CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA. Art.1 - Oggetto dell'incarico.
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA.
Art.1 - Oggetto dell'incarico.
L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di intermediazione assicurativa e riassicurativa – prevemente denominata brokeraggio assicurativo – come disciplinata dall'art.106 del D.Lgs.n.209 del 07/09/05, a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna (qui di seguito denominata Camera o Ente), con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.
L’espletamento dell’incarico sarà a titolo non oneroso per la Camera e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo la Camera se non preventivamente autorizzato.
L’opera del broker verrà renumerata, secondo consuetudine di mercato, dalle compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.
Art.2 - Prestazioni oggetto dell'incarico.
Il broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare fornire alla Camera supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente finalizzata alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell’Ente;
2) analisi tecnico-assicurativa delle polizze esistenti, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
3) formulazione del “piano assicurativo ottimale” e del “Capitolato Speciale di appalto” per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara e/ o altra documentazione richiesta, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all’individuazione delle compagnie contraenti con redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute;
4) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Camera, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari.
5) impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l'espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all'espletamento dell'incarico;
6) essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenze od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art.109 del D.Lgs.n.07/09/2005 n.209 (Codice delle assicurazioni private);
7) gestione tecnica ed amministrativa delle polizze per l’intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l’assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell’intero pacchetto assicurativo
dell’Ente con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine;
8) assistenza ai sinistri attivi della Camera al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di controversie, l’individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza della Camera;
9) assistenza e consulenza nei sinistri passivi, previo ottenimento di informazioni dalla compagnia assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti);
10) trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici e formazione del personale delegato da questa Camera alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative;
11) affiancamento formativo al personale dell’ufficio incaricato alla tenuta dei contratti assicurativi e svolgimento del piano formativo concordato sulla materia assicurativa ed i suoi indotti economici e di responsabilità nel sistema di gestione dell’Ente.
12) svolgimento servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara.
Le attività di cui sopra dovranno essere garantite a far data dal 01.01.2010.
Art.3 - Gestione amministrativa delle polizze.
La Camera si impegna a versare al broker gli importi relativi ai premi previsti dai contratti da stipulare in tempo utile con riferimento alle scadenze pattuite nei singoli contratti. Il broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà all’Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
La Camera si impegna altresì a far pervenire tempestivamente al broker ogni documentazione necessaria all’esercizio dell’incarico.
La Camera è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsivoglia compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il broker e della presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dalla Camera.
Art.4 - Durata del contratto
Il servizio avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto da parte della Camera, fino al 31.12.2012, salvo proroga per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il rinnovo dell'affidamento dell'incarico.
A far data dal 01.01.2010, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come indicato all'articolo 2.
E’ riconosciuta alla Camera la facoltà di recedere in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualora venga meno l’oggetto del contratto, mediante preavviso di un mese, da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che il broker possa avanzare pretesa alcuna in merito al recesso medesimo.
Resta esclusa la facoltà per il broker di risolvere il contratto prima della scadenza, se non nei casi previsti dagli artt.1453, 1463 e 1467 del Codice Civile.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta della Camera, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Ente.
La Camera si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.
L'incarico cesserà di produrre effetti automaticamente e con decorrenza immediata, qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione all'albo broker ex art.109 del D.Lgs.n.209/05).
Art.5 - Corrispettivo dell'incarico.
L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per la Camera alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi dell’Ente, sulla base della percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stato attribuito il punteggio. In ciascuna polizza, nella clausola brokeraggio verrà riportata la suddetta percentuale.
Non competerà alcun corrispettivo per l’analisi di nuovi rischi o per l’elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.
Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con la Camera secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.
Art.6 – Personale – Obblighi dell'appaltatore.
L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficenza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dalla Camera. Gli addetti al servizio, incaricati dall'appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti della Camera non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto.
L'appaltatore, entro 15 giorni dalla notifica dell'affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente all'Ente camerale appaltante, l'elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell'Impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico-amministrativi con la Camera e che tiene i contatti con l'ufficio referente della Camera di commercio di Ravenna per qualsiasi necessità. Su richiesta della Camera di commercio dovrà essere sostituito il personale che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto motivatamente non gradito.
In particolare in ordine al personale dipendente, l'appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal
C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella provincia di Ravenna. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni e receda da esse.
L'appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta della Camera.
Qualsiasi inosservanza da parte dell'appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell'impresa stessa, ai sensi del successivo art.10. L'appaltatore si impegna altresì a cooperare con la Camera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi del D.Lgs.n.81/08.
Art.7 – Cauzione.
All'appaltatore è fatto obbligo di costituire una garanzia fidejussoria alle condizioni e modalità stabilite dagli artt.113 e 75 del D.Lgs.n.163/06, a garanzia per il mancato o inesatto adempimento del contratto:
− pari al 10 % del valore del contratto, per tutta la durata dello stesso. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%-
− bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art107 del D.Lgs.n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze. Tale fidejussione dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Camera, che assegnerà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia fidejussoria è stata presentata dal Broker in data 00/00/2009 mediante (bancaria/assicurativa/altro) con la società autorizzata denominata: del
.
Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio all'art.113 del D.Lgs.n.163/06.
La Camera ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulterioe accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'impresa deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.
Art.8 – Penalità.
Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizi, nonché l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato, saranno contestati per iscritto all'appaltatore che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine la Camera ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione delle penalità che sono stabilite come segue:
− per inadempienze in materia di sicurezza nelle condizioni di lavoro (quali la violazione delle disposizioni recate dal D.Lgs.n.81/08, L'Ente ha facoltà di applicare una penale pari ad €.200,00 (duecento);
− per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dalla Camera verrà applicata una penale di €.100,00 (cento).
Art.9 - Obblighi ed oneri a carico del broker.
L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse della Camera, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà .
La Camera é libera di accettare in tutto in parte le proposte.
L'aggiudicatario non é autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Camera.
In caso di aggiudicazione ad una A.T.I., é fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.
Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico responsabile del servizio, all’interno dell’A.T.I., per l'esecuzione dell'incarico, onde tenere indenne la Camera di ogni eventuale conseguente ripercussione negativa.
Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione della Camera ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Nell’ambito della consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all’individuazione delle compagnie contraenti per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, il broker deve specificare negli schemi di capitolato speciale l’entità della provvigione allo stesso spettante per ogni tipologia di copertura, al fine di garantire la “par condicio” tra le società offerenti e di consentire alle stesse l’esatta determinazione dell’offerta.
Il broker aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze al broker successivamente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.
Art.10 – Obblighi ed oneri a carico dell’Ente.
La Camera si impegna a:
• non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza ed intermediazione del broker;
• prescrivere alle compagnie, in occasione del bando di gara, l’inserimento in polizza della “clausola broker” del tipo: “La Camera dichiara e la Compagnia ne prende atto per accettazione, che l’incarico di gestione del Contratto Assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a curare ogni conseguente rapporto per conto dell’ente”;
• versare i premi di assicurazione, entro i termini previsti dall’art.3, al broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla compagnia di assicurazione;
• comunicare immediatamente al broker qualsiasi accadimento che:
- rappresenti sinistro attivo;
- comporti variazioni di rischio.
Art.11 - Risoluzione anticipata.
La Camera si riserva il diritto di risolvere il presente contratto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza ricorso ad atti giudiziari, nei seguenti casi:
1. per gravi e ripetute inadempienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e nella qualità del servizio reso;
2. per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
3. non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, a seguito degli accertamenti attivati dalla Camera ai sensi del D.P.R.n.445/2000;
4. mancato reintegro del deposito cauzionale;
5. qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
6. interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
7. in caso di cessione dell’azienda, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa.
In tali casi la Camera si avvarrà della facoltà di affidare l’appalto a terzi, riservandosi il diritto di esperire l’azione di danno, fatta eccezione per i casi di cui al sopraccitato punto 7), rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all’art.7.
Art.13 – Subappalto.
Il subappalto è consentito, in conformità alle disposizioni dell'art.118 del D.Lgs.n.163/06 nella misura massima del 30% del valore del contratto e nel rispetto delle condizioni indicate al punto 9 del disciplinare di gara.
La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto in difformità a quanto stabilito al precedente comma determina la risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale, salva ogni altra azione che la Camera di commercio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Amministrazione con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di produzione giudiziale.
Art.14 - Oneri fiscali.
Il broker riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l’eventuale registrazione in caso d’uso, nonché ogni onere fiscale presente o futuro riguardanti la stipula della presente convenzione e sue consequenziali.
Art.15 – Trattamento dei dati.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03, i dati personali dei partecipanti alla presente procedura in economia vengono raccolti dalla C.C.I.A.A. di Ravenna e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi anche mediante supporti informatici. Tali dati sono destinati ad identificare i candidati ed a verificare taluni requisiti di partecipazione alla procedura medesima, hanno natura obbligatoria e la loro omissione comporta l'esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art.13 della medesima legge. Titolare del trattamento è il Segretario Generale dell'Ente.
Art.16 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e non in contrasto con lo stesso, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia.