PROGETTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Servizio Assicurazioni
PROGETTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(art. 000, x. 0, xxxx. x) xxx X.X.X. x. 000 del 05/10/2010)
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Collaboratore: Xxxxxxxx Xxxxxx
Ufficio: 🖂 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx XX 🕿 041 2501497-1484-1481 041 9651636 xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Codice Fiscale 80008840276
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio in materia assicurativa a favore della Provincia di Venezia ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Provincia di Venezia, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.
In particolare saranno oggetto dell’incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia di Venezia è soggetta;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità della Provincia di Venezia, e, su richiesta dell’ente, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
e) assistenza nella gestione di tutti i contratti assicurativi della Provincia di Venezia, compresi quelli già in corso alla data di avvio del servizio, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Provincia di Venezia e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
g) assistenza e consulenza in ogni situazione avente interesse assicurativo che si presentino nel corso dell'attività della Provincia;
h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
i) predisposizione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull’attività svolta dal broker nell’arco temporale di riferimento contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare la copertura assicurativa dell’ente;
j) predisposizione di un rapporto annuale dell’attività assicurativa e della sinistrosità riferito all’anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile;
k) formazione ed aggiornamento del personale provinciale da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell’offerta tecnica;
l) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
ART.2 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari ad anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto risultante da apposito atto.
L’incarico potrà essere prorogato, su richiesta della Provincia di Venezia, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara.
Ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è escluso il tacito rinnovo.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Provincia di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
Poiché, ai sensi dell’art.67 comma 2 della Direttiva 2014/24/UE, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 4% per le polizze RC Auto e da quella del 7% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell’appalto.
La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
I premi che la Provincia di Venezia paga per il periodo 31/12/2014 – 31/12/2015 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):
Polizza | Premio Imponibile | Premio Lordo | Scadenza |
RCT/O | € 463.051,12 | € 566.080,00 | 31/12/2015 |
RCA Libro Matricola | € 54.711,50 | € 69.211,50 | 31/12/2015 |
Incendio | € 376,399,29 | € 441.654,50 | 31/12/2015 |
Furto | € 5.807,77 | € 7.100,00 | 31/12/2015 |
Elettronica | € 906,98 | € 1.100,00 | 31/12/2015 |
Infortuni cumulativa | € 26.994,13 | € 27.669,00 | 31/12/2015 |
Incendio Furto Kasko veicoli | € 25.550,66 | € 29.000,00 | 31/12/2015 |
Incendio Furto Kasko natanti | € 6.119,52 | € 6.735,00 | 31/12/2015 |
Trasporto oggetti d’arte in abbonamento | € 222,22 | € 250,00 | 31/12/2015 |
Tutela legale e peritale | € 15.670,10 | € 19.000,00 | 31/12/2015 |
RC Patrimoniale tecnici colpa lieve | € 9.488,75 | € 11.600,00 | 31/12/2015 |
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell’appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 201.909,59, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 4% sulla polizza RCA e del 7% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 3 (gli anni di durata dell’incarico).
Nessun compenso potrà essere richiesto alla Provincia di Venezia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.
ART.4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Provincia di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
Il Broker si impegna a trasmettere alla Provincia di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
ART.6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Entro i limiti di cui ai commi precedenti, la Provincia di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Xxxxxx dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto e dell’offerta tecnica presentata, con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:
a) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
b) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
c) mettere a disposizione della Provincia di Venezia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
d) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Provincia di Venezia;
e) avvisare tempestivamente l’Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.
La Provincia di Venezia si impegna a:
a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Venezia con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
ART.8 – REFERENTE DEL BROKER
Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con la Provincia, all’interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede della Provincia.
Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre indicare il sostituto del referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART.9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante.
Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Provincia di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d’importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto definito sulla base dei premi assicurativi imponibili attuali e della misura percentuale della provvigione offerta in sede di gara. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Venezia e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte della Provincia di Venezia. Non è ammesso il frazionamento annuale del premio.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Provincia di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, con l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Provincia di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del Codice.
ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, il Xxxxxx dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.
La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.
ART.12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker, comporterà l’applicazione di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il Xxxxxx avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La comminazione di almeno tre contestazioni d’addebito o un ritardo nell’adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci percento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce alla Provincia di Venezia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
Nell’ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.
La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi comporta l’immediata risoluzione del contratto.
Con la risoluzione anticipata del contratto sorgerà il diritto della Provincia di Venezia di affidare la prestazione contrattuale, o la parte rimanente di essa, al secondo miglior offerente ed il risarcimento, a carico dell’affidatario inadempiente, degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Ente.
ART 14 - RECESSO
È facoltà della Provincia di Venezia recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.
La parti convengono, inoltre, che per giusta causa la Provincia di Venezia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute
disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Verificandosi l’ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 16 – CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (presuntivamente quantificate in euro 1.500,00) saranno a carico del Broker.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente il Foro di Venezia.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (denominato nel testo come “Codice”), saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato Xxxxxx. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART.19 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali della Provincia.
ART.20 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile del procedimento è il dirigente del servizio assicurazioni xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
S:\Contrat\TESTI_CO\Xxxxxx F\ASSICUR\broker\gara broker 2015\capitolato broker.docx