi incarico è tenuto a comunicare all’Ufficio personale, nel termine perentorio di almeno 5 giorni precedenti l’instaurazione del rapporto lavorativo, i dati anagrafici del lavoratore, la data di inizio del rapporto lavorativo, la data della cessazione di tale rapporto, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato.
Art.14 Responsabilità
Gli affidamenti di incarichi effettuati in violazione delle disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale
Art.15
Obbligo di pubblicazione sul sito Web
E’ obbligatorio pubblicare sul sito Web dell’Ente gli incarichi di cui all’art.1 ed all’art.9. In particolare dovrà essere pubblicato:
• I provvedimenti completi di indicazione del soggetto percettore (dati anagrafici)
• Ragione dell’incarico
• Compenso erogato
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui all’art.1 ed all’art.10, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
I contratti per gli incarichi esterni sono efficaci solo a decorrere dalla loro pubblicazione sul sito web, così come prescritto al comma 18 dell’art.3 della Legge 244/2007.
Art.16
Trasmissione alla Corte dei Conti
Qualora l’importo di ciascun incarico di studio ricerca e consulenza ecceda i 5.000,00 Euro, il provvedimento di affidamento dovrà essere inviato da parte del Responsabile del Servizio procedente, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti
Art.17 Programmazione e limiti di spesa
Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 comma 2 del D.lgs 267/00.
Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo dell’Ente.