CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Città metropolitana di Roma Capitale
SUA Stazione Unica Appaltante
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano “Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481 E-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
Premessa
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione - ha pubblicato sulla GU n. 200 del 27/08/2016, il Decreto del 10/08/2016 “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati (SPRAR)”.
Con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 32 del 1°.03.2017, il Comune di Capena ha dato indirizzo per inoltrare domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR sul territorio comunale in favore di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32, c. 3 del D.Lgs. n. 25/08, singoli o con il rispettivo nucleo familiare.
Con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 21.03.2017, il Comune ha approvato il progetto necessario per la presentazione della domanda di finanziamento di cui alla Deliberazione n. 32/17 citata.
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.05.2017 la domanda presentata dal Comune di Capena (Prog. 993) è stata ammessa al riparto del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo. In particolare la stessa è stata approvata per i 24 posti richiesti e per un finanziamento annuo di € 286.200,00 a fronte di un costo complessivo annuo di € 302.200,00
In caso di mancata erogazione del contributo, l’ente potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e, in tal caso, il soggetto partecipante non potrà avanzare pretese di sorta.
Articolo 1 Durata del servizio
0.Xx presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la “gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (richiedenti asilo, rifugiati e umanitari) nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il Comune di Capena per il biennio 2018 – 2020.”
2. Il servizio avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e scadenza al 30 giugno 2020.
Articolo 2
Disciplina normativa dell’appalto
I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal D.M. 10/08/2016.
Articolo 3 Specifiche tecniche
1.I destinatari dei servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, sono individuati secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida del Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2016, parte I art.3 comma 2: Titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario, singolo o con il rispettivo nucleo familiare (di cui art. 32, comma 3 DLgs 2/01/2008 n. 25).
Enti titolari dei servizi di accoglienza integrata sono gli enti locali così come indicati dalle linee guida del Decreto 10/08/2016
Con il termine enti locali (EELL) si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Enti attuatori dei servizi di accoglienza integrata sono enti di cui possono avvalersi gli EELL, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del Decreto 10/08/2016, art. 6 secondo quanto indicato al capo III art. 21.
2. Di seguito riassunte, si riportano le attività che l’aggiudicatario dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal DM 10/08/2016 e dalle linee guida approvate con il medesimo Decreto, nonché in base a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel presente capitolato. Finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del Decreto Ministeriale 10/08/2016, nonché nelle allegate linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), nel “Manuale Operativo per l’attivazione e
la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” al “Manuale Unico per la rendicontazione Sprar” curato dal Servizio Centrale, disponibile sul sito web: htpp://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 4
Servizi di accoglienza integrata e servizi minimi garantiti
1.Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.
L'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori dettagliati nelle linee guida del decreto:
A) accoglienza materiale;
B) mediazione linguistico-culturale;
C) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
D) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
E) formazione e riqualificazione professionale;
F) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
G) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
H) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
I) orientamento e accompagnamento legale;
L) tutela psico-socio-sanitaria.
Art. 5
Patto di accoglienza
1.Elemento integrante e qualificante del progetto di accoglienza è il “PATTO DI ACCOGLIENZA”, ossia un accordo tra il beneficiario ed il soggetto attuatore, nel quale si definiscono rispettivamente i propri impegni e i tempi di accoglienza, la cui sottoscrizione, con atto formale, sancisce l’accettazione del Regolamento di accoglienza ad esso allegato, elaborato dal soggetto attuatore sulla base di quanto previsto dal “Manuale SPRAR”. Nel Patto di accoglienza deve essere contenuta, altresì, la progettazione individualizzata con l’esplicazione dei bisogni emersi e degli interventi proposti.
0.Xx patto di accoglienza consiste:
A. Accoglienza materiale
L’identificazione di una modalità di accoglienza di piccole dimensioni e diffusa sul territorio coniuga le misure di assistenza e protezione con l’attenzione alla capacità di sostenere una progettualità individuale autonoma e favorisce i processi di inclusione.
Il progetto territoriale Sprar nel Comune di Capena dovrà essere articolato nella creazione di gruppi appartamento per nuclei familiari con figli minori per un numero totale di beneficiari di 24 soggetti. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
- individuare, al momento della presentazione delle offerte, abitazioni di proprietà privata o da prendere in locazione che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzioni incendi, di igiene e di sicurezza, e che siano inserite nel tessuto urbano in modo da consentire il facile accesso ai servizi pubblici;
- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte (i pasti dovranno essere preparati dagli ospiti stessi);
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione e Manuale operativo SPRAR.
B.Mediazione linguistico-culturale
Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di: favorire l’accoglienza e l’inserimento dei beneficiari nelle strutture; favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; agevolare l’espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio; favorire il progetto di inserimento sociale in generale. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).
C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
- attivare interventi personalizzati e/o di gruppo per rafforzare le capacità e le competenze dei richiedenti asilo, facilitando loro l’accesso ai servizi territoriali.
In particolare dovrà essere garantito loro l’accesso a:
▪ Servizi sociali territoriali
▪ Servizi socio-sanitari (consultori, pediatra, medico di base, TSMREE
▪ Scuole
▪ Anagrafe
▪ Servizi pubblici di trasporto
- facilitare i beneficiari nell’accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l’assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).
- fornire abbonamenti al trasporto pubblico urbano o extra urbano, al fine di garantire l’accesso ai servizi e ai luoghi di socializzazione.
D. Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
Il soggetto attuatore dovrà:
• garantire l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti;
• garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, per un numero minimo di 8 ore settimanali per tre mesi. In assenza di servizi adeguati sul territorio, dovrà
- adottare le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire il superamento del test di alfabetizzazione in lingua italiana per almeno il 70% dei partecipanti.
E. Formazione, riqualificazione professionale
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
• predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc);
• orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
• facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all’istruzione universitaria;
• avviare e consolidare rapporti continui con enti di formazione presenti sul territorio che facilitino l’accesso dei beneficiari alla formazione professionale.
F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:
• garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
• facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
• garantire l'attivazione di tirocini formativi per i beneficiari in possesso di adeguate competenze e /o requisiti di ingresso.
• attuare percorsi di utilità sociale (quali messa in sicurezza e manutenzione del territorio, decoro urbano ecc.) caratterizzati da una formazione specifica teorico/pratica e da tirocini lavorativi con affiancamento di tutor specializzati. (Vd. Buone Prassi SPRAR Chiusano d’Asti)
G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:
• garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
• facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee -lo richiedano;
▪favorire percorsi di inserimento abitativo in caso di progetti di co-housing.
H. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:
• promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
• promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
• costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
• promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
▪ predisporre un programma di accompagnamento all’inserimento sociale dei beneficiari anche attraverso un’attività di capacity building degli attori pubblici e privati coinvolti (associazioni del territorio, terzo settore, volontariato, Pro Loco, Consiglio dei giovani, Parrocchia, Istituto comprensivo, ecc.)
I.Orientamento e accompagnamento legale
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
• garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
• garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento italiano;
• garantire l'orientamento e l’informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
• garantire l'orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all’espletamento della procedura;
• garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
• garantire, al fine dell’espletamento del servizio di tutela legale indicati, la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere i beneficiari nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.
X. Xxxxxx psico-socio-sanitaria
Il soggetto attuatore ha l’obbligo e deve attivarsi per una presa in carico olistica della persona. All’interno di tale presa in carico ha l’obbligo di:
• garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
• garantire l’orientamento, l'informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
• nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l’attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
• costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
• costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
• segnalare l’emergere di difficoltà tali da dover richiedere al Servizio Centrale lo spostamento dei beneficiari ad altro progetto Sprar.
Art. 6
Aggiornamento e gestione della banca dati
0.Xx soggetto attuatore ha l’obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dal decreto per conto del Comune di Capena a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati.
In particolare deve:
• registrare nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari e inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
• aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.);
• richiedere le proroghe dell’accoglienza;
• inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
• aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e- mail e fax) con gli avvenuti relativi cambiamenti.
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al D.M. 10/08/2016 e al Manuale Operativo succitato.
0.Xx soggetto attuatore ha l’obbligo di designare e comunicare, alla data di presentazione dell’offerta, il REFERENTE della banca dati SPRAR per l’aggiornamento e la gestione della stessa entro i limiti e con la tempistica stabiliti dalle linee guida, coadiuvando il Comune di Capena in particolare per la presentazione al Servizio Centrale della scheda di monitoraggio relativa alle presenze dei servizi erogati, delle relazioni e dei rendiconti finanziari.
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR.
Art. 7
Equipe Multidisciplinare
0.Xx soggetto attuatore dovrà garantire un equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e nel rispetto delle linee guida di cui D.M. 10/08/2016. E’ necessario che l’equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e accordi di programma.
0.Xx soggetto attuatore dovrà garantire la presenza delle diverse figure professionali quali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore socio-sanitario e operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.
0.Xx soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire la gestione dell’equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e valutazione del lavoro.
Art. 8 Strutture di accoglienza
0.Xx soggetto attuatore dovrà garantire reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti all’accoglienza dei beneficiari secondo quanto previsto dal D.M. 10/08/2016.
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di:
1. reperire strutture residenziali e civili abitazioni da adibire all’accoglienza e ubicate sul territorio del Comune di Capena che siano:
a) pienamente e immediatamente fruibili;
b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
d) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
2. dotarsi degli strumenti gestionali (regolamento interno alla struttura e di un “patto di accoglienza”, ecc.) e altri strumenti come previsti dal “Manuale operativo per
l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”.
2. Le imprese partecipanti dovranno impegnarsi ad avere la disponibilità delle strutture, che dovranno essere già individuate al momento della presentazione dell’offerta relativa alla presente gara e di cui, in sede di offerta tecnica, ciascun concorrente dovrà fornire un elenco con una scheda descrittiva corredata da planimetrie.
Il soggetto aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto dovrà produrre tutta la documentazione relativa alla disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà, locazione o altro titolo derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all’accoglienza di 24 R.A.R.U. del progetto territoriale del Comune di Capena, nonché tutta la documentazione richiesta dal DM. 10 agosto 2016 relativa alle unità immobiliari.
Il contratto potrà essere stipulato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Servizio Centrale e del Ministero dell'Interno all'eventuale variazione dell'Ente attuatore e delle strutture deputate all'accoglienza.
Nel caso l’aggiudicatario non dimostri la disponibilità delle strutture ovvero le stesse non siano conformi decadrà dall’aggiudicazione e il Comune potrà procedere all’assegnazione della realizzazione del progetto secondo la graduatoria esito della procedura con l’incameramento della cauzione provvisoria.
Art. 9
Attività aggiuntive con oneri a carico del Soggetto attuatore
E’ compreso nell’oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività (aggiuntive rispetto a quanto indicato nel decreto del Ministero), da svolgersi unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara:
a) Fornitura di Progetti per la richiesta di finanziamenti nazionali e della comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale e di azione.
b) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Capena e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore. La progettazione del materiale, che dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di Capena, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti, la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto gestore.
c) Fornitura periodica su richiesta del Comune, di copia dei fascicoli personali e dei progetti personalizzati di accoglienza integrata dei beneficiari.
d) Fornitura della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra il Comune di Capena e il Ministero dell’Interno, nelle modalità e con la tempistica indicate dal “Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR” consultabile sul sito web: xxx.xxxxx.xx. Il soggetto gestore si impegna inoltre a supportare e assistere il Comune di Capena nella predisposizione della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al
Ministero. Il soggetto attuatore si impegna a svolgere tutte le attività suddette senza alcun compenso aggiuntivo rispetto al valore dell’affidamento.
Art.10
Modalità di realizzazione del progetto
0.Xx soggetto attuatore, in stretta collaborazione con il Comune di Capena, provvede all’attivazione dei servizi come disciplinatati dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei Servizi di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari protezione internazionale e umanitaria” e di cui al presente allegato.
0.Xx soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione e come richiesto dalle indicazioni Ministeriali.
3.Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l’articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.
4.L’Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.
Art. 11 Gestione del personale
1.I servizi dovranno essere garantiti mediante l’impiego di personale idoneo ed in possesso dei titoli di studio/ professionali adeguati per ogni profilo impiegato e in regola con tutte le posizioni previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
0.Xx soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Capena in tutte le fasi di gestione del progetto, in particolare nella predisposizione di tutta la documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.
0.Xx soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest’ultimo con il Comune di Capena, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di gara. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto attuatore e di quanto indicato in sede di gara delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l’immediata risoluzione della convenzione.
0.Xx soggetto attuatore dovrà osservare per i propri dipendenti e se cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinante i rapporti di lavoro di categoria.
Il soggetto attuatore altresì si impegna a:
a) attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Capena con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
b) attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Capena nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
c) comunicare al Comune di Capena, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare nonché a trasmettere copia dei relativi curricula vitae;
d) sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Capena e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
e) non sostituire il personale indicato in sede di selezione, che ha costituito valutazione ai fini dell’individuazione senza giustificato motivo;
f) garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
0.Xx soggetto attuatore si impegna e dichiara:
a) di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001" nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Capena approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2014 e pubblicato nel sito web xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Capena che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
0.Xx soggetto attuatore dovrà fornire in sede di presentazione dell’offerta:
• l’elenco del personale impiegato con qualifica e curricula relativi;
•il nominativo dell’operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae. Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Capena nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto partner e di quanto indicato in sede di selezione.
Art. 12
Modalità di Finanziamento del progetto - Spese ammesse al rimborso
Gli interventi e le spese di cui al presente capitolato e tutte le azioni conseguenti sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA), secondo quanto disposto dal D.M. 10/08/2016 , con possibilità di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni dell’assegnazione finanziaria. Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura non superiore al 95% dal Fondo Nazionale e per il rimanente 5% dall’ente locale, per il progetto del Comune di Capena tali percentuali sono pari al 94% dal Fondo Nazionale e al 6% quale compartecipazione comunale. Il costo totale annuo del progetto come comunicato dal Ministero dell’Interno con DM del 29 maggio 2017, è pari ad € 302.200,00 compreso il cofinanziamento annuo di € 16.000,00 a carico del Comune di Capena. Si sottolinea inoltre la necessità di:
• mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto
▪ che ciascun ente locale si avvalga di un revisore indipendente ai sensi del capo III delle linee guida del DM del 10/8/2016.
Art. 13 Sede operativa
Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore dovrà essere dotato, alla data della stipula del contratto di una sede operativa posta nel territorio del Comune di Capena.
La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.
Il soggetto attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.
Articolo 14
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
0.Xx compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario dove sostenere per il presente appalto.
0.Xx pagamento dei corrispettivi avverrà nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile, e previa acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà esclusivamente in seguito all’accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune di Capena da parte del Ministero dell’Interno. Si applica la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
0.Xx termine dell’appalto si procederà all’emissione della documentazione di regolare esecuzione e si procederà al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione.
4. L’aggiudicatario non potrà imputare al Comune di Capena ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito. Si precisa che il Comune di Capena non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero.
Articolo 15
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
5. Il soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione dei servizi affidati, impegnandosi ad eseguire la realizzazione del progetto nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando l’amministrazione da ogni responsabilità.
6.L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
7.Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato polizze assicurative RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo almeno pari alla durata della convenzione stessa e per un massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00 e a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo.
8.Gli oneri che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
0.Xx soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi e la formazione del personale.
00.Xx soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 16 Clausole penali
1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
0.Xx vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Capena attraverso il Responsabile del procedimento.
Le violazioni degli obblighi che fanno carico al gestore comporterà l’applicazione delle seguenti penalità:
- Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione rispetto alla tempistica indicata nelle vigenti disposizioni.
- Euro 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale unico di Rendicontazione SPRAR;
- Euro 2.000,00 per ogni mancato rispetto delle condizioni di accoglienza;
- Euro 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato nell’offerta tecnica senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.
5.Indipendentemente dall’applicazione della penalità il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d’arte le attività contestate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell’inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.
6.Le penalità sono notificate all’impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Qualora le penali eccedano il 10% dell’importo contrattuale il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in capienza di corrispettivi.
Art. 17 Risoluzione del contratto
L’Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
b) Mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Capena approvato con Deliberazione di G.C. n. 13/2014.
c) Subappalto o cessione anche parziale del contratto.
Ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all’appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:
a) Xxxxx, grave negligenza nell’esecuzione dei servizi;
b) Ripetuta e grave contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
c) Mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
d) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative; 14
e) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio.
0.Xx ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all’Aggiudicatario da parte dell’Amministrazione comunale con Posta Elettronica Certificata. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell’Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
Art. 18
Recesso unilaterale dal contratto
1.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, con congruo preavviso da notificarsi all'ente attuatore tramite la posta elettronica certificata. In tal caso l’ente attuatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto senza che possano essere vantate ulteriori pretese.
2.L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge.
Art. 19
Divieto di cessione del contratto – Divieto di Subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel presente Capitolato.
0.Xx sensi dell’art.24, comma 4 del DM 10/08/2016, ed in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è vietato subappaltare le attività oggetto della presente gara.
Articolo 20
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro
subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 21
Forma di manifestazione della volontà
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale con spese a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 22 Proroga
Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara ( art.106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 23 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 24 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 25 Tutela dei dati personali
1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Capena.
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxx Xxxxx, domiciliato in Roma, xxxxx X..Xxxxxxx 00/00 e il Responsabile dell’
Area 5 – Servizi Sociali e Scolastici, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx per il Comune di Capena, domiciliato in Capena Xxxxxx Xxx Xxxx, 0.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Xxxxxx) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003.
9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. L’Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l’Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell’incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all’Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.
00.Xx personale addetto al servizio è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Ente attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato
a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice.
Il/i legale/i rappresentante/i dell’Ente attuatore, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
L’Ente attuatore è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Deliberazione di G.C. n. 75/2013.
Art. 26 Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. L’aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Capena e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Roma.
Articolo 27 Protocollo di legalità
0.Xx contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 28 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx