Assicurazione responsabilità civile d’impresa
Assicurazione responsabilità civile d’impresa
Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali
CC2013 / Edizione 2021
Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 6
Gentile cliente,
Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far com- prendere meglio la documentazione contrattuale.
Ai fini del contenuto e dell’entità dei reciproci diritti e doveri sono determinanti esclusivamente il contratto di assicurazione, le condizioni particolari e le condizioni contrattuali generali (CC) dell’assicurazione responsabi- lità civile d’impresa.
Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d’assicura-zione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein sarà applicata la legislazione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le “Disposizioni supple- mentari per i contratti d’assicurazione soggetti alla legi- slazione del Liechtenstein”.
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito deno- minata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale,
XX-0000 Xxxxx.
In internet ci troverà su xxx.xxxxxxx.xx
2. Diritto di revoca
La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene presso la Basilese entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di rice- vimento del contratto è determinante per l’inizio del termine di revoca.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.
3. Estensione della copertura assicurativa
Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicu- rativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d’insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.
Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell’assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costi- tuisce condizione e criterio per la misurazione dell’obbligo di presta- zione. Le prestazioni dell’assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).
I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicurate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell’offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.
L’assicurazione responsabilità civile d’impresa offre una protezione assicurativa in caso di pretese di responsabilità civile nei confronti di un assicurato. La Basilese esamina le pretese, indennizza quelle giusti- ficate e difende da quelle infondate.
La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsabilità civile legale in caso di danni a persone o cose
→ derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, locali e installazioni (rischio installazioni)
→ derivante da processi operativi (rischio operativo)
→ derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti).
Non sono assicurate, tra le altre, le pretese
→ derivanti da danni del contraente
→ derivanti dall’adempimento non corretto di contratti o di prestazioni di garanzia
→ dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente ecce- dente le prescrizioni legali, con riserva di singole eccezioni
→ legate a prodotti e sostanze particolari
→ legate a danni ambientali insorti gradualmente.
Ogni settore economico ha i propri requisiti per l’assicurazione respon- sabilità civile d’impresa. Con la convenzione di ulteriori disposizioni specifiche per il settore economico, il contraente riceve una copertura assicurativa su misura per il suo settore economico.
4. Validità temporale e territoriale
L’assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrattuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.
Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pretese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata con- trattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l’assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.
Se non diversamente concordato all’interno del contratto di assicura- zione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferi- mento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.
5. Inizio e durata del contratto assicurativo
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assi- curazione.
Il contratto di assicurazione si proroga di norma tacitamente di un ulte- riore anno dopo la scadenza della durata contrattuale concordata a meno che una delle parti contraenti abbia ricevuto una disdetta al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.
6. Premio e franchigie
Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere ver- sato in anticipo. L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se il premio è determinato a partire da basi di calcolo variabili (ad es. salari e cifra d’affari), la Basilese chiederà le cifre effettive in un modulo di dichiarazione dopo la fine dell’anno assi- curativo ed effettuerà il conteggio definitivo del premio.
Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali.
Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell’anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al con- traente il premio pagato precedentemente versato.
Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risolu- zione del contratto è invece dovuto per intero se il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla sti- pula dello stesso.
In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).
7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida
Se in seguito a una diffida il premio non viene pagato, la Basilese pro- roga il termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultimo trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il con- tratto d’assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell’interruzione neppure dopo la riattivazione.
Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del ter- mine di 14 giorni indicato all’interno della diffida, a meno che la Basi- lese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).
8. Altri obblighi del contraente
Il contraente è tenuto a rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di dichiarazione precontrat- tuale) e a notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata contrat- tuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.
Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi stabi- liti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).
Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato imme- diatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungibile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800 e x00 00 000 00 00 in caso di difficoltà di collegamento dall’estero.
In caso di sinistro, si deve contribuire a diminuire il danno (obbligo di salvataggio e di riduzione del danno) e la Basilese deve ricevere tutte le informazioni relative al danno. Inoltre, devono essere fornite le infor- mazioni necessarie a comprovare la richiesta di risarcimento (obbligo di informazione).
Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basi- lese in quanto rappresentante degli assicurati. Questi non sono auto- rizzati a riconoscere la loro responsabilità né a cedere pretese derivanti da questo contratto. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il contraente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.
In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d’assicurazione. Se la violazione di un obbligo influ- isce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.
9. Fine della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.
Parte recedente Motivi del recesso Termine di recesso Momento
dell’espirazione
10. Protezione dati
Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basi- lese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.
Informazioni generali sul trattamento dei dati
Ambedue le parti contrattuali
Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel con- tratto d’assicurazione
Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni assicurativi
3 mesi Scadenza del contratto
3 mesi Scadenza del 3° anno assicurativo
La Basilese elabora i dati del contraente rilevanti per la stipula del con- tratto, la gestione dello stesso e la liquidazione del sinistro (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite
Sinistro assicurato per il quale è stata richie- sta una prestazione
Contraente Aumento dei premi e della franchigia, p. es in seguito a modifiche tariffarie
Aumento di premio in seguito ad un impor- tante aggravamento del rischio
Assicuratore:
al più tardi al momento del paga- mento
Contraente:
al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento
prima della fine dell’anno assicurativo in corso
30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio
30 giorni dopo la ricezione della
disdetta da parte del contraente
14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell’assicuratore
Fine dell’anno assi- curativo in corso
30 giorni dopo la ricezione della disdetta
tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).
Scopi del trattamento dei dati
I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per que- gli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è auto- rizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzi- tutto ai fini della stipula del contratto e della valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. ai fini dell’emissione della polizza o della fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. pre-
Diminuzione essen- ziale del rischio
Nessuno 4 settimane dal ricevimento della disdetta
scrizioni in materia di vigilanza).
Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla
Contravvenzione all’obbligo di informa- zione precontrattuale secondo l’art. 3 LCA
Cumulo di assicu- razioni
Assicuratore Contravvenzione all’obbligo di notifica precontrattuale
Importante aggrava- mento del rischio
4 settimane a partire dalla constatazione e/o al massimo 2 anni dalla stipula del con- tratto
4 settimane a partire dalla constatazione
4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione
30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell’aggrava- mento
Ricezione della disdetta
Ricevimento della disdetta
Ricezione della disdetta
30 giorni dopo la ricezione della disdetta
legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di
marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/ opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basi- lese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Consenso
Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.
Scambio dei dati
Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta
Motivi dell’estinzione Momento dell’estinzione
Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell’avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante.
La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferi- mento della sede all’estero (eccetto il Prin- cipato del Liechtenstein).
Data del trasferimento della sede
Data del trasferimento della sede
merito all’andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistri).
La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità, per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).
Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all’ob- bligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.
Abusi assicurativi
Sistema di segnalazione e informazione (HIS)
Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel set- tore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnalazione e infor- mazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono soddisfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione partecipanti all’HIS registrano le per- sone nel sistema stesso. Nell’ambito della liquidazione del sinistro, la Basilese può avvalersi della ricerca nell’HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può veri- ficare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del diritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qua- lunque momento.
Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di noti- fica accessibili su xxx.xxx.xx/xx/xxx.
Diritti in merito ai dati
A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circo- stanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il con- traente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.
Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, que- sti ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.
Durata della conservazione
In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del con- traente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basi- lese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.
Ulteriori informazioni
Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx
In caso di domande, contattare l’incaricato della protezione dei dati:
Basilese Assicurazione SA Incaricato della protezione dei dati Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx, XX-0000 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
11. Reclami
In caso di reclami si prega di rivolgersi a:
Basilese Assicurazione SA Gestione dei reclami Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000 xxxxxxx@xxxxxxx.xx
In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione anche:
Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva Xxxxx Xxxxxxx 0, casella postale 5371
0000 Xxxxxx
Assicurazione responsabilità civile d’impresa
Copertura assicurativa
RCI1
È assicurata la responsabilità che incombe, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, all’impresa designata nel contratto, in caso di
→ morte, ferite od altri danni alla salute di persone (danni corporali),
→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Il danno alla funzionalità di una cosa senza danno alla sua sostanza non è considerato danno materiale.
Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l’indennizzo segue però le basi legali in materia.
RCI2
È ugualmente assicurata, nell’ambito delle altre disposizioni contrat- tuali, la responsabilità civile
→ del contraente derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti (rischio d’in- stallazioni), e questo indipendentemente dal fatto che servano o meno all’impresa assicurata,
→ derivante dalla fabbricazione o vendita di prodotti (rischio derivante dai prodotti),
→ come detentore o in seguito all’uso di veicoli a motore non immatri- colati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L’obiezione concernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono verificati nel perimetro dell’impresa del contraente.
È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall’uti- lizzo di veicoli a motore immatricolati per l’esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esi- ste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un’as- sicurazione responsabilità civile per veicoli a motore
→ come utilizzatore di biciclette, nonché ciclomotori, biciclette elettri- che e mezzi equiparati a veicoli, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un’assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta,
→ per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all’am- biente, purché questo sia la conseguenza di un unico evento, repen- tino e imprevisto, che esiga inoltre misure immediate, quali l’annun- cio ad autorità competenti, l’allarme alla popolazione e l’adozione di misure di prevenzione o altre misure per restringere il danno.
Sono ugualmente assicurate le pretese fondate su danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all’ambiente risultante dallo scolo di sostanze dannose per il suolo e le acque quali combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici (a esclusione delle acque di scolo e altri rifiuti relativi all’esercizio) per causa di cor- rosione dalla ruggine o di difetti d’impermeabilità di un’installazione fissata in pianta stabile sul terreno, purché lo scolo esiga misure immediate secondo il precedente capoverso. La copertura assicura- tiva è accordata unicamente se il contraente ha portato prova che la relativa installazione è stata sistemata, mantenuta o messa fuori uso in modo conforme alle prescrizioni.
È considerato pregiudizio all’ambiente, la perturbazione durevole dello stato dell’aria, dei corsi d’acqua (anche delle acque sotterra- nee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da un pregiudizio qualsiasi nonché ogni stato di cose definito in virtù del diritto appli- cabile come danno all’ambiente
→ del contraente in qualità di committente fino a un costo di costru- zione globale di CHF 250’000 per le pretese risultanti da danni cau- sati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione.
Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l’ese- cuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF 250’000, purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività
Se i danni sono coperti da un’altra assicurazione, le prestazioni ero- gate dalla Basilese sono limitate alla differenza tra la somma assicu- rata del presente contratto e la somma assicurata dell’altra assicura- zione (copertura della differenza di somme). Le prestazioni erogate da un’altra assicurazione hanno in ogni caso la priorità e vengono dedotte dalla somma assicurata concordata all’interno del presente contratto (copertura sussidiaria).
→ derivante da danni dovuti all’influenza di radiazioni ionizzanti o raggi laser, purché le prescrizioni in materia di protezione contro le radia- zioni siano rispettate. È riservato RCI30 qui di seguito.
RCI3
Le prestazioni della Basilese comprendono
→ il risarcimento delle pretese fondate,
→ la difesa contro le pretese infondate.
RCI4
Nell’ambito della somma d’assicurazione convenuta, le prestazioni con- trattuali comprendono ugualmente
→ gli interessi del danno, nonché le spese di avvocato, giudiziarie, di perizia ed altre spese analoghe,
→ le spese risultanti da misure appropriate e immediate per scongiu- rare l’imminente verificarsi di un danno corporale o materiale assicu- rato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni), nonché le spese miranti alla riduzione di un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione del danno). È riservato RCI32 qui di seguito.
L’insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (per esempio più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d’i- struzioni, o dallo stesso vizio o difetto di un prodotto o di una sostanza, o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene con- siderato come un solo evento (danni di serie). Il numero dei danneggiati o degli aventi diritto è senza importanza.
Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del con- tratto d’assicurazione (comprese quelle relative alla somma d’assicura- zione e alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo G2, capoversi 2 e 3 qui di seguito.
La franchigia convenuta nel contratto s’intende per evento ed è soppor- tata previamente dal contraente. La franchigia è applicabile all’insieme delle prestazioni fornite dalla Basilese, comprese le spese di difesa con- tro le pretese infondate.
Persone assicurate
RCI10
È assicurata la responsabilità civile
→ del contraente come pure dei suoi rappresentanti,
→ degli altri dipendenti ed ausiliari del contraente,
nel compimento delle loro attività per conto dell’impresa assicurata.
È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie.
Nessuna copertura assicurativa per
RCI20
le pretese per danni
→ subiti dal contraente,
→ che colpiscono la persona del contraente (per es. perdita di soste- gno),
→ subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l’assicurato responsabile.
RCI21
la responsabilità dell’autore di un crimine o di un delitto intenzionale.
RCI22
le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le pre- scrizioni legali o derivanti dall’inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d’assicurazione.
RCI23
la responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti, ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori.
Rimangono assicurate le pretese per danni causati da questi imprendi- tori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono avanzate nei confronti di un assicurato.
RCI25
la responsabilità civile
→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di veicoli automobili, nella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamente coperta nell’ambito di RCI2, punti 3 e 4 qui sopra,
→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo legale di concludere un’assicurazione responsabilità civile, risp. di fornire garanzie, o che sono immatricolati all’estero,
→ derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla ven- dita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa disposizione è appli- cabile per analogia alle astronavi, risp. parti di astronavi.
RCI26
la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle per- sone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa. Vale lo stesso per danni il cui verificarsi è stato implicitamente accettato nel prescegliere un certo metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite economiche.
RCI27
le pretese in rapporto con danni all’ambiente imminenti o verificatisi ai sensi di RCI2, punto 5, ultimo capoverso qui sopra, nella misura in cui queste pretese – tenuto conto di RCI28 qui di seguito – non sono espres- samente coperte nell’ambito di RCI2, punto 5 e RCI4, capoverso 1, punto 2 qui sopra.
RCI28
le pretese per danni conseguenti a un pregiudizio all’ambiente
→ in rapporto con depositi di rifiuti e inquinamenti del suolo e delle acque già esistenti all’inizio del contratto,
→ in rapporto con la proprietà o l’esercizio di installazioni destinate al deposito, al trattamento, al trasferimento o all’eliminazione di resi- dui o altri rifiuti o materiali riciclabili.
Tuttavia, la copertura assicurativa è accordata per installazioni che appartengono all’impresa e servono al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti che provengono principalmente dell’impresa o che servono alla depurazione o al trat- tamento preliminare delle acque di scolo dell’impresa
→ in rapporto con più eventi simili che, insieme, hanno provocato il danno all’ambiente o in rapporto con danni continui che non deri- vano da un unico evento, repentino e imprevisto (per es. infiltrazione a goccia a goccia e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili). È riservato RCI2, punto 5, capoverso 2 qui sopra
→ in rapporto con la rigenerazione di specie protette e il ripristino di ecosistemi protetti o risultanti da perturbazioni dell’aria nonché delle acque, del suolo, della flora o della fauna che non sono in pro- prietà civile. È riservata la copertura delle spese di prevenzione e riduzione di danni ai sensi di RCI4, capoverso 1, punto 2 qui sopra.
RCI29
la responsabilità per i danni cagionati ad installazioni destinate al deposito, al trattamento, al riciclaggio o all’eliminazione di rifiuti (con eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo) dalle materie apportatevi.
RCI30
la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le rela- tive spese.
RCI31
le pretese per danni economici che non risultano né da un danno corpo- rale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al dan- neggiato.
RCI32
le spese di prevenzione e di riduzione di danni generate sotto forma di
→ costi occasionati dalla constatazione di fughe, di perturbazioni di funzionamento e delle cause del danno, compreso lo svuotamento necessario a tale scopo di installazioni, recipienti e condutture, non- ché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (per es. spese di risanamento),
→ pretese e/o costi in relazione col richiamo o il ritiro di cose, le misure preparatorie necessarie a tale scopo o in luogo e posto del richiamo o ritiro, le spese necessitate da altre misure.
Inoltre, sono esclusi dall’assicurazione le spese e costi per misure prese una volta scartato il pericolo, quali l’eliminazione di prodotti difettosi o di rifiuti, o il riempimento d’installazioni, recipienti e condutture.
RCI33
i danni a cose
→ prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un altro modo da un assicurato,
→ su o con le quali un’attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato. Sono anche considerate attività in questo senso l’e- laborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili.
Se un’attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l’esclusione riguarda soltanto le pretese per danni a queste parti e alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell’attività.
RCI34
le pretese
→ tendenti all’esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni com- pensatrici per causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale,
→ e/o spese in relazione con la constatazione o l’eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecutivi a tali difetti o danni.
RCI35
la responsabilità derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata conse- gna di software, la consegna di cose, in cui è incorporato un sistema di comando da software).
RCI36
le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati da computer, a meno che sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati.
RCI37
le pretese relative a indennità di carattere penale, in particolare i «puni- tive» o «exemplary damages».
RCI38
le pretese in relazione con
→ l’amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifi- che dell’amianto,
→ l’ureaformaldeide
→ gli impianti di silicone.
RCI39
la responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione
→ di organismi modificati geneticamente e/o di prodotti a loro assimila- bili, in seguito alla modifica del materiale genetico
→ di organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche a condizione che l’impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d’autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispon- dente utilizzazione all’estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera.
Questa esclusione non è applicabile nella misura in cui l’assicurato spiega in modo credibile che, al momento dell’importazione e/o della messa in circolazione degli organismi e prodotti precitati, non era a conoscenza che erano stati geneticamente modificati.
Per quanto riguarda la responsabilità derivante dalla produzione o il commercio di alimenti per animali o additivi alimentari per animali, è esclusivamente applicabile RCI40 qui di seguito.
RCI40
la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di ali- menti per animali o additivi alimentari per animali che contengono degli organismi geneticamente modificati, nella misura in cui il danno è impu- tabile alla modifica genetica.
RCI41
le pretese per danni collegati alla guerra od a eventi assimilabili alla guerra. Sono considerati eventi assimilabili alla guerra in particolare
→ gli incidenti di frontiera, l’occupazione di territori stranieri,
→ la guerra civile, la rivoluzione, la ribellione,
→ i preparativi di guerra.
RCI42
La responsabilità civile in quanto rappresentante autorizzato (authori- zed representative) ai sensi dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed).
G1
Validità territoriale
L’assicurazione ha validità per i danni che sopravvengono in tutto il mondo, ad esclusione degli USA e del Canada. Per danni si intende anche le misure di prevenzione di danni nonché le eventuali altre spese assicurate.
G2
Validità temporale
L’assicurazione comprende i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e sono annunciati alla Basilese al più tardi nel ter- mine di 60 mesi a partire dalla fine del contratto.
È considerato momento in cui il danno si è verificato, quello in cui un danno è constatato per la prima volta (non importa da chi). Un danno corporale è considerato verificato, in caso di dubbio, nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico in relazione ai sin- tomi consecutivi a questa lesione fisica, anche se il nesso causale viene messo in evidenza solo ulteriormente. È considerato data del verificarsi per le spese di prevenzione di danni il momento in cui l’imminenza di un danno assicurato è constatata per la prima volta.
Tutti i danni di un danno di serie secondo RCI4, capoverso 2 qui sopra sono considerati verificati nel momento in cui il primo di questi danni si è verificato conformemente al precedente capoverso. Se il primo danno di una serie si è verificato prima dell’entrata in vigore del contratto, l’in- sieme delle pretese connesse alla stessa serie sono escluse dall’assi- curazione.
I danni e/o spese causate prima dell’entrata in vigore del contratto sono assicurate solo se l’assicurato dichiara in modo credibile che al momento della conclusione del contratto non aveva conoscenza di nes- sun atto od omissione che possa coinvolgere la sua responsabilità. Vale lo stesso per le pretese per danni di un danno di serie secondo RCI4, capoverso 2 qui sopra, se dei danni o spese appartenenti a una serie sono stati cagionati prima dell’entrata in vigore del contratto.
Se i danni e/o spese ai sensi del precedente capoverso sono coperti da un’eventuale assicurazione anteriore, il presente contratto accorda una copertura in differenza di somme nell’ambito delle sue disposizioni (assicurazione complementare). Le prestazioni dell’assicurazione ante- riore prevalgono e vengono in deduzione della somma d’assicurazione del presente contratto.
Se nel corso della durata del contratto, l’estensione della copertura (compresa la somma d’assicurazione e/o la franchigia) è modificata, i due precedenti capoversi si applicano per analogia.
G3
Fine del contratto
a) Inizio e durata dell’assicurazione
Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative entrano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.
Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estingue in corrispondenza del giorno indicato.
Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi pre- visti dalla legge e dal contratto stesso.
Il contratto di assicurazion si estingue, se il contraente sposta la pro- pria sede dalla Svizzera all’estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della can- cellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero.
La protezione assicurativa per una società coassicurata si estingue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all’estero (eccezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal registro di commer- cio svizzero.
b) Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro assicurato per il quale è stata richiesta una presta- zione, il contratto può essere disdetto
→ da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell’avvenuto pagamento,
→ da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.
La copertura assicurativa si estingue, in seguito a
→ disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere pervenuta presso la Basilese,
→ disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata rice- vuta dal contraente.
G4
Conteggio di premio
Se è fondato su basi di calcolo variabili, il premio scadente all’inizio del periodo assicurativo è fissato ogni anno in modo provvisorio. Il conteg- gio definitivo del premio viene effettuato dopo la scadenza del periodo assicurativo sulla base dei dati dichiarati dal contraente.
Saldi di premio inferiori a CHF 20 non sono presi in considerazione.
Se i dati richiesti non sono dichiarati, la Basilese allestisce un conteg gio definitivo di premio fondato sulle proprie valutazioni. Il premio fis- sato in questo modo non potrà superare il premio annuo provvisorio di più del 50%.
La Basilese ha il diritto di verificare i dati dichiarati dal contraente. Se tale diritto viene rifiutato o se i dati sono inesatti, la Basilese può disdire il contratto.
G5
Adattamento del contratto
All’inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. Le modifiche vengono comunicate al con- traente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell’anno assicurativo in corso.
In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un’autorità competente.
Se il contraente non è d’accordo con esse, può disdire la parte di con- tratto contenente le modifiche oppure l’intero contratto di assicura- zione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso.
G6
Obblighi
a) allo scopo di evitare pregiudizi all’ambiente
L’assicurato è tenuto a fare in modo che
→ la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulitura e l’eliminazione di sostanze pericolose per l’ambiente si facciano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e le autorità;
→ le installazioni utilizzate per le attività precitate, compresi i dispo- sitivi di sicurezza e di allarme, siano mantenuti e conservati in esercizio a regola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, nonché quelle ordinate dalle autorità;
→ le decisioni rese dalle autorità per il risanamento o misure analo- ghe siano eseguite nei termini ordinati.
b) in caso di sinistro
In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce in modo vincolante per loro le trattative col danneggiato.
Gli assicurati sono tenuti a rinunciare a qualsiasi trattativa diretta col danneggiato o il rappresentante di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, nonché il riconoscimento di responsabilità o di pretese, la conclusione di transazioni o il versamento di inden- nità, a meno che la Basilese gliene dia l’autorizzazione.
Se non è possibile addivenire ad un accordo col danneggiato e viene intentato un processo, gli assicurati sono tenuti ad affidare la gestione del processo civile alla Basilese.
Gli assicurati non sono autorizzati senza l’accordo della Basilese a cedere al danneggiato od a un terzo pretese derivanti dalla presente assicurazione.
Gli assicurati facendosi carico delle rispettive spese, devono comu- nicare alla Basilese tutte le informazioni e le prese di posizione rela- tive all’evento dannoso e devono inoltre consegnare alla Basilese qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intra- prese dalla persona danneggiata.
Gli assicurati sono tenuti a consegnare alla Basilese tutta la docu- mentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova e i documenti ufficiali e giudiziari.
Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Basilese entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicu- rata.
G7
Violazione degli obblighi
Se un assicurato viola in modo colposo gli obblighi contrattuali o non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui il verificarsi e l’estensione del danno ne è stata influenzata.
Se un assicurato trasgredisce in modo colposo gli obblighi in caso di sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella misura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata.
Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimostra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.
G8
Aggravamento/diminuzione del rischio
Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare imme- diatamente tali modifiche alla Basilese.
In caso di aggravamenti essenziali del rischio, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto oppure disdire il contratto osservando un preavviso di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche al con- traente, se non è d’accordo con l’aumento del premio. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto.
In caso di aggravamento del rischio di cui non viene dato avviso inten- zionalmente, l’indennizzo può essere ridotto nella misura in cui ciò ha concorso al verificarsi o all’aggravarsi del sinistro.
Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per testo, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.
In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell’importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.
Una riduzione del premio su richiesta del contraente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione.
Se la Basilese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d’ac- cordo con la riduzione offerta, quest’ultimo ha il diritto di disdire il con- tratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunica- zione della Basilese.
G9
Spese
Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest’ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx
Se il pagamento non è effettuato entro il termine, sono applicabili le disposizioni delle Legge sul contratto d’assicurazione relative al ritardo nel pagamento del premio, in base alle quali la copertura assicurativa è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.
G10
Obbligo di notifica
Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione precon- trattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basi- lese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.
Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità
→ siano stati influenzati dalla mancata o dall’inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
→ siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era suffi- cientemente informata a causa della violazione dell’obbligo di noti- fica.
G11
Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che san- zioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.
G12
Forma scritta e prova per testo
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.
Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.
Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma “tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un’altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).
230.1100 i 11.21 50
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx