CONVENZIONE TRA
ANPAL.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.REGISTRAZIONE.0000061.27-03-2018
CONVENZIONE TRA
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)
E
REGIONE CAMPANIA
PREMESSO CHE:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE -EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, disciplina il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
- la L. 21 dicembre 1978, n. 845, e s.m.i., reca disposizioni inerenti la “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 reca il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 reca “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" ha istituito all’art. 5 il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” ha istituito, all’art. 9 il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il DPR n. 568 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del
24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” dettano disposizioni in merito al
tirocinio;
- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n.43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 disciplina il contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- il Consiglio europeo, con le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, è stato presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;
- l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione, con decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per
l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell’11.07.2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
- il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui vengono individua quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- è stato definito il criterio di ripartizione delle risorse IOG per Regione (numero di disoccupati di età inferiore ai 25 anni), e di ridistribuzione della quota complessiva con applicazione della clausola della flessibilità in continuità con quanto avvenuto nel primo periodo di programmazione delle risorse IOG che garantisce il rispetto del limite del 10%.
- il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro;
- l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, stabilisce che Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 approva lo Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
- il Regolamento di contabilità dell’ANPAL è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;
- il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, nomina il Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX, nato a Catania il 1 ottobre 1969, quale Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;
- il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” ;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto
1. Oggetto della presente Convenzione è l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti.
Art. 3 Delega alla Regione
1. La Regione Campania viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON -IOG ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad € 217.247.692, al netto delle risorse necessarie per le attività di Assistenza Tecnica e di Comunicazione.
3. La Regione Campania si impegna a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di Attuazione Regionale. Tale Piano sarà coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG e con le schede di misura allegate alla presente. Allo scopo di rendere coerente la strategia di allocazione delle nuove risorse con i risultati ottenuti nella prima fase di Xxxxxxxx Xxxxxxx, il nuovo PAR dovrà contenere l’aggiornamento dell’analisi di contesto regionale della disoccupazione e dell’inattività. Nella redazione del nuovo PAR, la Regione dovrà attenersi all’indice posto in allegato alla presente convenzione e potrà avvalersi anche del supporto delle Strutture di ricerca dell’ANPAL. Il Piano dovrà contenere la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive di cui al Decreto citato in premessa e non già di quelle residue relative alla prima fase del Programma.
4. La bozza del Piano sarà trasmessa, con nota di accompagnamento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.0@xxx.xxxxx.xxx.xx. L’Autorità di Xxxxxxxx provvederà ad informare la Regione degli esiti della verifica registrandoli in un’apposita checklist. In caso di esito positivo la Regione provvederà ad approvare il Piano con specifico atto amministrativo e a trasmetterlo formalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxx.0@xxx.xxxxx.xxx.xx.
In caso di esito negativo, comunicato dall’Autorità di Gestione con nota di sintesi delle non conformità rilevate, la Regione sarà tenuta a trasmettere all’Autorità di Gestione un Piano aggiornato. L’Autorità di Gestione verificherà l’avvenuto recepimento delle osservazioni.
5. A seguito dell’Approvazione del Piano, ogni nuovo provvedimento di attuazione emanato dalla Regione dovrà essere conforme alla disciplina delle schede misura della Nuova Garanzia Giovani e coerente con il Piano di attuazione regionale aggiornato.
Art. 4
Avvio delle attività
1. La spesa si ritiene ammissibile, a seguito della modifica apportata al programma approvato dalla Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017, a decorrere dal 1° dicembre
2017.
Art. 5
Allocazione delle risorse assegnate
1. La Regione alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato all’interno delle schede misura allegate alla convenzione. Le Schede descrittive delle Misure del PON IOG allegate alla presente convenzione rappresentano il quadro di riferimento per le azioni che la Regione può attuare nel contesto della presente Convenzione.
2. L’Autorità di Gestione si impegna a trasmettere alla Regione ogni successivo aggiornamento delle Schede misura ai fini degli adempimenti di competenza.
