Accordo
Traduzione1
Accordo
0.974.247.4
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l’aiuto umanitario
Concluso il 23 ottobre 2002
Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 agosto 2003
(Stato 5 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «Governo svizzero»)
e
il Governo della Repubblica del Kirghizistan
(qui di seguito denominato «Governo kirghiso»), qui di seguito denominati «Parti contraenti»,
nell’intento di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi,
desiderosi di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria,
riconoscendo che tale cooperazione finanziaria, tecnica e umanitaria contribuirà a promuovere il processo di riforma attualmente in atto nel Kirghizistan volto a rag- giungere uno sviluppo sostenibile, economico, sociale ed ecologico,
consapevoli che il Governo kirghiso si impegna a perseguire le riforme destinate ad instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in parti- colare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira sia la politica interna sia quella estera delle Parti contraenti al pari degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 2 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo definisce le disposizioni e le condizioni generali per tutte le forme di cooperazione tecnica, finanziaria o umanitaria tra le Parti contraenti. Fissa una struttura di regole e procedure per la pianificazione e la realizzazione di tutti i progetti e i programmi di cooperazione.
RU 2004 1349
1 Traduzione dal testo originale inglese.
Queste disposizioni si applicano ai progetti e ai programmi di cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria convenuti tra le Parti contraenti conformemente all’artico- lo 5.
Le Parti contraenti intendono promuovere, nell’ambito delle rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione tecnica, finanzia- ria e umanitaria nel Kirghizistan. Questi progetti e programmi devono essere com- plementari agli sforzi di sviluppo interni profusi dalla Repubblica del Kirghizistan.
Il Governo kirghiso applica parimenti queste disposizioni alle attività nazionali risultanti dai progetti e dai programmi di cooperazione allo sviluppo regionali finan- ziati dal Governo svizzero, oppure dai progetti e dai programmi cofinanziati dal Governo svizzero tramite organizzazioni internazionali, sempre che sia fatto riferi- mento all’Accordo.
Allo scopo di evitare doppioni rispetto ai programmi e ai progetti finanziati da altri donatori e per garantirne la massima realizzazione, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace.
Se un accordo specifico concluso tra le Parti contraenti contempla attività di coope- razione che vanno oltre l’ambito del presente Accordo, si applicano i termini di tale accordo specifico.
Art. 3 Definizioni
I progetti e i programmi specifici di carattere nazionale o regionale e altre attività comuni in virtù del presente Accordo sono qui di seguito denominati «progetti».
Ai fini del presente Accordo il termine «organismi esecutivi» si riferisce a tutte le autorità, imprese o organizzazioni pubbliche o private, riconosciute da entrambe le Parti contraenti, a cui sia stato affidato il mandato dal Governo svizzero per realizza- re i progetti specifici ai sensi dell’articolo 8.1.
Gli esperti e i consulenti, impiegati in missioni di breve o lunga durata dal Governo svizzero o dagli organismi esecutivi incaricati di preparare e realizzare i progetti contemplati dal presente Accordo, sono qui di seguito denominati «Personale».
Ai fini del presente Accordo l’espressione «familiari» designa il coniuge o il partner e i rispettivi figli.
Ai fini del presente Accordo il termine «materiale» designa le merci, autoveicoli, macchinari, equipaggiamenti e altri beni messi a disposizione dal Governo svizzero o dagli organismi esecutivi per l’attuazione dei progetti contemplati dal presente Accordo nonché ogni altro materiale fornito al Kirghizistan nel quadro di accordi specifici concernenti i progetti ai sensi dell’articolo 5.1.
«DSC» designa la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del Dipartimento federale degli affari esteri.
«SECO» designa la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 del Dipartimento federale dell’economia.
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
«Ufficio svizzero di cooperazione» a Bichkek, designa l’organismo incaricato di garantire il coordinamento e la prosecuzione dei progetti di sviluppo del Governo svizzero nel Kirghizistan e in altri Paesi dell’Asia centrale. L’Ufficio svizzero di cooperazione funge parimenti da agenzia consolare subordinata all’Ambasciata di Svizzera a Tachkent.
Art. 4 Forme di cooperazione
Forme
4.1 La cooperazione può assumere, successivamente o simultaneamente, una o più delle forme seguenti: cooperazione tecnica che può includere gli aspetti scientifici e culturali; cooperazione finanziaria ed economica; aiuti d’urgen- za e aiuti umanitari.
4.2 La cooperazione è realizzata tramite donazioni (in natura, servizi o in con- tanti), crediti a tassi preferenziali o non preferenziali, garanzie, partecipazio- ni finanziarie o tramite altri strumenti a seconda delle necessità.
4.3 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali oppure in collabora- zione con altri donatori od organizzazioni multilaterali.
4.4 Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.
Cooperazione tecnica
4.5 La cooperazione tecnica consiste nel trasferimento di know-how mediante formazione e consulenza nonché sotto forma di servizi o fornitura di beni ed equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti.
4.6 La cooperazione tecnica può assumere le forme seguenti:
a) donazioni;
b) beni e servizi;
c) messa a disposizione di personale locale o estero;
d) assegnazione di borse di studio o formazione nel Kirghizistan, in Sviz- zera o in un Paese terzo;
e) qualsiasi altra forma, concordata di comune intesa tra le Parti contra- enti.
4.7 I progetti di cooperazione tecnica sono realizzati di norma su base non rimborsabile, tranne nel caso in cui siano legati ad attività economiche.
Cooperazione economica e finanziaria
4.8 La cooperazione economica e finanziaria consiste principalmente nel finan- ziamento di beni e servizi di origine svizzera in relazione con la cooperazio- ne tecnica per progetti prioritari di infrastruttura e di sviluppo, o per sostene- re gli intermediari finanziari. Altre forme possono essere considerate caso per caso.
4.9 L’aiuto economico e finanziario è fornito, a seconda del caso, sotto forma di donazioni, di prestiti, di partecipazioni finanziarie, di fornitura di garanzie o sotto forme combinate, previa intesa tra le Parti contraenti.
4.10 È data particolare importanza ai progetti atti a favorire lo sviluppo del setto- re emergente dell’economia privata, a migliorare le infrastrutture di base e ad attenuare l’impatto ambientale.
Aiuto umanitario
4.11 L’aiuto umanitario del Governo svizzero alla popolazione kirghisa avverrà sotto forma di beni, di servizi, di esperti e di contributi finanziari.
4.12 I progetti nell’ambito dell’aiuto umanitario sono destinati alle categorie più vulnerabili della società kirghisa e contribuiscono a rafforzare simultanea- mente la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
Altri settori di cooperazione
4.13 Qualsiasi altro settore di cooperazione di interesse comune per le Parti contraenti, e non esplicitamente contemplato dal presente Accordo, deve essere oggetto di un’appendice al presente Accordo o di una convenzione specifica, che può assumere la forma di protocollo d’accordo o qualsiasi altra forma ritenuta adeguata.
Art. 5 Applicazione
5.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) a tutti i progetti di cooperazione concordati tra le Parti contraenti in vir- tù dell’articolo 4;
b) ai progetti concordati dal Governo svizzero con le organizzazioni inter- nazionali o con istituzioni pubbliche o private nel Kirghizistan, per i quali le Parti contraenti o i loro rappresentanti autorizzati abbiano con- venuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 6;
c) ai progetti concordati con società o istituzioni di diritto pubblico o pri- vato di uno dei due Paesi, per i quali le Parti contraenti o i loro rappre- sentanti autorizzati abbiano convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 6.
5.2 Il Governo svizzero ha la facoltà di affidare l’attuazione dei suoi impegni ad organismi esecutivi.
5.3 Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche agli interventi d’urgenza, alle operazioni di soccorso e di aiuto umanitario condotti dalla Svizzera nel Kirghizistan per fronteggiare situazioni di catastrofe.
Art. 6 Privilegi e immunità
I privilegi e immunità seguenti sono concessi nel quadro delle attività svolte in virtù del presente Accordo:
6.1 L’Ufficio svizzero di cooperazione beneficia dello statuto diplomatico conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle rela- zioni diplomatiche.
6.2 I membri dell’Ufficio svizzero di cooperazione a cui le autorità svizzere hanno accordato il rango diplomatico, nonché i loro familiari, beneficiano di un trattamento conforme alle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.
6.3 Il Governo svizzero accorda gratuitamente e senza indugio, entro i limiti previsti dalla propria legislazione nazionale, i visti di entrata temporanei necessari ai cittadini kirghisi che si recano in Svizzera nell’ambito di un progetto contemplato dal presente Accordo.
6.4 In linea di massima il Governo kirghiso concede al Personale estero gli stessi privilegi concessi al personale di altre missioni di cooperazione e adot- ta adeguate misure per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro libertà e dignità. Nel quadro della propria legislazione nazionale e con- formemente al presente Accordo, il Governo kirghiso:
a) concede gratuitamente e senza indugio ai membri del Personale e ai loro familiari, i permessi di soggiorno nonché i visti di entrata e d’uscita multipli come specificato nell’Accordo relativo ai progetti con- siderati. Il Governo kirghiso rilascia parimenti agli esperti i permessi di dimora o di lavoro legalmente richiesti nel corso della missione;
b) autorizza i membri del Personale e i loro familiari, che non sono né cittadini kirghisi né residenti permanenti nel Kirghizistan, ad importare e a esportare i loro effetti personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato). Detti effetti personali sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro onere al momento della loro importazione nel Kirghizistan e/o al momento della loro riesportazione al termine della missione. Gli autoveicoli e gli equipaggiamenti professionali venduti sul territorio della Repubblica del Kirghizistan a persone che non godono dei privilegi concessi al personale della missione, soggiacciono ai dazi doganali e alle tasse previste dalla legislazione kirghisa;
c) esonera i membri del Personale che non sono né cittadini kirghisi né residenti permanenti nel Kirghizistan dal pagamento delle imposte o tasse sul reddito o sulla sostanza per la durata della loro missione.
6.5 In caso di arresto o detenzione, per un qualsiasi motivo, di membri del Personale o di loro familiari, o in caso di perseguimento penale a loro carico, l’Ambasciata di Svizzera a Tachkent è immediatamente informata e ha la possibilità di rendere loro visita in qualsiasi momento. Le persone incrimina- te hanno il diritto di contattare un avvocato designato dall’Ambasciata o da esse medesime e di essere rappresentate da detto avvocato.
3 RS 0.191.01
6.6 Il Governo kirghiso si adopera in ogni modo per garantire la sicurezza del Personale e dei familiari. In caso di disordini suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei cittadini stranieri che soggiornano sul territorio del Kirghizi- stan, il Governo kirghiso accorda agevolazioni di rimpatrio equivalenti a quelle concesse al personale diplomatico in servizio sul suo territorio. Nel caso in cui si verificano simili disordini, le Parti contraenti si consultano reciprocamente e agiscono in stretta collaborazione per attenuare ogni rischio o pregiudizio suscettibile di danneggiare i membri del Personale e i loro familiari.
6.7 Il Governo kirghiso non imputa al Personale la responsabilità dei danni causati nell’adempimento della loro missione.
6.8 Per i progetti alimentati da fondi non rimborsabili messi a disposizione dal Governo svizzero, il Governo kirghiso esonera gli organismi esecutivi e i progetti medesimi dall’IVA, dai dazi doganali e da ogni altra imposta o tassa sulla fornitura di beni e servizi.
6.9 Per i progetti finanziati da contribuzioni dirette del Governo svizzero, il Governo kirghiso esenta gli organismi esecutivi da qualsivoglia onere fiscale o tassa sul reddito o sulla sostanza derivante da rimunerazione e acquisizioni nel quadro del progetto considerato.
6.10 Gli organismi esecutivi incaricati sono autorizzati ad assumere direttamente cittadini kirghisi quali impiegati per una durata variabile, in funzione degli obiettivi dei progetti da realizzare.
6.11 Ai fini della regolamentazione delle operazioni di cambio sul proprio territo- rio, il Governo kirghiso semplifica la procedura di trasferimento di divise estere per i progetti e il Personale estero.
6.12 Per le operazioni di pagamento concernenti i progetti di aiuto finanziario, il Governo kirghiso acconsente a che agenti finanziari e/o banche di servizio incaricati dagli omologhi partner kirghisa siano designati d’intesa tra i parte- cipanti ad ognuno dei progetti. Per i pagamenti in valuta locale (som kirghi- so) detti agenti finanziari e/o banche possono provvedere all’apertura di con- ti di contropartita e di conti speciali. I partecipanti al progetto si accordano in merito alla destinazione di detti fondi in deposito.
Art. 7 Clausola anticorruzione
Le Parti contraenti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, a un impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una leale ed aperta concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Esse si impegnano pertanto ad unire i loro sforzi per combattere la corruzione e dichiarano in particolare che ogni offerta, regalo, paga- mento, retribuzione o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del presente Accordo oppure durante la sua esecuzione, sarà considerato come atto illecito o come atto di corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del contratto relativo al progetto,
dell’appalto o della conseguente aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge applicabile.
Art. 8 Coordinamento e procedura
8.1 Ogni progetto previsto dal presente Accordo deve essere oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione contempla ed espone in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner. In fase di realizzazione, i partner del progetto si scambiano a intervalli regolari le informazioni tecniche circa l’avanzamento dei lavori finanziati in virtù del presente Accordo.
8.2 Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai progetti intrapresi in virtù del presente Accordo.
8.3 Da parte kirghisa il coordinamento generale è garantito, a nome del Governo kirghiso, dal Ministero delle Finanze della Repubblica del Kirghizistan.
8.4 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo il Governo svizzero è rappre- sentato:
a) Dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipar- timento federale degli affari esteri;
b) Dalla SECO del Dipartimento federale dell’economia;
c) Dall’Ufficio svizzero di cooperazione.
8.5 L’Ufficio svizzero di cooperazione a Bichkek assicura il collegamento con le autorità kirghise per il coordinamento, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti.
Art. 9 Disposizioni finali
9.1 Le Parti contraenti convengono di risolvere per via diplomatica le eventuali controversie che possono risultare dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
9.2 Le Parti contraenti possono convenire di modificare o emendare reciproca- mente il presente Accordo tramite protocolli che saranno parte integrante dell’Accordo.
9.3 Se i principi fondamentali di cui all’articolo 1 non sono rispettati, ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di prendere misure adeguate. Salvo urgenza particolare, la Parte che intende prendere tale provvedimento fornisce all’altra Parte contraente tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione.
Nella scelta delle misure da adottare è data la priorità a quelle che perturba- no meno l’applicazione del presente Accordo. Le misure decise sono imme- diatamente notificate all’altra Parte contraente.
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione corrette del presente Accordo, le Parti contraenti convengono che vi sia «urgenza particolare», ai sensi
dell’articolo 9.3 paragrafo 1 qualora una delle due Parti contraenti violi gra- vemente uno dei principi o obiettivi specificati nell’articolo 1 dell’Accordo.
9.4 L’entrata in vigore del presente Accordo comporta l’abrogazione dell’Ac- cordo di cooperazione tecnica del 14 novembre 19944 tra la Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica del Kirghizistan.
9.5 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si notificano l’adempimento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigo- re nei rispettivi Paesi. L’Accordo resta in vigore per una durata di cinque anni. Dopo di che è rinnovato tacitamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti contraenti previo avviso scritto di sei mesi.
In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso conti- nueranno ad essere applicate a tutti i progetti convenuti prima della sua denuncia.
Il presente Accordo si applica retroattivamente agli accordi firmati tra le Parti contraenti relativi a progetti in elaborazione o in fase di attuazione pri- ma dell’entrata in vigore del presente Accordo.
Fatto a Bichkek il 23 ottobre 2002, in due esemplari originali in lingua russa e in lingua inglese, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza di interpreta- zione prevale la versione inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxx Xxxxx
Per il Governo
della Repubblica del Kirghizistan: Xxxxx Xxxxxxxx
4 Questo Acc. non è pubblicato nella RU.