REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA
di cui all’articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i.)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 – Oggetto del regolamento Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
Art. 1.3 – Determinazione dell’incentivo
Art. 1.4 – Limiti di importo all’incentivo per la progettazione Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi
CAPO II – RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
Art. 2.1 – Ripartizione verticale Art. 2.2 – Prestazioni parziali
Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale
Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni
Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti Art. 2.6 – Collaudi
CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA’
Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni
Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell’incentivo relativo ai lavori pubblici
Art. 3.5 – Termini per la liquidazione dell’incentivo relativo agli atti di pianificazione Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione dell’incentivo
CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche
CAPO V – ALTRI ONERI
Art. 5.1 – Spese
Art. 5.2 – Copertura assicurativa
CAPO VI – NORME FINALI
Art. 6.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento
Allegati: tabella 1: Ripartizione verticale dell’incentivo (articolo 2.1, comma 1)
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice») e nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17 marzo 2008.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell’incentivo alla progettazione interna all’ente previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L’incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall’articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall’ufficio tecnico dell’amministrazione.
Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all’articolo 3, commi 7, 8 e 11, dello stesso Xxxxxx; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del Codice, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 500.000 euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all’ente, non siano destinati all’acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite. Ai fini della presente disposizione l’autorizzazione di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se rilasciata dalla stazione appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all’amministrazione. Ai fini della presente disposizione il parere di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all’amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: lo strumento urbanistico generale comunque denominato (piano di governo del territorio, piano regolatore generale, piano urbanistico comunale ecc.), a livello comunale o intercomunale e le sue revisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico, il piano parcheggi, nonché il regolamento edilizio ed i loro aggiornamenti.
5. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi o di secondo livello comunque denominati (piani di lottizzazione d’ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l’edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l’edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971), in attuazione di strumenti urbanistici generali anche in variante questi ultimi.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
Art. 1.3 – Determinazione dell’incentivo
1. Per i progetti di lavori pubblici l’incentivo è stabilito nella misura del 2 per cento, calcolato sull’importo dei lavori posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le
prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell’I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione l’incentivo è stabilito nella misura del 30 per cento dell’importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell’1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per i compensi a tempo.
3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell’importo contrattuale. L’incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell’articolo 1.2, comma 6.
4. Le somme occorrenti per la costituzione dell’incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all’interno dell’ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
5. Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, commessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2.
Art. 1.4 – Limiti di importo all’incentivo per la progettazione
1. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente nel corso dell’anno non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. E’ vietato il frazionamento dell’incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1.
Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi alla struttura interna all’ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del funzionario Responsabile del servizio tecnico a cui fa capo il lavoro o l’atto di pianificazione, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l’affidamento all’ufficio tecnico dell’ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all’accertamento dell’impossibilità dell’affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.
3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell’incarico, devono avere i requisiti di cui all’articolo 90, comma 4, del Codice.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l’incarico in ogni momento.
5. Qualora il Responsabile del servizio tecnico sia direttamente interessato all’affidamento come progettista, l’efficacia dell’atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell’ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale, qualora sia ritenuto che l’incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell’ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l’atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l’attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell’inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l’elenco dei partecipanti all’attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l’elenco può essere interno all’atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell’atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l’incarico anche al di fuori dell’orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell’ente, nei limiti della quota stabilita
contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
CAPO II – RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
Art. 2.1 – Ripartizione verticale
1. La ripartizione verticale dell’incentivo per la progettazione del lavoro pubblico, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell’incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alle tabella B, B1 e B2 allegate al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, detraendo dal totale dell’incentivo la quota spettante al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 2.3, comma 1, lettera a), e quella spettante al collaudatore ai sensi dell’articolo 2.6, comma 1.
3. L’eventuale ulteriore ripartizione verticale dell’incentivo per le prestazioni elementari relative alla progettazione del lavoro pubblico, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all’articolo 1.5, comma 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.
Art. 2.2 – Prestazioni parziali
1. Qualora all’ufficio tecnico dell’ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d’una delle prestazioni previste dall’articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, qualunque sia l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull’intero è determinata mediante l’applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell’articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1.
