ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241/1990 PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATO PER LA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.2. DEL...
PNRR - Missione 1 Componente 1 Asse 1
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N.241/1990 PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE FINALIZZATO PER LA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.2. DEL PNRR – MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI
SVILUPPO DI UN SISTEMA OPEN SOURCE PER IL MONITORAGGIO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB
CUP C54E21004810006
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “Agenzia”), con sede in Roma, via Xxxxx n.21, C.F.: 97735020584, in persona del Direttore Generale pro tempore Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, quale legale rappresentante;
e
l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Xxxxxxxxxx Xxxxx” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTI-CNR), di seguito denominato ISTI-CNR, con sede in Pisa, Via X. Xxxxxxx 1, P.IVA 02118311006, in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in qualità di Direttore dell’Istituto nominato con decreto del Direttore Generale CNR del 1° aprile 2019, e munito dei poteri di rappresentanza;
di seguito congiuntamente anche le “Parti”
Premesso che
− in data 14/12/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della Misura 1.4.2. – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1;
− l’AgID, in base al suddetto Accordo, è soggetto attuatore della citata Misura 1.4.2.;
− l’articolazione, la pianificazione e le azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti per il miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego di risorse, sono dettati dal Piano Operativo previsti dall’Accordo in questione;
− in attuazione di detto Piano Operativo, l’AgID ha la responsabilità di realizzare il progetto “Inclusione
dei cittadini: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, volto a migliorare l’esperienza dell'utente, con particolare riguardo agli aspetti inclusivi relativi all’accessibilità dei servizi digitali erogati al pubblico, incuse le persone con disabilità, da parete di soggetti pubblici e privati;
− il Progetto si articola in tre principali target, tra cui quello concernente il Monitoraggio dell’accessibilità dei siti web, in relazione al quale è previsto lo sviluppo di un sistema open source allo scopo di fornire alle PP.AA. uno strumento gratuito in modalità SaaS, volto alla verifica automatica di accessibilità dei siti;
− per lo sviluppo di tale sistema open source, il Piano Operativo dell’Accordo prevede il ricorso da parte di AgID all’Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Xxxxxxxxxx Xxxxx" – ISTI, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che in proposito ha maturato eccellenti expertise attraverso lo sviluppo di un’apposita piattaforma denominata MAUVE (Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment);
− l’ISTI è il maggiore istituto del CNR attivo sui temi dell’informatica, sviluppa ricerca scientifica di eccellenza nel settore della Computer Science, è protagonista su molte e diverse tematiche di ricerca del settore informatico ed è attivamente coinvolto in collaborazioni con molte università e centri di ricerca (nazionali ed internazionali); partecipa inoltre a consorzi di ricerca e a progetti di ricerca ed ha una intensa attività di supporto infrastrutturale alla ricerca e di trasferimento tecnologico verso il mondo delle imprese e le pubbliche amministrazioni;
− in tale contesto di sviluppo, l’implementazione delle funzionalità della piattaforma MAUVE, come di seguito specificate, consentirebbe il più efficace e tempestivo raggiungimento degli obiettivi attesi:
• sviluppo funzionalità osservatorio che consenta di confrontare evoluzione di accessibilità di gruppi di siti Web e di fornire metriche e rappresentazioni che ne indichino il loro stato;
• inserimento nello strumento della possibilità di integrare valutazioni manuali di esperti con valutazioni generate automaticamente;
• supporto delle linee guida che verranno definite nei prossimi anni (WCAG 2.2 e WCAG 3) seguendo le indicazioni dei gruppi W3C relative alle ACT rules;
• assistenza e training ad utilizzo dello strumento ed a comprendere i suoi risultati;
• applicazione del monitoraggio dell’accessibilità su specifiche aree, come quella medica;
• possibilità di generare valutazioni di accessibilità che si focalizzino su specifiche disabilità;
• infrastruttura tecnologica con gestione anche degli aspetti di sicurezza e privacy;
− in data 11 marzo 2022, l’ISTI CNR ha presentato il Piano di azione di sviluppo della piattaforma MAUVE (prot. AgID n. 5116 del 11/03/2022), circostanziandone attività, cronoprogramma e costi;
− detto Piano di sviluppo è funzionale al Piano operativo di Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali di cui alla Misura 1.4.2. del PNRR e, in particolare, risponde in modo efficace al necessario potenziamento della piattaforma MAUVE, da mettere a disposizione delle PP.AA.;
− l’art. 15 della legge n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− l’art. 5, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 prevede che il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere delle condizioni ivi previste;
− con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l’ANAC ha precisato che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. Lgs.50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
− il presente Accordo persegue un fine d’interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, dallo stesso discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, sia l’AgID sia l’ISTI CNR forniranno il proprio rispettivo contributo;
− nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento del target connesso al Monitoraggio dell’accessibilità dei siti web, in relazione al quale è previsto lo sviluppo di un sistema open source allo scopo di fornire alle PP.AA. uno strumento gratuito in modalità SaaS, volto alla verifica automatica di accessibilità dei siti e per il quale occorre lo specifico supporto dell’ISTI CNR;
− nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;
− si rende pertanto necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione in esame;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Premesse, valore dei documenti richiamati e allegati
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’allegato Piano di azione, i cui contenuti sono condivisi dalle Parti e rientrano nell’oggetto dell’Accordo stesso.
Art. 2
Soggetto attuatore, Soggetto esecutore e interesse pubblico comune alle parti
1. Nell’ambito delle procedure di attuazione degli interventi di cui al PNRR e, in particolare, delle previsioni di cui all’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale citato in premessa, l’AgID ha la responsabilità di Soggetto attuatore delle attività di sviluppo del sistema open source di cui al successivo art. 3.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, l’ISTI CNR ha la responsabilità di Xxxxxxxx esecutore delle stesse.
3. Le Parti ravvisano il reciproco comune interesse pubblico nella realizzazione del target di progetto connesso al Monitoraggio dell’accessibilità dei siti web, in relazione al quale è previsto lo sviluppo di un sistema open source allo scopo di fornire alle PP.AA. uno strumento gratuito in modalità SaaS, volto alla verifica automatica di accessibilità dei siti.
4. Nello specifico, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di obiettivi e risultati riportati nel Piano di azione di sviluppo di cui al successivo art. 3, comma 3.
Art. 3
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per lo sviluppo di un sistema open source in modalità SaaS, che AgID fornirà gratuitamente alle PP.AA., ai fini del monitoraggio dell’accessibilità dei siti web, nell’ambito del target di progetto “Monitoraggio dell’accessibilità dei siti web”, di cui al Piano Operativo richiamato in premessa.
2. Per lo sviluppo del sistema open source di cui al comma 1, l’ISTI CNR implementa le funzionalità della piattaforma MAUVE - Multiguideline Accessibility and Usability Validation Environment, in conformità a quanto previsto dal citato Piano Operativo e di seguito specificate:
a) sviluppo funzionalità osservatorio che consenta di confrontare evoluzione di accessibilità di gruppi di siti Web e di fornire metriche e rappresentazioni che ne indichino il loro stato;
b) inserimento nello strumento della possibilità di integrare valutazioni manuali di esperti con valutazioni generate automaticamente;
c) supporto delle linee guida che verranno definite nei prossimi anni (WCAG 2.2 e WCAG 3) seguendo le indicazioni dei gruppi W3C relative alle ACT rules;
d) assistenza e training ad utilizzo dello strumento ed a comprendere i suoi risultati;
e) applicazione del monitoraggio dell’accessibilità su specifiche aree, come quella medica;
f) possibilità di generare valutazioni di accessibilità che si focalizzino su specifiche disabilità;
g) infrastruttura tecnologica con gestione anche degli aspetti di sicurezza e privacy.
3. Il Piano di azione concernente lo sviluppo della piattaforma MAUVE è dettagliato per attività, cronoprogramma e costi nell’allegato documento, parte integrante del presente Accordo.
Art. 4
Termini di attuazione del Piano, durata e referenti
1. Le attività di cui all’allegato Piano di azione dovranno essere avviate dal Soggetto esecutore a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere portate a conclusione entro il 30 giugno 2025, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti in sede di eventuale aggiornamento del medesimo Piano.
2. Il presente Accordo e il Piano allegato possono essere modificati/integrati nel periodo di efficacia, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione delle attività.
3. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività; i referenti designati dalle Parti sono:
- per l’AgID, Soggetto attuatore, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- per l’ISTI CNR, Soggetto esecutore, Xxxxx Xxxxxxx.
4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’altra Parte.
Art.5
Obblighi delle Parti
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’AgID, Soggetto attuatore, si obbliga a:
- garantire che l’ISTI CNR, Soggetto esecutore, riceva tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l’esecuzione dei compiti previsti dall’allegato Piano;
- informare il Soggetto esecutore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del presente Accordo, che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’ISTI CNR, Soggetto esecutore, si obbliga a:
- dare piena attuazione allo sviluppo di un sistema open source per il monitoraggio dell’accessibilità dei siti web, come previsto dal Piano allegato, garantendo l’avvio tempestivo delle attività e conseguire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi previsti;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma;
- presentare all’AgID la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 6
Articolo 6
Risorse finanziarie e rendicontazione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, l’AgID riconosce all’ISTI CNR, Soggetto esecutore, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano di azione allegato, l’importo massimo di euro 880.000,00 (ottocentottantamila/00), a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.4.2. – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1.
2. Successivamente al perfezionamento del presente Accordo, su richiesta del Soggetto esecutore, l’AgID rende disponibile a quest’ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta e fermo restando la effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, una quota di anticipazione fino al massimo del 10% dell’importo di cui al comma 1.
3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso dovranno essere inoltrate bimestralmente dall’ISTI CNR a rendicontazione dello stato avanzamento lavori, mediante invio di nota di debito unitamente alla specifica documentazione concernente ciascun atto giustificativo di spesa sostenuta nel periodo di riferimento.
4. Le suddette richieste sono approvate dall’AgID entro i successivi 30 giorni,
5. Ferma restando l’effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, le risorse finanziarie successive alla quota di anticipazione di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili entro 30 giorni dall’approvazione di cui al comma 4. Nel caso in cui, a seguito di regolare procedura di esecuzione delle attività previste da ISTI e relativa rendicontazione con nota di debito e documentazione a supporto, non dovesse esser disposto il trasferimento del dovuto rimborso da AgID ad ISTI CNR secondo quanto sopra, questo ultimo potrà comunicare tramite PEC ad AgID la sospensione provvisoria delle attività. La richiesta relativa alla quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà resa disponibile entro 30 giorni sulla base della relazione dell’ISTI CNR, approvata dall’AgID, concernente la conclusione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall’allegato Piano di azione, fermo restando l’effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria.
Art. 7
Proprietà dei risultati e dei diritti brevettuali
1. I risultati di cui al presente Accordo sono di proprietà condivisa tra le Parti e possono essere utilizzati dalle stesse, anche a scopo scientifico.
Art. 8
Risoluzione di controversie
2. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Art. 9
Risoluzione per inadempimento
1. L’AgID potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto esecutore non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa AgID degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Art. 10 Diritto di recesso
1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della controparte qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano circostanze di natura oggettiva e imprevedibile che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine.
Articolo 11
Riservatezza e protezione dei dati personali
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Ove nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest’ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR.
Art. 12
Comunicazioni e scambio di informazioni
1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo e la sua applicazione avrà efficacia esclusivamente se effettuata tramite i seguenti indirizzi PEC:
a) per l’AgID: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx ;
b) per ISTI CNR: xxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx .
Art. 13
Efficacia e disposizioni finali
1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente Accordo si compone di 13 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti
Xxxxxxx
Per XxXX XXXXXXXXX Xxxxxxx digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Data: 2022.04.14 18:19:15 +02'00' (firmato digitalmente) | Per ISTI-CNR (firmato digitalmente) |
Scopigno 15.04.2022
11:54:09
GMT+00:00