Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera
Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera
2016– 2018
(CNM 2016– 2018 DOG)
Edizione speciale
con riferimenti ai decreti del Consiglio federale
che conferiscono obbligatorietà generale al CNM
Stato: 1° luglio 2016
(N. art. 1 210 903)
Editore
Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx
0000 Xxxxxx
Telefono x00 (0)00 000 00 00 info@cpsaxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Le parti del CNM
SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARICOSTRUTTORI
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx
Telefono x00 (0)00 000 00 00 xxx.xxxxxxxxxxx.xx
SINDACATO UNIA
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx 00
Telefono x00 (0)00 000 00 00 xxx.xxxx.xx
SYNA, SINDACATO INTERPROFESSIONALE
Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx
Telefono x00 (0)00 000 00 00 xxx.xxxx.xx
Edizione speciale pubblicata in tedesco, italiano e francese.
SBV SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs
Foto di copertina
Cantiere: Coop LoBOS VZ Schafisheim, edificio B Impresa: Marti AG, Bauunternehmung, 8050 Zurigo
Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera CNM 2016–2018
dell’8 dicembre 2015
Edizione speciale
con riferimenti ai decreti del Consiglio federale che conferiscono obbligatorietà generale al CNM 2016–2018
Stato: 1° luglio 2016
Testi
Il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera è pubblicato in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di divergenze fa stato il testo originale tedesco, ad eccezione dell’appendice 18.
Abbreviazioni
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti
CCL Contratto collettivo di lavoro
CCL PEAN Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento
anticipato nel settore dell’edilizia principale
CF Centro di formazione SSIC
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CNM 95/97 Contratto nazionale mantello 1995–1997 CNM 2000 Contratto nazionale mantello 1998–2000
CNM 2005 Contratto nazionale mantello 2003–2005
CNM 2006 Contratto nazionale mantello 2006–2008
CNM 2008 Contratto nazionale mantello 2008–2010
CNM 2012–2015 Contratto nazionale mantello 2012–2015
CNM 2016–2018 Contratto nazionale mantello 2016–2018
CO Codice svizzero delle obbligazioni
CPSA Commissione paritetica svizzera d’applicazione
DCF Decreto del Consiglio federale
DOG Dichiarazione di obbligatorietà generale
IPG Indennità di perdita di guadagno
XXXX Xxxxx federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Xxxxx sull’assicurazione contro la disoccupazione)
XXXXX Xxxxx federale sull’assicurazione contro gli infortuni LC Legge federale sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento)
LDist Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Xxxxx sui lavora tori distaccati)
XX Xxxxx federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
ODist Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
SECO Segreteria di Stato dell’economia
SSIC Società Svizzera degli ImpresariCostruttori
Suva Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Syna Syna, Sindacato interprofessionale
Unia Sindacato Unia
NB: il termine «impresa» designa anche il «datore di lavoro» (a termini di legge); con il termine «lavoratore» si designa anche la «lavoratrice». In generale si usa il termine
«lavoratore».
Indice
Spiegazioni sull’edizione speciale del CNM 2016–2018 DOG
Pagina
I. Scopo dell’edizione speciale VI
II. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)
2. DCF vigenti il 1° luglio 2016 per il CNM 2016–2018 DOG VII
3. Campo di applicazione di obbligatorietà generale del CNM VIII
a) Campo di applicazione geografico IX
b) Campo di applicazione aziendale X
c) Campo di applicazione personale XI
d) Contributi alle spese di applicazione e di formazione/
e) Parità di trattamento per i lavoratori distaccati XII
III. Decreti del Consiglio federale che conferiscono
obbligatorietà generale al CNM (DCF CNM DOG) dal 1998 XIII
PREAMBOLO PRIMA PARTE
Disposizioni generali (disposizioni obbligatorie)
2. Collaborazione tra le parti contraenti
CNM 2016 – 2018 DOG I
Art. 17 | abrogato |
SECONDA PARTE
Disposizioni contrattuali
1. Inizio e fine del rapporto di lavoro
Disdetta del rapporto definitivo di lavoro Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali | ||
Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 | Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie abrogato abrogato abrogato abrogato abrogato | |
3. Vacanze | ||
Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze Divieto di indennizzo |
II CNM 2016 – 2018 DOG
4. Giorni festivi, assenze, servizio militare, civile e di protezione civile
Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile | ||
Art. 48 | Retribuzione e pagamento del salario abrogato | |
Art. 53 | abrogato | |
9. Indennità e rimborso spese
10. Indennità per intemperie (abrogato)
Art. 61 abrogato
Art. 62 abrogato
Art. 63 abrogato
CNM 2016 – 2018 DOG III
12. Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore, indennità di partenza e previdenza professionale (abrogato)
Art. 66 abrogato
Art. 67 abrogato
Art. 68 abrogato
13. Diritti e obblighi generali, sanzioni
Art. 69 | abrogato | |
TERZA PARTE
Disposizioni per l’applicazione e disposizioni finali
1. Esecuzione delle disposizioni normative
IV CNM 2016 – 2018 DOG
QUARTA PARTE
Appendici
Le presenti appendici sono parte integrante del CNM. Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
Appendice 1 Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le
«condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il
«diritto di stipulare contratti di adesione» 52
Appendice 2 Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in conformi tà all’art. 51 CNM:
• Salari 2014: DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014; modifica secondo la Convenzione
addizionale del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014 56
• Salari 2013: DOG in vigore dal 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale
del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 58
• Salari 2012: DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 conformemente al DCF del 15 gennaio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale
del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012 60
• Salari 2010: DOG in vigore dal 1° gennaio 2010 conformemente al DCF del 17 dicembre 2009; modifica secondo la Convenzione
addizionale del 7 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 62
Appendice 3 abrogata
Appendice 4 abrogata
Appendice 5 Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale»
«Convenzione sulla partecipazione» 68
Appendice 6 Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene
e l’ordine sui cantieri «Convenzione sugli alloggi» 82
Appendice 7 Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 92
Appendice 8 Tabella per la determinazione del salario durante le vacanze e per
la 13a mensilità 96
Appendice 9 Salari base 2014: DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014; modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
Salari base 2013 (tra parentesi): DOG in vigore dal 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013; modifica secondo la Conven zione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 100
Appendice 10 Linee direttive «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia»
per il settore dell’edilizia principale 108
Appendice 11 abrogata
Appendice 12 Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo
«Convenzione per i lavori in sotterraneo» 116
Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» 124
Appendice 14 abrogata
Appendice 15 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati
professionali esteri 132
Appendice 16 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera 138
Appendice 17 Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio
del calcestruzzo 144
Appendice 18 Convenzione addizionale «Ginevra» 150
QUINTA PARTE
Indirizzi delle Commissioni paritetiche dell’edilizia e
del genio civile 153
CNM 2016 – 2018 DOG V
SPIEGAZIONI sull’edizione speciale del CNM 2016–2018 DOG
I. Scopo dell’edizione speciale
Con la presente edizione speciale del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), la Commissione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) si propone di presentare in modo differenziato la complessa delimitazione tra le di sposizioni vincolanti soltanto per le parti contraenti e i loro affiliati e quelle di obbligatorietà generale. Il testo qui pubblicato (CNM 2016– 2018 DOG) contiene tutte le modifiche apportate finora e rispecchia il CNM con gli articoli di obbligatorietà generale validi dal 1° luglio 2016. Le disposizioni stampate in grassetto sono state dichiarate di obbligatorietà generale dal Consiglio federale. Le disposizioni in ca ratteri normali non sono invece di forza obbligatoria1.
Non sono dichiarate di obbligatorietà generale le disposizioni che
– hanno validità reciproca soltanto per le associazioni contraenti 2;
– ripetono disposizioni di legge vincolanti 3;
– si scostano da disposizioni di legge vincolanti a svantaggio dei lavo ratori 4.
Questa versione del CNM 20162018 DOG elaborata dalla Commis sione paritetica svizzera d’applicazione edilizia e genio civile (CPSA) è destinata a tutte le persone e a tutti gli organismi (parti contraenti, organi paritetici d’applicazione, autorità, tribunali, avvocati, ecc.) in caricati di applicare e far applicare il Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Si tratta di uno strumento avente lo scopo di facilitare l’applicazione agli addetti.
1 La presente edizione speciale è stata redatta dalla Commissione paritetica svizzera d’applica zione edilizia e genio civile (CPSA) prestando grande attenzione alla correttezza del testo di obbligatorietà generale. Non si tratta tuttavia di una pubblicazione convalidata da un’autorità federale.
2 Cfr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Kommentar zum AVEG, N 41f. zu Art 1–21 AVEG in: Andermatt et al., Handbuch zum kollektiven Arbeitsrecht, Basilea 2009
3 Cfr. Roncoroni, loc. cit., N 49f. zu Art. 1–21 XXXX
0 Art. 358 CO; cfr. Roncoroni, loc. cit., N 132ff. zu Art. 1–21 AVEG
VI Spiegazioni sull’edizione speciale CNM 2016 – 2018 DOG
II. Dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG)
1. Effetti della DOG
Se le condizioni legali 5 sono soddisfatte, l’autorità competente, a do manda di tutte le parti contraenti, può estendere il campo di applica zione di un CCL ai datori di lavoro e ai lavoratori del ramo che non sono vincolati da tale contratto. La dichiarazione di obbligatorietà generale ha lo scopo di garantire condizioni di lavoro minime alle im prese attive sullo stesso mercato e di impedire che un’azienda possa ottenere un vantaggio concorrenziale sleale imponendo condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto a quelle usuali. Secondo la giurispru denza del Tribunale federale, fanno parte dello stesso ramo le imprese che si trovano in un rapporto di concorrenza diretta in quanto offrono prodotti o servizi della stessa natura6.
Per effetto della dichiarazione di obbligatorietà generale, le disposi zioni del contratto collettivo concordate dalle parti sociali sono vinco lanti per tutti i datori di lavoro dello stesso ramo, quindi anche per le cosiddette imprese outsider che non sono affiliate alla Società Sviz zera degli ImpresariCostruttori.
2. DCF vigenti il 1° luglio 2016 per il CNM 2016–2018 DOG
Questa versione cartacea del CNM 2016–2018 DOG corrisponde all’atto di base del 1998 e tiene conto dei decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del
4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto
2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre
2009, del 17 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013,
del 26 luglio 2013, del 13 gennaio 2014, del 19 agosto 2014, dell’11 set
tembre 2014 e del 14 giugno 2016.
L’8 dicembre 2015, le parti hanno prorogato il contratto, apportandovi alcune modifiche, e messo in vigore il CNM 2016–2018 con effetto dal 1° gennaio 2016, garantendo una transizione senza interruzioni dal CNM 2012–2015 al CNM 2016–2018. Con decreto del 14 giugno 2016, su richiesta delle parti contraenti, il Consiglio federale ha dichiarato l’obbligatorietà generale del CNM 2016–2018 dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018, rimettendo in vigore i decreti summenzionati.
5 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL; RS 221.215.311)
6 DTF 134 III 11 consid. 2 seg.
CNM 2016 – 2018 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale VII
«Ginevra»). Le parti sociali hanno così rispettato l’impegno di elimi nare in parte le divergenze dell’appendice 18 rispetto al CNM 2012– 2015.
I DCF emanati dal 1998 sono elencati in ordine cronologico decre scente al punto «III. Decreti del Consiglio federale che conferiscono obbligatorietà generale al CNM (DCF CNM DOG) dal 1998», con i rimandi al Foglio federale. Il primo atto menzionato è il decreto più recente, quello del 14 giugno 2016, l’ultimo il decreto di base del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del 13 febbraio 1998.
3. Campo di applicazione di obbligatorietà generale del CNM
Con la dichiarazione di obbligatorietà generale, il Consiglio federale determina in modo vincolante a quali imprese le disposizioni del con tratto collettivo vengono estese sotto il profilo territoriale, professio nale e aziendale (art. 12 cpv. 2 LOCCL). Il Consiglio federale defi nisce anche l’inizio e la validità dell’obbligatorietà generale. Le relati ve disposizioni (in vigore dal 1° luglio 2016) sono riportate qui di se guito7.
Il campo di applicazione geografico è stato adeguato l’ultima volta con il DCF del 19 agosto 2014. Con decreto del 15 gennaio 2013, il Consi glio federale ha modificato tra l’altro il testo del campo di applicazione aziendale. Di conseguenza, il campo di applicazione non corrisponde più a quello figurante nei DCF del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 22 settembre 2008 e del 7 dicembre 2009. Le note a piè di pagina delle prossime pagine riportano indicazioni sul campo di appli cazione valido fino al 31 dicembre 2011.
7 Sono documenti giuridicamente autentici soltanto i testi ufficiali dei DCF.
VIII Spiegazioni sull’edizione speciale CNM 2016 – 2018 DOG
I campi di applicazione delle convenzioni addizionali al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12 CNM 2016–2018 DOG), il genio civile speciale (appendice 13 CNM 2016–2018 DOG) e la perforazione e il taglio del calcestruzzo (appendice 17 CNM 2016–2018 DOG) sono di obbligatorietà generale e devono pertanto anche essere considerati.
a) Campo di applicazione geografico 8
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Sono esclusi:
a. le imprese di impermeabilizzazione del Cantone di Ginevra;
b. le imprese del marmo del Cantone di Ginevra;
c. le imprese d’asfalto, di impermeabilizzazione e di lavori spe- ciali con resina sintetica del Cantone di Vaud;
d. i mestieri della pietra del Cantone di Vaud;
e. abrogato 9 .
(Nota bene: la convenzione addizionale «Ginevra» [appendice 18 CNM 2016–2018] dichiarata di obbligatorietà generale con DCF del 7 settembre 2009 è applicabile soltanto al Cantone di Ginevra.)
8 Versione secondo la cifra II articolo 2 capoverso 1 del DCF del 22 agosto 2003
9 Versione secondo la cifra I articolo 2 capoverso 1 lettera e del decreto del Consiglio federale del 19 agosto 2014
Versione valida fino al 31 agosto 2014 secondo la cifra II articolo 2 capoverso 1 lettera e del decreto del Consiglio federale del 22 agosto 2003:
«i pavimenti industriali e lavori in betoncini del Cantone di Zurigo e del distretto di Baden (AG)»
CNM 2016 – 2018 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale IX
b) Campo di applicazione aziendale 10
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere ap- plicabili a tutti i datori di lavoro (imprese e parti di imprese e i cottimisti indipendenti) purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia princi- pale.
L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderan- te, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
x. xxxxxxxx, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
b. lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclag- gio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;
c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
d. imprese attive nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per
«superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sot- totetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sotto- struttura e isolamento termico);
e. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di cal- cestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
g. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini.
10 Versione secondo la cifra II articolo 2 capoverso 3 del DCF del 15 gennaio 2013
Versione valida fino al 31 dicembre 2011 conformemente alla cifra II articolo 2 capoverso 3 del DCF del 22 agosto 2003:
«Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampa in grassetto, del CNM che figurano nell’allegato devono essere applicabili a tutte le imprese e parti di imprese e i cottimisti indi pendenti dell’edilizia, del genio civile, delle costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni), dei lavori in sotterraneo, dell’estrazione e lavorazione della pietra e di selciatori, alle imprese addette all’estrazione di sabbia e ghiaia, alle imprese che eseguono lavori di sterro e di scavo, alle imprese di demolizione, alle imprese di costruzione e di isolamenti di facciate, alle aziende di isolamenti e impermeabilizzazioni per lavori effettuati sull’involucro di edifici in senso al largato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori sotterranei, alle imprese addet te alle iniezioni di cemento e al risanamento di calcestruzzo nonché a quelle addette alla fora tura e al taglio del calcestruzzo, e alle imprese di deposito e di riciclaggio. Le disposizioni sono anche applicabili alle imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini.»
X Spiegazioni sull’edizione speciale CNM 2016 – 2018 DOG
c) Campo di applicazione personale 11
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui alla cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri. Si applicano anche ai lavoratori che eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottomessa al campo d’applicazione. Per gli apprendisti, indipendentemente dalla loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
a. i capomastri e capi fabbrica;
b. personale con funzioni direttive;
c. il personale tecnico e amministrativo;
d. il personale addetto alle mense e alle pulizie.
d) Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfeziona- mento
Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese 12 .
Il Parifonds Edilizia è competente per l’incasso, l’amministra- zione e l’ utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM)13 .
11 Versione secondo la cifra II articolo 2 capoverso 4 del decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 2013
Versione valida fino al 31 dicembre 2011 conformemente alla cifra II articolo 2 capoverso 4 del DCF del 22 settembre 2008:
«Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui nella cifra 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) ope ranti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti, indipendentemente dalla loro età, è applicabile l’appendice 1 del CNM.
Sono eccettuati:
a. i capomastri e i capi fabbrica;
b. il personale con funzioni direttive;
c. il personale tecnico e amministrativo;
d. il personale addetto alle mense e alle pulizie.»
12 Versione secondo la cifra II articolo 2 capoverso 2 del DCF del 15 gennaio 2013
Versione valida fino al 31 dicembre 2011 conformemente alla cifra I articolo 2 capoverso 2 del DCF del 7 dicembre 2009:
«Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di forma zione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono anche escluse le imprese addette all’estrazione di sabbia e ghiaia.»
13 Versione secondo la cifra I articolo 2 capoverso 6 del DCF del 7 dicembre 2009
CNM 2016 – 2018 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale XI
Per quanto riguarda i contributi ai fondi di coordinamento e per la formazione occorre presentare annualmente all’UFSEL un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dall’UFSEL. L’UFSEL può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti con- traenti15 .
e) Parità di trattamento per i lavoratori distaccati 16
Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’arti- colo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera 17 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza18 val- gono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capo- verso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svol- gano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono com- petenti le Commissioni paritetiche del CCL.
14 Versione secondo la cifra I articolo 2 capoverso 7 del DCF del 7 dicembre 2009
15 Versione secondo l’articolo 3 del DCF del 10 novembre 1998
16 Versione secondo la cifra II articolo 2 capoverso 5 del decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008
17 Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Xxxxx sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; stato 15 luglio 2013)
18 Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist; RS 823.201; stato 1o novembre 2014)
XII Spiegazioni sull’edizione speciale CNM 2016 – 2018 DOG
1. DCF CNM DOG del 14 giugno 2016 (FF 2016 4477–4478): proroga e modifica (art. 47 cpv. 2 e art. 60 cpv. 2)
2. DCF CNM DOG dell’11 settembre 2014 (FF 2014 5849–5850): modifica (Convenzione addizionale «Ginevra» al CNM, appendice 18)
3. DCF CNM DOG del 19 agosto 2014 (FF 2014 5437–5438): modifica (campo di applicazione geografico)
4. DCF CNM DOG del 13 gennaio 2014 (FF 2014 683–684): modifica (adeguamen to dei salari 2014)
5. DCF CNM DOG del 26 luglio 2013 (FF 2013 5685–5686): modifica (adeguamento dei salari 2013; adeguamento dei contributi alle spese di applicazione e di forma zione/perfezionamento)
6. DCF CNM DOG del 15 gennaio 2013 (FF 2013 547–550): rimessa in vigore e mo difica con adeguamento dei salari 2012
7. DCF CNM DOG del 2 dicembre 2010 (FF 2010 8021–8022): modifica (convenzio ne addizionale per i lavori in sotterraneo «Convenzione per i lavori in sotterraneo»)
8. DCF CNM DOG del 17 dicembre 2009 (FF 2009 7993–7994): modifica (adegua mento dei salari 2010)
9. DCF CNM DOG del 7 dicembre 2009 (FF 2009 7723–7724): modifica (convenzio ne addizionale al CNM «Introduzione del Parifonds Edilizia (2010) e modifica dell’art. 8»)
10. DCF CNM DOG del 7 settembre 2009 (FF 2009 5393–5394): modifica (convenzio ne addizionale al CNM «Ginevra», appendice 18)
11. DCF CNM DOG dell’11 dicembre 2008 (FF 2008 7945): modifica (adeguamento dei salari 2009)
12. DCF CNM DOG del 22 settembre 2008 (FF 2008 7009–7012): rimessa in vigore, modifica e salari
13. DCF CNM DOG del 13 agosto 2007 (FF 2007 5551–5552): modifica
14. DCF CNM DOG del 12 gennaio 2006 (FF 2006 773–774): modifica e adeguamen to dei salari 2006
15. DCF CNM DOG dell’11 agosto 2005 (FF 2005 4575): proroga
16. DCF CNM DOG del 9 marzo 2005 (FF 2005 1903–1904): modifica (adeguamento dei salari 2005)
17. DCF CNM DOG del 3 marzo 2005 (FF 2005 2023–2024): modifica (convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo, appen dice 17)
18. DCF CNM DOG del 4 maggio 2004 (FF 2004 2265–2266): modifica (convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo «Convenzione per i lavori in sotterraneo»)
CNM 2016 – 2018 DOG Spiegazioni sull’edizione speciale XIII
19. DCF CNM DOG del 13 gennaio 2004 (FF 2004 153): modifica (adeguamento dei salari 2004)
20. DCF CNM DOG del 22 agosto 2003 (FF 2003 5285–5287): rimessa in vigore e modifica (modifica del campo di applicazione per la carpenteria)
21. DCF CNM DOG del 21 gennaio 2003 (FF 2003 366–376): modifica (adeguamen to dei salari 2003)
22. DCF CNM DOG dell’8 novembre 2002 (FF 2002 6769–6770): rimessa in vigore e modifica (adeguamento salariale 2002)
23. DCF CNM DOG dell’8 giugno 2001 (FF 2001 2338): modifica (convenzione ad dizionale all’appendice 14 CNM: carpenterie)
24. DCF CNM DOG del 4 maggio 2001 (FF 2001 1777–1778): modifica
25. DCF CNM DOG del 23 gennaio 2001 (FF 2001 155): modifica (adeguamento dei salari 2001)
26. DCF CNM DOG del 13 novembre 2000 (FF 2000 5077): modifica
27. DCF CNM DOG del 6 giugno 2000 (FF 2000 3086–3087): proroga e modifica (adeguamento dei salari 2000)
28. DCF CNM DOG del 4 maggio 1999 (FF 1999 2934–2935): modifica
29. DCF CNM DOG del 10 novembre 1998 (FF 1998 4469–4471): atto di base
XIV Spiegazioni sull’edizione speciale CNM 2016 – 2018 DOG
PREAMBOLO
La Società Svizzera degli ImpresariCostruttori (SSIC), il Sindacato Unia e
il Syna, Sindacato interprofessionale
nell’intento di
– assicurare la piena occupazione nell’edilizia principale in Svizzera e salvaguardare la pace assoluta del lavoro,
– promuovere gli interessi delle organizzazioni professionali e per il bene comune di lavoratore e datore di lavoro,
– subordinare gli accordi intervenuti al principio della buona fede e di onorare gli interessi reciproci nell’applicazione delle convenzioni e nell’attuazione delle istituzioni sociali create in comune,
– promuovere gli interessi professionali comuni quali
– la promulgazione e l’applicazione di condizioni di appalto appro priate,
– la piena occupazione,
– l’aggiudicazione di lavori degli enti pubblici o da essi finanziati so lamente ad imprese che rispettino gli obblighi contrattuali,
– la lotta alla concorrenza sleale dovuta a una politica poco seria in materia di prezzi,
– l’incremento della qualità,
– lo sviluppo della formazione professionale,
– la sicurezza sul lavoro, la salute e la prevenzione delle malattie
stipulano, l’8 dicembre 2015 a Olten,
per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Xxxxxx Xxxxxxx, XxxxxXxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
per il Sindacato Unia
Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx
per il Syna, Sindacato interprofessionale
Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx
il seguente Contratto collettivo di lavoro (Contratto nazionale mantello):
PRIMA PARTE – Disposizioni generali
La prima parte contiene le disposizioni obbligatorie che disciplinano il rapporto fra le parti del CNM.
1. Campo di applicazione 1
Art. 1 Campo di applicazione geografico
1 Il Contratto nazionale mantello (CNM) per l’edilizia principale in Svizzera si applica su tutto il territorio della Confederazione elvetica.
2 Ne sono escluse le imprese di carpenteria dei cantoni Friborgo, Grigioni, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e del Giura ber nese.
Art. 2 Campo di applicazione aziendale 2
1 Il CNM fa stato per le imprese o parti di imprese svizzere o stra niere operanti in Svizzera, aziende in subappalto e cottimisti indipen denti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale.
2 L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sot terraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
b) lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;
c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
d) lavorazione del marmo e del granito;
e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isola mento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tampo
1 Gli articoli relativi al campo di applicazione (art. 1–3) concordati dalle parti non sono di obbligatorietà generale. Con la dichiarazione di obbligatorietà generale, il Consiglio federale determina per decreto il campo di applicazione. Le spiegazioni sull’edizione speciale riportano, al punto «II. 3. Campo di applicazione di obbligatorietà generale del CNM», considerazioni sul campo di applicazione geografico, aziendale e personale con i rimandi ai rispettivi decreti del Consiglio federale che conferiscono obbligatorietà generale al campo di applicazione del CNM 2016–2018.
2 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
CNM 2016–2018 DOG 1
f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tam ponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calce struzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratte rizza rientra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura, ecc.;
j) (abrogato)
k) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calce struzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali);
l) (abrogato)
3 Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 7. Se l’appendice 7 del CNM contiene divergenze rispetto ai capoversi 1 e 2 di cui sopra, questi prevalgono sull’appendice 73.
4 Se un’impresa sottoposta al CNM occupa personale di una terza impresa (ditta prestatrice) assoggettato al CNM, la ditta prestatrice deve confermarle di rispettare integralmente le condizioni del CNM.
Art. 2bis Campo di applicazione aziendale per le imprese miste
1 Imprese miste a tutti gli effetti e non a tutti gli effetti: in linea di principio si distingue tra imprese miste senza reparti autonomi (im prese miste non a tutti gli effetti) e imprese miste con reparti autonomi (imprese miste a tutti gli effetti).
3 Adeguamento redazionale rispetto al testo della Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
Versione del cpv. 3 della Convenzione addizionale del 28 marzo 2012:
«Per il resto si applica l’elenco dettagliato delle attività riportato all’appendice 7. Se l’appendice 7 del CNM 2012–2015 contiene divergenze rispetto al nuovo art. 2 Campo di applicazione aziendale, il nuovo art. 2 prevale sull’appendice 7.»
2 CNM 2016–2018 DOG
2 Imprese miste non a tutti gli effetti, principio dell’unità tariffaria: per le imprese miste non a tutti gli effetti attive nel settore dell’edilizia principale si applica il principio dell’unità tariffaria. Sia singoli lavo ratori, sia interi reparti estranei al settore rientrano nel campo di ap plicazione del contratto collettivo di lavoro al quale sottostà l’impresa principale. Questo significa che tutti i dipendenti sono fondamental mente assoggettati al CNM. Nel caso specifico occorre determinare qual è l’attività che caratterizza l’impresa nel suo insieme.
3 Imprese miste non a tutti gli effetti, determinazione dell’attività prin cipale: l’attività principale dell’impresa nel suo insieme viene deter minata in base al criterio della prestazione lavorativa in ore riferita all’attività dei reparti oggetto della verifica. Se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d’impiego. Se anche questo metodo non conduce a un risul tato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari (fatturato e utile, iscrizione nel registro di commercio e affiliazione all’associazione pro fessionale).
4 Imprese miste non a tutti gli effetti, criteri: un’impresa mista non a tutti gli effetti dell’edilizia principale fornisce prestazioni in almeno un settore estraneo a quello dell’edilizia principale. Si presume che un’impresa è mista non a tutti gli effetti quando i seguenti punti sono in gran parte soddisfatti:
a) singoli lavoratori non possono essere attribuiti in modo inequivo cabile a un reparto;
b) i lavori eseguiti nel reparto estraneo al settore sono forniti solo in via sussidiaria nell’ambito delle altre attività dell’impresa;
c) il reparto estraneo al settore non si presenta sul mercato come pre statore di servizi autonomo;
d) dall’esterno i reparti non sono identificabili come tali.
5 Imprese miste a tutti gli effetti, criteri: le imprese miste a tutti gli effetti hanno due o più reparti autonomi. Un reparto è definito auto nomo quando sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:
a) singoli lavoratori possono essere assegnati in modo inequivocabile a determinati reparti; essi costituiscono un’unità organizzativa pro pria;
b) i lavori eseguiti nel reparto estraneo al settore non sono forniti solo in via sussidiaria nell’ambito delle altre attività dell’impresa;
c) il reparto estraneo al settore si presenta sul mercato come presta tore di servizi con un’identità propria;
d) dall’esterno i reparti sono identificabili come tali.
CNM 2016–2018 DOG 3
6 Imprese miste a tutti gli effetti, eccezione al principio dell’unità tariffaria: nel caso delle imprese miste a tutti gli effetti a tenore del cpv. 5, il principio dell’unità tariffaria viene infranto. Per i reparti autonomi estranei al settore dell’edilizia principale e per tutti i dipen denti che vi lavorano viene applicato il CCL del ramo corrispondente. Per i reparti il cui ambito di attività rientra nel settore dell’edilizia principale fa stato il CNM.
7 L’attività che caratterizza l’impresa è l’attività svolta prevalente mente dall’impresa o dal reparto autonomo e viene determinata nel seguente modo4:
1. in primo luogo si considera il criterio della «prestazione lavorativa in ore riferita all’attività dei reparti oggetto della verifica»;
2. se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa proce dura, si applica il criterio della percentuale d’impiego;
3. se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari, come il fatturato e l’utile, l’iscrizio ne nel registro di commercio e l’affiliazione all’associazione profes sionale.
Art. 2ter Delimitazione del campo di applicazione aziendale
Se il campo di applicazione è in contraddizione con altri contratti col lettivi di lavoro, deve essere concluso un accordo di delimitazione con tutte le parti interessate, al fine di far chiarezza sulla situazione.
Art. 3 Campo di applicazione personale
1 Il CNM fa stato per i lavoratori delle imprese di cui all’art. 2 CNM (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione), operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti si applica l’appendice 1 del CNM, indipendentemente dall’età. Il personale addetto alle mense e alle pulizie è assoggettato al presente contratto purché non sia sottoposto ai contratti collettivi di lavoro di forza obbligatoria conclusi per il settore dell’industria alber ghiera e per quello dei servizi di pulizia.
2 Sono esclusi:
a) capi muratori e capi fabbrica;
b) personale con funzioni direttive;
c) personale tecnico e amministrativo.
4 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
4 CNM 2016–2018 DOG
Art. 4 Deroghe al campo di applicazione e contratti per cantieri speciali
1 Se nell’ambito di un CCL locale si manifesta la necessità, in base a particolari situazioni strutturali, di derogare al campo di applicazione del CNM, le parti del CNM possono esonerare le parti locali dal rispetto di singole disposizioni del CNM.
2 Per i cantieri importanti ed aperti per lungo tempo, laddove, a causa delle condizioni geografiche o climatiche, le condizioni di lavoro sono regolate insufficientemente dal contratto locale, come pure in casi straordinari, le parti contraenti possono stipulare degli accordi particolari.
3 Se il cantiere riveste un’importanza nazionale, le parti del CNM possono stipulare una convenzione addizionale in deroga al CNM.
Art. 5 Dichiarazione di obbligatorietà generale
Le nuove convenzioni addizionali, e in particolare quelle sugli ade guamenti salariali, entrano di regola in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo con la dichiarazione di obbligatorietà generale. Le parti del CNM si adoperano in tutti i modi affinché anche la dichiarazione di obbligatorietà generale decorra dal 1° gennaio. Subito dopo la stipula zione della convenzione le parti contraenti inoltrano la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà generale.
2. Collaborazione tra le parti contraenti
Art. 6 Aggiornamento professionale
1 Le parti contraenti sostengono e promuovono l’aggiornamento professionale dei lavoratori del settore principale dell’edilizia. Esse in formano periodicamente sulle possibilità di aggiornamento esistenti (offerte di corsi) attraverso i rispettivi organi d’informazione e racco mandano ai lavoratori e ai datori di lavoro di prestare la dovuta atten zione all’aggiornamento professionale. I lavoratori che hanno la volon tà di farlo e ne sono idonei devono avere la possibilità di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento.
2 Al fine di incoraggiare l’aggiornamento professionale, i lavora- tori hanno il diritto di essere esonerati dal lavoro per un massimo di 5 giorni di lavoro all’anno per poter seguire i corsi di aggiornamento professionale. Questo esonero viene concesso come permesso non retribuito e senza che il datore di lavoro ne sostenga le relative spese. I lavoratori devono attestare la frequenza ai corsi di aggiornamento e
CNM 2016–2018 DOG 5
3 La frequenza di corsi di aggiornamento professionale cofinanziati dal datore di lavoro (pagamento pieno o parziale del salario e dei costi del corso) necessita del consenso preliminare del datore di la- voro. In tal caso datore di lavoro e lavoratore concordano di volta in volta la data di inizio, la durata del corso e le prestazioni del datore di lavoro, tenuto conto dei contributi finanziari del Parifonds Edilizia o di altra istituzione paritetica simile.
4 Con la frequenza di un corso di aggiornamento professionale, il lavoratore non matura nessun diritto a un’occupazione nel rispettivo comparto professionale.
Art. 7 Pace del lavoro
1 Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia nazionale, la pace del lavoro, le parti del CNM chiariscono reciproca mente, secondo i principi della buona fede, le divergenze di opinione importanti e le eventuali vertenze e si adoperano per la loro composi zione nel senso delle disposizioni qui appresso.
2 In ogni caso le parti si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro membri a salvaguardare, per l’intera durata del presente contratto, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell’art. 357a cpv. 2 CO. Di conseguenza sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali sciope- ro, minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali ser- rata o boicotto.
6 CNM 2016–2018 DOG
Art. 8 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento 5
1 Parifonds Edilizia: il Parifonds Edilizia costituito dalle parti con traenti il CNM ha la competenza di riscuotere e amministrare i con- tributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento. Ha la forma giuridica di un’associazione.
2 Campo di applicazione: sono sottoposti al Parifonds Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell’estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni e le zone contrattuali di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatti salvi accordi cantona li complementari già in atto, concernenti fondi sociali paritetici. Se viene dichiarata l’obbligatorietà generale totale o parziale del Pari fonds Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.
3 Scopo del Parifonds Edilizia: da un lato il Parifonds Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazione del CNM (compresi i CCL locali) e di espletare altre mansioni di natura prevalentemen- te sociale. Dall’altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ri- cambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3bis abrogato
4 Contributi: tutti i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli ap- prendisti, devono versare un contributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,55 % della massa salariale soggetta alla LAINF6 , indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all’incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edi- lizia. I datori di lavoro assoggettati al CNM devono versare un con- tributo alle spese d’applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell’ordine dello 0,4 % della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli appren- disti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni l’anno devono versare lo 0,3 % della massa salariale soggetta
5 Modifica secondo la Convenzione addizionale dell’11 settembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010; DOG in vigore dal 1° gennaio 2010 (DCF del 7 dicembre 2009)
Art. 8 cpv. 4 CNM: modifica secondo la Convenzione addizionale del 25 settembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013; DOG in vigore dal 1° settembre 2013 (DCF del 26 luglio 2013)
6 Equivale alla massa salariale Suva.
CNM 2016–2018 DOG 7
alla LAINF (0,25 % a carico del lavoratore, 0,05 % a carico del dato- re di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CNM, inclusi gli appren- disti, e comunque non meno di CHF 20.– al mese per ogni collabora- tore e datore di lavoro 7.
4bis La precedente regolamentazione dei contributi (art. 8 cpv. 4) viene verificata regolarmente (almeno una volta all’anno) dalle parti con traenti. Qualora dovesse emergere che il patrimonio complessivo del Parifonds Edilizia potrebbe scendere o è già sceso al di sotto della metà del fabbisogno annuo, le parti dovranno valutare tempestiva mente la situazione ed eventualmente deliberare un opportuno ade guamento dei contributi entro i limiti del rapporto finora vigente di 0,7 a 0,5 tra il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro (in caso di datori di lavoro esteri, il rapporto è di cinque a uno tra il lavoratore e il datore di lavoro). Un’eventuale modifica dei contributi entrerà in vigore di regola a partire dal successivo anno civile7.
5 Disposizioni esecutive: i dettagli come l’organizzazione dell’asso ciazione, l’impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l’ap plicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto e i regolamenti sono parte integrante del CNM.
6 Durata del Parifonds Edilizia e scioglimento: il Parifonds Edilizia e l’art. 8 del CNM entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e si allineano in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds Edilizia viene mantenuto anche qualora il Contratto nazionale mantello non fosse più applicabile. In tal caso tutti i lavoratori sottoposti al CNM, com presi gli apprendisti, come pure le imprese assoggettate devono conti nuare a versare i contributi di cui al capoverso 4 del presente articolo. Il Parifonds Edilizia può tuttavia essere sciolto da una delle parti del CNM con disdetta scritta nei seguenti termini:
7 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 25 settembre 2012, in vigore per le parti contraenti dal 1° gennaio 2013; DOG in vigore dal 1° settembre 2013 (DCF del 26 luglio 2013) Versione secondo il DCF del 7 dicembre 2009 e la Convenzione addizionale dell’11 settembre 2009:
«Contributi: tutti i lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 % della massa sa lariale LAINF, a prescindere dalla loro appartenenza a un’associazione. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al CNM versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfeziona mento pari allo 0,5 % della massa salariale LAINF dei lavoratori assoggettati al CNM, compresi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all’anno versano lo 0,4 % della massa salariale LAINF (0,35 % contributo lavoratore, 0,05 % contributo datore di lavoro) dei lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.– al mese per ogni datore di lavoro.»
8 CNM 2016–2018 DOG
a) nel mese seguente la risoluzione del CNM, per la fine del secondo mese successivo;
b) dal secondo mese dopo la risoluzione del CNM, per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
Art. 9 Convenzioni addizionali
Le convenzioni addizionali, rispettivamente gli accordi protocolla ri stipulati dalle parti contraenti costituiscono parte integrante del CNM.
3. Rapporto con altri CCL
Art. 10 CCL locali
1 I CCL locali possono contenere regolamentazioni specifiche per la loro zona contrattuale. Per essere validi, abbisognano della firma delle parti del CNM. Tale condizione vale sia per i nuovi CCL locali che per le loro modifiche, ivi compresi gli adattamenti alle modifiche del CNM.
2 Le parti del CNM hanno diritto di intervenire quali parti dei CCL locali.
3 I CCL locali devono contenere obbligatoriamente:
a) la descrizione del campo di applicazione, in virtù dell’art. 1 CNM;
b) l’applicazione del contratto, la composizione di divergenze di opi nione, in particolare la designazione della Commissione professio nale paritetica;
c) abrogato
d) la fissazione dei giorni festivi retribuiti (art. 38 CNM) e
e) la regolamentazione dell’indennità per il pranzo (art. 60 CNM) e del tempo di viaggio (art. 54 CNM).
4 Riguardo a quanto non viene menzionato all’art. 10 cpv. 3 CNM, è possibile, nei CCL locali, stipulare regolamentazioni deroganti o che vanno al di là delle disposizioni del CNM solo previo accordo esplicito delle parti del CNM. Per i cantieri speciali viene applicato l’art. 4 CNM.
5 Divergenze di opinione: se le parti contraenti locali non riescono ad accordarsi su un CCL locale, esse si rivolgono alle parti del CNM. Queste ultime assumono un ruolo di mediazione.
CNM 2016–2018 DOG 9
1 Nell’interesse delle parti contraenti, le organizzazioni dei lavora xxxx si impegnano a provvedere a che i contratti collettivi di lavoro locali vengano firmati e rispettati anche dalle imprese non associate e da quelle che provengono dall’esterno ed eseguono lavori nell’ambi to designato dal contratto. Questi contratti di adesione devono essere analoghi al contratto collettivo di lavoro facente stato per quella deter minata regione.
2 L’accordo protocollare (appendice 1) disciplina il diritto delle parti del CNM alla stipulazione di contratti di adesione con altre organizza zioni.
3 È tassativamente proibito alle parti del CNM e alle rispettive se zioni stipulare dei CCL analoghi o diversi, secondo l’art. 2 CNM, con altra organizzazione non elencata nell’accordo protocollare. È pos sibile derogare solo con il reciproco accordo delle parti del CNM.
4. Applicazione del CNM
Art. 12 Applicazione del CNM
1 Le parti del CNM si impegnano da parte loro, delle loro sezioni e dei loro membri ad attenersi alle disposizioni del presente contratto come pure a quelle dei CCL locali.
2 Le parti del CNM provvedono all’applicazione dello stesso (vedi disposizioni degli art. 75–79 CNM).
Art. 13 Commissione paritetica svizzera d’applicazione (CPSA)
1 Per l’applicazione del CNM, le parti contraenti costituiscono, per tutta la durata del contratto, una Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA composta da sette rappresentanti dell’organiz zazione dei datori di lavoro e da sette rappresentanti delle organizza zioni dei lavoratori.
2 Le organizzazioni dei lavoratori sono così rappresentate nella CPSA: quattro rappresentanti Unia, tre rappresentanti Syna.
2bis La CPSA delega i compiti che non sono di sua esclusiva compe tenza a un comitato composto pariteticamente da sei membri della CPSA. Le organizzazioni dei lavoratori sono così rappresentate nel comitato della CPSA: due rappresentanti Unia, un rappresentante Syna.
10 CNM 2016–2018 DOG
3 La CPSA si costituisce autonomamente ed adotta un proprio rego lamento.
Art. 13bis Competenze e compiti della CPSA
1 Qualora il comitato non giungesse a una decisione unanime, la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA, in veste di commissione plenaria, delibera su questioni generali di interpreta zione del CNM e su questioni fondamentali riguardanti l’intero xxxxxx xxxxx nazionale.
2 abrogato
3 La Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA emana istruzioni generali concernenti l’adempimento dei compiti di applica zione e il relativo obbligo di rendiconto delle Commissioni professio nali paritetiche locali.
4 Il comitato assiste le Commissioni professionali paritetiche locali nell’applicazione del CNM e ne coordina le attività. È inoltre respon sabile di istruirle e fornire loro consulenza. Il comitato delibera su questioni riguardanti le competenze delle Commissioni professionali paritetiche e può, in singoli casi, emanare istruzioni specifiche. Il co mitato controlla l’operato delle Commissioni professionali paritetiche e coordina l’applicazione del CNM con altri organi di applicazione e con le autorità federali, nonché con servizi esteri.
5 Le divergenze di opinione inconciliabili in seno alla Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA sono sottoposte entro un ter mine ragionevole alle parti contraenti che le esaminano e prendono una decisione.
6 La CPSA nomina il segretariato CPSA permanente.
Art. 14 Collegio arbitrale nazionale
1 Il Collegio arbitrale nazionale è designato dalle parti del CNM e si compone di:
a) un giudice di carriera quale presidente e
b) quattro assessori periti per ciascuna parte, da designarsi dalle par ti contraenti.
CNM 2016–2018 DOG 11
2 Il presidente del Collegio arbitrale è designato in comune dalle parti del CNM e resta in carica per tutta la durata del CNM. Qualora le parti contraenti non si accordassero sulla sua designazione, la no mina del presidente è demandata al Tribunale d’Appello del Cantone Zurigo, il quale può tenere conto, nella sua decisione, delle proposte avanzate dalle parti contraenti.
3 Le parti contraenti devono proporre, ogni qualvolta si inizia una procedura arbitrale, i rispettivi assessori periti. La designazione deve avvenire entro 30 giorni dall’istanza di convocazione del Collegio ar bitrale. Le organizzazioni dei lavoratori devono accordarsi fra di loro, volta per volta, sulla designazione dei loro assessori periti, ritenuto che in via di principio ogni organizzazione dei lavoratori dev’essere rappresentata da un assessore.
4 Il Collegio arbitrale nazionale ha sede a Zurigo. La procedura del Collegio arbitrale è quella prevista dal Concordato del 27 marzo 1969 sulla giurisdizione arbitrale e dall’ordinamento di procedura civile del Cantone Zurigo.
Art. 15 Procedura di conciliazione e di arbitrato in generale
1 Le divergenze di opinione e le controversie fra le parti del CNM relative all’applicazione e all’interpretazione di questioni disciplinate nel contratto stesso o in una convenzione addizionale possono essere sottoposte alla CPSA. Qualora non si giungesse a un’intesa né in seno alla CPSA né al termine della procedura descritta all’art. 13bis cpv. 5 CNM, ci si può appellare direttamente al Collegio arbitrale.
2 Qualora non si giungesse a un accordo o posto che una delle parti respinga la proposta di mediazione della CPSA, la vertenza può essere sottoposta, entro 30 giorni, con istanza scritta e motivata, al Collegio arbitrale nazionale di cui all’art. 14 CNM (per divergenze di opinione sugli adeguamenti salariali viene applicato l’art. 51 CNM). La deci sione arbitrale è definitiva e, riservato il ricorso per nullità, inappella bile.
3 Cause dipendenti da manifesta violazione della pace del lavoro da parte di un’organizzazione contraente il presente CNM vanno, in de roga ai cpv. 1 e 2 di questo articolo, immediatamente sottoposte al Collegio arbitrale nazionale. In simili casi il Collegio arbitrale è legit timato ad adottare, secondo il suo libero giudizio, tutti i provvedimenti e tutte le disposizioni che ritiene necessari e fattibili.
12 CNM 2016–2018 DOG
4 Per tutta la durata della procedura davanti alla CPSA, rispettiva mente al Collegio arbitrale nazionale, si deve evitare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un’informazione oggettiva dei membri.
Art. 16 Sanzioni
1 In caso di violazioni contrattuali il Collegio arbitrale nazionale può decretare contro la parte colpevole una multa convenzionale il cui importo è commisurato all’entità della violazione e non è inferiore a CHF 15 000.–.
2 In caso di mancanza grave, il Collegio arbitrale nazionale può inol tre decretare, su proposta della parte danneggiata, un risarcimento danni a favore di quest’ultima: in tal caso occorre considerare sia le circostanze, sia l’entità della colpa.
3 Le multe convenzionali, il risarcimento danni e le spese procedu rali vanno versate entro un termine di 30 giorni dall’emissione della sentenza.
Art. 17 abrogato
CNM 2016–2018 DOG 13
SECONDA PARTE – Disposizioni contrattuali
Questa parte contiene disposizioni normative che costituiscono parte integrante del contratto individuale di lavoro tra datore di lavoro e la voratore.
1. Inizio e fine del rapporto di lavoro
Art. 18 Periodo di prova
1 Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
2 abrogato
3 Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdet- to in ogni momento, con preavviso di cinque giorni lavorativi.
Art. 19 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro
1 Una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, indi- pendentemente dal fatto che il lavoratore percepisca un salario ora- rio o mensile, osservando i seguenti termini:
a) nel primo anno di servizio, rispettivamente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è complessi- vamente inferiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;
b) nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, rispettiva- mente quando la durata del rapporto di lavoro stagionale a tempo indeterminato è superiore a 12 mesi, il termine di disdetta è di due mesi, per la fine del mese;
c) dal decimo anno di servizio, il termine di disdetta è di tre mesi, per la fine del mese.
1bis Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi 8 .
2 I termini di disdetta ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e cpv. 1bis CNM non possono essere modificati (ridotti) a sfavore dei lavoratori.
8 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012;
DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)
14 CNM 2016–2018 DOG
3 abrogato
4 abrogato
5 Entro la metà dell’anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL PEAN, le parti del contratto individuale di lavoro concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazio- ni e ne informano la fondazione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automatica- mente.
Art. 20 Regolamentazioni speciali per lavoratori stagionali e dimoranti temporanei
1 I datori di lavoro informano tempestivamente i lavoratori sta- gionali e i dimoranti temporanei alle loro dipendenze fino a quel mo- mento, di norma quattro settimane prima della fine della stagione, ma con un anticipo minimo di 14 giorni, valutando il volume dei lavo- ri, sulle possibilità di una nuova occupazione nella prossima stagio- ne. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che a motivo della loro qualifica insufficiente o dello scarso volume di lavoro non posso- no essere riassunti sono informati per iscritto. Si osservino eventuali disposizioni legislative.
2 I datori di lavoro si impegnano affinché i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei già da loro occupati godano di priorità ri- spetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifiche e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti tempo- ranei che intendono rinunciare – la stagione successiva – a una nuova occupazione nella stessa impresa informano pure tempestivamente il datore di lavoro.
3 Nessuna pretesa giuridica, in particolare salariale, può essere fat- ta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all’art. 20 cpv. 1 e 2 CNM.
4 Se la Commissione paritetica locale constata manifesti abusi, co municazione al riguardo è fatta all’autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi.
5 abrogato
CNM 2016–2018 DOG 15
Art. 21 Protezione contro la disdetta
1 Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il pe- riodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicura- zione obbligatoria contro gli infortuni.
2 Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.
3 Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’inti- mazione della disdetta, la scadenza ne viene sospesa, ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO, nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo viene prolungato fino alla fine del mese successivo.
4 Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta viene sospesa fintantoché l’assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni versa le prestazioni di indennità giornaliera.
5 Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementa- ri: se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementa- ri positivo e se tale saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può esigere che il termine di di- sdetta venga prolungato di un mese.
6 Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336, 336a e 336b CO 9.
Art. 22 Cessazione di attività e licenziamenti collettivi
La cessione dell’impresa, la chiusura aziendale o i licenziamenti col lettivi sono disciplinati dalla convenzione addizionale «Partecipazio ne nel settore dell’edilizia principale» (vedi appendice 5), che è parte integrante del presente contratto.
9 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012;
DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)
16 CNM 2016–2018 DOG
Art. 23 Definizione di orario di lavoro
1 Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro.
2 Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto ri guarda il tempo di viaggio si applica l’art. 54 CNM;
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
3 Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali do- vute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supple- mento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malat- tia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
Art. 24 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)
1 Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.
2 Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).
3 Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri mo- tivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vi- gente o in base al calendario di lavoro sezionale applicato presso la sede dell’impresa.
3bis Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro azien- dale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al cpv. 2 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.
4 Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile.
CNM 2016–2018 DOG 17
Art. 25 Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte
1 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale): l’ora- rio di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’im- presa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’an- no. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al cpv. 2. Le parti contraenti mettono a disposizione dei modelli di calendari di lavoro elaborati congiuntamente. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato il calendario sezionale in vigore nel luogo d’impiego, che viene ela- borato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali. Se necessario, essi possono scostarsi dal cpv. 2 in caso di condizioni geografiche o climatiche particolari. Il calendario di lavoro azienda- le non può superare i limiti fissati dalla Commissione professionale paritetica (fascia di oscillazione) e deve essere consegnato a detta Commissione entro metà gennaio.
1bis Decisioni delle Commissioni professionali paritetiche: le Commis sioni professionali paritetiche deliberano sulla fascia di oscillazione di cui al cpv. 1 a maggioranza qualificata. Il voto del presidente non determina la maggioranza. Prima di una votazione va garantita la pa xxxx delle parti.
2 Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) e
b) massimo 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore).
3 Scostamenti: in caso di penuria di lavoro, condizioni meteorolo- giche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a poste- riori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il cpv. 2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limi- te minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve pre- sentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro.
3bis Modalità: la modifica a posteriori del calendario di lavoro a te- nore del cpv. 3 può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavora- tori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’art. 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’art. 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
18 CNM 2016–2018 DOG
3ter Gestione delle ore perse non lavorate: se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzio- ne precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.
4 Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione professionale pari- tetica competente può opporsi con motivazione e respingerlo.
5 Lavoro a sciolte – concetto: il lavoro a sciolte rappresenta un si- stema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavora- tori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro.
6 Lavoro a sciolte – premesse: il lavoro a sciolte viene autorizzato10
quando:
a) l’impresa (o consorzio) ha presentato di regola almeno due setti- mane prima dell’inizio dei lavori una domanda scritta e motivata,
b) sussiste una necessità specifica,
c) è stato elaborato un piano delle sciolte e
d) sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
7 Lavoro a sciolte – competenze: la domanda deve essere presen- tata alla Commissione professionale paritetica competente che l’ap- prova entro una settimana dal ricevimento, purché siano adempiute le premesse citate al cpv. 6 del presente articolo.
8 Lavoro a sciolte – supplementi: ai lavoratori che lavorano a sciolte viene concesso un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Al posto di questo supplemento di tempo può essere versato un supplemento di CHF 1.– per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come vengono regolati i sup- plementi.
9 Riserva per i lavori in sotterraneo: per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale al CNM, appendice 12, «Conven- zione addizionale per i lavori in sotterraneo».
10 La CPSA ha emanato una direttiva dettagliata sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera (appendice 16) che trova applicazio- ne a titolo complementare.
10 Per i lavori in sotterraneo si applica la «Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo», appendice 12.
CNM 2016–2018 DOG 19
1 Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale sta- bilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplemen- tare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici.
2 Se l’orario di lavoro settimanale è superiore a 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 20 ore supple- mentari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.
3 Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la com- pensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplemen- tari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tie- ne conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.
4 Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azze- rato entro la fine di marzo di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine marzo il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %.
5 In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno civi- le, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal cpv. 4.
6 Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.
Art. 27 Xxxxxx non lavorativi
1 La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sa- bato e il 1° agosto non si lavora.
2 In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati all’art. 27 cpv. 1 CNM. L’impresa deve darne comunicazione alla Com- missione professionale paritetica competente almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori.
20 CNM 2016–2018 DOG
3 Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento sa- lariale del 25 %. Sono riservati eventuali supplementi superiori con- cordati contrattualmente (appendici).
Art. 28 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie
1 Per l’introduzione e l’indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le di- sposizioni di legge. L’approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.
2 I lavori che si svolgono all’aperto, in caso di condizioni meteoro- logiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o che ne impedisco- no uno svolgimento efficiente (pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possi- bile.
3 L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavo- ro o dal suo sostituto. Prima dell’interruzione si devono interpellare i lavoratori interessati.
4 Durante l’interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori de- vono tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre libe- ramente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro o del suo sosti- tuto, durante l’interruzione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a pre- stare altri lavori ragionevolmente esigibili.
5 Vengono considerate attività che possono essere ragionevolmente eseguite tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.
6 Chi, per l’interruzione del lavoro, fa richiesta di un’indennità a un’assicurazione prevista dalla legge (assicurazione contro la disoc- cupazione), per i giorni di attesa previsti dalla legge deve computare l’orario di lavoro medio giornaliero (art. 24 cpv. 3) all’orario di lavoro annuale. Il diritto all’indennità del lavoratore è disciplinato dalle di- sposizioni di legge.
Art. 29 abrogato
Art. 30 abrogato
Art. 31 abrogato
Art. 32 abrogato
Art. 33 abrogato
CNM 2016–2018 DOG 21
Art. 34 Diritto generale alle vacanze
1 Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:
a salario mensile | a salario orario | |
dal compimento del | 5 settimane | 10,6 %* del salario |
20° anno di età fino | (= 25 giornate | (corrisponde |
al 50° anno compiuto | lavorative) | a 5 settimane di vacanza) |
fino al compimento | 6 settimane | 13,0 %* del salario |
del 20° anno di età | (= 30 giornate | (corrisponde |
e dal 50° anno compiuto | lavorative) | a 6 settimane di vacanza) |
* Calcolo: 5 / (52,14 – 5) x 100 risp. 6 / (52,14 – 6) x 100
2 Il salario percentuale per le vacanze è calcolato conformemente alla tabella dell’appendice 8. Il salario percentuale per le vacanze di cui all’art. 34 cpv. 1 CNM viene corrisposto mediante accredito sul conteggio salariale. È espressamente vietato il pagamento in contanti del salario per le vacanze durante il rapporto di lavoro.
3 I giorni festivi legali che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza e possono di conseguenza essere recuperati successivamente.
Art. 35 Diritto pro rata alle vacanze
1 Principio: nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all’art. 34 CNM vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d’impiego nel rispettivo anno civile.
2 abrogato
3 abrogato
Art. 36 Periodo delle vacanze, godimento delle vacanze
1 Periodo delle vacanze: il periodo delle vacanze va concordato con sufficiente anticipo tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo con- to delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore.
2 Concessione di due settimane consecutive: purché il diritto alle va canze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione (art. 329c cpv. 1 CO).
22 CNM 2016–2018 DOG
3 Vacanze collettive: la data di eventuali vacanze collettive va di- scussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’impresa.
Art. 37 Divieto di indennizzo e di lavoro durante le vacanze
1 Godimento delle vacanze: le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell’anno. Finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
2 Lavoro durante le vacanze: se durante le vacanze il lavoratore pre sta lavoro rimunerato per conto di xxxxx e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le va canze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto (art. 329d cpv. 3 CO). Resta riservata una denuncia del datore di lavo ro alla Commissione professionale paritetica conformemente all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).
4. Giorni festivi, assenze, servizio militare, civile e di protezione civile
Art. 38 Giorni festivi
1 Giorni festivi indennizzabili: i lavoratori hanno diritto a un’in- dennità per perdita di salario in determinati giorni festivi che ricor- rono in giorni di lavoro. I CCL locali fissano le festività (almeno otto giorni festivi all’anno), da retribuirsi a condizione che cadano in un giorno di lavoro. I giorni festivi indennizzati vanno pure bonificati quando cadono durante le vacanze.
2 Indennità per i lavoratori a salario orario: per il calcolo dell’in- dennità per i giorni festivi fa stato la media delle ore giornaliere (cfr. art. 24 cpv. 3), da retribuire con il salario base. Il versamento dell’in- dennità viene effettuato alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo.
3 Diritto all’indennità: il lavoratore matura il diritto all’indennità per i giorni festivi a condizione che abbia lavorato nell’impresa alme- no una settimana prima del giorno festivo. Il diritto decade qualora il lavoratore:
CNM 2016–2018 DOG 23
a) sia assente ingiustificato per tutta la settimana in cui cade il giorno festivo;
b) sia assente ingiustificato il giorno prima della festività o il giorno successivo ad essa;
c) percepisca, per il giorno festivo, prestazioni assicurative da parte di una cassa malati, dalla Suva o dall’assicurazione contro la di- soccupazione.
4 Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei: i lavoratori sta- gionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ri- cevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi che cadono tra Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
Art. 39 Assenze di breve durata
1 Ai lavoratori con rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’in- dennità di perdita di salario per le assenze inevitabili di seguito elen- cate:
a) Proscioglimento dall’obbligo militare: ½ giornata. Qualora la di-
stanza tra il posto di lavo- ro e quello di ispezione11 sia tale da rendere impos- sibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il la- voratore ha diritto a una giornata intera.
b) Matrimonio del lavoratore
e nascita di un figlio: 1 giorno
c) Decesso nella famiglia del lavoratore
(coniuge o figlio): 3 giorni
d) Decesso di fratelli, genitori o suoceri: 3 giorni
e) Trasloco della propria economia domestica se il rapporto di lavoro
non è disdetto: 1 giorno
11 Da intendersi come proscioglimento.
24 CNM 2016–2018 DOG
2 Se il lavoratore, per altri motivi personali, è impedito senza colpa propria a prestare la sua opera, si applica l’art. 324a CO.
3 Per le assenze di breve durata menzionate all’art. 39 cpv. 1 CNM viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse, di cui il la- voratore avrebbe fruito se, quel giorno, avesse lavorato normalmente (conformemente al calendario di lavoro vigente).
4 L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo du- rante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Art. 40 Servizio obbligatorio svizzero militare, civile e di protezione civile
1 Entità dell’indennità: il lavoratore ha diritto, in tempo di pace, a un’indennità durante i servizi svizzeri obbligatori, militare, civile o di protezione civile. L’indennità, basata sul salario orario, settima- nale o mensile, ammonta a:
celibi | coniugati o celibi con persone a carico | |
per tutta la durata della scuola reclute | 50 % | 80 % |
durante altri servizi militari, civili o di protezione civile a carattere obbligatorio: – nelle prime 4 settimane – a decorrere dalla 5a e fino alla 21a settimana – dalla 22a settimana (militari in ferma continuata) | 100 % 50 % 50 % | 100 % 80 % 80 % |
2 Diritto all’indennità: vi è diritto all’indennità quando il rapporto di lavoro:
a) è durato oltre tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, ci- vile o di protezione civile o
b) dura oltre tre mesi, servizio militare, civile e di protezione civile inclusi.
3 Calcolo della perdita di guadagno: per il calcolo relativo alla per- dita di guadagno ci si basa sul salario orario, settimanale o mensile nonché sulle ore di lavoro considerate dalla legge federale sulle in- dennità di perdita di guadagno (LIPG).
CNM 2016–2018 DOG 25
4 Deduzioni: qualora, per ragioni amministrative, vengano tratte- xxxx al lavoratore dei contributi della Suva, del Fondo di applicazione e del Fondo per la formazione12 , tali contributi non vengono più rim- borsati; le indennità di cui all’art. 40 cpv. 1 CNM sono considerate ridotte per un importo pari ai contributi in questione.
5 Coordinamento con le prestazioni IPG: se le prestazioni previste dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno superano quelle corrisposte dal datore di lavoro secondo l’art. 40 cpv. 1 CNM, l’importo eccedente spetta al lavoratore.
6 Con l’adempimento delle condizioni summenzionate viene tacitato l’obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario, ai sensi degli art. 324a e 324b CO.
5. Retribuzioni
Art. 41 Salari base
1 Per le classi salariali di seguito elencate valgono i salari base su scala nazionale a cui ha diritto un lavoratore come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell’art. 45 CNM.
2 Il salario base per ogni classe salariale ammonta a franchi al mese x xxxxxxx all’ora (assegnazione vedi appendice 9):
Salario base dal 1° gennaio 201413
Zona Classe salariale
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 6337/36.00 | 5633/32.00 | 5424/30.80 | 5112/29.05 | 4548/25.85 |
BLU | 6080/34.55 | 5553/31.55 | 5348/30.40 | 4978/28.30 | 4477/25.45 |
VERDE | 5822/33.10 | 5478/31.15 | 5273/29.95 | 4843/27.50 | 4413/25.05 |
Nota sui salari base 2015 e 2016: il salario base 2014 è rimasto invariato nel 2015 e nel 2016.
3 Il salario orario di base viene calcolato con la seguente formula: salario mensile in base al cpv. 2 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112 : 12 = 176).
12 Oggi: Parifonds Edilizia. Adeguamento all’art. 8 CNM 2008 secondo la Convenzione addizio nale dell’11 settembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010
13 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014; DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 (DCF del 13 gennaio 2014)
26 CNM 2016–2018 DOG
Salari base dal 2009 al 2013:
x. Xxxxxx base dal 1o gennaio 2013 (modifica secondo la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013; DOG in vigore dal 1° settembre 2013 [DCF del 26 luglio 2013])
Zona | Classe salariale | ||||
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 6312/35.90 | 5611/31.90 | 5402/30.70 | 5091/28.95 | 4530/25.75 |
BLU | 6056/34.40 | 5531/31.40 | 5327/30.25 | 4958/28.20 | 4459/25.35 |
VERDE | 5799/32.95 | 5456/31.00 | 5252/29.85 | 4824/27.45 | 4395/24.95 |
b. Salari base dal 1° aprile 2012 (modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012; DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 [DCF del 15 gennaio 2013])
Zona | Classe salariale | ||||
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 6281/35.70 | 5583/31.70 | 5375/30.55 | 5066/28.80 | 4507/25.60 |
BLU | 6026/34.25 | 5503/31.25 | 5300/30.10 | 4933/28.05 | 4437/25.20 |
VERDE | 5770/32.80 | 5429/30.85 | 5226/29.70 | 4800/27.30 | 4373/24.85 |
c. Salari base dal 1° gennaio 2009, invariati nel 2010 et nel 2011 (modifica secondo la Convenzione addizionale del 14 aprile 2008, in vigore dal 1° maggio 2008; DOG in vigore dal 1° ottobre 2008 [DCF del 22 settembre 2008])
Zona | Classe salariale | ||||
V | Q | A | B | C | |
ROSSA | 6219/35.35 | 5528/31.40 | 5322/30.25 | 5016/28.50 | 4462/25.35 |
BLU | 5966/33.90 | 5449/30.95 | 5248/29.80 | 4884/27.75 | 4393/24.95 |
VERDE | 5713/32.45 | 5375/30.55 | 5174/29.40 | 4752/27.00 | 4330/24.60 |
Adeguamento dei salari individuali/effettivi 2010, 2012, 2013 e 2014:
Cfr. appendice 2 CNM 2016–2018 «Convenzioni sull’adeguamento dei salari indi duali/effettivi in conformità all’art. 51 CNM».
CNM 2016–2018 DOG 27
1 Per i salari base previsti dall’art. 41 CNM valgono le seguenti classi salariali:
Classi salariali | Condizioni | |
a) Lavoratori edili | ||
C | Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
B | Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifi- che vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B. |
b) Lavoratori edili qualificati | ||
A | Lavoratori qualificati | Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP/costruttore stradale pratico CFP14 . Lavoratori edili qualificati senza certificato professiona- le, tuttavia: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPSA oppure 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe A. 3. con un attestato estero non riconosciuto dalla CPSA per l’assegnazione alla classe Q. |
Q | Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati quali muratori, costruttori di vie di traffico (costruttori stradali), ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (atte- stato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività su cantieri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività). |
c) Capi | ||
V | Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o che sono stati nominati capi dal proprio datore di lavoro. |
2 L’elenco redatto dalla CPSA stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi devono prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
14 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012;
DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)
28 CNM 2016–2018 DOG
Art. 43 Assegnazione alle classi salariali
1 L’assegnazione alla relativa classe salariale viene fatta al momen- to dell’assunzione dal datore di lavoro, secondo l’art. 330b CO. La classe salariale deve essere indicata sul conteggio salariale indivi- duale.
2 Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costrut- xxxx xxxxxxxx (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l’ap- prendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15 %, nel secondo anno al massimo del 10 % e nel terzo anno al massimo del 5 % 15.
3 Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l’apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15 %, nel terzo anno al massimo del 10 % e nel quarto anno al massimo del 5 %15.
Art. 44 Qualifica e adeguamenti salariali
1 Il lavoratore viene annualmente qualificato dal proprio datore di lavoro nell’ultimo quadrimestre dell’anno civile. La qualifica con- templa la disponibilità lavorativa, l’idoneità professionale, il rendi- mento e l’affidabilità in materia di sicurezza. Contemporaneamente, se necessario, viene adeguato il salario.
2 Per la regolamentazione relativa agli adeguamenti salariali stabiliti a livello di contratto collettivo si applicano le disposizioni dell’art. 51 CNM.
Art. 45 Regolamentazioni salariali in casi particolari
1 Casi particolari: per i lavoratori di seguito elencati i salari de- vono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro (eccezione lett. b) con riferimento al presente articolo; i salari base rivestono un carattere puramente indicativo:
a) lavoratori che fisicamente e/o mentalmente non sono in grado di svolgere pienamente l’attività;
b) giovani che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età, prati- canti, scolari e studenti che non vengono occupati per più di due mesi nel corso dell’anno civile;
15 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012;
DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)
CNM 2016–2018 DOG 29
d) lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea noti- fica alla Commissione professionale paritetica competente.
2 Divergenze di opinione: in caso di divergenze di opinione sull’a- deguatezza del salario ci si può rivolgere alla Commissione professio- nale paritetica competente.
Art. 46 Lavoro a cottimo
1 Convenzione scritta: con un accordo scritto stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore si può convenire che le pretese derivanti dal CNM siano incluse nel salario a cottimo o rispettivamente nei premi di produzione.
2 Mancanza di convenzione scritta: in mancanza di un tale accordo scritto, le prescrizioni del Contratto nazionale mantello concernenti la 13a mensilità, le vacanze, l’indennità per i giorni festivi e l’assicura- zione malattia valgono anche per i lavoratori con rapporto di lavoro a cottimo e per i lavoratori che oltre al salario fisso percepiscono premi di produzione.
Art. 47 Retribuzione e pagamento del salario
1 Retribuzione mensile costante: se la retribuzione viene corrispo- sta in base alle ore prestate, per rapporti di lavoro di durata superiore a sette mesi consecutivi occorre convertire le ore in un salario men- sile medio in modo da garantire una retribuzione mensile costante. Il calcolo si fa moltiplicando il salario orario per il totale delle ore annuali diviso per 12 mesi.
2 Pagamento: la retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico16; i pagamenti in contanti non hanno alcun effetto liberatorio17. Indipendentemente dal tipo di retribu- zione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate.
16 Modifica secondo la Convenzione addizionale dell’8 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; DOG in vigore dal 1° luglio 2016 (DCF del 14 giugno 2016)
17 Modifica secondo la Convenzione addizionale dell’8 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016
30 CNM 2016–2018 DOG
3 abrogato
Art. 48 abrogato
6. Tredicesima mensilità
Art. 49 Diritto alla tredicesima
I lavoratori hanno diritto alla tredicesima a partire dall’inizio del loro impiego presso l’impresa. Se il rapporto di lavoro non ha avuto la durata di un intero anno civile, la tredicesima viene corrisposta pro rata.
Art. 50 Modalità di pagamento
1 Pagamento per rapporto di lavoro annuale: se il rapporto di la- voro si è protratto per tutto l’anno civile, i lavoratori a salario orario percepiscono a fine anno l’8,3 % in più del salario determinante ri- scosso nell’anno considerato (tabella di calcolo in appendice 8). Ai lavoratori con retribuzione mensile e a quelli con salario mensile ponderato viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario medio mensile (vedi tabella in appendice 8).
2 Pagamento pro rata: se il rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,3 % del salario determi- nante accumulato durante l’anno civile considerato (vedi tabella in appendice 8).
3 Indennità di vacanza: sulla tredicesima non viene versata nes- suna indennità di vacanza.
CNM 2016–2018 DOG 31
Art. 51 Principio
1 Le parti del CNM trattano annualmente, negli ultimi tre mesi, i seguenti adeguamenti:
a) salari base di zona in percentuale o in franchi;
b) salari effettivi in percentuale o in franchi, a livello generale o indi viduale.
2 Le parti del CNM perseguono, al momento di adeguare le retribu zioni, una soluzione economicamente sostenibile per il settore. Esse tengono conto fra l’altro dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al con sumo, della situazione economica e del mercato del lavoro dell’edilizia principale, della produttività del lavoro, dei nuovi costi delle prestazio ni sociali, della diminuzione dell’orario di lavoro, di eventuali aumenti dei giorni di vacanza, di indennità e di altri fattori determinanti.
2bis abrogato
3 Se le parti del CNM non raggiungono un accordo entro il 30 set tembre, ognuna di esse può disdire il CNM per il 31 dicembre osser vando un termine di 2 mesi.
4 Adeguamento dei salari 2017 e 2018 18
Nelle trattative sugli adeguamenti salariali per il 2017 e il 2018 sarà conteggiato nel CCL PEAN lo 0,5 % all’anno dell’aumento dei contri buti del datore di lavoro.
8. Supplementi salariali
Art. 52 Generalità
1 In caso di deroghe all’orario di lavoro normale, le ore di lavoro diurno non danno diritto a supplemento, fatta eccezione per even- tuali supplementi per lavoro straordinario o festivo. È considerato lavoro diurno, ai sensi della legge sul lavoro, quello prestato fra le
05.00 e le 20.00 in estate e tra le 06.00 e le 20.00 in inverno.
2 Se il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26 CNM (lavoro supplemen tare), dell’art. 55 CNM (lavoro notturno temporaneo) e dell’art. 56 CNM (lavoro festivo), è tenuto a pagare dei supplementi salariali, restano riservati accordi dei CCL locali di altro tenore ma equivalenti.
18 Modifica secondo la Convenzione addizionale dell’8 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016
32 CNM 2016–2018 DOG
3 I supplementi ai sensi dell’art. 26 CNM (lavoro supplementare), dell’art. 55 CNM (lavoro notturno temporaneo) e dell’art. 56 CNM (lavoro festivo) non sono cumulabili. Viene applicato quello più alto.
Art. 53 abrogato
Art. 54 Tempo di viaggio
1 Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base.
2 In caso di impiego di personale a prestito l’impresa deve far sì che per questi lavoratori venga concordato lo stesso posto di raccolta che per i lavoratori dipendenti.
Art. 55 Lavoro notturno temporaneo
1 In caso di deroghe all’orario normale di lavoro, cioè in caso di la- voro notturno temporaneo, compreso il lavoro notturno a sciolte, per le ore di lavoro effettuate nell’arco di tempo dalle 20.00 alle 05.00 del mattino in estate e dalle 20.00 alle 06.00 in inverno viene corrisposto un supplemento salariale pari a:
a) quando il lavoro dura fino a una settimana 50 %
b) quando il lavoro si protrae oltre una settimana 25 %
2 Restano riservate convenzioni contrattuali diverse, in particolare per i lavori ferroviari o per i lavori sotterranei, come anche l’art. 58 CNM.
3 abrogato
Art. 56 Lavoro festivo
Per il lavoro festivo il supplemento salariale è pari al 50 %. Viene considerato lavoro festivo il lavoro prestato dalle 17.00 di sabato fino alle 05.00 del lunedì successivo in estate e fino alle 06.00 in inverno, e quello nei giorni festivi ufficiali (00.00–24.00).
CNM 2016–2018 DOG 33
Art. 57 Lavori nell’acqua o nel fango
È considerato lavoro nell’acqua o nel fango quello che non può essere eseguito con calzature di lavoro normali o stivali di gomma bassi, senza andare soggetti ad influenze nocive. Per un lavoro di questo tipo viene corrisposto un supplemento salariale tra il 20 % e il 50 %.
Art. 58 Lavori sotterranei
1 I lavoratori hanno diritto a un supplemento per le ore effettiva- mente prestate nei lavori sotterranei.
2 Per lavori sotterranei si intendono gallerie, cunicoli, caverne e pozzi la cui esecuzione, ampliamento o ricostruzione avviene sotto terra con il procedimento da minatore 19. In base a questa regolamen- tazione, i pozzi verticali che devono essere prolungati e la cui pro- fondità misura più di 20 metri (misurati dal piano di lavoro da cui ha inizio lo scavo) sono considerati alla stessa stregua dei lavori sot- terranei; il supplemento per lavori sotterranei viene pagato a partire dalla profondità di 20 metri.
3 I supplementi per i lavori in sotterraneo e i risanamenti di opere sotterranee sono regolamentati nella Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo (appendice 12)20 .
9. Indennità e rimborso spese
Art. 59 Indennità per lavoro notturno a sciolte
1 Regole generali: per il lavoro notturno continuo tra le 20.00 e le
05.00 in estate e le 06.00 in inverno, come d’uso sui cantieri idroelet- trici e nella costruzione di gallerie o sui cantieri dove alle maestranze è offerta la possibilità di vitto e alloggio, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF 2.– all’ora.
2 Regole equivalenti e generali: può essere convenuta anche un’al- tra indennità equivalente meglio rispondente alle particolarità del lavoro o del cantiere.
19 Per «procedimento da minatore» si intendono i lavori in sotterraneo indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con l’avanzamento tradizionale, con frese, con frese puntuali, con lo scudo, ecc.
20 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 25 maggio 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011; DOG in vigore dal 1° gennaio 2011 (DCF del 2 dicembre 2010)
34 CNM 2016–2018 DOG
3 Tale indennità non è dovuta cumulativamente a quella di cui all’art. 55 CNM.
4 abrogato
Art. 60 Rimborso spese, indennità per il pranzo e chilometraggio
1 I lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro hanno diritto al rim- borso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).
2 L’impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto suf- ficiente al posto di corrispondere un’indennità in denaro. In man- canza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 15.– 21 (dal 1° gennaio 2017: CHF 16.– 22). Le parti del CCL locale possono concordare un importo superiore ed emanare di sposizioni supplementari che disciplinino fra l’altro i dettagli del di ritto alla prestazione.
3 Se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 per ogni chilometro di servizio.
10. Indennità per intemperie (abrogato)
Art. 61 abrogato
Art. 62 abrogato
Art. 63 abrogato
21 Modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013; in vigore dal 1° gennaio 2014; DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 (DCF del 13 gennaio 2014). Le appendici 12, 13, 17 e 18 CNM 20162018 prevedono altri importi a titolo di indennità per il pranzo.
22 Modifica secondo la Convenzione addizionale dell’8 dicembre 2015; in vigore dal 1° gennaio 2016; DOG in vigore dal 1° luglio 2016 (DCF del 14 giugno 2016)
CNM 2016–2018 DOG 35
Art. 64 Assicurazione indennità giornaliera di malattia
1 Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve stipulare un’assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un’indennità giorna- liera del 90 % 23 dell’ultimo salario versato secondo l’orario di lavoro normale contrattuale 24 . Con il versamento dell’indennità giornaliera dell’assicurazione collettiva viene interamente tacitato l’obbligo di pa gamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 324a e 324b CO.
2 Premi
a) Versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’in- dennità giornaliera sono sostenuti per metà dall’impresa e per metà dal lavoratore.
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’im- presa stipuli un’assicurazione collettiva per indennità giornaliere di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa do- vrà sopportare il 90 %23 del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire il 90 %25 dell’ul timo salario corrisposto a partire dal 2° giorno. L’impresa deve comprovare l’ammontare del premio sulla base della struttura ta riffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell’assicuratore.
3 Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’as- sunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b) il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari al 90 %23 dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni pos- sono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell’evento assicurato;
23 Aumento dall’80 al 90 %: modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° febbraio 2013; DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)
24 In virtù della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e della pertinente ordinanza (OAMal)
25 Aumento dall’80 al 90 %: modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° febbraio 2013
36 CNM 2016–2018 DOG
c) il pagamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi;
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavo- rativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50 %;
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza durante il quale non sia possibile il rien- tro in Svizzera per motivi di salute;
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
g) le prestazioni ai sensi dell’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva;
h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavo- ratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’inden- nità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.
4 Regolamentazioni nei CCL locali: regolamentazioni vigenti a livel lo locale possono essere mantenute a condizione che le condizioni pre viste dal presente contratto siano nel complesso rispettate.
5 Modello managed-care: tali modelli vengono ammessi 26 , purché complessivamente:
a) vengano rispettate le prestazioni minime ai sensi del cpv. 3 del presente articolo (che la Commissione paritetica svizzera d’appli- cazione dovrà confermare);
b) ne risulti un risparmio di premi di almeno il 10 % rispetto a una consueta assicurazione collettiva di indennità giornaliera dello stesso assicuratore ai sensi del cpv. 3 del presente articolo e
c) tutti i lavoratori interessati all’interno dell’impresa accettino un tale modello.
26 Solo per le assicurazioni ai sensi della LCA
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6 Linee direttive: valgono inoltre le disposizioni degli enti assicura- tori, elaborate di concerto con le parti contraenti, concernenti l’assi- curazione di indennità giornaliera per il settore dell’edilizia princi- pale (vedi appendice 10).
Art. 65 Assicurazione contro gli infortuni
1 Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavo ratore sottoposto al CNM il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla Suva coprono l’80 % del guadagno assicurato. I giorni di attesa della Suva devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80 % del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impre sa di versare il salario ai sensi dell’art. 324a e 324b CO.
2 Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclu- de o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di pericoli straor- dinari o di atti temerari ai sensi degli art. 37–39 LAINF, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo della Suva, come pure per i giorni di attesa.
3 Premi: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.
12. Pagamento del salario in caso di morte del lavoratore, indennità di partenza e previdenza professionale (abrogato)
Art. 66 abrogato
Art. 67 abrogato
Art. 68 abrogato
13. Diritti e obblighi generali, sanzioni
Art. 69 abrogato
38 CNM 2016–2018 DOG
Art. 70 Divieto di lavoro nero
1 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.
2 Per accertare il lavoro nero, le competenti Commissioni profes- sionali paritetiche svolgono regolarmente dei controlli, di regola una volta al mese.
3 In caso di violazione di questo divieto del lavoro nero, la Com- missione professionale paritetica competente può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare un ammonimento o una multa con- venzionale fino all’importo massimo di CHF 3000.–. Questa multa convenzionale è trattenuta dal salario e l’importo messo a disposizio- ne della Commissione professionale paritetica, che deve usarlo per l’applicazione e l’esecuzione dei CCL. In caso di recidiva, il datore di lavoro può inoltre rescindere il contratto di lavoro con effetto im- mediato per motivi gravi. Restano riservate le pretese del datore di lavoro per risarcimento danni.
4 Nei confronti di datori di lavoro che deliberatamente lasciano eseguire o favoriscono il lavoro nero rimunerato può essere intima- to un ammonimento o comminata una multa convenzionale ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CNM.
Art. 71 Inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro
Se il datore di lavoro garantisce a un lavoratore un rapporto di lavoro per un determinato termine contrattuale o per una durata determi- nata, e se per sua colpa non rispetta l’accordo relativo, egli deve pa- gare il salario.
Art. 72 Inosservanza del contratto da parte del lavoratore
1 Qualora il lavoratore non adempia a una o più fattispecie elencate al cpv. 2 di questo articolo, egli deve versare quale indennizzo un importo pari a un quarto della retribuzione media mensile di base per ognuno dei casi citati (tali indennizzi sono cumulabili). Il datore di lavoro ha inoltre diritto ad essere risarcito per danni supplementari.
CNM 2016–2018 DOG 39
2 L’obbligo di indennizzare da parte del lavoratore matura quando:
a) non rispetta, per sua colpa, la data concordata sul contratto per l’inizio del lavoro. I termini di tolleranza sono i seguenti:
1. 10 giorni per i lavoratori stranieri che entrano per la prima vol- ta in Svizzera;
2. 5 giorni per tutti gli altri lavoratori che entrano in Svizzera;
b) non rispetta, per sua colpa, la data contrattuale di risoluzione del rapporto di lavoro o non rispetta i termini di disdetta; termine di tolleranza 2 giorni;
c) non rispetta, per sua colpa, le convenzioni stipulate in merito alla durata e al periodo di godimento delle vacanze; termine di tolle- ranza 2 giorni.
3 Se le premesse per l’obbligo di risarcimento sono adempite, il da- tore di lavoro deve informarne per iscritto il lavoratore interessato entro la fine del periodo di paga seguente.
4 Se il lavoratore non inizia il rapporto di lavoro senza motivi im- portanti o lo lascia senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a un risarcimento ai sensi dell’art. 337d CO. Inoltre ha diritto al risarci- mento di ulteriori danni. Se il datore di lavoro fa valere questo diritto legale, scade quello secondo i cpv. 2 e 3 del presente articolo.
14. Disposizioni particolari
Art. 73 Legge sulla partecipazione
1 Le parti del CNM regolano l’applicazione della legge sulla parte cipazione nella convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edilizia principale» (appendice 5) che costituisce parte integrante del presente contratto.
2 La convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edili zia principale» contiene fra l’altro le norme sull’informazione nell’a zienda, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie nell’im presa, su particolari situazioni aziendali come pure sulla rappresen tanza dei lavoratori nell’impresa.
Art. 74 Alloggi per i lavoratori, igiene e ordine sui cantieri
Le parti del CNM fissano in una convenzione addizionale le norme relative all’igiene e alla costruzione di alloggi per i lavoratori nonché le misure atte a mantenere l’ordine e l’igiene sui cantieri (vedi appen dice 6). Tale convenzione addizionale è parte integrante del XXX.
00 XXX 0000–2018 DOG
TERZA PARTE – Disposizioni per l’applicazione e disposizioni finali
1. Esecuzione delle disposizioni normative
Art. 75 Competenze
1 Competenze: per l’esecuzione e il rispetto del CNM in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 CNM e dell’art. 357a e 357b CO sulla conciliazione di divergenze di opinione o controversie nel territorio contrattuale delle parti contraenti locali, sono competenti le parti contraenti il CCL locale.
2 Norme: conformemente all’art. 10 cpv. 3 lett. b CNM, il CCL locale deve contenere le norme indicate nei seguenti articoli. Queste dispo sizioni possono essere anche oggetto di un regolamento, che è parte integrante del CCL locale.
Art. 76 Commissione professionale paritetica locale27: nomina, competenze e compiti
1 Nomina: le parti contraenti il CCL locale designano una Commis sione professionale paritetica locale (CPP) che ha la forma giuridica di un’associazione. Lo statuto deve essere approvato dalle parti del CNM. Le Commissioni professionali paritetiche locali così costituite sono espressamente incaricate dell’esecuzione del CNM durante la sua validità.
2 Competenze: le parti contraenti il CNM sono tenute a conferire alle Commissioni professionali paritetiche locali i necessari mandati per la rappresentanza del diritto in comune ai sensi dell’art. 357b CO.
3 Compiti: la Commissione professionale paritetica locale28 ha i se- guenti compiti:
a) su incarico e in nome delle parti contraenti il CNM vegliare sull’applicazione delle disposizioni contrattuali del CNM, sulle relative appendici e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CNM o ad altra conven- zione; far applicare il CCL locale e conciliare eventuali divergenze di opinione o controversie sull’applicazione del CCL locale;
27 Per gli indirizzi delle Commissioni paritetiche edilizia e genio civile: cfr. quinta parte
28 La CPLS (appendice 12) è equivalente alle Commissioni professionali paritetiche locali.
CNM 2016–2018 DOG 41
b) e in particolare:
1. eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nell’impresa su richiesta individuale o sistematicamente;
2. verificare i calendari di lavoro (art. 25 cpv. 4 CNM), purché a tale proposito il CNM non abbia stabilito altre competenze, come nella convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» o nella convenzione addizionale «Genio civile speciale»;
3. conciliare le divergenze di opinione tra imprese e lavoratori sull’assegnazione alle classi salariali (art. 42, 43 e 45 CNM);
4. vegliare sull’applicazione della «Convenzione addizionale con- cernente gli alloggi dei lavoratori, l’ordine e l’igiene sui cantieri» (appendice 6);
5. conciliare le divergenze di opinione fra impresa e lavoratore sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie;
6. conciliare le divergenze di opinione ai sensi dell’art. 33 della convenzione addizionale «Partecipazione nel settore dell’edi- lizia principale» (appendice 5);
7. comunicare alle autorità, come uffici cantonali del lavoro e com mittenti pubblici svizzeri, eventuali violazioni validamente giu dicate contro il CNM (inclusi i CCL locali).
4 Procedura: la Commissione professionale paritetica locale con- duce le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico (i partico lari vengono stabiliti dalla Commissione paritetica svizzera d’applica zione CPSA, in un regolamento vincolante per tutte le Commissioni professionali paritetiche locali 29).
La Commissione professionale paritetica locale:
a) decide di controllare o far controllare il rispetto del CNM presso un’azienda, purché quest’ultima abbia la sede nel suo territorio oppure il cantiere si trovi nel suo territorio; negli altri casi in- forma la Commissione professionale paritetica competente in quel luogo;
b) esegue controlli con membri autorizzati della Commissione, di solito con preavviso scritto, per verificare il rispetto del CNM e controlla i cantieri, a condizione che la sede dell’impresa o i can- tieri si trovino nel territorio di sua competenza; può richiedere l’assistenza legale di altre Commissioni professionali paritetiche locali;
29 Regolamento di procedura della Commissione paritetica svizzera di applicazione CPSA xxxx xxxxx e genio civile (Regolamento di procedura CPSA) del 1° dicembre 2010; in vigore dal 1° gennaio 2011
42 CNM 2016–2018 DOG
d) può affidare i compiti di cui alle lett. b e c anche a terzi specializ- zati;
e) al termine delle sue indagini elabora una decisione scritta, che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione e l’indicazione delle possibilità di ricorso. La decisione deve inoltre indicare:
1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
2. se oltre alla constatazione della violazione del CNM o del CCL locale viene inflitta un’ammonizione o una sanzione,
3. se seguirà una notifica alle autorità e
4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.
5 Competenze: la decisione è emanata dalla Commissione profes- sionale paritetica locale competente per il luogo ove ha sede l’azienda interessata; lo stesso vale nel caso in cui un’altra Commissione professionale paritetica le comunica un’eventuale violazione delle disposizioni del CNM. Per aziende con sede all’estero è competen- te la Commissione professionale paritetica locale del luogo in cui si trova il cantiere. Rimangono riservate eventuali disposizioni partico- lari, come per i lavori in sotterraneo o per il genio civile speciale.
6 Assistenza legale: se una Commissione professionale paritetica rifiuta di prestare un’assistenza legale richiesta ai sensi del cpv. 4 del presente articolo (lett. a e b), la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA designa la Commissione professionale parite- tica competente per il controllo e le eventuali sanzioni da adottare.
Art. 77 Collegio arbitrale locale: nomina e compiti
1 Nomina del Collegio arbitrale locale: le parti contraenti il CCL locale che, al momento dell’entrata in vigore della Commissione pa ritetica svizzera d’applicazione CPSA, dispongono di un Collegio ar bitrale designato e operativo possono, nei primi tre mesi dall’entrata in vigore della CPSA, confermare un Collegio arbitrale locale compe tente per la loro zona contrattuale. Esso si compone di un presidente, giurista e specialista in materia di diritto del lavoro nominato di comu ne accordo dalle parti contraenti, e da due assessori periti, anch’essi nominati dalle stesse parti. Qualora entro i termini prestabiliti non vi sia intesa sulla nomina del presidente, sarà la Commissione paritetica svizzera d’applicazione CPSA a decidere in materia entro due mesi dalla richiesta di una delle parti contraenti.
CNM 2016–2018 DOG 43
2 Competenze concrete: il Collegio arbitrale locale è concretamente competente per:
a) giudicare controversie o vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la Commissione professionale paritetica non raggiunga un ac cordo (art. 78 CNM);
b) giudicare le decisioni della Commissione professionale paritetica contro datori di lavoro e lavoratori. I datori di lavoro o i lavoratori interessati che non sono membri delle parti del CNM devono rico noscere per iscritto il Collegio arbitrale;
c) sporgere querela da parte della Commissione professionale parite tica contro datori di lavoro e lavoratori interessati.
3 Procedura arbitrale: la procedura davanti al Collegio arbitrale lo cale si basa sul codice di procedura civile del cantone in cui ha sede il Collegio arbitrale; quale sede è considerata la sede svizzera dell’im presa. Il Collegio arbitrale decide per la sede e la procedura allorquando la zona di validità del CCL supera i confini di un cantone.
Art. 78 Procedure arbitrali e di conciliazione locali tra le parti contraenti locali
1 Le vertenze o le controversie devono essere trattate immediata mente dalla Commissione professionale paritetica locale dietro riserva dell’art. 10 cpv. 5 CNM.
2 Se la Commissione professionale paritetica locale non è in grado di raggiungere un’intesa, le parti possono adire congiuntamente o sepa ratamente il Collegio arbitrale locale tramite un’azione. La competenza in materia è disciplinata dall’art. 77 cpv. 2 CNM.
3 Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, riservati il ricorso o l’azione per nullità secondo il diritto cantonale.
4 Per tutta la durata della procedura davanti alla Commissione pro fessionale paritetica locale, rispettivamente al Collegio arbitrale, si dovrà evitare ogni polemica pubblica sullo svolgimento e il contenuto delle trattative. È permessa un’informazione oggettiva dei membri.
5 La Commissione professionale paritetica locale e il Collegio arbi trale sono competenti solo per le questioni e le vertenze relative all’in terpretazione e all’applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti. Non compete loro emanare un nuovo diritto che rientra nella compe tenza esclusiva delle parti del CNM rispettivamente delle parti del CCL locale.
44 CNM 2016–2018 DOG
1 Se le Commissioni professionali paritetiche constatano una viola- zione delle disposizioni contrattuali, invitano la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.
2 La Commissione professionale paritetica ha facoltà di:
a) intimare un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50 000.–; se la pre- tesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;
c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese proce- durali ed accessorie;
d) applicare le sanzioni previste all’art. 70 CNM («Divieto di lavoro nero»).
2bis Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CNM o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CNM – si sono comportati in modo da dar adito al controllo o all’avvio della procedura.
3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere il lavoratore o il datore di lavoro in colpa dal contravvenire in futuro al CNM. L’importo della multa convenzionale viene stabilito cumu- lativamente in considerazione dei fattori seguenti:
a) importo della prestazione pecuniaria di cui è stato privato il lavo- ratore dal datore di lavoro (vedi art. 79 cpv. 2 lett. b CNM);
b) violazione di disposizioni contrattuali di natura non finanziaria;
c) violazione singola o multipla (comprese le recidive) delle disposi- zioni contrattuali collettive, e gravità delle stesse;
d) dimensioni dell’impresa;
e) constatazione se il lavoratore o il datore di lavoro colpevole e messo in mora abbia già soddisfatto in parte o in toto i propri ob- blighi;
f) constatazione se il lavoratore fa valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in fallo o se ha intenzione comun que di farlo nell’immediato futuro.
4 Nei CCL locali l’esecuzione in comune, limitata a quella delle multe da parte della Commissione professionale paritetica (art. 357b cpv. 1 lett. c CO), può avvenire a condizione che le parti contraenti vogliano avvalersi di questa opportunità e che ne siano espressamente autorizzate, in virtù dell’art. 000x xxx. 0 XX.
XXX 0000–2018 DOG 45
5 La multa convenzionale è versata alla Commissione professionale paritetica entro 30 giorni. Questa impiega l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del CCL.
2. Disposizioni finali
Art. 80 Disposizioni del CO
Restano riservate le disposizioni del CO per i casi non menzionati nel presente CNM.
Art. 81 Domicilio legale e foro competente
Le parti contraenti riconoscono Zurigo quale domicilio legale e foro competente.
Art. 82 Durata del CNM
1 Il CNM 2016–2018 entra in vigore il 1o gennaio 2016 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Entro il 25 giugno 2017 le parti conducono tratta tive su ulteriori adeguamenti del CNM, conformemente al capitolo III della Convenzione addizionale dell’8 dicembre 2015. Osservando un preavviso di tre mesi, ciascuna parte può disdire il CNM un’unica volta anticipatamente al 30 settembre 2017 con effetto per tutte le parti.
1bis In deroga all’art. 82 cpv. 1 CNM, per la durata e lo scioglimento del Parifonds Edilizia si applicano le disposizioni dell’art. 8 cpv. 6 CNM.
2 Riguardo alla possibilità di una disdetta anticipata del presente contratto, fanno stato le disposizioni dell’art. 51 XXX.
00 XXX 0000–2018 DOG
QUARTA PARTE – Appendici
Le presenti appendici sono parte integrante del CNM. Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
Appendice 1 Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare con tratti di adesione»
Appendice 2 Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in conformità all’art. 51 CNM:
• Salari 2014: DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014; modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
• Salari 2013: DOG in vigore dal 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
• Salari 2012: DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 conformemente al DCF del 15 gennaio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
• Salari 2010: DOG in vigore dal 1° gennaio 2010 conformemente al DCF del 17 dicembre 2009; modifica secondo la Convenzione addizionale del 7 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010
Appendice 3 abrogata
Appendice 4 abrogata
Appendice 5 Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale»
«Convenzione sulla partecipazione»
Appendice 6 Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l’igiene e l’ordine sui cantieri «Convenzione sugli alloggi»
Appendice 7 Convenzione protocollare in complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM
Appendice 8 Tabella per la determinazione del salario durante le vacanze e per la 13a mensilità
Appendice 9 Salari base 2014: DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014; modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
Salari base 2013 (tra parentesi): DOG in vigore dal 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013; modifica secondo la Conven zione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
Appendice 10 Linee direttive «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia» per il settore dell’edilizia principale
Appendice 11 abrogata
Appendice 12 Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo
«Convenzione per i lavori in sotterraneo» Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» Appendice 14 abrogata
Appendice 15 Elenco dei criteri di classificazione relativo alle classi salariali A e Q e promemoria della CPSA relativo al riconoscimento di certificati professionali esteri
Appendice 16 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale svizzera
Appendice 17 Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Appendice 18 Convenzione addizionale «Ginevra»
CNM 2016–2018 DOG 47
Appendice 1
Accordo protocollare: condizioni di formazione
e di lavoro per gli apprendisti, contratti di adesione
Convenzioni salariali sull’adeguamento dei salari
Appendice 2
individuali/effettivi: salari 2014, salari 2013, salari 2012,
salari 2010
Appendice 3 abrogata
Appendice 4 abrogata
Appendice 5 «Convenzione sulla partecipazione»
Appendice 6 «Convenzione sugli alloggi»
Appendice 7
«Convenzione protocollare sul campo di applicazione aziendale»
Appendice 8 Tabella salario vacanze e 13a mensilità
Appendice 9 Salari base
Appendice 10
Linee direttive «Assicurazione di indennità giornaliera di malattia»
Appendice 11 abrogata
Appendice 12 «Convenzione per i lavori in sotterraneo»
Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale»
Appendice 14 abrogata
Appendice 15 Elenco dei criteri per le classi salariali A e Q
Appendice 16 Direttiva sul lavoro a sciolte nell’edilizia principale
Appendice 17
Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo
Appendice 18 Convenzione addizionale «Ginevra»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Appendice 1
Accordo protocollare
in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti»
e il «diritto di stipulare contratti di adesione»
CNM 2016–2018 DOG Accordo protocollare 51
Accordo protocollare in complemento al CNM concernente le «condizioni di formazione
e di lavoro per gli apprendisti» e il «diritto di stipulare contratti di adesione»
Valido con il CNM 2016–2018
Le parti del CNM stipulano il seguente accordo protocollare che costituisce parte integrante del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera, di seguito CNM:
Capitolo 1 Condizioni di formazione e di lavoro per gli apprendisti
Art. 1 Principio
Ai sensi dell’art. 3 CNM, per gli apprendisti occupati nelle imprese (esclusi gli apprendisti di commercio o del settore tecnico) valgono, per le condizioni di lavoro e di formazione, le seguenti disposizioni.
Art. 2 Diritto alle vacanze
Le vacanze annuali ammontano a sei settimane.
Art. 3 Raccomandazioni per la retribuzione degli apprendisti
Le sezioni e i gruppi professionali della SSIC pubblicano annualmente delle raccomandazioni inerenti alla retribuzione degli apprendisti.
Art. 4 Tredicesima
Gli apprendisti hanno diritto alla tredicesima mensilità conformemente alle disposizioni degli art. 49 e 50 CNM. Le sezioni e i gruppi professionali della SSIC tengono conto di tale diritto nelle raccomandazioni inerenti alla retri buzione degli apprendisti.
Art. 5 Prestazioni supplementari
Gli apprendisti hanno diritto alle seguenti prestazioni:
a) indennità per giorni festivi, ai sensi dell’art. 38 CNM;
b) indennità per le assenze inevitabili, secondo l’art. 39 CNM;
c) indennità per servizio militare, civile e di protezione civile, ai sensi dell’art. 40 CNM;
d) indennità per trasferimento, ai sensi dell’art. 60 CNM;
e) supplemento salariale per i lavori nell’acqua o nel fango, ai sensi dell’art. 57 CNM;
f) supplemento per lavori sotterranei, di cui all’art. 58 CNM, pari al 50 % du- rante tutto il periodo di apprendistato;
g) indennità giornaliera di malattia, in virtù dell’art. 64 CNM (con riserva delle disposizioni legali vincolanti).
52 Accordo protocollare CNM 2016–2018 DOG
1
Art. 6 Contributi per il Fondo di applicazione e per la formazione1
Gli apprendisti sono tenuti a versare un contributo al Fondo di applicazione e per la formazione1 ai sensi dell’art. 8 CNM.
Art. 7 Lavoro a cottimo
Gli apprendisti non possono eseguire lavori a cottimo.
Art. 8 Continuazione del rapporto di lavoro
I maestri di tirocinio sono tenuti, a seconda delle possibilità dell’impresa, a occupare ulteriormente i loro apprendisti o a fornire loro opportunità di aggior- namento professionale.
Capitolo 2 Diritto di stipulare contratti di adesione
Art. 9 Stipulazione di contratti di adesione da parte della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e delle sue sezioni
1 La Società Svizzera degli ImpresariCostruttori ha il diritto di stipulare con i Quadri dell’Edilizia Svizzera e l’Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ), nella forma di un contratto di adesione, un CNM dello stesso tenore per i settori dell’edilizia, del genio civile, della carpenteria, dell’estrazione e lavorazione della pietra nonché dell’estrazione di sabbia e di ghiaia.
