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Allianz Global Corporate & Specialty SE
ALLIANZ PORTFOLIO
Polizza Produzioni Audiovisive
Condizioni di Assicurazione Edizione 01/01/2020
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Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del llcontratto o, dove prevista della proposta di assicurazione
Sommario
I. SCHEDA DI POLIZZA 10
II. GLOSSARIO 13
III.OGGETTO 14
III.a Norme comuni a tutte le garanzie 9
Art. 1. Limiti territoriali 9
Art. 2. Esclusioni 9
Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio 9
Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti 10
Art. 5. Beni di terzi 10
Art. 6. Limiti di copertura 10
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA 10
III.b Garanzia “CAST – Interruzione lavorazione” 10
Art. 7. Accordo di assicurazione 10
Art. 8. Limite di risarcimento 11
Art. 9. Durata della copertura 11
Art. 10. Visite mediche 11
Art. 11. Esclusioni 12
III.c Garanzia “PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba” 12
Art. 12. Accordo di assicurazione 12
Art. 13. Limiti di risarcimento 13
Art. 14. Durata della copertura 13
Art. 15. Esclusioni 13
III.d Garanzia “Spese supplementari” 14
Art. 16. Accordo di assicurazione 14
Art. 17. Limite di risarcimento 14
Art. 18. Durata della copertura 14
Art. 19. Esclusioni 15
III.e Xxxxxxxx “Danni alle proprietà di terzi in consegna e custodia” 15
Art. 20. Accordo di assicurazione 15
Art. 21. Limite di risarcimento 15
Art. 22. Durata della copertura 16
Art. 23. Esclusioni 16
III.f Garanzia “Mezzi Tecnici” 16
Art. 24. Accordo di assicurazione 16
Art. 25. Limite di risarcimento 17
Art. 26. Durata della copertura 17
Art. 27. Esclusioni 17
III.g Garanzia “Pellicola negativa” 18
Art. 28. Accordo di assicurazione 18
Art. 29. Limite di risarcimento 19
Art. 30. Durata della copertura 19
Art. 31. Esclusioni 19
Art. 32. Condizioni di garanzia 19
III.h Garanzia “Faulty stock” 20
Art. 33. Accordo di assicurazione 20
Art. 34. Limite di risarcimento 21
Art. 35. Durata della copertura 21
Art. 36. Esclusioni 21
Art. 37. Condizioni di garanzia 21
IV. GESTIONE DEI SINISTRI 27
IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie 21
Art. 38. Procedura in caso di sinistro 21
Art. 39. Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno 22
Art. 40. Pagamento dell’indennizzo 22
Art. 41. Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio 23
Art. 42. Altre assicurazioni 23
Art. 43. Surroga 23
Art. 44. Obbligo di salvataggio. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 00
IV.b Garanzia “CAST – Interruzione lavorazione” 24
Art. 45. Procedura speciale in caso di danno 24
IV.c Garanzia “Copertura C. Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” 24
Art. 46. Difesa e pagamenti aggiuntivi 24
V. Gestione del contratto di assicurazione 24
Art. 47. Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi 24
Art. 48. Abbandono 24
Art. 49. Proroga dell’assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata 25
Art. 50. Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia 25
Art. 51. Determinazione del Premio 25
Art. 52. Sanzioni/Embargo 25
Art. 53. Legge applicabile e giurisdizione 26
Art. 54. Rinvio alle norme di legge 26
Art. 55. Recesso in caso di Sinistro 26
Art. 56. Esclusione – Perdita di Dati Personali – Evento Cyber – ENTIL 005 01 19 26
ALLEGATO 1 – “ACCESSO AL MATERIALE” 28
ALLEGATO 2 – “PELLICOLA NEGATIVA E FAULTY STOCK” 29
ALLEGATO 3 – “ASSICURAZIONE FURTO – CONDIZIONI SPECIALI” 30
ALLEGATO 4 – “ESTENSIONE A LUTTO FAMILIARE” 31
ALLEGATO 5 – “INCLUSIONE DENARO E VALUTA” 32
ALLEGATO 6 – “ATTREZZATURE E ARREDI DA UFFICIO” 33
ALLEGATO 7 – “ESTENSIONE AD AZIONI DA PARTE DI AUTORITA’ CIVILI” 34
ALLEGATO 8 – “INTERRUZIONE DI CORRENTE” 35
I. SCHEDA DI POLIZZA
1. Assicurato:
2. Indirizzo, CAP, Città, Prov, P.IVA:
3. Titolo della Produzione:
4. Numero di Polizza:
5. Periodo (ore 24.00):
6. Validità Territoriale: Mondo Intero
7. Durata stimata delle riprese : (n. settimane) Inizio riprese: ore 24.00:
Sospensione della riprese:da === al === - dal === al === Fine riprese: ore 24.00:
In considerazione del pagamento del premio sopra indicato, l’assicurazione è prestata contro i rischi e per le coperture delle Garanzia per le quali è indicato uno specifico Massimale nella tabella che segue o nei documenti allegati, alle condizioni tutte della Polizza e di tutti gli allegati ed appendici che ne formano parte integrante.
Garanzia Limite di Risarcimento per
sinistro
Franchigia per sinistro
Garanzia | ||
IIIb - Cast (Interruzione Lavorazione) Garanzia | € | € |
IIIc - PROPS | € | € |
IIId - Spese Supplementari | € | € |
IIIe - Danni alla Proprietà di Terzi | € | € |
IIIf - Mezzi Tecnici | € | € |
Garanzia | ||
IIIg - Pellicola Negativa | € | - Nessuna - |
IIIh - FAULTY STOCK | € | € |
Assicurato: Indirizzo - CAP - Città Prov VAT (P. Iva) P.IVA
Polizza numero:
Titolo della produzione:
IIIb: Garanzia I: Cast (Interruzione Lavorazione)
Effetto: | (h 24:00) | ||
Scadenza: | (h 24:00) | ||
Persone assicurate: | 1. <Nominativo> | 7. <Nominativo> | 13. === |
2. <Nominativo> | 8. <Nominativo> | 14. === | |
3. <Nominativo> | 9. === | 15. === | |
4. <Nominativo> | 10. === | 16. === | |
5. <Nominativo> | 11. === | 17. === | |
6. <Nominativo> | 12. === | 18. === |
IIIc: Garanzia PROPS / IIId: Spese Supplementari
Effetto: (h 24:00)
Scadenza: (h 24:00)
IIIe: Xxxxxxxx Xxxxx a Proprietà di Terzi / IIIf: Mezzi Tecnici
Effetto: (h 24:00)
Scadenza: <fine riprese + 30 gg> (h 24:00)
IIIg: Garanzia Pellicola Negativa / IIIh: Faulty Stock
Effetto: (h 24:00)
Scadenza: (h 24:00)
Laboratorio:
Assicurato:
Numero Polizza:
Titolo della Produzione:
Indirizzo - CAP - Città Prov VAT (P. Iva) P.IVA
L’Assicurato prende atto che l’assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla SCHEDA DI POLIZZA, dalle NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, dalle stesse GARANZIE e dagli ALLEGATI di Polizza. L’Assicurato dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e modalità contrattuali contenute in Polizza.
Allegati:
Emessa in 2 esemplari ad unico effetto in Milano, il
L’Assicurato
………………………………………….. (timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
Art. 2.2 Esclusioni.
Art. 3 Aggravamento e diminuzione del Rischio; Art. 4 Protezione dei beni e degli ambienti;
Art. 6 Limiti di copertura;
Art. 38 Procedura in caso di Xxxxxxxx;
Art. 39 Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno; Art. 40 Pagamento dell’Indennizzo;
Art. 41 Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio; Art. 42 Altre assicurazioni;
Art. 51 Determinazione del Premio
L’Assicurato
………………………………………….. (timbro e firma)
II. GLOSSARIO
Assicurato: Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dall’assicurazione ed ogni og suo dipendente (o qualsiasi altra persona sotto il suo controllo diretto), socio, funzionario o quali direttore (ai quali viene fatto riferimento con il termine "voi” o “vostro"), ma soltanto per le er le conseguenze di azioni od omissioni da essi compiute nell'ambito dell’espletamento delle loro specifiche mansioni.
Assicuratore: La Compagnia Assicuratrice
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione, la garanzia prestata in base alla presente Polizza
Beneficiario: il soggetto designato dal Contraente come destinatario dell’Indennizzo
Codice civile: il Codice Civile della Repubblica Italiana (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), come successivamente modificato
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che può coincidere con l’Assicurato.
Costo di produzione assicurabile:
I costi addebitabili direttamente ad una produzione assicurata o ad una serie di produzioni assicurate, incluse le spese generali se ed in quanto specificate al momento della stipula del contratto di assicurazione. Sono esclusi i seguenti costi: soggetto, sceneggiatura, diritti musicali, della colonna sonora e diritti di autore in generale, royalties, premi pagati per l’assicurazione, interessi su prestiti, nonché le imposte ed ogni altro onere fiscale. Previo pagamento del Premio e solo in caso di interruzione definitiva della produzione assicurata, voi avete la facoltà di includere nel Costo di Produzione Assicurabile tutti o parte dei suddetti costi, purché originati esclusivamente e direttamente da un rischio assicurato. Nell’eventualità che un danno sia stato liquidato a termini di Polizza, l’ammontare di tale liquidazione sarà inclusa nella determinazione del Costo di Produzione Assicurabile
Scheda di Polizza: frontespizio di Polizza dove sono indicati gli estremi delle specifiche coperture assicurative prestate dalla stessa e le informazioni relative alla produzione assicurata
Indennizzo: la somma dovuta dall’Assicuratore a termini di Polizza in caso di Sinistro
Polizza: il documento rilasciato dall’Assicuratore che prova il contratto di assicurazione
Premio: La somma dovuta dal Contraente all’Assicurato per la stipula del contratto di assicurazione
Produzione: Tutte le attività inerenti la realizzazione di un filmato lungo/medio e cortometraggio – e/o shooting fotografico e/o spot pubblicitario, e/o di prodotti audiovisivi in generale
Garanzia: le parti della presente Xxxxxxx, facenti parte integrante della medesima, che disciplinano le singole tipologie di copertura assicurativa
Allegati ed Appendici:
I documenti, facenti parte integrante della Polizza, emessi contestualmente o successivamente
all’emissione della stessa e contenenti specifiche clausole del contratto di assicurazione.
Sinistro: L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Franchigia: L’importo che viene detratto dall’Indennizzo per ciascun Sinistro e che rimane a carico dell’Assicurato.
Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
III. OGGETTO
III.a Norme comuni a tutte le garanzie
Art. 1.
Art. 2.
Limiti territoriali
La garanzia assicurativa è valida per tutto il mondo.
Esclusioni
2.1 Divieto di cessione – Diritti di terzi
La presente Polizza ed i diritti che ne derivano a favore dell’Assicurato, non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell’Assicuratore. Salvo diversa previsione di legge e/o delle Condizioni Particolari la presente Assicurazione non attribuisce a soggetti terzi diversi da Contraente, Assicurato e Beneficiario,
diritti di alcun genere, ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. o altrimenti.
2.2 Esclusioni
Questa Polizza non assicura contro le perdite o i danni causati direttamente o indirettamente da:
1. sequestro, confisca o distruzione ai sensi di normative anche doganali, o qualsiasi provvedimento di un Governo o altra pubblica Autorità, ipotesi di contrabbando o di trasporto illegale di merci;
2. azioni ostili o belliche in tempo di pace o di guerra, incluse azioni di resistenza, combattimento o difesa o in caso di un attacco effettivo, incombente o previsto da parte di qualsiasi Stato o potere sovrano (de jure o de facto) o qualsiasi autorità che utilizza forze armate o qualsiasi agente dei medesimi;
3. tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, guerre civili, colpi di stato o azioni intraprese da autorità governative per ostacolare, combattere o difendere nell’eventualità di una simile occorrenza;
4. reazioni nucleari o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, indipendentemente dal fatto che se esse siano controllate o incontrollate e indipendentemente dal fatto che tali danni siano diretti o indiretti, prossimi o remoti, totalmente o parzialmente causati, favoriti o aggravati dai rischi assicurati da questa Polizza. Tuttavia, alle condizioni di cui sopra ed a tutte le disposizioni di questa Polizza, sono assicurati i danni diretti causati da incendi originati da reazioni nucleari o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive;
5. azioni dolose o disoneste commesse dall’Assicurato o dai suoi dipendenti o mandatari o dal Contraente o suoi dipendenti o mandatari, inadempimenti contrattuali da parte dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che tali azioni vengano commesse o meno durante l’orario di lavoro; qualsiasi evento non assicurato che si verifica prima, durante o dopo l’avvenimento di un evento assicurato, il quale causi direttamente o indirettamente oppure contribuisca in qualsiasi modo a causare o ad aumentare un danno ai sensi di questa Polizza, ma soltanto in rapporto alla parte della perdita in questione causata o aggravata dall’evento non assicurato;
6. preesistenti malattie che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell’autocertificazione dello stato di salute da parte dell’artista, salvo quanto espressamente accettato dall’Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.
Art. 3. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del Rischio e/o dei valori assicurati la riduzione del Premio sarà immediata e
l’Assicuratore rimborserà la quota parte del Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.
Art. 4. Protezione dei beni e degli impianti
È condizione vincolante di questa Polizza che l’Assicurato mantenga le misure di protezione dei beni e degli ambienti descritte come in essere al momento della stipula di questa assicurazione. Il mancato mantenimento o la mancata adozione delle misure di protezione previste comporterà la perdita da parte dell’Assicurato del diritto all’Indennizzo nella misura corrispondente a qualsiasi perdita risultante o
aggravata dalla mancanza di tali misure di protezione.
Art. 5.
Art. 6.
Beni di terzi
L’Assicuratore potrà, a sua discrezione, definire qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente con il proprietario dei beni assicurati, fermo restando che quest’ultimo non ha alcun diritto nei confronti dell’Assicuratore né sussiste responsabilità solidale di quest’ultimo con l’Assicurato nei confronti del terzo.
Limiti di copertura
L’Assicuratore è tenuto a risarcire solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del Sinistro e non risponde dei danni indiretti. In particolare, l’Assicuratore non risponde dei danni o degli aggravamenti di danno subiti dall’Assicurato:
a) in conseguenza del mancato rispetto, a causa di un Sinistro, di impegni contrattuali assunti con terzi (ivi inclusi i committenti dell’opera cinematografica e/o aventi causa a qualsiasi titolo), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni derivanti dall’applicazione a carico dell’Assicurato di penali, dal risarcimento di danni per inadempimento e/o altre sanzioni ritardi nel completamento e/o nella consegna della produzione assicurata o difetti della produzione stessa;
b) in relazione al valore artistico dell’opera cinematografica, qualora un Sinistro renda necessarie modifiche del contenuto della medesima;
c) per il mancato conseguimento del profitto atteso dallo sfruttamento della produzione assicurata.
La presente Assicurazione non si estende ad eventuali danni causati e/o aggravati dall’insufficiente durata dei contratti di ingaggio degli attori protagonisti, ovvero dei contratti di prestazione di servizi necessari alla produzione, qualora tali contratti non siano stati stipulati per un periodo ragionevolmente più lungo del tempo originariamente pianificato per il completamento della produzione assicurata, in modo da consentire un margine di sicurezza ragionevole per coprire possibili ritardi nel completamento della produzione stessa.
Nel caso in cui, nonostante tale previsione, il ritardo nel completamento della produzione causato da un Sinistro sia tale da rendere necessaria un’ulteriore proroga dei suddetti predetti contratti di ingaggio / prestazione di servizi, l’Assicuratore risarcirà una somma determinata in proporzione al ritardo medesimo ed al corrispettivo inizialmente previsto per tali contratti, tenuto conto della loro durata, e comunque non
superiore al corrispettivo inizialmente previsto.
LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
III.b “Garanzia CAST – Interruzione lavorazione”
Art. 7.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a rimborsare le perdite dell’Assicurato (così come definite all’Art.16) subite direttamente ed esclusivamente a seguito dell’assoluto impedimento di qualsiasi persona coperta per la produzione assicurata a iniziare o proseguire o completare la sua prestazione, per morte, infortunio o malattia verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione fornita da questa Garanzia.
7.1 Definizione di danno
Il termine "danno" utilizzato nella presente Garanzia rappresenta qualsiasi spesa aggiuntiva (il termine “spesa” si riferisce al “Costo di produzione assicurabile” così come definito nel GLOSSARIO), sostenuta dall’Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, in eccesso rispetto alla
Art. 8.
spesa che, se non fosse per il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all’Art. 7, sarebbe stata sostenuta dall’Assicurato per il completamento delle suddette riprese.
Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati all’Art.7 ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento delle riprese della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi obbligo di completamento o di consegna, l’Assicurato avrà il diritto di abbandonare le riprese e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia delle spese effettive sostenute invano esclusivamente e direttamente in seguito al verificarsi di uno o più degli eventi di qui sopra, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, Art.48 Abbandono. Si applica quanto previsto all’Art. 55 Recesso in caso di Xxxxxxxx, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
Limite di risarcimento
8.1 Massimali
Il limite della responsabilità dell’Assicuratore in relazione a ciascuna perdita (così come definite all’Art. 7.1) non supererà la somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza per la Garanzia Cast.
8.2 Franchigia
La somma specificata nelle pagine della Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Cast verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
Art. 9. Durata della copertura
9.1 La copertura inizia dalla data di effetto indicata nella Scheda di Polizza e proseguirà per il periodo delle riprese definito come il periodo di tempo ininterrotto dalla data di inizio riprese alla data di fine riprese, necessario all’Assicurato per filmare o registrare la produzione assicurata, oppure fino alla data di scadenza della Polizza, a seconda di quale delle due date è precedente.
9.2 L’Assicurato avrà la facoltà di dichiarare una data di inizio riprese in qualsiasi momento nell’arco della durata della Polizza, a condizione che invii comunicazione all’Assicuratore.
9.3 Nonostante le disposizioni (9.1) o (9.2) di cui sopra, alle condizioni specificate all’Art. 10, la copertura viene fornita da questa Garanzia per il periodo che inizia trenta (30) prima dell'inizio delle riprese e che, ai fini della Garanzia stessa, viene definito come periodo di "Preproduzione" della copertura Cast. Tuttavia, il periodo Preproduzione per i cosiddetti artisti ospiti (Guest Star) che appaiono in episodi televisivi per contratto o meno, sarà di cinque giorni o meno prima della data di inizio effettiva delle riprese della produzione assicurata.
9.4 Nel caso in cui l’Assicuratore abbia fornito l’assicurazione Preproduzione e l’assicurazione CAST per la stessa produzione assicurata, si applicheranno entrambe le coperture nella misura ragionevolmente consentita dalle condizioni di ciascuna copertura in modo da offrire all’Assicurato il massimo recupero possibile.
Art. 10. Visite mediche
10.1 Le persone assicurate, elencate nell'apposita appendice emessa per la produzione assicurata, devono essere sottoposte, a spese dell’Assicurato, a visita medica non oltre i trenta (30) giorni precedenti alla data di inizio riprese da parte di un medico debitamente qualificato, designato o approvato dall’Assicuratore, il quale sottoporrà all’Assicuratore stesso un questionario medico e un certificato compilati su moduli approvati dall’Assicuratore e firmati anche dalla persona visitata.
10.2 La copertura decorrerà dalla data della visita medica e sarà soggetta alla ricezione e all'approvazione da parte dell’Assicuratore del certificato medico entro un ragionevole periodo di tempo. Si conviene che il diritto dell’Assicuratore di approvazione sarà basato sulla visita medica e sull’anamnesi delle persone visitate. Nell'eventualità in cui l’Assicuratore abbiamo formulato riserve, eccezioni o restrizioni sull’assicurabilità delle persone, le disposizioni dell’Art. 7 saranno inapplicabili nella misura in cui le condizioni alle quali viene fatto riferimento nelle riserve, eccezioni o restrizioni, abbiano generato direttamente o indirettamente una perdita.
10.3 L’Assicuratore riconosce all’Assicurato il diritto di utilizzare qualsiasi medico abilitato (purché diverso dal medico personale delle persone per le quali è richiesta la copertura), qualora i medici indicati dall’Assicuratore non fossero disponibili per effettuare la visita medica.
10.4 Per quanto riguarda l'apparizione in episodi televisivi, non è richiesto alcun certificato medico per gli artisti ospiti. Il termine "artista ospite" utilizzato nella presente Sezione sta ad indicare qualsiasi artista o regista con il quale è stato stipulato un contratto per meno di tre (3) episodi consecutivi o meno del cinquanta percento (50%) di una serie televisiva.
Art. 11. Esclusioni
dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata ai sensi di questa Garanzia a voli effettuati in veste diversa da quella di passeggero;
dalla partecipazione di qualsiasi persona assicurata a scene acrobatiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Assicuratore;
dall'incapacità di qualsiasi donna di proseguire il lavoro a causa di gravidanze o cicli mestruali o condizioni relative a tali eventi;
da qualsiasi persona di età superiore a (65) anni, a meno che tale persona non venga specificamente accettata in una apposita appendice;
da qualsiasi persona con meno di nove (9) anni di età per i danni (come sono definiti all’Art. 7.1) direttamente o indirettamente aggravati o causati da parotite, varicella, morbillo, rosolia, pertosse, scarlattina, tonsillite o difterite;
da preesistenti malattie che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla compilazione dell’autocertificazione dello stato di salute da parte dell’artista, salvo
quanto espressamente accettato dall’Assicuratore tramite emissione di apposita appendice.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Questa copertura non assicura contro le perdite causate o risultanti:
III.c “Garanzia PROPS – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba”
Art. 12.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a pagare all’Assicurato, o a pagare per suo conto, il valore delle scenografie, dei costumi, dei mezzi e delle relative attrezzature di scena, ad esclusione della perdita d’uso, di proprietà dell’Assicurato o di proprietà di terzi utilizzate dall’Assicurato stesso e delle quali debba legalmente rispondere, nel caso che vengano perduti, danneggiati o distrutti a seguito di un rischio assicurato, mentre tali beni vengono utilizzati dall’Assicurato per la produzione assicurata, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all’Art.14).
12.1 Valutazione
La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:
a) I beni di proprietà dell’Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la miglioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
b) I beni di terzi dei quali l’Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell’Assicurato stesso, previsti dal diritto consuetudinario.
c) I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
Art. 13. Limiti di risarcimento
13.1. Massimali
Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura Props. Tuttavia, per oggetti d'antiquariato, opere d'arte, pellicce, orologi, perle, pietre preziose e semipreziose, oro, argento, platino e altri metalli preziosi o altre leghe preziose, inclusi i gioielli che contengono tali materiali, il risarcimento sarà limitato alla somma di Euro € 10.000,00 (diecimilaeuro), per ciascun sinistro.
13.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Props – Oggetti di scena, scenografie e guardaroba”, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
Art. 14.
Art. 15.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.
Esclusioni
Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.
15.1 Perdite e danni esclusi
a) uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti
o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;
b) qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall’Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e,
anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;
c)
sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;
d) pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;
e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da utilizzate dall’Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo
caso, la responsabilità dell’Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
f)
danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall’Assicurato o su suo ordine;
g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni
dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
h) guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.
15.2 Beni esclusi
a) Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperte dalla Garanzia Mezzi Tecnici della presente
Polizza;
b) Animali, a meno che non siano specificati da un'apposita appendice;
c)
Piante vive, a meno che non siano utilizzate come parte di una scena;
d) Xxxxx, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, documenti di debito, lettere
di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo;
e) Edifici, incluse (ma non solo) le migliorie e le ristrutturazioni;
f)
Mobili e accessori che non siano utilizzati o non siano destinati ad esserlo come parte di una scena;
g) Aeromobili utilizzati per qualsiasi fine diverso dalla partecipazione ad una scena, sulla quale vengono
utilizzati rigorosamente come velivoli non funzionanti durante le riprese;
h) Imbarcazioni di valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila euro) mentre sono in acqua, a meno che non siano attraccate ad un molo, una darsena, un pontile o ad adeguata struttura fissa e utilizzate o destinate ad esserlo come parte di una scena;
i)
Motocicli, veicoli a motore o altri mezzi di trasporto, salvo quando sono utilizzati come parte di una scena
purché non siano autopropulsi;
j)
Pellicole, nastri, supporti di qualsiasi tipo, a meno che non siano utilizzati come oggetti di scena.
III.d “Garanzia Spese supplementari”
Art. 16.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a pagare i danni (come sono definiti qui di seguito), escluse le perdite di reddito o di utile, sostenuti dall’Assicurato a causa di spese supplementari inevitabili in caso di un'interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, a seguito di danneggiamento o distruzione di beni o di strutture utilizzate dall’Assicurato per la produzione assicurata, causati da un rischio assicurato, che si verificano nell'arco di validità della presente copertura (come da definizione di cui all’Art.18).
16.1 Definizione di danno
Il termine "danno" rappresenta qualsiasi spesa supplementare sostenuta dall’Assicurato per il completamento delle riprese della produzione assicurata, superiore alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati all’Art.16, sarebbe stata sostenuta per il completamento delle suddette riprese, oppure le spese effettivamente sostenute dall’Assicurato per la produzione assicurata, rese totalmente vane e prive di valore a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi specificati qui sopra. Il termine “spese supplementari” si riferisce agli stessi costi definiti come “Costo di produzione assicurabile” nel GLOSSARIO.
Art. 17. Limite di risarcimento
17.1 Massimali
Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza, per la garanzia Spese Supplementari.
17.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di polizza come franchigia per la garanzia II B. Spese Supplementari, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
Art. 18.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia, sarà valida per il periodo che inizia trenta (30) giorni prima dell’inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza, e proseguirà per i trenta (30) giorni successivi al loro completamento.
Art. 19.
Esclusioni
Questa Copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, e contro eventuali guasti o difetti di funzionamento di generatori, macchine da presa o sistemi computerizzati utilizzati per controllarle, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.
19.1 Perdite e danni esclusi
a) uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;
b) qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa da voi, o per vostro conto, o sotto la vostra direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e, anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;
c) sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;
d) pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;
e) qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture da voi utilizzate per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo caso, la nostra responsabilità sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
f) danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente da voi o su vostro ordine;
g) perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
h) guasti o disturbi meccanici, a meno che non siano causati da un rischio non altrimenti escluso.
i) perdita di utilizzo di animali, inclusi (ma non solo) lesioni, patologie o decessi di animali a meno che non siano specificati da un’apposita appendice;
j) perdita o danneggiamento di pellicole esposte (sviluppate o non sviluppate), nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere;
k) qualsiasi danneggiamento di tipo diretto o indiretto dei beni, incluse le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la riparazione o la sostituzione di qualsiasi bene, inclusi gli animali.
III.e “Xxxxxxxx Xxxxx alle proprietà di terzi in consegna e custodia”
Art. 20.
Art. 21.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegniamo a pagare per conto dell’Assicurato tutte le somme che quest’ultimo dovesse essere legalmente obbligato a versare quale risarcimento per danneggiamenti o distruzioni di beni di terzi, inclusa la perdita d’uso degli stessi, che si verificano nell'arco di validità della presente Garanzia (come previsto dall’Art. 22), mentre tali proprietà sono affidate alla cura dell’Assicuratore, custodia o al suo controllo e sono da utilizzate dall’Assicurato o sono destinate ad esserlo per la produzione assicurata.
Limite di risarcimento
21.1 Massimale
Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla presente Garanzia.
21.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Danni alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia” verrà dedotta da ciascun risarcimento richiesto per un evento rientrante in questa garanzia. Tale franchigia includerà qualsiasi giudizio, transazione, costo, onorario o spesa relativi ad ogni evento di cui sia stato richiesto il risarcimento a termini di questa Garanzia.
Art. 22.
Art. 23.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall’Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.
Esclusioni
La presente garanzia non è applicabile:
a)
alla responsabilità per danneggiamento o distruzione dei beni causati intenzionalmente dall’Assicurato o
comunque su suo ordine;
b)
alla responsabilità per danneggiamento di veicoli a motore, rimorchi, aeromobili o imbarcazioni, ad eccezione della perdita d’uso di tali beni non esclusa ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena,
scenografie e guardaroba” oppure della Garanzia Mezzi Tecnici;
c)
alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di proprietà personali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione assicurata o in relazione ad essa, sempre che tali proprietà siano state
noleggiate o affittate dall’Assicurato e ad eccezione della perdita d’uso di tali proprietà;
d)
in caso di xxxx e/o colpa grave dell’Assicurato;
e)
alla responsabilità per danneggiamento o distruzione di beni immobili (inclusi i fabbricati) presi in affitto o in locazione dall’Assicurato, che vengano utilizzati o siano destinati ad esserlo per qualsiasi scopo diverso
dall'esecuzione di riprese cinematografiche o registrazioni della produzione assicurata.
III.f “Garanzia Mezzi Tecnici”
Art. 24.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a pagare direttamente, o a pagare per conto dell’Assicurato, il valore delle proprietà personali, inclusi (a titolo di esempio non limitativo) macchine da presa ed i loro accessori, attrezzature per il sonoro e per l’illuminazione, apparecchiature elettriche portatili, attrezzature meccaniche per gli effetti speciali, il materiale a mano di elettricisti e macchinisti, ad esclusione della perdita d’uso, di proprietà dell’Assicurato o di terzi, delle quali l’Assicurato sia legalmente responsabile, che vadano perdute, danneggiate o distrutte nel periodo di validità della copertura a causa di rischi assicurati, mentre tali beni vengono utilizzati dall’Assicurato o sono destinati ad esserlo per la produzione assicurata.
24.1 Valutazione
La base per la determinazione del valore dei beni assicurati da questa Garanzia, ad eccezione dei veicoli, sarà la seguente:
a) I beni di proprietà dell’Assicurato saranno valutati al costo totale di riparazione o di sostituzione, senza detrarre alcuna somma per il deprezzamento o la miglioria se la riparazione o la sostituzione avviene con la debita diligenza e velocità, sempreché la riparazione o la sostituzione vengano completate entro un anno dalla data del danno. Se i beni non vengono né riparati né sostituiti, saranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
b) I beni di terzi dei quali l’Assicurato sia legalmente responsabile (sia per contratto che per accordo reciproco) saranno valutati in base al valore effettivo di mercato, in base alle condizioni contrattuali oppure agli obblighi di pagamento a carico dell’Assicurato previsti dal diritto consuetudinario.
c) I veicoli verranno valutati in base al valore effettivo di mercato che avevano al momento e nel luogo del danno.
Art. 25. Limite di risarcimento
25.1 Massimale
Il limite di risarcimento per ciascun danno non supererà il limite di risarcimento specificato nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.
25.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Copertura X.Xxxxx Xxxxxxx, verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
In caso di perdita, danno o distruzione di veicoli, il dieci percento (10%) di ogni danno, con un minimo di € 1.000,00 (mille euro) ed un massimo di € 10.000,00 (diecimila euro) per veicolo, verrà dedotto da ciascun risarcimento liquidato a termini di questa garanzia in sostituzione della Franchigia specificata nella Scheda di Polizza per la Garanzia Mezzi Tecnici.
Art. 26.
Art. 27.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita da questa Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese indicato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall’Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.
Esclusioni
Questa copertura assicura contro tutti i rischi di perdita o danni materiali diretti subiti dai beni assicurati per qualsiasi causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.
27.1 Perdite e danni esclusi
a)
uso e consumo; qualsiasi qualità dei beni che ne causi il danneggiamento o la distruzione; difetti nascosti
o latenti; deterioramento graduale; deprezzamento; insetti, parassiti o roditori; corrosione, ruggine, umidità, caldo o freddo;
b)
qualsiasi lavoro, esperimento, test, riparazione, ripristino, conversione totale o parziale, ritocco, verniciatura, pulizia o qualsiasi altra forma di lavorazione eseguita o intrapresa dall’Assicurato, o per suo conto, o sotto la sua direzione, a meno che non ne consegua un incendio o un'esplosione accidentale e,
anche in questo caso, soltanto per la perdita o il danno causato da tale incendio o esplosione;
c)
sparizioni inspiegabili o misteriose, o mancanze rilevate al momento dell'inventario;
d)
pioggia, nevischio, neve o grandine, sospinti o meno dal vento, su beni depositati all'aperto;
e)
qualsiasi danno o disturbo elettrico ad apparecchiature, dispositivi, accessori o fili elettrici causato da correnti elettriche generate artificialmente all'interno delle proprietà o delle strutture utilizzate dall’Assicurato per la produzione assicurata, a meno che non ne consegua un incendio e, anche in questo
caso, la responsabilità dell’Assicuratore sarà limitata alla parte del danno causato da tale incendio;
f)
danni o distruzioni di beni causati intenzionalmente dall’Assicurato o su suo ordine;
g)
perdite, distruzioni o danni causati o risultanti da ritardi, perdite di mercato o di utilizzo, interruzioni
dell'attività commerciale o altri danni conseguenti che vanno oltre le perdite o i danni materiali diretti;
h)
da guasti o disturbi meccanici, se non causati da un rischio non altrimenti escluso.
27.2 Beni esclusi
a)
Proprietà Personali che sarebbero normalmente coperti ai sensi della Garanzia Props – Oggetti di scena,
scenografie e guardaroba, della presente Polizza;
b)
Animali;
c)
Piante vive;
d)
Conti, fatture, valute, proprietà numismatiche o denaro, note, titoli, timbri, atti, prove di debito, lettere di credito, carte di credito, passaporti, biglietti ferroviari, aerei o di altro tipo, a meno che non siano elencati in
un'apposita appendice;
e)
Edifici;
f)
Aeromobili;
g)
Imbarcazioni di valore superiore a € 5.000,00 (cinquemila euro);
h)
Danni a veicoli impegnati in scene di gare o di inseguimenti, guida di precisione o acrobazie a meno che
non risultino elencati in un'apposita appendice;
i)
Veicoli di vostra proprietà;
j)
Pellicole, nastri, supporti di registrazione o di conservazione dati di qualsiasi genere.
III.g “Garanzia Pellicola negativa”
Art. 28.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a rimborsare all’Assicurato i danni (come sono definiti qui sotto) da lui subiti direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di videocassette, di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici o digitali, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra, causati da un rischio assicurato dalla presente Garanzia, quando tali beni appartengono all’Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadono sotto la responsabilità legale dell’Assicurato, e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.
28.1 Definizioni
a) DANNO: ad eccezione dei danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti, il termine "danno" rappresenta esclusivamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall’Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno, e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa Garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nella Garanzia stessa, sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine "spesa supplementare" si riferisce ai costi relativi al “Costo di produzione assicurabile” così come definito nel GLOSSARIO.
I danni a nastri non registrati od a pellicole vergini o supporti vuoti corrisponderanno al solo costo effettivo per la loro sostituzione con materiali dello stesso tipo e qualità.
Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nella presente Garanzia, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l’Assicurato avrà il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi di questa Garanzia per le spese effettivamente da lui sostenute per la produzione assicurata, rese completamente vane e prive di valore, a causa diretta ed esclusiva del verificarsi di uno o più degli eventi assicurati dalla presente
Garanzia, nel rispetto di quanto stabilito nelle “Norme comuni a tutte le Garanzia”. Si applica quanto previsto all’Art. 55 Recesso in caso di Sinistro del paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
b) PROGRAMMI INFORMATICI: sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
c) DATI; sono fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
d) SUPPORTI: sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
e) SOFTWARE: è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.
Art. 29. Limite di risarcimento
29.1 Massimale
Il limite di responsabilità dell’Assicuratore in relazione a ciascun danno (come qui sopra definito) non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Pellicola Negativa.
29.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Pellicola Negativa verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
Art. 30.
Art. 31.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita dalla presente Garanzia sarà valida per il periodo che decorre da trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese specificato nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà interrotta dall’Assicurato, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.
Esclusioni
Questa Garanzia assicura contro tutti i rischi di perdite o danni materiali diretti che colpiscano i beni assicurati per qualunque causa esterna, ad eccezione di quanto escluso qui di seguito.
31.1 Perdite e danni esclusi
a)
utilizzo di materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o lavorazione difettosi, che
sarebbero normalmente coperti a sensi della Garanzia III B. Faulty Stock della presente Polizza;
b)
esposizione alla luce, dal deterioramento, dall'umidità atmosferica o dalle variazioni di temperatura;
c)
manipolazione o dalla valutazione errata degli operatori o degli assistenti;
d)
errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;
e)
utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software difettosi o inadatti;
f)
errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;
g)
sparizioni inspiegabili o ammanchi rilevati al momento dell'inventario;
h)
eventuali danni consequenziali causati dalla perdita o dal danneggiamento di nastri magnetici, pellicole
vergini o supporti vuoti.
31.2 Beni esclusi
La presente Garanzia non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
Art. 32.
Condizioni di garanzia
L’Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell’Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non
sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.
Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi della presente Garanzia, se non nella misura in cui i beni coperti siano stati danneggiati e l’Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.
Il mancato rispetto delle presenti condizioni solleverà l’Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza abbia dato origine o aggravato un danno.
III.h “Garanzia Faulty stock”
Art. 33.
Accordo di assicurazione
L’Assicuratore si impegna a rimborsare all’Assicurato le perdite (così come qui di seguito definite) subite direttamente ed esclusivamente a seguito della perdita, del danneggiamento o della distruzione di uno stock di videocassette, uno stock di pellicole vergini, videocassette registrate, supporti magnetici, pellicole cinematografiche esposte (sviluppate o non sviluppate), interpositive, positive, stampe di lavoro, copie di taglio, stampe a grana fine, piste sonore, nastri, lucidi, bozzetti (utilizzati per creare immagini animate), software e materiali correlati utilizzati per generare immagini al computer, utilizzate in connessione a quanto sopra causati da materiali difettosi, attrezzature difettose, difetti di edizione, sviluppo o elaborazione difettosi quando tali beni appartengono all’Assicurato oppure appartengono a terzi, ma ricadano sotto la responsabilità legale
dell’Assicurato e sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati per una produzione assicurata.
33.1 Definizioni
a) DANNO: Il termine “danno” usato in questa garanzia rappresenta solamente qualsiasi spesa aggiuntiva sostenuta dall’Assicurato per rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo, soltanto la parte della produzione assicurata che è oggetto di un danno e per la quale viene richiesto un risarcimento a termini di questa garanzia, in eccedenza alla spesa che, se non si fosse verificato uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra sarebbe stata sostenuta per completare tale parte della suddetta produzione. Tuttavia, le perdite originate da ritardi nel completamento della produzione assicurata non sono recuperabili ai sensi della presente Garanzia, ad eccezione delle perdite originate da ritardi che siano inevitabili e si verifichino durante il periodo di tempo necessario a rigirare le scene danneggiate, ricreare o riprogrammare sostanzialmente nello stesso modo tale parte della pellicola o del nastro o del software, danneggiati da un evento assicurato a termini della presente Garanzia. Il termine "spesa supplementare" si riferisce al “Costo di produzione assicurabile” così come definito nel GLOSSARIO.
Nell'eventualità in cui il verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, ragionevolmente, praticamente e necessariamente impedisca il completamento della produzione assicurata, indipendentemente da qualsiasi requisito di data di completamento o di consegna, l’Assicurato ha il diritto di abbandonare la produzione e richiedere un risarcimento ai sensi della presente Garanzia per le spese effettivamente sostenute nella produzione assicurata che siano state rese completamente vane, esclusivamente e direttamente a causa del verificarsi di uno o più degli eventi specificati nel paragrafo di cui sopra, nel rispetto di quanto stabilito nelle Norme comuni a tutte le garanzie. Si applica quanto previsto all’Art.55 Recesso in caso di Xxxxxxxx, paragrafo V. GESTIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
b) PROGRAMMI INFORMATICI: sono i dati utilizzati per comandare le attrezzature informatiche, inclusi i diagrammi o le altre registrazioni che è possibile utilizzare per riprodurre i programmi.
c) DATI: sono i fatti, concetti o istruzioni che vengono convertiti in una forma utilizzabile nelle operazioni di elaborazione dei dati, inclusi i programmi informatici.
d) SUPPORTI: sono i materiali sui quali i Dati vengono registrati o conservati.
e) SOFTWARE: è qualsiasi combinazione di DATI, SUPPORTI o PROGRAMMI INFORMATICI.
Art. 34. Limite di risarcimento
34.1 Massimali
Il limite di responsabilità dell’Assicuratore, in relazione a ciascun danno, non supererà la somma specificata nella Scheda di Polizza per la garanzia Faulty Stock.
34.2 Franchigia
La somma specificata nella Scheda di Polizza come franchigia per la Garanzia Faulty Stock verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento liquidata ai sensi di Polizza.
Art. 35.
Art. 36.
Durata della copertura
L'assicurazione fornita da questa garanzia sarà valida per il periodo che decorre dalla data di inizio delle riprese indicata nella Scheda di Polizza fino alla data in cui una copia di protezione o un nastro duplicato della produzione assicurata saranno stati completati e fisicamente rimossi dalla struttura in cui si trovano il negativo od il nastro originale, ovvero fino a quando la copertura della produzione assicurata verrà da voi interrotta, ovvero fino alla scadenza della Polizza, a seconda di quale di tali eventi si verifichi prima.
Esclusioni
36.1 Perdite e danni esclusi
a)
manipolazione o valutazione errata degli operatori o degli assistenti;
b)
errori di giudizio nell'esposizione, nell'illuminazione o nella registrazione del suono;
c)
utilizzo di pellicole vergini, nastri magnetici o supporti/software non adatti;
d)
errori di programmazione delle macchine o da errate istruzioni impartite alle macchine;
e)
utilizzo di pellicole, nastri magnetici, macchine da presa, telecamere, lenti o nastri fotografici o attrezzature audio che non siano stati completamente collaudati da parte vostra o per vostro conto, per accertarne le
condizioni di funzionamento ottimali prima dell'inizio delle riprese della produzione assicurata.
36.2 Beni esclusi
La presente Xxxxxxxxx non assicura i tagli, le scene inutilizzate e il materiale di repertorio.
Art. 37.
Condizioni di garanzia
L’Assicurato garantisce che i bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la responsabilità legale dell’Assicurato stesso non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di quale di tali date è precedente.
Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel paragrafo di cui sopra, sono stati danneggiati e l’Assicurato si sia conformato alle precedenti disposizioni.
il mancato rispetto delle presenti condizioni solleverà l’Assicuratore da tutti gli obblighi ai sensi della presente Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.
IV. GESTIONE DEI SINISTRI
IV.a Norme comuni a tutte le Garanzie
Art. 38. Procedura in caso di sinistro
Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicurato dovrà assolvere i seguenti obblighi ed oneri:
a)
Protezione dei beni – Proteggete i beni da ulteriori perdite e adottate tutte le misure possibili per minimizzare la perdita. Se a tal fine è necessario sostenere spese, queste ultime saranno a carico dell’Assicuratore, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’Art. 1914, secondo comma del Codice Civile. L’eventuale intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione, non pregiudica il diritto dell’Assicuratore stesso. Proteggete e custodite altresì tutto quanto può essere
necessario od utile per l’istruttoria sul Sinistro da parte degli incaricati dell’Assicuratore.
b)
Avviso di Xxxxxxxx – L’Assicurato deve segnalare immediatamente all’Assicuratore o al suo rappresentante autorizzato, non appena ne ha conoscenza, qualsiasi Sinistro, perdita o danno che potrebbe dare origine a
una richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza.
c)
Denuncia dettagliata di Sinistro – L’Assicurato deve presentare all’Assicuratore oppure al suo rappresentante autorizzato, entro cinque giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, una denuncia dettagliata del Sinistro stesso firmata dall’Assicurato, nella quale siano specificati i fatti relativi al danno e
l’ammontare dello stesso, al meglio delle sue conoscenze e convinzioni.
d)
Nel caso in cui i fatti che hanno dato origine al Sinistro costituiscano reato, l’Assicurato deve presentare dettagliata denuncia o querela all’Autorità Giudiziaria o all’Autorità di Pubblica Sicurezza e trasmettere
all’Assicuratore copia della denuncia, non appena presentata.
L’inadempimento di alcuno degli obblighi ed oneri previsti da questa clausola comporta la perdita o la riduzione
dell’indennizzo dovuto dall’Assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 39. Perizia contrattuale in caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno
In caso di disaccordo circa l’ammontare del danno risarcibile tra l’Assicuratore da una parte, e l’Assicurato e/o Beneficiario dall’altra, ciascuna parte potrà richiedere per iscritto che la questione venga risolta a mezzo di perizia contrattuale, nei termini che seguono.
Ciascuna parte sceglierà un perito qualificato indipendente. La parte richiedente notificherà a mezzo raccomandata A/R atto di richiesta della perizia contrattuale e contestuale nomina del perito di sua scelta alla controparte; questi dovrà, entro i venti (20) giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta scritta, comunicare la sua nomina con le medesime modalità. In caso di mancata nomina del perito nel predetto termine, la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata dal presidente del Tribunale di Roma.
I due periti così nominati ci presenteranno quindi, entro sessanta (60) giorni dalla loro nomina, una relazione scritta sottoscritta da entrambi contenente la determinazione dell’ammontare del danno; la relazione sarà vincolante per le parti. Se i periti non concordano sul contenuto della relazione entro il predetto termine, essi stessi sceglieranno un terzo perito, qualificato ed imparziale, il quale assumerà la funzione di presidente del collegio peritale. Se i due periti non sono in grado di concordare sulla nomina del terzo perito entro i successivi quindici (15) giorni, l’Assicuratore da una parte, e l’Assicurato e/o Beneficiario dall’altra potranno richiedere la nomina del terzo arbitro al presidente del Tribunale di Roma.
I periti presenteranno le rispettive divergenze al terzo perito così nominato. Entro sessanta (60) giorni dalla nomina del presidente del collegio peritale il collegio presenterà alle parti una relazione scritta, firmata da almeno due dei tre periti, che determini l’ammontare del danno. La relazione avrà effetto vincolante per le parti.
Ciascun perito sarà pagato dalla parte che lo ha scelto. Le altre spese dei periti e la retribuzione del presidente del collegio peritale saranno pagate in parti uguali dall’Assicurato e dall’Assicuratore.
Le parti espressamente convengono che l’esperimento della suddetta procedura costituisce condizione per la proposizione di ogni altra azione avente ad oggetto l’ammontare del danno risarcibile.
Art. 40. Pagamento dell’indennizzo
L’Indennizzo sarà pagato all’Assicurato e/o al Beneficiario da questi indicato per iscritto, al netto della Franchigia e nei limiti di responsabilità o risarcimento indicati in Polizza.
Nessuna persona od organizzazione che ha in custodia i beni assicurati e che deve essere pagata per servizi resi sarà perciò solo considerata Beneficiario della presente Polizza.
L’Indennizzo verrà pagato dall’Assicuratore entro trenta (30) giorni dal raggiungimento di un accordo fra
l’Assicurato e l’Assicuratore, ovvero dalla comunicazione della relazione ai sensi dell’art. 39.
Art. 41. Diritti di accesso, ispezione e copia. Assenza di pregiudizio
In qualsiasi momento nell’arco della durata dell’Assicurazione o successivamente, fintantoché l’Assicurato proporrà richieste di risarcimento ai sensi della presente Assicurazione, l’Assicuratore ovvero le persone da questi nominate avranno il diritto, ma non l’obbligo, di ispezionare, con diritto di copia, tutti i documenti pertinenti alla produzione assicurata (a titolo esemplificativo, conti, registri, diari di lavorazione, bollettini, contratti, fatture, bolle, etc.) e tutte le registrazioni su qualunque supporto del materiale filmato, nonché le cose assicurate e le vostre operazioni, nei tempi e nei luoghi ragionevolmente indicati da noi o dai nostri rappresentanti.
L’Assicurato, il Contraente ed il Beneficiario si impegnano altresì a fornire, ogniqualvolta richiesti, all’Assicuratore e/o alle persone da questi incaricate ed i loro dipendenti, tutte le informazioni ragionevolmente necessarie in relazione ai Sinistri denunziati ai sensi della presente Assicurazione.
L’esercizio da parte dell’Assicuratore dei diritti di cui al presente articolo, non costituisce in alcun modo rinuncia a qualsiasi difesa alla quale l’Assicuratore potrebbe altrimenti ricorrere in relazione a qualsiasi Sinistro e/o richiesta di risarcimento, né potrà essere eccepito contro l’Assicuratore, in qualsiasi sede, anche giudiziale, dall’Assicurato/ Contraente/ Beneficiario al fine di evitare le conseguenze di sue
inadempienze rispetto alle previsioni della presente Polizza.
Art. 42. Altre assicurazioni
Se al momento del verificarsi del Sinistro sono attive altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio, l’assicurazione da questa Polizza fornita opererà in secondo rischio rispetto alle altre assicurazioni e pertanto, in deroga all’art. 1910, comma terzo del Codice Civile, nessun indennizzo sarà dovuto dall’Assicuratore se non per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o da tali altre assicurazioni.
Il Contraente/Assicurato/Beneficiario ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore in caso di
stipula di polizze assicurative a copertura dei medesimi rischi oggetto della presente assicurazione.
Art. 43.
Art. 44.
Surroga
In caso di pagamento di indennizzo a favore dell’Assicurato, l’Assicuratore sarà automaticamente surrogato, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso eventuali terzi responsabili fino a concorrenza dell’indennizzo corrisposto all’Assicurato.
Quest’ultimo dovrà fornire tutti i documenti richiesti e collaborare in tutti i modi possibili per agevolare tale recupero presso terzi. L’Assicurato sarà responsabile nei confronti dell’Assicuratore per ogni eventuale pregiudizio al diritto di surroga.
Obbligo di salvataggio. Clausola della dovuta diligenza
Fermo restando quanto previsto dall’Art.38 Procedura in caso di Sinistro, l’Assicurato si impegna ad adottare la dovuta diligenza, nonché a fare o contribuire a fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o ridurre qualsiasi perdita oppure qualsiasi circostanza che possa dare origine a un danno o ad una richiesta di risarcimento a termini di Polizza.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, le spese sostenute dall’Assicurato a questo scopo sono a carico dell’Assicuratore, al netto della Franchigia indicata in Polizza ed in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’Assicuratore non provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.
L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'Assicurato/Contraente/Beneficiario che dolosamente non adempie all'obbligo del salvataggio perde il diritto all'Indennizzo. Se colposamente omette di adempiere a tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di
ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio perciò sofferto.
IV.b “Garanzia CAST – Interruzione lavorazione”
Art. 45.
Procedura speciale in caso di danno
L’Assicurato dovrà notificare, non appena ne ha conoscenza, il fatto che una qualsiasi delle persone assicurate non è in grado di iniziare, proseguire o completare i propri obblighi o doveri, dando quindi origine alla possibilità di una richiesta di risarcimento.
L’Assicurato procurerà e inoltrerà immediatamente all’Assicuratore il certificato di un medico debitamente qualificato, nel quale verranno descritte nei dettagli tutte le circostanze in cui è insorta l'incapacità e salvaguarderà il suo diritto di accesso continuato alla documentazione medica di qualsiasi persona assicurata.
L’Assicurato si impegnerà, al meglio delle sue possibilità, per assicurare e salvaguardare il diritto continuato dell’Assicuratore di far visitare qualsiasi persona assicurata da un medico da noi incaricato.
Il mancato rispetto da parte dell’Assicurato delle disposizioni stabilite nel presente articolo, costituirà pregiudizio essenziale per l’Assicuratore ed il mancato rispetto libererà l’Assicuratore stesso dall'obbligo di pagare qualsiasi richiesta di risarcimento in connessione alla quale l’Assicurato non abbia rispettato una qualsiasi delle suddette condizioni.
IV.c “Xxxxxxxx Xxxxx alle Proprietà di Terzi in Consegna e Custodia”
Art. 46.
Difesa e pagamenti aggiuntivi
In riferimento all'assicurazione fornita da questa Garanzia, l’Assicuratore:
a) assumerà la difesa dell’Assicurato in qualsiasi azione legale contro di lui vertente sui risarcimenti di danni che sono pagabili a termini di questa Garanzia, anche se le premesse di tali azioni legali sono infondate, false o fraudolente;
b) pagherà, in aggiunta al Massimale definito all’Art.21.1:
I. tutte le spese da sostenute dall’Assicuratore, tutti i costi addebitati all’Assicurato nel corso di tale azione legale e tutti gli interessi per l'intero ammontare della sorte per tali azioni legali, maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e prima del pagamento o dell’offerta, o del deposito in tribunale della parte della sorte che non supera il Massimale;
II. i premi per le fidejussioni giudiziarie richiesti per tali chiamate in giudizio ed i premi per le fidejussioni necessarie alla revoca di sequestri entro il Massimale previsto da questa Garanzia, ma senza alcun nostro obbligo di richiedere o fornire tali garanzie;
III. tutte le spese ragionevoli, esclusa la perdita di guadagno, sostenute dall’Assicurato su nostra richiesta.
V. Gestione del contratto di assicurazione
Art. 47.
Art. 48.
Dichiarazioni inesatte, reticenze e frodi
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Se presentate una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta in relazione all’ammontare o ad altro, inclusa l’esagerazione dolosa del danno, l’Assicuratore ha il diritto di risolvere questa Polizza in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta, ed anche ogni successiva richiesta di risarcimento verrà respinta.
Abbandono
L’Assicurato può abbandonare la produzione assicurata all’Assicuratore ed esigere l’indennità per perdita totale della medesima qualora, in conseguenza di un Sinistro, risulti impossibile il completamento dell’opera cinematografica, ovvero quando il costo per il completamento risulti maggiore dell’indennizzo per perdita totale della produzione.
L’abbandono sarà efficace solo se dichiarato nei 6 mesi successivi al Sinistro e accettato per iscritto dall’Assicuratore. L’Assicuratore, in presenza delle condizioni per l’esercizio da parte dell’Assicurato
Art. 49.
Art. 50.
dell’abbandono, potrà comunque rifiutare il proprio consenso, pagando l’indennizzo previsto per la perdita totale della produzione. L’abbandono non potrà essere soggetto a condizione alcuna da parte dell’Assicurato.
In caso di accettazione da parte dell’Assicuratore, tutti i diritti inerenti la produzione assicurata, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di cui agli artt. 45, 46 e 47 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla Protezione del Diritto di Autore (di Seguito LPDA), dal giorno in cui l’accettazione dell’Assicuratore è stata portata a conoscenza dell’Assicurato con lettera raccomandata A/R.
All’Assicurato è fatto obbligo di cooperare ad ogni adempimento necessario per il trasferimento e/o il libero godimento di tali diritti da parte dell’Assicuratore.
L’abbandono è senza effetto ove per qualsiasi motivo la cessione sopra indicata non fosse possibile e/o utile, ad esempio a causa dell’incombenza del termine di cui all’art. 50 LPDA.
Proroga dell’assicurazione. Sospensione o cessazione della produzione assicurata
L’Assicurato dovrà comunicare la data esatta di fine riprese della produzione assicurata entro sette (7) giorni da tale data.
Nell’eventualità in cui le riprese non siano state completate entro il termine di efficacia della copertura assicurativa indicata in Polizza, l’Assicurato potrà prorogare la durata dell’Assicurazione mediante richiesta scritta all’Assicuratore e pagamento del relativo supplemento di Premio, da determinarsi in misura proporzionale alla durata della proroga richiesta. La proroga dell’Assicurazione avrà effetto al momento della ricezione del pagamento del Premio da parte dell’Assicuratore.
È facoltà dell’Assicurato decidere di sospendere o cessare una produzione assicurata in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta inviata all’Assicuratore a mezzo lettera raccomandata a/r.
Nel caso di sospensione della produzione, la copertura assicurativa resterà valida e le riprese della produzione assicurata saranno considerate come ancora in corso ai fini della determinazione dell’ammontare del Premio dovuto.
Nel caso di cessazione della produzione assicurata, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24.00 del giorno indicato dall’Assicurato come data di cessazione della produzione ed il rimborso del Premio sarà effettuato, in misura proporzionale, al netto delle imposte governative, entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Assicuratore della comunicazione di cessazione della produzione.
Mancato pagamento dei premi e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Assicuratore al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In tutti i suddetti casi di ritardato pagamento, l’Assicuratore avrà inoltre diritto di risolvere la presente Assicurazione dandovene comunicazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In caso di mancato esercizio di tale diritto da parte dell’Assicuratore, l’Assicurazione si risolverà comunque automaticamente, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, in caso di ritardo nei pagamenti protratto per oltre sei mesi. In tutti i suddetti casi la risoluzione dell’Assicurazione comporterà l’addebito delle relative spese a vostro carico,
fatto salvo il diritto dell’Assicuratore al maggior danno.
Art. 51. Determinazione del Premio
Il Premio è indicato nella Scheda di Polizza, ed è determinato in conformità al tasso applicato sul Costo di Produzione Assicurabile.
Art. 52. Sanzioni/Embargo
Nessuna copertura viene fornita dalla presente Xxxxxxx e gli assicuratori non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o
delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’unione Europea, degli Stati
Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni
economiche o commerciali.
Art. 53. Legge applicabile e giurisdizione
La presente Xxxxxxx è soggetta esclusivamente al diritto italiano anche nei casi in cui l’Assicurazione è estesa ad Assicurati con sede legale all’estero, pertanto in caso di controversie si applicherà soltanto detta legge.
In caso di controversie inerenti la presente Polizza, il foro esclusivamente competente sarà quello della
Contraente.
Art. 54.
Art. 55.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente stabilito valgono le norme di legge.
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 30 giorni, dalla presente Polizza. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, l’Assicuratore rimborserà la parte di Premio imponibile relativa al periodo di
rischio non corso.
Art. 56. Esclusione – Perdita di Dati Personali – Evento Cyber – ENTIL 005 01 19
56.1 Esclusione
La presente Polizza non opera per qualsiasi perdita, danno, compenso, costo, onere, spesa e/o responsabilità derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi evento cyber.
56.2 Nuova Definizione
I. Un Evento Cyber significa qualunque:
a) deterioramento, la perdita, la distruzione, l’alterazione, il furto o la perdita del controllo operativo di un dato, ovvero il trattamento, la raccolta, la registrazione, il recupero, la rivelazione, la divulgazione o la cancellazione di dati in difetto delle necessarie autorizzazioni o senza la dovuta diligenza. Per “dati” si intende informazioni personali in qualsiasi forma; e/o
b) perdita, il furto, la divulgazione, in difetto delle necessarie autorizzazioni, di informazioni / dati personali o informazioni riservate (escluse quelle informazioni legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto);
c) accesso abusivo a, o l’uso abusivo di informazioni/dati personali e/o informazioni riservate (escluse quelle informazioni legittimamente divenute pubbliche o comunque di pubblico dominio, salvo che la loro raccolta e/o elaborazione non abbia reso possibile riferirle in maniera univoca ad un soggetto) avvenuti nel SISTEMA INFORMATICO DELLA SOCIETA’; e/o.
d) malfunzionamento, immateriale e tecnologico, del SISTEMA INFORMATICO DELLA SOCIETA’, ovvero il malfunzionamento delle misure di sicurezza tecnologica volte a proteggere i dati in qualsiasi formato;
e) deviazione dolosa del traffico di rete, l’introduzione di codici informatici maligni o altri attacchi dolosi indirizzati a, che si verifichino all’interno, o che utilizzano il SISTEMA INFORMATICO DELLA SOCIETA’; e/o
f) violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla privacy, che consegua a uno degli eventi descritti ai punti da 1. a 5. che precedono.
II. Per SISTEMA INFORMATICO DELLA SOCIETA’ si intende: un sistema informatico che la SOCIETA’ noleggi, possieda o gestisca ovvero che sia comunque reso disponibile o accessibile, alla stessa SOCIETA’ per l’archiviazione e il trattamento di dati informatizzati e software della SOCIETA’.
56.3 Rimangono invariati tutti gli altri termini, condizioni, disposizioni, esclusioni e limitazioni della presente Polizza.
ALLEGATO 1 – “ACCESSO AL MATERIALE”
Assicurato:
:
Numero Polizza:
Titolo: “Titolo”
Allegato: 1
Garanzia: CAST (Interruzione Lavorazione) Pellicola Negativa/Faulty Stock
Con la presente appendice, che forma parte integrante della Polizza cui si riferisce, si dà e si prende atto che l’Assicurato autorizza irrevocabilmente l’Assicuratore ed i suoi incaricati e/o rappresentanti, ad accedere liberamente al materiale filmato relativo al film assicurato, sia esso materiale pellicola negativa, positiva, nastro videomagnetico, colonne, eccetera ed ai relativi documenti, quali bollettini, ordini di lavoro, bolle fiscali, rapporti tecnici, eccetera, ovunque e presso chiunque essi si trovino depositati, custoditi, o in lavorazione, con facoltà di richiederne copie. La presente irrevocabile autorizzazione è valida in qualunque circostanza, che si sia verificato o meno un danno coperto dalla Polizza.
I detentori del materiale dovranno, senza alcuna altra formalità che non sia l’esibizione della presente autorizzazione, consentire l’accesso come sopra ai nostri incaricati e/o rappresentati, che vengono ora per allora sollevati da qualunque responsabilità.
Fermo il resto.
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
Allegato: 2
Garanzia: Pellicola Negativa / Faulty Stock
L’Art.32 di cui alla Garanzia Pellicola Negativa e l’Art. 37 di cui alla Garanzia Faulty Stock vengono modificati come di seguito indicato:
L’Assicurato garantisce che:
a. I bozzetti, i disegni, i software ed i materiali correlati (in seguito denominati i "materiali sorgente") utilizzati per generare immagini ed animazioni al computer verranno conservati fino a che la vostra responsabilità legale non sarà terminata, ovvero una copia di protezione non sarà stata completata, ovvero la presente copertura sarà scaduta, a seconda di q uale delle date è precedente.
Se i materiali sorgente sono stati fotografati o utilizzati come previsto nel processo di produzione, il danneggiamento di tali materiali sorgente non sarà considerato un danno ai sensi del presente documento, se non nella misura in cui i beni coperti nel Paragrafo I. sono stati danneggiati e voi vi siete conformati alle precedenti disposizioni.
b. Il massimo accumulo per ogni spedizione di negativo impressionato non sviluppato è di n. 3 (tre) giorni di riprese o di 5 (cinque)
giorni consecutivi di produzione, a seconda di quale dei due casi sia inferiore.
c. Ogni spedizione dell’intera pellicola sviluppata ci dovrà essere preventivamente comunicata e sarà soggetta a nostra approvazione.
Il mancato rispetto delle presenti condizioni ci solleverà da tutti gli obblighi ai sensi della Polizza nella misura in cui tale mancanza ha dato origine o ha aggravato un danno.
Fermo il resto.
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
:
Allegato: 3
Garanzia: II D: Mezzi Tecnici
Si dà e si prende atto che:
1. Relativamente alla garanzia furto, i beni si intendono assicurati purché riposti in luoghi chiusi a chiave e protetti da misure di sicurezza adeguate al valore ed alla natura dei beni stessi.
2. Si intendono esclusi i furti commessi su autoveicoli, salvo che questi non siano muniti di antifurto satellitare e siano parcheggiati, con tutti gli sportelli chiusi a chiave e l’antifurto inserito e funzionante, in un garage chiuso e sorvegliato.
Fermo il resto
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
Allegato: 4
Garanzia: CAST (Interruzione Lavorazione)
La Garanzia I Cast – Interruzione lavorazione viene estesa ai danni (così come definiti all’Art. 7.1 – Definizione di danno) direttamente causati dalla temporanea indisponibilità di una delle persone assicurate dovuta alla morte di un familiare stretto, qualora detta morte sia causata da una malattia o infortunio che si manifesti per la prima volta durante il periodo di copertura della Polizza.
Con il termine Familiare Xxxxxxx devono intendersi la madre, il padre, la sorella, il fratello, il coniuge, i figli, i nipoti, i nonni, i genitori adottivi, i figliastri, i fratellastri, le sorellastre, i genitori sostitutivi (intesi non come genitori consanguinei ma come coloro che, in virtù di un’assunzione volontaria dei diritti e delle responsabilità dei genitori, nei confronti della persona assicurata, abbiano svolto tale ruolo durante la crescita della stessa) od altre persone di rilievo (intese come persone legate alla persona assicurata non da consanguineità, ma da un univoco rapporto di convivenza nel quale i partner siano responsabili del reciproco benessere, sia economico che emotivo).
L’estensione di cui alla presente appendice si intende applicabile nei confronti dei familiari stretti di età inferiore a 70 (settanta) anni.
La presente appendice è soggetta alle condizioni di seguito indicate:
1) la Garanzia si intende valida per un periodo massimo di 3 (tre) giorni consecutivi dalla data della morte del familiare stretto;
2) il limite di responsabilità per ogni sinistro viene fissato in € 100.000,00 ed è soggetto ad una franchigia di € 10.000,00 da detrarre ad ogni danno liquidabile a termini di Polizza;
3) il limite di responsabilità sulla somma di tutti i danni liquidabili in relazione alla produzione assicurata non dovrà superare € 100.000,00 .
Fermo il resto
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
Allegato: 5
Garanzia: II D: Mezzi Tecnici
La Garanzia Mezzi tecnici viene modificata per includere:
1. Beni inclusi: Denaro e valuta
2. La copertura vale quando i valori sono:
a) In casseforti chiuse a chiave e caveau protetti in locali di proprietà dell’Assicurato e/o sedi usate temporaneamente come uffici di produzione e/o Hotel privi di rischio.
b) Affidati a incaricati dell’Assicurato durante la loro prestazione d’opera e nello svolgimento delle proprie mansioni.
c) Nelle sedi dell’Assicurato durante il normale orario d’ufficio.
d) La copertura non sarà operante in circostanze diverse da quelle sopraindicate.
3. Condizioni Addizionali:
a) La copertura è attiva esclusivamente per perdite di denaro o valuta causate da incendio, furto con scasso e/o rapina a mano armata. Per furto con scasso s’intende violazione forzata di sedi, casseforti e/o proprietà chiuse a chiave. Per rapina a mano armata s’intende perdita di denaro derivante da rapina sotto minaccia armata o simili intimidazioni fisiche.
b) Xxxxxx danno relativo a perdita di denaro o valuta sarà riconosciuto se derivante da sparizione misteriosa o inspiegabile, così come non saranno riconosciute le mancanze accertate durante gli inventari.
4. Garanzie:
L’Assicurato garantisce che i suoi agenti fuori sede faranno ogni possibile sforzo per assicurare durante la notte denaro e valuta in casseforti, qualora disponibili. Il mancato rispetto di tale condizione ci solleverà da ogni obbligo relativo la presente copertura nella misura in cui il danno è stato determinato o aumentato da tale mancanza.
5. Limite di risarcimento: € 15.000,00 per ogni sinistro
6. Franchigia: € 1.000,00 per ogni sinistro
Fermo il resto.
ALLEGATO 6 – “ATTREZZATURE E ARREDI DA UFFICIO”
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
Allegato: 6
Garanzia: II D: Mezzi Tecnici
La copertura Mezzi tecnici include macchine da ufficio, mobilio, arredamento, impianti, migliorie comprese, ricadenti sotto la responsabilità dell’Assicurato come di seguito indicato:
Limite di risarcimento: € 15.000,00per ogni sinistro
Franchigia: € 1.000,00per ogni sinistro Fermo il resto
ALLEGATO 7 – “ESTENSIONE AD AZIONI DA PARTE DI AUTORITA’ CIVILI”
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
:
Allegato: 7
Garanzia: Spese Supplementari
La Garanzia Spese Supplementari viene modificata per includere :
I. ACCORDO DI ASSICURAZIONE
L’Assicuratore si impegna a pagare all’Assicurato i danni (così come essi sono definiti all’Art. 16.1 – Definizione di danno) escluse perdite di reddito o di utile, da lui sostenute a causa di spese supplementari inevitabili in caso di interruzione, rinvio od annullamento della produzione assicurata, direttamente causati dall’azione delle Autorità Civili operanti nella Comunità Europea, che revochi qualunque permesso/licenza d’uso o che proibisca l’accesso a proprietà o risorse di suo interesse, in sua custodia o controllo, utilizzate o da utilizzare in relazione a tale produzione durante il periodo di validità della Polizza.
II. LIMITE DI RESPONSABILITA’
Il limite di responsabilità dell’Assicuratore non supererà € 100.000,00 per sinistro o € 100.000,00 per produzione o € 100.000,00 pagabili in aggregato per il periodo annuale di Polizza.
III. FRANCHIGIA
La somma di € 10.000,00 verrà dedotta da ciascuna richiesta di risarcimento per ogni produzione assicurata ai sensi di Polizza.
IV. CONDIZIONI PARTICOLARI
Tale copertura si applica per un periodo non superiore a 2 (due) giorni consecutivi dalla data dell’azione da parte dell’Autorità Civile.
V. ESCLUSIONI
L’Assicuratore non pagherà i danni dovuti a:
a. incapacità o impossibilità da parte dell’Assicurato di ottenere un permesso;
b. incapacità o impossibilità da parte dell’Assicurato di elaborare o di compilare adeguatamente moduli o documenti richiesti;
c. la violazione, l’incapacità o l’impossibilità da parte dell’Assicurato di soddisfare un qualsiasi requisito od una qualsiasi procedura necessari per l’emissione o la proroga di permessi o autorizzazioni;
x. xxxxxxx o revoca di permessi ed autorizzazioni a causa della violazione da parte vostra di codici civili o criminali in essere;
e. clima od eventi legati a condizioni climatiche, sia che i permessi siano stati concessi prima, durante o dopo il verificarsi di tali eventi;
f. ritardi nel viaggio o nel trasporto dovuti ad azioni da parte delle Autorità Civili.
Fermo il resto
ALLEGATO 8 – “INTERRUZIONE DI CORRENTE”
Assicurato:
Polizza Numero:
Titolo: “Titolo”
:
Allegato: 8
Garanzia: II B: Spese Supplementari
L’Art. 19 paragrafo 1, della Garanzia II B. Spese Supplementari, viene integrato come segue:
questa copertura assicura contro l’interruzione di energia (elettricità, vapore o gas) necessarie per completare le riprese della produzione assicurata.
Fermo il resto.