3. La Regione gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dall’ANPAL compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
4. La Regione può variare l’allocazione delle risorse impegnandosi a darne comunicazione all’ANPAL. Le variazioni superiori al 20% saranno valutate da ANPAL che provvederà a comunicarne l’approvazione.
Art. 6 Attuazione delle misure
1. Per l’attuazione della Misura 6 “Servizio Civile”, della Misura 6 bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea” l’ANPAL individua il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organismo Intermedio del PON IOG ai sensi dell’art. 123. Comma 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla Misura 6 “Servizio Civile” la Regione può indicare, con successiva comunicazione, se intende:
a) avvalersi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’emanazione degli avvisi;
b) emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale.
3. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua l’attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per la Regione. Le risorse relative alla Misura 6 “Servizio Civile” e alla Misura 6bis “Servizio Civile Nazionale nell’Unione Europea”, pur destinate al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimangono nella disponibilità della Regione.
4. Alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una riprogrammazione, la Regione ha pertanto, facoltà di procedere alla riprogrammazione delle risorse secondo quanto disposto all’art. 5 del presente atto.
Art. 7 Xx.Xx.Xx.
1. La Regione aggiorna il proprio Xx.Xx.Xx. in relazione al format definito dalla Autorità di
Gestione .
2. Nelle more della definizione del format da parte dell’Autorità di Gestione, la Regione può far riferimento alle procedure definite nel Xx.Xx.Xx. relativo alla precedente fase della Garanzia Giovani.1
3. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Regione si impegna a rispettare quanto previsto dal “Vademecum sulla Gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani”.
4. L’ANPAL si impegna a condividere il proprio Sistema di Gestione e Controllo mettendo a disposizione della Regione strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
5. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell’attuazione degli interventi.
6. La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati ex art. 14 del Regolamento (UE)
n. 1304/2013 definite dal Regolamento Delegato 2017/90 e ss.mm.ii e ex art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed opta per la metodologia nazionale per la rendicontazione .
7. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
8. La Regione/PA si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON IOG.
9. La Regione si impegna a fornire all’ANPAL tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l’elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON IOG.
10. La Regione si impegna a fornire all’ANPAL, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, l’ANPAL può richiedere alla Regione, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
11. La Regione si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON IOG, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
1Si specifica che gli Organismi Intermedi che abbiano fatto ricorso, nella fase precedente, all’utilizzo del Xx.Xx.Xx. regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013 con gli adattamenti necessari alla corretta gestione delle funzioni delegate nell’ambito dell’attuazione del PON IOG, dovranno utilizzare il Sistema di Gestione e Controllo regionale FSE 2014-2020.
12. L’ANPAL, ai fini di assicurare l’obbligo di impegnare le risorse entro il 31-12-2020 ed evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre di ciascun anno solare, richiede alla Regione le previsioni di impegno e di spesa con cadenza trimestrale, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
13. L’ANPAL al 31-12-2020 si riserva di verificare l’effettivo impegno e di disimpegnare eventuali importi non impegnati contabilmente.
14. La Regione, al fine di evitare il disimpegno delle risorse al 31-12- 2023, è tenuta a spendere le quote impegnate entro il 30-06-2023 e rendicontare le stesse entro
settembre 2023.
15. L’ANPAL si riserva di verificare, attraverso il monitoraggio trimestrale dell’avanzamento della spesa, la possibilità di disimpegnare le risorse in caso di gravi ritardi nell’attuazione degli interventi.
16. La Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del PON IOG.
Art. 8 Monitoraggio
1. La Regione, al fine di adempiere agli obblighi informativi di competenza, provvede ad alimentare costantemente il sistema informativo SIGMAGIOVANI in ogni componente come previsto dal protocollo di colloquio.
2. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Regione e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire All’ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati i dati relativi alle misure attuate.
0.Xx Regione assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMAGIOVANI dell’ANPAL secondo il protocollo di colloquio.
4. La Regione al fine di adempiere agli obblighi informativi di competenza, inserisce in SIGMAGIOVANI copia degli atti di impegno e di pagamenti erogati . Gli impegni programmatori della Regioni sono giuridicamente vincolanti per la Regione e sono registrati quali atti programmatori e inseriti nel sistema informativo ai fini del monitoraggio del MEF IGRUE. Gli impegni contabili sono effettuati per consentire l’avvio e l’esecuzione delle operazioni con i beneficiari.
5. La Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del PON IOG.
0.Xx Regione si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative che diano conto dei punti di forza e di debolezza dell’attuazione del programma.
1. La Regione si impegna inoltre a:
Art. 9 Controlli
a) a eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle
operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l’esame del processo o dei risultati del progetto, ad esclusione delle misure delegate all’INPS e nei casi pertinenti al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale;
b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e
informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON IOG.
c) informare l’Autorità di Xxxxxxxx e l’Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all’interno del sistema informatico dell’AdG - SIGMAGIOVANI, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
d) comunicare all’ANPAL , entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) informare l’Autorità di Xxxxxxxx e l’Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
2. La Regione si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell’ANPAL.
Art. 10 Sussidiarietà
1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell’implementazione del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e l’ANPAL concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte dell’ANPAL e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.
Art. 11 Assistenza Tecnica
1. Le attività di Assistenza Tecnica a supporto delle azioni del PON IOG e le relative attribuzioni delle risorse a valere sul PON SPAO saranno oggetto di ulteriore Convenzione tra l’ANPAL e l’OI.
Art. 12
Ulteriori impegni della Regione
1. La Regione si impegna inoltre a:
a) osservare nell’ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d’informazione e pubblicità previsti dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
b) Adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione.
c) Stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e
agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.
d) Osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
e) Allo scopo di assicurare il raggiungimento del target delle spese, l’Autorità di Gestione concorderà con l’Organismo Intermedio meccanismi virtuosi di riprogrammazione - sulla base dei dati di monitoraggio a sistema e nei limiti degli impegni giuridicamente assunti - al fine di sostenere e di massimizzare l’apporto in favore del raggiungimento dei risultati attesi.
f) Si intendono integralmente richiamate i meccanismi e i criteri indicati per l’accelerazione della spesa con nota n. 12477 del 9/10/2017 (paragrafo 3) per gli Organismi Intermedi del PON IOG.
Art. 13
Ulteriori impegni dell’ANPAL
1. L’ANPAL si impegna a:
a) Inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;
b) Inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione.
Art. 14
Circuito Finanziario PON IOG
1. L’ANPAL comunica al MEF IGRUE il riparto complessivo delle risorse del PON IOG tra Autorità di gestione e la Regione individuata come Organismo Intermedio, la relativa dotazione di risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, come da Decreto Direttoriale di ripartizione n. 22 del 17 gennaio 2018
2. Gli impegni della Regione sono effettuati per consentire l’avvio e l’esecuzione delle operazioni con i beneficiari. Tali atti sono giuridicamente vincolanti per la Regione e per il beneficiario, sono registrati quali atti programmatori e inseriti nel sistema informativo ai fini del monitoraggio del MEF IGRUE. La base giuridica per effettuare tali atti e per stipulare tali convenzioni risiede nel suddetto Decreto Direttoriale di assegnazione e di ripartizione delle risorse dell’ANPAL.
3. La Regione a seguito della dovuta autorizzazione, dispone i pagamenti attraverso il Sistema SAP -IGRUE.
Art. 15 Clausola di chiusura
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Allegati:
• Indice del nuovo Piano di attuazione regionale.
• Linee Guida per la Comunicazione.
• Regolamento delegato 2017/90.
• Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017.
• Schede descrittive delle Misure del PON IOG
Data
Regione Campania ANPAL
Direzione Generale Autorità di Gestione Direttore Generale Fondo Sociale Europeo e Fondo Sviluppo
e Coesione - Direttore Generale
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente (documento firmato digitalmente ai ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sensi del D.Lgs.82/2005)