PROTOCOLLO DI INTESA TRA
L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, (di seguito UdA), Partita IVA 01335970693 e Codice Fiscale 93002750698, con sede in Xxxxxx, XXX 00000, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Via dei Vestini n.31, nella persona del suo legale Rappresentante, il Rettore Xxxx. Xxxxxx XXXXXX
E
L’Università degli Studi di Urbino – Xxxxx Xx, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. 3/2018 del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2018
RICHIAMATI
La Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.” (GU n.10 del 14-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 11), in particolare l’art. 1, comma 6;
lo Statuto di Ateneo dell’Università degli Studi «Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx» - Chieti-Pescara emanato con
D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012 Modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013, in particolare l’art. 5, comma 1;
PREMESSO CHE
il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche dell’Università G. d’Annunzio di Chieti- Pescara presenta l’esigenza di una sempre più intensa e continuata cooperazione con università italiane e straniere
Pertanto è intenzione delle Università:
- promuovere le collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze e finalità nelle aree culturali presenti presso le Università;
- attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire lo svolgimento di xxxxxxxx, stage, elaborati di tesi;
- sviluppare ricerche scientifiche sui temi di interesse comune;
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare.
- il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche ha interesse ad implementare le suddette attività con particolare attenzione alla rieducazione fisica, all’equilibrio posturale del corpo, alla prevenzione delle malattie metaboliche e della tutela della salute muscolo-scheletrico.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1- Oggetto
L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e l’Università Carlo Bo di Urbino, intendono attivare sinergie atte a promuovere e a sostenere uno sviluppo eticamente sostenibile in attuazione dei principi e delle finalità di cui in premessa.
A questo scopo le parti mettono a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere scientifico, progettuale, organizzativo e operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri operatori e collaboratori.
Art. 2- Attività
Lo scopo indicato all'art. 1 verrà perseguito attraverso:
- l'attivazione di collaborazioni scientifiche e/o didattiche su temi specifici di comune interesse;
- la creazione di prototipi e/o azioni pilota da realizzarsi anche con finanziamenti terzi;
- la promozione di spin off e start up nei settori di interesse;
- la partecipazione In comune a bandi nazionali ed europei;
- la programmazione di seminari, di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività didattiche e divulgative, con particolare riferimento ai corsi di laurea attinenti alle finalità di cui in premessa;
- la possibilità di riconoscimento di crediti formativi per gli studenti universitari che partecipino alle attività didattiche, seminariali e formative da poter spendere negli itinerari accademici e professionali;
- la promozione di sezioni dei Gruppi di lavoro presso l'Università sui temi e le finalità di cui in premessa;
- i programmi e la durata delle attività saranno, di volta in volta, definiti in appositi atti aggiuntivi, descrittivi delle attività da svolgere, in cui verranno disciplinati anche gli aspetti economici;
- per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applica l'art. 18 della legge n. 196/1997 e il decreto ministeriale n. 142/1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3 – Coordinatori
Le attività oggetto del presente protocollo saranno coordinate:
per l'Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara il Xxxx. Xxxxxxx X’xxxxxxxxx, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche;
per l’Università Carlo Bo di Urbino il Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari.
Le Parti potranno costituire un Comitato Tecnico Scientifico, coordinato dall’Università “G. d’Annunzio”, con modalità da definire in accordo.
Per ciascun progetto di ricerca o di attività didattica o divulgativa, verrà indicato un referente o responsabile scientifico da parte delle Università.
Art. 4 - Oneri finanziari
Il presente protocollo non comporta oneri finanziari per ambedue le parti. Oneri finanziari potranno invece essere previsti nell'ambito dei singoli progetti di ricerca o di attività didattica o divulgativa di cui agli artt. 2 e 3. Gli stessi verranno comunque determinati con l'adozione di appositi atti deliberativi.
Art. 5 – Assicurazione
Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nei progetti, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.
Art. 6 – Durata
Il presente protocollo di intesa ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato con accordo espresso tra le parti.
Nel periodo di vigenza del protocollo è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima.
Le Parti, comunque, s'impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.
Art. 7 – Riservatezza
I risultati ottenuti nell'ambito dei progetti comuni, potranno essere divulgati in accordo tra le Parti.
Art 8 - Trattamento Dati Personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall'altro ente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e comunque nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 - Oneri fiscali
Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione. In caso d'uso, con spese a carico di chi effettua la registrazione.
Art. 10 – Disposizioni finali
Il presente protocollo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell’Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.
Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell’Accordo stesso.
Urbino,
L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara IL RETTORE Xxxx. Xxxxxx XXXXXX
L’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxx Xx IL RETTORE Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX