CONTRATTO DI CESSIONE DI DIRITTI DI IMMAGINE
CONTRATTO DI CESSIONE DI DIRITTI DI IMMAGINE
TRA
THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY S.R.L.S., con sede in Treviso, via Dei Dall’Oro n. 29 (C.F. e P.IVA: 04819380264), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Xxxxxxxxx Xxxx – di seguito indicata anche come “L’Organizzatrice”
E
il/la sig./sig.ra , nato/a a ( ) il e residente in ( ), via n. , (C.F.: ) – di seguito indicato anche come “Il Concorrente”
di seguito indicati congiuntamente anche come “Le Parti”
Premesso che
− The Independent Tourism Company S.r.l.s. ha promosso e organizzato l’evento denominato Tiramisù World Cup 2019 (di seguito: “L’Evento”), nell’ambito della quale ha luogo una competizione per la preparazione del dolce Tiramisù, secondo la ricetta ispirata dall’Accademia Italiana di Cucina (di seguito: “La Competizione”);
− il Concorrente, a seguito delle Selezioni concluse il 2 novembre 2019 e delle Semifinali concluse la mattina del 3 novembre, ha avuto accesso alla Finale della Competizione;
− in ragione della notorietà che il Concorrente acquisirà in virtù dell’accesso alla Finale della Competizione, l’Organizzatrice intende promuovere il marchio “Tiramisù World Cup” anche a mezzo dell’abbinamento e del collegamento con il nome e l’immagine del Concorrente;
− il Concorrente riconosce che la notorietà acquisita mediante l’accesso alla Finale della Competizione è dovuta esclusivamente all’attività promozionale dell’Organizzatrice nel periodo che ha preceduto la Competizione stessa.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del seguente accordo, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue
1. Oggetto del contratto – Il Concorrente concede in via esclusiva all’Organizzatrice, che accetta, il diritto di utilizzare la propria immagine ai fini della promozione del marchio “Tiramisù World Cup”, con le modalità ed attraverso i mezzi di diffusione che l’Organizzatrice stessa riterrà più opportuni, nessuno escluso, nei limiti del rispetto della dignità personale e del decoro del Concorrente.
Ai fini del presente contratto, per immagine deve intendersi il nome – incluso il soprannome, le iniziali e la firma –, la voce e l’immagine fisica del Concorrente, inclusa ogni riproduzione della stessa, con qualsiasi modalità e su qualsiasi supporto. La cessione del diritto di utilizzo della propria immagine da parte del Concorrente avviene a titolo integralmente gratuito, senza che allo stesso sia dovuto alcun compenso o indennità.
2. Diritti dell’Organizzatrice – L’Organizzatrice avrà diritto di fotografare, di riprendere e di riprodurre con tutti i sistemi audiovisivi l’immagine del Concorrente e di diffonderla su filmati, giornali, poster, gadget, siti web, social network e su ogni altro supporto materiale ed ogni altro mezzo di comunicazione, nessuno escluso ed eccettuato.
3. Obblighi del Concorrente – Il Concorrente si obbliga a partecipare, previo congruo preavviso da parte dell’Organizzatrice, ad uno shooting fotografico, della durata di una giornata lavorativa, nel quale la sua immagine sarà abbinata ai prodotti delle Aziende partner della Competizione.
Il Concorrente si impegna e garantisce che in ogni occasione in cui comparirà o comunque interverrà sui mezzi di comunicazione quali giornali, televisione, radio, internet – inclusi i social network – nell’ambito di articoli, post, trasmissioni, interviste, conferenze stampa, competizioni o altro, a motivo della sua partecipazione alla Finale della Competizione, dovrà esibire il logo dell’Evento e comunque fare esplicito riferimento, ove richiesto e comunque in ogni caso in cui sia utile ed opportuno, alla Competizione ed all’Evento.
Allo stesso obbligo il Concorrente è tenuto in caso di partecipazione a manifestazioni, eventi ed altre occasioni pubbliche a cui sia chiamato in virtù della sua partecipazione alla Finale della Competizione.
Qualora, per le comparse, interventi e partecipazioni di cui ai due commi precedenti il Concorrente percepisca un’indennità o comunque un compenso in denaro, è tenuto a corrisponderne una percentuale, nella misura del 20%, all’Organizzatrice. È fatto in ogni caso obbligo al Concorrente di avvertire tempestivamente l’Organizzatrice in relazione ad ogni invito, chiamata o convocazione alle occasioni ed eventi di cui al presente articolo, e di concordare con l’Organizzatrice eventuali forme di promozione da attuare a seguito dei predetti inviti, chiamate e convocazioni ed in conseguenza degli stessi.