2 Le sezioni della SSIC hanno il diritto di stipulare dei CCL locali con le sezioni locali dei Quadri dell’Edilizia Svizzera e dell’Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ) a titolo di contratto di adesione di cui al cpv. 1.
Art. 10 Stipulazione di contratti di adesione da parte delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM
Le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM hanno il diritto di concludere con la Società Svizzera degli ImpresariCostruttori, in forma di contratti di adesione, un CCL dello stesso tenore per capi muratori e capi fabbrica (CCL per capi muratori).
Art. 11 Disposizioni comuni
Per quanto concerne i contratti di adesione, si conviene che per tutta la durata dei relativi CCL, le trattative sulle modifiche e sulle aggiunte al CNM si tengono tra la Società Svizzera degli ImpresariCostruttori e le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del CNM; le trattative riguardanti le modifiche e le ag giunte al CCL per capi muratori si svolgono tra la Società Svizzera degli ImpresariCostruttori e i Quadri dell’Edilizia Svizzera e l’Associazione Svizzera dei Quadri.
1 Oggi: Parifonds Edilizia. Adeguamento all’art. 8 CNM 2008: modifica secondo la Convenzione addizionale dell’11 settembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010; DOG in vigore dal 1° gennaio 2010 (DCF del 7 dicembre 2009)
CNM 2016–2018 DOG Accordo protocollare 53
2
Appendice 2
Convenzioni sull’adeguamento dei salari individuali/effettivi in conformità all’art. 51 CNM
(le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto)
• Salari 2014: DOG in vigore dal 1° febbraio 2014
conformemente al DCF del 13 gennaio 2014;
modifica secondo la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014
• Salari 2013: DOG in vigore dal 1° settembre 2013
conformemente al DCF del 26 luglio 2013;
modifica secondo la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
• Salari 2012: DOG in vigore dal 1° febbraio 2013
conformemente al DCF del 15 gennaio 2013;
modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
• Salari 2010: DOG in vigore dal 1° gennaio 2010
conformemente al DCF del 17 dicembre 2009;
modifica secondo la Convenzione addizionale del 7 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010
CNM 2016–2018 DOG Convenzioni salariali 55
DOG in vigore dal 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014; modifica secondo la Convenzione addizionale
del 31 ottobre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014
Le parti stipulano, in virtù dell’art. 51 cpv. 4 CNM, la presente convenzione addizionale sull’adeguamento del Contratto nazionale mantello (di seguito CNM) in materia di salari effettivi e salari base.
Premessa
Le parti del CNM constatano che l’Ufficio federale di statistica ha calcolato un rincaro negativo (–0,1 %) per il periodo determinante da fine settembre 2012 a fine settembre 2013.
Art. 1 In generale
1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo) secondo le disposizioni qui appresso tutti i lavoratori sottoposti al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2013 in un’im- presa sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti tempo- ranei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati indivi- dualmente tra impresa e lavoratore.
2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 2 di questa convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. cpv. 3 del presente articolo).
3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività la- vorativa ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori in- dicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l’art. 45 cpv. 2 CNM.
Art. 2 Adeguamento dei salari 2014
1 L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:
– di un aumento generale dello 0,4 % e
– di un eventuale adeguamento individuale (al merito).
2 Calcolo
Le modalità dell’adeguamento salariale citato nel cpv. 1 del presente articolo sono le seguenti:
1 Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
56 Convenzioni salariali CNM 2016–2018 DOG
a) Aumento generale 2
L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale a ogni lavo- ratore sottoposto al CNM sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2013. L’aumento è dello 0,4 % per tutte le classi salariali secondo l’art. 42 CNM.
b) Aumento al merito
L’impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM. Modalità per il calcolo dell’aumento della massa salariale:
– La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 no- vembre 2013.
– I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La con- versione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.
– Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,4 % e l’importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retri- buiti mensilmente, l’importo è riconvertito in salario mensile.
Art. 3 Adeguamento dei salari base 2
Art. 4 Adeguamento dell’art. 60 cpv. 2, indennità per il pranzo 3
Art. 5 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 20144.
Zurigo/Berna, 31 ottobre 2013
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
X. Xxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxx
2 I salari base messi in vigore dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2014 con la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013 e dichiarati di obbligatorietà generale dal 1° febbraio 2014 con DCF del 13 gennaio 2014 sono riportati all’art. 41 cpv. 2, all’appendice 13 art. 6 cpv. 2 e all’ap pendice 17 art. 5 cpv. 2 CNM.
3 La modifica dell’indennità per il pranzo messa in vigore dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2014 con la Convenzione addizionale del 31 ottobre 2013 e dichiarata di obbligatorietà gene rale dal 1° febbraio 2014 con DCF del 13 gennaio 2014 è riportata all’art. 60 cpv. 2 CNM.
4 La DOG è entrata in vigore il 1° febbraio 2014 conformemente al DCF del 13 gennaio 2014 con effetto fino al 31 dicembre 2015.
CNM 2016–2018 DOG Convenzioni salariali 57
DOG in vigore dal 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
Le parti stipulano, in conformità all’art. 51 cpv. 4 CNM, la presente convenzione sull’adeguamento del Contratto nazionale mantello (di seguito CNM) in materia di salari effettivi e salari base.
Art. 1 Basi
Le parti del CNM constatano che il rincaro determinante stabilito dall’Ufficio federale di statistica da fine settembre 2011 a fine settembre 2012 ammontava al
–0,4 %. Di conseguenza si applica la regola definita all’art. 51 cpv. 4.1 (cap. 6.6 della Convenzione sul Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera 2012–2015 del 28 marzo 2012).
Art. 2 In generale
1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 3 qui appresso tutti i lavoratori sottoposti al CNM il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2012 in un’impresa sottoposta al CNM (com- presi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati individualmente tra impresa e lavora- tore.
2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 3 della presente conven- zione presuppone, oltre a quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. cpv. 3 del presente articolo).
3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività la- vorativa ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l’art. 45 cpv. 2 CNM.
Art. 3 Adeguamento dei salari effettivi 2013
1 In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012–2015 che sod- disfano le condizioni di cui all’art. 2 della presente convenzione hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.
1 Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
58 Convenzioni salariali CNM 2016–2018 DOG
2
2 L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento generale a ogni lavoratore sottoposto al CNM 2012–2015 sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2012. L’adeguamento corrisponde allo 0,5 % per tutte le classi salariali se- condo l’art. 42 CNM.
Art. 4 Adeguamento dei salari base 2
Art. 5 Modifica dell’appendice 18 CNM 3
Art. 6 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale
La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 20134.
Zurigo/Berna, 24 ottobre 2012
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
H. U. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxx
2 I salari base messi in vigore dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2013 con la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012 e dichiarati di obbligatorietà generale dal 1° settembre 2013 con DCF del 26 luglio 2013 sono riportati all’art. 41 cpv. 2 CNM.
3 La modifica della Covenzione addizionale «Ginevra», messa in vigore dalle parti con effetto dal 1° gennaio 2013 con la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012 e dichiarata di obbli gatorietà generale dal 1° settembre 2013 con DCF del 26 luglio 2013 figura nell’appendice 18 al CNM.
4 La DOG è entrata in vigore il 1° settembre 2013 conformemente al DCF del 26 luglio 2013 con effetto fino al 31 dicembre 2015.
CNM 2016–2018 DOG Convenzioni salariali 59
DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 conformemente al DCF del 15 gennaio 2013; modifica secondo la Convenzione addizionale del
28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012
Le parti concordano i seguenti adeguamenti salariali che costituiscono la nuova appendice 2 al CNM.
Art. 1 (…)
Art. 2 (…)
Art. 3 (…)
Art. 4 Condizioni generali
Si applicano le seguenti condizioni generali:
4.1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale 2012 secondo l’art. 5 della presente convenzione tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012– 2015 il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2011 in un’impresa sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
4.2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 5 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al n. 4.1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. n. 4.3 del presente articolo).
4.3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM 2012–2015 occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l’art. 45 cpv. 2 CNM 2012–2015.
Art. 5 Adeguamento salariale 2012
5.1 In generale: occorre tenere conto di quanto segue:
a) In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012–2015 hanno diritto, all’entrata in vigore di questo decreto del Consiglio federale 2, a un adeguamento del salario individuale (effettivo) 2011.
b) Gli adeguamenti dei salari individuali (effettivi) devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori e si compongono:
1 Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
2 Il DCF del 15 gennaio 2013 è entrato in vigore il 1° febbraio 2013. In virtù della Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, i lavoratori delle imprese affiliate alla SSIC hanno avuto diritto a un adeguamento dei salari individuali (effettivi) 2011 dall’entrata in vigore della presente Convenzione addizionale il 1° aprile 2012.
60 Convenzioni salariali CNM 2016–2018 DOG
2
1. di un aumento generale (aumento base, art. 5.2 lett. a) e
2. di un eventuale adeguamento individuale (aumento commisurato alle prestazioni, art. 5.2 lett. b).
c) Gli aumenti salariali già concessi nel 2012 possono essere computati per l’adeguamento salariale di cui al presente articolo.
5.2 Calcolo: le modalità degli adeguamenti salariali di cui all’art. 5.1 sono le seguenti:
a) Aumento base
L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (au- mento base) dello 0,5 % a ogni lavoratore sottoposto al CNM 2012–2015 sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2011.
b) Aumento commisurato alle prestazioni
1. Per la parte commisurata alle prestazioni, l’impresa deve aumentare complessivamente dello 0,5 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.
2. Modalità per il calcolo dell’aumento della massa salariale
2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2011.
2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012–2015 (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in confor- mità all’art. 41 cpv. 3 CNM 2012–2015.
2.3 Il totale dei salari orari secondo il n. 2.2 viene aumentato dello 0,5 % e l’importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l’importo è riconver- tito in salario mensile secondo la lett. b n. 2 del presente capoverso.
5.3 Salari base 3
Art. 6 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale
La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° aprile 20124.
Zurigo/Olten/Berna, 4 giugno 2012
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
H. U. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxx
Syna, Sindacato interprofessionale
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxx
3 I salari base messi in vigore dalle parti con effetto dal 1° aprile 2012 con la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012 e dichiarati di obbligatorietà generale dal 1° febbraio 2013 con DCF del 15 gennaio 2013 sono riportati all’art. 41 cpv. 2 CNM.
4 Secondo il DCF del 15 gennaio 2013, il CNM 2012–2015 DOG è entrato in vigore il 1° febbraio 2013 con effetto fino al 31 dicembre 2015.
CNM 2016–2018 DOG Convenzioni salariali 61
DOG in vigore dal 1° gennaio 2010 conformemente al DCF del 17 dicembre 2009; modifica secondo la Convenzione addizionale del
7 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010
Le parti stipulano, in conformità all’art. 51 cpv. 4 CNM, la presente convenzione sull’adeguamento del Contratto nazionale mantello in materia di salari e inden nità per il pranzo.
Art. 1 In generale
1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2009 in un’impresa di costruzione sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’art. 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. cpv. 3 del presente articolo).
3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l’art. 45 cpv. 2 CNM.
Art. 2 Adeguamento salariale 2010 2
1 In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.
2 L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale del 31 di- cembre 2009. L’aumento è dell’1% per tutte le classi salariali secondo l’art. 42 CNM.
Art. 3 Adeguamento dell’indennità per il pranzo
L’indennità per il pranzo secondo l’art. 60 cpv. 2 CNM è aumentata da CHF 13.– a CHF 14.– per il 2010.
1 Le disposizioni di obbligatorietà generale sono stampate in grassetto.
2 I salari base secondo l’art. 41 CNM restano invariati nel 2010.
62 Convenzioni salariali CNM 2016–2018 DOG
Art. 4 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale 2
La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 2010. Le parti contraenti s’impegnano affinché essa sia dichiarata di obbligatorietà generale entro il 1° gennaio 2010.
Zurigo/Berna, 7 novembre 2009
Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx
Per il Sindacato Unia
H. U. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxx
Per il Syna, Sindacato interprofessionale
X. Xxxxx, X. Xxxxxx, X.X. Xxxxxxxx
CNM 2016–2018 DOG Convenzioni salariali 63
3
Appendice 3 e
appendice 4
abrogate
CNM 2016–2018 DOG 65
Appendice 5 5
Convenzione addizionale sulla partecipazione nell’edilizia principale
«Convenzione sulla partecipazione»
CNM 2016–2018 DOG «Convenzione sulla partecipazione» 67
sulla partecipazione nell’edilizia principale
«Convenzione sulla partecipazione»
Valida con il CNM 2016–2018
Le parti del CNM stipulano la presente convenzione addizionale, in applicazione della legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (chiamata «legge sulla partecipazione»), entrata in vigore il 1° maggio 1994, in applicazione delle prescrizioni della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge sul lavoro, del codice delle obbligazioni modifi cato il 17 dicembre 1993, come pure ai sensi dell’art. 73 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM):
Capitolo 1 Scopo, campo d’applicazione, concetti
Art. 1 Scopo
Lo scopo di questa convenzione è:
a) introdurre gradatamente la legge sulla partecipazione nel settore dell’edilizia principale in Svizzera,
b) trovare soluzioni che soddisfino le parti contraenti in materia di:
1. sicurezza sul lavoro e tutela della salute,
2. trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi e
3. elezione e funzioni della rappresentanza dei lavoratori.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente convenzione vale per tutte le imprese e i collaboratori e le collabo ratrici di un’impresa sottoposti al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera. Convenzioni analoghe vengono stipulate con altre orga nizzazioni dei lavoratori che difendono gli interessi dei restanti lavoratori delle imprese dell’edilizia principale svizzera.
Art. 3 Concetti del diritto di partecipazione
1 Informazione: significa che la direzione aziendale informa e discute sulle que- stioni aziendali con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, direttamente con i lavoratori.
2 Diritto alla consultazione: significa che determinate questioni aziendali de- vono essere affrontate e discusse con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, con i lavoratori, prima che i datori di lavoro prendano le relative decisioni. Della decisione presa dal datore di lavoro deve essere informato l’organo di rap- presentanza dei lavoratori o, in sua mancanza, i lavoratori stessi; la decisione deve essere motivata in caso di deroga alla loro presa di posizione.
68 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
3 Decisione comune: significa che, su determinate questioni aziendali, le deci- sioni possono essere prese solo con il consenso del datore di lavoro e dei rappre- sentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dei lavoratori stessi.
4 Gestione autonoma: significa che singoli compiti della rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, dei lavoratori stessi devono essere liquidati auto- nomamente.
Capitolo 2 Informazione
Art. 4 Oggetto dell’informazione ed attuazione 5
1 L’impresa, in ottemperanza all’art. 9 della legge sulla partecipazione, è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari:
a) sull’occupazione e
b) sugli occupati.
2 In caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna, fatte salve le particolari disposizioni concernenti il trasferimento ad altra ditta e i licenziamenti collettivi (art. 24 e segg. di questa convenzione). Vengono altresì informate le parti contraenti il CCL in caso di tra- sferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi (art. 25 cpv. 5 e art. 27 della presente convenzione).
3 L’informazione può essere data:
a) per iscritto ai lavoratori o verbalmente a un’assemblea aziendale;
b) oppure verbalmente a una riunione dei rappresentanti dei lavoratori, a condi- zione che ne esista una.
Capitolo 3 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Art. 5 Principio
1 L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicurez- za sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
2 Le parti contraenti si impegnano di comune accordo per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie. I principi fondamentali sono in particolare i seguenti:
a) le prescrizioni di legge e le direttive;
b) la soluzione settoriale, sostenuta congiuntamente dalle parti sociali e dalla CFSL, «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» 1;
c) le raccomandazioni e i programmi del «Forum per la sicurezza sul lavoro»;
d) i servizi dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL).
1 Approvata l’8 luglio 1997 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). In vigore dal 15 luglio 1997. Oggi chiamata «sicuro».
CNM 2016–2018 DOG «Convenzione sulla partecipazione» 69
Art. 6 Diritti e obblighi del datore di lavoro
1 Diritti e obblighi del datore di lavoro si basano sulle disposizioni di legge.
2 Il datore di lavoro deve fare in modo che:
a) tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o cantiere, compresi i lavoratori di altre imprese che ivi prestino la loro opera e che lavorino per suo mandato, siano informati tempestivamente e in maniera esauriente sui pericoli legati alla loro attività, ma anche su temi quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della sa- lute; durante il periodo di prova, i dipendenti che lavorano per la prima volta nel settore dell’edilizia principale devono essere informati nell’ambito di un’istruzione di mezza giornata 2 ;
b) venga designato un «preposto alla sicurezza sul lavoro» in conformità al
«Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel set tore principale della costruzione» che vanti la dovuta preparazione e che sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli.
3 Con una tempestiva e completa informazione e formazione il lavoratore deve, nell’ambito della sua responsabilità, poter operare in qualsiasi momento in modo autonomo e competente.
Art. 7 Diritti e obblighi del lavoratore
1 Diritti e obblighi del lavoratore si basano sulle disposizioni di legge.
2 I lavoratori hanno facoltà di presentare all’impresa proposte e misure atte a migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
3 Ogni lavoratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai seguenti obblighi relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro3:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro;
b) usare l’equipaggiamento personale di protezione e portare calzature adeguate;
c) in caso di constatazione di anomalie che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, rimuoverle nella misura del possibile o informarne il proprio capo;
d) evitare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della sua persona o quella di altre persone o che potrebbero danneggiare l’attrezzatura in dotazione.
Art. 8 Visite aziendali
1 I lavoratori di un’impresa devono essere informati per tempo dalla stessa in caso di visite aziendali da parte dell’organo di esecuzione della sicurezza sul lavo- ro e della tutela della salute. L’impresa comunica ai lavoratori l’esito di tale visita e tutti i provvedimenti adottati in materia di sicurezza 4 .
2 Art. 2 e 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (di seguito OLL 3) e art. 3 e 6 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (di seguito OPI)
3 Art. 11 OPI e art. 10 OLL 3
4 Art. 6 OLL 3
70 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
2 I lavoratori possono richiedere il sopralluogo da parte dell’organo di esecu- zione competente previo accordo con l’impresa.
Art. 9 Raccolta di informazioni
I lavoratori possono, previo accordo con l’impresa, raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla prevenzione5, presso autorità, esperti ester- ni della sicurezza sul lavoro e fornitori. Qualora vengano interpellati esperti esterni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, è necessario regolare preventivamente con l’azienda la questione dei costi.
Art. 10 Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro 5
e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori
1 Se vi è una rappresentanza dei lavoratori, questa può nominare un respon- sabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al proprio interno.
2 Il responsabile per le questioni di sicurezza deve essere formato e costante- mente aggiornato sulla natura del suo mandato. Qualora formazione e aggiorna- mento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo dedicato vale come tempo di lavoro.
3 Ogni lavoratore ha diritto di rivolgersi, per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute, al relativo responsabile oppure al preposto alla sicurezza sul lavoro.
4 La CPP competente può essere interpellata dai lavoratori rispettivamente dall’impresa, quando:
a) l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela del- la salute nell’ambito del «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul lavoro né dal datore di lavoro;
b) il «responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute», nonostante sollecitazioni da parte dell’impresa, non adempie i propri obblighi nell’ambito del «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione».
5 Art. 6 OLL 3 e art. 6a OPI
CNM 2016–2018 DOG «Convenzione sulla partecipazione» 71
Capitolo 4 Situazioni aziendali particolari
1. Misure atte ad evitare il lavoro ridotto e la chiusura aziendale Art. 11 Lavoro straordinario
Il ricorso al lavoro straordinario nelle imprese deve essere ridotto al minimo e concesso solo in casi debitamente motivati o per questioni di urgenza, considerando le relative disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera nonché tutte le disposizioni previste nei CCL locali o sezionali. Il la- voro straordinario deve essere compensato con tempo libero.
Art. 12 Lavoro a cottimo
In periodi di ridotta occupazione e di scarse opportunità lavorative, il lavoro a cot- xxxx deve essere assegnato solo in casi eccezionali, e a cottimisti estranei all’im- presa solo qualora tale prestazione non possa essere eseguita in modo tecnica- mente ed economicamente ineccepibile dal personale della ditta stessa.
Art. 13 Beneficiari di rendite AVS, pensionati e personale ausiliario
In periodi di scarsa occupazione o di ridotte opportunità lavorative, i beneficiari di rendite AVS, i pensionati e il personale ausiliario sono invitati per primi a sospen- dere la loro attività, tenendo tuttavia conto dei relativi aspetti sociali.
2. Durata e modalità del lavoro ridotto o dell’interruzione temporanea dell’attività dell’azienda
Art. 14 Principio
Il lavoro ridotto deve essere applicato in modo tale che si possa far valere il diritto legale all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 15 Introduzione del lavoro ridotto
1 L’impresa può introdurre il lavoro ridotto se:
a) il lavoro ridotto è dovuto a ragioni economiche e risulti inevitabile e inoltre le ore lavorative non prestate per ogni periodo di conteggio corrispondano almeno al 10 % delle ore complessive normalmente prestate dai lavoratori (art. 32 LADI6),
b) l’annuncio è stato inoltrato per tempo all’Ufficio cantonale competente (art. 36 LADI),
c) i lavoratori interessati ne hanno ricevuto comunicazione entro i termini previ sti e
d) ogni lavoratore interessato ha comunicato il proprio assenso in forma scritta, per eventuali accertamenti.
6 Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insol venza (legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
72 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
2 Se non vengono interamente adempiute le premesse ai sensi del cpv. 1 di que sto articolo, l’impresa è tenuta a corrispondere il salario per le ore non prestate, in virtù dell’art. 324 cpv. 1 CO.
3 La ditta comunica immediatamente l’introduzione di lavoro ridotto alla Com- missione professionale paritetica competente.
Art. 16 Indennità e esercizio del diritto
1 La ditta è tenuta, in conformità all’art. 37 LADI, a:
5
a) anticipare l’indennità e a corrisponderla ai lavoratori alla data usuale di paga;
b) accollarsi l’indennità di lavoro ridotto per il periodo di attesa e
c) versare, durante il periodo di lavoro ridotto, tutti i contributi sociali previsti dalla legge e dal contratto, basati sul normale orario di lavoro.
2 Per l’esercizio del diritto all’indennità per lavoro ridotto, si raccomanda di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità di disoccupazione delle parti del Contratto nazionale mantello.
Art. 17 Limitazione del lavoro ridotto o dell’interruzione dell’attività dell’azienda
La durata prevista per il lavoro ridotto o per la chiusura temporanea della ditta è fissata dall’impresa prima della sua introduzione e dopo aver sentito i lavoratori. Xxxxxx e obbligo di notifica sono sanciti nella LADI.
Art. 18 Parità di trattamento dei dipendenti
In caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’impresa devono, nel limite del possibile, essere applicate condizioni uniformi per tutti i dipen- denti. Qualora siano interessati da questo provvedimento solo singoli cantieri o reparti aziendali, bisognerà provvedere ad un’adeguata rotazione.
Art. 19 Diritto al salario
Lavoratori a salario orario, mensile o mensile ponderato hanno diritto di regola allo stesso trattamento. Per le ore non prestate a causa del lavoro ridotto viene appli- cata una riduzione salariale che, per i lavoratori a salario mensile, è proporzionale alle ore non prestate rispetto all’orario di lavoro normale previsto dal calendario aziendale.
Art. 20 Giorni festivi durante il lavoro ridotto o l’interruzione temporanea dell’attività dell’azienda
I giorni festivi che vengono a cadere in periodo di lavoro ridotto o di chiusura temporanea della ditta (se non computati con le vacanze) devono essere retribuiti in base alle ore ridotte previste in tale periodo, a meno che non siano retribuiti in percento del salario. Restano riservate eventuali disposizioni diverse dei contratti collettivi di lavoro locali o di sezione.
CNM 2016–2018 DOG «Convenzione sulla partecipazione» 73
Art. 21 Prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
In caso di lavoro ridotto, di chiusura temporanea dell’impresa o di disoccupa- zione totale, il versamento dei premi deve essere concordato tempestivamente con le compagnie assicuratrici. Per principio l’indennità giornaliera di malattia di un lavoratore che si ammala durante il periodo di lavoro ridotto o di chiusura temporanea della ditta non subisce riduzioni. Le prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia non sono superiori a quelle che il lavo- ratore avrebbe maturato complessivamente nei confronti del datore di lavoro e dell’assicurazione contro la disoccupazione se non si fosse ammalato.
Art. 22 Contributi AVS, AI, IPG e AD, previdenza professionale, assicurazione infortuni, assegni per i figli
1 Ai sensi dell’art. 37 lett. c LADI, l’impresa è tenuta, durante il lavoro ridotto, a versare tutti i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalla legge e dal con tratto. L’impresa è autorizzata a detrarre dal salario l’intera quota parte dei lavo ratori.
2 L’obbligo di versare i contributi alle casse di compensazione per assegni fa miliari e il pagamento degli assegni per i figli, in caso di lavoro ridotto o di chiu sura temporanea della ditta, sono regolati dalla legislazione cantonale in ma teria.
Art. 23 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile e indennità di vacanze
1 Le indennità previste contrattualmente vengono corrisposte per intero anche in caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’impresa.
2 Se si beneficia di vacanze durante il periodo di lavoro ridotto o durante la chiusura temporanea dell’impresa, l’indennità viene corrisposta sulla base del- l’orario di lavoro normale.
3. Trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi Art. 24. Concetti 7
1 In caso di trasferimento ad altra ditta, l’impresa passa in parte o nel suo in sieme nelle mani di terzi. Questo comporta contemporaneamente anche il trasfe rimento del rapporto di lavoro, con i relativi diritti e obblighi, all’acquirente. Il lavoratore singolo può opporsi a tale trasferimento. Se è applicabile un contrat to collettivo di lavoro, l’acquirente ha l’obbligo di osservare questo CCL per un anno, a meno che lo stesso non scada anzitempo o venga disdetto.
7 Art. 333 cpv. 1 CO e art. 335d CO
74 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
2 Per licenziamento collettivo si intende la disdetta del rapporto di lavoro, comu nicata dalla ditta entro 30 giorni, quando:
a) il motivo non è in relazione con la persona del lavoratore e
b) ne sono colpiti i seguenti lavoratori:
1. almeno 10 lavoratori per le imprese che ne occupano di regola fra 20 e 100;
2. almeno il 10 % dei lavoratori per le imprese che ne occupano di regola fra 100 e 300;
3. almeno 30 lavoratori per le imprese che ne occupano di regola oltre 300.
Art. 25 Consultazione dei lavoratori e obbligo di notifica
1 Se l’azienda o una parte di essa viene trasferita a terzi, l’ex datore di lavoro, 5
in ottemperanza all’art. 333a CO, deve dare tempestiva comunicazione scritta o verbale in merito a:
a) motivo del trasferimento e
b) relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.
2 Se il trasferimento prevede delle misure che interessano i lavoratori, bisogna dare per tempo a questi ultimi la possibilità di avvalersi del diritto di consultazio ne8.
3 Se sono previsti licenziamenti collettivi nei termini di legge (art. 335d CO) l’azienda deve informare e consultare i lavoratori invitandoli a formulare pro poste atte a evitare o ridurre i licenziamenti.
4 Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, con copia all’Ufficio cantonale del lavoro9:
a) i motivi del licenziamento collettivo,
b) il numero di lavoratori dei quali è previsto il licenziamento,
c) il numero dei lavoratori occupati di regola e
d) il periodo in cui verranno comunicati i licenziamenti.
5 L’impresa informa tempestivamente la Commissione professionale paritetica competente e le parti del CCL del trasferimento dell’azienda o del licenziamento collettivo.
Art. 26 Criteri di licenziamento
Qualora siano previsti licenziamenti collettivi occorre rispettare i seguenti criteri:
a) condizioni personali,
b) situazione familiare, numero dei figli e obblighi di mantenimento,
c) anzianità di servizio e qualifica professionale,
d) mobilità professionale.
8 Art. 333a cpv. 2 CO
9 Art. 335f xxx. 0 x xxx. 0 XX
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Art. 27 Collaborazione con l’Ufficio cantonale del lavoro e le parti del CCL
1 L’impresa comunica per iscritto all’Ufficio cantonale del lavoro il previsto li cenziamento collettivo10; una copia della lettera viene inviata anche ai lavoratori colpiti da tale provvedimento.
2 L’Ufficio cantonale del lavoro fa il possibile per trovare delle soluzioni di concerto con l’impresa e le parti del CCL11. I lavoratori colpiti dal provvedi mento possono presentare le proprie osservazioni all’Ufficio cantonale del la voro.
3 Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di consultazione ai sensi del l’art. 335f CO, le disdette nell’ambito del licenziamento collettivo sono abusive12.
Art. 28 Piano sociale
1 L’azienda deve elaborare per iscritto un piano sociale atto a attenuare le con- seguenze sociali ed economiche per i lavoratori licenziati.
2 Le trattative sul piano sociale devono essere condotte insieme ai lavoratori interessati. Su richiesta sia dell’impresa sia dei lavoratori possono parteciparvi anche i rappresentanti delle parti contraenti il CNM.
Capitolo 5 Rappresentanza dei lavoratori
Art. 29 Costituzione della rappresentanza dei lavoratori
1 In aziende o parti di aziende con oltre 50 occupati un quinto dei lavoratori con diritto di voto (in imprese con oltre 500 occupati almeno 100 lavoratori) può esigere la votazione generale sull’opportunità di eleggere una rappresentanza dei lavoratori13. Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione, se la votazione generale ha avuto un esito favorevole a questa.
2 Sia la votazione che l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori si tengono con un voto generale e libero.
Art. 30 Diritto di voto, eleggibilità e circoscrizioni
1 Xxxxx diritto di voto tutti i lavoratori e le lavoratrici (compresi gli appren- disti):
a) che lavorano da più di sette mesi nell’impresa con impiego fisso,
b) il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto e
c) che hanno compiuto il 18° anno di età.
2 Le modalità dell’elezione vengono fissate congiuntamente dall’impresa e dai lavoratori in un regolamento.
10 Art. 335g CO
11 Art. 335g cpv. 2 e cpv. 3 CO
12 Art. 336 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 CO. Conseguenze della disdetta abusiva secondo l’art. 336a cpv. 3 CO: indennità non superiore a due mensilità ai lavoratori licenziati abusivamente
13 Art. 5 della legge sulla partecipazione
76 «Convenzione sulla partecipazione» CNM 2016–2018 DOG
3 Si possono creare delle circoscrizioni composte per esempio dal personale del cantiere, da quello amministrativo e dai quadri. L’eleggibilità può essere limitata in base all’età anagrafica e agli anni di servizio come pure al tipo di impiego.
Art. 31 Diritti e obblighi della rappresentanza dei lavoratori
5
1 I membri della rappresentanza dei lavoratori godono nell’impresa di un rap- porto di fiducia. Essi collaborano col datore di lavoro nel rispetto del principio della buona fede. Sono tenuti al segreto professionale per informazioni confiden- ziali fornite loro. Sono inoltre tenuti al segreto professionale riguardo a questioni personali all’interno e all’esterno dell’azienda. Prima di fornire eventuali comuni- cazioni all’opinione pubblica, la rappresentanza dei lavoratori concorda con l’im- presa i contenuti dei comunicati.
2 Assieme alla rappresentanza dei lavoratori, l’impresa definisce in un regola- mento:
a) i compiti della rappresentanza dei lavoratori, a condizione che non siano già fissati dalla legge o dalla presente convenzione,
b) i livelli di partecipazione (informazione, consultazione, codecisione) nell’e- sercizio delle diverse mansioni.
3 L’impresa stabilisce, congiuntamente ai rappresentanti dei lavoratori, le attivi- tà che possono essere svolte durante l’orario di lavoro.
4 L’impresa deve concedere ai membri della rappresentanza dei lavoratori il tempo sufficiente per l’acquisizione delle conoscenze necessarie all’espletamento del loro mandato. Essi devono informare in tempo utile l’impresa qualora inten- dano partecipare a una manifestazione o frequentare dei corsi durante l’orario di lavoro. La ditta decide se retribuire o meno le ore non prestate.
Art. 32 Collaborazione
1 La rappresentanza dei lavoratori collabora con la direzione dell’impresa in base al principio della buona fede. L’impresa sostiene la rappresentanza dei lavo- ratori nell’esercizio delle sue competenze e dei suoi obblighi.
2 La direzione dell’impresa deve informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori in merito a decisioni importanti che la riguardano, quali la situazio- ne economica e quella del personale nell’impresa.
3 L’opinione della rappresentanza dei lavoratori deve basarsi su sufficienti contatti con i lavoratori rappresentati. Quest’ultimi devono essere regolarmente orientati dalla loro rappresentanza sulla propria attività e su informazioni, purché non confidenziali, ricevute dalla direzione dell’azienda.
4 La rappresentanza dei lavoratori può rivolgersi in qualsiasi momento alle parti contraenti il CNM per avere dei consigli.
CNM 2016–2018 DOG «Convenzione sulla partecipazione» 77
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 33 Controversie14
1 Le divergenze d’opinione devono essere sottoposte alla Commissione profes- sionale paritetica che cerca di conciliare le parti. In caso di mancata intesa si può far ricorso ai tribunali ordinari.
2 Le associazioni interessate sono legittimate a ricorrere; il loro diritto è limitato all’accertamento.
Art. 34 Entrata in vigore e durata
La presente convenzione addizionale al CNM, non modificata nei suoi contenuti, entra in vigore con il CNM. Per principio ha pari durata del CNM. Se non viene disdetta tre mesi prima della scadenza si rinnova per un ulteriore anno.
14 Art. 15 della legge sulla partecipazione
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