Accordo Regionale Interconfederale
Accordo articolazione del "Fondo Formazione Artigianato": regione Xxxxxx Xxxxxxx
Accordo Regionale Interconfederale
Il giorno 21 maggio 2003 in Bologna
Tra
Le Confederazioni Regionali Artigiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx
- CNA
- CONFARTIGIANATO
- CASARTIGIANI
Le Confederazioni Sindacali Regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx
- CGIL
- CISL
- UIL
Si è convenuto quanto segue per l’applicazione nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 6 giugno 2001 e del regolamento Nazionale del 3 Marzo 2003 per dare vita all’Articolazione Regionale del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Artigiane, al Gruppo Tecnico, al Sistema di controllo e monitoraggio e per definire le modalità operative di gestione.
Articolazione Regionale
In base a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale Nazionale del 6 giugno 2001 e in applicazione del comma 7 dell’art.118 della Legge 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalle parti firmatarie vengono definiti i principi ed i criteri per la nomina dei componenti l’Articolazione Regionale del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale.
L’Articolazione Regionale è composta pariteticamente da 6 componenti, uno per ogni parte sociale costituente il Fondo Nazionale che si rapportano direttamente con il Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale per quanto ad essi demandato dall’Accordo Interconfederale e dal Regolamento Nazionali .
Le parti firmatarie invieranno al Consiglio di Amministrazione del Fondo i nomi dei componenti individuati per far parte dell’Articolazione Regionale per la formalizzazione della nomina.
I componenti dell’Articolazione Regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Per l’espletamento dei propri compiti operativi l’Articolazione Regionale si avvarrà di personale collocato all’interno del Sistema EBER.
L’articolazione Regionale delibera all’unanimità.
E’ previsto come invitato, senza diritto di voto, un rappresentante dell’Associazione Artigiana CLAAI la quale, pur non essendo parte sociale costituente il Fondo, ne riconosce il valore e si impegna a favorire la partecipazione allo stesso.
Sono compiti dell’Articolazione Regionale:
• Definire modalità di informazione e promozione del Fondo nei confronti delle Aziende Artigiane per la raccolta delle adesioni;
• Relazionarsi con l’amministrazione regionale al fine di raccordare la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo;
• Rapportarsi con l’Assessorato Regionale alla Formazione della Regione Xxxxxx Xxxxxxx per individuare modalità strutturate di confronto su aspetti inerenti la formazione professionale quali certificazione della formazione , supporto all’attività di valutazione dei progetti e, inoltre, sull’intreccio tra offerta formativa, esiti ed indicazioni che scaturiscono dall’Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’Artigianato;
• Definire annualmente i programmi di lavoro sulla base delle indicazioni del Fondo Nazionale, integrati da specificità regionali;
• Definire, per il primo anno di sperimentazione del Fondo, tramite apposito protocollo e avvalendosi della collaborazione di esperti del Gruppo Tecnico le misure, griglie, criteri e/o bande di oscillazione per il finanziamento dei progetti di formazione continua;
• Definire col Gruppo Tecnico Regionale modalità operative per l’attività di valutazione dei progetti di formazione;
• Per la valutazione dei progetti di formazione individuare insieme al Gruppo Tecnico criteri integrativi, sulla base di specificità regionali, rispetto a quanto definito a livello nazionale;
• Trasmettere al Consiglio di Amministrazione del Fondo il risultato delle istruttorie dei progetti di formazione continua pervenuti predisponendo apposita graduatoria;
• Definire le attività di sostegno dei progetti ( indagine, orientamento, promozione , valutazione e monitoraggio) e relativi costi per le quali richiedere il finanziamento fino al 10% dell’ammontare dei progetti approvati dal X.x.X xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
• Stabilire il sistema di controlli tecnici in itinere sull’attuazione dei progetti per le attività di monitoraggio del Fondo Nazionale;
• Inviare trimestralmente alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Assessorato alla Formazione Professionale, l’elenco dei progetti approvati in Xxxxxx Xxxxxxx e finanziati dal Fondo Nazionale;
• Realizzare azioni di sistema pianificate dal Fondo nazionale.
Gruppo Tecnico.
Il Gruppo Tecnico di assistenza e valutazione dei progetti di formazione continua sarà formato pariteticamente da esperti di formazione continua di nomina delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali e tenuto conto dell’evoluzione delle attività come saranno definite dal regolamento regionale.
Il Gruppo Tecnico dovrà anche supportare l’Articolazione Regionale per la predisposizione di piani formativi regionali e settoriali.
Numero, durata degli incarichi e relativi compensi verranno definiti dall’Articolazione Regionale.
Sistema di controllo e monitoraggio
Per la realizzazione dei controlli tecnici in itinere sull’attuazione dei progetti le parti sociali potranno individuare esperti esterni quali referenti e coordinatori dell’attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi del punto 22 art. 5 del Regolamento Nazionale e in accordo con il Fondo Nazionale.
Numero, durata degli incarichi e relativi compensi verranno definiti dall’Articolazione Regionale.
Per lo svolgimento dell’attività si rapporteranno con l’Articolazione Regionale che assegnerà un budget annuale col quale attivare eventuali collaborazioni operative.
Struttura Operativa
Per lo svolgimento dei propri compiti , l’Articolazione Regionale si avvale delle strutture logistiche e dell’attività del sistema EBER, Ente Bilaterale Xxxxxx Xxxxxxx.
Con apposito accordo EBER regolerà i rapporti economici tra EBER srl e Articolazione Regionale del Fondo.
La sede dell’Articolazione Regionale viene pertanto stabilita presso la sede dell’EBER in xxx Xx Xxxxx 0; presso la medesima si effettueranno gli incontri del Gruppo Tecnico e l’attività degli esperti di valutazione e monitoraggio.
In particolare a EBER srl ( Società a socio unico EBER ), verranno demandate:
• l’attività di informazione e promozione del Fondo nei confronti delle Aziende Artigiane per la raccolta delle adesioni;
• la pubblicizzazione delle linee di programmazione dell’attività formativa e dei criteri di selezione e di finanziamento definiti dall’Articolazione Regionale nei confronti delle Imprese, delle Parti Sociali e degli Enti di Formazione accreditati;
• la predisposizione e messa a disposizione della modulistica per tutte le attività connesse ai corsi di formazione;
• la raccolta dei progetti di formazione, il controllo formale della completezza e corretta compilazione della modulistica ai fini dell’attività di valutazione del Comitato Tecnico;
• attività di supporto, amministrativa e di segreteria tecnica per l’Articolazione Regionale, in particolare per quanto concerne i rapporti con il Consiglio di Amministrazione del Fondo Nazionale, il Gruppo Tecnico, il Sistema di Controllo e Monitoraggio e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia a quanto contenuto nell’Accordo Nazionale Interconfederale, nel Regolamento di funzionamento del Fondo, nei protocolli sottoscritti dalla Parti Sociali Nazionali e nello Statuto del Fondo.
CNA CONFARTIGIANATO CASARTIGIANI
CGIL CISL UIL
Bologna, 21 maggio 2003
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 21 Aprile 2004 in Bologna, si sono incontrate le Confederazioni Regionali Artigianato dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
CNA – CONFARTIGIANATO – CASARTIGIANI – CLAAI
Le Confederazioni Sindacali Regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
CGIL - CISL – UIL
Premesso che:
in data 21 maggio 2003 è stato stipulato tra CNA, CASARTIGIANI, CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL, UIL, L’Accordo Regionale Interconfederale per dare vita all’Articolazione Regionale del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese artigiane.
Considerato che:
la CLAAI Nazionale ha successivamente aderito all’Accordo Nazionale.
Si conviene di:
- cassare dal suddetto accordo la parte relativa alla CLAAI
- considerare la CLAAI parte firmataria a tutti gli effetti dello stesso accordo del 21/05/2003.
CNA | CGIL |
CONFARTIGIANATO | CISL |
CASARTIGIANI | UIL |
CLAAI |
Bologna, 21 aprile ’04