4. Eventi promozionali – Il Concorrente, a semplice richiesta dell’Organizzatrice, si rende disponibile a presenziare ad almeno cinque eventi promozionali organizzati dall’Organizzatrice, o da terzi per essa, nel corso della durata del presente contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fiere, convegni, raduni, presentazioni, conferenze stampa, trasmissioni televisive, dirette sui social network.
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La richiesta dell’Organizzatrice dovrà pervenire al Concorrente con un preavviso minimo di giorni 10 (dieci) e si considererà in ogni caso accettata qualora il Concorrente non invii il proprio rifiuto entro giorni 3 (tre) dalla predetta comunicazione. Resta inteso che il rifiuto esonererà il Concorrente dall’obbligo di presenziare solamente nei casi in cui la richiesta risulti incompatibile con precedenti impegni lavorativi o personali del Concorrente, ed in ogni caso eccessivamente gravosa o comunque contraria alla buona fede contrattuale.
Il Concorrente si obbliga inoltre a partecipare a tutti gli eventi che verranno promossi dall’Organizzatrice presso la città di Curitiba (Brasile) dal 20 al 26 novembre 2019.
Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Concorrente, nei limiti ragionevolmente necessari ad adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, inclusi tutte quelle per la trasferta a Curitiba, saranno ad esclusivo carico dell’Organizzatrice, che si obbliga a rimborsarli a fronte dell’esibizione dei relativi giustificativi.
5. Indennizzo – A titolo di rimborso forfettario di spese diverse rispetto a quelle dell’articolo che precede, di oneri o mancato guadagno, dovuto anche ad assenze lavorative, utilizzo di ferie o permessi, per la partecipazione allo shooting ed agli altri eventi di cui agli articoli che precedono, l’Organizzatrice riconoscerà al solo Concorrente che conseguirà il titolo di Campione del Mondo di Tiramisù, in ragione del maggior impegno a quest’ultimo richiesto, una somma onnicomprensiva dell’ammontare di € 2.000,00, con esclusione di qualsivoglia ulteriore diritto per compensi, indennità o risarcimento in capo al predetto Concorrente.
6. Dichiarazioni – Il Concorrente, in ogni occasione pubblica in cui debba ritenersi utile e ragionevole, dovrà dichiarare di aver partecipato alla Finale della Competizione, declamandone i pregi in termini di ideazione ed organizzazione. Nel corso della durata del presente contratto e successivamente alla cessazione dello stesso, il Concorrente dovrà astenersi dal rilasciare dichiarazioni atte a ledere o comunque a incidere negativamente sull’immagine della Competizione e dell’Evento.
7. Clausola penale – Per ogni singola violazione degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concorrente dovrà corrispondere all’Organizzatrice, a titolo di clausola penale, l’importo di € 1.000,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Durata – Il presente contratto ha una durata di anni 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione. Ogni suo effetto verrà pertanto a cessare alla data del 2 novembre 2020, salvo espressa proroga da pattuirsi per iscritto tra le Parti prima della predetta scadenza.
9. Riservatezza – Le Parti si obbligano a mantenere strettamente riservato il contenuto del presente contratto e a non diffondere alcuna informazione, dato o notizia sulle attività connesse alla sua esecuzione in assenza di espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
10. Foro competente – Qualsiasi controversia che avesse a sorgere tra le Parti in dipendenza o comunque in connessione col presente contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.
11. Privacy. Il Concorrente dichiara di aver ricevuto l’informativa in materia di privacy di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
11. Clausola finale – Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà ritenersi nulla e comunque priva di effetto ove non pattuita per iscritto tra le Parti. La nullità, l’inefficacia o l’annullamento parziale del presente contratto, relative ad una o più clausole, non comporterà il venir meno della validità della rimanente parte del contratto, né lo scioglimento dello stesso.
La mancata richiesta, da parte dell’Organizzatrice o del Concorrente, della stretta osservanza delle singole condizioni, obblighi e/o termini stabiliti nel presente contratto, non potrà essere interpretata quale rinuncia definitiva ai diritti derivanti dallo stesso. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente contratto non comporterà la costituzione di un rapporto di lavoro, di una società o di un’associazione in partecipazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati dalle norme del Codice Civile italiano e dalle Leggi speciali italiane, in quanto applicabili.
Treviso, li
L’Organizzatrice Il Concorrente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Concorrente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 1 (oggetto del contratto); 2 (diritti dell’Organizzatrice); 3 (obblighi del Concorrente); 4 (eventi promozionali); 5 (indennizzo); 10 (Foro competente).
Treviso, li
Il Concorrente