4. Qualora l’incarico all’ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente sin dall’origine.
5. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla tabella 1 quando l’ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all’ampliamento o all’estensione dell’incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso la quota di incentivo è stabilita nella misura unica del 2 per cento dell’importo dei lavori, anche se il collaudo sia affidato a terzi.
Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale
1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
a) il 25 per cento al responsabile unico del procedimento, in coerenza con la tabella B6 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001;
b) il 60 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1. Nel caso per un determinato progetto la figura del collaudatore sia affidata a soggetti esterni all’Ente, il coefficiente indicato per il “collaudo” nella tabella 1 viene ripartito aumentando proporzionalmente gli altri coefficienti.
c) il 10 per cento al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante
contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
d) il 5 per cento ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati al settore responsabile del lavoro o dell’atto di pianificazione, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
2. Qualora l’incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento, è riconosciuto il 40 per cento dell’incentivo e, comunque, ove esistente e necessaria, la quota di cui alle lett.
c) e d) di cui al comma precedente che abbiano coadiuvato il RUP.
3. Qualora l’incarico sia affidato parzialmente a tecnici esterni e parzialmente all’ufficio tecnico dell’amministrazione, al responsabile unico del procedimento è riconosciuto un incentivo pari alla somma degli importi risultanti:
a) dall’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1, lettera a), alla quota di incentivo spettante alla struttura tecnica dell’amministrazione calcolata sulla base di cui alla tabella 1;
b) dall’applicazione dell’aliquota di cui al comma 2, alla rimanente quota di incentivo, non corrisposto alla struttura tecnica dell’amministrazione in quanto corrispondente alle prestazioni affidate a tecnici esterni.
4. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
a) il 15% al responsabile del procedimento;
b) il 55% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l’atto, assumendone la responsabilità professionale;
c) il 20% al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell’atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
d) il 10% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all’ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
5. I destinatari dell’incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
6. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) e al comma 2, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).
7. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni
1. Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e a tecnici esterni; sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l’attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all’incarico collegiale con tecnici esterni, l’incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno e il risultato finale è maggiorato del 20 per cento; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti all’incentivo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all’articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all’articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale, l’onorario dei tecnici esterni, da determinare con apposito contratto disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto della misura percentuale già attribuita agli uffici dell’amministrazione ai sensi del comma 2.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.
Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l’incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d’una delle amministrazioni partecipanti abbiano disposizioni interne incompatibili col presente comma, o non conformi al principio di reciprocità la quota di competenza di questa amministrazione, aumentata del 20 per cento, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, l’incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l’uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati dall’ufficio tecnico per l’espletamento delle prestazioni convenzionate.
Art. 2.6 – Collaudo
1. L’affidamento al personale interno del collaudo di cui all’articolo 141 del Codice, sempre che lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all’attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell’intero incentivo dovuto per lavoro pubblico, come preventivamente predeterminato mediante accordo dei partecipanti ed indicato nelle determine di cui all’art. 1.5, comma 3, ovvero nel silenzio del provvedimento, secondo la ripartizione di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA’
Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento di affidamento dell’incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall’articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento per proroghe fino al 20 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall’organo che ha disposto l’affidamento per proroghe maggiori.
3. Tutti i termini sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell’incarico all’ufficio tecnico dell’ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l’incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all’esecuzione delle prestazioni.
5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.
Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni
1. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità per il ritardato adempimento delle
prestazioni, in ogni caso mai superiori all’importo dell’incentivo, da ripartire in relazione all’urgenza e all’importanza dell’intervento. E’ fatta salva, comunque, la facoltà dell’Amministrazione, a mezzo del responsabile del settore cui fa capo il lavoro o l’atto di pianificazione, in caso di ritardi che possono pregiudicare il finanziamento o che costringono alla modifica dell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale già convocato o che causano il rinvio dell’approvazione dell’appalto nell’anno finanziario successivo di revocare la ripartizione dell’incentivo e delle quote eventualmente accantonate o distribuite alle fasi precedenti e relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo. La revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con l’interessato, sentito il RUP.
Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
a) qualora l’inesatto adempimento sia sanabile senza l’approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l’incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
b) qualora l’inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, l’incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto di un quarto;
c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell’amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa, l’incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l’inesatto adempimento è ridotto della metà;
d) qualora l’inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l’amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell’incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l’amministrazione può revocare l’incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. All’omissione dell’adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere
d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell’amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell’incentivo relativo ai lavori pubblici
1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile a cui fa capo il lavoro o l’atto di pianificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Gli incentivi sono riconosciuti: - quando i relativi progetti siano stati approvati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale per le opere già finanziate con risorse proprie di bilancio nell’ambito della programmazione; quando il progetto è posto a base di gara per le opere finziate da Enti terzi.
2. Gli importi dell’incentivo relativi alle prestazioni connesse ai lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell’atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall’ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all’ente e comunque entro 30 giorni dall’esecutività della relativa deliberazione;
c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all’articolo 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori;
e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo;
f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo; per i lavori di importo superiore al milione di euro è ammessa la liquidazione percentuale dell’incentivo ad approvazione dei S.A.L.
g) per il collaudo, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo certificato.
3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
4. Per i soli progetti di lavori di importo a base d’asta inferiore a 150.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
5. In ogni caso, la liquidazione degli incentivi resta subordinata alla copertura finanziaria dell’intervento ed alla effettiva disponibilità delle somme.
Art. 3.5 – Termini per la liquidazione dell’incentivo relativo agli atti di pianificazione
1. L’incentivo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;
b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall’ordinamento, di approvazione dell’atto di pianificazione;
c) per un quarto entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. L’incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell’atto di pianificazione;
b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico o al piano parcheggi e al regolamento Edilizio o loro varianti.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l’istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.
Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione dell’incentivo
1. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto, la liquidazione dell’incentivo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, commi 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell’incentivo, la liquidazione è disposta
entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all’ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse, l’amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell’attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell’amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l’incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari dell’incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di ragioneria indica distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento.
CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell’ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, individuati nell’atto di conferimento di cui all’articolo 1.5, comma 3 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l’eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l’indicazione “Comune di Baronissi – Settore ”.
Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell’incarico.
2. L’amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all’utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L’amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d’autore.
Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche
1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, , il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, per le quali non sono presenti nell’Ente competenze professionali.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all’ente committente, l’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.
CAPO V – ALTRI ONERI
Art. 5.1 – Spese
1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all’acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L’ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all’acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell’espletamento delle prestazioni.
4. Con l’atto di conferimento di cui all’articolo 1.5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169 del Testo Unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all’espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
Art. 5.2 – Copertura assicurativa
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere assicurata la copertura assicurativa dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati per la progettazione e la direzione dei lavori.
2. Nel caso di affidamento della progettazione e della direzione dei lavori a soggetti esterni, la copertura assicurativa è a carico dei soggetti stessi.
CAPO VI – NORME FINALI
Art. 6.1 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future
1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
2. Qualora l’incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell’ente.
RIPARTIZIONE VERTICALE DELL’INCENTIVO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)
TABELLA 1
RUP 25% PROG 60% TECN 10% AMM 5% Suddivisione del 60%: → | Coefficienti di riduzione in % | Collaudo | TOTALE DELLE PRESTAZIONI | ||||||
Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008 | Direzione dei lavori e contabilità | ||||||||
Preliminare | definitivo | esecutivo | In fase di progettazione (articolo 4) | In fase di esecuzione (articolo 5) | |||||
Tipologia di lavori: | prestazioni: | ||||||||
Soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008 | (*) | ||||||||
Lavori di manutenzione | parziali | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 35 | 5 | 100 |
Altri lavori | parziali | 10 | 19 | 15 | 5 | 18 | 25 | 8 | 100 |
Esenti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 | |||||||||
Lavori di manutenzione | parziali | 15 | 20 | 15 | --- | --- | 45 | 5 | 100 |
Altri lavori | parziali | 13 | 24 | 20 | --- | --- | 35 | 8 | 100 |
Per l’esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all’incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: (Σ prestazioni parziali effettuate x (100 + Σ prestazioni parziali non effettuate)) / 100. |
(*) Nel caso la figura del collaudatore sia affidata a soggetti esterni all’Ente, il coefficiente viene ripartito aumentando proporzionalmente gli altri coefficienti.