CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FERRO DUO ITALIA S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FERRO DUO ITALIA S.R.L.
Ultimo aggiornamento: gennaio 2021
1. Disposizioni generali e definizioni
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“CGV”) disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra Ferro Duo Italia s.r.l. (di seguito anche semplicemente il “Venditore”) e il Cliente di Ferro Duo Italia (di seguito “l’Acquirente”), anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate o menzionate dall’Acquirente e prevalgono su eventuali condizioni predisposte dall’Acquirente, salvo espressa accettazione scritta di queste ultime da parte del VENDITORE. In nessun caso il VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto dell’Acquirente, neanche quando esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa al VENDITORE dall’Acquirente. Nessun comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione del VENDITORE delle Condizioni Generali di Contratto dell’Acquirente.
1.2 Il VENDITORE si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le CGV, allegando tali Variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia comunicazione scritta all’Acquirente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni non vengano accettate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla data di comunicazione, varranno le CGV precedentemente accettate, fatta salva la facoltà di recesso del VENDITORE entro i successivi 30 giorni.
1.3 Nel caso in cui l’Acquirente sia un Consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.
2. Offerte e Ordini
2.1 L’Ordine effettuato dall’Acquirente non si intende accettato finché non è confermato per iscritto dal VENDITORE. Nel caso in cui il VENDITORE non provveda alla conferma per iscritto di un ordine, l’emissione della fattura ovvero l’esecuzione dell’ordine da parte del VENDITORE deve intendersi quale accettazione tacita.
3. Termini di consegna e passaggio del rischio
3.1 La consegna dei prodotti avviene presso lo stabilimento del VENDITORE, se non diversamente concordato. I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati dal VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora l’Acquirente ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive, dovrà farne espressa richiesta al VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico dell’Acquirente tutti i relativi costi.
L’Acquirente autorizza il VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Acquirente, tutti i documenti che debbano essere eventualmente sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti del VENDITORE.
Il VENDITORE effettua la consegna mettendo i Prodotti a disposizione dell’Acquirente nei termini e nei luoghi indicati nel Contratto/Conferma d’ordine, restando escluso qualsiasi ulteriore obbligo.
3.2 Il VENDITORE non è responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna. In nessun caso
l’Acquirente è esonerato dall’obbligo di pagamento del prezzo dei Prodotti una volta avvenuta la Consegna.
3.3 Il VENDITORE può sospendere la Consegna in tutti i casi di inadempimento agli obblighi di pagamento del prezzo dei Prodotti.
3.4 I termini di consegna, anche se definiti come tassativi, si intendono comunque come indicativi e assunti dal VENDITORE con ogni tolleranza d’uso. Il termine di Consegna, che decorre dal giorno lavorativo successivo alla conferma d’ordine da parte del VENDITORE, è solo ed esclusivamente quello precisato nel Contratto/Conferma d’ordine del VENDITORE. Il VENDITORE ha il diritto di effettuare forniture parziali senza che questo possa modificare il prezzo. Ogni fornitura parziale è considerata come un contratto indipendente.
3.5 In caso di ritardo nella Consegna oltre le tolleranze d’uso, l’Acquirente ha diritto di annullare solo la parte d’ordine relativa a Prodotti la cui consegna non avvenga entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento da parte del VENDITORE della comunicazione scritta di annullamento dell’Acquirente, da inviarsi a mezzo mail.
3.6 L’Acquirente non può annullare il proprio ordine, né recedere dal Contratto, in caso di ritardata Consegna dipendente da cause di forza maggiore, di cui al successivo art. 7, qualora il ritardo non ecceda i 60 giorni.
3.7 Il VENDITORE può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta all’Acquirente per cause di forza maggiore di cui al successivo art. 7.
3.8 Se la Consegna non avviene per cause o fatti imputabili all’Acquirente, essa si intende comunque eseguita ad ogni effetto, compresa l’emissione della fattura e la decorrenza dei termini di pagamento, con semplice comunicazione scritta all’Acquirente di merce pronta; trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, decorrono le spese di magazzino ed il VENDITORE è esonerato da qualsiasi responsabilità per il perimento, danneggiamento e/o perdita di valore dei Prodotti.
3.9 In caso di Consegna a carico del VENDITORE, lo scarico della merce dovrà avvenire entro tre (3) ore dall’arrivo presso la ricevitoria dell’Acquirente o del deposito indicato dell’Acquirente. Il ritardo, anche parziale, imputabile all’Acquirente, autorizza il VENDITORE ad addebitare all’Acquirente una penalità in ragione di 80 € ora o frazione oltre il termine delle 3 ore convenute, salvo il diritto di risarcimento per maggiori danni.
3.10 In ogni caso, il VENDITORE è liberato dall’obbligo di consegna della merce al primo vettore o spedizioniere presso lo stabilimento del VENDITORE. Ciò anche quando sia convenuto che la fornitura sia gratuita o che la spedizione o parte di essa venga curata dalla società ed anche quando la merce debba essere previamente trasportata ad altra impresa per la lavorazione.
4. Prezzi e termini di pagamento
4.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi del VENDITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita.
4.2 Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi dei prodotti indicati nei listini, nei preventivi, nelle offerte o sul sito web del VENDITORE si intendono in euro al netto di IVA di legge e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms indicata nel relativo contratto/conferma d’ordine del VENDITORE.
4.3 Il luogo di pagamento è da intendersi la sede legale del VENDITORE anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. L’eventuale accettazione del VENDITORE di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza novazione del debito. Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito dall’Acquirente con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati dall’Acquirente solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente del VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Acquirente in euro ovvero nella valuta del luogo in cui l’Acquirente ha la propria sede, a scelta del VENDITORE, in conformità alla valuta che il VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.
4.4. Nel caso in cui l’Acquirente sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento, il VENDITORE avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi di mora sui ritardati pagamenti al tasso dell’8% e comunque entro il limite massimo consentito dalla legge vigente;
b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta all’Acquirente, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.
4.5 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza di pagamento concordata, il VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
a) esigere l’immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;
b) risolvere il Contratto di Xxxxxxx in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Xxxxxxx e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito dell’Acquirente e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;
d) revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita regolarmente eseguiti.
4.6 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 4.4 e 4.5 potranno essere esercitati in qualsiasi momento dal VENDITORE anche nel caso in cui:
a) l’Acquirente sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
b) la compagnia assicurativa del VENDITORE rifiuti la copertura assicurativa di crediti del VENDITORE nei confronti
dell’Acquirente; oppure
c) l’Acquirente versi in uno stato di difficoltà finanziaria – idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento – risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell’ambito dei rapporti tra l’Acquirente ed altri suoi fornitori.
4.7 L’Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente al VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 4.4 e 4.5.
5 Riserva di Proprietà
5.1 Il VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte
dell’Acquirente.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms
indicato nel Contratto/Conferma d’ordine del VENDITORE.
5.2 In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 4.5, 4.6 e 4.7, il VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate dall’Acquirente per i Prodotti in questione.
6. Garanzia
6.1 L’Acquirente è tenuto ad esaminare la merce al momento del suo ricevimento e qualora rilevi vizi, difetti o carenze di qualità (previste dall’art. 1497 c.c.) (di seguito, vizi, difetti e carenze di qualità saranno chiamati più brevemente “vizi”) riguardanti lo stato dell’ imballo, la quantità o le caratteristiche della merce, deve comunicare al Venditore i relativi reclami (denunce di vizi apparenti), a pena di decadenza, mediante atto notificato tramite ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della merce. Se l’acquirente non provvede a detta comunicazione entro il termine prescritto, la merce si considera accettata anche in presenza di vizi.
6.2 Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento, i relativi reclami (denunce di vizi occulti) devono essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante atto notificato dall’ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre
60 giorni dalla consegna. In caso contrario la merce è da considerarsi accettata anche se difettosa.
6.3 In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la merce cui esso si riferisce.
6.4 Eventuali differenze quantitative tra quanto concordato e quanto eseguito dal Xxxxxxxxx sono ammesse, salvo diverso accordo scritto, con un margine di tolleranza del 2% rispetto al quantitativo ordinato.
6.5 Al fine di verificare se la merce risponde ai requisiti stabiliti nel Contratto, occorre far riferimento alla
condizione della merce nel momento in cui esce dalla fabbrica del Venditore.
6.6 Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita dal Venditore e questi siano ad esso imputabili, la Società provvederà alla sostituzione di quella parte di merce che risulti difettosa oppure, a discrezione della Società medesima, all’eliminazione dei difetti, entro 90 giorni dal reclamo che sia fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
6.7 In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza dei vizi entro e non oltre dieci giorni dalla denuncia. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi originali (presumendosi, peraltro, in tal caso, che il vizio o la difformità dipendano da tale stoccaggio) né nel caso in cui l’Acquirente non metta a disposizione della Società la merce di cui lamenta i vizi, o quantomeno dei campioni di tale merce, entro il predetto termine.
7. Forza maggiore
7.1 Il VENDITORE può sospendere l’esecuzione del Contratto e/o recedere dallo stesso qualora l’adempimento risulti oggettivamente impossibile o irragionevolmente oneroso a causa di un evento imprevedibile o irragionevolmente oneroso a causa di un evento imprevedibile indipendente dalla volontà del VENDITORE quali, a titolo esemplificativo, sciopero, controversia sindacale, incidente, esplosione, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (anche civile), sommossa e rivoluzione, embargo, interruzione di energia, inondazione, atto od omissione di legge o di Governo, atto di terrorismo, ritardo o impossibilità di approvvigionamento dei propri fornitori, guasti a macchinari o attrezzature essenziali o altre cause analoghe a quelle sopraelencate.
8. Protezione dei Dati Personali
8.1 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale, in particolare con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (la “Normativa Applicabile”).
8.2 Con l’accettazione del presente Contratto, ciascuna Parte, si impegna al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e, per quanto di rispettiva competenza, riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, potranno essere comunicati alla controparte e da quest’ultima trattati in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del contratto.
8.3 Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’Informativa Clienti resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx. I dati saranno trattati dal VENDITORE in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per finalità specificamente collegate alla fornitura di prodotti e/o servizi contrattualmente previsti. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
9. Cessazione del Contratto
9.1 Il VENDITORE ha diritto di risolvere ciascun Contratto con l’Acquirente, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x/x xxx (xxxxx elettronica certificata) con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:
i) qualora l’Acquirente non adempia agli obblighi di cui all’art. 4 delle presenti CGV;
ii) qualora l’Acquirente si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
9.2 Il VENDITORE ha diritto di recedere con effetto immediato da ciascun Contratto mediante comunicazione inviata mediante raccomandata e/o pec all’Acquirente, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola:
i) nei casi di cui agli articoli 1.3, 3.7 e 7.1
ii) l’Acquirente sia assoggettato a procedure esecutive, concorsuali o di liquidazione
iii) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell’Acquirente siano tali da far ragionevolmente presumere lo stato di crisi e/o insolvenza dell’Acquirente.
10. Legge applicabile – Foro Competente
10.1 La sola legge applicabile a tutti i rapporti giuridici e le relazioni legali fra il Venditore e l’Acquirente è la legge italiana.
10.2 Per qualsiasi controversia sorta tra le Parti circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione delle presenti CGV e di ciascun Contratto e quelle anche relative ad obblighi extracontrattuali di questi ultimi, la giurisdizione sara quella italiana e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.
11. Disposizioni finali
11.1 L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti CGV non inficia la validità delle restanti
previsioni.
11.3 Le presenti CGV possono essere variate, modificate e/o integrate esclusivamente dal VENDITORE e per iscritto.
11.4 Per tutto quanto non espressamente previsto in queste Condizioni Generali, si applica la disciplina del Codice Civile. Per accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita
Timbro e Firma dell’Acquirente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente e separatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita: 1.1; inapplicabilità di condizioni generali dell'Acquirente; 3.2: limitazione/esclusione di responsabilità del Venditore per consegna della merce; 3.3 e 4.4 lett. a) e b): facoltà
del Venditore di sospendere la consegna in caso di mancato pagamento del prezzo, interessi di mora; 3.6: l’Acquirente non può recedere dal contratto in caso di ritardo nella consegna; 4.5 lett. b), c) e d): facoltà del Venditore in caso di mancato pagamento; 3: passaggio del rischio all'Acquirente; 5: riserva della proprietà a favore del Venditore; 6: garanzia, limiti alla facoltà di denuncia dei vizi, difetti e carenze di qualità della merce venduta e relative decadenze, limitazione di responsabilità per vizi, difetti e carenze di qualità delle merci vendute; 10.2: Foro esclusivo di Milano.
Timbro e Firma dell’Acquirente