INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Banca di Sconto S.p.A.
Appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca, con iscrizione all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263
Finanziatore
Indirizzo Telefono E-mail Sito Web
Soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c. alla Direzione e Coordinamento di IBL Banca S.p.A. Iscritta all’Albo delle Banche n. 1121 - ABI 03235
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Partita IVA di Gruppo 14994571009 - Codice Fiscale - N. Reg. Imprese CE 00136290616 Sede Legale: Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX)
800.632.533
xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
IDENTITÀ E CONTATTI DELL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Intermediario del credito
Indirizzo, Telefono, E-mail, Sito Web
L’Intermediario del Credito è il soggetto terzo rispetto al Finanziatore a cui il Cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto ai fini della richiesta al finanziatore della concessione del prestito indicato nel presente documento.
Il ricorso da parte del cliente all’Intermediario del Credito non è in alcun modo obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini della concessione del prestito.
Per tale attività l’Intermediario del Credito ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il compenso indicato, sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l’Intermediario del Credito nell’incarico a tal fine conferito, nella sezione “3. Costi del Credito” che sarà versato a quest’ultimo direttamente dal Finanziatore trattenendolo, in caso di concessione del prestito, sul relativo netto ricavo. Il compenso indicato in tale sezione è comprensivo dell’attività svolta da tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione, come sopra identificati.
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del Credito.
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Prestito estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quote pari ad un quinto della retribuzione mensile regolato dal contratto di credito e dalle seguenti disposizioni:
Tipo di contratto di credito
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito
• DPR n. 180/50 e dai successivi regolamenti entrambi come integrati e modificati;
• Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 313/2006.
€
Detto importo (ITC) si intende al:
• netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente;
• lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore;
• lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente accesi con il Finanziatore stesso o con altri soggetti finanziatori.
Non sono ricompresi in detta voce eventuali interessi di preammortamento a favore del Finanziatore o alternativamente del Cliente nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere antecedente o alternativamente successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dal Datore di Lavoro (di seguito “Amministrazione”) in fase di notifica del contratto.
L’importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell’attività istruttoria ed in ogni caso previa:
• acquisizione dal Cliente e/o da terzi di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed all’esecuzione delle attività istruttorie;
• acquisizione dal fornitore delle Coperture Assicurative le relative Polizze Assicurative come previste al successivo punto “garanzie richieste”;
• ricezione dall’Amministrazione del nulla osta ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili;
• verifica del Merito Creditizio del Cliente.
La richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente si intenderà perfezionata con l'accettazione del Finanziatore a seguito dell’esito positivo dell'istruttoria e delle attività sopra descritte. Il prestito sarà erogato al cliente entro 10 giorni dalla data di conclusione dell’ultima delle attività sopra elencate.
Durata del contratto di credito
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi
Mesi
RATE DA PAGARE
Importo rata: Numero rate: Periodicità delle rate:
I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: spese ed altri oneri legali, interessi moratori, interessi e oneri contrattuali scaduti e capitale scaduto.
€ (Importo Totale Dovuto o Capitale Lordo Mutuato - CLM)
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente pari a:
€ di cui:
-€ per interessi (INT)
connessi al credito | -€ per spese, imposte ed altri oneri (Costi Totali - CT) |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito | Le garanzie richieste sul presente contratto di credito sono oltre quelle previste dalla legge (articolo 54 del DPR n. 180/50), anche la costituzione all’atto del perfezionamento del contratto di credito di un vincolo sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile) o altra/e indennità similare maturata e maturanda presso l’Amministrazione a garanzia del rimborso al Finanziatore del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx di lavoro tra il Cliente e la stessa Amministrazione. |
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale | Le spese, oneri, imposte ed altri oneri pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall’importo del credito (netto ricavo dell’operazione) non sono computati nell’ammortamento del capitale. |
3. COSTI DEL CREDITO | |
Tasso di interesse | T.A.N. (Xxxxx Xxxxx Nominale) fisso per tutta la durata del prestito pari al % |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale) pari al % Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs. n. 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia. Il TAEG è comprensivo degli interessi, delle spese di istruttoria pratica, degli oneri erariali e degli eventuali costi dovuti all’intermediario del credito (come dettagliati al punto 3.1 Costi Connessi) che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il cliente e finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Il TAEG è applicato sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, conseguentemente potrebbe variare qualora il Finanziatore, a seguito delle successive verifiche, dovesse riscontrare nuovi elementi e/o differenze rispetto a quanto dichiarato dal Cliente. In tal caso, il Finanziatore, prima che il Cliente sia vincolato ad un contratto di finanziamento, fornirà al Cliente un aggiornamento del presente documento. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG • l’importo totale del credito si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del prestito. • gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno. • il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. • i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento. DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO La data di decorrenza del prestito è il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del contratto di prestito all’ Amministrazione o, se diverso, il primo giorno del mese stabilito dalla stessa Amministrazione in fase di notifica o ancora il primo giorno del mese in cui viene effettuata da parte dell’Amministrazione la trattenuta della prima rata del prestito, se diverso da quello dichiarato dalla stessa in fase di notifica del contratto. Conseguentemente la decorrenza del prestito può variare in funzione di quanto stabilito dall’Amministrazione. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: | |
• un'assicurazione che garantisca il credito | SI Il prestito per legge (articolo 54 del DPR n. 180/50 e successive modifiche ed integrazioni) prevede apposite polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo come risultante dal piano di ammortamento contrattuale nei casi di decesso del Cliente (polizza Rischio Vita) e di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (polizza Rischio Impiego). Al fine di adempiere a tale obbligo di legge, il Finanziatore stipula apposite polizze di cui è contraente e beneficiario. RISCHIO VITA La polizza Xxxxxxx Vita garantisce il pagamento da parte della compagnia assicurativa di un importo pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data dell’evento di decesso del Cliente come risultanti dal piano di ammortamento del prestito. In tale caso la compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al Finanziatore. Si richiama l’attenzione del Cliente alla circostanza che le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell’evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Ai fini dell’ottenimento della polizza, il Cliente è tenuto a rilasciare, in sede di istruttoria del prestito, apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Si richiama l’attenzione del Cliente alla circostanza che nei casi d invalidità della polizza assicurativa, come indicati nella documentazione assicurativa consegnata al Cliente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio da parte dello stesso Cliente di dichiarazion inesatte e/o reticenti sul suo stato di salute, così come la falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente per ottenere il prestito, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. RISCHIO IMPIEGO |
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
Si richiama l’attenzione del Cliente alla circostanza che la polizza Xxxxxxx Xxxxxxx rientra nell’ambito del ramo assicurativo “credito”, conseguentemente nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la compagnia di assicurazione resterà surrogata al Finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest’ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente. | |
• e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | NO |
3.1 COSTI CONNESSI | |||||
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di crediti Le voci di costi evidenziate con un colore di sfondo più scuro si riferiscono a oneri dovuti a terzi | A | SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA E ONERI ERARIALI | € | ||
SIP | SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA relative al rimborso delle spese sostenute dal Finanziatore per l’analisi della richiesta del prestito ai fini esclusivi della sua successiva delibera e concessione | € | |||
TAX | ONERI ERARIALI (imposta di bollo) | € | |||
B | COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI ALL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO relativi all’attività svolta da quest’ultimo per ottenere il prestito secondo le modalità e le condizioni previste dall’incarico conferitogli dal Cliente. | € | |||
MODALITÀ DI MATURAZIONE DEI COSTI I costi cui alla lettera A, composta a sua volta dalle voci SIP (spese di istruttoria pratica) e TAX (oneri erariali) e alla lettera B (costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito) maturano interamente, per loro natura, entro la data di perfezionamento del contratto per cui non sono soggetti a rimborso al Cliente nei casi di estinzione anticipata del prestito. Si rimanda a tal proposito a quanto espressamente indicato nella specifica voce “Rimborso anticipato” della sezione “4 Altri Importanti Aspetti Legali”. | |||||
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO Sono riconosciuti a favore del Cliente nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito, anche sotto forma di prefinanziamento, dovesse essere successiva alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN sulle somme erogate al cliente successivamente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di erogazione (utilizzo). Sono riconosciuti a favore del Finanziatore nei casi in cui la data di effettivo utilizzo del prestito dovesse essere precedente alla data di decorrenza del piano di ammortamento dichiarata dall’Amministrazione in fase di notifica del contratto. Sono calcolati al TAN sulle somme erogate al cliente precedentemente alla data di decorrenza del prestito per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione (utilizzo) e la data di decorrenza. | |||||
INTERESSI DI ACCODAMENTO Sono riconosciuti a favore del Finanziatore nei casi in cui si verifichi un accodamento delle rate del prestito a causa della cessazione del rapporto di lavoro per la maturazione del diritto di pensionamento del Cliente ovvero nei casi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro con il passaggio del Cliente, anche se non contestuale, alle dipendenze di un altro datore di lavoro. Sono calcolati al TAN sulle rate oggetto di accodamento per tutto il periodo del differimento del pagamento. | |||||
ATTIVITÀ DI CONCLUSIONE In caso di conclusione del contratto fuori dai locali della Banca, con riferimento all’attività svolta dal dipendente della Banca e/o dall’agente in attività finanziaria mandatario della stessa, il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo per tale servizio, salvo ovviamente gli eventuali costi di intermediazione del credito dovuti a quest’ultimi e concordati direttamente con il Cliente. | |||||
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro | TASSO DI INTERESSE DI MORA: % Il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le “centrali rischi” a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà (“sistemi di informazione creditizia”). A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l’accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei. Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri e spese: • spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dal Finanziatore e/o da enti esterni incaricati dallo stesso Finanziatore in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; • spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore; • interessi di mora dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata, calcolati al tasso di mora, come sopra indicato, salva l’applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora il tasso di mora contrattuale dovesse risultasse superiore a tale limite. |
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto | SI |
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Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato | SI INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE Il Finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto a norma di legge ad un indennizzo giustificato per i costi da questo sostenuti e direttamente collegati al rimborso stesso. L’indennizzo è pari al massimo a: • 1,00% dell’importo del debito residuo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto di credito è superiore a un anno; • 0,50% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L’indennizzo è dovuto per il recupero dei costi ed oneri sostenuti dal Finanziatore per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative. IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA Il Cliente dovrà rimborsare, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettiva trattenuta della prima rata del prestito, oltre all’importo delle rate scadute ed impagate l'importo del capitale residuo risultante alla data dell’estinzione calcolato come somma del valore attuale, al tasso annuo nominale del prestito (T.A.N.), delle rate non ancora scadute. A detto importo saranno, a seconda dei casi, addebitati o accreditati eventuali ulteriori interessi di preammortamento calcolati secondo quanto indicato nella specifica voce “3.1 Costi Connessi” nei casi in cui la data di decorrenza delle trattenute dichiarata dall’Amministrazione in fase di notifica del contratto, risultasse essere rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla data di effettivo inizio delle trattenute stesse (vedi la definizione di Data di Decorrenza del Prestito). Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell’importo dovuto. COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Nei casi di estinzione del contratto anche conseguente a rinnovo, non saranno rimborsati, perché maturati interamente, per loro natura, alla data di perfezionamento del contratto, i costi indicati alla sezione “3.1 Costi Connessi” relativi alla lettera A, composta a sua volta dalle voci SIP (spese di istruttoria pratica) e TAX (oneri erariali) e alla lettera B (costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito). COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Il Cliente godrà esclusivamente del rimborso, per il periodo di rateizzazione non goduto, degli interessi calcolati al T.A.N. ESEMPI DI CONTEGGI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO A mero titolo esemplificativo sono riportati in un apposito allegato alcune ipotesi di conteggi di estinzione anticipata del prestito calcolate a diverse scadenze. Si richiama l’attenzione del Cliente alla circostanza che i suddetti conteggi estintivi, avendo natura meramente esemplificativa, potranno risultare differenti da quelli che saranno calcolati dal Finanziatore al momento dell’effettiva estinzione anticipata del prestito. TEMPI MINIMI DI DURATA DEL PRESTITO AI FINI DEL SOLO RINNOVO Ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 180/50, il Cliente potrà procedere al rinnovo dell’operazione solo dopo il decorso dei due quinti della durata del prestito. Si richiama l’attenzione del Cliente alla circostanza che qualora il Cliente proceda all’estinzione anticipata del prestito prima del decorso del termine sopra indicato, lo stesso non potrà procedere a contrarre un nuovo prestito prima del decorso di un anno. |
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza | SÌ, se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore viene informato immediatamente del rifiuto. |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto | SÌ, ove richiesto, il Finanziatore provvede a consegnare al Consumatore copia del contratto idonea per la stipula entro i termini temporali di legge. Per ogni ulteriore copia di ciascun documento richiesto, potrà essere applicato un costo fino ad un massimo di € 10,00 oltre spese di spedizione all’indirizzo del Cliente in caso di richiesta cartacea della documentazione. |
Informazione valida dal / / al / / . |
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
Periodo di validità dell’offerta | APPLICABILITÀ DELLE SOGLIE DEL TASSO USURA (TEGM) Qualora la data di scadenza della validità dell’offerta sopra indicato dovesse risultare superiore alla data di scadenza del trimestre di riferimento relativo all’applicabilità delle griglie dei tassi usura (TEGM), la presente offerta si intenderà valida oltre tale ultima data, solo qualora il TEG del prestito risulti al di sotto dei limiti previsti dalle griglie del tasso usura (TEGM) applicabili per il nuovo trimestre di riferimento. In caso contrario la validità della presente offerta si intende automaticamente cessata alla scadenza del trimestre di riferimento per il quale il TEG del prestito risulti inferiore ai limiti previsti dalla legge. |
5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI | |
a) Finanziatore | |
Iscrizione | Banca di Sconto S.p.A., appartenente al Gruppo BancarioIBL Banca, con iscrizione all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263, soggetta ai sensi degli artt. 2497 e segg. c.c. alla Direzione e Coordinamento di IBL Banca S.p.A., iscritta all’Albo delle Banche n. 1121 - ABI 03235 |
Autorità di controllo | Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. |
b) Contratto di Credito | |
Esercizio del diritto di recesso | Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Finanziatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto alle modalità di seguito indicate: • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca di Sconto S.p.A. – c/o Ufficio Reclami, Via Venti Settembre n. 30 – 00000 Xxxx; • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx ; • mediante posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al finanziamento eventualmente sottoscritti per adesione dal Cliente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore. |
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | Nelle relazioni precontrattuali con il Cliente sarà applicabile la legge italiana. |
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente | Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per tutte le controversie derivanti dal contratto o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, sarà competente il foro del luogo ove il Cliente ha la propria residenza o il proprio domicilio. |
Lingua | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del Cliente, il Finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale |
c) Reclami e Ricorsi | |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il Cliente potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami sito in Roma, Via Venti Settembre n. 30 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo PEC Posta Elettronica Certificata: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del Finanziatore, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); ogni informazione relativa alla procedura da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ovvero su sito web del Finanziatore (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti ed accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento. |
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
PRESA VISIONE
In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza la invitiamo a leggere attentamente le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna.
DATA IL CLIENTE | ||
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